LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA: PROFILI GIURIDICI E FISCALITÀ

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1 LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA E IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA: PROFILI GIURIDICI E FISCALITÀ Dott. Michele Bana Commercialista, revisore legale dei conti e pubblicista Cerato Bana & Associati

2 CRISI D IMPRESA E ATTIVITÀ PROFESSIONALE I DIVERSI RUOLI DEL PROFESSIONISTA consulente del debitore; sindaco; professionista attestatore ; commissario giudiziale; consulente del creditore; liquidatore giudiziale.

3 SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO ACCERTAMENTO DELLA CRISI PER RISOLVERLA Origine reddituale (perdite operative); temporanea difficoltà finanziaria (illiquidità); deficit di solidità patrimoniale; individuazione della crisi con l analisi di bilancio; crisi d impresa e stato di insolvenza (sintomi).

4 LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO POSSIBILI PROFILI SOSTANZIALI Situazione di illiquidità (lease-back, ricapitalizzazione, moratoria o consolidamento dei debiti, revisione dei costi fissi e variabili, riorganizzazione aziendale, ecc.); crisi d impresa o insolvenza (ricapitalizzazione, richiesta di nuova finanza, operazioni straordinarie, affitto d azienda e risanamento dilatorio o liquidazione e proposta di soddisfazione parziale dei creditori).

5 LA SCELTA DELLO STRUMENTO DI RISANAMENTO POSSIBILI FORME GIURIDICHE Concordato stragiudiziale; piano attestato di risanamento; accordo di ristrutturazione dei debiti; concordato preventivo. N.B. Gli istituti previsti dal RD 267/42 (piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo) sono adottabili esclusivamente dai soggetti fallibili: gli altri possono avvalersi della disciplina dell accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, o liquidazione del patrimonio del debitore (Legge n. 3/2012), novellata dal D.L. n. 179/2012.

6 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE PRINCIPI GENERALI È un accordo plurilaterale raggiunto direttamente con i creditori, finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: un ulteriore differimento dei termini di pagamento (concordato dilatorio); una riduzione dei propri debiti (concordato remissorio); evitare la dichiarazione di fallimento.

7 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI Esclusione da alcuni benefici previsti dalla Legge Fallimentare, a favore delle operazioni compiute in esecuzione di un piano attestato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti o concordato preventivo: esonero dalla revocatoria fallimentare (art. 67 co. 3 lett. d) ed e) L. fall., modificato dal Decreto Crescita); esonero dai reati di bancarotta (art. 217-bis L. fall.). (segue)

8 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI assoggettamento degli amministratori, sindaci, liquidatori e direttori generali, nonché dei soci di srl (art co. 7 c.c.) all azione di responsabilità, nel caso di successivo fallimento della società, per aver concorso a cagionare, ovvero aggravare, il dissesto dell impresa; (segue)

9 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI prosecuzione, ovvero avvio, delle azioni individuali esecutive o cautelari da parte dei creditori, soprattutto quelli dissenzienti, oppure estranei all intesa: la sospensione è, invece, ammessa nell accordo di ristrutturazione dei debiti (anche nel periodo delle trattative, ai sensi dell art. 182-bis co. 6 della L. fall.) e nel concordato preventivo (art. 168 RD 267/42). Il fallimento ne determina, invece, l interruzione (art. 51 L. fall.). (segue)

10 CONCORDATO STRAGIUDIZIALE RISCHI fiscalità diretta maggiormente onerosa, con riferimento alle plusvalenze da cessioni di beni ed alle sopravvenienze attive da riduzioni di debiti, che a differenza del concordato preventivo (artt. 86 co. 5 e 88 co. 4 DPR 917/86) rimangono imponibili. Una penalizzazione analoga, seppur mitigata dal D.L. n. 83/2012, riguarda i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

11 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO NORMATIVA INCIDENTALE DI RIFERIMENTO Il piano attestato di risanamento può essere rappresentato da un atto unilaterale (ad esempio, operazioni di finanza straordinaria), oppure da un concordato stragiudiziale, la cui esecuzione è sottratta dall ambito di operatività della revocatoria fallimentare, purché risultino soddisfatti alcuni requisiti (art. 67 co. 3 lett. d) RD 267/42): il piano è idoneo a consentire il risanamento dell esposizione debitoria dell impresa ed ad assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria; (segue)

12 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO NATURA DELL ATTESTATORE E DELLA RELAZIONE La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (come nel concordato preventivo, novità del DL 83/2012), e non più la mera ragionevolezza, è attestata da un professionista indipendente designato dal debitore iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed in possesso dei requisiti per la nomina a curatore fallimentare, di cui all art. 28 co. 1 lett. a) e b) del RD 267/42: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi professionali associati, ovvero società tra professionisti, a condizione che i soci delle stesse appartengano ad una delle categorie di cui al precedente punto.

13 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO PRESUPPOSTI Soggettivo: imprenditore commerciale di natura privata, non piccolo e, quindi, fallibile (art. 1 L. fall.); oggettivo: stato di insolvenza del debitore, in quanto le esimenti (revocatoria fallimentare e reati di bancarotta) operano soltanto in caso di successivo fallimento. La ratio della disposizione, e la mancanza di alcuni benefici previsti per il concordato preventivo, dovrebbero, tuttavia, far ritenere preferibile l utilizzo del piano attestato di risanamento da parte dell imprenditore semplicemente in stato di crisi, ovvero di temporanea illiquidità.

14 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO COMPETENZA Il piano attestato di risanamento deve essere adottato dall organo di gestione, anche alla luce dell unico richiamo normativo, seppur implicito, formulato dalla disciplina civilistica. L art co. 3 penultimo periodo c.c. riserva, infatti, al consiglio di amministrazione l esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società.

15 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO CONTENUTO Il piano attestato di risanamento deve contenere le linee guida che hanno motivato la propria redazione, precisando dettagliatamente gli atti, i pagamenti e le garanzie da porre in essere, al fine di eseguire il progetto proposto per la riduzione dell esposizione debitoria e il riequilibrio della situazione finanziaria dell impresa.

16 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO PUBBLICITÀ Non è previsto uno specifico obbligo di comunicazione ai creditori, e ai terzi in genere, del piano attestato di risanamento. L art. 33 co. 1 del DL 83/2012 ha, tuttavia, introdotto nell art. 67 co. 3 lett. d) L. fall. la facoltà di pubblicazione del piano nel registro delle imprese, rilevante ai fini del regime di parziale non imponibilità delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti (art. 88 co. 4 del TUIR), anch esso introdotto dal Decreto Crescita.

17 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO RISCHI Nel caso della successiva dichiarazione di fallimento, i crediti sorti in esecuzione del piano attestato di risanamento non possono beneficiare del regime di prededucibilità di cui all art. 111 co. 1 n. 1) RD 267/42, a differenza dei finanziamenti erogati non necessariamente da banche ed intermediari finanziari in funzione ovvero esecuzione dell accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

18 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO BENEFICI Non richiede un preventivo accordo con i creditori, essendo sufficiente l attestazione del piano, formulata da un professionista in possesso dei requisiti di legge; non è soggetto a particolari forme di pubblicità, né ad un controllo del tribunale; non interrompe il decorso dei termini di prescrizione delle azioni esercitabili dal curatore, nel caso di successiva dichiarazione di fallimento.

19 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ESONERO DAI REATI DI BANCAROTTA L art. 48 co. 2-bis del DL 78/2010 ha introdotto una nuova disposizione di diritto penale fallimentare, l art. 217-bis L. fall., che esclude dai reati di bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216 co. 3 L. fall.) e semplice (art. 217 L. fall.) le operazioni compiute in esecuzione del piano attestato di risanamento, così come dell accordo di ristrutturazione dei debiti omologato e del concordato preventivo.

20 PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO ESONERO DAI REATI DI BANCAROTTA L art. 33 co. 1 lett. l-bis) del DL 83/2012 ha esteso il beneficio anche ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell art. 182-quinquies. Quest ultima disposizione, anch essa introdotta dal Decreto Crescita, riconosce al debitore che ha presentato un ricorso per concordato preventivo o una delle istanze di cui all art bis L. fall. di richiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 del RD 267/42.

21 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NORMATIVA DI RIFERIMENTO L accordo di ristrutturazione dei debiti è disciplinato dall art bis del RD 267/42 che riconosce al debitore in stato di crisi la possibilità di richiederne l omologazione al tribunale, purché siano soddisfatte alcune condizioni preliminari: in primo luogo, l intesa deve essere raggiunta con i creditori rappresentanti almeno il 60% delle passività dell impresa.

22 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI ATTESTAZIONE È, inoltre, necessario che il debitore depositi la documentazione prevista per il concordato preventivo (art. 161 L. fall.), unitamente alla relazione di un professionista indipendente nominato dal debitore, avente i medesimi requisiti di quello del piano attestato di risanamento in merito alla veridicità dei dati aziendali e all attuabilità dell accordo, con particolare riferimento alla propria idoneità ad assicurare l integrale (e non più il regolare) pagamento dei creditori estranei all intesa entro 120 giorni dalla scadenza o, se già scaduti, dall omologazione.

23 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI CONTENUTO DEL PIANO Può avere finalità liquidatorie, oppure prevedere l erogazione di nuova finanza da parte dei creditori (generalmente, le banche), funzionale alla prosecuzione dell attività aziendale e, quindi, alla salvaguardia del valore dell impresa, nonché dei livelli occupazionali; deve garantire l integrale pagamento dei creditori estranei all intesa; forma almeno di scrittura privata autenticata, in quanto la pubblicazione presuppone la certificazione delle sottoscrizioni da parte di un soggetto terzo.

24 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI È richiesto l intervento di un professionista che attesti la fattibilità (piano attestato di risanamento e concordato preventivo), e l attuabilità (accordo di ristrutturazione dei debiti) del progetto proposto per la soddisfazione dei creditori; i requisiti di nomina dell attestatore sono i medesimi; la responsabilità del professionista incaricato: contrattuale nei confronti della società debitrice, extracontrattuale verso i creditori, e i terzi in genere (ferma restando l esimente di cui all art c.c.); (segue)

25 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI esenzione dall azione revocatoria fallimentare, nonché dai reati di bancarotta sia fraudolenta preferenziale che semplice, degli atti compiuti in esecuzione dei rispettivi piani. Il piano assume, quindi, rilevanza soltanto successivamente, se il debitore fallisce. Al ricorrere della suddetta ipotesi, è comunque esperibile, da parte del curatore, l azione revocatoria ordinaria (art c.c.), seppure maggiormente complessa sotto il profilo probatorio: è, infatti, richiesta la consapevolezza non soltanto del debitore, ma anche del terzo destinatario dell atto, di arrecare un pregiudizio ai creditori.

26 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. ELEMENTI COMUNI: NOVITÀ DEL DL 83/2012 È stato introdotto l art. 236-bis L. fall., applicabile al professionista che nell attestazione del piano di risanamento di cui all art. 67 co. 3 lett. d) L. fall., nelle relazioni di cui agli artt. 161 co. 3 e 182-bis, 182-quinquies e 186-bis L. fall. ha esposto informazioni false, oppure ha omesso di riferirne una o più rilevanti. Al ricorrere di una di tali condotte, è prevista la reclusione da due a cinque anni, e la multa da euro a , aumentabile se il fatto è stato commesso per conseguire un ingiusto profitto, per sé o altri fino alla metà, se ne è derivato un danno per i creditori.

27 PIANO ATTESTATO, ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E C.P. DIFFERENZE Il piano attestato di risanamento: non richiede un accordo con i creditori; non è soggetto a particolari forme obbligatorie di pubblicità, né all omologazione del tribunale; non può beneficiare del regime di prededucibilità dei crediti previsto per i finanziamenti concessi in funzione oppure esecuzione dell accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo.

28 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE OBIETTIVI Priorità per la soluzione in continuità aziendale, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e, quindi, il valore sociale dell impresa in crisi; minimizzare i costi e i tempi di esecuzione e, conseguentemente, ottimizzare la soddisfazione dei creditori;

29 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE FASI DEL PROCEDIMENTO Raccolta dei dati necessari alla predisposizione (c.d. base informativa); analisi delle cause della crisi e riclassificazione dei bilanci; redazione del piano industriale (o gestionale), economico e finanziario, nel caso di risanamento con continuazione dell attività; descrizione delle modalità e dei tempi di liquidazione dell attivo, e relativa soddisfazione dei creditori, nell ipotesi del concordato con cessione dei beni.

30 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PRINCIPI GENERALI Deve esporre, in dettaglio, la proposta di superamento della crisi d impresa, poiché rappresenta lo strumento funzionale ad ottenere l adesione/approvazione da parte di un numero di creditori sufficiente a soddisfare il quorum previsto dalle disposizioni vigenti.

31 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE IPOTESI GENERALE DI STRUTTURA Storia aziendale e motivi del dissesto; situazione patrimoniale di riferimento; criteri di valutazione utilizzati; stima di attività, passività e valore dell azienda (piano liquidatorio), ed eventuali proposte di acquisto; business plan e flussi di cassa previsionali (piano di risanamento); suddivisione dei creditori in classi, modalità di soddisfazione e convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili; spese di gestione ed esecuzione del piano, sostenibilità ed eventuali criticità.

32 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PROPOSTA CONSERVATIVA: CONTENUTO Caratteristiche dell impresa; cause della crisi, stato di solvibilità e liquidità; condizioni generali del piano, ipotesi su cui si basa, fonti informative, metodologie utilizzate per la sua predisposizione ed obiettivi (c.d. linee guida del piano); situazione patrimoniale aggiornata di riferimento; progetto industriale, economico e finanziario; (segue)

33 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE PROPOSTA CONSERVATIVA: CONTENUTO flussi di cassa a scadenze periodiche (mensili o trimestrali); solidità dei presupposti economici-finanziari attesi; misure che si intendono adottare, durata (3-5 anni), obiettivi intermedi e relativa tempistica; strumenti di controllo, e risorse destinate alla copertura di eventuali scostamenti.

34 I SINDACI E LA CRISI D IMPRESA

35 I SINDACI E LA CRISI D IMPRESA QUADRO DI RIFERIMENTO Norma di comportamento CNDCEC n. 11 D.L. n. 83/2012 D.L. n. 69/2013 Crisi ed attività poste a carico dei sindaci Vigilanza nella fase di prevenzione ed emersione della crisi; Controllo sulla soluzione della crisi.

36 VIGILANZA SULL EMERSIONE DELLA CRISI PRINCIPALI VERIFICHE Riscontri ordinari (rispetto dei corretti principi di amministrazione, osservanza della legge e dello statuto); Accertamento della sussistenza della continuità aziendale e, in mancanza, esercizio dei poteri-doveri previsti dal codice civile.

37 VIGILANZA SULL EMERSIONE DELLA CRISI CONTINUITÀ AZIENDALE Principio di revisione n. 570; Analisi del margine di struttura; Trend di alcuni indicatori altamente significativi (MOL, ROI, ROD, ecc.); Rischio operativo e finanziario.

38 CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI PRINCIPALI VERIFICHE Requisiti dell attestatore; Controlli di legalità; Comportamenti preordinati al compimento di atti fraudolenti; Scostamenti dal piano e rimedi.

39 CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI VERIFICHE SUL PIANO DI RISANAMENTO Requisiti dell attestatore; Esecuzione del piano e scostamenti. VERIFICHE SULL ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE Requisiti dell attestatore; Corretti adempimenti formali presso il tribunale e il registro delle imprese; Pagamento dei creditori estranei entro 120 giorni.

40 CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI VERIFICHE SUL CONCORDATO IN BIANCO Regolarità della documentazione depositata; Reali intenzioni degli amministratori di depositare il piano, la proposta e la documentazione; Assenza di disegni dilatori o fraudolenti ; Corretto e tempestivo adempimento degli obblighi informativi disposti dal tribunale.

41 CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO Requisiti dell attestatore; Corretti adempimenti formali presso il tribunale; Permanenza della continuità aziendale, nel caso di domanda di concordato di cui all art. 186-bis del R.D. n. 267/1942.

42 CONTROLLO SULLA SOLUZIONE DELLA CRISI VERIFICHE SUL CONCORDATO PREVENTIVO Compimento di atti straordinari non autorizzati; Natura effettivamente strategica ed essenziale dei creditori anteriori per i quali si richiede l autorizzazione al pagamento anticipato; Compatibilità con gli obiettivi del piano dell istanza di autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione di alcuni contratti pendenti.

43 LA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO DOPO LE ULTIME NOVITÀ

44 PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA SOGGETTO FALLIBILE (ART. 1 L. FALL.) Imprenditore commerciale privato che non soddisfa, congiuntamente, i seguenti requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad , nei tre esercizi precedenti la data di deposito della domanda di ammissione all istituto (ovvero nel minor periodo dall inizio dell attività); ricavi lordi annui non eccedenti , nel medesimo periodo di cui al punto precedente; esposizione di debiti, compresi quelli non scaduti, inferiore o pari ad

45 PRESUPPOSTI PRESENTAZIONE DEL RICORSO Il debitore in stato di crisi può presentare, presso il tribunale competente in base alla sede principale (a nulla rilevando i trasferimenti nell anno precedente), una domanda per l ammissione alla procedura di concordato preventivo, che può prevedere (art. 160 l. fall.): la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, ovvero l attribuzione delle attività ad un assuntore; la suddivisione dei creditori in classi omogenee per posizione giuridica ed interessi economici; il trattamento differenziato dei creditori di classi diverse.

46 PRESUPPOSTI SOGGETTO FALLIBILE IN STATO DI CRISI Il ricorso per concordato preventivo può, quindi, essere presentato dall imprenditore in stato di crisi: non insolvente (inefficienza gestionale, mancanza di equilibrio o perdita di economicità), ma ancora in grado di accedere al credito; anche insolvente, situazione irreversibile (con rischio di declaratoria di fallimento, nel caso di insuccesso).

47 DOMANDA TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI CREDITORI La proposta può prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati, purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti rispetto ai quali sussiste una causa legittima di prelazione. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può conseguire l effetto di alterare l ordine delle cause legittime di prelazione.

48 DOMANDA TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI CREDITORI Nel caso di concordato preventivo con cessione dei beni, dovendo la domanda riportare comunque una percentuale presuntiva, è spesso aggiunta una formula di cautela, quale, ad esempio, salva la diversa misura di soddisfazione che dovesse risultare dalla liquidazione. L effettivo valore di realizzo dipende, infatti, da diverse variabili (mercato, forza contrattuale della controparte, ecc.) che possono condurre a cessioni sulla base di corrispettivi differenti dai valori di stima esposti nel piano omologato.

49 DOMANDA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO Relazione professionale di attestazione di veridicità dei dati aziendali, e fattibilità del piano (art. 161 co. 3 l. fall.). Il debitore non è, invece, obbligato al deposito delle scritture contabili, che dovranno, però, essere temporaneamente esibite dopo l ammissione alla procedura al giudice delegato per la propria sottoscrizione dopo l ultima rilevazione (art. 170 co. 1 l. fall.). Assolto tale adempimento, le scritture contabili vengono restituite al debitore, che le deve, tuttavia, tenere a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

50 DOMANDA RELAZIONE DELL ATTESTATORE (ART. 161 CO. 3 L. FALL.) Analogamente al piano attestato di risanamento ed all accordo di ristrutturazione dei debiti il professionista è designato dal debitore, tra i soggetti indipendenti in possesso dei requisiti di cui all art. 67 co. 3 lett. d) RD 267/42. La relazione di attestazione deve essere, inoltre, nuovamente predisposta, nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

51 DOMANDA CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE Il D.L. n. 83/2012 ha introdotto l art. 186-bis L.F., applicabile al piano di concordato che prevede la prosecuzione dell attività d impresa da parte del debitore, la cessione dell azienda in esercizio oppure il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione.

52 DOMANDA CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE Il progetto di risanamento può, inoltre, prevedere: fermo restando quanto previsto dall art. 160, co. 2, L.F., una moratoria fino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca, salvo che sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la predetta prelazione. In tal caso, ai creditori muniti delle predette clausole di prelazione non è attribuito il diritto di voto; la liquidazione di beni non funzionali allo svolgimento dell attività, ovvero non suscettibile di pregiudicare la continuità aziendale.

53 DOMANDA CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE L accesso a tale forma di concordato preventivo è, inoltre, subordinato alla congiunta soddisfazione di due condizioni preliminari: il piano concordatario, contenente la dettagliata descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, deve altresì riportare un analitica indicazione dei ricavi e dei costi attesi dalla prosecuzione dell attività dell impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e dei corrispondenti strumenti di copertura;

54 DOMANDA CONCORDATO IN CONTINUITÀ AZIENDALE la relazione del professionista di cui all art. 161, co. 3, L.F., riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, deve attestare che la prosecuzione dell attività dell impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. In altri termini, è imposta una valutazione di convenienza rispetto all alternativa della liquidazione, quale unica diversa soluzione della crisi d impresa concretamente praticabile;

55 DOMANDA PAGAMENTO ANTICIPATO DI CREDITI ANTERIORI La relazione professionale in parola deve, inoltre, asseverare che nel caso di istanza per il pagamento anticipato di crediti anteriori al concordato gli stessi si riferiscono ad acquisti di beni e a prestazioni di servizi essenziali per la prosecuzione dell attività d impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori : tale incombente non è, tuttavia, dovuto per i pagamenti da effettuarsi sino a concorrenza dell ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportare al debitore senza obbligo di restituzione, oppure il cui rimborso sia postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori.

56 DOMANDA PROCEDURA IN CONTINUITÀ AZIENDALE La norma non chiarisce, tuttavia, la misura di tale pagamento anticipato: integrale oppure secondo la presunta percentuale concordataria prevista per la rispettiva classe di creditori di appartenenza? Atteso che molto spesso si tratta di debiti di natura chirografaria, nella prima ipotesi presumibilmente quella maggiormente coerente con la finalità della norma, ovvero garantire la prosecuzione dell attività dell impresa si finirebbe per violare i principi della par condicio creditorum e dell inalterabilità delle cause di prelazione: nel secondo caso, invece, si verrebbe meno soltanto all osservanza del divieto del pagamento dei creditori anteriori al concordato, contravvenendo, quindi, al principio di parità di trattamento, ma non a quello riguardante il rispetto delle regole sulle prelazioni.

57 DOMANDA PROCEDURA IN CONTINUITÀ AZIENDALE Ai sensi dell art. 186-bis, co. 3, L.F., i contratti in corso di esecuzione all atto del deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell apertura della procedura. Eventuali patti contrari devono, pertanto, ritenersi inefficaci, così come quelli che prevedono, quale clausola risolutiva del rapporto, anche solo il mero deposito della domanda di concordato. In particolare, è espressamente contemplata a norma del novellato art. 38, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 la prosecuzione dei contratti pubblici, anche in capo alla società cessionaria o conferitaria cui siano trasferiti, qualora il professionista di cui sopra abbia attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

58 DOMANDA SOTTOSCRIZIONE Il ricorso per concordato preventivo deve essere sottoscritto dal debitore, che qualora sia costituito nella forma di società deve osservare le prescrizioni dell art. 152 l. fall., secondo cui la domanda deve essere: sottoscritta dal legale rappresentante; approvata dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale delle società di persone, o deliberata dagli amministratori delle società di capitali, mediante un atto risultante da un verbale notarile ed iscritto presso il registro delle imprese.

59 DOMANDA STRUTTURA Storia aziendale, attività svolta ed organi sociali; analisi delle cause e circostanze del dissesto, anche tramite un commento dei bilanci riclassificati del periodo della crisi e dei principali indicatori patrimoniali, finanziari e reddituali; ragioni della proposta di concordato preventivo; suddivisione dei creditori in classi; relazione aggiornata sulla situazione dell impresa (patrimoniale, finanziaria e reddituale); stato analitico ed estimativo delle attività; elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi importi e delle cause di prelazione; (segue)

60 DOMANDA STRUTTURA elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà, ovvero in possesso, del debitore; stima del valore dell azienda (concordato con cessione dei beni) o dei flussi di cassa attesi (concordato con continuità); criteri di valutazione dell attivo; determinazione del fabbisogno concordatario, e relative modalità di soddisfazione (proposta); fattibilità del piano, e convenienza rispetto alle alternative concretamente praticabili; descrizione analitica delle modalità e dei tempi di esecuzione del piano concordatario.

61 DOMANDA STRUTTURA: ESEMPIO Attivo concordatario: complesso aziendale affittato. Proposta: concordato con cessione dei beni, pagamento integrale dei creditori privilegiati e parziale dei chirografari. Modalità di esecuzione: prima del deposito del ricorso, stipulazione di un contratto preliminare di cessione dell azienda, con l affittuario, condizionato all omologazione del concordato preventivo (con penale a carico del promissario acquirente, in caso di inadempimento); dopo l omologazione, stipulazione del contratto definitivo di cessione dell azienda del debitore.

62 TRANSAZIONE FISCALE PRESUPPOSTI (ART. 182-TER L. FALL.) Formulazione della proposta con il piano di concordato preventivo, o nel corso delle trattative che precedono la definizione dell accordo di ristrutturazione dei debiti. Facoltà di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e dei contributi gestiti dagli enti di competenza delle forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (c.d. transazione contributiva).

63 TRANSAZIONE FISCALE TRIBUTI ESCLUSI Costituenti risorse proprie dell Unione Europea (diritti agricoli e doganali, recuperi aiuti di Stato, ecc.). Locali, come ICI/IMU, TARSU, TOSAP, imposta sulle pubblicità e diritto sulle affissioni, ad eccezione dell IRAP (CM 40/2008/E, par ).

64 TRANSAZIONE FISCALE TRIBUTI SOLO DILAZIONABILI IVA. Ritenute operate e non versate. La riduzione è, tuttavia, considerata ammissibile con riferimento agli importi dovuti a titolo accessorio (CM 10 aprile 2009, n. 14/E, par. 3).

65 TRANSAZIONE FISCALE CRITERI DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA Crediti privilegiati: la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori aventi un grado di prelazione inferiore, ovvero una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali o degli enti previdenziali ed assistenziali. Crediti chirografari: il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori della medesima natura, ovvero - nel caso di suddivisione in classi - dei creditori chirografari ai quali è riservata una soddisfazione più favorevole.

66 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA PRESUPPOSTI (DM 4 AGOSTO 2009) Richiedibile soltanto dal soggetto fallibile (art. 1 RD 267/42). Può riguardare crediti per contributi, premi ed accessori di Legge, indipendentemente dall iscrizione a ruolo, assistiti da privilegio, oppure aventi natura chirografaria. La proposta di soddisfazione parziale non può scendere al di solo di un limite minimo inderogabile, differenziato in base alla natura della passività oggetto di falcidia.

67 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA MISURA MINIMA DI SODDISFAZIONE Privilegiata ex art c.c. (debiti per contributi di assicurazione obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) e premi: 100%. Privilegiata ai sensi dell art c.c. (debiti per contributi relativi a forme di assicurazione diverse da quelle di cui sopra): 40%. Privilegiata a titolo di accessori dei debiti di cui gli artt e 2754 c.c.: 40%. Chirografaria: 30%.

68 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA ULTERIORI CONDIZIONI La dilazione eventualmente proposta non può superare le 60 rate mensili, soggette all applicazione degli interessi legali. Al ricorrere di tale ipotesi, l attivo deve essere idoneo a soddisfare il pagamento, anche mediante la prestazione di garanzie. Le disposizioni del DM 4 agosto 2009 sono state, inoltre, recepite dalla Circolare INPS 15 marzo 2010, n. 38 e dalla Circolare INAIL 26 febbraio 2010, n. 8, che hanno, peraltro, introdotto rigidi presupposti di accettazione.

69 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA PRESUPPOSTI DI ACCETTAZIONE Idoneità dell attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti, anche mediante la prestazione di garanzie, qualora il debitore proponga il pagamento dilazionato. Riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi, e conseguente rinuncia ad ogni eccezione che possa influire sull esistenza ed azionabilità del credito. Regolare pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo.

70 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA PRESUPPOSTI DI ACCETTAZIONE Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni de lavoratori dipendenti, ai fini dell accesso alla dilazione dei crediti. Sul punto, l Inps ritiene che tale condizione debba essere osservata anche nell ipotesi di pagamento parziale dei crediti contributivi. Essenzialità dell accordo per garantire la continuità dell attività dell impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell area in cui opera.

71 TRANSAZIONE CONTRIBUTIVA MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA Nel caso in cui Agenzia delle Entrate, concessionario per la riscossione, INPS ed INAIL non esprimano il proprio consenso, sono considerati creditori estranei all accordo, con l effetto che devono essere pagati integralmente, entro 120 giorni dall omologazione o dalla scadenza dei relativi crediti. Nel concordato preventivo, invece, oltre a votare contro l approvazione della proposta, possono formulare l opposizione all omologazione, affidando al tribunale la valutazione definitiva di convenienza.

72 TRANSAZIONE FISCALE CONSEGUENZE PENALI L art. 11 co. 2 DLgs. 74/2000, così come sostituito dal DL 78/2010, punisce il reato penale tributario di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare, è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, qualora la proposta di transazione fiscale esponga attività per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure passività fittizie per un importo complessivo superiore ad La pena aumenta da 1 a 6 anni, nel caso in cui venga altresì superata la soglia di

73 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO PRENOTAZIONE DELLA PROCEDURA Il DL n. 83/2012 ha introdotto il co. 6 dell art. 161 l. fall., per effetto del quale l imprenditore in stato di crisi può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai co. 2 e 3 entro un termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni (prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni, in presenza di giustificati motivi, tesi a garantire una migliore soddisfazione dei creditori, rispetto all ipotesi della formulazione della proposta nei tempi ordinari).

74 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO PRENOTAZIONE DELLA PROCEDURA Nel medesimo termine, è riconosciuta al debitore la facoltà di presentare in alternativa e con conservazione, sino all omologazione, degli effetti prodotti dal ricorso un istanza per l omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti, raggiunto con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60% delle proprie passività (art. 182-bis co. 1 l. fall.).

75 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO PRENOTAZIONE DELLA PROCEDURA Quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento, il termine di cui all art. 161 co. 6 del RD 267/42 è di 60 giorni, prorogabili in presenza di giustificati motivi di non oltre 60 giorni (art. 161 co. 10 l. fall.).

76 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO NOVITÀ DEL DECRETO FARE L art. 82 del D.L. n. 69/2012 ha stabilito che alla domanda di pre-concordato deve essere allegato anche l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti.

77 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO NOVITÀ DEL DECRETO FARE È stato, inoltre, riconosciuto al tribunale il potere di nominare in sede di decreto di fissazione del termine per il predetto deposito differito il commissario giudiziale, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili (art. 170, comma 2 L. fall.), investito di un dovere analogo a quello previsto nella vera e propria procedura concorsuale, ovvero presentare in presenza di atti di frode del debitore la comunicazione di cui all art. 173 del R.D. n. 267/1942.

78 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO NOVITÀ DEL DECRETO FARE Il decreto del tribunale dispone, inoltre, gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell impresa e all attività compiuta ai fini della predisposizione del piano e della proposta, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato, sino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della documentazione.

79 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO NOVITÀ DEL DECRETO FARE In particolare, è stabilito che il debitore deposita, con frequenza mensile, una situazione finanziaria dell impresa, che il cancelliere provvede, poi, a pubblicare, entro il giorno successivo, presso il registro delle imprese. Rimane altresì confermato che, in caso di violazione, trova applicazione l art. 162, commi 2 e 3 L. fall., con relativa dichiarazione di inammissibilità della domanda.

80 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO NOVITÀ DEL DECRETO FARE Un ultima novità, contenuta sempre nel novellato comma 8 dell art. 161 L. fall., è rappresenta dalla previsione secondo cui, quando risulta che l attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione del piano e della proposta, il tribunale anche d ufficio, sentito il debitore e, se nominato, il commissario giudiziale abbrevia il termine fissato per il deposito differito della documentazione.

81 DOMANDA CON RISERVA O IN BIANCO PRENOTAZIONE DELLA PROCEDURA Ai sensi dell art. 161 co. 9 l. fall., la domanda di cui al precedente co. 6 è inammissibile qualora il debitore, nei due anni precedenti, abbia presentato un altro ricorso ai sensi della medesima disposizione, a cui non abbia fatto seguito l ammissione alla procedura di concordato preventivo, né l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti nel frattempo eventualmente richiesta.

82 EFFETTI DELLA DOMANDA NUOVO ADEMPIMENTO A CARICO DEL CANCELLIERE Il Decreto Crescita ha modificato l art. 161 co. 5 l. fall., per effetto del quale è posto a carico del cancelliere l obbligo dell iscrizione della domanda di concordato preventivo, presso il registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito in tribunale: l adempimento deve essere assolto anche nel caso del deposito della domanda anticipata, ovvero con riserva di successiva presentazione della proposta, del piano e della documentazione, nei termini che saranno fissati dal giudice (art. 161 co. 6 RD 267/42).

83 EFFETTI DELLA DOMANDA NUOVO ADEMPIMENTO A CARICO DEL CANCELLIERE La predetta data della pubblicazione rileva anche, ai fini dell individuazione degli effetti del deposito della domanda di concordato preventivo (art. 168 co. 1 l. fall.), e di quelli obbligatori dell omologazione, a norma del novellato art. 184 co. 1 RD 267/42. Al successivo co. 3 dell art. 168 l. fall., è stato aggiunto un importante principio, anch esso agganciato al nuovo adempimento gravante sul cancelliere: Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

84 EFFETTI DELLA DOMANDA EFFETTI SUI CREDITORI Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e sino al passaggio in giudicato del decreto di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art. 168 co. 1 l. fall.). Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

85 EFFETTI DELLA DOMANDA EFFETTI SUI CREDITORI (ARTT. 169 E 55 L. FALL.) La maturazione degli interessi passivi sui debiti chirografari (fornitori diversi dagli artigiani ex art bis n. 5 c.c.; banche per crediti diversi da quelli ipotecari) si sospende alla data di presentazione del ricorso. Gli oneri in parola continuano, invece, a prodursi anche nel corso del concordato preventivo, con riferimento ai debiti ipotecari, assistiti da pegno o privilegio, come quelli derivanti dalle seguenti causali: lavoro dipendente (compresa la rivalutazione), professionale (ultimi due anni di prestazioni) ed artigiano; provvigioni da rapporti di agenzia (ultimo anno di prestazioni) ed indennità di cessazione; imposte, tasse e contributi.

86 EFFETTI DELLA DOMANDA EFFETTI SUL DEBITORE Il DL 83/2012 ha introdotto il co. 7 dell art. 161 l. fall., secondo cui dopo il deposito del ricorso, e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 163 l. fall.), il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nel medesimo periodo, e a decorrere dallo stesso termine, il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I relativi crediti dei terzi, sorti per effetto di atti legalmente compiuti dall imprenditore in crisi, sono qualificati come prededucibili, ai sensi dell art. 111 l. fall.

87 EFFETTI DELLA DOMANDA EFFETTI SUL DEBITORE: NOVITÀ 2014 In sede di conversione del Decreto Destinazione Italia, è stato introdotto l art. 11, co. 3-quater, del D.L. n. 145/2013, contenente una norma interpretativa dell art. 111 L.F. in pendenza di domanda di concordato preventivo in bianco, che subordina il riconoscimento della prededucibilità all avveramento di due condizioni: il piano di concordato preventivo, la proposta e la documentazione di cui all art. 161 L.F. sono depositati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato del tribunale; la procedura di concordato sia aperta senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione del ricorso.

88 EFFETTI DELLA DOMANDA OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE sospensione dell adempimento (artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c.) dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo compresa quella con riserva o in bianco o dell istanza di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti (inclusa quella di estensione, al periodo delle trattative, del divieto di azioni dei creditori), sino alla data di omologazione del procedimento; nel periodo che precede il deposito della predetta domanda, gli amministratori devono, tuttavia, esercitare i poteri di cui all art c.c. (convocazione dell assemblea dei soci).

89 EFFETTI DELLA DOMANDA CONTRATTI PENDENTI L art. 169-bis L.F., stabilisce che il debitore, in sede di ricorso per concordato preventivo, può richiedere che il tribunale oppure, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi allo scioglimento dei rapporti giuridici pendenti alla data di presentazione della domanda. Il beneficio in parola non esplica, tuttavia, i propri effetti nei confronti della clausola compromissoria eventualmente contenuta nell atto preesistente.

90 EFFETTI DELLA DOMANDA CONTRATTI PENDENTI Analogamente, è riconosciuta all imprenditore in stato di crisi la facoltà di depositare un istanza per la sospensione del contratto, per un periodo non superiore a 60 giorni, comunque prorogabili, seppure per una sola volta. Al ricorrere di tali ipotesi, la controparte matura il diritto ad un indennizzo, equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, privo, però, della qualifica di credito prededucibile di cui all art. 111 e ss. L.F.: il corrispondente importo deve, infatti, essere soddisfatto come debito anteriore al concordato, a differenza di quanto previsto, per le medesime fattispecie, nell ambito del fallimento.

91 EFFETTI DELLA DOMANDA CONTRATTI PENDENTI I predetti principi di scioglimento e sospensione non sono, tuttavia, applicabili nei confronti dei seguenti atti: rapporto di lavoro subordinato; contratto preliminare di cessione, trascritto ai sensi dell art bis c.c., avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l abitazione principale dell acquirente o dei propri parenti ed affini entro il terzo grado (art. 72, co. 8, del R.D. n. 267/1942), qualora l ammissione al concordato preventivo sia richiesta dal promittente venditore. L operatività della disposizione della Legge Fallimentare in parola è stata, inoltre, estesa agli immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell attività di impresa dell acquirente;

92 EFFETTI DELLA DOMANDA CONTRATTI PENDENTI contratto di finanziamento di cui all art bis, co. 1, lett. b), c.c., relativo al patrimonio destinato allo specifico affare (art. 72-ter del R.D. n. 267/1942); locazione di immobili di proprietà del debitore (art. 80, co. 1, L.F.).

93 GLI EFFETTI CONTABILI NUOVO PRINCIPIO OIC 6 Applicabile esclusivamente alle soluzioni conservative, ovvero di risanamento dell impresa, anche nel caso di accordi/concordati misti. La parte liquidatoria/realizzativa rimane, invece, disciplinata dall OIC 5, relativo ai bilanci di liquidazione. L operatività dell OIC 6 è, pertanto, circoscritta alle fattispecie di ridefinizione delle passività delle imprese in continuità aziendale (art bis co. 1 n. 1) c.c. e principio di revisione n. 570).

94 GLI EFFETTI CONTABILI OPERAZIONI CONSERVATIVE INTERESSATE Concordato preventivo (artt. 160 e ss. L. fall.). Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis L. fall.). Piano attestato di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) L. fall.). Forme diverse dalle precedenti (concordato stragiudiziale dilatorio, moratoria dei debiti, ecc.).

95 LA DATA CONTABILE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELL ACCORDO Decreto di omologazione del concordato preventivo. Pubblicazione, presso il registro delle imprese, dell accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo clausola sospensiva condizionata all omologazione giudiziale. Eventuale adesione dei creditori al piano attestato di risanamento, o pubblicità dello stesso (facoltà riconosciuta dal DL 83/2012). Perfezionamento dell accordo, negli altri casi, oppure trasferimento delle attività ai creditori o effettività dei nuovi termini debitori.

96 LA MODIFICA DEGLI ORIGINARI TERMINI DEL DEBITO RIDUZIONE DI CAPITALE ED INTERESSI MATURATI Emersione di un provento straordinario (già alla data della ristrutturazione); Debito verso fornitore Alfa s.r.l. (D)7) S.P. a Utile da ristrutturazione (E)20)C.E.) Tale componente positivo di reddito (c.d. bonus da concordato), se di importo rilevante, deve essere evidenziato nel Conto economico, tra i proventi straordinari, utilizzando la forma di cui proventi derivanti dalla ristrutturazione del debito.

97 LA CAPITALIZZAZIONE RINUNCIA DEI SOCI AI PROPRI CREDITI L atto di remissione comporta l estinzione della voce dello Stato patrimoniale D)3) Debiti verso soci per finanziamenti, la cui contropartita contabile non è rappresentata da un elemento di conto economico, bensì da una componente dei mezzi propri: A)VII Altre riserve (OIC 28). Debiti verso soci per finanziamenti (D)3) S.P.) a Altre riserve (A)VII) S.P.)

98 I COSTI CONNESSI ALLA RISTRUTTURAZIONE ISCRIZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI Consulenze professionali (due diligence, assistenza legale, predisposizione del piano, relazione di fattibilità oppure attuabilità, ecc.). Servizi finanziari ed altri oneri direttamente correlati alla ridefinizione delle passività (spese notarili, ecc.). Non sono considerati capitalizzabili, in quanto non ritenuti qualificabili come oneri pluriennali correlati a benefici reddituali futuri, bensì costi da imputare a Conto economico nell esercizio di sostenimento o maturazione. OSSERVAZIONE: l OIC 6 è applicabile solo ai piani conservativi, e non liquidatori, in condizioni di continuità aziendale e, quindi, redditività prospettica.

99 GLI EFFETTI SUL BILANCIO INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA Data, tipologia e fasi della ristrutturazione. Passività oggetto della ridefinizione e relative modalità di esecuzione. Condizioni sospensive o risolutive dell accordo. Eventuali operazioni di erogazione di nuova finanza a supporto del progetto. Benefici economici e finanziari attesi, in termini di posizione finanziaria netta, capitale e reddito. Ricostruzione analitica dei proventi e degli oneri straordinari derivanti dalla ristrutturazione. Valore contabile ed economico dei debiti ristrutturati. Stato di avanzamento del piano di risanamento.

100 GLI EFFETTI FISCALI DELLA FASE ESECUTIVA DEBITORE: IMPOSTE D ATTO A norma dell art. 8 co. 1 lett. g) Tariffa Parte I del DPR 131/86, il decreto di omologazione del concordato preventivo (e dell accordo di ristrutturazione dei debiti) deve scontare l imposta di registro in misura fissa ( 168). Ciò è stato anche confermato recentemente dall Agenzia delle Entrate (CM 27/2012/E e RM 27/2012/E), a rettifica del precedente orientamento di applicabilità dell aliquota proporzionale di cui alla lett. b), riguardante i provvedimenti di condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (RM 28/2008/E).

101 GLI EFFETTI FISCALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO DEBITORE: DISCIPLINA IRES Il concordato preventivo rappresenta, sotto il profilo fiscale, la procedura più conveniente per il debitore e, quindi, per i creditori, in quanto sono esclusi da imponibilità tutti i componenti positivi derivanti dall esecuzione del piano: la cessione dei beni non costituisce realizzo di plusvalenze (o minusvalenze), a norma dell art. 86 co. 5 DPR 917/86; non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni di debiti dell impresa, in sede di concordato fallimentare o preventivo (art. 88 co 4 TUIR).

102 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO ATTESTATO DEBITORE: EFFETTI SUL REDDITO D IMPRESA Plusvalenze sempre imponibili, secondo i criteri ordinari (artt. 58 e 86 TUIR). Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti parzialmente non imponibili, per la sola parte che eccede le perdite pregresse e di periodo di cui all art. 84 del TUIR (novità del DL 83/2012, che ha sostituito l art. 88 co. 4 TUIR). Tale disposizione, tuttavia, non è applicabile alle riduzione dei debiti da composizione della crisi da indebitamento (L. 3/2012).

103 ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE E PIANO ATTESTATO SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA RIDUZIONE DEI DEBITI La formulazione della novellata disposizione presenta, tuttavia, alcuni profili operativi critici: sostanziale assimilazione delle sopravvenienze attive non eccedenti le perdite con i proventi esenti di cui all art. 84 co. 1 TUIR; individuazione della perdita di periodo, in quanto influenzata dalla stessa sopravvenienza attiva; imprenditori individuali e società di persone (salvo il caso di precedente trasformazione da società di capitali) non dispongono di perdite di cui all art. 84 del TUIR. Disparità di trattamento con il concordato preventivo (incondizionata non imponibilità di plusvalenze e sopravvenienze attive).

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