UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO. Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management

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1 UNIVERSITA di CHIETI - PESCARA G. D ANNUNZIO Facoltà di Scienze Manageriali Corso di Laurea Specialistica in Economia e Management Diritto Tributario Prof. Francesco Rossi Ragazzi LA LIQUIDAZIONE settembre - dicembre

2 La liquidazione (art. 182 D.P.R. n. 917/ Testo Unico delle Imposte sui Redditi - T.U.I.R.) L art. 182 del Testo Unico prevede una disciplina ai fini delle imposte dirette della liquidazione ordinaria delle imprese e delle società, distinguendola da quella derivante da cause di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (art. 183 del T.U.). Al riguardo occorre richiamare l attenzione in ordine alla circostanza che durante la procedura della liquidazione gli ordinari periodi di imposta subiscono rilevanti interferenze, posto che assumono autonoma rilevanza: l ultimo periodo ante liquidazione (ovvero la frazione di esercizio che decorre dall inizio del periodo d imposta e giunge fino al giorno prima dell iscrizione della nomina dei liquidatori nel Registro delle Imprese); il primo periodo d imposta della liquidazione cioè quella frazione di esercizio che decorre dalla data di nomina di cui sopra fino alla fine del periodo di imposta; i periodi di imposta intermedi intieri successivi; il periodo fino al termine della liquidazione che coincide con il deposito del bilancio finale di liquidazione della società presso il Registro delle Imprese che corrisponde all ultima frazione di esercizio che decorre dal giorno successivo all ultimo dei periodi intermedi di cui al punto precedente fino al termine finale delle operazioni di liquidazione. Le società di capitali sono assoggettate all IRES e all IRAP anche durante la fase della liquidazione e i soci partecipano ordinariamente agli utili distribuiti a meno che non abbiano optato per il criterio della trasparenza del reddito di cui agli artt. 115 e 116 TUIR (sulla base del quale il reddito conseguito è imputato ai soci anche se non percepito da questi). L art. 182 TUIR disciplina diversamente i vari periodi di imposta sopra delineati ai fini della determinazione del reddito: nel periodo ante liquidazione che decorre dall inizio dell esercizio e l inizio della liquidazione il reddito viene determinato sulla base del conto economico redatto in conformità alle risultanze del conto della gestione prescritto dall art bis c.c.; la residua frazione di esercizio in cui ha avuto inizio la liquidazione (dalla data di iscrizione dei liquidatori al termine del primo periodo di imposta) assume rilevanza solo nel caso in cui la procedura si protrae oltre l esercizio in cui è iniziata; in tal caso il reddito si determina in via provvisoria in base al relativo bilancio salvo conguaglio in base al bilancio finale. Anche per quanto concerne ogni singolo esercizio intermedio di liquidazione si deve far riferimento a una determinazione in via provvisoria in base al singolo bilancio ma sempre salvo conguaglio in base al bilancio finale. Infine, l ultima frazione di esercizio non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali in quanto l intiero periodo di liquidazione viene inteso come maxi periodo d imposta il cui complessivo risultato assume rilevanza ai fini fiscali. In pratica, per le liquidazioni che hanno durata superiore al periodo di imposta in cui inizia la procedura si ha che il reddito o la perdita conseguiti nei vari periodi siano determinati in via provvisoria in base ai rispettivi bilanci, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Peraltro, la determinazione del reddito (e la corrispondente tassazione) sono effettuate sulla base dell intiero periodo di liquidazione - tenendo conto delle liquidazioni fiscali provvisorie intermedie - solo a condizione che la procedura di liquidazione si sia prolungata oltre un anno ma: 2

3 non oltre i cinque periodi di imposta (ivi compreso l esercizio in cui la procedura abbia avuto inizio) nel caso di società di capitali; non oltre i tre periodi di imposta (ivi compreso l esercizio in cui la procedura abbia avuto inizio) nel caso di società di persone e di imprenditori individuali. Diversamente, vale a dire nel caso in cui la procedura di liquidazione si protragga oltre i cinque (o i tre) periodi di imposta, nonché in caso di omessa presentazione del bilancio finale di liquidazione in allegato alla dichiarazione, i redditi determinati inizialmente in via provvisoria, si considerano definitivi. Con riguardo al riporto a nuovo delle perdite fiscali pregresse va sottolineato che quelle relative a periodi di imposta anteriori all inizio della liquidazione non compensate nel corso della liquidazione sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio, anche se è stato superato il limite temporale del quinquennio, a condizione, però, che la liquidazione si chiuda nel termine dei cinque (o dei tre) periodi di imposta - di cui si è detto supra - e venga quindi eseguito il conguaglio finale. Peraltro, nella liquidazione vi sono talune, rilevanti, ulteriori considerazioni e che risiedono nel disposto di cui al comma 4 dell art. 102 TUIR in virtù del quale In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo è ammesso in deduzione. Ciò significa che il costo di un bene materiale che non partecipa più al processo produttivo per effetto della messa in liquidazione della società è deducibile in sede di determinazione del reddito imponibile. Per i beni immateriali (tra i quali, peraltro, non è riconducibile l avviamento) il successivo art. 103 T.U.I.R. nulla dispone al riguardo, ma secondo autorevole dottrina anche per tali beni si applica lo stesso principio pur in assenza di una analoga disposizione. Per quanto attiene ai riflessi fiscali vis a vis i soci il principio generale da cui prendere le mosse risiede nei profili tributari connessi alla restituzione al socio dei conferimenti a suo tempo effettuati ed al riguardo è fondamentale la seguente considerazione: ricevere indietro una somma che la società ha conseguito a titolo di conferimento non può che provocare una riduzione del valore della partecipazione vis a vis il socio, con conseguente irrilevanza reddituale per il socio medesimo. Peraltro, il comma 7 dell art. 47 T.U.I.R. stabilisce che Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Quindi si ha: a) irrilevanza reddituale degli importi corrisposti fino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione; b) rilevanza reddituale degli importi corrisposti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione. Nel caso di socio persona fisica che agisce al di fuori dell esercizio di impresa gli importi di cui sub b) [senza ulteriormente distinguere] sono riconducibili nella categoria dei redditi di capitale, 3

4 qualificandosi dividendi, tassabili nella misura del 40% se relativi a partecipazioni qualificate ( 1 ). N. B. A partire dal 2009 la parte imponibile dei dividendi (e delle plusvalenze) passerà dal 40% al 49,72%. per effetto del D.M emanato in attuazione dell art. 1, co. 38, L. n. 244/2007 ( Finanziaria 2008 ), posto che la riduzione dell aliquota I.R.E.S. dal 33% al 27,5% disposta dalla Finanziaria 2008 è accompagnata, oltre che da un ampliamento della base imponibile della società che produce gli utili, anche da un repechage della minore tassazione della società medesima a carico del socio in sede di percezione di dividendi e/o di realizzo di capital gains. Nel caso di socio che agisce nell esercizio d impresa (in primis, i soggetti IRES) è fondato ritenere che gli importi ricevuti in sede di liquidazione sono riconducibili nella tipologia delle plusvalenze patrimoniali di cui all art. 86 T.U.I.R. e, se ne ricorrono i presupposti, godono del regime di participation exemption previsto dall art. 87 T.U.I.R.. Il che significa: per i soggetti I.R.E.S. (regime della participation exemption di cui all art. 87): esenzione inizialmente prevista nella misura del 100%, successivamente ridotta al 95% e che a partire dal 2007 si è resa applicabile nella misura dell 84% in seguito all emanazione del D.L. n. 203/2005 (convertito nella L. n. 248/2005) e a partire dal 2008 è applicabile nella misura del 95% in seguito alla Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007). Con la conseguenza che (tenuto, anche, conto della riduzione dell aliquota I.R.E.S. dal 33% al 27,5%) a partire dal 2008 il relativo onere fiscale si è ridotto dal 5,28% (33% di 16%) all 1,375% (27,5% di 5%). per i soggetti I.R.P.E.F. (regime della esenzione parziale di cui agli articoli 58 e 67, comma 1, lettera c): esenzione nella misura del 60%. Per compiutezza si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni in ordine ai profili fiscali connessi alla distribuzione ai soci di somme a titolo di ripartizione di capitale e riserve di capitale anche al di fuori della ipotesi di liquidazione delle società ed enti. Al riguardo, si osserva che nella risoluzione n. 79/E del 31 maggio 2001 l Amministrazione finanziaria - ribadendo le affermazioni contenute nella precedente Circ. Min. n. 112/E del 21 maggio ebbe a precisare che, per la parte che eccede il costo fiscalmente riconosciuto, le somme distribuite al socio persona fisica costituiscono capital gains, ai sensi dell art. 81 del previgente T.U.I.R. (ora, art. 67). Successivamente, nella Circ. Min. n. 40/E del 13 maggio 2002, affrontando indirettamente la questione, l Agenzia delle Entrate si è limitata ad affermare la tassabilità delle eccedenze in capo al socio nei modi ordinari. Al contrario, parte della dottrina ha osservato che le somme ricevute dai soci delle società soggette ad IRPEG a titolo di ripartizione di riserve o di altri fondi costituiti con riserve di capitale, sono imponibili per l eccedenza rispetto al costo fiscalmente riconosciuto di tali azioni o quote, quali redditi di capitale e non in quanto redditi diversi. ( 1 ) Ai fini dei dividendi (e dei capital gains) le partecipazioni si considerano qualificate : se la percentuale dei diritti di voto nell assemblea ordinaria è superiore al 2% per i titoli negoziati in mercati regolamentati e al 20% per le altre partecipazioni; se la percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio è superiore al 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati e al 25% per le altre partecipazioni. 4

5 È stato anche osservato che l emersione di materia imponibile è espressamente prevista nei soli casi di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società, con ciò potendosi argomentare che, al di fuori di tali ipotesi, non potrebbe esserci tassazione delle eccedenze. Ed in tal senso, si è espressa la Norma di comportamento n. 149 emanata dall Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano, che, occupandosi degli effetti vis a vis i soci persone fisiche (o enti non commerciali) della distribuzione, da parte di società di capitali di riserve da sovrapprezzo azioni, ha affermato che tale distribuzione non costituisce reddito tassabile in capo ai percettori, ma determina semplicemente la riduzione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute, anche nel caso in cui i soci ricevono somme o beni di valore superiore al costo della partecipazione. Secondo autorevole dottrina, peraltro, in considerazione dei principi sottesi all ordinamento tributario, occorre invece concludere che in ogni caso, anche diverso dalle ipotesi considerate dal comma 7 dell art. 47 TUIR le eccedenze risultano imponibili in quanto non può che essere rilevante redditualmente la differenza tra quanto ricevuto rispetto a quanto investito, anche se è indubitabile che la qualificazione delle eccedenze de quibus continua a presentare margini di incertezza anche nell ambito della Riforma Tremonti. Da ultimo, l art. 36 D.P.R. n. 602/73 prevede la responsabilità in proprio dei liquidatori per le imposte dovute qualora i liquidatori medesimi: non abbiano provveduto a pagare le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per i periodi anteriori mediante l impiego delle attività della liquidazione; abbiano pagato crediti di ordine inferiore a quelli tributari pregiudicando il saldo di questi ultimi; abbiano assegnato dei beni ai soci senza aver prima soddisfatto i crediti tributari. La natura di detta responsabilità non è fondata sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in obbligazione ex lege di cui i predetti soggetti sono responsabili secondo le norme comuni di cui agli artt e 1218 c.c. in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. 5

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