UNICO Dott. Sandro Cerato

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1 UNICO 2012 Dott. Sandro Cerato

2 QUADRO RW: COSA SAPERE

3 IL QUADRO RW MONITORAGGIO QUADRO RW: LA NORMA L obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l intervento di intermediari residenti; sono stati detenuti al termine del periodo d imposta investimenti all estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro; sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull estero aventi ad oggetto attività e investimenti all estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche se alla fine dell anno non si detengono tali attività e investimenti. 3

4 IL QUADRO RW DA RICORDARE La sezione I è compilata di rado. Ai sensi dell art. 2 del Dl 167/90 sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti da e verso l estero per cause diverse dagli investimenti all estero. In particolare: I trasferimenti devono avvenire senza l intervento dell intermediario residente; non sono monitorati i trasferimenti estero su estero; non sono monitorati i trasferimenti mediante trasporto al seguito; sono monitorate le spese correnti e per altri motivi. 4

5 IL QUADRO RW DA RICORDARE Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate. Può accadere che si compili solo: la sezione II (se nell anno da dichiarare non sono avvenuti flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono di importo inferiore a 10 mila euro); la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla fine dell anno non si hanno più stock all estero, ovvero sono di importo complessivo inferiore a 10 mila euro); le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall origine delle attività e investimenti (ad esempio, successione o donazione) e dall eventuale intervento di un intermediario residente. 5

6 IL QUADRO RW ESONERATI DA RW SCUDO Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella seguente situazione: chi ha scudato entro il 15 dicembre 2009 doveva riprendere il monitoraggio in Unico Solo in presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si era esonerati in Unico 2011; chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di RW a partire da Unico

7 IL QUADRO RW ESONERATI DA RW ART. 38 D.L. 78/10 i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni adempimento in termini di monitoraggio in relazione a qualsiasi disponibilità detenuta all estero, sia finanziaria che patrimoniale; i frontalieri, sono esonerati ma limitatamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel paese di svolgimento dell attività lavorativa. 7

8 IL QUADRO RW CONTI CORRENTI Circ. 45/10 Non devono essere indicati in RW i conti correnti all estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell ammontare lordo e dell eventuale ritenuta applicata all estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM. 8

9 IL QUADRO RW VALORI DA INDICARE Gli importi in valuta estera devono essere rapportati all euro, facendo riferimento al provvedimento del direttore dell Agenzia Entrate in corso di emanazione. Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato. In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima. 9

10 QUADRO RM, SEZ XVI LA NUOVA PATRIMONIALE

11 IL QUADRO RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Introdotta a regime dal comma 13 dell art. 19 del DL 201/11 un imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all estero. Interessati solo le persone fisiche. Imposta fissata in misura pari allo 0,76%. L imposta si applica a prescindere dall utilizzo dell immobile. Creato un microsistema differente rispetto agli adempimenti dichiarativi in Unico. 11

12 IL QUADRO RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 L imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro. Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti internazionali partecipati dall Italia si applicano le regole IMU se l immobile è abitazione principale. 12

13 IL QUADRO RM L ASSENZA DI DISTINGUO CON LO SCUDO L imposta si applica a tutti gli immobili detenuti all estero, anche se scudati mediante regolarizzazione. Da comprendere se gli immobili oggetto di rimpatrio giuridico sono o meno sottoposti alla patrimoniale. L imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempre ligio al dovere ed ha correttamente applicato le regole, sia per l acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall evasione e tracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione (eventuali redditi in RL). 13

14 IL QUADRO RM COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE L imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque include nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebbero sorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli italiani. L imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso (da comprendere se per nuda proprietà e usufrutto valgono i chiarimenti del quadro RW, ossia se devono considerarsi i valori indicati nell atto originario). Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e si compila RM. 14

15 IL QUADRO RM COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE L aliquota dello 0,76% si applica al valore costituito dal costo risultante dall atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato. Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione e chi no. In ogni caso non rileva l eventuale valore catastale. Non è chiaro se l atto di acquisto sia quello dell attuale proprietario, che potrebbe aver ricevuto l immobile in eredità o donazione, così come deve comprendersi come deve procedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensi alla permuta). 15

16 IL QUADRO RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 Se l immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni l imponibile è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti. È possibile dedurre dall imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell art. 165 del Tuir. 16

17 IL QUADRO RM ATTENZIONE NON È POSSIBILE PROCEDERE CON AUTOMATISMI Le regole di compilazione sono diverse, sia sul fronte reddituale (RL), sia per il monitoraggio (quadro RW) che per la patrimoniale (RM). Ad esempio, nel caso di un Immobile a New York: la patrimoniale è sempre applicabile, con scomputo dell eventuale patrimoniale pagata negli USA; l indicazione nel quadro RW è obbligatoria (salvo il caso di esonero, ad esempio, per gli impiegati statali che lavorano all estero); non è necessaria l Indicazione nel quadro RL. In USA non esiste un sistema basato sulle rendite catastali. Dunque l immobile a disposizione non deve essere dichiarato in RL. 17

18 IL QUADRO RM NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE La misura della patrimoniale è fissata nell 1 per mille annuo per il 2011 e per il Diventa dell 1,5 per mille a regime a decorrere dal Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20 euro. Sono esclusi dall imposizione le attività finanziarie che seppur fisicamente detenute all estero sono state oggetto del rimpatrio giuridico. Sono da includere nell ambito applicativo anche le attività finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per il tramite di intermediari all estero. 18

19 IL QUADRO RM LA NON INFLUENZA DI UNICO La norma non è collegata alla compilazione del quadro RW e pertanto anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, come nel caso dei frontalieri (art. 38, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010), dei residenti nel comune di Campione d Italia (circolare n. 43 del 2009), delle previdenze complementari (circolare n. 11 del 2010) o ancora delle stock option (circolare n. 49 del 2009) e dei conti correnti con disposizione di bonificare automaticamente su un conto italiano gli interessi maturati, sono attratti dalla nuova disposizione. Peraltro, la patrimoniale si applica pro-quota e dunque non rilevano le regole del quadro RW, laddove per alcune attività finanziarie detenute all estero (in primo luogo i conti correnti cointestati) è richiesta l indicazione del valore assoluto dell attività. 19

20 IL QUADRO RM IL VALORE DI RIFERIMENTO Le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero di riferimento per le singole attività. Solo in assenza del valore di mercato è possibile ricorrere al valore nominale o di rimborso. Si pone il problema del valore delle attività in caso di modifica, apertura o chiusura della stessa nel corso dell anno. 20

21 LA COMPILAZIONE

22 LA COMPILAZIONE LA COMPILAZIONE Esempio 1: apertura conto corrente Invio di euro all estero il 30 luglio per apertura di conto corrente Dati banca italiana

23 LA COMPILAZIONE LA COMPILAZIONE Esempio 1: apertura conto corrente Invio di euro il 30 luglio all estero per apertura di conto corrente

24 LA COMPILAZIONE MOVIMENTAZIONE ESTERO/ITALIA DA CONTO CORRENTE Esempio 2 Conto corrente con saldo iniziale di , nel corso d anno rientro in Italia di Inoltre, sul conto corrente sono accreditati 102 di interessi. In sede di dichiarazione, il contribuente non deve compilare il quadro RW. Infatti, la consistenza all estero sarà pari a 7.102, importo inferiore alla soglia che obbliga al monitoraggio. Identiche osservazioni si pongono per la sezione III, laddove i flussi complessivi sono pari a 5.000, inferiori all importo di Il quadro RM deve essere compilato (sul conto corrente è semplice essendo dovuto un importo fisso, nel caso di altre attività si pone il problema del cambio della consistenza della stessa). 24

25 LA COMPILAZIONE Esempio 3: chiusura del conto corrente Rientro in Italia in due soluzioni dell intero importo di Il rientro in Italia è operato sul medesimo conto corrente italiano. In sede di compilazione: non si indica nulla nella sezione II, in quanto non esiste la consistenza a fine anno; si compila la sezione III, evidenziando il flusso in entrata di In particolare, anche se l operazione di rientro è avvenuta mediante due bonifici internazionali, trattandosi del medesimo conto corrente italiano di destinazione, si compila un solo rigo della sezione III indicando l importo complessivo di Si compila il quadro RM fino al mese di chiusura del conto (18 novembre) 25

26 LA COMPILAZIONE CHIUSURA CONTO ESTERO Dati banca italiana

27 LA COMPILAZIONE Esempio 3: chiusura conto corrente Chiusura del conto alla data del 18 novembre

28 LA COMPILAZIONE Esempio 4: Conto corrente intestato ad entrambi i coniugi Saldo pari a 24 mila euro. L adempimento in questione deve essere effettuato analizzando le possibilità di disposizione in capo ai cointestatari. In particolare, se entrambi i coniugi possono disporre liberamente del conto corrente, secondo la circolare n. 45 del 2010, ciascuno di essi deve segnalare, nella propria dichiarazione dei redditi, nel quadro RW, la consistenza del conto corrente in valori assoluti. In sostanza, ogni coniuge dovrà compilare il proprio quadro RW indicando quale consistenza l importo di 24 mila euro. In RM invece si indica l importo per intero (24 mila), ma si indica anche la quota del possesso. 28

29 LA COMPILAZIONE Esempio 4: conto condiviso

30 LA COMPILAZIONE IMMOBILI COINTESTATI AI CONIUGI Esempio 5 La compilazione in riferimento alla propria quota di competenza avviene solo nelle ipotesi in cui la disponibilità dell attività detenuta sia vincolata al consenso degli altri intestatari. È il caso, ad esempio, dell immobile all estero intestato ad entrambi i coniugi. In questa ipotesi, essendo impossibile disporre del bene per intero senza il consenso del cointestatario/comproprietario, è evidente che il monitoraggio fiscale debba far riferimento alla sola quota di proprietà. Ad esempio, immobile cointestato da costo storico pari a 250 mila euro, ogni coniuge indica nel proprio RW il valore di 125 mila euro. In RM invece si indica il costo storico complessivo e la quota di possesso. 30

31 LA COMPILAZIONE Esempio 5: immobile in comproprietà

32 LA COMPILAZIONE ACCONTI Esempio 6 Compromesso di acquisto di immobile all estero con flusso dei soldi a favore del notaio estero o dell azienda estera costruttrice. L ipotesi potrebbe essere l invio monetario nel corso del 2011 relativamente ad un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come si legge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d imposta. Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a prescindere dagli importi inviati all estero. Si presume che non debba compilarsi nemmeno il quadro RM. 32

33 CEDOLARE SECCA E DETRAZIONE 36% NOVITÀ

34 LA CEDOLARE SECCA MODELLO UNICO PF/2012 X Devono essere compilati entrambi i prospetti Non si compila il rigo 11 Si compilano in alternativa i righi 13 o 14 Si compila solo per la tassazione ordinaria ridotta del 30% 34

35 LA CEDOLARE SECCA MODELLO UNICO PF/2012 ULTERIORI INDICAZIONI NEL QUADRO B In caso di passaggio da 740 a 730 l eventuale eccedenza di cedolare utilizzata in F24 (D.P.C.M ) 35

36 LA DETRAZIONE AL 36% AGEVOLAZIONE 36% ABOLIZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DL 70/2011 art.7 co.1 A partire dal non occorre più, ai fini della detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, presentare, prima dell inizio dei lavori, la comunicazione a Pescara; al suo posto occorre indicare nella dichiarazione dei redditi in cui si chiede il beneficio: i dati catastali identificativi dell immobile, gli estremi di identificazione del titolo di possesso dell immobile se questo non è in proprietà, gli altri elementi che verranno richiesti ai fini del controllo della detrazione, e occorrerà conservare copia di tutta la documentazione. Rimane fermo l obbligo, se del caso, di presentare la comunicazione all ASL competente. 36

37 LA DETRAZIONE AL 36% DETRAZIONE 36% Da compilare per lavori iniziati nel 2011, a partire dal 14 maggio 2011 Da barrare in caso di inizio lavori fino al (e non compilazione caselle successive), ovvero per interventi su parti comuni dell edificio iniziati dal 14 maggio 2011 (per i quali l amministratore non ha inviato la comunicazione a Pescara, e lo stesso amministratore fornirà i relativi dati nel quadro AC) 37

38 AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

39 AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE ASPETTI GENERALI D.L. 138/2011 (D.M e C.M. 11/E/2012) Possibilità di affrancamento partecipazioni non qualificate detenute al , con valorizzazione alternativa: frazione di patrimonio netto al valore effettivo da stima peritale (la stima si riferisce alla quota e non al patrimonio netto, ed il costo non è deducibile). Non è ammesso l affrancamento parziale della quota, e necessariamente l affrancamento deve riguardare tutte le quota detenute (non qualificate). Le partecipazioni non devono essere detenute alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. 39

40 AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE ASPETTI GENERALI Ipotesi 1 affrancamento con plusvalenza (RT49) Colonna 1: valore al 31 dicembre 2011(frazione di patrimonio netto o valore di perizia) Colonna 2: costo fiscale della partecipazione Colonna 3: plusvalenza Colonna 4: imponibile (colonna 3 al netto di eventuali minusvalenze riportate da Unico 2011, ovvero realizzate nel 2011, nonché al netto di eventuali minusvalenze da affrancamento indicate in colonna 3 del rigo RT50)) Colonna 5: imposta sostitutiva dovuta (12,5%) Ipotesi 2 affrancamento con minusvalenza (RT50) Colonna 1: valore al 31 dicembre 2011(frazione di patrimonio netto o valore di perizia) Colonna 2: costo fiscale della partecipazione Colonna 3: minusvalenza (utilizzabile in compensazione con plusvalenze dello realizzate nel 2011, o riportabile in avanti nella misura del 62,5%, nel qual caso l importo va riportato nel rigo RT20, col. 5) 40

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