27. CONGEDO PARENTALE
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- Mariano Bruni
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2 27. CONGEDO PARENTALE DEFINIZIONE NOVITÀ SOGGETTI INTERESSATI PROCEDURE SCADENZE MODULISTICA REGIME CONTRIBUTIVO REGIME FISCALE TFR CASI PARTICOLARI RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI RETRIBUTIVI ADEMPIMENTI Il congedo parentale è periodo di astensione dal lavoro concesso alle lavoratrici e ai lavoratori per accudire i figli, anche nei casi di adozione ed affidamento. Viene concesso esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo di sei mesi. Tale periodo può essere elevato in caso di utilizzo da parte dei due genitori. Fruizione del congedo ad ore. Lavoratori subordinati; Lavoratori parasubordinati; Lavoratori autonomi; Datore di lavoro; INPS. Richiesta telematica da parte della lavoratrice/lavoratore. Trasmissione della stessa al datore di lavoro. Sospensione della lavoratrice per i mesi/giorni/ore richiesti. Liquidazione indennità a carico datore di lavoro nei casi previsti. Richiesta telematica all INPS entro 15 giorni. Certificato medico. Modello SR23. L indennità a carico INPS non è soggetta a contribuzione previdenziale. L indennità a carico INPS è soggetta a tassazione ordinaria. Integrale maturazione del TFR con Retribuzione Virtuale intera utile al calcolo del TFR. Pagamento diretto INPS per lavoratori autonomi e parasubordinati. Malattia lavoratore; Malattia bambino. Elaborazione LUL, Invio dati contribuzione figurativa UniEMens. LUL RIFERIMENTI Indicazione delle ore e della causale di assenza. D.Lgs. n. 0/2015, artt. 7-15; D.Lgs. n. 151/2001, art. 32; Circolari INPS nn. 17/ /2000 (Congedi parentali), /2003 (Prestazioni economiche di maternità - Chiarimenti); Circolare INPS n. 152/2015 (Fruizione del congedo parentale in modalità oraria); Circolare INPS n. 139/2015 e Mess. 4576/2015 (Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale e dei limiti temporali di indennizzo); Messaggi INPS n. 2379/2006 e n /2011 (Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale - Ulteriori chiarimenti); Circolare INPS n. 40/2016 (Fruizione del congedo parentale ad ore per i dipendenti pubblici); Circolare INPS n. 42/2016 (Fruizione dei congedi per gli iscritti alla Gestione separata); Circolare Ministero del Lavoro n. 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura). BUSTA PAGA IN PRATICA 223
3 DEFINIZIONE Il congedo parentale è un ulteriore periodo di astensione dal lavoro concesso alle lavoratrici e ai lavoratori per accudire i figli, anche nei casi di adozione ed affidamento. Attualmente viene concesso esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente: alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi; al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi; al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora; al genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi. Il D.Lgs. n. 0/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, recante «misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro» ha apportato, in via sperimentale per il solo anno 2015 notevoli cambiamenti al T.U. sulla maternità e paternità. Le novità concernenti il congedo parentale, anche per i genitori adottivi ed affidatari, sono previste dagli artt. 7,, 9 e 10. Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è stato reso strutturale dall art. 43, comma 2, del D.Lgs. n.14/2015. Le modifiche più rilevanti riguardano in primis le modalità di fruizione del congedo parentale posto che fermo restando la durata complessiva del congedo parentale è prevista l estensione dell arco temporale di fruibilità del congedo parentale da anni a 12 anni di vita del bambino. Per quanto concerne il trattamento economico, il decreto prevede che: 1. fino ai 6 anni del bambino è sempre possibile godere del congedo retribuito (RMG al 30%) da parte dell INPS; 2. per il periodo dai 6 ai anni, nel caso in cui il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria si potrà continuare a fruire dell indennità pari al 30% della retribuzione (tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l anno 2016 ad euro 6.531,07); 3. per il periodo dagli ai 12 anni il congedo non è in alcun caso indennizzato. Analogamente i genitori adottivi ed affidatari potranno fruire del congedo parentale entro i primi 12 anni dall ingresso del minore in famiglia e godere dell indennità pari al 30% della retribuzione fino a otto anni dall ingresso del minore adottato o affidato in famiglia. Infine è prevista una semplificazione procedurale consistente nella riduzione dei termini di preavviso che il dipendente deve rispettare nel comunicare al datore di lavoro la richiesta di fruizione dei congedi in esame: il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è ridotto a 2 giorni nel caso di congedo parentale richiesto su base oraria. Durante questo periodo è riconosciuta un indennità a carico dell INPS pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l inizio del periodo indennizzabile. Il calcolo da effettuare è lo stesso previsto per la malattia e il congedo di maternità, con l esclusione della retribuzione che compete per i ratei delle mensilità aggiuntive, dei premi e degli altri emolumenti a carattere ricorrente. Riprendendo quanto indicato in precedenza nel Capitolo 25 sull indennità di malattia, per il calcolo della retribuzione media giornaliera per gli operai è necessario: 1. fare riferimento alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore e assoggettata a contributi previdenziali nel mese precedente (considerando gli elementi retributivi indicati in precedenza); 224 BUSTA PAGA IN PRATICA
4 2. determinare il numero delle giornate lavorate o retribuite nel mese precedente. In caso di settimana lavorativa su 5 giornate dovrà essere calcolata anche la sesta giornata, moltiplicando il numero delle giornate lavorate e retribuite per un coefficiente pari a 0,20; 3. dividere la retribuzione di cui al punto 1 per il divisore ottenuto al punto 2. I calcoli da effettuare saranno i seguenti: 1. retribuzione lorda da prendere in considerazione = 1.473,00 2. numero delle giornate lavorate o retribuite nel mese precedente = 27 Retribuzione Media Giornaliera = 1.473,00 : 27 = 54,56 Indennità di congedo parentale 54,56 x 30% = 16,37. Per il calcolo della retribuzione media giornaliera per gli impiegati è necessario: 1. fare riferimento alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore e assoggettata a contributi previdenziali nel mese precedente (considerando gli elementi retributivi sopra indicati); 2. dividere la retribuzione di cui al punto 1 per il coefficiente fisso pari a 30; I calcoli da effettuare saranno i seguenti: 1. retribuzione lorda da prendere in considerazione = 1.417,00 2. Retribuzione Media Giornaliera= 1.417,00 : 30 = 47,23 3. Indennità di congedo parentale 47,23 x 30% = 14,17 PROCEDURE Per ottenere l indennità di congedo parentale il dipendente deve presentare la domanda all INPS mediante una delle seguenti modalità: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell Istituto ( - Servizi on line); Contact Center integrato - numero verde (numero gratuito da rete fissa) o numero (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell utenza chiamante); Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. La domanda telematica va inoltrata prima dell inizio del periodo di congedo richiesto, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; qualora sia presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Su questa regola non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro indicati in precedenza. Al datore di lavoro o al committente la domanda di congedo va presentata negli stessi termini di legge o quelli diversi, previsti dal CCNL. Alla domanda deve essere allegata la documentazione utile per la definizione della domanda: certificato di nascita (o autocertificazione); provvedimenti di interdizione anticipata/posticipata; provvedimenti di adozione o affidamento; autorizzazione all ingresso in Italia del minore straniero in adozione o affidamento preadottivo rilasciato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali; attestazione di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, provvedimento di affidamento esclusivo. In caso di fruizione frazionata dovranno essere indicati i periodi già fruiti dallo stesso richiedente. BUSTA PAGA IN PRATICA 225
5 ESEMPIO DI CEDOLINO Riportiamo la compilazione di una busta paga di una impiegata assente per tutto il mese di aprile per congedo di maternità. Nella sezione presenze del Libro Unico del Lavoro viene riportato come causale, acronimo di maternità facoltativa. CALENDARIO DELLE PRESENZE GIORNO ORDINARIE CAUSALE ASSENZA 7 7 STRAORDINARIE TURNO NOTTURNO CALENDARIO DELLE PRESENZE GIORNO ORDINARIE CAUSALE ASSENZA STRAORDINARIE TURNO NOTTURNO BUSTA PAGA IN PRATICA
6 PAGA BASE CONTINGENZA SCATTI D ANZIANITA AD PERSONAM PREMIO PRODUZIONE EDR- VARIE 1 VARIE 2 VARIE ,50 TOTALE 1.371,50 CODICE DESCRIZIONE QUANTITÀ VALORE BASE CONGEDO PARENTALE C/INPS FESTIVITÀ C/DITTA FESTIVITÀ NON GOD. (25 APRILE) , , ,75000 COMPETENZE 410,90 3,5 52,75 TRATTENUTE IMP PREVIDENZIALE 91,00 CTR PREVIDENZ IMP IVS AGGIUNT CTR AGG IVS IMP ALTRI CTR ALTRI TOT CTR PREVID IMP PREVINDAI CTR PREVINDAI CTR FASI TOT CONTRIBUTI IMP FISCALE IRPEF LORDA DETRAZ. LAVORO DETRAZ. FAMIL. IRPEF NETTA RESTITUZIONE IRPEF IRPEF NETTA M A IRPEF TASS SEP GG DETRAZ. LAV. ULTER. DETRAZ. DETRAZ. CONIUGE DET. FIGLI DET.FIGLI < 3 AA DET. ALTRI FAM. M TOTALE COMPETENZE TOTALE TRATTENUTE A IMP TFR IMP ALTRE IMPOSTA IMP TFR IMPOSTA % ARROT NETTO A PAGARE HH/GG IMPONIBILE ACCANT CTR 0,5% TFR AI FONDI P. ACCANT NETTO IMPONIBILE INAIL TFR ABI CAB NOTE FIRMA PERIODO PAGA Prendendo come retribuzione media giornaliera quella del mese precedente, pari a 47,23 senza tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive, avremo una indennità mensile pari a 410,90 così calcolata: 47,23 30% = 14,17 29 giorni = 410,90 Normalmente il datore di lavoro non deve integrare la retribuzione del lavoratore o della lavoratrice in astensione per congedo parentale. Durante questa assenza non maturano nemmeno i ratei di ferie, permessi e di mensilità aggiuntive. Rimane ferma la maturazione del TFR, della anzianità di servizio e il diritto al compenso per le festività cadenti nel periodo. In questo mese abbiamo: 1. una festività infrasettimanale, quindi dovremo integrare l indennità erogata per conto dell INPS per il lunedì di Pasqua, arrivando a corrispondere al lavoratore l intera retribuzione della giornata. Dovremo pertanto integrare la retribuzione fino a raggiungere la normale retribuzione globale giornaliera. Retribuzione giornaliera = 52,75 meno 14,17 (indennità giornaliera INPS) = 3,5 2. una festività cadente in domenica, il 25 aprile, da retribuire con una ulteriore quota di retribuzione corrispondente alla retribuzione giornaliera. BUSTA PAGA IN PRATICA 227
7 Nell ipotesi in cui la lavoratrice fruisca del congedo parentale immediatamente dopo il congedo di maternità, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell indennità per congedo parentale è quella del periodo mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, senza conteggiare i ratei di mensilità aggiuntive. Nel caso in cui dopo il congedo di maternità, la lavoratrice riprenda l attività lavorativa anche per un solo giorno, si prende a riferimento, la retribuzione relativa a tale periodo di ripresa dell attività, ancorché questo cada nello stesso mese in cui ha avuto inizio il congedo parentale. In caso di fruizione frazionata del congedo parentale si prende a riferimento la retribuzione del mese precedente, nonostante le frazioni siano intervallate da giorni di ripresa dell attività. FRUIZIONE FRAZIONATA I criteri di computo ed indennizzo dei giorni di congedo parentale nelle ipotesi nelle quali il congedo in questione è fruito a giorni, inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo (incluse le pause di sospensione contrattuale previste nel part-time di tipo verticale o misto) prevedono che ai fini del computo e dell indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. ESEMPLIFICANDO: 1 caso Lavoratore, con orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi (c.d. settimana corta), che fruisce di congedo parentale nel seguente modo: 1^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Sabato e domenica = riposo 2^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie - malattia - assenza ad altro titolo Sabato e domenica = riposo 3^ settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia o assenza ad altro titolo Sabato e domenica = riposo 4^ settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale Il sabato e la domenica compresi tra la seconda e la terza settimana non sono computabili, né indennizzabili a titolo di congedo parentale in quanto tali giorni, compresi in un periodo unico di congedo parentale posto che, dalla prima alla quarta settimana, non vi è ripresa dell attività lavorativa, risultano comunque ricompresi all interno di un periodo di assenza fruita ad altro titolo (periodo neutro). Viceversa, il sabato e la domenica ricadenti tra la prima e la seconda settimana e tra la terza e la quarta sono computabili ed indennizzabili in conto congedo parentale in quanto tali giorni cadono, rispettivamente, subito dopo e subito prima il congedo parentale richiesto. Quanto sopra vale anche nei casi in cui il lavoratore alterni congedo parentale e ferie nel seguente modo: dal martedì al giovedì = congedo parentale venerdì = ferie sabato e domenica lunedì = ferie dal martedì a giovedì = congedo parentale. 22 BUSTA PAGA IN PRATICA
8 Anche in tale ultima ipotesi, infatti, il sabato e la domenica non si computano a titolo di congedo parentale in quanto inclusi in un periodo, seppur breve, di ferie (venerdì e lunedì). 2 Caso da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica = riposo da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = ripresa del lavoro In questo caso il sabato e la domenica rimangono evidentemente esclusi dal computo del congedo parentale in quanto la frazione di congedo termina il venerdì infatti, successivamente alle ferie, il lavoratore riprende l attività lavorativa. 3 Caso da lunedì a venerdì = congedo parentale sabato e domenica da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro In questo caso, il sabato e la domenica vanno conteggiati ed indennizzati in conto congedo parentale in quanto tali giorni sono compresi in un unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale. I criteri sopra indicati trovano applicazione anche nell ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un altra domanda (o diverse domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto. RAPPORTO CON ALTRI ISTITUTI RETRIBUTIVI Malattia: qualora l evento morboso insorga durante il congedo parentale l indennità di congedo è sospesa a favore dell indennità di malattia. In seguito riprende il diritto all indennità di congedo. Malattia del bambino: è possibile per il richiedente sospendere la fruizione del congedo parentale, su domanda dell interessato, in caso di insorgenza della malattia del bambino, varierà però il titolo dell assenza dal lavoro. Corresponsione di voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting, oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale: in via sperimentale l art. 4, comma 24, lett. b) della Legge n. 92/2012 ha introdotto per il triennio la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale la corresponsione di voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica per l infanzia o dei servizi privati accreditati. Con Decreto 2 ottobre 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ed il Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, ha definito, per il biennio , i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione. Possono accedervi le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, e le lavoratrici subordinate. BUSTA PAGA IN PRATICA 229
9 Non sono ricomprese nel beneficio: le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali); le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Le madri lavoratrici possono accedere al beneficio anche se hanno fruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i limiti temporali indicati nel Decreto ministeriale. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione. Il contributo erogato è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili. In caso di part-time tale contributo è ridotto in misura proporzionale all orario di lavoro contrattualmente previsto. In caso di richiesta del contributo per l acquisto dei servizi di baby sitting, l INPS consegnerà alla lavoratrice madre 600 euro in voucher per ogni mese di congedo parentale al quale la stessa rinuncia. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, invece, verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. L elenco delle strutture è pubblicato sul sito web ed è aggiornato in tempo reale. Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere (i.e. un mese continuativo di congedo), in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia. Se la lavoratrice, ad esempio, ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare solo come congedo parentale. La lavoratrice deve presentare domanda all Istituto esclusivamente in via telematica indicando: a) a quale dei due benefici intende accedere ed, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l infanzia o dei servizi privati accreditati, la struttura per l infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l iscrizione del minore; b) il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi. La lavoratrice dovrà inoltre dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale e dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. CONGEDO PARENTALE AD ORE La Legge 24 dicembre 2012, n. 22 (Legge di stabilità 2013), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, ha introdotto nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs. n. 151 del 2001 all art. 32 il comma 1-bis ai sensi del quale la contrattazione collettiva di settore può stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, i criteri di calcolo della base oraria e l equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Le condizioni, i criteri e le modalità per questa fruizione oraria devono essere comunque previsti dalla contrattazione collettiva, pertanto in mancanza di un intervento delle parti sociali non è possibile riconoscere eventuali richieste di fruizione del congedo parentale su base oraria. Il criterio di calcolo prevede che la fruizione ad ore sia pari alla metà dell orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. 230 BUSTA PAGA IN PRATICA
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