CORSO SICUREZZA SUL LAVORO per DATORI DI LAVORO

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1 CORSO SICUREZZA SUL LAVORO per DATORI DI LAVORO

2 PRINCIPI COSTITUZIONALI ART. 1 : L Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro ART 4 :La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

3 PRINCIPI COSTITUZIONALI ART. 32 COSTITUZIONE La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ART. 41 COSTITUZIONE L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana

4 PRINCIPI COSTITUZIONALI ART. 38 COSTITUZIONE I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria

5 ART CODICE CIVILE L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

6 CASO: Fatto: un operaio, entrato nella zona pericolosa per raddrizzare alcune bottiglie caricate sul carrello di una macchina (pallettizzatore) e che si erano rovesciate, senza aver proceduto al fermo macchina, rimase schiacciato con il torace tra la struttura fissa della macchina ed il carrello traslatore rimessosi in moto in ciclo automatico, cagionandosi in tal modo lesioni personali. La macchina era provvista di un pulsante di blocco ed esisteva una procedura, operante in azienda da oltre vent anni, in base alla quale il lavoratore, per mettere a posto le bottiglie avrebbe dovuto utilizzare un uncino di ferro.

7 CASS. SEZ. PEN. 03/11/98, n Riferimento normativo: articolo 590 c.p. lesioni personali colpose articolo 2087 c.c. tutela delle condizioni di lavoro articolo 82 D.P.R. 547/55 blocco della posizione di fermo della macchina

8 CASS. SEZ. PEN. 03/11/98, n Decisione Corte di Cassazione: responsabilità del datore di lavoro in quanto: l infortunio è ricollegabile alla colposa omissione del congegno di sicurezza, agevolmente realizzabile mediante semplici cellule fotoelettriche, quali quelle applicate dopo l infortunio. Secondo la Suprema Corte infatti, ai sensi dell art c.c., il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza in modo che il lavoratore possa operare con assoluta sicurezza, sicchè non è sufficiente che una macchina sia dotata degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa più sicura l inosservanza da parte del lavoratore delle direttive e delle prescrizioni (mancato utilizzo del ferro ad uncino) non sono tali da integrare quel comportamento abnorme e così esorbitante dai consueti schemi lavorativi, il solo idoneo ad escludere la colpa del datore di lavoro

9 LEGISLAZIONE ANNI 50 Dopoguerra normativa tutela igienica incompleta e frammentaria Riforma Legge delega 51/55 Dpr 547/55 - Prevenzione infortuni Dpr 303/56 - Igiene del lavoro Dpr 302/56 - Lavori pericolosi Dpr 164/56 - Prevenzione infortuni lavori costruzione

10 D.LGS. 277/91 Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto, rumore) Per la prima volta si parla di Valutazione Rischo e medico competente (eliminato il medico di fabbrica).

11 D.P.R. 459/96: Direttiva Macchine Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine Raggiungimento del livello di sicurezza minimo che porta a marchiatura C.E.

12 PRINCIPI DEL D.LGS. 626/94 Valutazione dei rischi Miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Introduzione di figure con compiti specifici Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori maggior coinvolgimento e responsabilizzazione dei lavoratori

13 D.LGS n. 81 del 9/4/2008 Da attuazione all art. 1 L. n. 123/ articoli 13 titoli 51 allegati SOSTITUISCE E ABROGA IL D.LGS 626/94 E TUTTA LA PREVIDENTE NORMATIVA

14 D.LGS. 81/08 Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Titolo V Titolo VI Titolo VII Titolo VIII Titolo IX Titolo X Titolo XI Titolo XII Titolo XIII Principi comuni Luoghi di lavoro Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Cantieri temporanei o mobili Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali Agenti fisici Sostanze pericolose Esposizione ad agenti biologici Protezione da atmosfere esplosive Disposizioni in materia penale e di procedura penale Norme transitorie e finali

15 PRINCIPALI NOVITA Ampliamento del campo di applicazione (oggettivo e soggettivo, principio della effettività della tutela ) Ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94 Comprende norme extra 626/94 (cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc) Semplifica alcuni adempimenti (es non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni) Disciplina la funzione dei preposti prevedendo per questa figura apposito percorso formativo Rafforzamento prerogative RLS (di sito:porti, cantieri) Fondo di sostegno presso l INAIL: finanzierà investimenti e formazione in materia di sicurezza.

16 Principali novita In-formazione allargata per varie figure:lavoratori, lavoratori stranieri, RLS, RLST, Preposti, datori che svolgono funzione di RSPP. Revisione sistema delle sanzioni (arresto datore di lavoro se omessa Valutazione dei rischi) Introduzione normativa di delega di funzioni evitando ricorso a giurisprudenza Introduzione di requisiti minimi che le imprese che operano nei cantieri devono avere Nullità dei contratti di appalto/somministrazione che non indicano espressamente i costi della sicurezza.

17 SCADENZE per datore di lavoro 15 maggio 2008: obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano almeno 1 giorno di assenza, escluso quello dell evento, all INAIL o all IPSEMA; registrazione delle informazioni sulla formazione e sull addestramento dei dipendenti su libretto formativo (o su registro interno predisposto a tale scopo). 29 luglio 2008: entro tale data va predisposta DVR:assenza del DVR = sanzione chiusura attività 26 aprile 2010: entrata in vigore disposizioni su radiazioni ottiche (Capo V T.U.) 30 aprile 2012: entrata in vigore norme su campi magnetici (Capo IV T.U).

18 ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL ART. 2 prevenzione : il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita dell'ambiente esterno; salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermita'; valutazione dei rischi : valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attivita', finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; pericolo : proprieta' o qualita' intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

19 ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL ART. 2 rischio : probabilita' di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; unita' produttiva : stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; norma tecnica : specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; buone prassi : soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ispesl, che provvede a assicurarne la piu' ampia diffusione;

20 ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DALL ART. 2 modello di organizzazione e di gestione : modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; organismi paritetici : organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

21 ATTORI DELLA SICUREZZA DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI LAVORATORI SPP E RSPP RLS INCARICATI MISURE DI EMERGENZA E P.S. MEDICO COMPETENTE

22 DATORE DI LAVORO Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/01 per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08).

23 DATORE DI LAVORO E il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza. Sono per lui obblighi indelegabili (art. 17): a) la valutazione dei rischi b) la redazione del documento di valutazione c) la designazione del RSPP

24 DIRIGENTE Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d)

25 CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N Fatto: in uno stabilimento un operaio subiva lesioni gravi venendo a contatto con i cilindri di trazione e pressione di un macchinario, mentre effettuava un intervento straordinario nella parte posteriore della macchina in movimento. Erano stati effettuati, da parte dell azienda, richiami, istruzioni e segnalazioni, al fine di evitare l accesso dei lavoratori alle zone pericolose durate il funzionamento del macchinario. Dopo l'infortunio era stato installato un dispositivo di arresto automatico a fotocellula. Con verbale del Cda (precedente all infortunio), era stata delegata ad un componente del consiglio in via esclusiva la sorveglianza di tutto il settore della prevenzione degli infortuni e della relativa normativa all'interno dello stabilimento, con piena facoltà di

26 CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N Decisione Corte di Cassazione: responsabilità esclusiva del componente del Cda, che nella fattispecie si identifica nella figura di datore di lavoro (non poteva considerarsi sufficiente il mero invito rivolto ai lavoratori di non intervenire nella parte posteriore della macchina in movimento; contestata violazione art. 132 del D.P.R. 547/55). Dispone invero l'articolo 2 del D.lgs. 626/94 che per datore di lavoro si intende "qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento". L'espresso riferimento al soggetto che ha la responsabilità dello stabilimento implica che la nozione di datore di lavoro di cui al D.lgs. 626/94 non coincida con quella di imprenditore di cui all art. 2082c.c., essendo possibile che specialmente nelle imprese di grandi dimensioni la responsabilità del singolo stabilimento gravi su un dirigente o un preposto. Orbene la nozione di datore di lavoro contenuta nel decreto legislativo citato si attaglia a soggetti effettivamente titolari

27 CASS. PEN. SEZ. III 1/04/05 N Da ciò consegue che nelle società di capitali il datore di lavoro si identifica con l'amministratore unico, con l'amministratore delegato ovvero con un componente del consiglio d'amministrazione o con il titolare dello stabilimento. Nella fattispecie il Consiglio d'amministrazione in periodo non sospetto, con delibera del 12 maggio del 1994, aveva deciso di attribuire al (omissis) quale componente del Consiglio d'amministrazione, tutto il settore della sicurezza e della gestione dei rapporti di lavoro con ampia facoltà di spesa ed autonomia. Il presidente del consiglio d'amministrazione o gli altri consiglieri rispondono, in concorso con l'autore materiale dell'illecito, solo se abbiano dolosamente o colposamente omesso di vigilare sull'andamento della gestione ovvero, pur essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli per la società, abbiano dolosamente o colposamente omesso d'intervenire.

28 CASS. PEN. SEZ. IV 5/05/06 N Fatto: una lavoratrice, perito chimico alle dipendenze di una ditta, aveva riportato ustioni quando, aperto il rubinetto dell'acqua fredda per raffreddare la vasca dell'impianto di tintura marca Obem che si era surriscaldata, era stata investita da uno schizzo abbondante del bagno fuoruscito dal vaso di espansione, riportando lesioni personali. Detta vasca, denominata vaso di espansione, recipiente di forma pressochè cilindrica aperto nella parte superiore ed utilizzato per versare i liquidi, non era dotata di protezione atta ad evitare il contatto. A capo della ditta c erano due soci amministratori e un terzo socio dirigente, a cui era stata rilasciata una procura che gli attribuiva poteri di gestione aziendale

29 CASS. PEN. SEZ. IV 5/05/06 N Decisione Corte di Cassazione: responsabilità di tutti e tre i soci in quanto avrebbero dovuto garantire la incolumità dei lavoratori mediante una copertura parziale del recipiente ovvero mediante uno schermo di protezione del luogo in cui gli stessi operavano (così come previsto dall art. 247 del D.P.R. 547/55. Tutti e tre erano datori di lavoro della parte lesa, in quanto l'ampiezza delle funzioni svolte dal terzo socio non escludeva quelle di amministratori espletate dai primi due. Nulla, infatti, per i giudici, deponeva a favore di un ruolo sostitutivo dei coimputati svolto dal terzo socio. Quanto poi alla delega fatta a quest'ultimo, i giudici hanno evidenziato che la procura rilasciata, anche se attribuiva al socio poteri di gestione aziendale ordinaria, era stata conferita senza privare, e quindi liberare, gli amministratori della loro responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

30 PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e)

31 DELEGA DI FUNZIONI (ART. 16) 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalita ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

32 DELEGA DI FUNZIONI 2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicita'. 3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

33 ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI (ART. 299) Le posizioni di garanzia relative a datori di lavoro, dirigenti e preposti gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti sopra indicati

34 Quadro sanzionatorio

35 Quadro sanzionatorio generale Sospensione dell attività (art. 14) Sistema sanzionatorio Titolo I Sistema sanzionatorio Titoli speciali D.Lgs n. 231/2001

36 Sospensione dell attività Articolo 14 Abrogazione art. 36 bis cd decreto Bersani (l. 248/2006) e art. 5 legge n. 123/2007 (art. 304, comma 1)

37 Chi lo adotta Servizio ispezione del lavoro Organi vigilanza ASL (per violazioni in materia di salute e sicurezza)

38 Presupposti Impiego di lavoratori in nero in percentuale superiore al 20% del totale del personale occupato nel luogo di lavoro Gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza da individuare con futuro DM (senza scadenza) provvisoriamente: Allegato I

39 Allegato I Elaborazione DVR Elaborazione Piano di Emergenza ed evacuazione Formazione ed addestramento Costituzione SPP e nomina RSPP Elaborazione piano di sicurezza e coordinamento Elaborazione piano operativo di sicurezza Nomina coordinatore per la progettazione Nomina coordinatore per l esecuzione. segue

40 Allegato I Mancato utilizzo della cintura di sicurezza Mancanza di protezioni verso il vuoto Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno segue

41 Allegato I Lavori in prossimità di linee elettriche Presenza di conduttori nudi in tensione Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). segue

42 Allegato I Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

43 Opposizione (art. 14, c. 9) Entro 30 giorni Direzione regionale del lavoro o Presidente della Giunta regionale Pronuncia, a pena di inefficacia del provvedimento, entro 15 giorni Al procedimento di sospensione non si applica la legge 241/1990

44 Conseguenze: interdizione Comunicazione della sospensione all Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori e Ministero infrastrutture Interdizione alla contrattazione con PA e partecipazione a gare Durata pari alla sospensione più ulteriore eventuale periodo max 2 anni

45 Revoca del provvedimento: condizioni Regolarizzazione dei lavoratori Ripristino delle regolari condizioni di lavoro (orario e sicurezza) Pagamento di una somma aggiuntiva unica 2.500,00

46 Inosservanza del provvedimento Arresto fino a 6 mesi

47 Caratteri generali Generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio Carenza di proporzione tra gravità dell illecito (rischio) e grado di afflittività della sanzione Carenza di distinzione, ai fini sanzionatori, tra violazioni formali/documentali e sostanziali

48 Struttura Ciascun titolo ha le proprie sanzioni È previsto il principio di specialità (art. 298) Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale

49 Tipologia di sanzioni Sono previste sanzioni penali (contravvenzioni) ed amministrative pecuniarie Nella maggior parte dei casi è prevista l alternatività tra arresto ed ammenda Per i casi in cui è previsto solo l arresto, l art. 302 consente la regolarizzazione mediante pagamento di ammenda Per i casi in cui è prevista solo l ammenda, si applica l oblazione (art. 162 codice penale terza parte del massimo oltre spese)

50 Contravvenzioni A tutte le contravvenzioni punite con pena alternativa si applica il procedimento del D.lgs. n. 758/1994 In mancanza, si può applicare - in sede processuale - l oblazione speciale (art. 162bis codice penale) (metà massimo ammenda) Oppure: art. 303 (circostanza attenuante) - riduzione fino ad un terzo

51 Confronto 162bis cp e 303 TU Pena alternativa Prima dell apertura dibattimento Metà del massimo oltre spese e obbligo di deposito della somma Non ammessa: recidiva, abitualità, professionalità Non devono permanere conseguenze eliminabili Pena alternativa o arresto in via esclusiva Prima dell apertura del dibattimento Pena ridotta fino ad un terzo Responsabile si adopera concretamente per rimozione irregolarità ed eventuali conseguenze dannose

52 Procedura D.lgs n. 758/1994 Organo di vigilanza Accerta la violazione Prescrizione e termine per regolarizzazione Eventuale proroga del termine Riferisce notizia di reato al PM Sospensione del procedimento penale Verifica corretto adempimento della prescrizione Adempimento Inadempimento Ammissione al pagamento di 1/4 del massimo della sanzione amministrativa Pagamento entro 30 giorni Estinzione del reato Mancato pagamento Comunicazione al PM, prosecuzione procedimento penale ed eventuale oblazione Comunicazione al PM del pagamento e archiviazione procedimento penale

53 Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/1 omessa valutazione rischi omessa o incompleta redazione documento mancata adozione provvedimenti per evitare che misure tecniche danneggino salute popolazione o ambiente esterno mancato aggiornamento misure prevenzione in relazione a mutamenti organizzativi o produttivi mancata considerazione capacità e condizioni dei lavoratori in rapporto a loro salute e sicurezza

54 Violazioni colpite da sanzione esclusiva - arresto (art. 55, commi 2 e 4, lett. c)/2 aziende industriali a rischio di incidente rilevante centrali termoelettriche impianti ed installazioni che espongono a radiazioni ionizzanti aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni industrie estrattive con oltre 50 lavoratori aziende con esposizione a rischi agenti biologici gruppo 3 e 4, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività manutenzione, rimozione e bonifica amianto cantieri con più imprese e non inferiori a 200 u/g

55 Violazioni colpite da sanzione esclusiva arresto/3 Art. 302 Applicazione ammenda tra 8.000,00 e ,00 in sostituzione dell arresto Condizioni: eliminazione irregolarità, fonti di rischio ed eventuali conseguenze dannose del reato entro conclusione procedimento di primo grado violazione senza incidenza causale sull infortunio assenza di recidiva specifica

56 Violazioni colpite da sanzione esclusiva arresto/4 Art. 302 Il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza in assenza di commissione di ulteriori reati della stessa specie Insieme al reato si estingue ogni effetto penale della condanna

57 Responsabilità amministrativa enti/1 Legge n. 123/2007, art. 9 (introduce l art. 25 septies al D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231) Delitti di cui agli articoli omicidio colposo - e 590, terzo comma, del codice penale - lesioni colpose gravi o gravissime - commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote. Condanna: sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

58 Responsabilità amministrativa enti/2 - art. 300 D.Lgs. 81/08 modifica art. 25-septies In relazione al delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a quote. Condanna per il delitto di cui al precedente periodo: sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

59 Responsabilità amministrativa enti/3 Salvoquantoprevistodalcomma1,inrelazioneal delitto di cui all articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

60 Responsabilità amministrativa enti/4 In relazione al delitto di cui all articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi..

61 In sintesi Solo per omicidio colposo commesso nelle ipotesi aggravate (art. 55, comma 2): sanzione pecuniaria massima. Omicidio colposo: sanzione pecuniaria da 250 a 500 quote Lesioni colpose gravi o gravissime: sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote Sanzioni interdittive: max 6 mesi

62 Sistema sanzionatorio Dlgs n. 231/2001 Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

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