QUESITO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE. Si riscontra il quesito che si può ricostruire nei seguenti termini:

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1 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Associazione Regionale del Piemonte QUESITO IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE Si riscontra il quesito che si può ricostruire nei seguenti termini: Il Comune deducente ha meno di residenti e non è assoggettato al Patto di stabilità e sviluppo ; ha una dotazione organica inferiore ai dieci dipendenti con un posto in categoria D a tempo parziale nell area tecnico manutentiva. Il posto si è reso libero a seguito di esperimento di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs , n. 165 del dipendente ivi collocato verso altra amministrazione locale. La mobilità s è perfezionata nell anno Successivamente, il Comune ha disposto l assunzione di una unità di personale a tempo parziale e determinato, con inquadramento in categoria D del vigente C.C.N.L. di comparto e mansioni di responsabile d ufficio tecnico, con due distinti contratti di lavoro, con efficacia dal al e dal al termine del mandato del Sindaco, stipulati ai sensi dell art. 110, comma 1, del D.Lgs , n In seguito il Comune ha avviato la procedura finalizzata alla copertura a tempo indeterminato del posto in categoria D nell area tecnico manutentiva, ai sensi dell art. 3, comma 61, della legge , n. 350 (legge Finanziaria per il 2004), attingendo alla graduatoria esperita nel frattempo da altro Comune per la copertura di un omologo posto d area tecnica di categoria D. A tal fine è stato raggiunto l accordo con un altra Amministrazione comunale: il nulla osta di questo comune per l assunzione del concorrente migliore classificato dopo il vincitore è pervenuto lo scorso giugno, al completamento del periodo di prova sostenuto dal vincitore, regolarmente assunto. Il bando pubblicato prevedeva a chiare lettere la possibilità per altre amministrazioni di attingere alla graduatoria. L assunzione del secondo concorrente classificato al concorso esperito dal Comune s accompagnerebbe alla risoluzione consensuale del contratto in essere con il lavoratore ai sensi dell art. 110 TUEL, trattandosi della stessa persona. Ciò premesso e ricostruita la vicenda il Comune deducente, alla luce delle disposizioni in materia di personale recentemente recate dal D.L , n convertito nella L , n e, più in generale, in conformità alle vigenti norme in materia di assunzione di personale negli Enti

2 locali, chiede se, rispettando il tetto di spesa per il personale consuntivato nell anno 2004, possa tuttora avvalersi della facoltà di procedere all assunzione sopraddetta secondo l accennata norma della Finanziaria per il 2004, perfezionando i provvedimenti necessari entro il corrente esercizio. *************************** PARERE Per rispondere occorre anzitutto comprendere quali disposizioni normative della legge n. 122 del 2010 siano applicabili al Comune deducente. L art. 14, comma 9, legge 122 del 2010 sostituisce l art. 76, co. 7, d.l. 112/2008, che quindi ora dispone : È fatto divieto agli enti nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell anno Come ha rilevato ANCI nazionale l interpretazione di tale disposizione appare di notevole complessità: si ritiene che il differimento al 1 gennaio 2011 riguardi tutto il comma e non solo il secondo periodo (conforme Corte dei conti, sez. Piemonte, n. 46 del 2010) A decorrere dal 1 gennaio 2011, dunque, per tutti gli enti, anche quelli non soggetti al Patto di stabilità, nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti è vietato procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; nelle more (sino al 31 dicembre 2010) dovrebbe continuare ad applicarsi il regime previgente, in base al quale gli enti possono assumere solo se in possesso di un rapporto tra spesa di personale su spesa corrente pari o inferiore al 50%. La seconda parte del sostituito art. 7 reintroduce il vincolo per le assunzioni a tempo indeterminato, che possono essere effettuate nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell anno precedente. Si ritiene che tale disposizioni non si applichi agli enti non soggetti al Patto di stabilità, per i quali si applica il modificato comma 562, che costituisce legge speciale per i piccoli comuni (diversamente si arriverebbe sempre al blocco delle assunzioni). Per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità, l art. 14, comma 10, legge n. 122 del 2010 modifica il comma 562 della Finanziaria Resta fermo per tali enti l obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 ed il vincolo di procedere ad assunzioni di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute nel precedente anno.

3 Anche per gli enti con meno di 10 dipendenti a tempo pieno viene eliminata la possibilità di derogare agli obblighi previsti dal comma 562 (come disponeva l art. 3, comma 121 della Finanziaria 2008). Non possono essere portate a compimento neppure le procedure di assunzione mediante mobilità o concorso esterno già avviate in base al comma 121, ma non terminate all entrata in vigore della nuova normativa. Per una interpretazione complessiva delle richiamate disposizioni della legge n. 122 del 2010, si rinvia alla nota di ANCI nazionale: Così ricostruita, nelle parti di interesse, la disciplina normativa introdotta dal d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010, si possono in sintesi elencare i seguenti vincoli imposti all Amministrazione comunale deducente: - l assunzione è possibile fino al 31/12/2010 solo se il Comune ha un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente pari o inferiore al 50%; - la spesa per il personale deve essere contenuta entro il limite della spesa per il personale dell anno 2004; - le assunzioni di personale sono ammesse nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute nel precedente anno. Ora, dal tenore del quesito posto si comprende che il Comune rispetta il secondo requisito indicato: occorre verificare la sussistenza degli altri due. Ferma la necessità di effettuare tale verifica, resta da valutare se il Comune deducente possa assumere, entro il 31/12/2010, attingendo dalla graduatoria di altra Amministrazione comunale. La legge n. 122 del 2010 non ha abrogato l art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, che prevede la possibilità di utilizzare le graduatorie di altre amministrazioni previo accordo tra le stesse, nel rispetto dei limiti e delle procedure stabilite dalla stessa legge per le assunzioni. Posto che dal quesito non si comprende in quale momento si sia perfezionato l accordo tra il Comune deducente ed il Comune che ha pubblicato il bando, è necessario ricordare che già in sede di pubblicazione del bando di concorso occorre che sussista l accordo tra le amministrazioni interessate in ordine a: a) la ripartizione dei posti tra le amministrazioni convenzionate; b) le modalità di assegnazione degli idonei tra le amministrazioni convenzionate. Sul punto si veda la nota 13 marzo 2004, n del Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui: Si fa riferimento alla nota indicata in oggetto, con la quale si è chiesto a questo Dipartimento un parere circa la possibilità di utilizzare una graduatoria relativa ad un concorso bandito da un'altra Amministrazione pubblica. Al riguardo si rappresenta che, nel rispetto dei

4 principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, codesta amministrazione locale, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possa attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, purché la medesima graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria. Tale possibilità discende anche dalla necessità di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale delle singole amministrazioni, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa. Ai fini dell'assunzione di idonei, codesta amministrazione può, pertanto, nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all' articolo 97 della Costituzione. Si rappresenta, altresì, che nel caso in cui codesta amministrazione intendesse avvalersi delle graduatorie approvate da altre amministrazioni, dette assunzioni sono soggette ai limiti ed ai vincoli di cui all' articolo 3, commi 60 e 65, della legge 24 dicembre 2003, n Anche il Ministero dell Interno ha negato la legittimità di un accordo successivo (rispetto all approvazione della graduatoria) tra il Comune che intende avvalersi della graduatoria e quello che amministra la graduatoria: Al riguardo si fa preliminarmente presente che questo ministero già in passato ha sostenuto la possibilità per gli enti locali di attingere a graduatorie di altri enti in presenza di una specifica previsione regolamentare. Si condividono, peraltro, le argomentazioni circa la necessità che il predetto accordo tra le amministrazioni interessate avvenga prima della formale approvazione della graduatoria stessa, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono sovrintendere a tutto l operato delle pubbliche amministrazioni. Per completezza di informazione si soggiunge che dovranno comunque essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall art 91 del dec. leg.vo 267/2000, secondo i quali la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all indizione del concorso medesimo. Quindi l'utilizzo delle graduatorie di altri enti è possibile alle seguenti condizioni: 1) occorre un accordo preventivo tra gli enti interessati, posto alla base della possibilità di condividere tra loro la graduatoria degli idonei ai concorsi;

5 2) le assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria di altri enti avvengano nel rispetto dei limiti di dotazione organica dell'ente che attinge. Infatti, sebbene si utilizzi la graduatoria di un altro ente, l'assunzione va a carico dell'ente che attinge alla graduatoria, che rimane, dunque, vincolato alla propria dotazione organica; 3) l'assunzione deve avvenire nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell' articolo 6, comma 4, del Dlgs n. 165/2001: si tratta infatti di assunzioni assoggettate al regime ordinario di tutte le altre assunzioni, al di fuori della particolare modalità di costituzione del rapporto di lavoro; 4) nel momento in cui l'ente convenzionato attinge alla graduatoria dell'ente col quale abbia stipulato l'accordo, detta graduatoria deve necessariamente essere ancora valida. Il termine di validità decorre dalla data di approvazione degli esiti finali del concorso; 5) la graduatoria deve necessariamente concernere concorsi finalizzati all'assunzione di dipendenti inquadrati negli stessi profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla citata graduatoria. Ciò allo scopo di assicurare la necessaria coerenza ed omogeneità tra la graduatoria vigente e l'utilizzo che ne fa l'ente terzo. In mancanza di tali requisiti, si assisterebbe ad una «chiamata diretta», in elusione dei principi sull'accesso agli impieghi pubblici, che presuppongono lo svolgimento di procedure concorsuali. Sulla validità delle graduatorie si rinvia ad un contributo di Anci Toscana, reperibile in rete al seguente indirizzo: ottobre-/la-validita-delle-graduatorie-dei-concorsi/ancis_732/pagebase2.html?id_004=877 Nel caso di specie occorrerà valutare la sussistenza dei requisiti distintamente elencati al fine di valutare la legittimità della procedura indicata dal Comune deducente. Non sussistono infine motivi ostativi alla risoluzione consensuale del contratto stipulato ex art. 110 d. lgs. n. 267 del 2000 con lo stesso soggetto utilmente collocato in graduatoria, posto che peraltro il contraente che presta attività per effetto di tale tipologia contrattuale non potrebbe essere stabilizzato (si confronti il parere reso sul punto dalla Regione Piemonte: Alla luce delle esposte considerazioni, perché l Amministrazione deducente possa procedere come da quesito, occorre che verifichi la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) l assunzione è possibile fino al 31/12/2010 solo se il Comune ha un rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente pari o inferiore al 50%;

6 2) la spesa per il personale deve essere contenuta entro il limite della spesa per il personale dell anno 2004; 3) le assunzioni (complessivamente) sono ammesse nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato complessivamente intervenute nel precedente anno. Inoltre, per poter attingere alla graduatoria dell altro Comune, l Amministrazione deducente deve altresì verificare la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) che l accordo con il Comune che amministra la graduatoria sia stato preventivo rispetto all approvazione della graduatoria; 2) che l assunzione effettuata attingendo alla graduatoria di altri enti avvenga nel rispetto dei limiti di dotazione organica del Comune deducente; 3) l'assunzione deve avvenire nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all' art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell' articolo 6, comma 4, del Dlgs n. 165/2001; 4) che la graduatoria sia ancora valida; 5) che la graduatoria sia riferita a dipendente inquadrato nello stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla stessa graduatoria. Valutata la sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati, si ritiene che il Comune deducente possa procedere all assunzione come da quesito. La Presidente di ANCI Piemonte Amalia NEIROTTI (Sindaco di Rivalta di Torino)

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