IL NUOVO OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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1 4. Bilancio IL NUOVO OIC 16 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/ / Roberta PROVASI * Nel dicembre 2011 l Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in bozza di consultazione il primo set di principi contabili revisionati fra cui il documento n. 16 dedicato alle immobilizzazioni materiali. Le principali modifiche apportate sono riconducibili alle nuove disposizioni in materia di svalutazione durevole, di ammortamento e di capitalizzazione degli oneri finanziari. L obiettivo di tale contributo è quello di effettuare un analisi comparativa fra le disposizioni contenute nell OIC aggiornato nel 2011 e quelle attualmente in vigore statuite nell OIC n. 16 del 2005 al fine di far emergere le novità rilevanti per la valutazione e contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali. L Organismo Italiano di Contabilità, dopo aver recepito le indicazioni raccolte a seguito della consultazione pubblica effettuata nel 2010, ha intrapreso il percorso di aggiornamento dei PC nazionali. La revisione ormai in fase di conclusione ha coinvolto tutti gli OIC esistenti ed anche la pubblicazione di alcuni nuovi. L intero set dei principi revisionati entrerà in vigore interamente a conclusione del periodo di consultazione e recepimento dei commenti proprio al fine di garantire l utilizzo integrale di tutti i nuovi documenti. Le novità ed i cambiamenti apportati sono numerosi e riguardano sia gli aspetti formali che quelli sostanziali. In primis il nuovo formato di più facile lettura: una nuova struttura con numerazione di ciascun paragrafo che permette un immediata ricerca dei contenuti e l eliminazione delle note che sono state accorpate nel testo stesso quando considerate rilevanti. La struttura più snella è stata prevista anche per allinearsi alla prassi internazionale. Infatti l esposizione dei contenuti segue uno schema standard articolato secondo la seguente sequenza: 1) abstract; 2) ambito di applicazione; 3) principali definizioni; 4) classificazioni; 5) rilevazioni inziali; 6) valutazioni e rilevazioni successive; 7) eventuali sezioni contenenti fattispecie particolari ; 8) informazioni da produrre in nota integrativa ; 9) appendici contenenti i riferimenti normativi. Per quanto concerne le modifiche sostanziali, l OIC ha cercato di rendere i principi più adeguati alla moderna prassi contabile e di contenere dove possibile le differenze rispetto ai principi contabili internazionali nonché quelle di tipo fiscale. Il 28 febbraio 2014 si è conclusa la fase di consultazione all ultimo set di principi, forse il più rilevante proprio per la presenza di due nuovi principi conta- * Ricercatrice di Economia aziendale nell Università di Milano Bicocca

2 bili, i cui contenuti sono significativi, l OIC n. 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali e l OIC n. 10 La Redazione del Rendiconto Finanziario. Con specifico riferimento alla tematica approfondita in questa ricerca, il nuovo OIC n. 16 Immobilizzazioni materiali, pubblicato in bozza di consultazione il 23 dicembre 2011, i cui contenuti vanno ad aggiornare la versione vigente del principio revisionata nel 2005, attesta che: le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole in quanto costituiscono parte dell organizzazione permanente della società. Pertanto, stante la disposizione, la loro caratteristica tipica non è quella di essere per loro natura di durata pluriennale bensì quella di essere uno strumento produttivo di reddito in quella che è l attività tipica dell impresa di cui si deve redigere il bilancio d esercizio. Le principali modifiche apportate, come indicato nel frontespizio del documento in bozza, sono così sintetizzate: 1. è stata modificata la classificazione delle immobilizzazioni nello schema di Stato patrimoniale con lo spostamento, in particolare, delle immobilizzazioni destinate alla rivendita che ora sono inserite in un di cui apposito; 2. sono state riformulate le disposizioni in materia di svalutazione durevole, fornendo precisazioni in merito alla nozione di valore di mercato ed ai metodi per il calcolo del valore d uso; 3. si è intervenuti nella disciplina degli ammortamenti fornendo ulteriori chiarimenti in tema di component approach ed in tema di valore residuo e di valore contabile; 4. si è intervenuti sulla disciplina di capitalizzazione degli oneri finanziari per renderla più agevole come comprensione e utilizzo; 5. è stata modificata la possibilità di scorporare il valore del terreno da quello dei fabbricati. In particolare in questo contributo verranno approfondite le novità previste relativamente al calcolo degli ammortamenti, alla rilevazione della perdita durevole di valore ed alla capitalizzazione degli oneri finanziari. LA RICLASSIFICAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI La nuova classificazione delle immobilizzazioni materiali comprende i paragrafi dal 14 al 25 e fornisce una corretta interpretazione dell art c.c., ove necessario, ampliandola e nel contempo rendendo la stessa più attuale. Una prima novità riguarda la voce terreni e fabbricati : non sarà più possibile classificare i terreni su cui insistono i fabbricati unitamente agli stessi, ciò in considerazione del fatto che si tratta di beni non ammortizzabili. Il nuovo principio prevede obbligatoriamente, al momento dell acquisizione di un fabbricato e della sua iscrizione tra le immobilizzazioni, l indicazione separata del valore del fabbricato stesso e del terreno su cui insiste. Il valore del terreno deve essere contabilizzato ad un valore risultante da una stima quando lo scorporo avviene in assenza di un costo sostenuto direttamente. Le motivazioni di tale modifica sono riconducibili: alla volontà di ottenere una più corretta rappresentazione in bilancio dei cespiti posseduti, trattandosi di beni differenti; ad un allineamento alla normativa fiscale (art. 36 commi 7 e 8 del DL 223/2006) ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibile, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono le pertinenze ; 59

3 Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/ per allinearsi ai principi contabili internazionali; lo IAS n. 16 al par. 58 statuisce infatti che i terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando sono acquistati congiuntamente. Con riferimento alla voce impianti e macchinari, l OIC ha fornito nuove spiegazioni ed esemplificazioni al fine di limitare i possibili dubbi sulla classificazione dei cespiti in bilancio. Per quanto riguarda gli impianti generici viene chiarito che sono impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio, impianti di riscaldamento, condizionamento, allarme). Rispetto alle precedenti versioni vengono riportate meno esemplificazioni e viene focalizzato l aspetto più rilevante ossia che si tratta di beni non legati all attività tipica dell azienda. Il nuovo documento n. 16 prevede anche una definizione di impianti specifici come impianti legati alle tipiche attività produttive dell azienda. Anche se tale inserimento può sembrare una precisazione superflua l intervento è dà considerare nell ottica di offrire una maggiore chiarezza nell individuazione delle varie classi di cespiti. Il nuovo documento n. 16 provvede a chiarire anche le differenze relative ai macchinari automatici e ai macchinari non automatici. Il macchinario automatico è quello in grado di svolgere da sé ovvero non automatico con l ausilio di persone determinate operazioni. La nuova definizione ora non lascia più spazio ad interpretazioni non tanto sull automatico o meno quanto sulla natura del macchinario stesso. Sempre secondo lo stesso disegno di modernizzazione è stata riformulata anche la didascalia della voce ricompresa al punto B. II. 4 riguardante le attrezzature. Il principio in vigore non fornisce una descrizione di attrezzature ma solo una specificazione che si tratta di attrezzatura di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamento e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa. Il nuovo documento viceversa definisce le attrezzature come strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento e lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso. La voce attrezzatura varia non è stata rinnovata. La novità per quanto riguarda le attrezzature è una definizione che sostituisce ed integra quanto previsto nel documento precedente al fine di aumentare la facilità di interpretazione. Un ulteriore novità inserita al par. 20 riguarda le immobilizzazioni destinate alla vendita secondo cui se la società decide di destinare un cespite alla vendita, aggiunge alla voce cui si riferisce un «di cui destinate alla vendita» con l indicazione del relativo importo. In tal modo si elimina la disposizione contenuta nell attuale OIC che prevede che quando l organo amministrativo delibera che un cespite venga destinato alla vendita cessa di essere contabilizzato fra le immobilizzazioni ma iscritto fra l attivo circolante. Ai sensi del par. 20, questa novità si applica solo se sono rispettati tre requisiti: i beni siano vendibili alle condizioni attuali senza richiedere sostanziali modifiche che possano differirne l alienazione ; la vendita sia altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese considerando il prezzo e le condizioni di mercato ; l operazione di vendita deve concludersi nel breve termine. Inoltre, deve trattarsi di immobilizzazioni di importo rilevante ciò al fine di salvaguardare lo schema di Stato patrimoniale, in quanto così si mantiene il valore delle immobilizzazioni inalterato nonostante si decida la vendita. La nuova disposizione inoltre mantiene lo stesso profilo dal punto di vista fiscale e non penalizza l impresa qualora emerga una plusvalenza in seguito alla cessione dell immobilizzazione poichè può sempre essere applicato l art. 86 comma4 del TUIR (dilazione della plusvalenza in 5 esercizi). L AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Le principali novità riferite all ammortamento riguardano il tema del component approach

4 e la disposizione che chiarisce come il processo di ammortamento deve essere terminato quando il valore residuo diviene almeno pari al valore contabile del cespite. L ammortamento viene definito dal OIC n. 16 al par. 52 come la ripartizione del costo di una immobilizzazione nel periodo della stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguito nell esercizio. Viene prevista la possibilità di escludere l ammortamento ordinario di certi fabbricati civili in quanto è riportato al par. 54 che tutti i cespiti sono ammortizzati tranne alcuni fabbricati civili ed i cespiti la cui utilità non si esaurisce. È comunque discutibile da molti questa posizione dell OIC già critica in precedenza 1 circa la possibilità di escludere l ammortamento ordinario di questi beni quasi non fossero cespiti, seppur vero che i fabbricati civili costituenti un investimento alternativo di mezzi finanziari sono comunque beni destinati ad usurarsi come gli altri cespiti al passar del tempo. Nel prosieguo dell analisi del documento n. 16 al par. 56 è precisato che l ammortamento cessa quando il valore residuo stimato è pari o superiore al valore netto contabile. Questa disposizione era già desumibile nel precedente OIC in cui si prevedeva la periodica revisione per verificarne la correttezza e qualora il valore residuo al termine della vita utile stimato fosse pari o superiore al valore netto contabile. Le precisazioni 2 previste dall OIC sono finalizzate a superare ogni dubbio circa il procedimento da adottare ossia l interruzione del processo di ammortamento al verificarsi dell eventualità in oggetto e risulta particolarmente utile con riguardo agli immobili per cui il presumibile valore residuo può essere più agevolmente determinabile al termine del periodo di vita utile. Al par. 68 sono eliminate le disposizioni riferite al metodo di calcolo dell ammortamento a quote decrescenti, limitandosi a riportare che tali metodi permettono di ammortizzare circa i due terzi del valore originario di un immobilizzazione nella prima metà della sua vita utile e comunque rispettando l ammortamento totale lungo la durata di vita utile del cespite. La nuova versione è stata rivisitata permettendo al redattore libertà di scelta della metodologia in funzione della natura del cespite da ammortizzare nel rispetto dell ammortamento totale lungo la vita utile del bene. Altra novità riguarda l approccio per componenti ovvero il component approach. Analizzando il par. 68 componenti aventi vite utili diverse dal cespite principale è statuito che se l immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze ed accessori, aventi vite utili di durata diversa dal cespite principale, l ammortamento di tali componenti si calcola separatamente dal cespite principale, salvo in caso in cui ciò non sia praticabile o significativo. La nuova disposizione richiede che l ammortamento degli elementi la cui vita utile differisce da quella del cespite principale sia effettuato autonomamente dallo stesso; questo quando tale procedimento sia effettivamente praticabile e porti a risultati significativi. Questa possibilità era già prevista nella versione del 2005 dell OIC n. 16. I chiarimenti riscontrati nella nuova versione sono: la vita utile dell elemento ricompreso nel cespite principale deve essere differente e non più solamente inferiore affinchè si possa procedere all ammortamento distinto. Tale nuova impostazione è stata fornita per dare una portata più generale in quanto raramente si verifica che le componenti accessorie, anche se autonomamente considerabili, abbiano vita utile maggiore rispetto a quella del cespite principale; l ammortamento separato va realizzato quan do possibile e significativo, ciò al fine di evitare l esposizione in bilancio di ammortamenti coincidenti Possibilità già contenuta nel documento del 2005 al punto D.XI5 e criticata in Santesso E., Sostero U. I principi contabili per il bilancio d esercizio, ed. Il Sole-24 Ore, Milano, Roscini Vitali F. Principi contabili nazionali revisionati dall organismo italiano di contabilità, in Contabilità e Bilancio, Guide e Soluzioni, 3, IPSOA, Milano, 2012.

5 Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/ LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE L OIC n. 16 ha portato novità anche riguardo le perdite durevoli di valore. Nella versione del 2005 la tematica è trattata nella voce D.XIII, mentre nel documento rinnovato dal par. 83; diversamente per i principi internazionali è previsto un intero principio contabile ovvero lo IAS n. 36. Solo recentemente, il 27 novembre 2013, l OIC ha pubblicato un nuovo principio contabile l OIC n. 9 intitolato Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, contenente approfondimenti specifici in merito. Secondo quanto previsto dall art c.c., le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell esercizio risultino durevolmente di valore inferiore al loro valore di iscrizione calcolato al costo di acquisto o di produzione devono essere iscritte a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. Secondo il par. 84 del nuovo OIC n. 16 la società valuta, ad ogni data di riferimento di bilancio, l esistenza di indicatori che facciano prevedere difficoltà di recupero del valore netto del bene e al manifestarsi di tali indicatori è ritenuto necessario accertare se si sia verificata una perdita durevole di valore. Nella versione OIC del 2005 non si faceva riferimento ad indicatori ma a generici sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore. Il nuovo documento prevede un elenco di indicatori, da considerare non esaustivo né tanto meno tassativo, ma solo come punto di riferimento per verificare l eventuale perdita di valore di un immobilizzazione materiale. Fra questi: A. la diminuzione del valore di mercato; B. il cambiamento dell ambiente tecnologico di mercato, economico e legale; C. il cambiamenti nell utilizzo o nello stato fisico del bene; D. evidenze interne; E. successive capitalizzazioni di costi. A seguire, nella seconda parte del par. 84, è statuito che quando il valore netto contabile (quello di costo o di produzione diminuito degli eventuali ammortamenti) risulta eccedente il valore recuperabile occorre determinare la perdita di valore. La stessa disposizione è già prevista nella versione vigente, ciò che è stato modificato è la definizione di valore recuperabile o meglio di quelli che sono gli elementi da prendere in considerazione per determinare tale valore. Nel documento precedente per valore d uso (o meglio come indicato valore in uso ) si intendeva il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso. Nel rinnovato principio il par. 86 definisce tale valore come il maggiore tra il valore d uso e, ove oggettivamente determinabile, il suo presumibile valore realizzabile tramite alienazione. A prima lettura le due definizioni possono sembrare identiche: ciò che è stato mantenuto è il concetto che definisce il valore recuperabile come il maggiore tra due valori ovvero il valore d uso ed il valore ottenibile tramite alienazione del bene. Da una lettura più approfondita si evince invece la differenza rilevante ovvero che il valore di alienazione possa essere preso in considerazione solo se oggettivamente determinabile. Questa precisazione si ritiene sia stata a ragione introdotta per evitare l utilizzo di valori stimati in maniera aleatoria e differenti da quelli effettivi. Il valore realizzabile dall alienazione stante il nuovo principio è definito come l ammontare che può essere ricavato dalla cessione di una singola immobilizzazione o di un complesso di immobilizzazioni in una normale transazione di mercato, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa. Nel documento del 2005 invece il valore realizzabile dall alienazione è definito come l ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate al netto degli oneri da sostenere per la cessione stessa Anche in questo caso le due definizioni non differiscono di molto nei concetti ma nelle sole specificazioni. Nel nuovo prin-

6 cipio si fa riferimento a normali transazioni di mercato che fanno presupporre l esistenza di un mercato effettivo cui riferirsi. Diversamente nell OIC 2005 il riferimento è ai prezzi normali di mercato, richiamando un mercato a cui si devono confrontare le parti contraenti informate e interessate. La vera novità è contenuta nel par. 87 in cui si legge che il valore di mercato può considerarsi rilevante [ ] solo qualora sia oggettivamente determinabile [ ] se manca la concreta possibilità di poter alienare il singolo bene o (in modo unitario) il complesso di beni, l unico elemento da considerare è il valore d uso. Rispetto alla precedente versione risulta pertanto rafforzata la condizione di oggettività posta a presupposto della determinazione del valore. Ai fini della determinazione del valore d uso al par. 88 è riportato che si può fare riferimento alla capacità di ammortamento per cui va intesa la differenza tra i ricavi e i costi futuri attesi non attualizzati derivanti dall utilizzo di un bene immobilizzato o di un complesso di beni oggetto di valutazione. La nuova versione prevede quindi che per determinare il valore d uso venga considerata la capacità di ammortamento di un particolare cespite intesa come margine determinato dal raffronto fra la quota di ricavi che il bene contribuisce a determinare con i costi ad esso imputabili. E precisamente, stante il principio, i ricavi da considerare sono quelli che concorrono a formare il valore della produzione di cui alla lettera A dell art c.c. e per i costi quelli di produzione riferibili alla lettera B dell art c.c. Il documento prevede che comunque possano essere previste altre metodologie per il calcolo del valore d uso, previste nel par. 89 fra cui l uso di tecniche finanziarie come l attualizzazione di flussi di cassa netti futuri attesi derivanti dall utilizzo del bene immobilizzato [ ] fino al termine della vita compreso il flusso derivante dallo smobilizzo dei beni. Anche in questo caso l OIC non obbliga a seguire una metodologia predeterminata, ma si limita a suggerire l utilizzo della metodologia basata sulla capacità di ammortamento o quella basata sulla attualizzazione dei flussi di cassa, prevedendo anche altri metodi purché vengano rispettate le disposizioni del par. 90 ossia che il valore d uso rappresenti il valore recuperabile del bene immobilizzato alla data di riferimento del bilancio. Il valore d uso nel principio n. 16 del 2005 è trattato al già citato punto D.XIII dove è annunciato che è il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivante o attribuibili alla continuazione dell utilizzo, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. Il principio prevede anche alcune indicazioni per il suo calcolo fra cui gli elementi da considerare per pervenire ad una corretta applicazione del tasso di attualizzane: il valore del tasso d interesse per gli investimenti privi di rischi, il premio per il rischio relativo al settore in cui la società opera. La differenza principale pertanto è riconducibile al fatto che la precedente versione prevede solo una metodologia di calcolo ossia per il tramite del metodo del valore attuale dei flussi di cassa. Viceversa nel principio in bozza è previsto il solo utilizzo di costi e ricavi di produzione sia per il metodo dell ammortamento che per quello dell attualizzazione in quanto i costi e i ricavi legati all ambito produttivo comportano un risultato più corretto. Si ritiene che l introduzione di un metodo come quello basato sulla capacità di ammortamento senza l attualizzazione dei flussi sia stato previsto per evitare difficoltà applicative, la determinazioni di attualizzazioni non corrette e quindi non rappresentative del reale valore del cespite. 63

7 OIC OIC 16 - bozza 2011 Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/ Sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore. Valore in uso: il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso. È il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivante o attribuibili alla continuazione dell utilizzo, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. Valore realizzabile dall alienazione: l ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate al netto degli oneri dà sostenere per la cessione stessa. LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI La tematica della capitalizzazione degli oneri finanziari è stata rivista al fine di semplificare la procedura e di adottare regole meno complesse. Nella versione del 2005 l OIC n. 16 statuiva che gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell esercizio in cui maturano ed inoltre che la capitalizzazione degli oneri finanziari non costituisce un mezzo di differimento di perdite e pertanto deve essere effettuato con oculatezza per cui l impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tale maggior costo potrà essere recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. Nella nuova versione dell OIC n. 16 al par. 37 si legge gli oneri finanziari sono imputati alla voce C. 17 Interessi ed altri oneri del conto economico dell esercizio in cui maturano. La voce C 17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A 4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. È venuta meno la presunzione che gli oneri finanziari vadano considerati di La società valuta ad ogni data di riferimento di bilancio, l esistenza di indicatori che facciano pre vede re difficoltà di recupero del valore netto del bene. Valore d uso: il maggiore tra il valore d uso e, ove oggettivamente determinabile, il suo presumibile valore realizzabile tramite alienazione. È determinato con riferimento alla metodologia della capacità di ammortamento ossia il margine derivante dal raffronto fra i ricavi e costi riconducibili alla gestione caratteristica o all attualizzazione dei flussi di cassa netti futuri attesi derivanti dall utilizzo del bene o anche altri metodi purchè in grado di rappresentare il valore recuperabile del bene. Valore realizzabile dall alienazione: l ammontare che può essere ricavato dalla cessione di una sin gola immobilizzazione o di un complesso di immobilizzazioni in una normale transazione di mercato, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa. competenza dell esercizio ed è stato eliminato obbligo di effettuare studi dettagliati e formalizzati per determinare la sostenibilità della capitalizzazione di tali oneri, ciò al fine di ridurre i costi amministrativi. Nel nuovo OIC la capitalizzazione è riferita esclusivamente alla costruzione del cespite anche se è contemplata anche in caso di acquisto sul mercato. Proseguendo con il confronto tra le due versioni del principio contabile, bisogna riferirsi alle condizioni richieste per la capitalizzazione degli oneri finanziari. La versione del 2005 dell OIC n. 16 prevedeva che la capitalizzazione si riferisse agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l acquisizione di immobilizzazioni, che il finanziamento dovesse essere realmente utilizzato per l acquisizione dei cespiti e che il tasso di interesse da utilizzarsi per la capitalizzazione fosse quello dell interesse realmente sostenuto per il finanziamento ed infine che il valore del cespite inclusivo dell interesse non potesse superare il valore recuperabile tramite l uso. Il nuovo par. 39, diversamente prevede che la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo agli oneri effettivamente sostenuti oggettivamente determinabili, nella misura in

8 cui non comportano il superamento del limite del valore recuperabile del bene. L ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l ammontare degli oneri finanziari al netto degli eventuali proventi finanziari percepiti, sostenuti durante l esercizio. Le principali differenze tra le due versioni constano nel fatto che nel nuovo documento non si fa più riferimento al fatto che gli oneri capitalizzabili debbano ri guardare finanziamenti specificatamente so stenuti per l acquisizione dei cespiti, permettendo dunque la capitalizzazione anche di oneri finanziari derivanti da finanziamenti generici inoltre non è più richiesto che il finanziamento sia stato realmente utilizzato per l acquisizione dell immobilizzazione in oggetto. È viceversa prescritto che non possono essere capitalizzati nell esercizio oneri finanziari maggiori rispetto a quelli sostenuti al netto degli eventuali proventi. Sostanzialmente l OIC prevede quattro condizioni che devono essere verificate per procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari: 1. devono essere effettivamente sostenuti; 2. devono essere oggettivamente determinabili; 3. non devono comportare che il valore del bene per la cui acquisizione sono stati sostenuti sia superiore al valore recuperabile dello stesso; 4. ed infine devono essere determinati al net to degli eventuali proventi finanziari percepiti. Circa il periodo di maturazione degli oneri fi nanziari oggetto di capitalizzazione l OIC ha confermato le disposizioni contenuti nella versione precedente. La capitalizzazione riguarda principalmente i cespiti in costruzione poiché per i beni acquistati sul mercato il lasso temporale intercorrente tra l uscita finanziaria ed il momento in cui l immobilizzazione può essere utilizzata è normalmente esiguo o comunque non significativo. Da una lettura del nuovo documento n. 16 si evince che, come in precedenza, continua ad essere ammessa la capitalizzazione degli oneri finanziari acquisiti anche per via ordinaria in quanto alla lett. c) del par. 39 è prevista la possibilità di poter capitalizzare anche gli oneri finanziari in presenza di significatività del tempo trascorso dall esborso finanziario ed il momento in cui il bene è utilizzabile nel processo produttivo dell impresa. A tal riguardo è ritenuto che 3 l unico caso in cui sussistano le condizioni per capitalizzare gli oneri finanziari relativi a beni acquistati da terzi sia quello in cui vi è stato un esborso in un momento precedente a quello in cui il bene è entrato in funzione ovvero solitamente quando viene dato un anticipo al fornitore del bene in oggetto, il che corrisponde all ipotesi prevista dal codice civile di finanziamento della produzione presso terzi. OIC OIC 16 - bozza Oneri finanziari di solito costituiscono spese dell esercizio in cui maturano; La capitalizzazione degli oneri deve essere effettuata con oculatezza per cui deve essere effettuato uno studio da cui risulti che la capitalizzazione è attuabile. Condizioni: - la capitalizzazione per i cespiti presi a pre stito specificatamente per l acquisizione del l immobilizzazione; - finanziamento realmente utilizzato per l acquisizione dei cespiti; - tasso d interesse da usare quello realmente soste nuto per il finanziamento; - il valore del cespite compreso degli interessi non può superare il valore recuperabile tramite uso. Gli oneri finanziari sono imputabili alla voce C17 del CE dell esercizio in cui maturano. Tale voce ricomprende anche gli interessi capitalizzati che trovano contropartita nella voce A4. Condizioni: La capitalizzazione degli oneri finanziari è am messa con riguardo agli oneri effettivamente so ste nuti, oggettivamente determinabili, nella misura in cui non comportano il superamento del limite del valore recuperabile del bene. 3 Santesso E., Sostero U., cit.

9 Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/ La novità rilevante del nuovo documento è stata l eliminazione della previsione secondo cui gli oneri finanziari possono concorre re alla formazione del valore contabile dei cespiti esclusivamente in presenza di un contratto di finanziamento stipulato specificatamente per l acquisizione del bene. Come conseguenza l OIC è dovuto intervenire sulle regole riguardanti il calcolo degli oneri finanziari. La versione del 2005 prevedeva che fosse eseguita una sorta di normalizzazione dei tassi di finanziamento prescrivendo un calcolo della media ponderata per ottenere il tasso da prendere a riferimento e nel caso fossero presenti solo finanziamenti a breve termine si manteneva la possibilità di utilizzare il tasso realmente sostenuto. Diversamente la proposta contenuta nel nuovo OIC n. 16 prevede di basare la capitalizzazione degli interessi sugli oneri effettivamente sostenuti per il finanziamento in oggetto nell esercizio di riferimento tralasciando la raccomandazione di procedere al calcolo degli oneri finanziari partendo dai tassi che in condizioni normali sarebbero stati applicati al finanziamento. La scelta è ritenuta adeguata 4 poiché ESEMPIO tiene in considerazione eventuali necessità di sostentamento di nuovi oneri finanziari ed inoltre così evitato alla società di effettuare calcoli gravosi e che portano a risultati non sempre condivisibili. Per quanto riguarda i finanziamenti genericamente conseguiti non previsti nella precedente versione è necessario attenersi alle disposizioni contenute nel par. 39 al punto e) dove è scritto: che nella misura in cui si rende necessario ottenere ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sulle immobilizzazioni in corso è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi contenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente. Circa il valore capitalizzabile è prescritto che questo venga ottenuto applicando un tasso corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari calcolati al netto di eventuali proventi finanziari ottenuti da investimenti temporanei dei fondi ottenuti a prestito, ovviamente gli oneri devono essere relativi a finanziamenti in essere nell esercizio di riferimento e diversi da finanziamenti specifici. In data 5 gennaio viene sottoscritto un contratto d appalto per la costruzione di un impianto del valore di Nel corso esercizio in base allo stato avanzamento lavori si sostengono i seguenti pagamenti: Data Pagamento Importo 28 febbraio aprile ottobre dicembre 400 I finanziamenti in essere al fine esercizio sono: - finanziamento di scopo assunto inizio gennaio per 300 al tasso 6% - finanziamento generico assunto a gennaio per 200 al tasso 7% - finanziamento generico assunto a gennaio per 600 al tasso 8% 4 Luciani V., Pozzoli M. Capitalizzazione degli oneri finanziari nella bozza del nuovo OIC 16, in Contabilità e Bilancio, Guide e Soluzioni, 3, IPSOA, Milano, 2012.

10 Calcolo della media ponderata Data Costi sostenuti per costruzione Periodo Capitalizzazione 28 febbraio mesi aprile mesi ottobre mesi dicembre mesi 0 Totale Costo Medio Accumulato Tasso finanziamento di scopo = 6% Il tasso da applicare ai finanziamenti generici va calcolato come media ponderata dei relativi oneri finanziari: 7% (200/800) + 8% (600/800) = 1,75% + 6% = 7,75% Finanziamenti Costo oggetto capitalizzazione Tassi Interessi capitalizzati di scopo 300 6% 18 generici 140 7,75% 10,85 Totale La capitalizzazione degli oneri finanziari a fine esercizio è pari a 28,85. La semplificazione è stata sviluppata prendendo a riferimento l esempio di metodologia di calcolo riportato nel documento in cui viene comunque sottolineato che il metodo usato non è l unico utilizzabile in quanto è previsto che sono utilizzabili altri procedimenti di calcolo semprechè conducano sostanzialmente agli stessi risultati. Al fine di meglio comprendere le novità previste per la capitalizzazione degli oneri finanziari è necessario un confronto con i principi internazionali e precisamente lo IAS n. 23 Oneri finanziari. Al par. 8 di tale standard si afferma che l azienda deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene in quanto parte del costo del bene stesso e gli oneri imputabili al bene sono quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Si nota subito come la norma internazionale sia più decisa, considerando la capitalizzazione obbligatoria qualora gli oneri finanziari siano direttamente imputabili all acquisizione da parte della società di un bene ammortizzabile. Secondo la versione del 2005 la capitalizzazione di tali oneri era considerata come un eccezione alla normale trattazione. Concludendo si può affermare che l Organismo Italiano di Contabilità, nel riformare la disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari, abbia preso a riferimento i dettami del principio IAS n. 23 pur mantenendo delle posizioni proprie; si pensi ad esempio al fatto che la capitalizzazione venga prevista solo come possibilità e non come obbligo. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE L ultima parte dell OIC n. 16 è dedicata ai 67

11 contributi in conto capitale. Il nuovo par. 82 rispetto al precedente F.II.C, che trattava il medesimo argomento nella versione 2005, non ha subito nessun tipo di revisione se non di tipo lessicale che, dunque, ha lasciato sostanzialmente invariato il contenuto. Con riferimento alle novità introdotte è possibile affermare che indubbiamente la classificazione delle immobilizzazioni materiali oggetto di alcune modifiche da parte dell Organismo italiano di contabilità è stata resa più attuale rispetto alla precedente versione. Così anche le novità previste per la quantificazione dell ammortamento, delle perdite durevoli di valore nonché per la capitalizzazione degli oneri finanziari oltre ad essere disciplinate secondo parametri più aderenti agli attuali sistemi economici risultano anche più allineate alle disposizioni contenute nei principi contabili internazionali. Inoltre, si sottolinea la novità prevista dall Organismo di fare riferimento a specifici indicatori per meglio stimare le valutazioni da effettuare. Nel documento in oggetto il rimando è all utilizzo di indicatori per rilevare eventuali situazioni che possano determinare perdite durevoli di valore. La prassi a ricorrere all uso di indicatori è comunque prevista dall OIC anche in altri principi revisionati. Altro aspetto rilevante è la previsione di alcune metodologie da seguire, ma presentate come suggerimenti, quindi non vincolanti, permettendo al redattore di bilancio di optare per altri metodi purchè vengano rispettate le condizioni previste nei singoli paragrafi di riferimento. Società e Contratti, Bilancio e Revisione 07/

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