Bollettino. Settimanale. Anno XXI - n. 21

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1 Bollettino Settimanale Anno XXI - n. 21 Pubblicato sul sito il 13 giugno 2011

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3 SOMMARIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 5 C IVECO/ORECCHIA Provvedimento n C EUROPAM/RAMO DI AZIENDA DI SIRAM Provvedimento n C B.T. GLOBAL INVESTORS/SOFINTER Provvedimento n C AUTOGRILL/AREA DI SERVIZIO "SAN LORENZO EST" A4 Provvedimento n C BENCOM/RAMO DI AZIENDA DI EMME COSTRUZIONI Provvedimento n C BLU SOLAR UNO/AULETTA 3 MW-SAPEU-RINNOVA DUCCOTTO-ENERPLUS-BELPOWER MONTERUGA) Provvedimento n C NEEP ROMA HOLDING/AS ROMA-BRAND MANAGEMENT-ASR REAL ESTATE-SOCCER Provvedimento n C UNICOMM/ALTER Provvedimento n C EUROSPIN PUGLIA/TRE RAMI DI AZIENDA DI IMPRESE INDIVIDUALI NEL COMUNE DI LECCE Provvedimento n C MOBY/TOREMAR-TOSCANA REGIONALE MARITTIMA Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 47 AS840 - DISPOSIZIONI NORMATIVE CHE ATTRIBUISCONO DIRITTI DI ESCLUSIVA ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 47 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 49 PS WIZZAIR-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO Provvedimento n PS SINERGAS-PUBBLICITÀ COMUNE DI MIRANDOLA Provvedimento n PS FIDITALIA-CARTA EUREKA Provvedimento n PS TELECOM-FORNITURA NON RICHIESTA PRODOTTI PREGIATI Provvedimento n PS COLUSSI-BISCOTTI MISURA SENZA COLESTEROLO Provvedimento n PS EASYJET-COMMISSIONI CARTE DI CREDITO Provvedimento n PS FORD-APPLICAZIONE IDEA FORD Provvedimento n PS GALBUSERA-0,001% DI COLESTEROLO Provvedimento n PS KELLOGG'S OPTIVITA-CON BETAGLUCANO RIDUCE IL COLESTEROLO Provvedimento n

4 PS SAIWA ORO CEREACOL Provvedimento n PS SKY-OFFERTA DI NATALE 2010 CHRISTMAS BOX Provvedimento n VARIE 132 MODIFICHE AI FORMULARI PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ DEI TITOLARI DI CARICHE DI GOVERNO E PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ PATRIMONIALI Provvedimento n

5 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C IVECO/ORECCHIA Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Iveco S.p.A., pervenuta in data 3 maggio 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Iveco S.p.A. (di seguito, Iveco) è una società attiva, direttamente e/o tramite le proprie controllate, nella produzione e commercializzazione di veicoli industriali (leggeri, medi e pesanti), autobus e relativi componenti. Il capitale sociale di Iveco è detenuto nella misura del 100% da Fiat Industrial S.p.A., società che, mediante le proprie controllate, opera a livello globale nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di veicoli industriali, autobus, veicoli speciali, trattori, macchine per l agricoltura e per la costruzione e il movimento terra oltre ai relativi motori e trasmissioni e a motori per applicazioni marine. Fiat Industrial S.p.A. è operativa dal 1 gennaio 2011, in seguito all operazione di scissione di Fiat S.p.A. 1. Nel 2010 il fatturato consolidato realizzato a livello mondiale dal gruppo Fiat è stato di circa 56,3 miliardi di euro, di cui circa 28,9 miliardi di euro realizzati nell Unione Europea e circa 11,9 miliardi di euro realizzati in Italia 2. Orecchia S.p.A. (di seguito, Orecchia) è una società attiva nella distribuzione di veicoli industriali con marchio Iveco, di autobus con marchio Irisbus, di macchine per la costruzione e il movimento terra con marchio New Holland Construction e nel settore dei relativi servizi post-vendita, nell ambito di specifiche aree geografiche nel nord-ovest Italia. In particolare, Orecchia è attiva: 1 Nell ambito della predetta operazione, Fiat S.p.A. ha infatti trasferito a Fiat Industrial S.p.A. (società controllata di nuova costituzione) alcuni elementi dell attivo relativi ai business dei veicoli industriali (Iveco S.p.A.), dei motori industrial & marine (Fiat Powertrain Industrial S.p.A.) e delle macchine agricole e per le costruzioni (CNH Global N.V.). Le attività relative al settore automobilistico (Fiat Group Automobiles S.p.A., Ferrari S.p.A., Maserati S.p.A., Magneti Marelli S.p.A., Teksid S.p.A., Comau S.p.A. e le attività di produzione di motori e trasmissioni per veicoli commerciali di Fiat Powertrain Technologies) sono invece rimaste in capo a Fiat S.p.A.. 2 Stante la recente costituzione e operatività di Fiat Industrial S.p.A., gli unici dati di mercato e di fatturato disponibili relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 si riferiscono al gruppo Fiat (Fiat S.p.A.) nel suo assetto precedente il perfezionamento dell operazione di scissione di cui sopra. Alla luce dell indicazione dei predetti dati aggregati, risulta irrilevante qualsiasi considerazione in merito agli eventuali rapporti di controllo esistenti tra il gruppo Fiat Industrial e il gruppo Fiat a seguito dell operazione di scissione di cui sopra.

6 6 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 (i) nella commercializzazione di veicoli industriali con marchio Iveco e prestazione dei relativi servizi di post-vendita (assistenza e ricambistica) nell area della provincia di Torino e della Valle d Aosta, (ii) nella commercializzazione di autobus con marchio Irisbus e della prestazione dei relativi servizi post-vendita (assistenza e ricambistica) nell area del Piemonte, della Valle d Aosta, della Liguria e della Lombardia, e (iii)a far data dal 22 dicembre 2010, nella commercializzazione di macchine per la costruzione e il movimento terra recanti marchio New Holland Construction e prestazione dei relativi servizi di post-vendita (assistenza e ricambistica) nell area del Piemonte e della Valle d Aosta. Orecchia si occupa altresì della rivendita di veicoli industriali ed autobus usati. Il capitale sociale di Orecchia è detenuto nella misura del 100% da Orecchia & Scavarda Veicoli Industriali S.p.A. (di seguito, OSVI), mentre il capitale sociale di OSVI è detenuto nella misura dell 89,92% da IFOR S.p.A.. Nel 2010 il fatturato realizzato a livello mondiale da Orecchia è stato di circa 141,1 milioni di euro, di cui circa 135,4 milioni di euro realizzati in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione da parte di Iveco del 50% del capitale sociale di Orecchia da OSVI. Contestualmente al trasferimento delle azioni, OSVI e Iveco sottoscriveranno i patti parasociali (di seguito, i patti parasociali), ai sensi dei quali: - il Consiglio di Amministrazione di Orecchia sarà composto da sei membri di cui tre verranno designati da Iveco, uno dei quali ricoprirà la carica di Presidente Operativo (peraltro, Iveco si è impegnata ad esprimere la sua indicazione per la carica di Presidente Operativo nella persona di uno dei consiglieri designati da OSVI), e tre da OSVI, uno dei quali ricoprirà la carica di Amministratore Delegato; - per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di Orecchia sarà necessaria la partecipazione della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, sul presupposto che almeno uno degli amministratori di espressione Iveco e di OSVI abbia votato favorevolmente; - saranno riservate al Consiglio di Amministrazione di Orecchia le decisioni relative a materie tassativamente elencate, tra le quali l approvazione del progetto di bilancio, del budget e del business plan e l approvazione di significativi mutamenti nelle strategie commerciali rispetto al business plan in essere. A norma dei Patti Parasociali è riservata a favore di Iveco un opzione d acquisto dell intera partecipazione di OSVI in Orecchia, da esercitarsi a partire dal quinto anniversario della data di acquisto da parte di Iveco del 50% della azioni di Orecchia e per i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui non sia stato esercitato da Iveco il proprio diritto d opzione, i Patti Parasociali prevedono poi un opzione d acquisto a favore di OSVI dell intera partecipazione di Iveco in Orecchia, da esercitarsi dalla scadenza del termine dell opzione d acquisto riservata ad Iveco e per i successivi sessanta giorni. Iveco intende realizzare, nell ambito del proprio sito industriale di Torino, un centro polifunzionale principalmente destinato all esposizione in show-room, commercializzazione e prestazione dei

7 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO relativi servizi post-vendita di veicoli industriali, autobus e macchine per la costruzione e il movimento terra e trasferirvi le attività oggi gestite da Orecchia per la gestione congiunta con OSVI. I patti parasociali introducono a carico di OSVI un patto di non concorrenza riferito alle attività in concorrenza con quelle di Orecchia ed operante sino al momento in cui OSVI rimarrà socio di Orecchia. I patti parasociali prevedono inoltre a carico di OSVI un patto di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza riferito alle attività in concorrenza con quelle di Orecchia in Valle d Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria ed operante per un periodo di tre anni a partire dal momento in cui OSVI non sarà più socio di Orecchia. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. Il patto di non concorrenza che prevede l obbligo, in capo ad OSVI, di astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di Orecchia può considerarsi restrizione accessoria all operazione, in quanto funzionale a tutelare gli interessi delle imprese fondatrici nell impresa comune, purché abbia un estensione geografica circoscritta ai territori in relazione ai quali l impresa comune è chiamata ad operare. Al contrario, la clausola che prevede gli obblighi di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza sempre in capo ad OSVI, laddove quest ultima cessi di partecipare all impresa comune, non costituisce una restrizione accessoria all operazione in esame, in quanto un mutamento societario comportante l acquisizione dell intero controllo dell impresa comune da parte di Iveco rappresenta autonoma operazione di concentrazione, da valutare, ivi compresi eventuali patti di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza, solo laddove si verifichi effettivamente. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati rilevanti Da un punto di vista merceologico, i mercati interessati sono quello della distribuzione di veicoli industriali, della distribuzione di autobus, della distribuzione di componenti di ricambio per veicoli industriali e per autobus, dei servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali e per autobus, nonché della distribuzione di macchine per la costruzione e il movimento terra.

8 8 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 Distribuzione di veicoli industriali La distribuzione di veicoli industriali riguarda la commercializzazione di veicoli destinati a lunghe percorrenze ed aventi portate ampie, con una massa totale a terra superiore a circa 2,8 tonnellate. Dal lato della domanda, i diversi modelli di veicoli industriali non possono essere considerati perfettamente sostituibili tra loro. In base alla classificazione adottata a livello internazionale dagli operatori del settore i veicoli industriali possono essere distinti in tre segmenti: veicoli industriali leggeri (fino a 6 tonnellate di peso, con capacità di carico e di percorrenza limitate); veicoli industriali medi (tra 6 e 16 tonnellate, destinati a trasporti di medio-lungo raggio); veicoli industriali pesanti (di peso superiore alle 16 tonnellate, destinati a trasporti di lungo raggio) 3. Dal punto di vista geografico, si rilevano condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale. Tuttavia, considerato lo scarso impatto concorrenziale dell operazione, l esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta. Distribuzione di autobus Nell ambito del mercato della distribuzione di autobus, possono distinguersi tre diversi mercati del prodotto: il mercato degli autobus urbani; il mercato degli autobus extraurbani; il mercato degli autobus utilizzati per il trasporto turistico 4. Dal punto di vista geografico, il mercato degli autobus urbani ed extraurbani sembra conservare ancora una dimensione di carattere nazionale 5. Al contrario, nel mercato degli autobus da turismo la dimensione geografica risulta estesa all intero territorio europeo. Distribuzione di componenti di ricambio per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus La ricambistica per veicoli industriali ed autobus può essere suddivisa in due tipologie: quella originale (commercializzata con marchio della casa produttrice) e quella equivalente (fornita da operatori del settore della componentistica). Si registra dal lato della domanda una significativa sostituibilità tra ricambi originali ed equivalenti, che varia in funzione dell età del veicolo, del tipo di ricambio e della classe economica di appartenenza del veicolo 6. In considerazione del fatto che i centri autorizzati hanno a disposizione ricambi originali ed equivalenti utilizzabili per i veicoli industriali e gli autobus della casa di appartenenza, nella valutazione dell operazione in esame appare opportuno limitare il mercato interessato ai soli ricambi originali o equivalenti per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus. Dal punto di vista geografico, si deve osservare che la ricambistica commercializzata con marchio della casa produttrice di veicoli industriali e autobus presenta in larga parte le stesse modalità di 3 Cfr. decisione della Commissione del 13 giugno 2008 caso M.5157 VOLKSWAGEN/SCANIA e C IVECO- ACENTRO VEICOLI INDUSTRIALI/NEWCO, Provv. n del 18 febbraio 2010, in Boll. n. 7/10. 4 Cfr., tra le altre, Decisione della Commissione del 20 dicembre 2006 caso M MAN/SCANIA e Decisione della Commissione del 22 ottobre 1998 Caso IV/M RENAULT/IVECO, nonché C cit., C DIPIU AMBIENTE/BRENDAMENARINIBUS, Provv. n del 15 giugno 2005, in Boll. n. 25/05 e C IRIBUS HOLDINGS/IKARUS JARMUGYARTO, Provv. n del 17 novembre 1999, in Boll. n. 44/99. 5 Cfr. Decisioni della Commissione e dell Autorità citate. 6 Cfr. C10465 cit., C DAIMLER-CHRYSLER ITALIA/NUOVA ABC, Provv. n dell 11 aprile 2002, in Boll. n. 15/02 e C MERCEDES BENZ ITALIA/MILANO STAR-GENGHINI, Provv. n del 24 novembre 1999, in Boll. n. 47/99.

9 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO distribuzione di quelle adottate per il bene principale e presenta caratteristiche omogenee a livello nazionale 7. La restante ricambistica viene distribuita attraverso un sistema di grossisti, a livello regionale, e di dettaglianti attivi a livello provinciale, che rende possibile una maggiore diversificazione nei livelli di prezzo riscontrabili a livello locale, data l applicazione di differenti margini commerciali dai diversi grossisti regionali e dai dettaglianti locali. Atteso che Orecchia distribuisce componenti di ricambio per veicoli industriali nell area della provincia di Torino e della Valle d Aosta e componenti di ricambio per autobus nell area del Piemonte, della Valle d Aosta, della Liguria e della Lombardia, nel caso in esame appare ragionevole considerare altresì tali ambiti geografici locali. Ad ogni modo, considerato lo scarso impatto concorrenziale dell operazione in esame, l esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta. Servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus Questi servizi vengono forniti da due tipi di operatori: le officine autorizzate e gli operatori indipendenti. Le officine appartenenti alla rete autorizzata di una casa produttrice di veicoli industriali sono tendenzialmente monomarca. Gli operatori indipendenti intervengono, invece, su veicoli prodotti da più case 8. Si segnala una elevata specializzazione per marca degli interventi di assistenza e manutenzione da parte degli operatori del settore, in ragione della formazione specifica del personale fornita della stessa casa produttrice di veicoli industriali e autobus, dell esistenza di apparecchi di diagnostica specializzati per casa produttrice, ecc.. Tuttavia, date le caratteristiche dell operazione in esame, non è necessario stabilire se i servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus identifichino un mercato distinto del prodotto. Dal punto di vista geografico, il mercato dei servizi post-vendita ha dimensione locale, in considerazione di comportamenti di acquisto dei clienti e dell importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. Atteso che Orecchia eroga servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali nell area della provincia di Torino e della Valle d Aosta e servizi di assistenza e manutenzione per autobus nell area del Piemonte, della Valle d Aosta, della Liguria e della Lombardia, nel caso in esame appare ragionevole considerare tali ambiti geografici locali. Distribuzione di macchine per la costruzione e il movimento terra La distribuzione di macchine per movimento terra riguarda diversi tipi di macchinari (quali miniescavatori, escavatori compatti, pale gommate e compatte, terne rigide e articolate, ecc) con funzioni complementari nelle operazioni di movimento terra. Tali macchinari vengono utilizzati principalmente nel settore edile (ad esempio per lavori di ghiaia e sabbia), minerario (e.g. nelle cave e nelle miniere), industriale (e.g. per la movimentazione di materiali) e agricolo. 7 Cfr. Decisioni dell Autorità citate. 8 Cfr. C10465 cit., e C5155 cit..

10 10 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 Il mercato in esame, pur essendo segmentabile in relazione alle diverse tipologie di macchinario, può definirsi in maniera unitaria come quello delle macchine per movimento terra 9. Difatti, sebbene dal lato della domanda vi sia complementarità nell utilizzo dei singoli macchinari, dal lato dell'offerta i costruttori e i loro distributori sul territorio (dealers) sono generalmente presenti sull'intera gamma dei prodotti per movimento terra 10. Dal punto di vista geografico, la distribuzione di macchine per movimento terra ha dimensione nazionale 11. Effetti dell operazione L operazione in esame, tramite la quale Iveco acquisisce il controllo congiunto di uno dei propri concessionari esclusivi, rappresenta una mera riorganizzazione della rete distributiva dei veicoli industriali Iveco, degli autobus Irisbus, delle macchine per la costruzione e il movimento terra con marchio New Holland Construction e dei relativi servizi post-vendita (prodotti di ricambio e assistenza) nell ambito di specifiche aree geografiche nel nord-ovest Italia e pertanto non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti sui mercati di riferimento. Nel mercato della distribuzione di veicoli industriali, a livello nazionale la quota di Iveco per i veicoli industriali leggeri è del 21% circa di cui lo 0,9% circa di Orecchia (e considerando anche Fiat Auto raggiunge il 50,5% circa di cui il 2,3% circa di Orecchia), per i veicoli industriali medi è del 58,7% circa di cui il 2,6% circa di Orecchia e per i veicoli industriali pesanti è del 36,3% circa di cui l 1,6% circa di Orecchia. Nel mercato della distribuzione di autobus a livello nazionale la quota di Iveco è del 40% circa di cui il 5,2% circa di Orecchia. Nel mercato della distribuzione di componenti di ricambio per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus, Iveco detiene a livello nazionale una quota pari a circa il 27,5%. Inoltre, nel mercato dei servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus, Iveco detiene a livello nazionale una quota pari a circa il 28,5%. Sulla base dei dati a disposizione delle Parti, le quote detenute a livello nazionale valgono anche a livello locale (i.e. provincia di Torino e Valle d Aosta, quanto ai ricambi e assistenza per veicoli industriali con marchio Iveco, e Piemonte, Valle d Aosta, Liguria e Lombardia, quanto ai ricambi e assistenza per autobus con marchio Irisbus). In considerazione del fatto che, negli ambiti locali di pertinenza di ciascuno dei predetti mercati (distribuzione di componenti di ricambio per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus, e servizi di assistenza e manutenzione per veicoli industriali con marchio Iveco e per autobus con marchio Irisbus), Orecchia rappresenta, di fatto, l unica concessionaria di veicoli industriali Iveco e autobus Irisbus, può ritenersi che la quota di mercato di Orecchia sia sostanzialmente allineata alla quota di mercato di Iveco a livello locale. Quanto precede trova conferma nel fatto che, con riferimento ai predetti mercati di vendita dei pezzi di ricambio e di assistenza e manutenzione relativi a veicoli industriali e autobus, il 9 Cfr. in proposito C VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT/SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES, provv. n del 25 giugno 1998, in Bollettino 26/ Cfr. C GENERALE TECNOLOGIE E SERVIZI/MAIA DUE, Provv. n dell 8 gennaio 2001, in Boll. n. 1/ Cfr. C9886 cit..

11 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO produttore tende ad operare esclusivamente attraverso proprie concessionarie distributrici di ricambi e di servizi di assistenza e manutenzione. Pertanto, in tali settori, le quote di mercato del produttore e quelle delle proprie concessionarie vengono sostanzialmente a coincidere. Nel mercato della distribuzione di macchine per la costruzione e il movimento terra, a livello nazionale CNH Global N.V., società dal 1 gennaio 2011 controllata da Fiat Industrial S.p.A., detiene una quota dell 11,9% circa, mentre Orecchia, la quale in data 22 dicembre 2010 ha sottoscritto i relativi contratti di concessione con New Holland Kobelco Construction Machinery S.p.A. (società controllata da CNH Italia S.p.A., a sua volta parte del gruppo CNH Global N.V.), ad oggi non ha effettuato alcuna attività di rivendita. Atteso che l operazione in esame rappresenta una mera riorganizzazione della rete distributiva dei veicoli industriali Iveco, degli autobus Irisbus, delle macchine per la costruzione e il movimento terra con marchio New Holland Construction e dei relativi servizi post-vendita (prodotti di ricambio e assistenza) nell ambito di specifiche aree geografiche nel nord-ovest Italia, essa non risulta idonea a modificare in maniera significativa gli equilibri concorrenziali esistenti sui mercati di riferimento. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non comporta, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che la clausola di non concorrenza, che prevede l obbligo in capo ad OSVI di astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quella di Orecchia per tutta la durata della partecipazione all impresa comune, è accessoria alla presente operazione nei soli limiti sopra precisati, e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, tale clausola nella misura in cui si realizzi oltre la portata geografica ivi indicata; RITENUTO, infine, che il patto di non concorrenza, di non sollecitazione e di riservatezza a carico di OSVI, sopra descritto, nell eventualità di un mutamento societario comportante l acquisizione dell intero controllo dell impresa comune da parte di Iveco, non costituisce oggetto della presente delibera, in quanto restrizione non accessoria all operazione di concentrazione di cui si tratta; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

12 12 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 C EUROPAM/RAMO DI AZIENDA DI SIRAM Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Europam S.r.l. pervenuta in data 2 maggio 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Europam S.r.l. (di seguito, Europam) è una società attiva nello stoccaggio, miscelazione, trasporto e commercializzazione di combustibili e carburanti nonché nella costruzione, manutenzione e gestione di impianti di distribuzione carburanti; Europam è anche attiva nell installazione, gestione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione e altre tipologie di impianti. Europam è soggetta al controllo congiunto di Black Oils S.p.A. (di seguito, Black Oils) e TotalErg S.p.A. (di seguito, TotalErg) che detengono quote rispettivamente pari al 75,70% e al 24,30% del capitale sociale 1. Black Oils è attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi e nella costruzione e gestione di impianti di distribuzione carburanti esclusivamente attraverso Europam. TotalErg è attiva nella raffinazione nonché nel commercio di prodotti petroliferi, sia attraverso una rete di distributori carburanti che nel canale extra-rete. Nell esercizio chiuso il 30 giugno 2010 Europam ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato di 433 milioni di euro. Quanto alle società controllanti, nel 2009 il fatturato realizzato in Italia afferente a TotalErg è stato pari a [5-6] 2 miliardi di euro mentre nell esercizio chiuso il 30 giugno 2010 Black Oils ha realizzato un fatturato pari a 437,6 milioni di euro 3. Oggetto dell operazione comunicata è il ramo d azienda di proprietà della società Siram S.p.A. (di seguito, Siram) costituito da un deposito combustibili sito nel comune di Gragnanino (PC) e dalle connesse attività di vendita di gasolio per riscaldamento, agricolo e per autotrazione nelle province circostanti. Il fatturato realizzato nel 2010 dal ramo d azienda oggetto dell operazione in esame è stimato pari a [10-47] milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisto da parte di Europam del ramo d azienda di Siram costituito dal deposito combustibili sito nel comune di Gragnanino (PC) destinato alle attività di 1 Si veda provvedimento n del 30 novembre 2005, C7296 OPAM OILS / BLACK OILS ERG PETROLI, in Boll. n. 48/05. 2 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni. 3 In tale fatturato è consolidato quello realizzato da Europam.

13 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO vendita di gasolio per riscaldamento, agricolo e per autotrazione nelle province di Piacenza, Lodi, Pavia, Cremona e Parma. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato rilevante Le attività interessate dall operazione in esame sono quelle della distribuzione extra-rete al dettaglio di prodotti petroliferi. Dal punto di vista merceologico è possibile individuare distinti mercati del prodotto in relazione al singolo prodotto petrolifero commercializzato. I mercati delle forniture di prodotti petroliferi extra-rete al dettaglio hanno una dimensione geografica locale, provinciale o pluriprovinciale 4, corrispondente alle province che costituiscono l'hinterland servito da una data base di carico, in modo da minimizzare i costi di consegna. I mercati del prodotto rilevanti per la valutazione dell operazione in oggetto sono quelli della distribuzione extra-rete al dettaglio di gasolio i) per autotrazione, ii) agricolo e iii) per riscaldamento. Quanto alla dimensione geografica, nel caso di specie questa può essere lasciata aperta in quanto la valutazione concorrenziale della presente operazione non cambia. Effetti dell operazione Prendendo a riferimento l insieme delle province nelle quali il ramo d azienda di Siram è attivo grazie al deposito di Gragnanino (PC) ovvero le province di Piacenza, Lodi, Pavia, Cremona e Parma la quota di mercato congiunta di TotalErg e del ramo d azienda è pari al [10-15%] per il gasolio per riscaldamento, al [15-20%] per il gasolio agricolo e al [5-10%] per il gasolio autotrazione. Alternativamente, le Parti propongono una definizione del mercato che distingue le province di Pavia e Milano, da una parte, e quelle di Brescia, Lodi, Piacenza, Parma e Cremona, dall altra; ciò sulla base dell operatività consentita ad Europam dal possesso di un deposito secondario sito a Codevilla (Pavia) e del deposito di Gragnanino (PC), oggetto di acquisizione. In tale ipotesi, la quota di mercato congiunta di TotalErg e del ramo d azienda di Siram raggiunge al più il [5-10%] per il gasolio agricolo nel mercato geografico definito dalle province di Piacenza, Brescia, Lodi, Cremona e Parma 5. 4 Cfr. provv. n del 25 giugno 2009, C ERG PETROLI/RESTIANI, in Boll. n. 25/09. 5 Peraltro, le Parti pongono in evidenza che in entrambi gli ambiti geografici sono presenti rivenditori extra-rete che posseggono propri depositi secondari. In particolare, nelle province di Milano e Pavia, sono presenti Selix Petroli, Panta Distribuzione e Pastore Petroli; nelle province di Piacenza, Brescia, Lodi, Cremona e Parma, sono presenti Tacchini

14 14 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 Ad ogni modo, nelle province nelle quali è attivo il ramo d azienda di Siram la disponibilità di prodotto è assicurata dalla presenza di (almeno) 8 depositi primari localizzati nei comuni di Lacchiarella (MI), Pregnana Milanese (MI), Rho (MI), Arluno (MI), Sannazzaro (PV), Cassina de Pecchi (MI), Cremona e Fiorenzuola d Arda (PC). In prospettiva, la disponibilità di prodotto consente ai rivenditori già attivi di espandere la loro operatività nonché a nuovi operatori di entrare nel mercato. Peraltro, presso i depositi sopra elencati operano concorrenti importanti come Tamoil, Eni, Q8 Quaser, Api, Iplom, Arcola Petrolifera, Repsol, Ipaclam e Maxcom. Alla luce delle suddette considerazioni, non si ritiene che l operazione in esame sia idonea a restringere le possibilità competitive nei mercati della distribuzione extra-rete al dettaglio di gasolio per autotrazione, agricolo e per riscaldamento nelle province di Pavia, Lodi, Piacenza, Parma e Cremona, nelle quali è attivo il ramo d azienda di Siram, nonché in quelle limitrofe di Milano e Brescia. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà Carburanti, Energy Group, Orion Petroli, Panta Distribuzione, Piacenza Petroli, Placidi Carburante, Pizzaferri Petroli, I.C.L.A.R. e il Consorzio Agrario Provinciale Piacenza.

15 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO C B.T. GLOBAL INVESTORS/SOFINTER Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società B.T. Global Investors Ltd. del 5 maggio 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI B.T. Global Investors Ltd. (di seguito, BT) è una società di diritto cipriota recentemente costituita, partecipata pariteticamente da Metro Eleven Hotel LLC (di seguito, Metro) e Birla Power Solutions Ltd. (di seguito, Birla), società che attualmente operano su mercati geografici al di fuori del territorio dell Unione Europea. Metro, società di diritto statunitense, è attiva nel settore immobiliare; Birla, società costituita secondo la legge dello Stato Indiano, opera nella produzione di impianti di generazione di energia, di motori multifunzione, di batterie, nonché nel settore della generazione di energia da fonte eolica. BT non ha ancora realizzato fatturato. Sofinter S.p.A. (di seguito, Sofinter) è una società a capo di un gruppo attivo prevalentemente nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di caldaie di impianti termici e, in particolare, di caldaie per la produzione di vapore, inclusi i relativi componenti e parti di ricambio. Ansaldo Caldaie S.p.A. (di seguito, ACA) è una delle società controllate da Sonfinter che operano nei suddetti settori. Sofinter è soggetta al controllo congiunto di Gammon India Ltd. (di seguito, Gammon) e di Acquario S.r.l., che ne detengono rispettivamente il 50% ed il 30,21% del capitale sociale. Nel 2010 Sofinter ha realizzato a livello mondiale un fatturato consolidato pari a circa 299,6 milioni di euro, di cui circa 117,5 milioni di euro in Italia. Nel 2010, ACA ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale di 123,6 milioni di euro, di cui circa 79,6 milioni di euro realizzati in Italia. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste: - nell acquisto da parte di BT di una partecipazione iniziale del 10% del capitale sociale di Sofinter, attraverso la sottoscrizione di un aumento del capitale sociale della stessa; - nella sottoscrizione da parte di BT di un prestito obbligazionario convertibile che BT si impegna a convertire a propria discrezione entro il 31 luglio 2013 in azioni Sofinter ovvero, alternativamente, in azioni ACA 1. Nel caso in cui BT optasse per la prima ipotesi, a seguito della 1 Nel caso in cui BT opti per la conversione del prestito obbligazionario in azioni ACA, Sofinter, quale unico azionista di ACA, provvederà affinché quest ultima deliberi un aumento del capitale sociale.

16 16 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 conversione del prestito obbligazionario, verrebbe a detenere complessivamente una quota azionaria pari al 33% del capitale sociale di Sofinter; viceversa, nel secondo caso, BT acquisirebbe una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di ACA. Al perfezionamento dell operazione verrà stipulato un patto parasociale, in forza del quale BT, congiuntamente agli attuali azionisti di controllo Acquario e Gammon, verrà a detenere il controllo di Sofinter e/o ACA. III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo congiunto di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dalla società di cui è prevista l acquisizione è stato superiore a 47 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Da un punto vista merceologico, l operazione in esame riguarda la produzione e vendita di caldaie di grandi dimensioni per la generazione di energia elettrica e di caldaie da utilizzare nel settore Oil & Gas. Alla luce di alcuni precedenti della Commissione Europea 2 e dell Autorità 3 che riguardavano alcuni dei mercati interessati dall operazione, si possono individuare i seguenti mercati rilevanti dal punto di vista merceologico: - nell ambito dell ampio settore delle caldaie di grandi dimensioni per la generazione di energia elettrica: i) il mercato della manifattura e vendita di caldaie a recupero; ii) il mercato della manifattura e vendita di caldaie a fuoco e caldaie waste; - nell ambito dell ampio settore delle caldaie da utilizzare nel settore Oil & Gas: iii) il mercato della manifattura e vendita di caldaie industriali; iv) il mercato della manifattura e vendita di caldaie a recupero; v) il mercato della manifattura e vendita di caldaie di processo. Nel caso di specie, Sofinter e ACA operano in tutti i suddetti mercati; in particolare, la prima è attiva nei mercati delle caldaie da utilizzare nel settore Oil & Gas, la seconda nei mercati rilevanti riferibili al settore delle caldaie di grandi dimensioni per la generazione di energia elettrica. Il mercato geografico In precedenti decisioni, tanto la Commissione quanto l Autorità hanno considerato alcuni dei mercati interessati dalla presente operazione (i.e. caldaie a recupero, caldaie a fuoco, O&M) di dimensioni geografiche almeno europee, se non addirittura mondiali, sulla scorta delle seguenti 2 Cfr. casi M.1552 Babcock Borsig/AE Energietechnik, M.1594 Preussag/Babcock Borsig e M.4647 AEE/Lentjes. 3 Cfr. provv. n del 7 luglio 1999, C3579- Asea Brown Boveri/Telecogen, in Boll. n. 27/99, e provv. n del 7 agosto 2008, C9543- Gammon India-Acquario, Jp Morgan Italian Fund III, Private Equity Partners, Terza Iniziativa/Sofinter, in Boll. n. 31/08.

17 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO valutazioni: i) presenza di pochi player, eventualmente consorziati con piccole realtà industriali, che partecipano e, di norma, si aggiudicano gare, a prescindere dalla location in cui l opera in questione deve essere realizzata; ii) uniformità dei prezzi di alcuni dei prodotti in esame, senza significative variazioni per aree geografiche; iii) scarsa incidenza dei costi di trasporto sul totale del costo dell opera pattuito per il committente. Anche per i rimanenti mercati è comunque possibile ipotizzare una simile dimensione geografica, data la sostanziale ricorrenza delle suesposte condizioni. Effetti dell operazione Nei suddetti mercati di prodotto, Sofinter e ACA detengono delle quote di mercato, a livello europeo, non superiori al 5%, mentre BT, Metro e Birla non sono attivi. Pertanto, l operazione non determina sovrapposizioni orizzontali. Dal punto di vista verticale, in ragione della ridotta quota di mercato di ACA nei mercati delle caldaie di grandi dimensioni per la generazione di energia elettrica, l operazione non determina effetti di foreclosure per i concorrenti di Birla attivi nel mercato a valle della produzione di impianti di generazione. In virtù di quanto considerato, si ritiene che nei mercati di riferimento l operazione non avrà effetti pregiudizievoli per la concorrenza, non determinando modifiche sostanziali nella struttura concorrenziale degli stessi. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; DELIBERA di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà

18 18 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 C AUTOGRILL/AREA DI SERVIZIO "SAN LORENZO EST" A4 Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2011; SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la comunicazione della società Autogrill S.p.A., pervenuta in data 5 maggio 2011; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Autogrill S.p.A. (di seguito, Autogrill) è una società che opera su scala mondiale, direttamente e tramite società controllate, nel settore della ristorazione commerciale per le persone in movimento, nonché nella ristorazione moderna a servizio rapido, in luoghi caratterizzati da elevata affluenza di consumatori, in concessione e non. Il gruppo Autogrill opera con i marchi registrati: Autogrill, Ciao, Spizzico, Motta, Alemagna, Pavesi, Burger King, PanEsprit e Acafè, attraverso una rete commerciale dislocata nelle autostrade, nelle stazioni ferroviarie, in centri commerciali, negli aeroporti e, in via marginale, nei centri urbani. Nel 2009 Autogrill ha realizzato un fatturato mondiale pari a circa 5,8 miliardi di euro, di cui circa 3,5 miliardi di euro nell Unione Europea e circa 1,4 miliardi di euro in Italia. Oggetto di acquisizione è la sub-concessione per lo svolgimento del servizio di ristoro nell area di servizio autostradale denominata San Lorenzo Est, che scadrà il 30 giugno 2013, in coincidenza con la scadenza della concessione autostradale di cui è titolare la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. (di seguito, Autostrada Serenissima). Autostrada Serenissima è attiva nella promozione, progettazione, costruzione e/o gestione, in Italia e all estero, di autostrade nonché di opere stradali, contigue o complementari, e di opere pubbliche o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione. Svolge, altresì, tutte le attività analoghe, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale. Nel 2010 il fatturato realizzato dal punto vendita oggetto dell operazione è stato pari a circa euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione in esame consiste nell acquisizione da parte di Autogrill della sub-concessione per lo svolgimento dei servizi di ristoro e market nell area di servizio autostradale San Lorenzo Est, in cui non è prevista la presenza di servizi oil e attività accessorie, sita sull autostrada A4 Brescia - Padova, al km 304,300, tra le autostazioni di Soave/San Bonifacio e Montebello, direzione Venezia. La concessione durerà improrogabilmente fino al 30 giugno Il punto di ristoro risulta attualmente inattivo, in quanto il precedente gestore, che aveva ottenuto l affidamento del servizio dal al , a seguito della chiusura dell area di

19 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO servizio, provocata dall alluvione del novembre 2010, ha esercitato il recesso in data 5 gennaio A seguito del recesso, Autostrada Serenissima, per garantire la continuità del servizio di ristoro, ha bandito una prima procedura competitiva negoziata, con lettera d invito del 25 gennaio 2011 rivolta a dieci operatori economici, ma la procedura è andata deserta. Successivamente, Autostrada Serenissima, con una procedura negoziata con richiesta di offerta, ha concesso l affidamento della sub-concessione ad Autogrill, ritenendo che l offerta economica formulata risultasse allineata alla base d asta. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di parte di impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, in quanto il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è stato superiore a 472 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto rilevante per la valutazione dell operazione in esame è quello della ristorazione autostradale, costituita dalla somministrazione di alimenti e bevande e dalla fornitura, in modo complementare, di un insieme di altri servizi, quali la vendita di generi alimentari e non alimentari e la vendita di giornali e di generi di monopolio agli utenti delle autostrade che sostano presso le aree di servizio. L Autorità ha più volte avuto modo di rilevare 1 che la ristorazione autostradale costituisce un mercato del prodotto a sé stante, distinto all interno del più ampio settore della ristorazione commerciale. L attività in esame è caratterizzata da barriere all entrata di carattere amministrativo, in quanto l esercizio della ristorazione autostradale richiede un titolo giuridico di utilizzazione dell area di servizio, il quale può essere diretto (concessorio) o indiretto (contrattuale). In passato, pochi operatori hanno goduto di titoli diretti, mentre la modalità prevalente di ingresso nel mercato è stata l affidamento indiretto, per il tramite delle società petrolifere titolari delle concessioni sulle aree. In entrambi i casi, però, l operatore cui affidare i servizi di ristorazione non veniva in genere scelto all esito di procedure concorsuali trasparenti e competitive. Le società autostradali stanno tuttavia mutando atteggiamento, a favore dell individuazione diretta di un sub-concessionario attraverso gare pubbliche. Infatti, i titoli abilitativi necessari per gestire spazi attrezzati per l offerta al pubblico dei servizi in questione sono affidati da Anas e da tutte le altre società concessionarie autostradali, attraverso procedure competitive, per effetto dell entrata in vigore dell art. 1, comma 939, legge 27 dicembre 2006, n Tale modalità è stata recentemente applicata per i rinnovi dei titoli scaduti, con particolare riferimento a quelli facenti capo al principale operatore autostradale, 1 Cfr., tra i molti, il provvedimento n del 24 luglio 2002, C5249 Autogrill/Ristop, in Boll. n. 29/02; provv. n del 16 settembre 2009, C10524, Chef Express/Rami d azienda di Camst, in Boll. n. 37/09.

20 20 BOLLETTINO N. 21 DEL 13 GIUGNO 2011 Autostrade per l Italia S.p.A., che ha condotto gare per l aggiudicazione di numerose subconcessioni per il ristoro nelle proprie aree di servizio. In generale, l attività di ristorazione autostradale si caratterizza per la presenza di aziende grandi e specializzate, organizzate in catene di punti di ristoro, che beneficiano di rilevanti economie di scala e sono caratterizzate da uniformità di marchio, di standard qualitativi e di gamma di prodotti offerti. In tale attività, in Italia, il principale operatore è, ad oggi, la società Autogrill. Secondo il consolidato orientamento dell'autorità, l'estensione geografica del mercato della ristorazione autostradale è individuata da percorsi - lungo le tratte autostradali e nella stessa direzione di marcia - di raggio corrispondente a circa 150 chilometri dall area di servizio cui afferisce la sub-concessione oggetto di acquisizione 2. Il mercato rilevante all interno del quale devono essere valutate le operazioni in esame è dunque rappresentato dalla attività di ristorazione autostradale svolta in un ambito costituito dai segmenti autostradali di raggio non superiore a 150 km circostanti l area di servizio di San Lorenzo Est, in cui è ubicato il punto vendita oggetto di acquisizione da parte di Autogrill. Effetti dell operazione Nell ambito geografico sopra individuato sono presenti 33 punti di ristoro, ubicati in varie tratte autostradali. Autogrill è titolare di 16 punti di ristoro, corrispondenti ad una quota di mercato pari al 48,5% in termini numerici e al 54,2% in termini di fatturato. A seguito dell operazione in esame, la quota di Autogrill subirà un incremento del 3% in termini numerici, passando al 51,5% mentre, atteso lo scarso valore commerciale del punto vendita in questione, in termini di fatturato la quota detenuta da Autogrill subirà un incremento di appena lo 0,4%, attestandosi intorno al 54,6%. Occorre, inoltre, sottolineare che gli incrementi citati sono limitati ad un arco temporale di poco superiore a due anni, in quanto la sub-concessione scadrà il 30 giugno 2013, e che l acquisizione da parte di Autogrill consentirà la riapertura di un area di servizio con scarsa appetibilità commerciale, attualmente chiusa al pubblico, mirando per lo più a garantire un maggior livello di servizio al consumatore. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si osserva, dunque, che l operazione comunicata non appare in grado di mutare sostanzialmente le condizioni concorrenziali esistenti sul mercato interessato. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non comporta, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

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