GIURISPRUDENZA SULL ART. 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

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1 GIURISPRUDENZA SULL ART. 517 C.P. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) L'omessa indicazione del luogo di fabbricazione degli oggetti prodotti all'estero su cui siano apposti marchi di aziende italiane, prevista come delitto dall'art. 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003, n. 350 come modificato dall'art. 17, comma quarto, lett. a) L. 23 luglio 2009, n. 99, non è più prevista dalla legge come reato ma configura l'illecito amministrativo di cui all'art. 4, comma 49 bis, L. n. 350 del (In motivazione la Corte - in una fattispecie relativa al sequestro di camicie prodotte in Serbia, prive di indicazioni sul luogo di produzione ma recanti la marca "Romeo Gigli" e la dicitura di " e distribuito" da società italiana - ha precisato che il giudice, ove il fatto non sia riconducibile alle residuali ipotesi di rilevanza penale ancora previste dal comma 49, deve procedere alla revoca del sequestro probatorio o preventivo a seguito dell'intervenuta depenalizzazione). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 13 novembre 2009) Sez. III, sent. n del (ud. del ), (rv ) L'imprenditore che apponga su un, oltre al proprio marchio o all'indicazione della località in cui ha la sede, anche una fallace o falsa dicitura con cui attesti che lo stesso è stato fabbricato in Italia o in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione risponde, nel primo caso, del delitto di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 e, nel secondo, del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 13 novembre 2009) Sez. III, sent. n del (ud. del ), (rv ) Commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni:- regolarizzazione amministrativa La regolarizzazione amministrativa dei prodotti che, in quanto commercializzati con false o fallaci indicazioni di provenienza, siano oggetto di sequestro probatorio, non impone la revoca del sequestro, dovendo comunque il giudice accertare che non permangano ancora quelle specifiche esigenze probatorie che avevano giustificato l'apposizione ed il mantenimento del vincolo cautelare. (in motivazione la Corte ha precisato che tale regolarizzazione - attuata con l'asportazione dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di di origine italiana, oppure attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy" - non comporta l'estinzione del reato). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Firenze, 13 novembre 2009) Sez. III, sent. n del (ud. del ), (rv ) Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è integrato dalla mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato. (Conformi, Sez. III, n , n , n , n , n , n , n , n , n e n del 2009, non massimate). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Messina, 16 Luglio 2008) Sez. III, sent. n del (ud. del ), Pubblico Ministero Presso Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto c. R.T. (rv ) Rapporti con la legge 30 aprile 1962 n. 283 In materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13 L. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del, concorre, nel caso di commercio come prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore. (Fattispecie relativa a vendita, come "grana padano", di formaggio sprovvisto della caratteristiche dello stesso). (Annulla senza rinvio, App. Bari, 2 Ottobre 2007) Sez. III, Sentenza n del (ud. del ), N.D. (rv )

2 Differenze da altri reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi richiede, per la sua configurabilità, la riproduzione degli elementi essenziali del marchio registrato nella loro interezza, laddove per l'integrazione del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è sufficiente la mera imitazione del marchio, anche non registrato, purchè idonea a trarre in inganno l'acquirente. (Nel caso di specie è stata ritenuta la sussistenza del delitto "ex" art. 474 cod. pen. in considerazione della sostanziale identità del "logo" ri rispetto a quello originale). (Dichiara inammissibile, App. Roma, 31 marzo 2008) Sez. V, sent. n del (ud. del ), L.H. (rv ) Concorso con altri reati:- frode nell'esercizio del commercio In tema di reati contro l'industria ed il commercio, è configurabile il concorso materiale tra il reato di frode nell'esercizio del commercio e quello di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, in quanto gli stessi hanno una diversa obiettività giuridica costituita, per il primo, dalla consegna di "aliud pro alio" con conseguente violazione del leale esercizio dell'attività commerciale e, per il secondo, dalla sola vendita o messa in circolazione del, indipendentemente dalla consegna, con conseguente violazione dell'ordine economico che deve essere garantito contro gli inganni tesi al consumatore. (Rigetta, App. Genova, 24 Ottobre 2007) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), M.M. (rv ) In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, non può definirsi "fabbricante" del colui che si limiti a porre in commercio un bene acquistato all'estero da terzi senza aver partecipato al processo di produzione, in quanto ciò costituisce comportamento ingannevole per il consumatore, idoneo a configurare il reato di cui all'art. 517 cod. pen.. (Fattispecie in materia di sequestro preventivo d'apparecchiature sanitarie prodotte in Cina sulle quali era riportata la dicitura "fabbricante" riferita ad una ditta italiana). (Rigetta, Trib. lib. Bergamo, 23 Novembre 2007) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), T.D. (rv ) In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la riproduzione di una figura o di un personaggio di fantasia di per sé costituente marchio o segno distintivo del (cosiddetto marchio figurativo) impone, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., che detta raffigurazione sia idonea ad ingenerare in qualche modo confusione nei consumatori in ordine ad una determinata origine, provenienza o qualità della merce risultante dal marchio apposto e regolarmente registrato; diversamente, il "fumus" del predetto reato non è ipotizzabile ove la riproduzione abusiva delle immagini apposte sugli oggetti ha solo la funzione di richiamare l'interesse dei possibili acquirenti per venire incontro ai gusti della clientela. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di grembiuli recanti immagini riproducenti personaggi di fumetti o cartoni animati). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Brindisi, 19 Settembre 2007) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), A.G. (rv ) Natura del reato In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, deve escludersi la natura di reato di pericolo del delitto di cui all'art. 517 cod. pen., in quanto il bene tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico, sicché il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 30 gennaio 2007) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), M.C. (rv ) Tentativo

3 In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, è configurabile il tentativo del reato di cui all'art. 517 cod. pen. (nella specie, ravvisabile nel rinvenimento di un punzone metallico utilizzato per la produzione di merce con marchio ingannevole), in quanto il fatto stesso della disponibilità di un punzone può costituire attività idonea diretta in modo non equivoco a produrre e mettere in circolazione merce con tale marchio. (Annulla con rinvio, App. Napoli, 30 gennaio 2007) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), M.C. (rv ) In tema di reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen, l'imprenditore non ha l'obbligo di indicare sull'oggetto quale sia il luogo di fabbricazione dello stesso, ma qualora tale indicazione sia apposta, la falsità della stessa è idonea di per sé sola a trarre in inganno sull'origine del. (Annulla con rinvio, App. Milano, 25 marzo 2005) Sez. III, Sent. n. 166 del (ud. del ), P.F.A. (rv ) In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, la disciplina dettata dall'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy"), deve essere interpretata nel senso che l'origine degli stessi è definita dalla loro derivazione geografica ed indipendentemente dalla localizzazione delle fasi di lavorazione esclusivamente per i prodotti recanti marchio DOP (denominazione di origine protetta ) ovvero IGP (indicazione geografica protetta ) attributivi di una garanzia di tipicità e di qualità, mentre per tutti gli altri prodotti agroalimentari "generici" perchè sprovvisti di detti marchi, per stabilirne l'origine deve farsi riferimento ai criteri dettati dagli artt. 23 e 24 del codice doganale europeo (Reg. CEE 12 ottobre 1992, n del 1992). (Rigetta, Trib. lib. Ravenna, 2 Novembre 2006 ) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ravenna c. C.R. (rv ) Deve essere esclusa la configurabilità del reato di cui all'art. 4, comma 49, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (tutela del "made in Italy" ) nel caso in cui i prodotti agroalimentari o vegetali, commercializzati come prodotti in Italia in quanto recanti la stampigliatura "made in Italy", abbiano subito in Italia un processo di lavorazione o di trasformazione "sostanziale", pur provenendo dall'estero in tutto od in parte la materia prima utilizzata per produrli. (Nella specie, si trattava di macedonia di frutta in cui una modesta percentuale del era di provenienza estera nonchè di prugne allo sciroppo raccolte interamente all'estero; la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che, ai fini della citata disposizione di legge, se, normalmente, per i prodotti agroalimentari, per "paese di origine" deve intendersi quello in cui i prodotti sono stati raccolti ovvero quello dove la merce è stata interamente ed esclusivamente ottenuta dai prodotti ivi raccolti o dai loro derivati, nel caso in cui si tratti di prodotti non commercializzati così come prodotti ovvero non ottenuti interamente ed esclusivamente da prodotti raccolti in un determinato paese o dai loro derivati, il criterio per determinarne l'origine è quello fissato dall'art. 24 del codice doganale europeo, che lo individua in quello ove è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale). (Rigetta, Trib. lib. Ravenna, 2 Novembre 2006 ) Sez. III, Sent. n del (ud. del ), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna c. C.R. (rv ) In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui agli artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, L. 24 dicembre 2003 n. 350 (mod. dal D.L. 14 marzo 2005 n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80), con l'espressione origine e provenienza del si è inteso fare riferimento alla provenienza di un da un determinato produttore e non da un determinato luogo, con la conseguente non integrabilità del reato de quo allorchè il, presentato con la dicitura "Italian design" sia stato all'estero su progetto italiano. (Rigetta, Gip Trib. Como, 26 Gennaio 2006) Sez. III, sent. n del (ud. del ), Pubblico Ministero presso Tribunale di Como c. E.R. (rv )

4 Tentativo In tema di delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta concretatasi nella presentazione alla dogana di merci con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del, integra il reato di cui all'art. 517 cod. pen. a livello di tentativo, atteso che la presentazione della merce per lo sdoganamento costituisce atto idoneo, tenuto conto della qualità del soggetto che lo effettua, a porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione i prodotti in questione. (Rigetta, App. Napoli, 25 febbraio 2004) Sez. III, sent. n del (ud. del ), D.M.S. (rv ) Momento consumativo del reato In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'espressione "mette altrimenti in circolazione" comporta la configurabilità del reato di cui all'art. 517 cod. pen. a seguito di qualsiasi attività con la quale si miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera di disponibilità del detentore, ivi compresa la presentazione della stessa alla dogana per lo sdoganamento. (Rigetta, Trib. Genova, 17 maggio 2004) Sez. III, sent. n del (ud. del ), A.V. (rv ) Non integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma quarantanovesimo, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di occhiali da sole recanti la dicitura "conceived by" accompagnata dalla indicazione della ditta italiana in quanto il corrispondente termine in lingua italiana "concepito" e/o "immaginato" non sta ad indicare né la provenienza né l'origine nazionale del ma soltanto il modello ed il marchio utilizzato per la realizzazione di esso. (Annulla senza rinvio, Trib. Varese, 31 Gennaio 2006) Sez. III, sent. n del (ud. del ), Danzi (rv ) Sequestro preventivo Nelle ipotesi di sequestro preventivo, avente per oggetto prodotti recanti marchi contraffatti ai sensi degli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., non compete al giudice del riesame, bensì a quello del merito, stabilire il livello della capacità imitativa del marchio, ovvero se si sia in presenza di un falso punibile o grossolano o comunque se sussista pericolo di confusione per l'acquirente. (Annulla in parte con rinvio, Trib.lib. Genova, 2 febbraio 2006) Sez. V, sent. n del (ud. del ), Z.M. (rv ) Sequestro preventivo In tema di sequestro preventivo, il reato di cui all'art. 127 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, pur costituendo un'ipotesi sussidiaria rispetto a quelle previste dagli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., tutela esclusivamente il patrimonio privato, con la conseguenza che il relativo accertamento è legato a parametri diversi da quelli richiesti dalle citate norme codicistiche, le quali assorbono lo specifico interesse patrimoniale in altro collettivo di maggior rilievo (fede pubblica e mercato). Ne consegue che, non trattandosi di un'ipotesi minore di imitazione del marchio, ai fini della sua configurabilità, non rileva la mera somiglianza del contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne renda esclusiva la fabbricazione ed il commercio (fattispecie relativa a sequestro di articoli di pelletteria importati dall'estero motivato dalla loro somiglianza con i prodotti originali recanti il marchio "Louis Vuitton", idonea a generare confusione).. (Annulla in parte con rinvio, Trib.lib. Genova, 2 febbraio 2006) Sez. V, sent. n del (ud. del ), Z.M. (rv )

5 Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (artt. 517 cod. pen. e 4, comma 49, legge 24 dicembre 2003 n. 350) la messa in vendita di olio d'oliva con olive raccolte e trasformate all'estero in confezioni indicanti l'origine italiana del. (Nella specie, la Corte ha precisato che le disposizioni del codice doganale comunitario di cui al Regolamento CEE 2913 del 1992 hanno ambito applicativo diverso da quello della fattispecie di cui all'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 limitandosi a stabilire i criteri in base ai quali devono essere applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e che, quindi, non rileva per la sussistenza del reato la circostanza che la compensazione per equivalente tra olio di oliva extra vergine comunitario e olio di oliva extra vergine comunitario sia autorizzata dall'allegato 74 al codice doganale comunitario). (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 31 marzo 2005) Sez. III, sent. n del (ud. del ), C.G. (rv ) In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, con l'espressione origine o provenienza del il legislatore ha inteso fare riferimento alla provenienza del da un determinato produttore e non da un determinato luogo, atteso che l'origine e la provenienza sono funzionali al terzo requisito costituito dalla qualità dell'opera o del garantita da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. (Rigetta, Trib. lib. Genova, 29 novembre 2005) Sez. III, sent. n del (ud. del ), Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova c. D.J. (rv ) Commercializzazione di prodotti con false o fallaci indicazioni:- regolarizzazione amministrativa La possibilità di regolarizzazione amministrativa della falsa o fallace indicazione di provenienza dei prodotti posti in commercio, prevista quale reato dall'art. 4, comma quarantanovesimo, della L. 24 dicembre 2003 n. 350, attraverso l'asportazione dei segni e quant'altro induca a ritenere che si tratti di di origine italiana, non comporta l'estinzione del reato in questione, ma è idonea a legittimare il dissequestro della merce regolarizzata, atteso che viene meno la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti. (Annulla senza rinvio, Trib. Roma, 11 Luglio 2005) Sez. III, sent. n del (ud. del ), P.M. in proc. Huang Suwen c. H.S. (rv ) Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura "Italy", che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano, siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'italia gode di un prestigio internazionale, fondato anche sulla particolare specializzazione delle maestranze impiegate, e pertanto, il sottacere tale dato fattuale o il fornire fallaci indicazioni, ha l'intento di conferire al una maggiore affidabilità, promovendone l'acquisto. Sez. III, sent. n del (ud. del ), Giordani (rv ) Differenze da altri reati: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali L'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) esige la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). La norma dell'art. 517 cod. pen. prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. (Fattispecie relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento e oggetti vari con marchi contraffatti delle ditte "Ferrari", "Harley Davidson", "Champion" ed altri, in relazione alla quale è stata confermata la configurabilità concorrente dei due reati). (Rigetta, App. Milano, 31 Maggio 2004) Sez. V, sent. n del (ud. del ), Lauri M. (rv )

6 In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la cosiddetta "regolarizzazione delle merci", attraverso la eliminazione delle etichette e delle altre scritte recanti la falsa indicazione sull'origine e provenienza delle stesse, pur non comportando l'estinzione del reato di cui all'art. 517 c.p., è idonea ad evitare la possibilità di trarre in inganno gli eventuali acquirenti e conseguentemente legittima il dissequestro della merce che alla fine delle operazioni risulti regolarizzata. Sez. III, sent. n del (ud. del ) (rv ). Tentativo È configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 cod. pen., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita. Sez. III, sent. n del (cc. del ), Desaler (rv ). Momento consumativo del reato In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione" è nella fattispecie alternativa a quella di "porre in vendita", sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall'art. 517 cod. pen. con l'espressione "mette altrimenti in circolazione". Sez. III, sent. n del (cc. del ), Desaler (rv ). Non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore. Sez. III, sent. n del (cc. del ), Thum (rv ). La vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) è integrata dalla messa in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali, presentati con nomi o marchi (ancorché non registrati) o segni distintivi che imitano (senza necessità di contraffazione o di alterazione) quelli preadottati da altro imprenditore, con possibilità di creare confusione sulla provenienza dei beni. Costituisce, a tal fine, messa in circolazione anche la "traditio" del grossista al dettagliante che si configura come atto diffusivo della merce. Sez. III, sent. n del (cc. del ), Tombola (rv ). In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 cod. pen., la condotta descritta con l'espressione "mette altrimenti in circolazione", che nella fattispecie è alternativa a quella del "porre in vendita", avuto riguardo all'oggetto giuridico del reato, alla diversità lessicale con l'espressione "mettere in commercio", presente nella diversa fattispecie di cui all'art. 516 cod. pen., nonché alla finalità del precetto, deve ritenersi riferirsi a qualsiasi attività con cui si

7 miri a fare uscire a qualsiasi titolo la "res" dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, così da includere pure le operazioni di immagazzinamento finalizzato alla distribuzione o la circolazione della merce destinata alla messa in vendita, con esclusione solo della mera detenzione in locali diversi da quelli di vendita o del deposito prima dell'uscita della merce dalla disponibilità del detentore. (Fattispecie nella quale, è stata ritenuta integrare la fattispecie dell'art. 517 cod. pen. l'attività del produttore di manufatti con segni mendaci che aveva consegnato tale merce ad altra impresa, la quale successivamente e in piena autonomia aveva provveduto a commercializzare il ). Sez. III, sent. n del (cc. del ), Di Munno (rv ). Momento consumativo del reato Il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma con la messa in vendita o in circolazione di tali prodotti. Non è quindi penalmente rilevante la loro mera detenzione senza che gli stessi possano dirsi in vendita, non consentendo l'art. 517 cod. pen., quanto alla messa in vendita, la figura del tentativo. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la S.C. ha osservato che, trattandosi di un reato di pericolo, la cui obiettività giuridica è data dalla tutela dell'ordine economico che deve essere garantito dagli inganni tesi ai compratori e resi possibili dai complessi e quotidiani rapporti, rapidi e superficiali, con i venditori al dettaglio o con i gestori di pubblici esercizi, correttamente è stata riconosciuta l'inidoneità della condotta dell'agente a trarre in inganno l'eventuale acquirente dei prodotti con falsa "griffe" detenuti per la vendita, tenuto conto sia della personalità dell'agente - cittadino extracomunitario, che comunemente non gode di fiducia da parte di eventuali acquirenti circa l'originalità dei prodotti offerti - sia della grossolanità della contraffazione, la cui riconoscibilità da parte di un consumatore di media diligenza "in ogni passaggio commerciale del successivo a quello originato dall'ambulante extracomunitario" esclude la configurabilità del reato sotto il profilo, segnalato dal ricorrente, che il bene possa pervenire a terzi meno appariscenti e in grado di esitarlo con maggiore credibilità). Sez. III, sent. n del (cc. del ), Ngom Gora (rv ). Rapporti con la legge 30 aprile 1962 n. 283 In tema di pubblicità ingannevole, la norma di cui all'art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si pone come speciale rispetto a quella di cui all'art. 517 cod. pen., poiché entrambe le norme puniscono il fatto di porre in vendita prodotti con denominazioni o nomi idonei ad indurre in errore il compratore sulle qualità o provenienza del, ma l'art. 13 della legge n. 283 del 1962 citata prevede in più, come elemento specializzante, che il posto in vendita sia una sostanza alimentare, sicché, come norma speciale, prevale su quella di cui all'art. 517 cod. pen. in base all'art. 15 cod. pen. stesso. Sez. III, sent. n. 137 del (ud. del ), Bacci (rv ). Differenze da altri reati: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali L'art. 473 cod. pen. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo) o la alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo). L'altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni. Sez. V, sent. n del (cc. del ), Pagano (rv ). Momento consumativo del reato Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., si consuma nel momento in cui l'opera o il vengano posti in vendita o messi in altro modo in circolazione, sicché l'elemento oggettivo di esso va ritenuto sussistente sia quando si sia realizzata la materiale "traditio" della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata un'attività, prodromica alla vendita, che abbia comportato la messa in circolazione della cosa stessa. Non è ipotizzabile, pertanto, il reato "de quo"

8 nel fatto della presentazione alla dogana, per lo sdoganamento, di una partita di merce, non essendo la presentazione medesima comparabile ad un atto di messa in vendita della merce e non ne comporta la messa in circolazione, dovendosi per "circolazione" intendere ogni atto diffusivo della merce stessa, né lo sdoganamento è - di per sé - atto prodromico alla vendita o messa in circolazione. Sez. III, sent. n del (ud. del ), Dubini (rv ). Differenze da altri reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi L'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproduttivi. (Fattispecie ex art. 474 cod. pen. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio "Ralph Lauren" contraffatto). Sez. V, sent. n del (cc. del ), Parisi (rv ). Gli estremi della condotta illecita descritta nell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) si ravvisano nell'imitazione, anche generica, purché idonea a determinare l'effetto tipico in tale norma prevista, consistente nell'idoneità a trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza di assoluzione, la S.C., nel ritenere fondato il ricorso del P.M. secondo cui per la sussistenza del reato è sufficiente la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo - costituito dai "cani dalmati" tratti dal noto film "La carica dei 101" - ha svalutato le osservazioni dei giudici di appello secondo cui i maglioni non sarebbero stati oggettivamente confondibili non solo perché recavano etichetta diversa, ma anche per altri elementi distintivi, quali il prezzo e la qualità della merce, né sussisteva il pericolo di induzione in inganno del consumatore, poiché il diritto alla riproduzione del disegno dei "cani dalmati" non era stato concesso in esclusiva). Sez. III, sent. n del (cc. del ), Antonelli (rv ). La fattispecie di cui all'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è costituita dall'imitazione dei marchi (ancorché non registrati) e dei segni distintivi preadottati da altro imprenditore, la quale sia suscettibile di creare confusione sulla provenienza dei prodotti. La somiglianza fra i segni sopra indicati e la sua idoneità ingannatoria debbono essere accertate attraverso un esame sintetico dei segni medesimi ed avendo riguardo ai consumatori di media diligenza dello specifico. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la corretta applicazione di tale metodo da parte dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto l'idoneità del marchio adottato dall'imputato ad ingannare i consumatori circa la provenienza dei prodotti - bibite - tenuto conto dell'identità della denominazione e della ricorrenza, in entrambi i marchi, della riproduzione del monte Gran Sasso, a nulla rilevandone l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione, stampata in caratteri molto piccoli, né la diversità del disegno del monte, descrittivo in un marchio e stilizzato nell'altro). Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Barberio (rv ). A norma dell'art. 20 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 l'avvenuto rilascio del brevetto per un marchio costituito da un nome geografico - nella specie "Gran Sasso" - non esclude l'uso da parte di terzi dello stesso nome come indicazione di provenienza. Tuttavia, nella previsione dell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), tale uso trova un limite nella confondibilità dei prodotti e deve essere quindi penalmente represso nel caso in cui, per le modalità con le quali il nome geografico venga impiegato, sia suscettibile di trarre in inganno i consumatori. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Barberio (rv ).

9 Momento consumativo del reato Il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci si consuma nel momento in cui l'opera e il vengono "posti in vendita" o "messi altrimenti in circolazione" e, pertanto, l'elemento oggettivo del delitto deve essere ritenuto sussistente sia allorquando si sia materialmente realizzata la "traditio" della cosa dal venditore all'acquirente, sia quando vi sia stata una mera attività di porre in vendita, mettendo cioè semplicemente la cosa a disposizione dei potenziali acquirenti. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Salvio (rv ). Soggetto attivo del reato Il delitto di cui all'art. 517 cod. pen. può essere commesso, oltre che dall'imprenditore, anche dai suoi collaboratori sia a titolo di concorso nel reato qualora essi cooperino consapevolmente con lui nella consumazione del fatto-reato, sia a titolo autonomo, se agiscano di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Bellamacina (rv ). L'oggetto giuridico del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all'art. 517 cod. pen., non consiste nella tutela del marchio, bensì in quella dell'ordine economico, che deve essere garantito contro gli inganni tesi ai consumatori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto l'insussistenza del reato di cui all'art. 517 cod. pen. poiché il marchio in questione non era tutelabile in quanto ignoto). Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Fontanini (rv ). Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, quando esso costituisce un altro marchio preadottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Auricchi (rv ). Differenze da altri reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi Nel caso di vendita di prodotti industriali con il marchio contraffatto - nella specie, cinture Armani - trova applicazione l'ipotesi di reato di cui all'art. 474 cod. pen. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e non quella dell'art. 517 cod. pen. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), che è definita espressamente come sussidiaria. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Dorigo (rv ). In tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, l'art. 517 cod. pen., tutela l'onestà degli scambi commerciali: pertanto è sufficiente ad integrare la condotta criminosa l'uso di un nome o marchio che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore il consumatore circa l'origine, la provenienza o qualità del. Sez. VI, sent. n del (cc. del ), Sassarelli (rv ). Il reato di cui all'art. 517 cod. pen., punendo chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità, quindi indipendentemente da ogni contraffazione, punisce anche chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza della merce. (Fattispecie in cui in motocicli assemblati erano state cancellate le originarie diciture giapponesi apponendone altra italiana). Sez. III, sent. n del (cc. del ), Biagini (rv ).

10 Concorso con altri reati:- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi La norma dell'art. 517 cod. pen. ha carattere sussidiario rispetto ad altre norme relative a fattispecie analoghe, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 474 cod. pen. Sez. V, sent. n del (cc. del ), D'Orsi (rv ). Differenze da altri reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi A differenza del reato previsto dall'art. 474 cod. pen., che ha per oggetto la tutela della fede pubblica e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio, protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero, il reato di cui all'art. 517 cod. pen., sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio (non necessariamente registrato o riconosciuto), purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Sez. V, sent. n del (cc. del ), D'Orsi (rv ). Differenze da altri reati: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi La contraffazione, che distingue la fattispecie prevista dall'art. 474 cod. pen. da quella di cui all'art. 517 cod. pen., presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e richiede la riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto. Sez. V, sent. n del (cc. del ), D'Orsi (rv ).

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