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1 CIRCOLARE INFORMATIVA NR. 40/2014 ARGOMENTO: ACCONTI DI IMPOSTA 2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo desideriamo ricordarle che entro il prossimo lunedì 1 dicembre 2014 (il 30 novembre quest anno cade di domenica) andrà versata la seconda rata d acconto relativa alle imposte sui redditi ed Irap per l anno 2014 nonché del secondo acconto INPS per i soggetti iscritti e dell imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al regime dei minimi. Il secondo acconto è generalmente dovuto dalle persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno presentato la dichiarazione dei redditi Unico 2014 e dai soggetti IRES tenuti al modello Unico 2014 per i quali tale mese è l undicesimo dell esercizio sociale. PREMESSA - PER I CLIENTI DELLO STUDIO Come traspare dal contenuto della presente circolare informativa (seppur non esaustiva), il calcolo degli acconti si presenta come un operazione piuttosto complicata. I Clienti che volessero adottare il metodo di calcolo previsionale per determinare il prossimo acconto da versare (prendendo a riferimento i risultati del periodo di imposta 2014, se inferiori rispetto al 2013), potranno fornirci le dovute ed esatte indicazioni circa le previsioni di incassi e spese rilevanti ai fini fiscali ed inerenti l anno in questione, compilando e recapitandoci (anche via o fax) apposita comunicazione contenente gli elementi essenziali che ci consentiranno di procedere nei calcoli e nelle stime da effettuare. A riguardo è possibile utilizzare i modelli allegati alla presente circolare. Per procedere al nuovo calcolo degli importi dovuti necessitiamo quindi della Vostra collaborazione e nei prossimi giorni Vi contatteremo per valutare insieme la situazione e definire le modalità e le tempistiche per l eventuale ricalcolo degli acconti. Occorre peraltro precisare, che lo studio non si assume responsabilità qualora la previsione, effettuata sulla base dei dati da voi forniti, risultasse errata per difetto e gli acconti dovessero conseguentemente rivelarsi insufficienti al momento della redazione della dichiarazione modello UNICO 2015 (redditi 2014). Ciò premesso, riepiloghiamo gli aspetti salienti della autotassazione per il periodo di imposta ACCONTI IRPEF-IRES-IRAP I soggetti obbligati a effettuare i versamenti d imposta a titolo di acconto, sono tutti coloro che nell anno 2014 hanno presentato, oppure avrebbero dovuto presentare, la dichiarazione dei redditi 2013 (UNICO 2014). T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

2 Non è rilevante il tipo di dichiarazione presentata, nel senso che gli acconti sono dovuti anche dal soggetto che ha presentato il modello 730 per il 2013 e che presenterà Unico per il 2014, in quanto, ad esempio, ha cessato l attività di lavoro dipendente. L acconto IRPEF è dovuto se l imposta dichiarata in quell anno (riferita, quindi, all anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta, e delle ritenute, è superiore a 51,65 euro. Deve essere versato in una o due rate, a seconda dell importo: unico versamento, entro il 30 novembre, se l acconto complessivo non supera 257,52 euro; due rate, se l acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 16 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre. Anche l acconto IRES (dovuto da società SPA o SRL) non deve essere versato se la somma dell acconto è inferiore a 20,66, mentre deve essere versato in una o due rate, a seconda dell importo: unico versamento, entro il 30 novembre, se l acconto complessivo non supera 253,70 euro; due rate, se l acconto è pari o superiore a 253,70 euro; la prima pari al 40% entro il termine previsto per il pagamento del saldo, la seconda, il restante 60%, entro l undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione. L acconto IRAP, ai sensi dell art. 30, comma 3 del D.Lgs. 446/97, è corrisposto secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. La scadenza di novembre non interessa le addizionali IRPEF poiché: per l addizionale comunale IRPEF l acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF per l addizionale regionale non sono dovuti acconti. A differenza della prima rata d acconto, la seconda rata d acconto deve essere versata in unica soluzione (non è prevista la rateazione). Il versamento della seconda rata d acconto può essere compensato sia verticalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore e senza la necessità di utilizzare il modello F24) che orizzontalmente (utilizzando crediti per imposte e/o contributi di natura diversa e/o nei confronti di Enti impositori diversi). Non devono, invece, versare l acconto i contribuenti che: non hanno avuto redditi nell esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l attività nel 2014); non avranno redditi nell esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l attività nel corso del 2014); non hanno presentato la dichiarazione per l anno precedente, perché non obbligati; nell esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

3 corrispondente o eccedente il debito d imposta; hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l imposta (al netto delle detrazioni, crediti d imposta e ritenute); gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1 gennaio 2014 e 1 dicembre 2014 per i redditi del de cuius; i soggetti falliti. I versamenti degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP vanno effettuati tramite modello F24 con i seguenti codici tributo: 4034 anno di riferimento 2014 IRPEF acconto seconda rata o pagamento in unica soluzione 2002 anno di riferimento 2014 IRES acconto seconda rata o pagamento in unica soluzione 3813 anno di riferimento 2014 IRAP acconto seconda rata o pagamento in unica soluzione Gli acconti possono essere calcolati con due metodi alternativi: il metodo storico e quello previsionale. IL METODO STORICO Il METODO STORICO prevede che i versamenti da effettuare a titolo di acconto (primo e secondo acconto) siano determinati sulla base delle imposte dovute per il periodo d imposta precedente. In particolare, il Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze n. 133 del 30 novembre 2013 ha previsto, a decorrere dal periodo d imposta 2013, l'incremento delle percentuali applicabili in caso di utilizzo del metodo storico: per l'irpef si è passati dal 99% al 100%, e si tratta di un incremento a regime, per l'ires si è passati dal 100 al 102,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 101,5% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 (decreti legge 76/2013 e 133/2013). Dal 2015, in assenza di ulteriori novità, la percentuale dovrebbe tornare al 100%. Importi diversi per i soggetti che esercitano attività finanziarie, creditizie e assicurative, per i quali la misura dell'acconto IRES dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 è stata fissata al 130%. L incremento della percentuale interessa anche l IRAP poiché come anticipato i relativi acconti sono corrisposti secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. I versamenti del 1 dicembre 2014 effettuati con il metodo storico saranno pari alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato dell'eventuale prima rata. T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

4 Riepilogo: persone fisiche società di persone e equiparati soggetti IRES IRPEF IRAP (se dovuta) IRAP IRES IRAP 100% del rigo RN33 UNICOPF % del rigo IR21 IRAP % del rigo IR21 IRAP ,5% del rigo RN17 UNICOSC ,5% del rigo IR21 IRAP2014 IL METODO PREVISIONALE In alternativa all applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell imposta che si prevede di determinare per l anno di competenza (c.d. metodo previsionale ). La previsione deve considerare l imposta dovuta per l anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d imposta e ritenute d acconto: per ricalcolare l acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d imposta e le eventuali ritenute subite. Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2014, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi. ACCONTO IMPOSTA SOSTITUIVA DEI CONTRIBUENTI IN REGIME DEI MINIMI Con riferimento ai contribuenti minimi si possono verificare tre situazioni: Contribuente minimo sia nel 2013 che nel 2014 detto soggetto è tenuto a versare l acconto dell imposta sostitutiva pari al 100% di quanto esposto al rigo LM14 in un unica soluzione entro il 1 dicembre 2014 se l importo dovuto è inferiore a 257,52, in due rate se l importo dovuto è pari o superiore a 257,52, di cui: la prima, nella misura del 40%, doveva essere versata entro il 7 luglio 2014 ovvero entro il 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella misura del 60%, dovrà essere versata entro il prossimo 1 dicembre 2014; salvo non opti per la determinazione dell acconto con il metodo previsionale. Contribuente minimo fino al 2013 a prescindere dal regime applicato nel 2014 (regime contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL 98/2011 o regime ordinario semplificato) detto soggetto deve versare l acconto dell imposta sostitutiva come nel caso precedente e tale importo confluirà nel modello Unico PF 2015 a scomputo T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

5 dell imposta determinata nel quadro RN. Contribuente minimo dal 2014 per coloro che, avendo intrapreso l attività successivamente al 31 dicembre 2007, scaduto il triennio obbligatorio di applicazione del regime ordinario Irpef adottato per opzione nel 2011 (cir. 17/E/12 par. 2.4), hanno deciso di entrare nel regime dei minimi dal 2014, l acconto Irpef è dovuto secondo le modalità ordinarie, ma sarebbe da privilegiare l utilizzo del metodo previsionale, più conveniente per la misura percentuale ridotta dell imposta sostitutiva rispetto a quella prevista Irpef. Tali soggetti non sono tenuti invece al versamento dell acconto Irap, non essendo più soggetti a tale imposta. Il codice tributo da utilizzarsi è il Imposta sostitutiva per regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto seconda rata o in unica soluzione. ACCONTO CEDOLARE SECCA L acconto della cedolare secca è pari al 95% dell imposta dovuta per l anno precedente indicata a rigo RB 11 campo 3 del modello Unico PF 2014, se questa è superiore a 51,65, e deve essere versato: in un unica soluzione entro il 1 dicembre 2014 se l importo di rigo RB11 campo 3 è inferiore a 271,07; in due rate se l importo di rigo RB11 campo 3 è superiore a 271,07, di cui: 1. la prima, nella misura del 38% di rigo RB11 campo 3, doveva essere versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; 2. la seconda, nella misura del 57% di rigo RB11 campo 3, dovrà essere versata entro il prossimo 1 dicembre È possibile utilizzare in alternativa anche il metodo previsionale, commisurando l acconto in base all imposta dovuta per il Il codice tributo da utilizzarsi è il ACCONTO IVIE - IVAFE Per effetto di quanto previsto dall art. 19, comma 22, D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 228/2012, Finanziaria 2013, il versamento dell imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime regole previste ai fini IRPEF (acconto/saldo). Ciò comporta quindi che per il 2014 l acconto è dovuto se l importo di rigo RW6, campo 1 (IVAFE) ovvero RW7, campo 1 (IVIE) del mod. UNICO 2014 è pari o superiore a 51,65 ed il versamento va effettuato: in unica soluzione, entro l , se detto importo è non superiore a 257,52; in 2 rate se l importo di detti campi è superiore a 257,52: la prima (40%) entro lo scorso / ; T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

6 la seconda (60%) entro il prossimo Con l entrata in vigore della c.d. Legge Europea-bis 2013 (L. 161/2014, G.U. n. 261 del n.261, S.O. n. 83), viene modificato l ambito oggettivo di applicazione dell IVAFE. La modifica comporta, in particolare, una revisione in senso restrittivo delle attività finanziarie detenute all estero, che dal 2014 saranno soggette a IVAFE. L'art. 9 della L. 161/2014 prevede una revisione in senso restrittivo delle attività finanziarie detenute all estero, che dal 2014 saranno soggette a IVAFE. L'IVAFE sarà dovuta esclusivamente sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero, da persone fisiche (enti non commerciali, società semplici ed equiparate). La precedente disciplina, prevista dall art.19 commi 18, 20 e 21 del c.d. Decreto Salva Italia, D.L. 201/2011, prevedeva, invece, l'assoggettamento alla patrimoniale in generale di tutte quelle che venivano definite attività finanziarie (Circolare n.28/e del , 2.2. e Circolare n.38/e/2013 al paragrafo AdE). L IVAFE non sarà più dovuta (dal 2014) in relazione alla detenzione all estero, da parte delle persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia di: - partecipazioni in società estere; - metalli preziosi allo stato grezzo o monetato; - valute estere (in banconote o monete); - e per i finanziamenti soci. Le conseguenze dirette di tale modifica normativa, sono, dunque: - la possibilità di procedere a un ricalcolo con metodo previsionale del secondo acconto IVAFE, dovuto entro il 1 dicembre Infatti, coloro che avessero calcolato l'acconto per l'anno d'imposta 2014, facendo riferimento anche all'imposta dovuta su attività finanziarie estere non più assoggettate a tassazione (es. metalli preziosi), potranno rivedere i calcoli relativi alla 2 rata di acconto, beneficiando delle nuove disposizioni; - inoltre, vi è la nascita del diritto al rimborso in capo al contribuente, che ha versato per i periodi d imposta 2012 e 2013, una patrimoniale non dovuta, limitatamente alle attività finanziarie non imponibili a partire dal L IVAFE pagata in relazione a tali attività finanziarie si ritiene non sia applicabile, perché viola uno dei principi fondamentali del diritto comunitario: il principio di libera circolazione dei capitali. ACCONTO CONTRIBUTI INPS Entro il prossimo 1 dicembre i contribuenti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell acconto per l anno 2014 dei contributi previdenziali. Per quanto riguarda i metodi di determinazione degli acconti 2014, anche per quanto riguarda i T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

7 contributi previdenziali, il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il metodo storico e, quindi, determinare l acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2014, ovvero utilizzare il metodo previsionale, presumendo di conseguire un reddito nel 2014 inferiore a quanto dichiarato nel 2013 e, quindi, versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico. I versamenti dei soggetti iscritti alla Gestione IVS sono dovuti da: titolari di imprese individuali artigiane; titolari di imprese individuali commerciali; soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti. Per l anno 2014 il reddito minimale annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto ammonta ad I redditi massimali e le aliquote contributive sono invece riepilogate nella seguente tabella: SOGGETTI Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni collaboratori di età inferiore a 21 anni REDDITO Da fino ad * Da ,01 fino ad * Da fino ad * Da ,01 fino ad * ALIQUOTA ARTIGIANI 22,20% 22,29% 23,20% 23,29% 19,20% 19,29% 20,20% 20,29% ALIQUOTA COMMERCIANTI * Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il reddito massimale è aumentato fino ad In merito all individuazione dell ammontare del reddito da assoggettare a imposizione, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d impresa conseguiti nel 2013, al netto delle eventuali perdite dei periodi d imposta precedenti, scomputate dal reddito dell anno. Si ricorda che, per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d impresa, è costituita dalla parte del reddito d impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio, per le società partecipate in regime di trasparenza. SOCIETA DI COMODO Il recente Decreto sulle semplificazioni ha introdotto un importante previsione, secondo la quale potranno considerarsi in perdita sistematica soltanto le società che nei cinque periodi d imposta precedenti hanno riportato una perdita fiscale oppure in quattro esercizi una perdita fiscale e in uno il reddito imponibile sia stato inferiore al reddito minimo. T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

8 In considerazione di quanto appena esposto, pertanto, una società potrà considerarsi in perdita sistematica per l anno 2014 soltanto se ha riportato una perdita fiscale negli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (o un reddito inferiore a quello minimo in uno degli esercizi e una perdita fiscale negli altri). Alcune società, prima da considerare di comodo nel 2014 non potranno essere considerate in perdita sistematica nell anno 2014, pertanto non potranno essere nuovamente applicate tutte le penalizzazioni previste dalla disciplina in oggetto. Gli effetti sugli acconti In considerazione delle novità introdotte dal Legislatore dovrà essere attentamente valutata l opportunità di un ricalcolo degli acconti secondo il metodo previsionale, escludendo quindi tutte le penalizzazioni che la disciplina in tema di perdite sistematiche ha comportato. Soprattutto per i soggetti Ires, utilizzando il metodo previsionale si dovrà calcolare l imposta dovuta tenendo presente che: - potranno essere utilizzate le perdite degli esercizi precedenti (mentre, nel 2013, essendo la società in perdita sistematica, era precluso l utilizzo delle perdite); - non dovrà essere calcolata l imposta applicando la maggiorazione dell aliquota pari al 10,5% (la quale, come noto, ha portato l aliquota dal 27,5% al 38%). L imposta calcolata con il metodo previsionale non dovrà pertanto tenere in considerazione la maggiorazione Ires applicata, in quanto non più dovuta. Con riferimento invece alla perdita degli esercizi precedenti, si ricorda che la stessa potrà essere utilizzata solo nel limite dell 80%. Merita tuttavia di essere ricordato che, qualora la previsione risulti successivamente errata, ad esempio perché la società non supera comunque il test di operatività o perché, più banalmente, il reddito sarà più elevato, la società dovrà sottostare all irrogazione delle sanzioni previste (che sono comunque ravvedibili). RAVVEDIMENTO OPEROSO In caso di omesso versamento (con il metodo storico) o quando, utilizzando il metodo previsionale, il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione: a 1/10 (3%) se la violazione verrà sanata entro 30 giorni con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo) a 1/8 (3,75%) se la violazione verrà sanata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per l anno 2014 con versamento di imposta e interessi al tasso legale vigente (attualmente 1% annuo). Esiste anche la possibilità di ricorrere al ravvedimento 'sprint' (che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento versando una sanzione ridotta allo T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

9 0,2% per ogni giorno di ritardo (fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo) ma è una ipotesi riconducibile, in questa fattispecie, solo ai casi di mero errore o dimenticanza nei versamenti. Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta: ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973); ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973). Per quanto concerne il versamento omesso o carente degli acconti di contributi previdenziali occorre rilevare che non è ammesso alcun ravvedimento operoso. Tuttavia l articolo 116, comma 8, lettera b), della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che è possibile versare una sanzione civile, in ragion d anno, pari al tasso ufficiale di riferimento (0,15) maggiorato di 5,5 punti (totale 5,65%), qualora: - prima che siano iniziate contestazioni o richieste da parte degli enti impositori (comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il versamento dei contributi), sia stata eseguita una denuncia della situazione debitoria in modo spontaneo; - entro trenta giorni dalla denuncia deve essere effettuato il versamento dei contributi. In tal caso, la sanzione civile non può presentare un importo superiore al 40 per cento dell importo dei contributi non versati entro la scadenza di legge. L articolo 116, comma 9, della Legge numero 388 del 2000, stabilisce che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver eseguito l integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del Pertanto con il versamento spontaneo delle somme dovute e delle sanzioni civili di cui sopra, potrebbero essere evitato l ulteriore aggravio dei predetti interessi di mora. Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento di vostro interesse. Per ogni ulteriore chiarimento, Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio. Cordiali Saluti. T. & P. Consulting S.r.l. A cura di Marco Tomassetti NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

10 RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI Dati del contribuente Spettabile Studio OGGETTO: richiesta di ricalcolo 2 acconto dovuto per l anno 2014 Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l applicazione del metodo storico di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall Agenzia delle Entrate, con la presente: -richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo tenendo conto delle seguenti circostanze: drastica riduzione del reddito imponibile. Di seguito si riportano i costi/ricavi previsionali non ancora documentati: Costi/ricavi previsionali al 31/12/2014 RIMANENZE DI MAGAZZINO PREVISTE - FATTURATO PREVISTO NOVEMBRE - FATTURATO PREVISTO DICEMBRE - ACQUISTI PREVISTI A NOVEMBRE - ACQUISTI PREVISTI A DICEMBRE - Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti. Data.. / / 2014 Firma. T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

11 RICALCOLO ACCONTO SU BASE PREVISIONALE Il sottoscritto.., nel corso dell anno 2014 prevede di dover una minor imposta per il verificarsi delle seguenti circostanze: Reddito stimato per il 2014 (indicare, barrando la casella, se si tratta di reddito effettivo o minor quota di reddito rispetto al 2013): Tipo reddito Effettivo Minore Importo Fabbricati Terreni Lavoro dipendente Impresa Lavoro autonomo Partecipazione Capitale Redditi diversi Ritenute subite stimate per il 2014 (indicare, barrando la casella, se si tratta di ritenute effettive o minor quota di ritenute rispetto al 2013): Tipo Effettivo Minore Importo Ritenute Oneri deducibili stimati per il 2014: Tipo onere Contributi previdenziali Assegni periodici corrisposti al coniuge Previdenza complementare Contributi addetti servizi domestici Previdenza complementare Spese mediche per disabili Altri oneri deducibili Oneri detraibili stimati per il 2014: Tipo onere Spese mediche Interessi passivi Spese di istruzione Assicurazioni Erogazioni liberali ristrutturazioni edilizie 36% riqualificazione energetica 55% Altri oneri detraibili Importo Importo Annotazioni T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

12 Data Firma T & P Circolare Informativa 40/2014 ACCONTI DI IMPOSTA

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