CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI

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1 Rosanna De Nictolis CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI

2 Presentazione 3 Presentazione Questo codice raccoglie le norme relative al processo amministrativo e agli altri istituti di giustizia amministrativa. Nella compilazione l obiettivo perseguito è stato di semplificare la complessa stratificazione normativa. Il risultato è una raccolta ragionata e sistematizzata, che non segue l ordine cronologico delle leggi né l ordine degli articoli delle singole leggi, ma l ordine logico degli argomenti secondo lo snodo del processo. Le non poche lacune del processo amministrativo, nell applicazione pratica, vengono colmate con l utilizzo del codice di procedura civile, ovvero di principi di elaborazione giurisprudenziale. La stessa tecnica è stata seguita in questa compilazione. Con l avvertenza che la presente è una «codificazione» non ufficiale ma di carattere privato, va rimarcato che: - la compilazione viene suddivisa in anziché in articoli, per rendere evidente che si tratta di una codificazione non ufficiale; - ciascun paragrafo reca tra parentesi le fonti normative in base ai quali è stato ricostruito; - ove il paragrafo è tratto da principi giurisprudenziali, lo si specifica tra parentesi; - i paragrafi della compilazione privata talora contengono semplificazioni e adeguamenti lessicali di ordine formale, rispetto alle norme che riproducono; - sono omesse le norme che sono da ritenere tacitamente abrogate. L intento dell Autrice è di fornire una raccolta di norme che sia di agevole lettura rispetto alla complessa e frammentaria normativa vigente, con l auspicio che da questa raccolta possa trarre spunto un futuro legislatore che abbia intento di por mano ad una codificazione ufficiale del processo amministrativo. Roma, settembre 2008 L Autrice Rosanna De Nictolis

3 5 PIANO DELL OPERA PRESENTAZIONE...3 INDICE SOMMARIO...7 INDICE SISTEMATICO...19 INDICE DELLE ABBREVIAZIONI...67 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO) Parte I - CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI Parte II - LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I RELATIVI RITI SPECIALI Parte III - LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI COMUNI Parte IV - LE ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL CONSIGLIO DI STATO Parte V - ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI INDICE CRONOLOGICO INDICE ANALITICO PIANO DELL OPERA

4 7 INDICE SOMMARIO Parte I CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo I Gli organi giudicanti Titolo II La giurisdizione e la competenza Capo I Regole generali sulla giurisdizione e sulla competenza...80 Capo II La giurisdizione generale di legittimità...83 Capo III La giurisdizione esclusiva...88 Sezione I La giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica, edilizia, espropriazioni...88 Sezione II La giurisdizione esclusiva sulle concessioni di beni pubblici e in materia di pubblici servizi...89 Sezione III La giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento e attività negoziale della pubblica amministrazione...91 Sezione IV I casi di giurisdizione esclusiva in materia di procedimento e provvedimento amministrativi...93 Sezione V I casi di giurisdizione esclusiva in materia ambientale...94 Sezione VI Altri casi di giurisdizione esclusiva successive alla l. Tar...95 Sezione VII Residua giurisdizione sul pubblico impiego e altri casi di giurisdizione esclusiva anteriori alla l. Tar...98 Sezione VIII Ulteriori casi di giurisdizione del Trga sezione autonoma di Bolzano INDICE SOMMARIO

5 8 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI Capo IV La giurisdizione di merito Capo V Disposizioni comuni alla giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito Capo VI La competenza Titolo III L astensione e la ricusazione del giudice Titolo IV Il segretario e l ufficiale giudiziario Titolo V Il consulente tecnico di ufficio e gli altri ausiliari del giudice Titolo VI Le parti e i difensori Capo I Le parti Capo II I difensori Capo III I doveri delle parti e dei difensori Capo IV La responsabilità delle parti per le spese i per i danni processuali Titolo VII Gli atti processuali e i relativi termini Capo I Gli atti in generale Capo II Le udienze Capo III I provvedimenti del giudice Capo IV Le comunicazioni e le notificazioni Sezione I Le comunicazioni Sezione II Disposizioni comuni a tutte le notificazioni Sezione III La notificazione del ricorso di primo grado Sezione IV Le comunicazioni e notificazioni in corso di causa Sezione V La comunicazione e la notificazione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice Sezione VI La notificazione delle impugnazioni Capo V I termini Capo VI La nullità degli atti Capo VII Accesso e tutela della privacy in relazione agli atti processuali INDICE SOMMARIO

6 9 LIBRO SECONDO IL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO Titolo I Disposizioni generali Titolo II Il ricorso e la costituzione delle altre parti Capo I Il ricorso, la costituzione delle altre parti, l intervento Sezione I Principi Sezione II Il ricorso e la costituzione delle altre parti Sezione III Abbreviazione e proroga di termini Capo II Casi particolari di legittimazione al ricorso e di intervento Titolo III I mezzi di prova e l attività istruttoria Capo I I principi sulle prove Capo II I mezzi di prova Capo III L ammissione e assunzione delle prove Capo IV Disposizioni sull ammissione e assunzione della consulenza tecnica d ufficio Capo V Spese dell istruttoria e avviso di eseguita istruttoria Titolo IV Il procedimento cautelare Titolo V La riunione, la discussione e la decisione dei ricorsi Capo I La riunione dei ricorsi Capo II La discussione Capo III I poteri decisori del giudice Capo IV La deliberazione Capo V La sentenza Titolo VI Gli incidenti nel processo Capo I L incidente di falso Capo II La sospensione del processo Capo III L interruzione del processo Titolo VII L estinzione del processo Titolo VIII La correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice INDICE SOMMARIO

7 10 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI Titolo IX Il ritiro e la trasmissione dei fascicoli di parte LIBRO TERZO L IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE Titolo I Le impugnazioni in generale Titolo II L appello Titolo III La revocazione Titolo IV L opposizione di terzo Titolo V Il ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione e il ricorso per conflitto di giurisdizione Il procedimento in cassazione LIBRO QUARTO IL PROCESSO ESECUTIVO LIBRO QUINTO I RITI SPECIALI Titolo I Il rito in materia di accesso ai documenti amministrativi Titolo II Il rito in materia di silenzio della pubblica amministrazione Titolo III Il rito abbreviato comune a determinate materie Titolo IV Il contenzioso sulle operazioni elettorali Titolo V I riti ingiuntivi e provvisionali in materia di diritti soggettivi Titolo VI I riti abbreviati in materie attribuite alla Sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige Titolo VII I riti abbreviati in materia di provvedimenti relativi ad attività associative private Titolo VIII Il rito in materia di misure di protezione nei confronti dei collaboratori di giustizia INDICE SOMMARIO

8 11 Titolo IX Il rito speciale nei ricorsi avverso autorizzazioni paesaggistiche Titolo X Il rito speciale relativo ai provvedimenti di trasferimento o destinazione di ufficio di magistrati ordinari a sedi disagiate Titolo XI Il rito speciale avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari LIBRO SESTO I MEZZI DI SOLUZIONE DELLE LITI AMMINISTRATIVE ALTERNATIVI AL PROCESSO Titolo I Il ricorso preventivo al Consiglio di Stato Titolo II I ricorsi amministrativi Capo I Il ricorso gerarchico Capo II Il ricorso in opposizione Capo III Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Titolo III L arbitrato sulle controversie relative a diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo Titolo IV I mezzi alternativi al processo per la soluzione delle liti relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Titolo V Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle liti sul pubblico impiego Titolo VI Altre transazioni APPENDICE I Tabella riassuntiva dei termini del processo amministrativo APPENDICE II Decreto presidenziale 9 gennaio 2008 sui termini di deposito INDICE SOMMARIO

9 12 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI Parte II LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E I RELATIVI RITI SPECIALI Titolo I Disposizioni generali Titolo II Giurisdizione del giudice ordinario in materia di elettorato attivo e passivo e decadenza dalla carica elettiva e relativo rito Capo I Giurisdizione e rito in materia di elettorato attivo in relazione alle elezioni del parlamento nazionale, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del parlamento europeo Capo II Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni comunali Capo III Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni provinciali Capo IV Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni delle Regioni a statuto ordinario Capo V Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni del consiglio della Regione Valle d Aosta Capo VI Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni del consiglio della Regione Friuli - Venezia Giulia Capo VII Disposizione comune in materia di giurisdizione sulla decadenza dai consigli regionali, provinciali e comunali Capo VIII Giurisdizione e rito in materia di elettorato passivo e decadenza in relazione alle elezioni del Parlamento europeo Titolo III Giurisdizione del giudice ordinario in materia di impiego pubblico e di rapporto di lavoro con enti pubblici economici e relativo rito processuale Capo I Giurisdizione Titolo IV Giurisdizione del giudice ordinario e rito in caso di discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro INDICE SOMMARIO

10 13 Capo I Azione generale contro la discriminazione in materia di lavoro Capo II Giurisdizione e rito in caso di discriminazioni tra uomo e donna sul lavoro Titolo V Giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza e assistenza sociale e relativo rito Capo I Giurisdizione Capo II Rito Titolo VI Giurisdizione del giudice ordinario e riti processuali in tema di iscrizioni in albi professionali e di sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti Titolo VII Giurisdizione del giudice ordinario in materia di indennizzi e indennità Capo I Giurisdizione e rito sulle indennità per atti ablatori Capo II Giurisdizione sugli indennizzi per beni perduti all estero Capo III Giurisdizione sugli indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie Titolo VIII Giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative Capo I Giurisdizione generale in materia di sanzioni amministrative Capo II Giurisdizione su sanzioni amministrative tributarie Capo III Giurisdizione della Corte di appello su sanzioni amministrative in materia bancaria e finanziaria Titolo IX Giurisdizione del giudice ordinario in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato Titolo X Giurisdizione del giudice ordinario e rito in materia di tutela dei dati personali Capo I Tutela dei dati personali nei confronti del centro elaborazione dati del Ministero dell interno Capo II Tutela generale dei dati personali Titolo XI Giurisdizione del giudice ordinario in tema di libertà di corrispondenza INDICE SOMMARIO

11 14 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI Titolo XII Giurisdizione del giudice ordinario in materia di trattamenti sanitari obbligatori Titolo XIII Giurisdizione del giudice ordinario in materia di ambiente Titolo XIV Giurisdizione del giudice ordinario in materia di beni culturali 370 Titolo XV Giurisdizione del giudice ordinario in tema di edilizia residenziale pubblica Titolo XVI Giurisdizione del giudice ordinario in materia di concorrenza e mercato Titolo XVII Giurisdizione del giudice ordinario in tema di ingresso, soggiorno, espulsione di cittadini extracomunitari Titolo XVIII Giurisdizione del giudice ordinario e rito processuale in materia di provvedimenti di diniego di ingresso e soggiorno e di allontanamento di cittadini dell Unione europea Titolo XIX Giurisdizione del giudice ordinario e rito in caso di discriminazioni per ragioni di razza o di origine etnica Titolo XX Giurisdizione del giudice ordinario e rito in caso di discriminazione nei confronti di soggetti disabili Titolo XXI Giurisdizione del giudice ordinario in materia di lotto e lotterie Titolo XXII Giurisdizione del giudice ordinario e rito in materia di leva Titolo XXIII Esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione Titolo XXIV Giurisdizione del giudice ordinario e rito per la liquidazione di spese, diritti e onorari di avvocato Titolo XXV Giurisdizione del giudice ordinario e rito sull azione di equa riparazione per mancato rispetto del termine ragionevole di durata dei processi Parte III LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI COMUNI A) Notificazioni a mezzo del servizio postale INDICE SOMMARIO

12 15 B) Competenza dell ufficiale giudiziario C) Patrocinio dell Avvocatura dello Stato C.1) Patrocinio nei confronti di amministrazioni statali C.2) Patrocinio dell Avvocatura dello Stato nei confronti delle Regioni C.3) Patrocinio dell Avvocatura dello Stato nei confronti di altri enti non statali C.4) Sottoscrizione e trasmissione degli atti C.5) Disposizioni regolamentari (stralcio) D) Informatizzazione dei provvedimenti giurisdizionali e tutela dei dati personali contenuti in provvedimenti giurisdizionali E) Disposizioni in materia di spese di giustizia E.1) Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato E.2) Spese di notificazione E.3) Spese di spedizione E.4) Diritti di copia e di certificato E.4.1) Disciplina a regime E.4.2) Disciplina transitoria E.5) Spese per i testimoni E.6) Spese per gli ausiliari del magistrato E.7) Indennità di custodia E.8) Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile E.9) Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi E.10) Domanda di liquidazione e decadenza E.11) Spese per il processo in cui è parte l amministrazione pubblica E.12) Pagamento e riscossione delle spese, e registrazione degli atti giudiziari E.12.1) Registrazione degli atti giudiziari E.12.2) Liquidazione delle spese E.12.3) Pagamento delle spese per conto dell erario E.12.4) Pagamento delle spese a carico dei privati INDICE SOMMARIO

13 16 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI E.13) Riscossione E.13.1) Disposizioni generali E.13.2) Riscossione del contributo unificato F) Patrocinio a spese dello stato F.1) Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario F.2) Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario Parte IV LE ATTRIBUZIONI CONSULTIVE DEL CONSIGLIO DI STATO Titolo I Sezioni del Consiglio di Stato con funzioni consultive e composizione delle adunanze Titolo II Pareri obbligatori e facoltativi Titolo III Competenza delle sezioni semplici, delle commissioni speciali e dell adunanza generale Titolo IV Procedimento per la trattazione degli affari consultivi Titolo V Registri, verbali, ordine delle adunanze Parte V ORDINAMENTO DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI LEGISLATIVE Titolo I Ordinamento della giurisdizione amministrativa Capo I Consiglio di Stato Capo II Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia Capo III Tribunali amministrativi regionali Capo IV Tribunale amministrativo nella Regione Trentino - Alto Adige Capo V Consiglio di presidenza INDICE SOMMARIO

14 17 Titolo II Personale di magistratura Capo I Distinzione per funzioni e qualifiche Capo II Ammissione in servizio, progressione e ruoli organici Capo III Garanzie, incompatibilità, trattamento economico Capo IV Sorveglianza e disciplina Titolo III Ordinamento del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali Capo I Ordinamento Capo II Inquadramento in ruolo del personale di segreteria Capo III Disposizioni comuni LIBRO SECONDO DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Titolo I Concorso a referendario di tribunale amministrativo regionale Titolo II Concorso a consigliere di Stato Titolo III Congedi dei magistrati amministrativi Titolo IV Sedi e sezioni dei tribunali amministrativi regionali calendario delle udienze Titolo V Presidenti dei tribunali amministrativi regionali Titolo VI Registri e orari di apertura al pubblico degli uffici Capo I Registri presso i tribunali amministrativi regionali Capo II Registri presso il Consiglio di Stato Titolo VII Toghe divise e distintivi Titolo VIII Uffici di biblioteca dei Tar e archivio del Consiglio di Stato LIBRO TERZO NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Titolo I Disposizioni preliminari INDICE SOMMARIO

15 18 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI Titolo II Organi della giustizia amministrativa Titolo III Uffici centrali della giustizia amministrativa Titolo IV Uffici di supporto dell'attività consultiva e giurisdizionale Titolo V Attribuzioni dirigenziali Titolo VI Disposizioni finali INDICE SOMMARIO

16 69 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO) COSTITUZIONE L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. 2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. 3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 4. Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell amministrazione. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

17 70 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI 2. Nell ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia nell amministrazione. 2. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. 3. La legge assicura l indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo La giustizia è amministrata in nome del popolo. 2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull ordinamento giudiziario. 2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. 3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all amministrazione della giustizia Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. 2. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. 3. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate Le norme sull ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. 2. La legge assicura l indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all amministrazione della giustizia. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

18 (stralcio) 1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata Omissis. 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. 8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. COSTITUZIONE Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. 3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d Aosta/Vallée d Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. 2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessa. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

19 72 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale; opere dell ingegno; s) tutela dell ambiente, dell ecosistema e dei beni culturali. 3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni; commercio con l estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia; previdenza COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

20 73 complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato COSTITUZIONE Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

21 74 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI 125, co. 2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell atto avente valore di legge La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 2. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 3. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. 4. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall esercizio delle funzioni. 5. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall ufficio di giudice. 6. L ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. 7. Nei giudizi d accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

22 Quando la Corte dichiara l illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 2. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali. COSTITUZIONE Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d indipendenza dei giudici della Corte. 2. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. 3. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27 DICEMBRE 1947 (STRALCIO)

23 77 Parte I CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI PARTE I Titolo I Gli organi giudicanti 1. Giudice di primo grado (art. 1, l. Tar; art. 90, d.p.r. n. 670/1972; art. 1, d.p.r. n. 426/1984) 1. Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia amministrativa di primo grado. 2. Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle singole regioni. 3. Essi hanno sede nei capoluoghi di regione. 4. Nelle regioni Lombardia, Emilia - Romagna, Lazio, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell articolo 52 (1). 5. Nel Trentino - Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa, che ha sede a Trento, e la cui circoscrizione comprende la provincia di Trento. Esso ha una autonoma sezione con ordinamento speciale per la provincia di Bolzano, con sede a Bolzano. 6. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre sezioni con sede a Roma (2). (1) V. art. 2, d.p.r. n. 214/1973, «Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali», e d.p.r. n. 277/1975, «indicazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali istituite nelle regioni Lombardia, Emilia - Romagna, Abruzzi, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia». (2) Sul Tar del Lazio v. anche gli artt. 4, 5, 6, d.p.r. n. 214/1973, «Regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali», nonché gli artt. 1 e 2, d.p.r. 11 agosto 1975, n. 552, «indicazione della sede e della circoscrizione». I - CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI

24 78 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI 2. Collegio giudicante in primo grado (art. 10, l. Tar) 1. Il tribunale amministrativo regionale decide con l intervento del presidente e di due magistrati amministrativi regionali. 2. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato amministrativo più anziano. 3. Collegio giudicante della sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale del Trentino - Alto Adige (art. 7, co. 1 e 2, d.p.r. n. 426/1984) 1. La sezione autonoma di Bolzano decide con l intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei gruppi linguistici italiano e tedesco. 2. Le decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di parità di voti, salvo che, a termine dell art. 91, ultimo comma dello statuto, per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell art. 92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali di cui all art. 84 del ripetuto statuto. 4. Giudice di appello e collegio giudicante in appello (art. 28, co. 2, l. Tar; art. 1, l. n. 186/1982; art. 93, d.p.r. n. 670/1972; art. 54, d.l. n. 112/2008) 1. Contro le pronunce dei Tar giudice di appello è il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. 2. Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (1). 3. Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione (2). 4. Ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici consiglieri. 5. Le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri. (1) Norma modificata dall art. 54, d.l. n. 112/2008: in precedenza la legge stabiliva direttamente che le prime tre sezioni avessero funzioni consultive, e la quarta, la quinta e la sesta giurisdizionali. (2) Norma aggiunta dall art. 54, d.l. n. 112/2008. LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

25 79 6. Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d appello sulle decisioni dell autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano. 5. Giudice di appello avverso le pronunce del Tar per la Sicilia (art. 4, co. 2 e 3, art. 10, co. 2 e 3, d.lgs. n. 373/2003) 1. Contro le pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia giudice di appello è il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale. 2. Il collegio giudicante è composto da uno dei due presidenti della Sezione, da due consiglieri di Stato e da due dei membri laici. 4. Si osservano le disposizioni processuali previste per il Consiglio di Stato. 3. Le questioni inerenti alla competenza del Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale sono rilevabili anche d ufficio. PARTE I 6. Competenza dell adunanza plenaria del Consiglio di Stato, composizione e collegio giudicante (art. 45, co. 1, 2, e 3, r.d. n. 1054/1924; 1 e art. 5, l. n. 186/1982; art. 10, co. 4 e 5, d.lgs. n. 373/2003; art. 54, d.l. n. 112/2008) 1. La sezione giurisdizionale cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio può rimettere il ricorso all adunanza plenaria. 2. Prima della decisione il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d ufficio può deferire all adunanza plenaria qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. 3. L adunanza plenaria decide con l intervento del presidente del Consiglio di Stato e di dodici magistrati del Consiglio di Stato. 4. I componenti dell adunanza plenaria diversi dal Presidente del Consiglio di Stato sono scelti dal Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza. Con le medesime modalità sono designati i membri supplenti (1). In caso di assenza e di impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nella qualifica; gli altri componenti dell adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella qualifica della rispettiva sezione. (1) Norma così modificata dall art. 54, d.l. n. 112/2008: in precedenza, i componenti della plenaria e i relativi supplenti erano scelti dal consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali. I - CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI

26 80 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI 5. Ove il punto di diritto sottoposto all esame del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana abbia dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali con le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, la sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del processo, deferire la cognizione del ricorso all adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tale caso, l adunanza plenaria è integrata da due magistrati della sezione medesima. 6. All adunanza plenaria, composta ai sensi del comma 5, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza, in sede giurisdizionale, tra il Consiglio di giustizia amministrativa ed il Consiglio di Stato. Titolo II La giurisdizione e la competenza Capo I Regole generali sulla giurisdizione e sulla competenza 7. Tipi di giurisdizione. Momento determinante della giurisdizione e della competenza (art. 5 c.p.c.) 1. Il giudice amministrativo conosce, secondo le disposizioni che seguono, dei provvedimenti amministrativi affetti da vizi di legittimità, lesivi di interessi legittimi; nelle materie indicate espressamente, conosce anche degli atti lesivi di diritti soggettivi; nelle materie determinate espressamente conosce anche dei vizi di merito degli atti amministrativi. 2. La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. 8. Il difetto di giurisdizione. - Il regolamento di giurisdizione (art. 30, l. Tar; artt. 41 e 367, c.p.c.; principi giurisprudenziali) 1. Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d ufficio. 2. Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la giurisdizione del giudice amministrativo, è ammesso il ricorso in appello al Consiglio di Stato. 3. Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi è ammessa domanda di regolamento preventivo di giurisdizione. La proposizione di tale istanza non preclude l esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato. LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

27 81 4. Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle Sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione. L istanza si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e ss., del codice di procedura civile. 5. Una copia del ricorso proposto a norma del comma precedente è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella segreteria del Tar, il quale, con ordinanza, sospende il processo se non ritiene l istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. 6. Le parti devono riassumere il processo davanti al giudice indicato dalle Sezioni unite, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza (1). PARTE I art. 41, co. 2, c.p.c. La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato. art. 368 c.p.c. Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto Nel caso previsto nell art. 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato. Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, oppure al procuratore generale presso la corte d appello, se pende davanti alla Corte. Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto. Si applica la disposizione dell ultimo comma dell articolo precedente. (1) E controverso se si applichino o meno nel processo amministrativo gli artt. 41, co. 2 e 36 c.p.c., relativi al regolamento di giurisdizione chiesto dalla p.a. che non è parte in causa. Si riportano le norme, rinviando al commento per il dibattito sul tema: La Corte costituzionale, con sentenza 5-12 marzo 2007, n. 77, ha dichiarato, l illegittimità dell art. 30, l. Tar, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. I - CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E DEI RIMEDI ALTERNATIVI NON PROCESSUALI

28 82 CODICE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORME COMPLEMENTARI 9. Translatio judicii (Principi giurisprudenziali) 1. La sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione indica il giudice che ha giurisdizione. La parte può riassumere la causa davanti al giudice indicato, secondo le regole proprie del processo davanti a questo. Il giudice davanti a cui la causa è riassunta decide in ordine alla ritualità della riassunzione e alla conservazione degli effetti del ricorso originario. 10. Il difetto di competenza per territorio Regolamento di competenza (art. 31, l. Tar) 1. Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale amministrativo regionale possono eccepire l incompetenza per territorio del tribunale adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia preventivamente decisa dal Consiglio di Stato. L incompetenza per territorio non è rilevabile d ufficio. 2. L istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di costituzione in giudizio. Può essere proposta successivamente quando l incompetenza territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in giudizio, dei quali la parte che propone l istanza non avesse prima conoscenza; in tal caso l istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L istanza non è più ammessa quando il ricorso sia passato in decisione. 3. L istanza di regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le parti in causa, che non vi abbiano aderito. 4. Se tutte le parti siano d accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d ufficio degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione. 5. Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta inammissibilità o infondatezza del regolamento di competenza, respinge l istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato. 6. Le parti alle quali è notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei venti giorni successivi, depositare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie e documenti. 7. Sull istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori delle parti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma. 8. La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza è vincolante per i tribunali amministrativi regionali. LIBRO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

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