ETICHETTATURA ALIMENTARE: COME STA CAMBIANDO. a cura della Dott.ssa Gabriella Lo Feudo CREA OLI Cerignola 11 Marzo 2016

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1 ETICHETTATURA ALIMENTARE: COME STA CAMBIANDO a cura della Dott.ssa Gabriella Lo Feudo CREA OLI Cerignola 11 Marzo

2 L etichetta di un prodotto alimentare riveste per il consumatore una importante funzione di tutela al fne di evitare che i suoi acquisti possano essere infuenzati da sollecitazioni provenienti dall'esterno; saperle leggere rappresenta un atto di responsabilità fnalizzato alla salvaguardia della salute in quanto aiutano ad impostare una più corretta alimentazione fornendo informazioni sulle reali caratteristiche del prodotto e sulla sua qualità, anche in rapporto al prezzo. 2

3 L ETICHETTA DEVE GARANTIRE Leggibilità Chiarezza Trasparenza 3

4 L'etichetta è un effcace strumento di comunicazione e quindi è un attrattore di consensi; in pochi centimetri devono coincidere le varie esigenze degli Stati membri che, pur in un libero mercato, non possono anteporsi all'esigenza di rintracciabilità e di sicurezza. 4

5 L'ETICHETTATURA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICITÀ DI UN PRODOTTO ALIMENTARE NON DEVONO: indurre in errore l'acquirente sulle effettive caratteristiche, sulla qualità, sulla composizione e sul luogo di origine del prodotto; evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono; attribuire all'alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, né accennare a proprietà farmacologiche a meno di autorizzazioni specifche 5

6 Molte forme di pubblicità insidiose ed ingannevoli si concretizzano aggiungendo in etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un prodotto: "genuino" per un formaggio, "naturale" per un miele, come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie "adulterato" o "artifciale"; 6

7 REGOLAMENTO UE 1169/11 Dal 13 dicembre 2014 è esecutivo il Reg. UE 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifca i Reg. CE n e 1925/2006 e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CE del Consiglio, la direttiva 199/10 CE della commissione, la direttiva 2000/13 CE del Parlamento Europeo, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il Reg. CE n. 608/2004 della Commissione DALL EMANAZIONE DEL REG 1169/2011 SONO SCATURITI: il Reg 1337/2013 ( dichiarazione obbligatoria dell origine per carni suine, ovine, caprine e di volatili) e le relazioni di maggio 2015 della UE che dichiarano la non obbligatorietà di indicare l origine degli altri prodotti indicati nell art.26 del reg 1169 in quanto non ritenuto prioritario per i consumatori

8 Tale regolamento modernizza, armonizza e semplifca in parte le norme di specie già in vigore e nel contempo consente ai consumatori di operare scelte alimentari più consapevoli

9 LE TEMATICHE PIÙ IMPORTANTI E LE NOVITÀ DEL REGOLAMENTO UE1169/2011 SONO: ll la responsabilità degli operatori le nuove dichiarazioni obbligatorie (presenza di allergeni) la leggibilità delle informazioni fornite con caratteri tipografci e formato più evidente il luogo di origine di alcuni alimenti la obbligatorietà dell'etichetta nutrizionale (dal 2016) 9

10 RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE ART. 8 Il responsabile è l'operatore con il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Attraverso questo articolo vengono stabilite le responsabilità che gli operatori del settore (vendita o distribuzione) devono avere sulla veridicità delle informazioni per non immettere sul mercato prodotti non coerenti con le disposizioni del Regolamento 10

11 ART. 9 - LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE DA INSERIRE IN ETICHETTA: la denominazione del prodotto * l elenco degli ingredienti News qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergia (cereali contenenti glutine, sciroppi di glucosio, arachidi e prodotti derivati, frutta a guscio, molluschi, sedano, senape, ecc.) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti la quantità netta dell alimento * il termine minimo di conservazione o la data di scadenza le condizioni particolari di conservazione e le istruzioni per l uso il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore News il paese d origine per alcuni prodotti una dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche che contengono più di 1,2% di alcol in vol.,il titolo alcolometrico volumico effettivo * campo visivo principale *

12 ART. 21 E ALL III -ELENCO DELLE SOSTANZE ALLERGIZZANTI Nell'elenco degli ingredienti devono fgurare le sostanze o i prodotti che provocano allergia; deve essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati (per dimensioni, stile e colore di sfondo); in mancanza di un elenco degli ingredienti l'indicazione include il termine 'contiene' seguito dalla denominazione della sostanza allergenica; Tale indicazione è obbligatoria anche per gli alimenti serviti nei luoghi pubblici 12

13 ART. 30 ETICHETTA NUTRIZIONALE (DAL DICEMBRE 2016) Sarà obbligatorio indicare il valore energetico, i grassi totali, i grassi saturi,i carboidrati, gli zuccheri,le proteine nonché il sale; accanto alla dichiarazione nutrizionale potrà essere, eventualmente, indicato che il sale presente è derivante esclusivamente dal sodio naturalmente presente nell'elemento; facoltativo sarà invece indicare: ac. grassi monoinsaturi; ac. grassi polinsaturi; polioli; amido, fbre alimentari, vitamine e sali minerali; I valori di riferimento vanno espressi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni nutrizionali,obbligatorie e volontarie, devono trovarsi nello stesso campo visivo, in un formato chiaro (tabulare o lineare) e nell'ordine di presentazione stabilito. 13

14 OBIETTIVO DELL ETICHETTA NUTRIZIONALE Elevare il livello di protezione della salute del consumatore senza trascurare gli interessi economici legati alla libera circolazione delle merci. Favorire la conoscenza per compiere scelte alimentari consapevoli ed avviare a corrette abitudini alimentari.

15 È uno strumento informativo che offre al consumatore indicazioni che gli permettano di: Confrontare un prodotto con un altro Conoscere la quantità di un determinato prodotto alimentare da consumare nell ambito dell alimentazione giornaliera. Ovviamente per migliorare la comprensione delle informazioni alimentari da parte dei consumatori sono necessarie campagne di educazione e di informazione.

16 ESEMPI

17 Questo esempio indica che il prodotto contiene un basso, medio o elevato quantitativo di nutriente a seconda del colore. Non fornisce una informazione corretta in quanto spesso gli alimenti non vengono consumati in porzione di 100 g e pertanto induce a scelte molto superfciali su 100g di prodotto

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19 ART 26 ORIGINE E PROVENIENZA DI ALCUNI ALIMENTI il luogo di origine viene previsto obbligatoriamente, oltre che per gli alimenti già regolamentati, per le carni suine, ovi-caprine, pollame e volatili. (Reg. UE n 1337/2013 f ssa le modalità di applicazione dell'indicazione dell'origine e della provenienza delle carni fresche,refrigerate e congelate di animali delle specie suina, ovina, caprina, e di volatili e sarà operativo dal 1 aprile 2015) Entro il 13 dicembre 2014 la Commissione europea avrebbe dovuto presentare la proposta di inserire l'origine ad altri tipi di alimenti: latte; latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero caseari, ed altri alimenti mono ingrediente nonché per altre tipologie di carni ma nel maggio 2015 la UE ha dichiarato di non ritenere necessaria l obbligatorietà di tali notizie 19

20 La Commissione europea ha pubblicato nel 2015 in ritardo di quasi due anni due relazioni in materia: una sulle carni ancora non coperte da alcuna regolamentazione in merito (carne equina, di coniglio e selvaggina), e sui prodotti lattiero-caseari. La seconda relazione invece riguarda i prodotti alimentari non trasformati, i prodotti mono-ingrediente e gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. Entrambe le relazioni concludono che i benefci derivanti dall etichettatura obbligatoria non superano in modo chiaro i costi: in tal senso le norme di etichettatura volontaria sono suggerite come la soluzione più adeguata.

21 DEFINIZIONE DI ORIGINE La defnizione di origine di un alimento afferisce agli articoli dal 23 al 26 del REG CEE n 2913/92 (codice doganale comunitario) l'articolo 24 del Reg. n 2913/92 stabilisce che una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustifcata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. 21

22 ART 39-DISPOSIZIONI NAZIONALI SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI Oltre alle indicazioni obbligatorie già previste, gli stati membri possono adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine controllata e repressione della concorrenza sleale. 22

23 ART 44-DISPOSIZIONI NAZIONALI PER ALIMENTI NON PREIMBALLATI Diventa obbligatorio informare il consumatore della presenza di ingredienti allergizzanti nei prodotti preincartati e venduti al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo. Gli stati membri possono decidere di richiedere la fornitura di altre indicazioni per questo tipo di prodotto 23

24 ALTRE NOVITÀ DEL REG. 1169/2011 Il carattere tipografco minimo delle informazioni riportate in etichetta non dovrà essere inferiore a 1,2 mm (0,9 per le confezioni più piccole). Le bibite che contengono caffeina devono riportare in etichetta, qualora il prodotto sia in quantità superiore a 150 mg/l, la dicitura elevato tenore di caffeina con l avvertimento non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o in allattamento. Devono essere ben evidenti le informazioni sulla presenza di allergeni. 24

25 Non si potrà scrivere tra gli ingredienti oli e grassi vegetali bensì inserirvi la precisazione relativa al tipo di olio usato (girasole, mais,di palma). La data di scadenza deve essere riportata anche nelle confezioni monodose contenute nei pacchi etichettati a loro volta. Un alimento congelato e surgelato venduto scongelato dovrà riportare in etichetta il suo stato di prodotto scongelato. 25

26 TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA La dicitura Da consumarsi preferibilmenteentro il è il termine entro il quale il prodotto alimentare conserva le sue specifche proprietà in adeguate condizioni di conservazione. Tale indicazione rappresenta un consiglio per il consumo ottimale del prodotto: oltre il termine indicato il prodotto può ancora essere consumato in sicurezza, ma il produttore non garantisce più le caratteristiche organolettiche originarie. La dicitura Da consumarsi entro il è il termine perentorio entro cui il prodotto deve essere consumato (latte, yogurt). 26

27 La data di scadenza deve essere riportata su ogni porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna che contiene più imballi singoli. La data deve riportare giorno e mese per i prodotti conservabili per meno di tre mesi; mese ed anno per i prodotti conservabili per periodi tra 3 e 18 mesi Anno per prodotti conservabili per più di 18 mesi. 27

28 ELENCO INGREDIENTI Gli ingredienti vanno elencati in ordine decrescente. Tra gli ingredienti spesso si trova la lettera E con al lato un numero che sta ad indicare la presenza di additivi chimici che, pur non rientrando nella composizione dell alimento, servono ad esaltarne il gusto, il sapore o farlo conservare meglio e a migliorare le caratteristiche del prodotto. Non hanno alcun valore nutritivo. La lettera E indica che è permesso nella UE ed il numero serve ad indicare la categoria di appartenenza: Conservanti E 200/299 Coloranti E 100/199 Correttori di acidità ed esaltatori di sapore - E 325/385 Addensanti, emulsionanti e stabilizzanti - E 400/495 28

29 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPO O CATEGORIE DI ALIMENTO DA INSERIRE NELLO STESSO CAMPO VISIVO DELLA DENOMINAZIONE-ART 10 -ALL. III Per alcuni alimenti imballati in taluni gas si trovera inserita la seguente dicitura: confezionato in atmosfera protettiva Per alcuni alimenti contenenti edulcoranti si trovera : con edulcorante/i oppure con zucchero/i ed edulcorante/i; es: Contiene aspartame (una fonte di fenilalanina) se l edulcorante Aspartame fgura indicato nell'elenco degli ingredienti con la lettera E ed il numero corrispondente 951; contiene una fonte di fenilalanina se l edulcorante fgura nella sua denominazione specifca ovvero Aspartame; Per dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio o liquirizia presente in una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10mg/l si troverà indicato: Contiene liquirizia Per i dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale d'ammonio o liquirizia a una concentrazione pari o superiore a 4g/kg e per le bevande con più di 1,2% per volume di alcol contenenti una concentrazione pari o superiore a 50mg/l o 300 mg/l di liquore di liquirizia si troverà indicato: Contiene liquirizia-evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione 29

30 CLAIMS Informazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefche o ancor più che affermi, suggerisca o sottintenda l esistenza di un rapporto fra un alimento e la salute dell uomo o che sottintenda che il consumo di uno specifco alimento riduca signifcativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. La quantità della sostanza cui fa riferimento un Claims è indicata nello stesso campo visivo dell etichetta nutrizionale

31 REQUISITI DEI CLAIMS L effetto della sostanza deve essere basato su consolidati report scientifci a livello internazionale e ratifcato dall EFSA La sostanza deve essere presente nel prodotto f nito in quantità signifcativa stabilita da norme comunitarie in modo da svolgere l effetto desiderato; deve essere presente negli elenchi comunitari; I Claims non devono essere falsi, ambigui o fuorvianti; E non devono incoraggiare consumi eccessivi di taluni prodotti

32 ESEMPIO Polifenoli dell olio di oliva «i polifenoli dell olio di oliva contribuiscono alla protezionedei lipidi ematici dallo stressossidativo» Questa indicazione può essere inserita solo se l olio d oliva contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) in 20 gr di olio di oliva. L indicazione va accompagnata dall informazione al consumatore che l effetto benefco si ottiene con l assunzione giornaliera di 20 g di olio di oliva. (Reg UE n 432/ 2012)

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