ETICHETTATURA RINTRACCIABILITA INFORMAZIONI AI CONSUMATORI

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1 ETICHETTATURA RINTRACCIABILITA INFORMAZIONI AI CONSUMATORI MILANO, 16 marzo 2017 Donatella D Angelo DG Welfare U.O. Veterinaria, Regione Lombardia

2 ETICHETTATURA è l insieme. delle menzioni, (frasi pubblicitarie od altre diciture) delle indicazioni (obbligatorie o facoltative) dei marchi di fabbrica o di commercio delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare che figurano direttamente sull imballaggio o su un etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo.

3 L UNIVERSO MONDO DELL ETICHETTATURA 1 VINI: REG(CE) 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo REG (CE) 753/2002che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli OLIO D OLIVA: REG (UE) 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell olio d oliva CARNI BOVINE: REG (CE) 1760/2000 etichettatura carni bovine REG (CE) 1825/2000 modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000

4 L UNIVERSO MONDO DELL ETICHETTATURA 2 PRODOTTI DELLA PESCA: REG(CE)2065/2001che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l'informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura DM 27/03/2002 s.m.i. Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo. MIELE: DECRETO LEGISLATIVO 179/2004 Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele. CARNI AVICOLE: OM 26 agosto 2005 s.m.i. Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile.

5 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti: (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; e abroga: la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.

6 REG (UE)1169/2011 ART. 4: PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI Le informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente ai consumatori sono raggruppate in tre categorie che rendono in modo chiaro i principali obiettivi attesi: la tutela della salute e degli interessi dei consumatori; la possibilità da parte dei consumatori di operare scelte consapevoli anche nel rispetto delle proprie convinzioni etiche e sociali; un informazione completa e trasparente concorre ad assicurare la libera circolazione degli alimenti nell Unione (cfr. art 3).

7 REG (UE)1169/2011 ART 8: RUOLO DELL OSA Responsabilità: 1. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. 2. L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

8 RUOLO DELLE AC In materia di sicurezza alimentare l AC è definita dal decreto legislativo 193/2007 : il Ministero della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le ATS nell ambito delle rispettive competenze Il Ministero della Salute : a) Emana linee di indirizzo per armonizzare le attività di controllo sul territorio nazionale in accordo con quanto disposto dalla UE; b) Emana il piano pluriennale dei controlli ufficiali; c) Raccoglie i flussi informativi relativi ai controlli ufficiali effettuati dalle ATS tramite le Regioni; d) Coordina a livello centrale gli stati di crisi e le Allerta Sanitarie.

9 Le Regioni: a) Divulgano le linee di indirizzo ministeriali ed eventualmente emanano loro stesse ulteriori indicazioni per casi specifici; b) Predispongono il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria(es. PRISPV ); c) Gestiscono la rendicontazione dei controlli effettuati dalle ATS e trasmettono i dati al Ministero; d) Coordinano a livello regionale gli stati di crisi e le allerte sanitarie interagendo con le altre Regioni ed il Ministero.

10 Le ATS: a) Predispongono il Piano Integrato dei Controlli in coerenza al PRISPV ; b) Effettuano i controlli ufficiali sulla base della graduazione del rischio e adottano gli eventuali provvedimenti conseguenti; c) Rendicontano i flussi informativi verso la Regione; d) Gestiscono lo stato di crisi e le Allerta Sanitarie a livello locale interagendo con la Regione

11 CONTROLLO UFFICIALE 1 Art. 2 c.1 Reg (CE) 882/04 «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall Autorità Competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Art.4 c.2 lettera a) Reg (CE) 882/04 Le autorità competenti assicurano quanto segue: a) l efficacia e l appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all uso dei mangimi sono garantite.

12 CONTROLLO UFFICIALE 2 Art.10 comma 1 Reg(CE) 882/04 I compiti correlati ai controlli ufficiali sono eseguiti, in generale, usando metodi e tecniche di controllo appropriati quali: monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionamento e analisi

13 CONTROLLO UFFICIALE 3 Art.10 comma 2 lettera b) vi)reg(ce)882/04: 2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra l altro, le seguenti attività: b) l ispezione di: vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari

14 REG.(UE)1169/2011 ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili L Art. 44 tratta delle disposizioni in materia di informazioni al consumatore per gli alimenti non preconfezionati la cui stesura è demandata agli Stati membri. Rimane l obbligo inderogabile di indicare la presenza di allergeni, negli ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici (art a)

15 ART. 9 ELENCO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE (1) Denominazione dell alimento Elenco ingredienti Allergeni Q.tà ingredienti Q.Tà netta TMC o data di scadenza Condizioni conservazione e condizioni di impiego Nome o ragione sociale e indirizzo dell operratore del settore alimentare dell art. 8 par. 1 Paese di origine o luogo di provenienza ove previsto da articolo 26 Istruzioni d uso (quando l omissione rende difficile un uso adeguato) Bevande con più di 1,2% di alcol (titolo alcolimetrico) Dichiarazione nutrizionale

16 ALLERGENI ALIMENTARI 1 ART. 21 ETICHETTATURA DI ALCUNE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE L Allegato II riporta l elenco delle Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Nel caso in cui la denominazione di un ingrediente comprende il nome di una sostanza di cui all allegato II, deve essere posto in evidenza solo la parte dell ingrediente corrispondente a questa sostanza (per es. latte in polvere)

17 ALLERGENI ALIMENTARI 2 CHE DEVONO ESSERE INDICATI Cerealicontenentiglutine(cioègrano,segale,orzo,avena,farro,kamutoiloro ceppi ibridati) e prodotti derivati Crostacei e prodotti derivati Uova e prodotti derivati Pesce e prodotti derivati Arachidi e prodotti derivati Soia e prodotti derivati Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio) Frutta a guscio Sedano e prodotti derivati Senape e prodotti derivati Semi di sesamo e prodotti derivati Anidride solforosa e solfiti (conc. > 10 mg/kg o 10 mg/l come SO2) Lupini e prodotti a base di lupini Molluschi e prodotti a base di molluschi

18 ALLERGENI ALIMENTARI 3 L obbligo di inserire nella lista ingredienti sostanze che possono provocare allergie si estende anche ai prodotti non preimballati Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente L obbligo si estende anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione

19 ART. 25 CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE O D USO Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 109/92, viene esplicitato l obbligo, qualora ne ricorrano le condizioni, di informare il consumatore circa le modalità di corretta conservazione e consumo anche dopo l apertura della confezione. Es.: cuocere in forno a 180 C, a fuoco vivo in padella, etc.

20 ART. 44 DISPOSIZIONI NAZIONALI PER ALIMENTI NON PREIMBALLATI La definizione di alimenti non preimballati comprende gli alimenti confezionati all origine offerti al consumatore mediante frazionamento (vendita diretta su richiesta o preincarto in vendita nei banchi a libero servizio). Le indicazioni di cui all articolo 9.1, lettera c) riguardano le componenti dell alimento in grado di provocare allergie e la comunicazione al consumatore della loro presenza tra gli ingredienti è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla sua richiesta. In assenza di disposizioni nazionali diverse, tale informazione deve essere fornita per iscritto. Le disposizioni di cui all art. 16 del D.lgs 109/92, non in contrasto con il regolamento, possono continuare a trovare applicazione, previa comunicazione alla Commissione (cartello:denominazione di vendita e l elenco degli ingredienti; l elenco delle sostanze o prodotti presenti che causano allergie o intolleranze ai sensi dell Allegato II; modalità di conservazione per i prodotti alimentari molto deperibili; data di Scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno; titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico > 1.2%; percentuale di glassatura, per i prodotti congelati glassati)

21 NOTA MINISTERO DELLA SALUTE FEBBRAIO Indicazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti forniti dalle collettività Articolo 44, paragrafo 2: Qualsiasi operatore che fornisce cibi pronti per il consumo all'interno di una struttura, come ad esempio un ristorante, una mensa, una scuola o un ospedale, o anche attraverso un servizio di catering, o ancora per mezzo di un veicolo o di un supporto fisso o mobile, deve fornire al consumatore finale le informazioni richieste. Tali informazioni possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente

22 NOTA MINISTERO DELLA SALUTE FEBBRAIO L obbligo di cui all articolo 44, paragrafo 2 sarà considerato assolto anche nei seguenti casi: 1. l operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio ; 2. l operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.

23 NOTA MINISTERO DELLA SALUTE FEBBRAIO È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate,leinformazionidovuteaisensidelregolamento 1169/2011, risultino da idonea documentazione scritta, facilmente reperibile sia per l autorità competente sia per il consumatore finale, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto.

24 NOTA MINISTERO DELLA SALUTE FEBBRAIO La scelta circa la modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell operatore, che sceglierà la soluzione più idonea a seconda della propria organizzazione e dimensione aziendale. L operatore, nel predisporre l informativa scritta necessaria per adempiere all obbligo di cui sopra, dovrà, inoltre, essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune.

25 NOTA REGIONE LOMBARDIA N DEL 08 GIUGNO OGGETTO: REG UE 1169/2011 INDICAZIONE SULLA PRESENZA DI ALLERGENI IN ALIMENTI NON PREIMBALLATI OFFERTI IN VENDITA O PER IL CONSUMO DIRETTO AL CONSUMATORE FINALE O ALLE COLLETTIVITÀ. Il regolamento dispone che gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, assicurino che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse lungo la catena commerciale in modo che sia sempre possibile fornirle, ove richiesto, al consumatore finale. (art. 8, comma 6). In particolare la fornitura delle indicazioni di cui all articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [presenza di ingredienti che provocano allergie o intolleranze] è obbligatoria (art. 44, comma 1, lettera a). Il regolamento non precisa le modalità di attuazione di tale principio, lasciando agli Stati membri la sua pratica attuazione Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione. (art.44, comma 2)

26 NOTA REGIONE LOMBARDIA N DEL 08 GIUGNO Il Ministero della Salute, con nota N.3674 P del 6 febbraio 2015, che si allega, ha indicato che tali informazioni, nell ambito delle attività di somministrazione alimenti, possono essere fornite riportandole su appositi registri o cartelli, sui menù, o mediante altro sistema equivalente così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. E quindi chiaro che la prevenzione di possibili incidenti legati ad allergie ed intolleranze vede il coinvolgimento attivo dell OSA, chiamato a predisporre e attuare le misure necessarie al fine di fornire le informazioni utili al consumatore, che è comunque sollecitato a richiederle in relazione alle proprie eventuali allergie e/o intolleranze.

27 Tenuto conto della potenziale severità delle problematiche sanitarie riconducibili all assunzione di alimenti in soggetti allergici e/o intolleranti, è opportuno ricordare quali siano in ogni caso gli obblighi fondamentali dell OSA : 1. Le misure di gestione del pericolo allergeni entrano a fare parte dell autocontrollo predisposto e attuato dall OSA; 2. L OSA deve verificare le informazioni necessarie fornite dagli anelli precedenti della filiera, al fine di poterle a sua volta mettere a disposizione del consumatore (cfr art. 8.6); 3. La predisposizione di un ricettario scritto può costituire un aspetto importante, al fine di assicurare che entrino a fare parte dell alimento solo gli ingredienti previsti e oggetto di comunicazione al consumatore; 4. Deve essere assicurata l adeguata formazione del personale al fine di garantire il puntuale rispetto delle buone pratiche di lavorazione/somministrazione/vendita (importanza del rispetto delle ricette, prevenzione delle contaminazioni crociate., ecc.), incluse le modalità di comunicazione al consumatore; 5. L OSA deve verificare l aggiornamento delle informazioni fornite e delle modalità della loro comunicazione al consumatore.

28 Si ritiene quindi che l OSA possa ottemperare agli obblighi dettati dal Regolamento comunitario comunicando le informazioni in merito alla presenza di allergeni in forma scritta, in maniera chiara e ben visibile (per es. mediante cartellonistica con elencati gli allergeni presenti nei diversi prodotti o il menù che specifica per ogni pietanza gli allergeni eventualmente presenti) e, se del caso, includendo indicazioni sulle modalità di acquisizione di informazioni più precise come indicato, tra l altro, nella nota ministeriale citata. Si evidenzia positivamente che alcune associazioni di categoria si sono già attivate al fine di fornire adeguate linee guida agli Operatori del Settore Alimentare (cfr art. 7, Reg CE n. 852/04). Tale documentazione costituisce un valido esempio di strumenti a supporto degli OSA, a condizione che gli stessi ne verifichino la puntuale applicazione. Nell ambito delle attività di controllo ufficiale, le Autorità deputate procederanno, tra l altro, alla verifica della corretta predisposizione e attuazione dei sistemi di cui sopra da parte degli OSA interessati. In caso di carenze o inadempienze, potranno essere applicate le disposizioni di cui all articolo 54 del Reg. (CE) 882/04 e, se ne ricorrano gli estremi, le sanzioni di cui alla normativa vigente.

29 ANNO IMPIANTI REGISTRATI N.INFRAZIONI PER ETICHETTATURA TOTALE INFRAZIONI , , ,9 %

30 LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE 1) Denominazione dell alimento 1 : Definisce la natura del prodotto, permettendo di capire subito cosa si sta acquistando. Le denominazioni di vendita sono previste da norme comunitarie o nazionali, oppure derivano da usi o consuetudini. Le denominazioni di : Latte, Yogurt, Panna, Formaggio (es: Grana Padano, Parmigiano Reggiano) sono definite da norme comunitarie e da norme nazionali

31 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 1 1) Denominazione dell alimento 2 Per quanto riguarda il latte, le specie animali che ne sono all'origine devono essere specificate, quando il latte non proviene dalla specie bovina. Questo vale anche per i prodotti lattiero caseari che devono sempre precisare l origine della specie se non è quella bovina La denominazione dell alimento comprende o è accompagnata da un indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito. es. latte fresco pastorizzato

32 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 2 2) Elenco degli ingredienti 1 è considerato ingrediente qualsiasi sostanza compresi gli additivi volontariamente aggiunta nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Per esempio, il latte alimentare è costituito, per legge, solo di latte. Il consumatore lo riconosce perfettamente dalla denominazione di vendita (ad esempio: latte fresco pastorizzato) quindi l elenco degli ingredienti in etichetta non è necessario così come il burro

33 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 3 L elenco ingredienti non è richiesto per: iformaggi,ilburro,illatteelecremedilattefermentati anche se ivi inclusi: prodotti derivati dal latte, enzimi alimentari, colture di microrganismi, ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi, (indicazione richiesta per i formaggi freschi, fusi);

34 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 4 2) Elenco degli ingredienti 2 In mancanza di un elenco degli ingredienti l indicazione riporta il termine «Contiene» seguito dalla denominazione della sostanza/prodotto allergenico 3) Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore con cui il nome è commercializzato il prodotto 4) Qualunque ingrediente e coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II (sostanze o prodotti che provocano allergie) Il latte e i suoi derivati sono inclusi nell'allegato 3 della Direttiva 2003/89/CE che elenca gli ingredienti "allergenici" per i quali sono previste particolari regole di etichettatura

35 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 5 5) La quantità netta dell alimento Nelcasodiprodotticonfezionatiinimballaggi multipli (per esempio le confezioni di 2, 4 o più vasetti di yogurt), oltre alla quantità in massa (o in volume) deve essere indicato anche il numero di imballaggi e se i vasetti non possono essere venduti singolarmente. 6) Il termine minimo di conservazione Il termine minimo di conservazione èladataentrolaqualeil prodotto alimentare conserva tutte le sue proprietà specifiche, è indicato con la dicitura: Da consumarsi preferibilmente entro il: seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui è riporta l informazione

36 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 6 7) La data di scadenza La scadenza è la data entro la quale il prodotto alimentare deve essere consumato, è indicata con la dicitura Da consumare entro: seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui è riportata. La novità del nuovo Regolamento sta nel riportare la data anche sulle singole unità di consumo. 8) Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso.

37 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 7 9) Il paese d origine e il luogo di provenienza ove previsto all art.26 Zona mungitura ( Indicazione Obbligatoria per il latte fresco pastorizzato, SM o comune, provincia IT, ora anche per UHT) Origine ( Indicazione Obbligatoria, SM o comune, provincia IT 90 giorni dopo la sua pubblicazione in G.U.R.I.,) L etichettatura si applica ai prodotti lattiero caseari confezionati, ma non ai formaggi sfusi e preincartati Le norme in ogni caso si applicano ai soli prodotti Made in Italy e destinati alla vendita sul mercato italiano, non al latte o ai formaggi importati dall estero.

38 Paese di mungitura Paese di condizionamento (o trasformazione) del latte. Es. Paese di mungitura : Germania Paese di trasformazione: Italia Es. se Paese di mungitura e di trasformazione coincidono: origine del latte : Italia

39 Es. Paese di mungitura : miscela di latte di Paesi UE (o non UE ) Paese di trasformazione : latte condizionato o trasformato in Paesi UE (o non UE ).

40 10) Una dichiarazione nutrizionale L etichetta nutrizionale deve riportare le seguenti voci: valore energetico quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale;

41 INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 8 10) Una dichiarazione nutrizionale 2 Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, i sali minerali o le vitamine se presenti in quantità significativa; L indicazione del sodio viene sostituita da quella del sale e che l indicazione del colesterolo non sarà più possibile. Informazioni complementari obbligatorie : Confezionato in atmosfera protettiva

42 Donatella D Angelo donatella_dangelo@regione.lombardia.it Tel GRAZIE PER L ATTENZIONE

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