CONTENUTI. 1. Area di copertura dell accordo. 2. Ponderazione del rischio di credito. 3. Tecniche di attenuazione del rischio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONTENUTI. 1. Area di copertura dell accordo. 2. Ponderazione del rischio di credito. 3. Tecniche di attenuazione del rischio"

Transcript

1 POSITION PAPER ABI SUL PROCESSO DI REVISIONE DELLA DISCIPLINA SUI REQUISITI MINIMI DI CAPITALE DELLE BANCHE Gli Uffici dell ABI, al fine di elaborare la posizione del sistema bancario italiano con riferimento alle proposte di modifica dell accordo di Basilea sulla capital adequacy, hanno raccolto in modo coordinato e strutturato dagli Associati i diversi punti di vista e le diverse proposte sugli aspetti lasciati aperti dai documenti predisposti sull argomento dal Comitato di Basilea e dalla Commissione Europea. Sulla base delle osservazioni pervenute, è stato predisposto l allegato position paper dagli Uffici dell ABI in collaborazione con un apposito Gruppo di lavoro interbancario. Tale posizione è stata trasmessa alle Autorità di vigilanza nazionali ed internazionali. Per informazioni: (Settore crediti & 06/ Settore ricerche e analisi & Settore ordinamento finanziario & ).

2 CONTENUTI 1. Area di copertura dell accordo 2. Ponderazione del rischio di credito 3. Tecniche di attenuazione del rischio 4. Trattamento degli altri rischi (rischio operativo e di tasso di interesse) 5. Portafoglio di negoziazione 2

3 1. AREA DI COPERTURA DELL ACCORDO L Accordo del 1988 si applica alle banche attive a livello internazionale, su base consolidata, comprese le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie. In tale modo si consegue l obiettivo di preservare l integrità patrimoniale attraverso il processo di elisione delle partecipazioni implicito nell operazione di consolidamento. Il documento in consultazione precisa che: nel corso degli anni, con l emergere di assetti proprietari complessi, si sono sviluppate prassi nazionali differenti per la definizione dell ambito di applicazione dell Accordo, soprattutto con riferimento al livello di consolidamento da prendere in considerazione; le banche hanno sempre più esteso l attività ad altri settori finanziari, in particolare a quelli mobiliare ed assicurativo; in particolare, negli ordinamenti nei quali le partecipazioni in queste entità non sono consolidate, il loro trattamento sotto il profilo patrimoniale è spesso diverso. Per risolvere dette problematiche, il Comitato propone di ricomprendere i rischi a livello dell intero gruppo bancario estendendo l ambito di applicazione dell Accordo alle holding finanziarie che sono a capo di gruppi bancari; al contempo il Comitato propone che l Accordo sia applicato secondo il metodo del consolidamento integrale a tutte le banche con operatività internazionale incluse nel gruppo bancario. In alternativa al consolidamento integrale, il documento propone che dette banche ad operatività internazionale deducano dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni di controllo in società bancarie e finanziarie. La proposta di ampliamento del campo di applicazione dell Accordo comporta per le banche italiane quanto segue: nessuna conseguenza riguardo all estensione dell applicazione alla holding non bancaria, in quanto la vigente normativa già lo prevede; una diretta riduzione del patrimonio di vigilanza per le banche ad operatività internazionale che, non essendo capogruppo, fanno però parte di un gruppo bancario e per tale motivo possono attualmente non dedurre dal proprio patrimonio le partecipazioni di controllo in società bancarie e finanziarie, consolidate integralmente dalla capogruppo. Inoltre, dette banche non potrebbero più beneficiare dell attuale riduzione del coefficiente individuale al 7 per cento, prevista per le banche e società finanziarie incluse nel gruppo bancario. Per diluire l impatto delle menzionate modifiche sui patrimoni delle banche in questione, il Comitato di Basilea propone un differimento della loro applicazione di tre anni dall entrata in vigore del nuovo Accordo. Pur comprendendo le argomentazioni che inducono a proporre l'applicazione dell'accordo su base sub-consolidata, si riterrebbe opportuno approfondire la possibilità di lasciare in capo alla capogruppo la responsabilità di assicurare un adeguata allocazione di capitale 3

4 all'interno del gruppo. Tale soluzione avrebbe il pregio di non irrigidire le decisioni di distribuzione del capitale all'interno del gruppo, consentendo peraltro, sotto la responsabilità della capogruppo, arbitraggi di allocazione di risorse volte a trarre benefici economici per l insieme delle imprese che lo compongono. La possibilità di richiedere l applicazione dell Accordo su base sub-consolidata, potrebbe quindi essere lasciata alle Autorità di Vigilanza al ricorrere di particolari situazioni. 2. PONDERAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO La proposta del Comitato di Basilea si articola su due opzioni alle quali collegare i coefficienti di ponderazione dei crediti, basate sull utilizzo: (i) dei rating espressi da società specializzate; (ii) degli internal rating messi a punto dalle stesse banche. Con riferimento alla prima possibilità (metodo standard), le banche con operatività in Italia non avrebbero variazioni significative, dal momento che soltanto pochissime società sono rated nel nostro paese. Non sembra, peraltro, possibile che le Agenzie di rating possano arrivare a garantire una copertura sufficiente nel breve periodo, anche in relazione alla difficoltà di trasferire al nostro mercato metodologie di valutazione prevalentemente sviluppate negli Stati Uniti. Per le banche italiane (ma in generale per il contesto europeo) la possibilità di utilizzare i rating interni rappresenta, invece, una effettiva opportunità per superare i limiti mostrati dall'attuale metodo di ponderazione del rischio di credito e avvicinare le modalità di determinazione del capitale di vigilanza con le best practice bancarie e le scelte riguardanti il capitale economico. Si rileva, inoltre, la possibilità di sfruttare informazioni supplementari sul merito creditizio dei clienti che di norma non sono disponibili alle agenzie di rating specializzate. Si riconosce peraltro - come suggerito dallo stesso Comitato di Basilea che i modelli di portafoglio sono lo strumento più appropriato per misurare efficientemente il livello di concentrazione del rischio, tenendo conto delle correlazioni esistenti tra gli asset della banca; essi rappresentano, pertanto, il vero obiettivo da perseguire in prospettiva. 2.1 Il metodo basato sugli internal rating Gli internal rating rappresentano, come rilevato in precedenza, il metodo di ponderazione del rischio di credito preferibile per le banche italiane nell ambito di quelli proposti dal Comitato di Basilea. Secondo questo approccio le banche dovrebbero determinare le ponderazioni dei crediti in portafoglio secondo classi di rating sulla scorta della Expected Default Frequency (EDF). E opportuno che l impiego di tale sistema anche in relazione agli evidenti limiti dell approccio standard - non venga peraltro circoscritto alle sole banche più sofisticate, 4

5 come inizialmente previsto nella proposta di Basilea, ma sia allargato ad un più ampio numero di intermediari. In relazione a quanto sopra e al fine di favorire un più generalizzato utilizzo degli internal rating, appare utile che - almeno in una fase iniziale - venga prevista la possibilità per le banche meno sofisticate di adottare sistemi semplificati (entry level), con classi di rating e regole di approvazione da parte delle Autorità di Vigilanza predefinite. Per le banche sofisticate potrebbero invece essere previsti sistemi di internal rating avanzati con bucket stabiliti dalle singole banche e successivamente validati. Per quanto riguarda i criteri di validazione dei sistemi di internal rating si ritiene che, in linea generale, debbano fondarsi per lo meno sui seguenti requisiti: 1. base statistica significativa; 2. numero di classi di ponderazione ampio: il numero di classi performing di un sistema di rating deve consentire di graduare opportunamente le diverse intensità di rischio presenti nel portafoglio di una banca; 3. coerenza tra le diverse classi di rischio: le classificazioni di merito di credito derivanti dai sistemi di rating sviluppati dalla banca, in relazione ai diversi segmenti di mercato in cui essa è attiva, devono essere riconducibili ad un'unica scala garantendo, pertanto, una piena confrontabilità tra loro; 4. applicazione interna alla banca: è necessario che la metodologia di internal rating sviluppata ai fini di vigilanza sia rispondente alla prassi gestionale della banca; 5. indipendenza della funzione preposta all assegnazione dei rating: la metodologia di rating deve essere formulata e periodicamente rivista da una funzione indipendente che garantisca l oggettività del giudizio; 6. il sistema di internal rating deve essere infine sottoposto dalla stessa banca a delle cosiddette prove di stress, ossia alla verifica del suo comportamento in condizioni estreme (estrema difficoltà economica sia del prenditore che del contesto settoriale di riferimento). 2.2 Il metodo standard Si ritiene che il metodo standard possa essere utilizzato dalle banche meno sofisticate (che decidono di non adottare un sistema di internal rating) o con riferimento a specifici segmenti di attività creditizia (ad esempio, crediti verso mutuatari sovrani). Al fine di evitare possibili situazioni di distorsione competitiva (tra banche che utilizzano il metodo basato sugli internal rating e quelle che impiegano il metodo standard) o di arbitraggio tra i diversi metodi di ponderazione, è opportuno peraltro trovare un giusto equilibrio con il sistema basato sugli internal rating. In generale, si sottolinea l esigenza di aumentare il numero delle classi di rischio previste e la differenziazione dei fattori di ponderazione attualmente proposti nel metodo standard. Di seguito sono sviluppate specifiche considerazioni con riferimento alle regole di ponderazione dei crediti relative alle diverse classi di prenditori. 5

6 Credito verso mutuatari sovrani. La proposta del Comitato di Basilea di ponderare questi crediti sulla base del rating assegnato dalle agenzie specializzate al paese di destinazione del finanziamento (superando l attuale disciplina che prevede solo due classi di ponderazione, 0% o 100% a seconda che il debitore faccia o meno parte dell OCSE) presenta un duplice vantaggio: (i) aumenterebbe il numero delle classi di rischio in cui è possibile suddividere i prenditori, che passerebbero da due a cinque; (ii) la ponderazione del credito sarebbe determinata sulla base di un effettivo indicatore di rischio (il rating della agenzia specializzata). D altro canto, si rileva che la metodologia proposta potrebbe sottoporre ad un eccessiva pressione politica le agenzie stesse: l eventuale downgrading di un paese avrebbe, infatti, rilevanti conseguenze politico-economiche, con possibili effetti sulla stessa stabilità dell economia mondiale. Sembrerebbe dunque preferibile che la classificazione dei paesi ai fini della ponderazione di rischio avvenga secondo un processo che, pur partendo dalle valutazioni delle Agenzie di rating, tenga anche conto di considerazioni di natura politica. La responsabilità di guidare questo processo potrebbe essere affidato ad un gruppo di istituzioni multilaterali, quali ad esempio BRI, IMF, OCSE e Banca Mondiale. Per i crediti espressi nella valuta del mutuatario sovrano sarebbe inoltre opportuna una ponderazione pari allo 0% in quanto consente di riconoscere il minor profilo di rischio (assenza dei rischi di convertibilità e trasferimento) che caratterizza i finanziamenti a prenditori sovrani residenti nei paesi emergenti. Le motivazioni sono: assenza pressocchè totale default dei governi su passività in moneta locale (signoraggio, creazione di moneta etc.); uniformità di trattamento con le banche residenti nel paese (che pondererebbero comunque allo 0% le esposizioni verso il proprio governo). Crediti verso banche e società di intermediazione mobiliare. Si è favorevoli alla proposta del Comitato di Basilea di applicare a questi crediti la ponderazione corrispondente alla classe di rating immediatamente più rischiosa di quella relativa al paese in cui ha sede la banca. Sembra, infatti, che essa riesca a cogliere meglio gli effettivi elementi di rischiosità: le condizioni generali del paese influenzano in maniera diretta sia la probabilità di default delle banche che le perdite attese (e inattese). Inoltre, va considerato che nei paesi con alto rating il sistema di vigilanza nazionale è di norma in grado di cogliere segnali di crisi di una banca e spesso di prevenirne gli effetti. Con riferimento al problema dell art.6 del Trattato di Roma che vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di imprese ed individui sulla base della nazionalità, si suggerisce un trattamento uniforme per tutte le banche dei paesi appartenenti all Unione Europea. La seconda opzione proposta da Basilea (cioè, utilizzare la ponderazione di rischio relativa al rating della banca finanziata) comporterebbe un maggiore impegno di capitale e, quindi, un maggiore costo di funding per le banche dei paesi OCSE con un rating inferiore a AA (cioè la gran parte degli intermediari nazionali). Inoltre, appare poco logica, per almeno due motivi: 6

7 mette sullo stesso piano una banca senza rating attiva in un paese AAA e una banca non rated in un paese BB-; comporterebbe una ponderazione peggiore per le banche con rating inferiore a BBB+ rispetto alle banche prive di rating, introducendo una evidente distorsione nel mercato. Al fine di favorire lo sviluppo dei flussi interbancari verso i paesi emergenti e porre un argine alla disintermediazione delle operazioni creditizie a breve termine potrebbe essere strategicamente rilevante prevedere: un trattamento di favore per le operazioni a breve di natura commerciale (eventualmente limitandosi a quelle di durata inferiore ai 6 mesi), fissando per esse un requisito di capitale minimo; una ponderazione pari a 0% delle operazioni di co-finanziamento che coinvolgano istituzioni finanziarie multilaterali (in particolare Banca Mondiale); In generale, in ogni caso si propone di ridurre i pesi di ponderazione in funzione della scadenza dei crediti, con l eccezione esclusivamente della prima ed ultima classe di rating. Si richiede, inoltre, il riconoscimento di un coefficiente di ponderazione ridotto non solo per i crediti verso banche e imprese di investimento, ma anche per quelli verso intermediari finanziari che, pur non operando con lo statuto di banca, sono comunque sottoposti alla vigilanza da parte delle autorità nazionali. Crediti verso enti locali. Si concorda con la proposta del Comitato di Basilea di applicare a questi crediti la ponderazione corrispondente alla classe di rating immediatamente successiva (più rischiosa) a quella del paese. Tale soluzione ha il merito di essere semplice ed aderente alla realtà: essa infatti considera che i crediti verso enti locali, pur essendo di buona qualità, non possono essere considerati allo stesso livello di quelli verso mutuatari sovrani. Una ponderazione identica a quella prevista per i crediti verso lo Stato si giustificherebbe solo per quei paesi che già applicano una ponderazione pari a 0 per i prestiti a favore degli enti locali dal momento che l Amministrazione Centrale garantisce l ammortamento dei loan. La soluzione alternativa (di ponderare i crediti in discorso sulla base del rating attribuito all ente locale) manca di concreta applicabilità per la maggior parte degli enti locali presenti in Europa. Crediti verso le imprese. La proposta di Basilea di limitare a tre le classi di ponderazione appare del tutto insoddisfacente in quanto non consente un più evoluto apprezzamento del merito di credito rispetto alla situazione attuale. Si osserva in particolare che le imprese per le quali è prevista una ponderazione inferiore al 100% (ossia con rating superiore a AA) sono pochissime anche nel panorama internazionale e, comunque, sono poco presenti nei portafogli delle banche (tali imprese accedono direttamente al mercato dei capitali). Si propone pertanto di incrementare il numero delle classi e differenziare maggiormente le ponderazioni; tale aggiustamento consentirebbe anche di rendere più coerente tale sistema con quello basato sui rating interni. 7

8 Crediti garantiti da ipoteca su immobili. Si suggerisce una riduzione della ponderazione di rischio di questi crediti rispetto a quanto proposto dal Comitato di Basilea. In particolare per quanto riguarda i finanziamenti garantiti da immobili ad uso non residenziale non si comprende la logica per cui questi impieghi siano trattati alla stregua degli unsecured loan. Appare inoltre utile che l attribuzione di differenti livelli di rischio non avvenga esclusivamente in relazione alla garanzia di natura immobiliare, ma anche considerando il grado di copertura della garanzia stessa rispetto al credito (loan to value ratio). Si richiede, inoltre, il riconoscimento o quanto meno il mantenimento della facoltà di riconoscere da parte delle autorità di vigilanza - recentemente confermata con la direttiva comunitaria 98/32/EC del 22 giugno di un coefficiente di ponderazione ridotto su tutte le operazioni di leasing immobiliare. Ponderazione delle posizioni fuori bilancio. Si propone di mantenere il trattamento attuale nel caso in cui le operazioni siano di natura commerciale, mentre nel caso in cui le operazioni siano di natura finanziaria si concorda con la proposta di ponderarlo al 20%. Pare inoltre opportuno definire livelli di ponderazione in base alla durata del commitment (ad esempio 20% fino a due anni, 50% per durate superiori). Scadenze. In generale, sarebbe auspicabile che l accordo di Basilea definisca i requisiti patrimoniali necessari anche in relazione alla vita residua del finanziamento, piuttosto che unicamente in base al rating dell affidato. Cartolarizzazione di attività. Le tranche di emissioni di Asset Backed Security (ABS) con un rating pubblico dovrebbero avere lo stesso trattamento dei titoli obbligazionari con merito equivalente. In via di principio lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto per le cosiddette cartolarizzazioni sintetiche (synthetic CLO/CBO) in cui viene trasferito non il portafoglio di asset sottostante, ma solo il rischio di credito dello stesso tramite un credit derivative. 8

9 3. TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO Uno dei punti di partenza dell attuale revisione della regolamentazione patrimoniale è stata la constatazione che il regime in vigore non riconosce e non incoraggia adeguatamente l uso di tecniche per la gestione del rischio di credito. Al riguardo, si condivide la proposta di Basilea sulla necessità di aggiornare il quadro normativo di riferimento, per tener conto delle recenti innovazioni in tema di strumenti di attenuazione del rischio (quali in particolare i credit derivatives) nonchè per garantire un adeguata valutazione dei rischi residuali. 3.1 Rischi residuali Con riferimento al trattamento dei rischi residuali relativi a maturity mismatch, asset mismatch e currency mismatch si formulano le seguenti osservazioni. Maturity mismatch. Si concorda con l obiettivo del Comitato di Basilea di dare maggiore uniformità al trattamento patrimoniale di vigilanza delle coperture con scadenza disallineata rispetto all asset sottostante. Con riferimento alle tre ipotesi proposte da Basilea: (i) (ii) (iii) non riconoscimento; riconoscimento subordinato all applicazione di una maggiorazione a fronte del rischio non coperto; riconoscimento secondo le modalità del punto precedente, con l eccezione che la prevista maggiorazione non sarebbe applicata nel caso la remaining maturity della copertura risultasse superiore a un periodo di tempo prestabilito, stimabile in due anni l opzione (iii) sembra essere la più idonea in quanto in grado di assicurare un soddisfacente trade-off tra la necessità di imporre capital charge appropriati a fronte di hedge imperfetti e quella di riconoscere sufficienti benefici in termini di fabbisogni patrimoniali a chi utilizza solide e coerenti, benché imperfette, tecniche di mitigazione del rischio di credito. Inoltre, non sembra opportuno prevedere l esclusione del riconoscimento per coperture la cui durata residua sia inferiore ad un periodo prestabilito (ipotizzato da Basilea in 12 mesi). In via più generale, si ritiene peraltro opportuno sottolineare che sarebbe preferibile adottare come criterio di riferimento la durata originaria della copertura in luogo di quella residua. Currency mismatch. Si concorda con la proposta di applicare degli haircut alla protezione acquisita, che tenga conto del rischio di prezzo qualora l ente creditizio non abbia provveduto alla copertura di detto rischio. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare i credit derivative, appare opportuno che la protezione sia riconosciuta sull intero importo nominale senza alcun haircut nel caso in cui la banca sia in grado di dimostrare di aver coperto adeguatamente o di essere in grado di monitorare la relativa posizione di rischio in cambi. 9

10 Asset mismatch. Per quanto riguarda l asset mismatch il Comitato di Basilea propone che, affinché un credit derivative possa ridurre il fabbisogno di capitale dell obbligazione sottostante, il reference asset e la underlying asset debbano essere emesse dallo stesso soggetto, l underlying asset non debba essere di grado tale da essere postergato (junior) rispetto al reference asset e si debbano applicare delle clausole di cross default. Mentre si condividono i primi due requisiti, non appare giustificato quello relativo al cross default. Infatti mentre è intuitiva la necessità che un event of default dell underlying asset costituisca un trigger event per il credit derivative, l inverso è illogico. Equivarrebbe a dire che se il credit derivative specifica tra i suoi trigger events un abbassamento di rating dell underlying asset, questo dovrebbe essere un event of default previsto nel contratto dell underlying asset. La protezione andrebbe perciò riconosciuta anche in assenza della clausola di cross default purché la banca sia in grado di dimostrare di aver inserito nel suo contratto di credit derivative altre clausole che tendano ad eliminare il basis risk tra il reference asset e l underlying asset. Inoltre, nel caso del rischio paese appare opportuno prevedere la possibilità che la protezione acquisita sul rischio sovrano possa essere validamente riconosciuta come mitigatrice del rischio corporate dell underlyng asset. Ipotizzando ad esempio una esposizione verso un soggetto corporate residente in un paese ad alto rischio (fattore di ponderazione secondo la nuova proposta pari al 150%), l acquisto di protezione sul rischio sovrano potrebbe essere considerata sufficiente ad evitare la penalizzazione rispetto al coefficiente di base (fattore di ponderazione 100%). 3.2 Grado di riduzione del rischio Si concorda con la proposta del Comitato di Basilea di introdurre il concetto di rischio contingente nella determinazione dei requisiti di capitale. In particolare si concorda con il principio di prendere in considerazione il grado di correlazione tra la probabilità di inadempienza dell obbligato principale con quella del garante, poiché la considerazione delle probabilità congiunte di fallimento dovrebbe portare ad un capital relief delle attività considerate. Si ritiene peraltro che date le difficoltà di considerare al di fuori di un modello di portafoglio le singole correlazioni di default (tra emittente dell attività sottostante ed emittente o controparte dell attività di copertura), si potrebbe semplicemente adottare una classificazione del grado di correlazione come bassa, media o alta. 3.3 Garanzie reali e personali Si ritiene opportuno che nel nuovo framework venga mantenuto un assorbimento ridotto di capitale per linee pienamente garantite da immobili ad uso abitativo e commerciale, come già previsto dalla normativa comunitaria recepita anche nella regolamentazione nazionale. Si suggerisce, inoltre, di concedere un abbattimento di capitale sulle linee garantite da carta commerciale (trade finance) come i crediti documentari, lo sconto di portafoglio inferiore a 6 mesi, le operazioni di factoring con rivalsa (pro solvendo), condotte in Italia ai sensi del codice civile e della legge 52/91. 10

11 3.4 On balance-sheet netting Si è favorevoli al riconoscimento del netting sulle operazioni on balance sheet. Si esprimono, peraltro, preoccupazioni per le differenze che sussistono tra i vari paesi in tema di riconoscimento e di disposizioni regolamentari. Qualora fossero rispettate le caratteristiche legali (stessa giurisdizione ed entità giuridica) le differenze di durata potrebbero essere trattate come nel caso del maturity mismatching per le attività soggette a copertura. 3.5 Operazioni di project financing Ancorché il Comitato di Basilea non ne faccia specifica menzione, si illustrano alcune forme contrattuali utilizzate dalle banche per ridurre il rischio economico nelle operazioni di project financing, di cui appare opportuno tenere conto nella futura cornice regolamentare per il calcolo dei requisiti di capitale. I rischi di un operazione di project financing si distinguono, generalmente, in tre categorie: rischi della fase di pre-completamento, rischi della fase operativa, rischi comuni ad entrambe le predette fasi (rischio paese, rischio ambientale, rischio amministrativo, etc). Nell ambito della prima categoria (pre completion phase) rientrano, tipicamente, i rischi della fase di costruzione. Ad esempio: ritardato completamento dell impianto; completamento a costi più alti rispetto a quelli previsti (cost overruns); completamento di un impianto con standard minimi non ottimali. A tal fine, nel contratto di costruzione (del tipo chiavi in mano ) vengono previsti: il riconoscimento di penali a carico del costruttore qualora l impianto venga realizzato in ritardo per cause allo stesso imputabili; prezzo fisso di consegna; riconoscimento di una garanzia del costruttore che assicura il raggiungimento di requisiti minimi prestabiliti nel contratto di costruzione, coperta generalmente da una fidejussione bancaria o polizza assicurativa (performance bond). I principali rischi della fase operativa riguardano: rischio di mercato: nell eventualità che i ricavi previsti dall infrastruttura o dal servizio siano inferiori rispetto alle previsioni; rischio di approvvigionamento: nel caso in cui il gestore dell infrastruttura o del servizio non riesca a reperire i beni ed i servizi necessari secondo gli standard quantitativi e qualitativi richiesti ovvero a prezzi più elevati rispetto a quelli iniziali. Tali rischi vengono generalmente mitigati con: contratti take or pay: si tratta di contratti in cui l acquirente del prodotto, unico soggetto, si obbliga ad acquistare volumi prestabiliti del prodotto o servizio in modo da 11

12 stabilizzare i flussi di cassa operativi del progetto. In alternativa è prevista la corresponsione di penali; contratti put or pay: nei contratti di fornitura vengono pattuiti preventivamente quantità, qualità, prezzo e relativo aggiornamento delle forniture per un determinato periodo. In alternativa il fornitore è tenuto a pagare il maggior costo dovuto alla fornitura di beni e servizi alternativi. Infine, tra i rischi comuni ad entrambe le fasi rientrano quelli relativi al rischio paese presenti ove il progetto sia realizzato in paesi caratterizzati da una più elevata rischiosità. Tali rischi, con particolare riguardo alla componente relativa al rischio di trasferibilità e di convertibilità, vengono usualmente mitigati associando ai predetti contratti la costituzione di conti bancari vincolati a favore delle banche creditrici, domiciliati in paesi non a rischio (tipicamente negli Stati Uniti) in cui affluiscono i flussi dei ricavi derivanti dalla vendita della produzione. 4. ALTRI RISCHI a) Rischio operativo Riguardo al requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi, la posizione del sistema bancario italiano è quella di richiedere l esclusione di un capital charge specifico. Tale posizione resta ferma anche con riferimento ad un eventuale capital charge limitato a determinate linee di business. Tra le principali motivazioni sottese a questa decisione si consideri che: l introduzione di un requisito potrebbe disincentivare sia il miglioramento dei sistemi di controllo interno, che rappresentano senza meno l antidoto di elezione contro il rischio operativo, sia l investimento in metodologie e sperimentazioni volte alla localizzazione, valutazione e monitoraggio del rischio medesimo; il capitale di vigilanza da accantonare a fronte di tale rischio non potrebbe comunque essere ragionevolmente di entità tale da garantire che si possa far fronte ad eventuali perdite la cui gravità arrivi a minare la stabilità dell intermediario e del sistema. In subordine piuttosto che un requisito fisso per tutte le banche inserito nel I Pilastro potrebbe essere accettato un capital charge, per le banche ed i gruppi bancari più esposti a tale rischio, inserito nel II Pilastro, che sia variabile in ragione dell esposizione (e contempli anche la possibilità di un add-on pari a zero per le banche che presentino una adeguata copertura del rischio operativo). 12

13 b) Rischio di tasso Con riferimento all introduzione di un requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso di interesse presente nel portafoglio bancario, si condivide l approccio del Comitato di prevedere detto requisito solo per le banche outlier, intese come quelle che hanno un esposizione, rispetto a questo rischio, più alta della media. In proposito, si ritiene che in questo caso occorrerà misurarsi con le concrete modalità di attuazione del principio e considerare le risposte alle molte domande sul significato concreto della parola outlier (quanto bisogna essere diversi dalla media per essere considerati outlier? Quale è la popolazione di riferimento? Come si definisce la coerenza tra i diversi paesi?), ed al criterio adottato per calcolare il capital charge. 5. PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE Per evitare arbitraggi tra la normativa prudenziale dettata per il banking book e quella per il trading book, il Comitato di Basilea prevede una revisione anche dei requisiti patrimoniali riferiti alle posizioni del trading book che hanno un moderato grado di liquidità. Inoltre, per le operazioni di pronti contro termine di acquisto vengono proposti dei requisiti patrimoniali volti a riflettere sia la volatilità dei titoli sottostanti che la frequenza delle valutazioni mark to market effettuate dalla banca. Si fa presente innanzitutto che, a parte i fenomeni di possibile arbitraggio regolamentare, la fattispecie in esame ha comunque una ragione pratica derivante da una più evoluta e dinamica gestione dei crediti da parte delle banche, tendente a rendere più liquido e negoziabile il loro portafoglio. Infatti, la destinazione di una determinata operazione tra gli elementi appartenenti al trading book e quelli riferibili al banking book, viene decisa dalla banca facendo riferimento alla finalità con la quale detta operazione viene posta in essere, anche in relazione alla sua liquidità ed alla possibilità di effettuare una valutazione a valori di mercato. Ciò posto, una soluzione per ridurre i possibili arbitraggi tra le due regolamentazioni potrebbe prevedere: un armonizzazione dei criteri che disciplinano lo smobilizzo ovvero l inserimento delle attività finanziarie nel banking book; la considerazione sul grado di liquidità della posizione. Position Paper ABI 9 marzo 2000 ore 10:00 13

TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011

TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011 TERZO PILASTRO DI BASILEA 2 - INFORMATIVA AL PUBBLICO al 31 dicembre 2011 La disciplina prudenziale per gli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 TUB (Intermediari ex

Dettagli

ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III 31/12/2013

ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III 31/12/2013 ING Lease (Italia) S.p.A. Informativa al pubblico Pillar III INTRODUZIONE La disciplina di Basilea II è una iniziativa internazionale in base alla quale gli istituti finanziari dei Paesi aderenti vengono

Dettagli

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39

Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Strumenti finanziari Ias n.32 e Ias n.39 Corso di Principi Contabili e Informativa Finanziaria Prof.ssa Sabrina Pucci Facoltà di Economia Università degli Studi Roma Tre a.a. 2004-2005 prof.ssa Sabrina

Dettagli

Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL

Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL Finanziamento Immobiliare Finanziamenti strutturati, leasing, mezzanine e NPL Giacomo Morri Antonio Mazza Capitolo 6 GLI ACCORDI DI BASILEA E I FINANZIAMENTI IMMOBILIARI STRUTTURATI Il Nuovo Accordo Obiettivi

Dettagli

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating

Lezione 1. Uniformità sistema creditizio. Basilea 1. Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Lezione 1 Basilea 2, fattori di ponderazione, il concetto di rating Uniformità sistema creditizio Il Comitato di Basilea fu istituito nel 1974 tra i governatori delle Banche Centrali del G10. Obiettivo

Dettagli

Le strategie delle piccole banche nel nuovo quadro regolamentare di Basilea 2

Le strategie delle piccole banche nel nuovo quadro regolamentare di Basilea 2 Le strategie delle piccole banche nel nuovo quadro regolamentare di Basilea 2 Roberto Di Salvo Federcasse VIII Convention ABI Roma, 29-30 novembre 2004 La filosofia di Basilea2 In linea generale, il Nuovo

Dettagli

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO

FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO FABBISOGNO DI FINANZIAMENTO Fonti interne: autofinanziamento Fonti esterne: capitale proprio e capitale di debito Capitale proprio: deriva dai conferimenti dei soci dell azienda e prende il nome, in contabilità,

Dettagli

POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI POLICY DI VALUTAZIONE E PRICING DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Versione 0.0 delibera del Consiglio di Amministrazione del 05/05/2011 Versione 1.0 delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/08/2011 Versione

Dettagli

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. SÜDTIROLER SPARKASSE AG SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE. relativo al Programma di Emissione di

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. SÜDTIROLER SPARKASSE AG SECONDO SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE. relativo al Programma di Emissione di CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A. SÜDTIROLER SPARKASSE AG Società iscritta all Albo delle Banche Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano iscritto all Albo dei Gruppi Bancari Sede

Dettagli

PROCESSO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...2

PROCESSO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...2 Processo per la determinazione dei prezzi degli Strumenti Finanziari - SINTESI - I N D I C E PROCESSO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI...2 1.- Fasi di applicazione del modello...2

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

Le regole di Basilea II per il credito immobiliare

Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Le regole di Basilea II per il credito immobiliare Convegno ABI Credito alle Famiglie 2008 Mario Marangoni Banca d Italia Roma, 10 giugno 2008 1 Le regole di Basilea II per il credito immobiliare L impatto

Dettagli

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB

Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Risposta dell Associazione Bancaria Italiana al documento di consultazione CONSOB Comunicazione in materia di informazione da fornire al pubblico in relazione alle indennità e benefici riconosciuti ad

Dettagli

Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked

Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked Categorie dei fondi assicurativi polizze unit-linked FEBBRAIO 2005 INDICE PREMESSA pag. 3 1. DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE pag. 4 1.1 Macro-categorie pag. 4 1.2 Fondi azionari pag. 5 1.3 Fondi bilanciati

Dettagli

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento

PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE. relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento IT PROGETTO DI 18.05.2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla revisione delle modalità di fissazione dei tassi di riferimento 1. TASSI DI RIFERIMTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE Nell ambito del

Dettagli

Commenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo

Commenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo Commenti ABI al Position Paper CONSOB in materia di Aumenti di Capitale con rilevante effetto diluitivo 03/06/2010 POSITION PAPER Premessa La tematica della gestione degli aumenti di capitale con rilevante

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

Politica di valutazione e pricing

Politica di valutazione e pricing Politica di valutazione e pricing Aprile 2014 Indice Premessa... 3 1. Politica di valutazione e pricing... 3 1.1 Ambito di applicazione e contenuto... 3 1.2 Caratteristiche delle metodologie di pricing

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

PROCESSO FINANZA POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING IN RIFERIMENTO AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE

PROCESSO FINANZA POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING IN RIFERIMENTO AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE PROCESSO FINANZA POLITICA DI VALUTAZIONE E PRICING IN RIFERIMENTO AI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DI PROPRIA EMISSIONE Delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/06/2014 pagina 1 di 8 Indice Premessa...3

Dettagli

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da

BCC BARLASSINA. Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da Policy di Valutazione e Pricing delle obbligazioni emesse da BCC BARLASSINA (ai sensi delle Linee-Guida interassociative ABI-Assosim-Federcasse per l applicazione delle misure di attuazione della Direttiva

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di

Dettagli

I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS

I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS IAS-IFRS E NON PERFORMING LOANS Verona, 9 giugno 2006 I crediti e la loro classificazione secondo gli IAS/IFRS Andrea Lionzo Università degli Studi di Verona andrea.lionzo@univr.it 1 Indice 1. I fondamenti

Dettagli

Ruolo delle Obbligazioni Bancarie Garantite nella strategia di raccolta di Intesa Sanpaolo

Ruolo delle Obbligazioni Bancarie Garantite nella strategia di raccolta di Intesa Sanpaolo Ruolo delle Obbligazioni Bancarie Garantite nella strategia di raccolta di Intesa Sanpaolo Roma, Giugno 2007 Indice Introduzione Uso del CB: il merito di credito di partenza Uso del CB: entità/qualità

Dettagli

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Via del Quirinale, 21 00187 Roma. Roma, 15 giugno 2012

ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Via del Quirinale, 21 00187 Roma. Roma, 15 giugno 2012 ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Via del Quirinale, 21 00187 Roma Roma, 15 giugno 2012 Commenti dell associazione Chief Risk Officer Forum Italia (CROFI)

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie

Dettagli

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013

NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 NOTA AIFIRM Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 23 luglio 2013 E stato introdotto nell ordinamento di vigilanza italiano il concetto di risk appetite framework (RAF). E contenuto nella

Dettagli

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard

Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA-BoS-14/174 IT Orientamenti sul trattamento delle esposizioni al rischio di mercato e di controparte nella formula standard EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Tavola 1 Requisito informativo generale

Tavola 1 Requisito informativo generale Tavola 1 Requisito informativo generale (a) Il Consiglio di Amministrazione di Finlabo SIM. (di seguito anche la SIM o la Società ), ha definito le politiche di gestione dei rischi all interno delle quali

Dettagli

Dott. Antonio Renzi. Banca d Italia Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi Vigilanza Creditizia e Finanziaria

Dott. Antonio Renzi. Banca d Italia Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi Vigilanza Creditizia e Finanziaria Il quadro di riferimento per l entrata in vigore delle nuove disposizioni di Vigilanza per le Banche e per gli Intermediari Finanziari iscritti nell Assilea, Assifact, Assofin Le nuove

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO AMBITO DI APPLICAZIONE TITOLO I PRINCIPI GENERALI Finalità del processo di gestione del patrimonio Fondo stabilizzazione

Dettagli

Criteri di pricing per i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca

Criteri di pricing per i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Criteri di pricing per i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca Redatto da: Responsabile Servizio Finanza e Tesoreria / Responsabile Servizio Controlli Interni Verificato da: Responsabile Compliance

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO

CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO CAPITOLO 20 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO 20.1 PREMESSA... 255 20.2 COMITATO DI CONSULTAZIONE... 255 20.3 SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE RICHIESTE DI MODIFICA... 255 20.4 REQUISITI DI RICEVIBILITA

Dettagli

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c.

Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. Politica di Valutazione Pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Cernusco Sul Naviglio s.c. (Adottata ai sensi delle Linee guida interassociative per l applicazione delle

Dettagli

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa

IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio d esercizio e informazione integrativa SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE SINTESI ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE 1 FINALITA' LIABILITY

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Vademecum Accordi di Basilea. Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998)

Vademecum Accordi di Basilea. Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998) Vademecum Accordi di Basilea Basilea 1 (Accordi in vigore dal 1998) Patrimonio di vigilanza per il rischio: 8% dell attivo ponderato [max rischio ponderazione = 100%] Classificazione delle attività rischiose

Dettagli

Regolamento sugli investimenti

Regolamento sugli investimenti FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Regolamento sugli investimenti Stato 1.1.2007 Il Consiglio di fondazione della Fondazione Abendrot emana con l accordo della Commissione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia.

1. Smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; 2. Plafond Progetti Investimenti Italia. Protocolli Confindustria-ABI. Smobilizzo crediti PA e Investimenti Roma, 29 Maggio 2012 Confindustria Fisco, Finanza e Welfare Il Direttore Elio Schettino Si allegano i protocolli firmati il 22 maggio

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina s.c. Credito Cooperativo

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina s.c. Credito Cooperativo Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina s.c. Credito Cooperativo ********** gennaio 2012 1 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. METODOLOGIA DI PRICING... 3 2.1

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto.

Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto. -omissis- 1.7 Il ruolo delle garanzie Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto. Riteniamo che queste affermazioni nascano

Dettagli

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia

Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA-BoS-14/176 IT Orientamenti sul sottomodulo del rischio di catastrofe per l assicurazione malattia EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI?

Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI? Confederazione Nazionale dell Artigianato e della Piccola e Media Impresa Verso Basilea 2 Minacce in vista per le PMI? relazione di Eugenio Pavarani Dipartimento di Economia Università di Parma Collecchio,

Dettagli

L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014

L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 L equilibrio finanziario della banca (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2013/2014 Liquidity stress test: gli approcci Liquidity stress test : utilizzato per

Dettagli

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO

RISOLUZIONE N.43 /E. Con l istanza specificata in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO RISOLUZIONE N.43 /E Roma, 12 aprile 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica art. 3 d.l. 93 del 2008 e art. 15, lett. b) del Tuir. Detraibilità degli interessi passivi che maturano

Dettagli

Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane. Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI

Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane. Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Fare CASA L ABI e il sistema bancario a favore delle famiglie italiane Giovanni Sabatini Direttore Generale ABI Ministero dell Economia e delle Finanze Roma, 7 giugno 2016 USCITA DALLA RECESSIONE: CONTRIBUTO

Dettagli

Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING

Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING Basilea 2: Vincere insieme la sfida del RATING Il Comitato di Basilea viene istituito nel 1974 dai Governatori delle Banche Centrali dei 10 paesi più industrializzati. Il Comitato non legifera, formula

Dettagli

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

RISOLUZIONE N. 58/E. OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A. RISOLUZIONE N. 58/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 06 marzo 2003 OGGETTO: Operazioni di asset swap su Obbligazioni Generali 6,5% 2010. Interpello art. 11 legge 27-7-2000, n. 212 XY S.p.A.

Dettagli

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Città di Montalto Uffugo (Provincia di Cosenza) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Allegato Delibera Giunta Comunale n. 110 del 19 maggio 2014 1) Caratteristiche generali del sistema

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6

MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.

Dettagli

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministero dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico L Associazione Bancaria Italiana (ABI) Il Presidente dell ABI La CONFINDUSTRIA Il Presidente di CONFINDUSTRIA La Conferenza dei

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014. Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014. Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014 Sintesi del documento pubblicato ai sensi della normativa di vigilanza prudenziale La nuova normativa di vigilanza prudenziale si basa, in linea con

Dettagli

Disciplinare del Controllo di gestione

Disciplinare del Controllo di gestione Disciplinare del Controllo di gestione INDICE CAPO I - PRINCIPI E FINALITA ART. 1 Oggetto del Disciplinare pag. 3 ART. 2 Il controllo di gestione pag. 3 CAPO II - CONTABILITA ANALITICA ART. 3- Organizzazione

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

La gestione della raccolta bancaria (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012

La gestione della raccolta bancaria (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 La gestione della raccolta bancaria (parte II) Corso di Economia delle Aziende di Credito Prof. Umberto Filotto a.a. 2011/2012 Le funzioni d investimento delle passività bancarie Esistono diverse tipologie

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

LA POSIZIONE ASSOCIATIVA IN TEMA DI VITA UTILE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO E FORNITURE IN SERVICE

LA POSIZIONE ASSOCIATIVA IN TEMA DI VITA UTILE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO E FORNITURE IN SERVICE LA POSIZIONE ASSOCIATIVA IN TEMA DI VITA UTILE DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO E FORNITURE IN SERVICE INDICE LA PREMESSA PAG. 2 VITA UTILE RESIDUA E DURATA DELLA FORNITURA: LE APPARECCHIATURE RICONDIZIONATE

Dettagli

Corso di Finanza aziendale

Corso di Finanza aziendale Basilea II Corso di Finanza aziendale Elementi del nuovo accordo di Basilea Basilea II? Si tratta della recente revisione del complesso di norme regolamentari che dal 1988 sono imposte alle banche dalla

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art.5 del Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.17389

Dettagli

Modello dei controlli di secondo e terzo livello

Modello dei controlli di secondo e terzo livello Modello dei controlli di secondo e terzo livello Vers def 24/4/2012_CLEN INDICE PREMESSA... 2 STRUTTURA DEL DOCUMENTO... 3 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI CONTROLLO... 3 RUOLI E RESPONSABILITA DELLE FUNZIONI

Dettagli

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD

DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD DCO 106/2013/R/GAS Mercato del gas naturale Riforma delle condizioni economiche nel servizio di tutela Revisione della componente QVD Commenti e proposte Anigas Milano, 5 aprile 2013 1 PREMESSA Anigas

Dettagli

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014

COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014 COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI AL FONDO COMUNE D INVESTIMENTO MOBILIARE APERTO ARMONIZZATO DENOMINATO BANCOPOSTA OBBLIGAZIONARIO FEBBRAIO 2014 LA SOSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ GESTORE A partire dal 3 giugno

Dettagli

5.1.1 Politica per la sicurezza delle informazioni

5.1.1 Politica per la sicurezza delle informazioni Norma di riferimento: ISO/IEC 27001:2014 5.1.1 Politica per la sicurezza delle informazioni pag. 1 di 5 Motivazione Real Comm è una società che opera nel campo dell Information and Communication Technology.

Dettagli

INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 2014

INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 2014 INFORMATIVA AL PUBBLICO ANNO 214 Finanziaria Senese di Sviluppo S.P.A. Sede Legale Piazza Matteotti 3 531 Siena Capitale Sociale 16.572.177 i.v. Codice Fiscale e Partita Iva 721528 Società iscritta nell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Nuove funzioni e responsabilità del Risk Management. Presentazione alla Conferenza Il governo dei rischi in banca: nuove tendenze e sfide

Nuove funzioni e responsabilità del Risk Management. Presentazione alla Conferenza Il governo dei rischi in banca: nuove tendenze e sfide Nuove funzioni e responsabilità del Risk Management Presentazione alla Conferenza Il governo dei rischi in banca: nuove tendenze e sfide 9 Aprile 2015 Agenda 1. Premessa: Il ruolo della Corporate Governance

Dettagli

SINTESI DELLA POLICY di VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DAL CREDITO VALDINIEVOLE S.C.

SINTESI DELLA POLICY di VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DAL CREDITO VALDINIEVOLE S.C. SINTESI DELLA POLICY di VALUTAZIONE E PRICING DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DAL CREDITO VALDINIEVOLE S.C. 17 Ottobre 2013 1 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. METODOLOGIA DI PRICING... 3 2.1 PRICING... 4 2 1. PREMESSA

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

POLICY DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

POLICY DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro POLICY DI PRICING E REGOLE INTERNE PER LA NEGOZIAZIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI (emesse in relazione alla Linee Guida Federcasse per

Dettagli

Politica per la Sicurezza

Politica per la Sicurezza Codice CODIN-ISO27001-POL-01-B Tipo Politica Progetto Certificazione ISO 27001 Cliente CODIN S.p.A. Autore Direttore Tecnico Data 14 ottobre 2014 Revisione Resp. SGSI Approvazione Direttore Generale Stato

Dettagli

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo Montepulciano

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo Montepulciano Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo Montepulciano 1 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. METODOLOGIA DI PRICING... 3 2.1 PRICING... 5 2 1. PREMESSA

Dettagli

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina Credito Cooperativo **********

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina Credito Cooperativo ********** Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Cascina Credito Cooperativo ********** 1 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. METODOLOGIA DI PRICING... 3 2.1 PRICING... 5 2 1.

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI PRESSO LA X COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/138/CE (SOLVENCY

Dettagli

III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014

III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014 III PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO AL 31/12/2014 1 Premessa Le disposizioni contenute nella Circolare della Banca d Italia n.216 del 5 agosto 1996 7 aggiornamento del 9 luglio 2007, Capitolo V - Vigilanza

Dettagli

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa S.c. **********

Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa S.c. ********** Sintesi della Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Signa S.c. ********** CDA del 13/11/2013 1 INDICE 1. PREMESSA... 3 2. METODOLOGIA DI PRICING...

Dettagli

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI DE

REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI DE DCO 452/2014/R/com REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI TELEFONICI DELLE AZIENDE DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE ORIENTAMENTI FINALI Osservazioni e proposte ANIGAS Milano,

Dettagli

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015

IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA INCONTRO PARTI SOCIALI 23/7/2015 PREMESSA IL FONDO PENSIONE E ARTICOLATO NELLA GESTIONE ORDINARIA E NELLA GESTIONE INTEGRATIVA CARATTERIZZATE DA NORME DIVERSE PER QUANTO

Dettagli

LINEA GARANTITA. Benchmark:

LINEA GARANTITA. Benchmark: LINEA GARANTITA Finalità della gestione: Risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio attraverso una gestione che è volta a realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che

Dettagli

Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009

Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009 Il recepimento della direttiva sul credito ai consumatori. Le scelte di alcuni Paesi europei sulle discrezionalità lasciate agli Stati membri Credito alle Famiglie 2009 23 Giugno 2009 Enrico Granata Direttore

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

Sintesi Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Impruneta

Sintesi Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Impruneta Banca di Credito Cooperativo di Impruneta Sintesi Policy di valutazione pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca di Credito Cooperativo di Impruneta Delibera CdA del 09/06/2015 1 INDICE 1. PREMESSA...

Dettagli

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943 BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE ai sensi dell art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n.

Dettagli

Definizione strumenti finanziari

Definizione strumenti finanziari I criteri di valutazione secondo gli IAS 39 Definizione strumenti finanziari Lo IAS 39 definisce lo strumento finanziario come un qualsiasi contratto che dà origine ad una attività finanziaria per un impresa

Dettagli

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati

Dettagli

Politica di valutazione e pricing per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla

Politica di valutazione e pricing per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Politica di valutazione e pricing per la negoziazione/emissione dei prestiti obbligazionari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana Adottata con delibera del C.d.A. del

Dettagli