Licenziamento: il tentativo obbligatorio di conciliazione. LavoroFisco
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- Vito Casagrande
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1 LavoroFisco Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e al lavoratore per attivare un apposito tentativo obbligatorio di conciliazione Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro e al lavoratore per attivare un apposito tentativo obbligatorio di conciliazione. 1 / 5
2 L art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, nel sostituire il testo dell art. 7 della legge n. 604/1966, poi ulteriormente modificato dal d.l. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, ha sancito che ai licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo si applica l art. 7 della legge n. 300/1970 (procedura arbitrale), mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3, seconda parte, della legge n. 604/1966) deve essere necessariamente preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro competente in ragione del luogo dove il lavoratore presta la sua attività, che deve essere trasmessa per conoscenza al lavoratore sempre a cura del datore di lavoro (art. 7, comma 1, legge n. 604/1966), al fine di attivare un apposito tentativo obbligatorio di conciliazione. Campo di applicazione L obbligo di conciliazione riguarda esclusivamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro che in ciascuna sede occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori (più di 5 se imprenditore agricolo) o che nell ambito dello stesso comune occupa più di 15 dipendenti (se impresa agricola più di 5 dipendenti nel medesimo ambito territoriale) ovvero che occupa più di 60 dipendenti complessivamente. Cause di licenziamento escluse dalla procedura L art. 7, comma 4, del d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013, sostituisce il comma 6 dell art. 7 della legge n. 604/1966, per esonerare dal tentativo obbligatorio alcune fattispecie difficilmente compatibili con la natura e lo spirito della procedura conciliativa. Così in primo luogo si stabilisce che non deve attivare la procedura preventiva in esame il datore di lavoro che intima il licenziamento individuale per l avvenuto superamento del periodo di comporto di cui all art codice civile. Altre due fattispecie vengono evidenziate come meritevoli di non formare oggetto della procedura conciliativa obbligatoria e sono individuate mediante rinvio all art. 2, comma 34, della legge n. 92/2012. Si tratta dei licenziamenti, ovvero delle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, che vengono intimati: 1. 1.in conseguenza di cambi di appalto, quando fanno seguito alla cessazione del rapporto di lavoro col primo datore le assunzioni presso altro datore di lavoro, per effetto di apposite clausole sociali che assicurano la continuità occupazionale sancita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 2. 2.per completamento delle attività e per chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili. 2 / 5
3 Dimensioni aziendali Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 3/2013 ha segnalato come la legge n. 92/2012 individui esplicitamente i datori di lavoro interessati dalla procedura sulla base di limiti dimensionali, enucleando anche le modalità di calcolo. In questo senso, rispetto ai limiti dimensionali delle aziende, viene chiarito che l ufficio territoriale del Ministero destinatario della comunicazione preventiva non ha alcun potere di valutazione, dovendo solo limitarsi a prendere atto della scelta datoriale di sottoporsi alla procedura in argomento, dovendo ritenersi che a monte sia stata effettuata la verifica di applicabilità della normativa di riferimento circa le dimensioni aziendali effettive. A proposito di dimensioni aziendali, peraltro, la stessa circolare n. 3/2013 chiarisce, che «il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. normale occupazione nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale». Il Ministero precisa ulteriormente che in quelle aziende in cui, «per motivi di mercato o di attività svolta in periodi predeterminati», l occupazione risulta «fluttuante», si possono seguire le indicazioni giurisprudenziali che variano dal concetto di «media» a quello di «normalità della forza lavoro riferita all organico necessario in quello specifico momento dell anno». Computo del personale Un altra importante puntualizzazione operata dalla circolare n. 3/2013, in merito alle modalità di computo del personale, attiene al chiarimento secondo cui le previsioni riferite espressamente dalla legge n. 92/2012 ai soli lavoratori a tempo parziale, da calcolarsi proquota in relazione all orario pieno contrattuale, devono intendersi riguardanti anche i lavoratori occupati con forme di lavoro flessibili per modulazione di orario. Non tutti i lavoratori, peraltro, sono da computare nell organico aziendale. La circolare n. 3/2013 elenca espressamente le tipologie contrattuali che, in conseguenza di specifiche disposizioni legislative, non sono computabili nel novero dell organico aziendale al fine di determinare la soglia di insorgenza dell obbligo di conciliazione preventiva: 1. 1.assunti con rapporto di apprendistato; 2. 2.assunti con contratto di inserimento, fino a quando il contratto risulterà operativo; 3 / 5
4 3. 3.assunti con contratto di reinserimento; 4. 4.assunti già impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; 5. 5.lavoratori somministrati (che non rientrano nell organico dell utilizzatore). Inoltre, in base alle previsioni dell art. 18, comma 9, della legge n. 300/1970, non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Comunicazione obbligatoria dell intenzione di licenziare La comunicazione obbligatoria deve contenere la espressa dichiarazione dell intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato (art. 7, comma 2, legge n. 604/1966). La circolare n. 3/2013 ribadisce che il contenuto deve far riferimento all intenzione di procedere al licenziamento per un motivo oggettivo, deve indicarne le motivazioni, nonché le eventuali misure di assistenza finalizzate ad una ricollocazione per poi evidenziare l utilità di indicare nella comunicazione, qualora il datore di lavoro ne sia in possesso, l indirizzo di posta elettronica certificata. Computo dei termini per la procedura A seguito della comunicazione la DTL procede a trasmettere la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, davanti alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all art. 410 c.p.c. (art. 7, comma 3, legge n. 604/1966). L unica data di riferimento per il computo dei 7 giorni per effettuare la convocazione delle parti è quella della effettiva ricezione da parte della Direzione territoriale del lavoro competente della comunicazione effettuata dal datore di lavoro. In merito alla attivazione tempestiva della procedura di conciliazione, mediante apposita convocazione, da parte dell ufficio territoriale del Ministero del Lavoro, la circolare n. 3/2013 rammenta che la legge n. 92/2012 impone un preciso onere alla Direzione territoriale del lavoro che ha ricevuto la comunicazione datoriale. Si tratta, appunto, di procedere tempestivamente a convocare le parti dinanzi alla Commissione o alla eventuale Sottocommissione, trasmettendo l invito a comparire entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione dell istanza. Le indicazioni ministeriali sottolineano altresì che la nota di convocazione della DTL, la quale deve contenere necessariamente il giorno e l ora dell incontro, vale a dire della seduta della Commissione fissata per esperire il tentativo, va trasmessa con la massima celerità al fine di non vanificare la 4 / 5
5 procedura obbligatoria di conciliazione, inviandola alle parti con lettera raccomandata o preferibilmente attraverso posta elettronica certificata. La perentorietà del termine dei 7 giorni, prevista espressamente dalla legge, è, peraltro, fortemente ribadita dalla circostanza che decorso il termine il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore, come espressamente previsto dall art. 7, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 604/1966, misura confermata anche nel nuovo testo come sostituito dall art. 7, comma 4, del d.l. n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013 (circolare n. 35 del 29 agosto 2013). Nel fissare la convocazione delle parti, d altro canto, secondo la circolare n. 3/2013, la DTL non deve limitarsi a rispettare il termine perentorio dei 7 giorni, ma anche assicurare che la data del previsto tentativo di conciliazione permanga abbondantemente all interno del limite temporale dei 20 giorni dalla convocazione (sancito dalla legge n. 92/2012 come termine finale) al fine di non vanificare la procedura conciliativa. Le deroghe alla durata massima della procedura Durante la procedura che di norma deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione le parti, con l ausilio ( partecipazione attiva ) della Commissione, esaminano soluzioni alternative al licenziamento. Due soltanto sono i momenti previsti dalla legge nei quali la procedura conciliativa preventiva obbligatoria può subire una dilatazione dei termini: - il primo è determinato dalla manifestazione di volontà delle parti di proseguire le trattative per addivenire ad un utile accordo dinanzi alla Commissione in data successiva, e non ha una limitazione temporale fissata dalla legge; - il secondo consiste nella rappresentazione documentata da parte del lavoratore di un legittimo impedimento a presenziare e a partecipare al tentativo di conciliazione, ed è limitato ad un massimo di 15 giorni. Call Send SMS Call from mobile Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype 5 / 5
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