Conciliazione, le procedure sono tre

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1 Conciliazione, le procedure sono tre Quante sono le tipologie e le procedure di conciliazione? E obbligatoria o facoltativa?e, soprattutto, quale tipologia deve essere applicata? Queste e molte altre domande si presentano nella testa del datore di lavoro, del lavoratore e (anche) del professionista quando si renda necessario attivare una procedura conciliativa. Vediamo di chiarire -analizzando una per una le diverse modalità- come funzionano le tre diverse tipologie di conciliazione, quando devono essere attivate e se sono, o meno, obbligatorie. Conciliazione facoltativa: la procedura conciliativa regolata dagli artt. 409 e ss. del Codice di Procedura Civile, è stata riformata dal D.Lgs. n. 183/2010 (cd Collegato Lavoro). Detta procedura, obbligatoria prima della riforma del 2010, può facoltativamente essere attivata per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti il singolo rapporto di lavoro. L attivazione della conciliazione facoltativa può avvenire quando una delle parti reclami l applicazione di disposizioni di legge o di contratto (sia esso collettivo o individuale). È bene evidenziare che è una procedura del tutto volontaria, potendo la parte che si ritiene lesa in un suo diritto adire direttamente l autorità giudiziaria. Principalmente le vertenze oggetto di questa procedura sono: pretese derivanti da differenze retributive; impugnazione di licenziamenti; mancata o errata costituzione del rapporto di lavoro; violazioni in tema di patto di non concorrenza. I rapporti di lavoro ai quali si applica la procedura sono i seguenti: normali rapporti di lavoro subordinato privato; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale; rapporti di mezzadria. Conciliazione preventiva in caso di licenziamenti per GMO: la legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) introduce, con la modifica dell art. 7 della legge n. 604/1966, una procedura di conciliazione preventiva obbligatoria da attivare in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da un datore di lavoro che integri i requisiti dimensionali di cui all art. 18 della legge n. 300/1970. Dunque prima dell intimazione del licenziamento il

2 datore di lavoro dovrà comunicare alla DTL competente per territorio (oggi alla sede territoriale dell Ispettorato del Lavoro) tale intenzione; la sede territoriale dovrà, entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedere a convocare le parti per un incontro da effettuarsi innanzi alla commissione provinciale di conciliazione costituita ai sensi dell art. 410 c.p.c.. La presenze effettiva delle parti non è obbligatoria, anche se è preferibile, tanto che il comma 9 del nuovo art. 7 della legge n. 604/1966 consente una proroga di 15 giorni in caso di legittimo impedimento del lavoratore a presenziare. In ogni caso, le parti possono farsi assistere dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato, oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si deve concludere entro venti giorni dalla trasmissione della convocazione da parte della DTL/Ispettorato, ma è data facoltà alle parti, se d accordo, di proseguire la discussione. Se, trascorsi i venti giorni, o il maggior tempo concordato, non si raggiunge alcun accordo, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se viceversa si raggiunge, quindi si condivide la decisione di risolvere il rapporto di lavoro, si può procedere anche ad una risoluzione consensuale. Conciliazione a tutele crescenti : questa procedura, del tutto facoltativa, nasce nel marzo 2015 con l introduzione del D.Lgs. n. 23/2015, e si applica soltanto a determinate categorie di lavoratori, nel dettaglio si rivolge a: Lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015; Lavoratori trasformati a tempo indeterminato da un precedente contratto a termine dopo il 7 marzo 2015; Lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dopo dal 7 marzo Se il datore di lavoro commina un licenziamento (per qualsiasi ragione, giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo) ad un lavoratore soggetto alle tutele crescenti, può offrire allo stesso un importo pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di anzianità, comunque l indennità non potrà essere inferiore a 2 mensilità e non superiore a 18 mensilità. L offerta deve avvenire entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ossia nel termine di 60 giorni, e la procedura dovrà svolgersi in una delle sedi protette previste dall art del codice civile. L importo cosi erogato non è imponibile né ai fini previdenziali né ai fini fiscali. C è da dire che l accettazione dell assegno da parte del prestatore di lavoro comporta una serie di conseguenze:

3 Viene estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento; il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento anche qualora sia già stato oggetto di impugnativa; c è il diritto alla Naspi in presenza dei requisiti di legge. Detto importo dovrà essere erogato tramite assegno circolare. Viene anche introdotto un nuovo adempimento in capo al datore di lavoro che, a prescindere dalla conclusione positiva della procedura, dovrà effettuare una comunicazione sul sito cliclavoro.gov.it (tramite il modello UNILAV-Conciliazione presente sul sito) entro il termine di 65 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena la sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. Info Paghe e Contributi Simone Del Signore Consulente del Lavoro Iscritto all Ordine di Roma (num. 4832) Trasferta: Nozione, indennità e aspetti previdenziali e fiscali DEFINIZIONE DI TRASFERTA: costituisce trasferta lo spostamento temporaneo del lavoratore dal luogo in cui esegue abitualmente la prestazione con il relativo diritto, per il prestatore di lavoro a percepire una indennità. La trasferta è caratterizzata dal legame del lavoratore con l abituale luogo di lavoro e la relazione con il diverso luogo dove il lavoratore presterà la propria attività.

4 L elemento fondamentale che qualifica la trasferta è la provvisorietà, cioè la permanenza temporanea, su valutazione datoriale delle esigenze aziendali, del lavoratore a svolgere le proprie mansioni in un determinato luogo diverso da quello abituale (Cass. n del ). LIMITE TEMPORALE: La trasferta, anche se caratterizzata da una provvisorietà temporale, può essere disposta anche in assenza di una formale indicazione di durata in quanto la temporaneità stessa implica il rientro del lavoratore presso l abituale sede di lavoro (Cass. n del ). La decisione di inviare un dipendente in trasferta avviene in base alla discrezionalità aziendale e quindi risulta irrilevante il consenso manifestato dal lavoratore (Cass. n del ). D altra parte, la trasferta presuppone lo spostamento del lavoratore di volta in volta in base a singole decisioni del datore di lavoro (Cass. n del ); dunque la scelta di quest ultimo, di inviare un lavoratore in trasferta, è espressione del potere unilaterale che spetta all azienda. (ex plurimis: Cass. n del e n del ). INDENNITA di TRASFERTA: Il Ministero del Lavoro ha chiarito in risposta all interpello 14/2010 che il datore di lavoro ha la facoltà di erogare una indennità di trasferta superiore a quella prevista dal Contratto collettivo nazionale o di secondo livello, in quanto si tratterebbe di una condizione di miglior favore per il lavoratore. UTILIZZO IMPROPRIO DELL INDENNITÀ DI TRASFERTA: con sentenza n del , la Sezione 5 penale della Cassazione ha affermato che, quando il datore di lavoro fa figurare in busta paga la voce indennità di trasferta esente per retribuire, ad esempio del lavoro straordinario, ci si trova in un caso in cui il datore si limita ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, per cui è configurabile il reato di cui alla legge 689/1981, art. 37, e non il diverso reato di truffa, per il quale, oltre alle false dichiarazioni, devono sussistere artifici e/o raggiri di altra natura; ciò a condizione che l evasione non superi un determinato tetto. Commette il delitto di truffa il datore di lavoro che attraverso la costruzione e l esposizione di fittizia di somme corrisposte al lavoratore, elude l Ente previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto con l evasione contributiva.

5 TRASFERTE NELL AMBITO COMUNALE: le trasferte in ambito comunale, ai sensi dell art. 52, comma 5, del TUIR, sono interamente imponibili, sia ai fini previdenziali sia ai fini fiscali (D.Lgs. 314/1997), salvo che si riferiscano a spese di trasporto comprovate da documenti rilasciati dal vettore (bus, tram, taxi, ecc.). TRASFERTE FUORI DALL AMBITO COMUNALE: ai sensi dell art 51 del TUIR, sono imponibili fiscalmente e ai fini contributivi (D.Lgs. 314/1997), le somme erogate ai dipendenti per le trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale come di seguito specificato: Rimborsi analitici: In Italia Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di trasferte o missioni, fino all importo massimo giornaliero di euro 15,49. Per le trasferte effettuate all estero l esenzione aumenta da euro 15,49 a euro 25,82. Indennità forfettaria: In Italia è esente fino ad euro 46,48 al netto delle spese di viaggio e trasporto. Per le trasferte effettuate all estero l esenzione aumenta a euro 77,47. Sistema misto: In Italia l indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente euro 30,99 al giorno, in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente. L indennità concorre a formare il reddito per la parte eccedente euro 15,49 al giorno, in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Per le trasferte effettuate all estero le esenzioni aumentano rispettivamente ad euro 51,65 in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e ad euro 25,82 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In tutti i casi l azienda dovrà tener conto delle disposizioni, in materia di trasferte o missioni, stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato. Info Paghe e Contributi Lorenzo Del Signore

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