730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento
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- Serena Cattaneo
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1 730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Società di comodo: test di operatività e delle perdite sistematiche Categoria: Ires Sottocategoria: Società di comodo La novità più rilevante che ha interessato le società di comodo è stata, quest anno, la nuova disciplina in tema di interpello probatorio. Con il presente intervento, tuttavia, l attenzione è concentrata sulla verifica del superamento del test di operatività e delle perdite sistematiche. Come noto, infatti, con l espressione società di comodo sono individuate sia le società non operative che quelle in perdita sistematica. Merita a tal proposito di essere ricordato: che si definiscono non operative le società i cui ricavi effettivi siano inferiori a quelli minimi presunti; sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per 5 periodi d'imposta consecutivi, oppure, 4 in perdita e 1 con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto. Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall anno successivo. È bene tuttavia precisare che sono previste specifiche cause di esclusione (uniche per entrambe le fattispecie) e di disapplicazione automatica (le quali, invece, sono diversamente delineate per le società non operative ed in perdita sistematica). Premessa Con l espressione società di comodo sono individuate sia le società non operative che quelle in perdita sistematica. Sono considerate non operative le società che presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, ottenuti per mezzo di coefficienti da applicare ai principali assets aziendali. 1
2 Sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per 5 periodi d'imposta consecutivi; oppure, 4 in perdita e 1 con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto. Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall anno successivo. SOCIETÀ NON OPERATIVE E IN PERDITA SISTEMATICA ANALOGIE Sono previste le stesse penalizzazioni ai fini Ires/Irpef, Iva e Irap. Presentano le stesse cause di esclusione. DIFFERENZE Diversi sono i presupposti al ricorrere dei quali scattano le penalizzazioni (in un caso rilevano i ricavi, nell altro le perdite fiscali). Sono diverse le cause di disapplicazione automatica. In entrambi i casi è possibile presentare interpello disapplicativo preventivo se non si può beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione. Le penalizzazioni previste Sia il mancato superamento del test di operatività che il mancato superamento del test delle perdite sistematiche comportano delle presunzioni di imponibile minimo e delle preclusioni per il contribuente, quali: 1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell aliquota pari al 10,5%; 2. ai fini Irap, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto incrementato di retribuzioni e interessi; 3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla Legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante 2
3 dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. Come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la Circolare 10/E del 14 maggio 2014, le penalizzazioni previste dalla disciplina risultano applicabili anche nel caso in cui vi sia un adeguamento al reddito minimo previsto.? Posso evitare le penalizzazioni Iva se mi adeguo al reddito minimo previsto? NO Anche se mi adeguo al reddito minimo incorro sempre nelle penalizzazioni previste ai fini Iva. Caso A: la società non operativa Nell attivo patrimoniale della società Alfa troviamo i seguenti beni Immobile in corso di costruzione euro euro euro Immobile destinato alla vendita Immobile a disposizione Altre immobilizzazioni euro euro euro euro euro euro euro La società Alfa, nel 2015 ha conseguito un utile fiscale pari ad euro e negli anni precedenti la società ha sempre conseguito utili fiscali. I ricavi conseguiti sono stati i seguenti: Vendite e prestazioni Incrementi rimanenze e lavori in corso Altri ricavi e proventi e plusvalenze Proventi finanziari TOTALE RICAVI
4 La società supera il test di operatività? Sono previste delle penalizzazioni nel caso in cui non venisse superato il test di operatività? Come può Alfa Srl sfuggire alle penalizzazioni previste? Il primo passo: analizzare le immobilizzazio ni esposte in bilancio Prima di poter rispondere al quesito prospettato merita di essere ricordato che non tutti i beni esposti nell attivo patrimoniale rilevano ai fini del test di operatività. Si pensi, a tal proposito, agli immobili della società Alfa: quali dovranno essere esposti nel prospetto di operatività? In primo luogo deve essere rilevato che gli immobili rilevano esclusivamente se iscritti nelle immobilizzazioni (voce B.II.1 dell attivo patrimoniale). Pertanto non sono considerati nel calcolo del test gli immobili iscritti nell attivo circolante in quanto: - oggetto di attività di compravendita immobiliare o di costruzione/ristrutturazione per la vendita svolta ordinariamente dalla società; - destinati alla vendita da parte della società. I principi contabili (e, nello specifico, l Oic 16) rappresentano, da questo punto di vista, un importante riferimento. Viene infatti chiarito che le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono iscritte in un apposita voce dell attivo circolante. La riclassificazione in oggetto può essere effettuata, però, soltanto se sono rispettate determinate condizioni. Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono iscritte in un apposita voce dell attivo circolante soltanto se: Le immobilizzazioni sono vendibili nelle loro condizioni e non sono richieste particolari modifiche tali da differirne l alienazione; La vendita appare altamente probabile, in considerazione delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; L operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. 4
5 Rilevano invece gli immobili in leasing. A tal fine il valore da prendere a riferimento è rappresentato: - dal costo sostenuto dalla società concedente, anche se i beni sono già stati riscattati, - ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. Non rilevano, invece, gli immobili: acquisiti in locazione, comodato o noleggio; gli immobili concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di soggetti diversi dai soci o loro familiari di cui all articolo 5, ultimo comma, del TUIR, non essendo idonei a produrre reddito per la società nuda proprietaria (risoluzione n. 94/E del 25 luglio 2005). Diversamente, qualora l usufrutto sull immobile sia concesso a titolo oneroso, lo stesso dovrà essere ricompreso tra gli asset rilevanti ai fini sia del test di operatività che della determinazione del reddito minimo. In siffatta ipotesi anche i componenti positivi generati dalla concessione in usufrutto dei predetti immobili concorreranno alla determinazione dei ricavi effettivi di cui al comma 1 dell articolo 30. le immobilizzazioni in corso di costruzione che vengono iscritte in un apposita voce dell attivo, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione e, quindi, non idonee a produrre alcun tipo di provento (Circolare n. 48/E del 1997). Al contrario, vanno invece sempre considerati gli immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione. In questo caso è infatti possibile solo dimostrare, in sede di interpello, che si è verificata un oggettiva situazione che ha impedito il conseguimento dei ricavi. TEST DI OPERATIVITA : GLI IMMOBILI DA CONSIDERARE SI Immobili condotti in leasing Immobili concessi in usufrutto a titolo oneroso NO Immobili acquisiti in locazione, comodato o noleggio Immobili concessi in usufrutto a titolo gratuito 5
6 Immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione Le immobilizzazioni in corso di costruzione e gli acconti Impianti fotovoltaici GLI IMMOBILI MISTI Qualche dubbio sorge invece laddove si considerino gli immobili posseduti da società aventi oggetto sociale misto : si pensi, a tal fine, alla società immobiliare che, nell attesa di vendere l immobile merce, lo loca. In questo caso, le soluzioni prospettate sono state due: considerare l immobile tra le immobilizzazioni e dunque inserirlo nel calcolo insieme ai ricavi di locazione; oppure: non considerare l immobile, in quanto bene merce, ma nemmeno i ricavi derivanti dal contratto di locazione. Assonime, nella Circolare n.43 del 2007 ha ritenuto che, nel silenzio dell Agenzia delle Entrate, dovendosi rispettare il criterio dell omogeneità dei dati da porre a raffronto sembrerebbe logico che, ancorché l immobile possa figurare tra i beni di magazzino, debba ugualmente concorrere ai fini del computo dei ricavi presunti, alla stessa stregua di quelli iscritti tra le immobilizzazioni. Gli altri beni Nell attivo patrimoniale di una società, ovviamente, non troveremo soltanto gli immobili, ma anche altri beni. Quali di questi rilevano ai fini del test di operatività? Richiamiamo brevemente i principali chiarimenti forniti nel tempo con la tabella che segue. CLASSI 2% sul valore dei titoli, partecipazioni e crediti VOCI DI BILANCIO RILEVANTI B.III.1 B.III.2 B.III.3 CII C.III. 1-4 NOTE La norma precisa che tali elementi sono sempre considerati, indipendentemente dalla loro classificazione in bilancio: per cui saranno oggetto di calcolo, sia se esposti tra le immobilizzazioni (punto B del bilancio civilistico), sia se accolti tra l attivo 6
7 C.III 6 circolante (punto C del bilancio civilistico). L importo da considerare è inoltre dato dal valore fiscale, pari al costo storico, così come descritto nell art. 110 Tuir (in merito alle partecipazioni che beneficiano del regime di parziale esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, la circolare n. 6/E del 13/02/2006 ha precisato che le stesse devono essere considerate, nel loro intero ammontare, tra quelle che concorrono alla verifica dell'operatività) Non rientra invece nel calcolo il valore delle azioni proprie, le quali non danno diritto ad alcun utile, nonché il valore delle partecipazioni detenute solo in nuda proprietà, di cui non si possiede il diritto sugli utili, assegnato all usufruttario. Si sottolinea, infine, l esclusione dei crediti commerciali dalla base di calcolo, la quale può essere facilmente spiegata ove si consideri che questi ultimi normalmente non sono fruttiferi, per cui non si può presumere che diano luogo ad altri ricavi. Per le stesse ragioni ora esposte: gli interessi che maturano sui crediti commerciali non possono essere considerati tra i proventi rilevanti per il calcolo dei ricavi effettivi; l esclusione non opera laddove, in base alle specifiche condizioni e modalità di pagamento pattuite, possa ritenersi che l operazione non sia in linea con la prassi 7
8 6 % sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dalle navi, anche in locazione finanziaria; 5 % per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; 4 % per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti; 1 % per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti; B.II.1 B.II.1 B.II.1 B.II.1 commerciale e configuri invece una vera e propria operazione di finanziamento. Tra i crediti non trovano altresì spazio i crediti per rimborso di imposte, in quanto non derivanti da operazioni di finanziamento. Come precisato dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 48/E del 26/02/1997, i soggetti in contabilità semplificata non tengono conto dei crediti, in quanto gli stessi non emergono dalle scritture contabili. I fabbricati vanno considerati in base al loro costo storico di acquisto, compreso il valore dei terreni, sebbene sia stato scorporato (a tal fine si richiama la Circolare n.11/e del 2007) In base al tenore letterale della norma, i beni in esame rilevano, inoltre, anche se condotti in locazione finanziaria. Tali beni assumono rilievo solo se iscritti in bilancio come immobilizzazioni materiali, quindi nelle voci dello schema di stato patrimoniale B.II.1 (terreni e fabbricati) e B.II.4 (altri beni), per un valore pari a quello fiscale (quindi al costo storico al lordo degli ammortamenti e considerando solo le rivalutazioni fiscalmente rilevanti). In ogni caso non sono considerati nel calcolo del test gli immobili iscritti nell attivo circolante. Così come chiarito dalla Circolare n.36/e del 2013 è inoltre necessario ricordare che anche gli impianti fotovoltaici concorrono al conteggio del test di operatività, con i medesimi coefficienti 8
9 15 % sul valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. B.I.1-5 B.I.7 B.II.2-4 previsti per i beni immobili (ovvero il 6% nel calcolo della media triennale e il 4,75% per il calcolo del reddito presunto). Questo indipendentemente da come gli stessi siano stati classificati come beni immobili e immobili. Non rilevano, invece, gli immobili e le navi: - acquisiti in locazione, comodato o noleggio. - gli immobili concessi in usufrutto costituito a titolo gratuito, in favore di soggetti diversi dai soci o loro familiari, - le immobilizzazioni in corso di costruzione che vengano iscritti in un apposita voce dell attivo, in quanto ancora non suscettibili di utilizzazione. Al contrario, vanno invece sempre considerati gli immobili finiti, anche se non hanno trovato effettiva utilizzazione. Conformemente a quanto precisato nella citata circolare n. 48/E del 1997, non vanno comunque considerate al fine del calcolo le immobilizzazioni materiali e immateriali in corso, nonché gli acconti corrisposti per le stesse, in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre ricavi. Per quanto riguarda invece i beni a deducibilità limitata, come gli impianti telefonici e le autovetture, il costo va assunto per l intero importo, così come chiarito dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate 11/E del 16/02/2007. I beni in locazione finanziaria vanno considerati nel loro valore effettivo, equiparandoli 9
10 così ai beni in proprietà, anche se è stata esercitata l opzione per il riscatto. Con riferimento al valore rilevante dei beni giova precisare che quest ultimo non è incrementato dal valore del super-ammortamento I chiarimenti della Circolare n.12/2016 L importo maggiorato del 40% non rileva ai fini del test di operatività La società Alfa presenta i seguenti valori relativi alle altre immobilizzazioni materiali e immateriali. ANNO 2013 ANNO 2014 Attrezzature = Brevetti = Attrezzature = Brevetti = Nell anno 2015 la società presenta la medesima situazione (Attrezzature e brevetti in bilancio) ma ha altresì acquistato una nuova stampante del costo di euro Giorni di effettivo possesso della stampante 2015 = 15 giorni Quale sarà il valore rilevante ai fini del calcolo del test di operatività? * 15 = , MEDIA TRIENNALE (il valore totale da ragguagliare al periodo di effettivo possesso del bene non è invece pari ad euro !) 10
11 Riprendiamo ora il caso della nostra società Alfa. Immobile in corso di costruzione Immobile destinato alla vendita Immobile a disposizione Altre immobilizzazioni RILEVANO AL FINE DEL TEST DI OPERATIVITA? NO NO SI SI Ecco quindi i valori in questo caso rilevanti: Immobile a disposizione euro euro euro Altre immobilizzazioni euro euro euro Calcoliamo la media triennale MEDIA Immobile a disposizione Altre immobilizzazioni Applichiamo, quindi, alla media triennale, le percentuali di redditività previste 11
12 Immobile a disposizione Altre immobilizzazioni MEDIA % DI REDDITIVTA TOTALE % % TOTALE euro rappresenta il reddito minimo presunto. I ricavi minimi presunti, devono successivamente essere confrontati con i ricavi effettivi, calcolati come media triennale dei ricavi, proventi e incrementi di rimanenze. DETERMINAZIONE RICAVI EFFETTIVI RICAVI TIPICI (A1 + A5) + INCREMENTI RIMANENZE se positivi(+ A2 + A3 B11) + ALTRI PROVENTI (C15 + C16) risultanti dal Conto Economico del bilancio CEE dell'ultimo triennio (MEDIA TRIENNALE) Riprendiamo i dati della società Alfa Srl MEDIA Vendite e prestazioni Incrementi rimanenze e lavori in corso Altri ricavi e proventi e plusvalenze Proventi finanziari TOTALE RICAVI La media dei ricavi effettivi è pari ad euro , ed è quindi inferiore ai ricavi minimi presunti (euro ). La società Alfa Srl è quindi una società di comodo Il reddito minimo dovrà essere calcolato applicando le percentuali previste al valore degli assets nel periodo di riferimento (non rileva, quindi, in questo caso, la media triennale, ma il valore di periodo) 12
13 Determinazione del reddito minimo: immobili ,75% altre immobilizzazioni ,00% Sono presenti cause di esclusione? L art.30 della L. n.724/94, comma 1, prevede alcune cause di esclusione dall applicazione della disciplina delle società di comodo. Appare pertanto utile, in primo luogo, individuare se la società può beneficiare di specifiche cause di esclusione. LE CAUSE DI ESCLUSIONE soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; società in amministrazione controllata o straordinaria; società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; società esercenti pubblici servizi di trasporto; società con un numero di soci non inferiore a 50; società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 13
14 società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale; società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del Capitale sociale; società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. LE CAUSE DI ESCLUSIONE Cosa sono? Devo inviare qualche istanza preventiva? In quale esercizio deve essere verificata? Sono delle specifiche fattispecie al ricorrere delle quali il contribuente può disapplicare la disciplina delle società di comodo No, nel caso in cui si benefici di una causa di esclusione non è necessario inviare alcun interpello preventivo. La causa di esclusione deve essere verificata nell esercizio di riferimento. Quindi, nella compilazione del Modello Unico15 andrà verificata la presenza della causa di esclusione nell esercizio 2014 (se l esercizio sociale coincide con l anno solare). Nel caso in cui sia presente una causa di esclusione il prospetto di operatività non dovrà essere compilato, in quanto sarà sufficiente indicare nell apposita casella il codice relativo alla causa di esclusione di cui si può beneficiare. Supponiamo che la società Alfa si trovi nel primo periodo d imposta. Alfa Srl Data apertura partita Iva: In questo caso Alfa Srl potrà limitarsi ad indicare il codice di esclusione, senza dover ulteriormente compilare il prospetto di operatività. 14
15 Nel caso prospettato, però, la società Alfa non si trova nel primo periodo d imposta, e, quindi, non potrà beneficiare della causa di esclusione. Come precisato nella Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 48/E del 26 febbraio 1997, e ribadito dalla Circolare n. 25/E del 2007, il primo periodo di imposta cui far riferimento per l applicabilità della causa di esclusione è quello di inizio dell attività coincidente con l apertura della partita IVA, a prescindere dall inizio dell attività produttiva. Sono presenti cause di disapplicazione? Nel caso in cui non siano presenti cause di esclusione è necessario verificare la presenza di cause di disapplicazione. Queste ultime sono esclusivamente valide per le società non operative e non possono essere estese alle società in perdita sistematica. LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE società in liquidazione che si impegnano a richiedere la cancellazione dal registro imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 c.c., entro il termine per la dichiarazione dell esercizio successivo. Per il periodo di imposta 2012 (impegno rilasciato nel Mod. Unico 2013), il termine per la cancellazione è il 30 settembre 2014; società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione straordinaria nonché in concordato preventivo e accordo di ristrutturazione di debito, con riferimento ai periodi anteriori all avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l inizio delle procedure stesse (causa di disapplicazione oggetto di modifica ad opera del Provvedimento Prot. 2012/87956 del ); società sottoposte a sequestro penale o confisca o altre fattispecie analoghe in cui vi sia la nomina di un amministratore giudiziario: disapplicazione valida per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e fino a quando permane l'amministrazione giudiziaria; società con immobili locati a enti pubblici o a canone vincolato ex L. 431/1998 o per altre leggi statali o regionali; disapplicazione limitata a 15
16 tali immobili, senza considerare nei calcoli anche i relativi proventi effettivi; società con partecipazioni in: 1) società considerate operative; 2) società escluse dalla norma anche mediante interpello; 3) collegate di black-list che applicano l art. 168 Tuir (disapplicazione limitata a tali partecipazioni, senza considerare nei calcoli anche i relativi proventi effettivi); società con provvedimento di disapplicazione della Dre ottenuto in esercizi precedenti sulla base di circostanze che non hanno subito modificazioni; anche in questo caso l esclusione è strettamente limitata a tali circostanze. società che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell articolo 2135 del codice civile e rispettano le condizioni previste dall articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n La disapplicazione opera limitatamente al periodo d imposta in cui si è verificato l evento calamitoso e quello successivo LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE Come per le cause di esclusione. Consentono di disapplicare la disciplina delle società di comodo senza dover presentare preventivamente l'istanza di interpello A differenza delle cause di esclusione Possono essere parziali, e cioè riguardare anche solo taluni degli asset di proprietà della società. 16
17 Ipotizziamo che la società Alfa Srl abbia presentato interpello disapplicativo per l esercizio L interpello è stato accolto dalla Dre per l anno in oggetto ed ha consentito alla società di disapplicare la disciplina delle società di comodo con riferimento a tutti gli assets aziendali. Per l anno 2015 sussistono le medesime condizioni, ragion per cui la società potrà limitarsi ad indicare nel prospetto la specifica causa di disapplicazione, senza dover ulteriormente compilare il modello. Potrebbe tuttavia accadere che la causa di disapplicazione sia soltanto parziale, ovvero riguardi esclusivamente specifici assets aziendali. In questo caso si rende necessario compilare il prospetto di operatività, non indicando il valore relativo al bene per il quale si è ottenuta la disapplicazione. Caso B: la società in perdita sistematica Ipotizziamo ora il caso della Beta Srl, che presenta la seguente situazione Reddito Perdita Perdita Perdita Perdita Utile inferiore al fiscale fiscale fiscale fiscale fiscale minimo La società Beta deve essere considerata di comodo? Da un analisi molto veloce della situazione sociale, la risposta potrebbe essere positiva. SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA 5 periodi di imposta in perdita fiscale 4 periodi d imposta in perdita fiscale + 1 con reddito inferiore al reddito minimo 17
18 LA SOCIETÀ È IN PERDITA SISTEMATICA DAL 6 Come posso sfuggire in questo caso alle penalizzazioni previste? Analizzando il caso della società Beta, effettivamente notiamo che potrebbero sussistere i presupposti per l applicazione della disciplina delle società di comodo. Negli ultimi 5 esercizi ho riportato una perdita fiscale COSA POSSO FARE? 1 Analizzare se sono presenti cause di esclusione Possiamo fare riferimento alle stesse cause di esclusione previste per le società non operative, alle quali, pertanto si rimanda 2 Analizzare se sono presenti cause di disapplicazione ATTENZIONE! Sono diverse da quelle previste per le società non operative! 3 Presentare (eventualmente) interpello probatorio La grande novità di quest anno è sicuramente l interpello probatorio, il quale non è obbligatorio, come invece lo era in passato l interpello disapplicativo. La perdita pregressa abbatte il reddito?? La società Gamma ha riportato per 4 periodi d imposta una perdita fiscale. Nel 5 periodo è stato dichiarato un reddito superiore al minimo presunto, ma, in virtù dell abbattimento operato dall utilizzo della perdita pregressa, il reddito tassato è inferiore a quello minimo. La società è in perdita sistematica? 18
19 NO Come precisato dalla Circolare n. 1/E del , dato il rinvio del legislatore al reddito dichiarato, si deve intendere che questo si riferisca al reddito complessivo al lordo dell utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. Pertanto la società non può essere considerata in perdita sistematica. L adeguamento rileva?? SI La società Gamma ha riportato per 4 periodi d imposta una perdita fiscale. Nel 5 periodo, non avendo superato il test di operatività, ha dichiarato un reddito pari a quello minimo presunto (pur essendo in perdita) Oggi la società deve considerarsi in perdita sistematica? La Circolare n. 1/E del , ha stabilito che, ai fini della verifica della esistenza di una perdita fiscale nel periodo di osservazione, il reddito adeguato al minimo per effetto della applicazione della normativa sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendo il soggetto interessato fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato. La società, pertanto, deve considerarsi oggi in perdita sistematica (sempre che non operino cause di esclusione o di disapplicazione automatica). Le cause di disapplicazione automatica Come è stato prima chiarito, le società in perdita sistematica possono far riferimento alle stesse cause di esclusione previste per le società non operative. Molto diverse sono invece le cause di disapplicazione specifiche per le società in perdita sistematica, non solo con riferimento alle fattispecie richiamate, ma anche avuto riguardo alle modalità della loro verifica. Le cause di disapplicazione previste dalla disciplina delle società di comodo devono essere verificate nel quinquennio di osservazione e non nel periodo di riferimento! 19
20 Cause di disapplicazione società IN PERDITA SISTEMATICA La loro presenza va verificata nei 5 esercizi precedenti ( ) società in liquidazione che abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l impegno a richiedere la cancellazione dal registro imprese società in fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziaria, amministrazione straordinaria nonché in concordato preventivo e accordo di ristrutturazione di debito, con riferimento ai periodi anteriori all avvio delle procedure i cui termini scadono dopo l inizio delle procedure stesse; società sottoposte a sequestro penale o a confisca; società holding che detengono partecipazioni in società non in "perdita sistematica"; società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di interpello nel precedente esercizio società che conseguono un margine operativo lordo positivo; società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza; società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni agevolative; società che esercitano esclusivamente attività agricola; società che risultano congrue e coerenti agli studi di settore; società che si trovano nel primo periodo d'imposta. La società Beta Srl ha conseguito un margine operativo lordo positivo nel N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N Perdita Perdita Perdita Reddito Perdita Utile inferiore al MOL minimo POSITIVO La società è in perdita sistematica! È irrilevante il fatto che nell esercizio di riferimento ricorra una causa di disapplicazione! 20
21 Ora ipotizziamo che Beta abbia registrato un Mol positivo in uno degli esercizi del quinquennio di osservazione. N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N Perdita Perdita Perdita Perdita Perdita Perdita MOL POSITIVO La società NON è in perdita sistematica perché è presente una causa di disapplicazione nel quinquennio di osservazione! L effetto interruttivo delle cause di disapplicazione Come abbiamo appena analizzato le cause di disapplicazione automatica hanno un effetto interruttivo sul quinquennio di osservazione. In altre parole, la società potrà sfuggire alla disciplina delle società in perdita sistematica fino a quando l esercizio che presenta la causa di disapplicazione è presente nel quinquennio di osservazione Perdita 2010 Perdita 2011 Perdita 2012 Perdita 2013 Perdita MOL POSITIVO Società non in perdita sistematica Quinquennio di osservazione 2014 Perdita (causa di disapplicazione 2013) Società non in perdita sistematica Quinquennio di osservazione 2015 Perdita (causa di disapplicazione 2013) Società non in perdita sistematica Quinquennio di osservazione (causa di 2016 Perdita disapplicazione 2013) 21
22 2017 Perdita 2018 Perdita 2019 Perdita Quinquennio di osservazione Quinquennio di osservazione Quinquennio di osservazione Società non in perdita sistematica (causa di disapplicazione 2013) Società non in perdita sistematica (causa di disapplicazione 2013) Società in perdita sistematica (se non sono presenti altre cause di disapplicazione nel quinquennio precedente) Società in perdita sistematica: esempio di compilazione del modello Unico Con riferimento alle società in perdita sistematica è sicuramente più semplice la compilazione del prospetto di operatività. In questo caso il contribuente deve infatti indicare soltanto il codice 1 nella casella Soggetto in perdita sistematica e compilare le colonne 4 e 5 dei righi da RS117 a RS125 per calcolare il reddito minimo presunto (sempre che la casella Casi particolari di rigo RS116 non sia stata compilata) mentre il resto del prospetto non va compilato. In considerazione di quanto appena detto, a livello operativo, sarebbe corretto effettuare prima il test delle perdite sistematiche e poi quello di operatività. Se infatti la società non supera il test delle perdite sistematiche non vi sarà alcun calcolo da effettuare ai fini dell operatività. Ecco quindi come potrebbe presentarsi il prospetto di operatività nel caso in cui la società Beta non possa beneficiare di alcuna causa di esclusione/ disapplicazione automatica. 22
23 Come è stato prima ricordato le penalizzazioni in questo caso previste sono le medesime di quelle che il Legislatore ha riservato alle società non operative. Per tale motivo, quindi, si rinvia al precedente esempio per la compilazione dei modelli Iva e Irap. Le cause di esclusione e di disapplicazione automatica Nel caso in cui sia possibile ricorrere a cause di esclusione si ricorda che il procedimento di compilazione è il medesimo di quello visto per le società non operative, mentre, per indicare le cause di disapplicazione si utilizzerà sempre la stessa casella Soggetto in perdita sistematica indicando gli appositi codici previsti. Ipotizziamo quindi che la società Beta, nell esercizio 2009 abbia conseguito un Mol positivo. - Riproduzione riservata - 23
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