Collegio di Milano. - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore)
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1 Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente (Estensore) - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Diana V. Cerini Membro designato dalla Banca d Italia - Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 19 giugno 2012 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO In data il ricorrente, rappresentato da un patrocinatore legale, segnala all intermediario il fatto che, a suo carico, risulta una segnalazione presso l archivio CAI Banca d Italia, segmento CAPRI, con data inizio validità il giorno , per l emissione di un assegno bancario di in assenza di provvista. Il ricorrente lamenta la non preventiva ricezione del c.d. preavviso di revoca che, conformemente a quanto stabilito dall art. 9-bis della l. n. 386 del 1990 [come modificata dal d.lgs. 3 dicembre 1999 n. 507], il trattario dovrebbe comunicare al traente. Non avendo il ricorrente ricevuto tale comunicazione, la segnalazione che ne è derivata si palesa come illegittima e [ ] non essendo stato preventivamente informato, [il ricorrente] ha emesso ulteriori assegni che sono tornati indietro impagati per difetto di autorizzazione all emissione. Si richiede dunque all intermediario di provvedere entro 8 gg. a fornire chiarimenti e di comunicare al CAI l immediata cancellazione del nominativo segnalato, con ulteriore specifica di adoperarsi al fine di cancellare eventuali segnalazioni presso il registro informatico dei protesti. Infine, a ristoro dei danni patiti, si domanda una liquidazione danni, stimata forfettariamente in 2.000, oltre a 250 per onorari di difesa. In data , l intermediario risponde al reclamo, affermando di aver inviato al ricorrente il c.d. preavviso di revoca, con raccomandata a.r., con cui si significava il difetto di provvista e si invitava il Cliente a provvedere al pagamento dell assegno e delle spese accessorie entro 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Nella medesima segnalazione, si avvertiva il ricorrente che, in caso di mancato pagamento nei termini [60 gg], il suo nominativo sarebbe stato iscritto al CAI e sarebbero scattate a suo carico le sanzioni accessorie previste dalla legge. La lettera raccomandata Pag. 2/6
2 è stata restituita dal vettore alla Banca per destinatario sconosciuto, risultando il Cliente irreperibile. Orbene, l intermediario ritiene di aver agito diligentemente e in modo conforme alle disposizioni in vigore, in quanto la comunicazione di cui all art. 9-bis, co. 1 della l. n. 386 del 1990 è stata inviata presso il domicilio del ricorrente, eletto ai sensi dell art. 9-ter: rientrando tale preavviso nelle dichiarazioni recettizie disciplinate dall art c.c., opera pleno iure la presunzione di conoscenza fissata dall art c.c., come peraltro stabilisce lo stesso art. 9-bis, al co. 4, laddove statuisce che la comunicazione si ha per effettuata ove consti l impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. Non soddisfatto, il ricorrente ha presentato un articolato ricorso al Collegio ABF in data In tale ricorso il ricorrente espone in fatto che a seguito di accesso all archivio CAI in data , ha appreso sussistere a Suo carico una segnalazione per mancato pagamento di un assegno emesso in data [per somma complessiva di 2.000]. Ritiene, tuttavia, di non aver avuto notizia del c.d. preavviso di revoca [art. 9-bis della l. n. 386 del 1990]. La segnalazione de qua, nonché la revoca dell autorizzazione ad emettere assegni, sono fonti di gravi nocumenti e di danni alla reputazione professionale, anche considerata la professione di assicuratore svolta dal ricorrente. Inoltre, non essendo intervenuto il preavviso, il ricorrente ha emesso un ulteriore assegno bancario per la somma di 550 risultato impagato per difetto di autorizzazione ex art. 1 della l. 386 del Argomenta il ricorrente che il domicilio, cui era stata recapitata la lettera da parte dell intermediario, era il vecchio domicilio del ricorrente. Il ricorrente aveva fatto presente alla banca l intervenuto cambio di residenza, come provato documentalmente dal fatto che, già in data , gli estratti conto erano stati spediti al nuovo domicilio. Inoltre, con un semplice sollecito telefonico, il ricorrente [avrebbe potuto essere] preavvisato riguardo l accaduto. La Banca si è comportata in modo non coerente con i canoni della diligenza professionale [art. 1176, co. 2 c.c.] in quanto considerata [ ] l importanza del contenuto della missiva, la stessa resistente poteva, al momento del ricevimento della lettera di preavviso con la specifica sconosciuto, adoperarsi quanto meno nel rispedire tale comunicazione al nuovo civico. Se ciò fosse avvenuto, il traente avrebbe potuto fornire la prova del tardivo pagamento, effettuato nei modi e nei termini previsti dalla legge, e avrebbe quindi evitato anche la sanzione amministrativa irrogata dalla Prefettura per l emissione di assegno senza provvista. A dimostrazione dell avvenuto pagamento dell assegno, comprensivo di penale, interessi e spese di protesto, è allegata copia conforme della liberatoria autenticata, rilasciata dal beneficiario dell assegno. Secondo il ricorrente, erra inoltre la Banca con riferimento all interpretazione del combinato disposto degli artt e 1335 c.c.: avendo le parti convenuto che le comunicazioni avvengano per raccomandata, non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo che essa pervenga a conoscenza del destinatario [art c.c.] oppure che possa presumersi da questo conosciuta [art c.c.]. Il dichiarante deve tuttavia provare che la dichiarazione sia stata recapitata all indirizzo del destinatario e non può invece ritenersi sufficiente un tentativo di recapito ad opera dell agente postale [ ] in quanto manca in tal caso ogni concreta possibilità per il destinatario di venir[ne] a conoscenza. In particolare, allorquando il destinatario cambi indirizzo, anche ove avesse pattuito con il soggetto che gli invia la comunicazione l obbligo di riferire tale spostamento, deve escludersi la sussistenza del presupposto per l applicazione dell art c.c. [ ] poiché la comunicazione non si può intendere giunta all indirizzo del destinatario (Cass. n del 1999). Infine, l ABI ha ritenuto che qualora una Banca effettui in CAI una segnalazione di un nominativo in mancanza della esibizione della prova del pagamento tardivo dell assegno nei termini di legge, se detta prova venga presentata all istituto Pag. 3/6
3 successivamente (e dalla stessa risulti che il pagamento è avvenuto entro il sessantesimo giorno) deve ritenersi che non sussistano più motivi per la permanenza di detto nominativo in CAI e la banca trattaria potrà procedere, su richiesta del traente, alla cancellazione già effettuata. La permanenza della segnalazione è dunque illegittima nel caso de qua. Per le suesposte ragioni, il ricorrente ha sottoposto al Collegio le seguenti domande: a) Ordinare alla banca trattaria di provvedere all immediata cancellazione del nominativo del ricorrente; b) Ordinare alla banca trattaria di comunicare preventivamente alla Prefettura di Torino l illegittimità della segnalazione e pertanto chiedere l archiviazione di qualsivoglia contestazione, nonché dell eventuale ingiunzione di pagamento delle sanzioni amministrative ex artt. 1 e 2, della l. n. 386/1990; c) Condannare la banca al ristoro dei danni reputazionali patiti dal ricorrente per l illegittima segnalazione, stimati complessivamente in 2.000, oltre a 250 da liquidarsi a titolo di onorari di difesa. In data sono pervenute le controdeduzioni dell intermediario resistente che ha esposto quanto segue. In data la banca provvedeva ad inviare al ricorrente, presso il domicilio all uopo eletto, con raccomandata A.R., il preavviso di revoca di sistema, a seguito dell emissione di un assegno bancario in data mancante di relativa provvista. Tale comunicazione risultava inesitata per nominativo sconosciuto e come previsto dalla procedura, veniva trasmessa in automatico una nuova lettera di preavviso, datata , avente peraltro medesimo esito. Trascorsi i 60 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, non essendo stata fornita dal traente la prova dell avvenuto pagamento dell assegno, oltre ad interessi, penale e spese [ex art. 8, co. 1 della l. n. 386 del 1990], la banca iscriveva il nome del ricorrente nell archivio CAI. La banca rileva quindi che tutti i petita avanzati dal ricorrente muovono dall asserita illegittimità della segnalazione del suo nominativo presso l archivio CAI, ma la Banca ha agito in modo conforme alla disciplina in vigore, in quanto ha inviato al traente un preavviso, completo dell informativa richiesta dalla legge, sia in punto di possibilità di regolarizzazione, che di relative sanzioni. L art. 9-ter della l. n. 386 del 1990 stabilisce infatti che la comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal ricorrente all atto della conclusione di convenzione di assegno. A nulla dunque rileva il fatto che il ricorrente abbia preavvisato la Banca di eseguire qualsivoglia comunicazione al nuovo indirizzo segnalato, in quanto una cosa è l indirizzo presso cui farsi recapitare la corrispondenza relativa al conto corrente, cosa diversa il domicilio di cui alla l. n. 386 del 1990, la cui modalità di elezione è espressamente stabilita dall art. 9-ter. Le variazioni del domicilio rilevante ai sensi della l. n. 386 del 1990 devono essere comunicate nelle forme previste dall art. 9-ter, co. 2 [ovvero ( ) con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento ] e non risulta che ciò sia avvenuto. In senso contrario, in data all atto del ritiro del carnet di assegni, pur essendo avvenuta la variazione di domicilio, [il ricorrente] ha confermato il domicilio in precedenza eletto. Indipendentemente dalla natura recettizia della lettera di preavviso, è la stesa legge che statuisce che la comunicazione si ha per effettuata ove consti l impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto (art. 9-bis, co. 4). Dimostrata la legittimità della segnalazione, anche la permanenza della stessa è da considerarsi legittima: il ricorrente richiama un orientamento dell ABI [Parere ABI 829 del ] che, tuttavia, appare superato dalle considerazioni di uno studio pubblicato dalla Banca d Italia [Banca d Italia, Quaderni di ricerca giuridica n. 59, La Centrale d Allarme Interbancaria nella disciplina sanzionatoria, settembre 2007], nel quale viene Pag. 4/6
4 affermata l assenza di discrezionalità dell intermediario segnalante in ordine alla cancellazione dei dati iscritti in archivio. Il potere di cancellare le precedenti iscrizioni è riconosciuto solo in presenza di errori su elementi anagrafici, [ ] formali o sulla sussistenza delle circostanze che giustifichino tale iscrizione : fuori da questi casi, la discrezionalità urterebbe con le finalità pubblicistiche perseguite tramite l istituzione del CAI. All infuori dei casi di erroneità dell iscrizione la cancellazione da parte dell ente segnalante è ammissibile solo a seguito di pronuncia giudiziale o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che abbiano accolto l istanza dell interessato volta a contestare la persistenza delle condizioni di legittimità dell iscrizione [viene citata a sostegno giurisprudenza di merito]. La convenuta non è quindi nemmeno legittimata alla cancellazione del nominativo del ricorrente. Per le suddette ragioni, la resistente ha chiesto che il Collegio: a) in via pregiudiziale, riconosca e dichiari inammissibile il ricorso per quanto attiene alla richiesta di cancellazione dell iscrizione, in quanto domanda avente ad oggetto una contestazione non sollevata in sede di reclamo ; b) in via principale, riconosca e dichiari l inaccoglibilità del ricorso in quanto manifestatamente infondato ed immotivato. In data la Scrivente Segreteria ha trasmesso al patrocinatore legale del ricorrente copia delle controdeduzioni qui fatte tenere dall intermediario. Non sono pervenute note di replica. DIRITTO L eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente in ordine alla mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso è palesemente infondata. Nel sostenere che in sede di reclamo non era stata sollevata la questione relativa alla istanza di cancellazione, la resistente sembra dimenticare che che l oggetto stesso della missiva di reclamo era espressamente intitolato: CANCELLAZIONE NOMINATIVO SIG. B M DALL ARCHIVIO CAI e che, comunque, la domanda di cancellazione appariva espressamente formulata già in quella sede. Nel merito la questione sottoposta al Collegio comporta l esame di un problema di indirizzamento. Infatti è pacifico che la missiva raccomandata contenente il c.d. preavviso di revoca che funge da presupposto necessario, ex art. 9-bis, co. 3 della l. n. 386 de 1990, affinché il trattario possa iscrivere il nominativo del traente nell archivio previsto dall art 10-bis della l. n. 386 del 1990, sia stata spedita. E anche pacifico che non sia stata recapitata al ricorrente perché sconosciuto al domicilio indicato in indirizzo. Il ricorrente sostiene che l intermediario era a conoscenza del suo trasferimento ad altro indirizzo cui del resto veniva indirizzata altra corrispondenza proveniente dalla banca. La banca non nega tale fatto, ma sostiene che esso è irrilevante perché quella specifica missiva contenente appunto il preavviso previsto dall art. art. 9-bis, co. 3 della l. n. 386 de 1990, poteva e doveva essere indirizzato esclusivamente al domicilio eletto a detti fini in quanto la norma citata prevede espressamente che: All'atto della conclusione di convenzioni di assegno, il cliente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis. 2. Eventuali variazioni del domicilio eletto debbono essere comunicate con dichiarazione presentata direttamente alla banca o all'ufficio postale, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo concordato dalle parti, di cui sia certa la data di ricevimento. Pag. 5/6
5 La tesi della banca appare conforme alla ratio della norma che mediante un rigoroso formalismo mira a rendere assolutamente certo il domicilio cui indirizzare lo specifico atto de quo. Tale certezza è del resto indispensabile per conciliare gli interessi individuali del destinatario a conoscere il destino di un suo assegno ed essere edotto della situazione creatasi, con l esigenza del sistema a dare corso alle segnalazioni appropriate nel lasso di tempo previsto. Sicché è da confermare che in nessun caso la banca avrebbe potuto indirizzare l avviso ad un domicilio diverso. Nell ipotesi in esame è poi decisivo rilevare che il ricorrente non solo non ha comunicato il mutamento di indirizzo nelle forme previste dalla norma appena citata, ma ha positivamente confermato in data , all atto del ritiro di un carnet di assegni, ai soli fini dell art. 9-ter della l. n. 386 de 1990, il domicilio, al quale è poi pervenuta la revoca del preavviso. Tale espressa conferma della dichiarazione di elezione è versata in atti dall intermediario convenuto. Si deve quindi considerare che l indirizzamento della missiva raccomandata contenente il c.d. preavviso di revoca, era l unico corretto. Alla luce della specifica disposizione applicabile perdono ogni rilevo le considerazioni svolte dal ricorrente circa la non applicabilità del disposto dell art c.c. che collega all'arrivo a destinazione dell'atto la presunzione di conoscenza del suo contenuto, perché è evidente che le due norme, quella speciale relativa all indirizzamento delle comunicazioni previste dall'articolo 9-bis, cit. e quella generale del codice civile, debbono essere poste in consecuzione tra loro, senza di che la prima perderebbe la sua efficacia. Venuto meno il presupposto fondamentale della doglianza esposta dal ricorrente, le altre questioni rimangono assorbite. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6
Decisione N del 20 aprile 2017
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