L AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
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- Bernardo Valsecchi
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1 Convegno Optime Milano, 13 ottobre 2015 L AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL «PATENT BOX» Le tipologie di beni immateriali agevolabili e gli aspetti problematici che possono presentare. Le attività di ricerca e sviluppo volte a sviluppare, mantenere, accrescere il valore dei beni immateriali. Paolo Bertoni Avvocato Raul-Angelo Papotti Avvocato - Dott. Commercialista
2 L AMBITO OGGETTIVO DEL PATENT BOX CENNI INTRODUTTIVI I beni immateriali agevolabili sono elencati nell Art. 6 del Decreto Attuativo, punto d arrivo di un lungo processo di selezione dell ambito oggettivo di applicazione del regime. Legge di Stabilità 2015 Investment Compact Decreto Attuativo Opere dell ingegno; brevetti industriali; marchi d impresa (funzionalmente equivalenti ai brevetti); informazioni segrete giuridicamente tutelabili Estensione a marchi commerciali Estensione a disegni e modelli Restringimento a diritto d autore sul software Prescrizione, per i marchi, del requisito della concessione/registrazione o del deposito della relativa domanda Il processo di selezione ha condotto ad un Patent Box «all italiana» non pienamente sovrapponibile alla posizione sviluppata in sede OCSE. 2
3 IL NOME «PATENT BOX»: UNA SINEDDOCHE Inclusione nell alveo dei beni immateriali agevolabili di un ampia gamma di IPRs, ivi compresi quelli frutto di attività creativa (c.d. «Soft IPRs», quali marchi commerciali o design) e quindi non solo brevetti. Scelta connessa alla ratio della disciplina di «rimpatriare» IPRs localizzati all estero, con particolare attenzione agli asset in cui l Italia è più forte (e.g. marchi commerciali d eccellenza). Brevetti (Patents) La locuzione «Patent Box» è quindi «ingannevole» (per difetto). «IP BOX» IPRs Agevolati Altri IPRs 3
4 L AMBITO OGGETTIVO DELL «IP BOX» SGUARDO D INSIEME Diritto d Autore sul Software Indicazioni Geografiche Diritto d Autore su Banche Dati Brevetti Industriali Diritto d Autore su Opere Creative Modelli di Utilità Disegni e Modelli Certificati Complementari di Protezione Marchi d Impresa (registrati o domandati) Marchi d Impresa (di fatto) Altri Segni Distintivi Brevetti e Certificati per Varietà Vegetali Topografie di Prodotti a Semiconduttori Informazioni Segrete 4
5 L AMBITO OGGETTIVO LA PROSPETTIVA OCSE (1/4) Il nuovo Action Plan 5 include tra gli IP assets agevolabili brevetti ed altri beni intangibili funzionalmente equivalenti ai brevetti, se legalmente protetti. Sono definiti funzionalmente equivalenti ai brevetti: I brevetti largamente definiti I software coperti da copyright In alcuni casi, altri beni immateriali che abbiano le seguenti caratteristiche, tipiche dei brevetti: Non-obviousness Usefulness Novelty Questi tre requisiti sono già citati nel documento «Patents, Innovation and Economic Performance del 2004, nel quale si afferma inoltre che «it is essential that the patent system works well and that true innovation is protected». Cfr. Nexus approach come estrinsecazione del substantial activity requirement. 5
6 L AMBITO OGGETTIVO LA PROSPETTIVA OCSE (2/4) I beni che presentino le caratteristiche di cui sopra devono inoltre, per qualificarsi ai fini delle agevolazioni, essere certificati come tali attraverso un processo di certificazione. La certificazione deve attestare la piena trasparenza dei beni immateriali e deve essere rilasciata da un agenzia governativa indipendente dalle autorità fiscali. Le giurisdizioni che concedono agevolazioni fiscali a siffatte tipologie di beni devono comunicarlo al Forum on Harmful Tax Practices. Viene prescritto che le giurisdizioni indichino il numero di ogni tipologia di beni immateriali inclusi nella terza categoria, il numero di contribuenti che ne beneficiano e l importo di reddito derivante dalla terza categoria di beni immateriali. 6
7 L AMBITO OGGETTIVO LA PROSPETTIVA OCSE (3/4) Con riferimento ai regimi di «Patent box» relativi a tali beni immateriali, è richiesto peraltro che le giurisdizioni si scambino spontaneamente informazioni («spontaneous exchange framework») secondo le modalità previste dall Action 5. L Action Plan 5 prescrive inoltre che, ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per tali tipologie di beni immateriali, sia necessario il verificarsi dei successivi requisiti in capo ai contribuenti: Un fatturato complessivo medio di non più di 50 milioni di Euro in un periodo di 5 anni (calcolato a livello di gruppo o di singola entità) Proventi medi derivanti da beni intangibili non superiori a 7,5 milioni di Euro in un periodo di 5 anni 7
8 L AMBITO OGGETTIVO LA PROSPETTIVA OCSE (4/4) Nel contesto delle indicazioni OCSE di cui all Action 5, l'estensione dell ambito oggettivo ai cosiddetti marketing-related intangibles (quali ad esempio i marchi) non può in alcun caso essere considerato coerente con il nexus approach. Grandfathering 30 giugno
9 L AMBITO OGGETTIVO DELL «IP BOX» RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI Ai sensi dell Art. 6, c. 2 del Decreto Attuativo, «per la definizione delle suddette tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell'unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell'unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione». Implicazioni interpretative Implicazioni applicative Il regime adotta un principio di agnosticismo sia circa le fattispecie costitutive degli IPRs (i.e., non sempre necessaria la registrazione), sia in termini di forma di tutela giuridica (i.e., non è necessaria l esclusiva, essendo ricompresi anche IPRs tutelati con norme sulla concorrenza sleale). In tale ottica, il rinvio per relationem consente di «importare» criteri interpretativi già adottati da normativa e giurisprudenza specialistica in materia. Come specificato nella Relazione Illustrativa al Decreto Attuativo, i beni immateriali oggetto del regime sono non solo quelli tutelati in Italia, ma anche quelli tutelati in un qualsiasi paese estero in base alle norme ivi applicabili. 9
10 DIRITTO D AUTORE CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE (1/3) Ai sensi dell Art. 6, c. 1, (i) del Decreto Attuativo, il regime si applica al «software protetto da copyright». Definizione Si intendono i programmi per elaboratore tutelati in Italia, ove presentino requisiti di originalità e creatività, dalla Legge 633/1941 (Legge sul Diritto d Autore). Contenuto Diritto di sfruttamento esclusivo del software, diretto o indiretto, per una durata massima di 70 anni dopo la morte dell'autore. Presupposti Il copyright (rectius: diritto d autore) sorge di diritto nel momento in cui il software viene realizzato. Eventuali registrazioni non hanno finalità costitutiva. 10
11 DIRITTO D AUTORE CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE (2/3) Quanto alle Opere d Ingegno tutelate mediante il Diritto d Autore, il Decreto Attuativo ha circoscritto l applicazione del beneficio fiscale ai soli Software. Statuita l applicabilità ai Software a prescindere dalla loro registrazione come brevetto, possibile solo se il Software apporta contributi tecnici innovativi. Relazione illustrativa: la limitazione ai Software deriva da avvicinamento alle linee guida OCSE, dove la definizione di IPRs agevolabili («patents and functionally equivalent IP assets that are legally protected») sembra includere, quanto alle Opere d Ingegno, il solo Software. Se per l OCSE può parlarsi di equivalenza tra tali IPRs, lo stesso non può però dirsi in un ottica industrialistica, attesa la differenza ontologica tra Software (protetto dal Diritto d Autore) e Brevetti. È, inoltre, opportuno interrogarsi sulla legittimità di tale limitazione, disposta da una fonte secondaria (Decreto Attuativo) contra il dettame di una fonte prima (Legge di Stabilità) che, positivamente, fa riferimento alla generalità delle «Opere d Ingegno». Circoscrivendo l applicazione ai Software, il Decreto Attuativo ha escluso non solo i diritti d autore frutto di opera creativa pura (opere letterarie, brani musicali, etc.) ma anche le banche dati, tutelate anch esse ai sensi della Legge sul Diritto d Autore nonché avvicinabili al Software sia in termini di utilità sia in termini di attività di ricerca e sviluppo necessaria per la loro realizzazione. 11
12 DIRITTO D AUTORE CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE (3/3) È ammissibile ricomprendere anche il design tutelato ai sensi del Diritto d Autore? Sono protette ai sensi della Legge sul Diritto d Autore «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Ai sensi del Decreto Attuativo, il regime si applica a «disegni e modelli giuridicamente tutelati» La registrazione dei disegni e dei modelli non è quindi indicata come requisito essenziale per la loro agevolazione. Il Diritto d Autore è una forma di «tutela giuridica» del design industriale Atteso che il Diritto d Autore rappresenta una forma legittima di tutela del design, appare lecito ammettere l agevolazione del design in tal modo tutelato. 12
13 IL SOFTWARE NELLA PROSPETTIVA OCSE Il Software coperto da copyright ha le medesime caratteristiche dei Brevetti I contribuenti che operano nella realizzazione di Software difficilmente affidano parte della propria attività di R&S in outsourcing a soggetti terzi. Per tali ragioni, il «copyrighted software» è considerato equivalente ai Brevetti dall Action Plan 5 Sono invece esclusi altri beni immateriali coperti da copyright, in quanto non derivanti dallo stesso tipo di attività di R&S che genera i Brevetti. 13
14 DISEGNI E MODELLI CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE Ai sensi dell Art. 6, c. 1, (iv) del Decreto Attuativo, il regime si applica a «disegni e modelli giuridicamente tutelati». Definizione Aspetto di un prodotto, o parte di esso, risultante da caratteristiche prettamente estetiche, tutelato in Italia dal D.Lgs. 30/2005 e/o dal Reg.(CE) n. 6/2002 ove soddisfatti i requisiti di novità, liceità e carattere individuale. Contenuto Diritto di sfruttamento esclusivo del Design, diretto o indiretto, per: 5 anni, prorogabili fino ad un massimo di 25 (Design registrato, nazionale o comunitario); 3 anni (Design comunitario non registrato). Presupposti Unico presupposto è che il Design sia «giuridicamente tutelato»: il beneficio è quindi applicabile sia ai disegni e modelli registrati sia non registrati nonché, verosimilmente, al design tutelato ai sensi del Diritto d Autore. 14
15 BREVETTI CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE Ai sensi dell Art. 6, c. 1, (ii) del Decreto Attuativo, il regime si applica a «brevetti industriali [ ] certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d'utilità nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori». Definizione La lettera abbraccia un ampia gamma di «Hard IPRs». Quanto ai brevetti industriali per invenzione, oggetto sono le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. Contenuto I brevetti per invenzione garantiscono al titolare un esclusiva di durata ventennale a partire dalla data di deposito degli stessi. I modelli di utilità, invece, di durata decennale. Presupposti Ontologicamente, i brevetti per invenzione (come gli altri IPRs menzionati dalla lettera in commento) postulano la registrazione presso i competenti uffici (in Italia, l UIBM) o, quantomeno, il deposito della relativa domanda. Tale requisito viene rispecchiato nel Decreto Attuativo. 15
16 I BREVETTI NELL ACTION PLAN 5 OCSE L Action Plan 5 Include tra i beni immateriali agevolabili i Modelli di Utilità I Modelli di Utilità sono normalmente relativi a invenzioni di tipo incrementativo e forniscono una protezione di durata più breve. Sono inoltre considerate assimilabili ai brevetti le estensioni della durata del brevetto Queste sono tipiche dei prodotti farmaceutici e di quelli fitosanitari, per i quali normalmente l attività di ricerca e sviluppo richiede un tempo superiore rispetto ad altri beni intangibili. 16
17 MARCHI D IMPRESA CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE (1/2) Ai sensi dell Art. 6, c. 1, (iii) del Decreto Attuativo, il regime si applica a «marchi d impresa, ivi inclusi i marchi collettivi». Definizione Marchi Individuali: segno finalizzato a distinguere prodotti o i servizi di un impresa. Requisiti: novità, liceità e capacità distintiva. Marchi Collettivi: garantiscono l origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Contenuto Marchi Individuali: diritto di sfruttamento esclusivo di durata quinquennale, rinnovabile a tempo indeterminato. Marchi Collettivi: impedire l uso del marchio a soggetti che non rispettino requisiti del regolamento d uso e non siano stati autorizzati all uso. Presupposti Ancorché siano ammissibili marchi di fatto (i.e. non registrati), il Decreto Attuativo li esclude dal beneficio fiscale, essendo prevista come condizione necessaria la loro avvenuta registrazione o, quantomeno, l avvenuto deposito della relativa domanda. 17
18 MARCHI D IMPRESA CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE (2/2) L estensione del beneficio fiscale ai marchi d impresa rappresenta un fortissimo punto di frizione con la posizione sviluppata in sede OCSE. Secondo quanto previsto dall accordo sul «modified nexus approach for IP regimes», «the Modified Nexus Approach explicitly excludes from receiving benefits marketing related IP assets such as trademarks» Decreto Attuativo Direttive OCSE Quali conseguenze? Gli indirizzi OCSE assicurato ai paesi che abbiano già implementato regimi di «IP Box» la possibilità di sfruttare una finestra temporale entro cui adeguarsi alle Direttive. È quindi ragionevole ritenere che, trascorso il periodo transitorio, l Italia dovrà espungere i marchi d impresa dagli IPRs agevolabili. 18
19 INFORMAZIONI SEGRETE CARATTERISTICHE E PRESUPPOSTI PER L APPLICAZIONE DEL BENEFICIO FISCALE Ai sensi dell Art. 6, c. 1, (v) del Decreto Attuativo, il regime si applica a «informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili». Definizione Il Decreto Attuativo adotta una definizione assai ampia di informazioni segrete, che ricalca quella di cui all art. 98, c. 1, CPI, integrata con la menzione specifica delle informazioni «scientifiche», non espressamente ivi ricomprese. Contenuto Due possibili forme di tutela: (i) secondo le regole della concorrenza sleale (art c.c.); e (ii) ricorrendo i presupposti di valore economico (i.e. attribuzione al titolare di un vantaggio competitivo) e misure volte a mantenerne la segretezza, tutela più forte di cui all art. 99 CPI. Presupposti Le informazioni segrete non prevedono registrazione ed è sufficiente la loro «tutelabilità giuridica», in qualsiasi forma consentita: ciò comporta possibili dubbi interpretativi circa la definizione dei confini delle informazioni segrete e conseguente ambito di applicazione del beneficio. 19
20 DIRITTI IP COLLEGATI DA VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ (1/3) Ai sensi dell art. 6, c. 3, del Decreto Attuativo «qualora, nell ambito delle singole tipologie dei beni immateriali individuati al comma 1 del presente articolo, due o più beni appartenenti ad un medesimo soggetto siano collegati da un vincolo di complementarietà tale per cui la finalizzazione di un prodotto o di un processo sia subordinata all uso congiunto degli stessi, tali beni immateriali costituiscono un solo bene immateriale» Medesima tipologia Medesimo titolare Complementarietà Tale norma è frutto della volontà del legislatore di introdurre, nel rispetto del nexus approach, un principio di semplificazione contabile nella (non infrequente) ipotesi in cui esista un vincolo di unitarietà fra più beni immateriali tutti finalizzati alla realizzazione di (un) solo prodotto o processo. 20
21 DIRITTI IP COLLEGATI DA VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ (2/3) Le conseguenze (criticabili) di un interpretazione strettamente letterale: se all interno di un medesimo prodotto o processo confluiscono IPRs di diverse tipologie (come distinte dall Art. 6, c. 1 del Decreto Attuativo), questi potrebbero NON essere oggetto di accorpamento ai fini del beneficio fiscale, nonostante nella realtà delle imprese tale evenienza sia la più comune. Brevetto Brevetto Info. Segrete Brevetto Brevetto Design Accorpamento consentito Accorpamento non consentito 21
22 DIRITTI IP COLLEGATI DA VINCOLO DI COMPLEMENTARIETÀ (3/3) Requisito della «appartenenza» al medesimo soggetto Ai fini della semplificazione, è necessario che entrambi gli IPRs appartengano al medesimo soggetto. Nel caso di beni immateriali registrati è quindi ragionevole intendere che il soggetto figurante come «registrante» debba essere il medesimo. Requisito della complementarietà Necessario che vi sia un nesso teleologico tra gli IPRs (della stessa tipologia), i.e. che questi vengano utilizzati congiuntamente per la finalizzazione di un processo e/o di un prodotto. Es. applicazione concreta: con riferimento ad un automobile possono insistere diversi brevetti, ciascuno afferente a diverse fasi del relativo processo produttivo e/o di componenti specifiche del prodotto finale. Ai fini dell applicazione del beneficio fiscale, i titolari potranno tracciare le spese connesse a tali brevetti in forma unitaria. 22
23 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: «CONDICIO SINE QUA NON» DEL BENEFICIO FISCALE E VARIABILE DEL MEDESIMO Ai sensi dell art. 2 del Decreto Attuativo, possono optare per il beneficio fiscale esclusivamente i soggetti che svolgano le attività di ricerca e sviluppo di cui all art. 8 del medesimo. Inoltre, nelle modalità e nelle misure chiarite all art. 9, l ammontare dei costi investiti in siffatte attività rappresenta uno dei parametri per la determinazione della quota di beneficio fiscale. La Relazione Illustrativa chiarisce condizioni e requisiti connessi allo svolgimento di tali attività Retrodatabilità Aterritorialità Individualità Irrilevante il periodo di imposta in cui tali attività sono state svolte e i relativi costi contabilizzati rispetto al periodo d imposta in cui si fruisce del beneficio. Irrilevante il luogo in cui vengono esercitate le attività R&S, potendo queste quindi essere svolte anche all estero. Necessario che le attività R&S siano direttamente collegate al bene immateriale da esse «generato». La verifica deve quindi essere condotta bene per bene. 23
24 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: DALLA LEGGE DI STABILITÀ AL DECRETO ATTUATIVO Il confronto con la Legge di Stabilità mostra come l elencazione delle attività di ricerca e sviluppo «qualificate» ai fini dell accesso al beneficio opzionale sia stato oggetto di ampliamento. In particolare, il Decreto Attuativo ha ricompreso anche lo svolgimento di attività aventi ad oggetto IPRs già sviluppati, realizzati e (ove richiesto) registrati. Tuttavia, non è stata contestualmente individuata una gerarchia tra le varie attività, lasciando aperto il dubbio interpretativo se sia sufficiente lo svolgimento di anche una sola delle attività indicate (e.g., gestione e mantenimento degli IPRs) o se, invece, sia comunque necessario lo svolgimento di almeno un attività di ricerca inventiva in senso stretto. Investment Compact Non interviene sulla citata dicitura adottata dalla Legge di Stabilità. Legge di Stabilità Necessario svolgimento di attività R&S «Finalizzate alla produzione dei beni» Decreto Attuativo Allargamento finalizzato a ricomprendere non solo attività di R&S propedeutiche alla creazione di IPRs, ma anche successivo mantenimento, rafforzamento e protezione. 24
25 LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO RILEVANTI (1/2) Ricerca Fondamentale Lavori sperimentali o tecnici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di «ricerca applicata» e «design». Ricerca Applicata e Sviluppo Competitivo Ricerca per sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi o apportarvi miglioramenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica. Acquisizione, combinazione, strutturazione ed utilizzo di conoscenze e capacità al fine di sviluppare nuovi prodotti, servizi o processi o apportarvi miglioramenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica. Definizione concettuale concernente nuovi prodotti, servizi o processi. Test, prove ed altre attività necessarie ad ottenere autorizzazioni per immissione al commercio. Costruzione di prototipi, campioni e prodotti pilota nonché realizzazione di impianti ed attrezzature a ciò necessari. Design Attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l'aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte. Attività di sviluppo di marchi. 25
26 LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO RILEVANTI (2/2) Ideazione e Realizzazione di Software Ricerche preventive, test, ricerche di mercato, altri studi ed interventi Adozione di sistemi di anticontraffazione Deposito, rinnovo e protezione dei diritti Deposito, ottenimento, mantenimento dei relativi diritti. Rinnovo dei diritti alla loro scadenza. Protezione dei diritti, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi. Attività promozionali Attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi e contribuiscano alla conoscenza, all'affermazione commerciale, all'immagine dei prodotti o dei servizi, del design o degli altri materiali proteggibili. 26
27 LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO RILEVANTI: ESEMPI DI APPLICAZIONE CONCRETA (1/2) Tutela, anche giudiziaria, del bene. Sviluppo grafico del segno. Marchio d Impresa Investimenti pubblicitari connessi al marchio. Attività connesse a gestione e mantenimen -to del diritto. Con riferimento ai marchi d impresa, le tipologie di attività R&S ammesse abbracciano tutte le fasi del ciclo di vita di tale IPR, sin dal momento dello sviluppo del segno che sarà usato come marchio (n.b., solo se poi ne sarà richiesta registrazione), fino alla fase di enforcement del medesimo avverso, ad esempio, possibili contraffattori. 27
28 LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO RILEVANTI: ESEMPI DI APPLICAZIONE CONCRETA (2/2) Anche con riferimento ai brevetti per invenzione, le tipologie di attività R&S ammesse abbracciano tutte le fasi del ciclo di vita di tale IPR, dalla fase della ricerca di base sino alle spese connesse ad enforcement del medesimo. I costi di ricerca potranno tuttavia essere oggetto di beneficio solo se cristallizzati in una domanda di brevetto (salvo l uso in regime di segreto industriale). Tutela, anche giudiziaria, del bene. Attività connesse a gestione e mantenimento del diritto. Attività di ricerca di base. Brevetto per Invenzione Attività necessarie ad ottenere eventuali autorizzazioni. Investimenti finalizzati alla creazione di un prototipo. 28
29 CONCLUSIONI L ambito oggettivo complessivo dell «IP Box» italiano risponde alla ratio del beneficio fiscale, ricomprendendo un ampia gamma di IPRs che si intende incentivare e «rilocalizzare» in Italia, anche a costo di frizioni con le Direttive OCSE in proposito (i.e. estensione ai marchi d impresa). Alcune scelte appaiono tuttavia non del tutto condivisibili: (i) esclusione dei marchi di fatto; e (ii) esclusione delle banche dati e di altre opere proteggibili dal diritto d autore. Il Decreto Attuativo, pur avendo apportato utili specificazioni rispetto alle norme primarie, lascia ancora diversi spazi di incertezza la cui risoluzione si avrà, verosimilmente, solo in sede di concreta applicazione del regime. Estremamente ampia e dettagliata l elencazione delle attività di ricerca e sviluppo «qualificate» che permettono l accesso al regime agevolato. Attenzione non solo al momento di ideazione e/o sviluppo, ma anche ai costi amministrativi e di tutela giudiziaria nonché, con particolare riguardo ai marchi, alle spese pubblicitarie. 29
30 Grazie per l attenzione Per ulteriori informazioni: Paolo Bertoni Avvocato Dipartimento IP paolo.bertoni@chiomenti.net Raul-Angelo Papotti Avvocato Dott. Commercialista Dipartimento Tax raul.papotti@chiomenti.net 30
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