ISTRUZIONI 7585 GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI ART. 11 ex L. 68/99 CON I DATORI DI LAVORO PRIVATI

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1 Provincia di Brescia Settore lavoro - Ufficio collocamento mirato ISTRUZIONI 7585 GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI ART. 11 ex L. 68/99 CON I DATORI DI LAVORO PRIVATI INDICE PREMESSA 1 PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RICHIESTA DI CONVENZIONE 2. RINNOVI DI CONVENZIONI 3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 4.1. condizioni generali 4.2. condizioni particolari 4.3 ridefinizione per mancata ottemperanza mancata ottemperanza per cause non imputabili al Datore di lavoro mancata ottemperanza per cause imputabili al Datore di lavoro 5 FACOLTÀ DI DINIEGO DA PARTE DELLA PROVINCIA 5.1. convenzioni proposte per la prima volta 5.2. nuove convenzioni successive alla prima 5.3. modifiche al programma occupazionale 6 GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI CHE PREVEDONO LA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI. 6.1 Individuazione del Datore di lavoro per stipula della convenzione 6.2. Gestione del programma occupazionale 6.3. Individuazione dei candidati da presentare al datore e presa in carico 6.4. Relazioni sull andamento delle convenzioni 6.5. Intervento dell UCM ai fini dell ottemperanza 6.6. Monitoraggio delle convenzioni 6.7. Modalità di comunicazione tra SERVIZI-UCM 7. ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI 7.1. Assunzioni riconosciute in convenzione 7.2. Assunzioni non riconosciute in convenzione Pag 1di 10

2 PREMESSA Come previsto dalle Linee Guida PRO8507 si definiscono i criteri e le modalità per una corretta applicazione delle convenzioni art. 11 commi 1, 2, 3, 4, e 7 con i Datori di Lavoro Privati (d ora in poi DATORE DI LAVORO). Le seguenti istruzioni costituiscono lo strumento tecnico con cui l Ufficio collocamento mirato della Provincia di Brescia, nel rispetto della normativa vigente, farà riferimento nella gestione e nel monitoraggio delle convenzioni e nell adozione dei provvedimenti necessari in relazione agli esiti occupazionali previsti nel programma occupazionale. 1. PRESENTAZIONE DELLA PRIMA RICHIESTA DI CONVENZIONE a. Il DATORE DI LAVORO, accedendo a compila e sottoscrive un originale della Richiesta di Convenzione mod.7525, che può essere trasmessa preferibilmente on-line, oppure per posta o mezzo fax. Allega alla richiesta, compilati e sottoscritti: il Programma Occupazionale per la determinazione delle annualità e del numero di persone disabili da assumere MOD.8626; la lettera d Impegno alla Copertura Totale, nel caso in cui la convenzione venga richiesta per la sola copertura parziale della quota di riserva, MOD b. L Ufficio collocamento mirato (UCM), espletata l istruttoria, comunica, l esito della stessa. b.1 Nel caso l istruttoria abbia esito positivo il DATORE DI LAVORO procede con la presentazione di: due originali della convenzione debitamente firmate da parte del Legale rappresentante o da suo delegato, un originale firmato del MOD7521 MODALITA PER L INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI (vedi anche sottostante punto 3.1) la scheda aziendale per la descrizione delle mansioni (una scheda per ogni mansione individuata); I modelli 8626 e 7546 già allegati alla richiesta di convenzione sono allegati anche alla convenzione direttamente dall UCM. b.2 Nel caso l istruttoria abbia esito negativo, l UCM provvede a segnalare le motivazioni del diniego oppure a richiedere la documentazione necessaria al completamento dell istruttoria. Qualora il Programma occupazionale presentato dal DATORE DI LAVORO con la richiesta di convenzione non rispetti il dettato delle Linee Guida, l UCM provvede a trasmettere l adeguamento del documento, chiedendone nuova trasmissione secondo le indicazioni segnalate. c. L UCM provvede a trasmettere: Al Datore di lavoro un originale della convenzione protocollata dall Ufficio completa di una copia conforme degli allegati, salvo quanto previsto al punto 3.1 per il mod.7521; Al/ai Servizi territoriali individuati copia del mod d. La convenzione sarà efficace dalla data del protocollo apposto dall UCM 2. RINNOVI E PROROGHE DI CONVENZIONE Il DATORE DI LAVORO può fare richiesta di rinnovo della convenzione nei casi previsti dalle Linee guida a cui si rimanda (Titolo I, punto E), le modalità di presentazione sono le stesse previste per la prima richiesta. Le proroghe sono consentite nei casi previsti dalla legge. 3. SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE Il programma occupazionale prende avvio dalla data del protocollo della convenzione, salvo quanto previsto nelle Disposizione transitorie delle presenti istruzioni. 3.1 MODALITÀ PER L INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI Il DATORE DI LAVORO, nel rispetto del programma occupazionale sottoscritto e allegato alla convenzione, si attiva per l individuazione delle persone disabili da assumere. A tale scopo egli ha facoltà di avvalersi delle seguenti modalità per la ricerca di profili idonei: Pag 2di 10

3 a. collaborazione da parte di Servizi territoriali specializzati che hanno sottoscritto il Protocollo d intesa con la Provincia di Brescia b. attivazione autonoma attraverso l utilizzo di proprie risorse c. attivazione autonoma, ma con l ausilio di elenchi selezionati dall Ufficio provinciale da cui attingere nominativi di persone disabili iscritte alla liste ex legge 68/99 d. collaborazione con altri soggetti. Il DATORE DI LAVORO trasmette al massimo entro 90 giorni dalla presentazione della convenzione il MOD 7521 con il quale individua la modalità prescelta. Sono possibili più opzioni purchè all interno dell opzione individuata sia specificato il numero di posti attribuiti alla modalità prescelta fermo restando che la ricerca autonoma dei profili è sempre attuabile, indipendentemente dall aver scelto anche altre modalità (al fine di non disperdere forze è auspicabile che tale modalità sia comunicata preventivamente al servizio prescelto); L individuazione di più Servizi Territoriali è prevista nei soli casi in cui il DATORE DI LAVORO all atto della compilazione del MOD7521 abbia un numero di posti da coprire superiori ad UNO. In tal caso nel mod.7521 saranno indicate le annualità affidate a ciascun servizio salvo diversi accordi tra le stesse parti. Nel caso in cui il DATORE DI LAVORO intenda avvalersi della cooperazione dei Servizi Territoriali, questi ultimi avranno cura di sottoscrivere il MOD7521nella parte per essi predisposta. Per quanto attiene agli impegni ed ai compiti dei Servizi territoriali partner della Provincia si rimanda al successivo paragrafo 6, oltre che a quanto definito dalle Linee Guida per la stipula delle convenzioni ed dalla convenzione stessa. Qualora il DATORE DI LAVORO ometta la trasmissione del modulo sopra richiamato, l UCM intende che l opzione prescelta per l individuazione dei candidati da assumere sia: attivazione autonoma attraverso l utilizzo di proprie risorse. Nel corso dello svolgimento del programma occupazionale, è possibile rivedere l opzione inizialmente individuata, aggiornando l UCM della variazione effettuata tramite la stessa modulistica. Tale variazione s intende possibile esclusivamente a fronte di: - presentazione della variazione a conclusione dell annualità vigente, fatte salve giustificate e motivate ragioni che comportino una diversa scelta delle modalità per l individuazione dei candidati; - qualora la variazione sia correlata anche ad eventuali mancate assunzioni si richiede relazione motivata da parte del DATORE DI LAVORO, in cui devono essere precisate le ragioni; 3.2 SCHEDA AZIENDALE La Scheda aziendale per la rilevazione della mansione (MOD 8629) è fondamentale per acquisire informazioni generali sull azienda e di dettaglio sulle mansioni messe a disposizioni dal DATORE DI LAVORO. La rilevazione può essere svolta in collaborazione con i Servizi territoriali individuati dal DATORE DI LAVORO. La raccolta delle informazioni può essere effettuata in momenti diversi. E comunque indispensabile che al momento della presentazione della convenzione, il DATORE DI LAVORO alleghi la scheda compilando tutte le parti che compongono le singole sezioni. Nel corso di vigenza della convenzione, è possibile presentare all UCM modifiche e/o aggiornamenti alle schede aziendali allegate alla convenzione nel rispetto delle seguenti indicazioni: - il DATORE DI LAVORO presenta una comunicazione in cui motiva le variazioni introdotte; - la comunicazione è trasmessa all UCM all inizio di ogni annualità dove è prevista l assunzione Non sono invece accolte variazioni in corso d anno, salvo nei casi che, su valutazione dell UCM, non potevano essere altrimenti riscontrate. Eventuali variazioni delle mansioni indicate nel prospetto informativo annuale non modificano automaticamente le mansioni individuate nella convenzione attraverso la scheda aziendale per cui in tale Pag 3di 10

4 caso, al fine degli avviamenti numerici, si intende che il o i posti disponibili si riferiscono a tutte le mansioni indicate dal Datore di lavoro. 4. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PROGRAMMAZIONE OCCUPAZIONALE 4.1. Condizioni generali Fatto salvo quanto disposto nelle Linee Guida a cui si rimanda in relazione alla durata dei programmi occupazionali ed alla scansione temporale delle assunzioni, l Ufficio collocamento mirato definirà un nuovo programma occupazionale della convenzione vigente, esclusivamente in presenza di: a. variazione degli obblighi sulla quota di riserva, b. insorgenza di nuovi obblighi, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro con un lavoratore disabile in forza. Il DATORE DI LAVORO, ogniqualvolta vi sia una variazione degli obblighi, dovrà ridefinire il programma occupazionale in essere presentando l aggiornamento dei propri impegni di assunzione tramite il MOD8626, che potrà essere trasmesso anche via fax all Ufficio provinciale. L Ufficio provinciale ha facoltà di effettuare una ricognizione periodica sulla situazione dell Azienda ai sensi della legge 68/99 e a seguito di ciò, potrà adeguare, nel rispetto della copertura totale o parziale decisa dal Datore, il numero delle persone da assumere nell ambito della convenzione vigente e la scansione temporale di tali impegni. L aggiornamento del Programma occupazionale è trasmesso d ufficio al DATORE DI LAVORO Condizioni particolari Al di fuori della casistica generale descritta al precedente punto 4.1., la ridefinizione del programma occupazionale può anche essere proposta e supportata da analitica e circostanziata relazione direttamente dal Datore di lavoro, in caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l organizzazione e le caratteristiche dell Azienda durante il periodo di vigenza della convenzione. L UCM, valutate le ragioni e sentito eventualmente il Comitato tecnico, di cui all art. 6 della L. 68/99, può concordare con il Datore di lavoro un nuovo programma. Il Datore di lavoro può presentare modifiche al programma occupazionale anche nei casi in cui intenda adottare altre misure volte all adempimento dei propri obblighi: stipula di nuovi strumenti occupazionali, richiesta di esonero, richiesta di compensazione territoriale. In tal caso il Datore di lavoro presenta il nuovo programma occupazionale (MOD8626) e la Lettera d impegno per la copertura totale (MOD7546) L Ufficio provinciale valuterà, ai fini dell accoglimento dell istanza, l ottemperanza del Datore di lavoro agli obblighi sottoscritti in convenzione e le eventuali ragioni dei mancati impegni di assunzione. SCHEMA RIASSUNTIVO N. CASISTICA CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO INZIATIVA DI MODIFICA 1. I incremento del numero di lavoratori L adeguamento del programma occupazionale deve - Datore di lavoro che disabili da collocare (dovuto ad un rispettare la durata massima stabilita nelle Linee i trasmette il nuovo aumento dell organico oppure alla Guida, prevista per le varie tipologie di Datore di programma occupazionale cessazione del rapporto di un lavoro entro sessanta giorni lavoratore disabile già in forza, ma non assunto ai sensi della convenzione dell insorgenza del nuovo obbligo; vigente) oppure diminuzione del - UCM che trasmette numero di lavoratori disabili da annualmente il nuovo assumere (dovuto a riduzione programma occupazionale. dell organico) 2. Cessazione del rapporto di lavoro con disabile assunto ai sensi della convenzione in vigenza Nel caso in cui cessi il rapporto di lavoro con un disabile assunto ai sensi della convenzione in vigenza, il Datore di lavoro dovrà procedere alla nuova assunzione sempre nel rispetto del programma occupazionale sottoscritto; se la cessazione di cui sopra interviene nel secondo semestre dell annualità interessata dal programma, la nuova assunzione potrà slittare nella annualità immediatamente successiva. In caso di ultimo anno Pag 4di 10 UCM che trasmette in corso d anno il nuovo programma occupazionale, nel caso di slittamento all anno successivo

5 3. Insorgenza di significative variazioni o l adozione di altri strumenti ai sensi della legge 68/99 del programma, l assunzione dovrà in ogni caso effettuarsi entro la scadenza dell ultima annualità Il Datore di lavoro può presentare una richiesta di modifica del programma occupazionale, a seguito di: 1. insorgenza di significative variazioni inerenti l organizzazione e le caratteristiche dell Azienda durante il periodo di vigenza della convenzione 2. adozione di altri strumenti occupazionali o volti all ottemperanza (esonero, compensazione) 3. casi particolari d inserimento così come definito nelle Linee Guida (si veda Titolo I punto C Durata ) Datore di lavoro con relazione scritta in cui motiva le ragioni della proprie scelte e con lettera d impegno per la copertura totale/parziale della quota d obbligo, se variata rispetto alla precedente. 4.3 Ridefinizione per mancata ottemperanza La definizione di un nuovo programma occupazionale può sussistere anche in presenza di mancata ottemperanza degli impegni assunti nel programma occupazionale sottoscritto. Le condizioni e i criteri che regoleranno questa specifica fattispecie risulteranno, tuttavia, differenti a seconda che la ragione della non ottemperanza sia imputabile o meno al DATORE DI LAVORO Mancata ottemperanza per cause non imputabili al Datore di lavoro Ai fini della verifica istruttoria in capo all ufficio circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l assenza di responsabilità da parte del DATORE DI LAVORO nell esito negativo del programma occupazionale, è fatto obbligo a quest ultimo di dimostrare, con apposita relazione motivata e documentata, l impossibilità oggettiva di occupare il lavoratore disabile. Costituiscono cause non imputabili al Datore di lavoro le seguenti ipotesi tassative: a. impossibilità di reperire nelle liste del collocamento mirato un soggetto disabile; b. crisi di settore. a. Impossibilità di reperire nelle liste del collocamento mirato un soggetto disabile Il Datore di lavoro dovrà dimostrare, a questo fine, di aver collaborato attivamente con i Servizi territoriali oppure di aver efficacemente operato nella ricerca del soggetto disabile. In proposito saranno ritenuti comportamenti valutabili dall Ufficio al fine di attestare la collaborazione attiva dell azienda: 1. la più ampia disponibilità e collaborazione per l effettuazione di interviste presso la sede aziendale, finalizzate ai sensi dell art. 8 L. 68/99 alla descrizione delle mansioni disponibili oppure alla presentazione della scheda aziendale tramite autocompilazione; 2. la più ampia collaborazione per individuare, eventualmente, altre mansioni, tra quelle esistenti e disponibili, più confacenti all inserimento dei lavoratori disabili aventi titolo; 3. la collaborazione per l individuazione e la selezione dei candidati all assunzione, considerando, per quanto possibile, le mansioni disponibili rispetto alle caratteristiche personali e alle capacità professionali dei disabili disponibili al lavoro; 4. il motivato e giustificato rifiuto scritto delle candidature presentate dai servizi territoriali, sulla base dell effettiva inadeguatezza delle candidature stesse rispetto alla mansione; 5. la presentazione della richiesta di esonero parziale, qualora le condizioni relative al ciclo produttivo giustifichino la presentazione di tale istanza Al contrario, nel caso in cui il DATORE DI LAVORO non abbia attivato tutti gli strumenti messi a disposizione con la sottoscrizione della convenzione per ottemperare al programma occupazionale, l Ufficio provinciale procede con l avviamento numerico di persone disabili ritenute idonee allo svolgimento delle mansioni disponibili ai sensi dell articolo 9 legge 68/99, delle Linee programmatiche della Conferenza unificata per la stipula delle convenzioni del 23 febbraio 2001 e delle Istruzioni 7506 Formazione delle graduatorie e gestione degli avviamenti numerici approvate con DGP 618/2003. Pag 5di 10

6 b. Crisi di settore (non ancora sfociata in cigs-mobilità) Qualora l intero settore produttivo di appartenenza dell azienda sia in stato di crisi, il Datore di lavoro, potrà avvalersi di deroghe temporali all assunzione dei disabili. Al fine di comprovare la sussistenza di una crisi di settore, le associazioni di categoria, le associazioni datoriali e/o le associazioni sindacali dovranno presentare al Sottocomitato disabili documentazione e dati che ne attestino lo stato di recessione generalizzato; dovranno, nello specifico, dimostrare: b.1. decrementi di fatturato negli ultimi due anni, dovuto ad un calo dell attività produttiva del settore e non dovuta a diversa organizzazione della singola impresa (ES. cessione di ramo d azienda, esternalizzazione di attività, etc.); b.2. stagnazione e/o riduzione del personale impiegato nel settore interessato dalla crisi, negli ultimi due anni. Il Sottocomitato disabili, esaminata la documentazione prodotta, potrà accogliere la richiesta di deroghe temporali all assunzione per le aziende del settore in crisi, esclusivamente per l anno durante il quale viene effettuata tale richiesta Mancata ottemperanza per cause imputabili al Datore di lavoro Nel caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione, qualora siano accertate cause imputabili al Datore di lavoro, l UCM potrà adottare, a seconda del momento temporale in cui si riscontri l inadempienza, i seguenti provvedimenti. 1. Inadempienza riscontrata nel corso di svolgimento del programma occupazionale Se l inadempienza è stata riscontrata al termine di uno degli anni intermedi del programma occupazionale, e il DATORE DI LAVORO non ha assunto tutte le iniziative utili all assolvimento degli impegni occupazionali, l Ufficio provinciale procede con l avviamento numerico di un lavoratore ritenuto idoneo alle mansioni disponibili. Qualora l avviamento non abbia esito positivo, l UCM procede con la segnalazione dell Azienda alla Direzione provinciale del lavoro per le verifiche di competenza. La convenzione rimane in vigore e il DATORE DI LAVORO deve provvedere alle assunzioni programmate nelle restanti annualità. La Provincia, tuttavia, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione qualora vengano riscontrate ulteriori inadempienze. 2. Inadempienza riscontrata al termine della convenzione Fatto salvo quanto già precisato nel paragrafo precedente in merito all intervento dell UCM, se l inadempienza viene riscontrata alla scadenza della Convenzione, in attuazione degli indirizzi stabiliti nelle Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni, emanate il 22 febbraio 2001 dalla Conferenza unificata (cfr. obiettivi e modalità), secondo cui «per la sottoscrizione e la durata delle convenzioni successive alla prima il servizio competente valuterà lo stato di adempimento degli impegni occupazionali precedentemente assunti e gli esiti delle misure adottate nella precedente convenzione», la Provincia,, potrà garantire riscontro positivo ad una eventuale ulteriore richiesta di nuova convenzione previa verifica della compresenza dei seguenti fattori: a. disponibilità concreta ed esplicita a individuare le mansioni ed, in generale, a procedere alle assunzioni; b. esplicito impegno, nel caso di mancata assunzione dell avviamento numerico da parte dell ufficio entro i termini di scadenza della convenzione, a pagare, non appena notificate, le eventuali sanzioni comminatele dall organo competente in materia di vigilanza e controllo; c. documentato piano di copertura degli obblighi occupazionali, in cui il Datore di lavoro si presenti quale protagonista attivo nel creare adeguate condizioni per l assunzione dei disabili cui è tenuto, attraverso interventi, quali p. es., «investimenti necessari per riorganizzare il sistema socio-tecnico dell impresa in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti disabili», e/o l impegno ad organizzare interventi specifici di formazione in servizio a favore dei disabili, ecc. Pag 6di 10

7 La stipula di una nuova convenzione potrà avvenire, eventualmente sentito il Comitato tecnico, verificati i fattori di cui sopra. Il nuovo programma occupazionale dovrà tenere conto degli impegni di assunzione non assolti e aggiungere i posti non coperti con la precedente convenzione nei primissimi anni della nuova programmazione. 5. FACOLTÀ DI DINIEGO DA PARTE DELLA PROVINCIA Sussiste la facoltà della Provincia di non procedere alla stipula di una convenzione sia nella fattispecie di una convenzione proposta per la prima volta, sia nella fattispecie di una nuova e successiva alla prima, con il conseguente obbligo da parte del Datore di lavoro interessato di ottemperare con gli altri istituti contemplati dalla norma, così come di non concedere modifiche al programma occupazionale. In presenza di casi particolarmente complessi e problematici l UCM può avvalersi del parere del Comitato tecnico. Il diniego della Provincia potrà verificarsi in presenza di specifici fattori, differenti a seconda delle varie fattispecie, di seguito illustrate a titolo esemplificativo Convenzioni proposte per la prima volta Potranno essere respinte richieste di convenzione da cui si rilevi anche una soltanto delle seguenti condizioni: la presenza di mansioni non compatibili con i lavoratori disabili iscritti e disponibili al lavoro; la non disponibilità del Datore di lavoro proponente a produrre eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall ufficio in tutti i casi in cui la documentazione risulti carente e/o imprecisa Nuove convenzioni successive alla prima Potranno essere respinte richieste di rinnovi di convenzione in presenza anche soltanto di una delle seguenti condizioni: in assenza dei fattori descritti alle lettere a), b) e c) del precedente sub-paragrafo punto 2 Inadempienza riscontrata al termine della convenzione ; in caso di reiterazione dell inadempienza da parte dell azienda durante o al termine della convenzione precedentemente stipulata Modifica del programma occupazionale Potranno essere respinte istanze di modifica in tutti i casi in cui il Datore di lavoro presenti tali richieste fuori dai termini e dalle condizioni previste nelle disposizioni vigenti, descritte al precedente paragrafo 4 Modifiche e integrazioni al Programma Occupazionale. 6. GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI CHE PREVEDONO LA COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI. I Servizi territoriali di cui si tratta sono identificati dal Protocollo d Intesa dell 1 aprile 2011, sottoscritto tra la Provincia di Brescia e i Servizi d inserimento lavorativo delegati a tali funzioni dai Comuni bresciani. 6.1 Individuazione del Datore di lavoro per stipula della convenzione. 1. Sono messi a disposizione dei Servizi territoriali (ST) i dati che riguardano i datori di lavoro (datore) con sede nel territorio della Provincia di Brescia, tramite l accesso all applicativo di Sintesi L68 che contiene le posizioni di tutti i datori di lavoro. 2. Dalle informazioni messe a disposizione nell applicativo l68, il ST può rilevare se: si tratta di un Datore di lavoro con una convenzione attiva o richiesta, la tipologia, il numero di posti, il programma occupazionale, la modalità d individuazione dei candidati (mod7521) Il Datore di lavoro non ha convenzione attiva o richiesta ed ha posti scoperti Pag 7di 10

8 Il Datore di lavoro ha attivo o richiesto un altro istituto tra quelli previsti dalla normativa (sospensione degli obblighi, esonero, compensazione). 3. Il ST potrà quindi avviare la propria azione di marketing diretto qualora risulti dalla banca dati che il Datore di lavoro: - non ha alcuna convenzione attiva, pur essendo scoperto, - è in convenzione ed ha scelto la modalità di ricerca autonoma - è in convenzione, ma non ha ancora presentato il mod Le aziende che hanno invece individuato un Partner oppure hanno indicato la richiesta di elenchi del CM non potranno essere contattate in modo diretto da altri Servizi, i quali potranno invece rivolgersi al partner o all UCM per verificare la disponibilità del posto di lavoro per il proprio candidato. 4. Nel caso in cui il datore abbia più sedi nel territorio provinciale e numero di scoperture superiori ad uno, il Servizio che lo ha contattato può proporre la pianificazione delle assunzioni in collaborazione con altri Servizi firmatari del protocollo operanti nei territori dove sono ubicate le altre unità produttive del datore. In tal caso i Servizi partner saranno più di uno. 5. Il Servizio partner assisterà, se richiesto, il Datore di lavoro nella compilazione della documentazione allegata alla convenzione, in modo particolare curerà la documentazione allegata alle diverse tipologie di convenzione (es. Scheda azienda, dati conoscitivi candidati art. 14 ) aventi contenuto tecnico. 6. Tutta la documentazione allegata alle convenzioni, qualora scaricabile direttamente dalla banca dati di sintesi non sarà più trasmessa mezzo posta al Servizio partner Gestione del programma occupazionale. 1. Il programma occupazionale è definito seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida e nelle istruzioni provinciali. 2. Le scadenza sono perentorie ed eventuali slittamenti sono da concordare con l ufficio, sia nel caso il datore agisca autonomamente, sia nel caso collabori con un Servizio partner. 3. Il Servizio partner segnala via mail all operatrice referente UCM dell azienda eventuali persistenti difficoltà nell'individuazione dei candidati oppure nelle forme di collaborazione con il Datore di lavoro che compromettono il rispetto degli impegni di assunzione da parte di quest'ultimo oppure l'esito del percorso/i di inserimento (art. 5 comma 3 Convenzione art. 11; art. 3 c. 4 Protocollo). 4. Qualora a due mesi dalla scadenza della singola annualità il servizio partner non abbia presentato candidati oppure le persone proposte non siano state valutate idonee dal datore, esso e tenuto a coinvolgere altri servizi che agiscono sui territori limitrofi oppure a segnalare al CPI di competenza l imminente scadenza dello step occupazionale. Ciò allo scopo di mettere a disposizione il posto di lavoro ad altri servizi. 5. L UCM dovrà essere informato tramite mail del passaggio di consegne sulla copertura della specifica annualità. L indirizzo mail da utilizzare è quello dell operatrice UCM di riferimento per l azienda. 6. Il Servizio partner comunicherà all azienda che la candidatura del lavoratore sarà presentata da un altro servizio, il quale diventerà partner dell azienda per la singola occasione, senza dover produrre alla Provincia o all azienda un nuovo mod Qualora tutto quanto descritto, per varie ragioni, non si verifichi e l UCM/CPI individuino un azienda che non ha ottemperato all assunzione programmata, potranno presentare profili idonei all azienda non adempiente, informando dell iniziativa il servizio partner Individuazione dei candidati da presentare al datore e presa in carico. 1. Ogni singolo servizio ha proprie procedure e modalità operative per l individuazione delle persone da candidare nelle aziende. Pag 8di 10

9 2. In altro apposito documento saranno definite le modalità di registrazione degli interventi realizzati dai Servizi territoriali tramite l utilizzo dell applicativo GSS; in modo particolare la registrazione delle azioni relativa alla presa in carico, al progetto di lavoro, alle dimissioni dal servizio Relazioni sull andamento delle convenzioni I servizi partner sono tenuti a relazionare per iscritto all UCM (operatrice UCM referente di convenzione) le situazioni delle aziende che non collaborano alla realizzazione del programma occupazionale (art. 4 c. 2 e art. 5 c.3 della Convenzione art. 11; art. 3 c. 4 Protocollo) Passaggio da una convenzione ad un altra o coesistenza di più convenzioni di diversa tipologia. L argomento e trattato nelle apposite disposizioni provinciali. Si precisa in questa sede che il passaggio da una convenzione ad un altra è valutato dall UCM, tenendo in considerazione anche lo stato di ottemperanza dell azienda richiedente. Nel caso di richiesta di spostamento di posti da una tipologia di convenzione ad un altra, gli stessi saranno detratti a partire dalle ultime annualità della convenzione da modificare Intervento dell UCM ai fini dell ottemperanza 1. Qualora in fase di verifica dell ottemperanza, l UCM riscontri inadempienza a carico di un azienda in convenzione, provvederà a contattare la medesima affinché proceda con immediatezza con le assunzioni mancanti, pena la non ottemperanza. 2. L UCM potra chiedere collaborazione ad un servizio territoriale/cpi, partendo da quello eventualmente già partner dell azienda. 3. Per le aziende soggette a verifica di ottemperanza NON convenzionate, l UCM potrà chiedere collaborazione ai servizi del territorio al fine di individuare persone da candidare, anche previa sottoscrizione di convenzione Monitoraggio delle convenzioni 1. Nel monitoraggio delle convenzioni sono coinvolti anche i Servizi Partner della Provincia per quanto attiene alle aziende con cui essi hanno in atto una collaborazione (mod 7521). 2. Con cadenza annuale al 31/12 i Servizi sono tenuti a inviare all UCM (mail resp Ufficio) un file contente i nominativi delle aziende che non stanno rispettando gli impegni programmati. Tale strumento di monitoraggio non sostituisce comunque la segnalazione all UCM in corso d anno delle singole aziende non collaboranti (si vedano punto C. 4 e punto E). 3. Il monitoraggio ha lo scopo di rilevare posti in convenzione non coperti che non sono stati a suo tempo segnalati dai Servizi partner, per attivare il più tempestivamente possibile e in collaborazione con i Servizi e i CPI, iniziative d incontro-domanda offerta oppure avviamenti d ufficio Modalita di comunicazione tra SERVIZI-UCM Salvo il carattere della comunicazione non lo consenta, saranno privilegiate comunicazioni mezzo posta elettronica. Pag 9di 10

10 7. ASSUNZIONI DI LAVORATORI DISABILI 7.1. Assunzioni riconosciute in convenzione Le assunzioni riconosciute ai sensi della convenzione sono quelle relative a persone disabili iscritte alle liste del collocamento mirato cui sia stato attribuito lo stato di disoccupazione. Le tipologie contrattuali utilizzabili al fine degli inserimenti lavorativi immediati o a seguito di tirocinio sono tutte quelle previste dalla legge. Le assunzioni dovranno essere riconosciute ai sensi della legge 69/99 con apposito provvedimento dell Ufficio collocamento mirato, previa richiesta di nulla osta da parte dell azienda. Ai fini del riconoscimento in convenzione, saranno ritenute valide le assunzioni la cui richiesta di nulla osta da parte dell azienda sia pervenuta entro e non oltre la data di scadenza del programma occupazionale e l assunzione venga regolarizzata entro e non oltre i successivi 15 giorni, salvo diverse valutazioni dell Ufficio. Per i lavoratori assunti nel rispetto delle modalità descritte, l azienda potrà fare richiesta di accesso alle agevolazioni ex art. 13 L. 68/99, previa comunicazione di ammissibilità, rilasciata dall Ufficio collocamento mirato contestualmente al rilascio del nulla osta Assunzioni non riconosciute in convenzione I riconoscimenti in quota d obbligo di lavoratori già in forza (COMPUTI) e i passaggi di lavoratori da un azienda all altra senza soluzione di continuità non sono riconosciuti ai fini della convenzione e di conseguenza non danno diritto di accesso alle agevolazioni ex art. 13 L. 68/99, indipendentemente dall orario di lavoro svolto, in quanto trattasi di persone già occupate e quindi non conteggiabili nella quota di assunzioni dedotte in convenzione. Tali lavoratori saranno, previa autorizzazione dell Ufficio provinciale, computati nella quota d obbligo spettante all azienda e, in relazione alle unità da assumere tramite convenzione, saranno riconosciuti nelle due seguenti modalità: 1. nel caso la convenzione sia a copertura parziale, i lavoratori computati o provenienti da altra impresa andranno a coprire la quota parte di assunzioni non comprese nel programma occupazionale fino a concorrenza, per l eccedenza trova applicazione il punto 2; 2. nel caso la convenzione sia a copertura totale, le assunzioni previste nel programma occupazionale verranno diminuite del numero di lavoratori computati o provenienti da altra impresa, a partire dalle ultime annualità del programma stesso. Pag 10di 10

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