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1 Pagina 1 di 8 NOTIZIA CIRCOLARE N. 52 DEL IVA: detraibilità dell IVA relativa alle auto e ai telefoni cellulari dati in uso promiscuo ai dipendenti Articolo 1, comma 261 della Legge Finanziaria 2008 Risoluzione 6 del 20 febbraio 2008 a cura del Dipartimento delle Politiche Fiscali - 1. PREMESSA La Legge finanziaria 2008, con una serie di modifiche agli articoli 3, 13, terzo comma, 14 e 19 bis1 del DPR. n. 633/72 IVA, ha riscritto le regole di detraibilità dell IVA relativa ai costi collegati alle auto e ai telefoni cellulari nell ipotesi, tra l altro, in cui questi beni siano dati in uso ai dipendenti anche per fini personali. Per quanto riguarda le modifiche attinenti la detraibilità dell IVA relativa alle auto, queste conseguono dalla decisione 2007/441/CE del Consiglio dell Unione Europea che, come noto, ha concesso all Italia l autorizzazione alla forfetizzazione della detrazione dell IVA nella misura del 40% e realizzano, pertanto, il necessario adeguamento del contesto normativo nazionale ai contenuti espressi nell atto comunitario. Le modifiche inerenti alla detraibilità dell IVA relativa ai costi di acquisto e di gestione dei telefoni cellulari conseguono, invece, dalla necessità di eliminare il contrasto che si era venuto a creare con le norme della direttiva comunitaria sull armonizzazione dell IVA (ora trasfusa nella direttiva n. 112 del 2006) in base alla quale deve essere ammessa la detrazione dell imposta assolta dal soggetto passivo dell IVA, in via di rivalsa, per acquisti di beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta (art. 168). 1 Le note che seguono si propongono di analizzare le conseguenze che tali modifiche in campo IVA possono avere sulla gestione dei fringe benefit nei confronti dei dipendenti ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di utilizzare in uso promiscuo (e quindi anche per fini privati) l auto loro assegnata per motivi di lavoro. Per quanto riguarda l ipotesi dei telefoni cellulari assegnati ai dipendenti per fini aziendali con possibilità di utilizzo anche per fini personali, poiché non esiste, come si vedrà, un valore forfettario fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione del compenso in natura, si effettueranno solo alcune brevi considerazioni, riservandoci di ritornare sull argomento in occasione di un successivo intervento. 1 In proposito era stata avviata una procedura di infrazione dalla Commissione europea che ha inviato al Governo italiano una lettera di costituzione in mora seguita, nel mese di luglio del 2005, da parere motivato. tributario

2 Pagina 2 di 8 2. ANALISI E CONSIDERAZIONI SUGLI ARTICOLI DELLA NORMATIVA IVA CHE SONO STATI MODIFICATI AD OPERA DEL COMMA 261 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 Al fine di raggiungere l obiettivo propostoci si ritiene utile, in prima approssimazione, analizzare le conseguenze delle modifiche IVA intervenute con la Finanziaria 2008 con riferimento alla tematica relativa alle auto e ai telefoni cellulari assegnati in uso promiscuo ai dipendenti. Partendo dal presupposto che il primo periodo del terzo comma dell articolo 3 del DPR n. 633/72 prevede, nella sostanza 2, l imponibilità di tutte le prestazioni di servizi, anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa ogniqualvolta l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile l articolo 1, comma 261 della Legge 244/2007 ha previsto un eccezione a tale previsione con l inserimento, di un nuovo sesto comma posto alla fine del citato articolo 3. Tale nuovo comma stabilisce in particolare che: Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo. Ora, poiché, come anticipato il periodo del terzo comma citato prevede, tra l altro, l imponibilità di prestazioni gratuite come la messa a disposizione, anche per fini privati, dell auto o del telefono cellulare ai dipendenti, con la disposizione sopra riportata il legislatore ha inteso armonizzare la normativa italiana alla normativa comunitaria. La disposizione sopra riportata, coordinata con la previsione dell articolo 19-bis1), lett. b) del DPR n. 633/72, stabilisce infatti che non costituisce autoconsumo, e pertanto non deve essere assoggettato ad imposta, l utilizzo per fini estranei a quelli aziendali di veicoli a motore per i quali l imposta è stata detratta nella misura del 40% (ai sensi dell articolo 19-bis 1, lett.b)) ovvero, relativamente ai telefoni cellulari, per la quota d imposta indetraibile in quanto utilizzata per fini estranei a quelli aziendali. Sul punto si rileva come, già la dottrina, cfr. Franco Ricca Ridefinita la detrazione IVA per mezzi di trasporto e telefonia Corriere Tributario 4/2008 abbia sottolineato come l intervento normativo sia una conseguenza del dispositivo di molte sentenze della Corte di giustizia sull argomento. In pratica, qualora il soggetto passivo, all atto dell acquisto di un bene, abbia scelto di inserirlo interamente nel sistema dell IVA, l imposta pagata sull acquisto è, in via di principio, integralmente detraibile, mentre l eventuale utilizzo del bene per finalità estranee all impresa costituisce prestazione di servizio imponibile; qualora, invece, abbia scelto di inserire solo parzialmente il cespite nel sistema dell IVA, relativamente alla parte del cespite riservata alla propria sfera personale il contribuente non agisce in veste di soggetto passivo, sicché non si realizza autoconsumo tassabile. Conformemente a tali principi, l art. 2 della decisione del Consiglio europeo stabilisce che, in deroga all art. 26, par. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006, «l Italia è anche tenuta a non assimilare ad una prestazione di servizi a titolo 2 Fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

3 Pagina 3 di 8 NOTIZIA CIRCOLARE N. 52 DEL oneroso l uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione». In pratica, come si vedrà oltre, la scelta di detrarre solo parzialmente l IVA sull acquisto (nella misura del 40% per le auto 3 ) comporta che, per la parte di IVA non detratta, il contribuente venga considerato consumatore finale con la conseguenza, ora esplicitata unicamente nei confronti dei dipendenti che, al fine di evitare una duplicazione d imposta, venga espressamente prevista la non imponibilità della prestazione gratuita in commento. Tali valutazioni fanno sorgere il dubbio circa il regime IVA applicato nel passato qualora l auto fosse data in uso gratuito ai dipendenti anche ai fini privati senza alcun addebito per tale utilizzo, nonché (si veda oltre) quale sia il regime ora applicabile nell ipotesi in cui l auto sia data in uso gratuito a collaboratori coordinati e continuativi. 4 Per quanto riguarda, in particolare, la mancata fatturazione dell uso privato dell auto data in uso promiscuo ai dipendenti e il conseguente computo del valore normale di tale bene (nella misura forfettaria stabilita dall articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR) in aggiunta al reddito in denaro di lavoro dipendente corrisposto al lavoratore, è possibile effettuare le seguenti considerazioni. Dal punto di vista IVA si ritiene possibile sostenere che, tale modo di procedere, non origini una prestazione di servizi ai sensi dell articolo 3, commi 1 e 3 del DPR n. 633/72 in quanto, per l uso privato dell auto il dipendente non corrisponde alcun compenso, né tale utilizzo avviene a titolo gratuito. Al contrario, il valore forfettario prima citato costituisce una parte della retribuzione pattuita per la prestazione lavorativa svolta dal dipendente nell ambito del rapporto di lavoro subordinato e pertanto, analogamente alla retribuzione in denaro, è estranea all imposta sul valore aggiunto, ma soggetta ad imposte e contributi. All articolo 13 relativo alla determinazione della base imponibile ai fini dell applicazione dell imposta, il terzo comma viene sostituito dal seguente: In deroga al primo comma: [ ] b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Quindi, poiché ai sensi del comma 1 la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, in funzione antielusiva, la nuova lettera b) del terzo comma sopra riportata, stabilisce che per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore, da parte del datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base imponibile è costituita, in ogni caso, dal valore normale, anche quindi nell ipotesi in cui le parti avessero contrattato un corrispettivo inferiore. 3 E quindi tale bene è stato inserito solo parzialmente nel sistema IVA. 4 Si vedano in proposito sia la risoluzione 7 marzo 2000, n. 24/E che confermava l imponibilità del riaddebito di tutti o parte dei costi ai dipendenti per l utilizzo privato dell auto aziendale nonché l articolo di Alfonso Ghini Il trattamento per l IVA degli addebiti ai dipendenti per l uso privato dell auto aziendale in Il Fisco n. 33/1999 in cui viene sostenuto che, ai sensi dell articolo 3, comma 3 del DPR 633/72, la concessione dell uso privato dell auto ai dipendenti pone in essere una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA.

4 Pagina 4 di 8 Strettamente collegate a questa disposizione sono le previsioni contenute nei nuovi commi 5 e 6 dell articolo 14 che individuano l ammontare della base imponibile ai fini dell applicazione dell imposta. In particolare, viene previsto che: Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi. Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo. Pertanto, con riferimento alla messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore, viene stabilito che si assume quale valore normale l importo determinato a norma dell art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell IVA inclusa nell importo stesso. In sostanza, per i veicoli assegnati ai dipendenti per finalità estranee all impresa, a fronte dell addebito di un corrispettivo, la base imponibile ad IVA non può essere inferiore all ammontare del fringe benefit calcolato ai fini reddituali (al netto dell IVA che, come noto, è compresa in tali valori). Relativamente ai telefoni cellulari dati ai dipendenti e per i quali ne viene concesso anche l uso privato, in mancanza di un valore fiscalmente riconosciuto per la determinazione del fringe benefit la norma, ai fini della determinazione della base imponibile, ricorre al valore normale. Infine, la nuova lettera c) dell articolo 19-bis 1 relativo all esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi prevede, relativamente alla detraibilità dell IVA sui costi e sulle spese afferenti i veicoli stradali, che: In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19: [..] c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonche' per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonchè alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, e' ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore; Dall analisi coordinata degli articoli 3 e 19-bis1) conseguirebbe, secondo Assonime (cfr. Circolare 14 febbraio 2008, n. 11), che non possa sfuggire all operatività della normativa sull autoconsumo, con obbligo di fatturare la prestazione ai sensi dell articolo 3, comma 3 del DPR n. 633/1972, l ipotesi in cui sia detratta integralmente l imposta relativa all acquisto dei veicoli, sul presupposto che gli stessi sono destinati esclusivamente ad usi professionali, ma i veicoli siano poi destinati anche ad uso personale dell imprenditore o messi a disposizione dei dipendenti gratuitamente.

5 Pagina 5 di 8 NOTIZIA CIRCOLARE N. 52 DEL A tale proposito si segnala tuttavia che, con riferimento a tale fattispecie, il Dipartimento delle Politiche Fiscali, con Risoluzione n. 6 del 20 febbraio 2008, ha sostenuto che il regime di detrazione forfettaria previsto dall articolo 19-bis 1 non sarebbe derogabile in quanto la norma avrebbe natura sostanziale - con la conseguenza che non è consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell'imposta all'atto dell'acquisto dei beni e servizi in questione e nell'applicazione dell'iva, sulla base del valore normale, per l'utilizzo privato dei medesimi. 5 Per quanto riguarda infine la detraibilità dell imposta relativa ai telefoni cellulari, poiché a decorrere dal 1 gennaio 2008 è stata abrogata la lettera g) dell art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/1972 che limitava al 50% la detrazione dell IVA sulle spese relative ai «telefonini», il diritto alla detrazione dell IVA relativa a tali spese rientra ora nella disciplina generale. Tuttavia, per scoraggiare gli abusi, il comma 255 dell articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2008 stabilisce che gli uffici effettueranno specifici controlli sui contribuenti che computeranno in detrazione l imposta in misura superiore al 50%. 3. APPLICABILITÀ DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IVA RELATIVAMENTE ALLE AUTO AZIENDALI ED IN PARTICOLARE ALLE AUTO DATE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI. - RISOLUZIONE N. 6/DPF DEL 20 FEBBRAIO 2008 Come visto, sulla base del contenuto del nuovo articolo 19-bis 1, lett.c) si può affermare che per i veicoli stradali a motore normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto l IVA 6 è: 1. interamente detraibile, se tali veicoli sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione; 2. detraibile nella misura del 40 %, se tali veicoli sono utilizzati promiscuamente nell esercizio dell impresa dell arte o della professione. Con riferimento all ipotesi di cui al numero 1), il Dipartimento dell Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 6 ha precisato che l'imposta afferente le operazioni di acquisto di beni e servizi, relative a detti veicoli, è integralmente detraibile (evidentemente salvo nell ipotesi in cui sussistano limitazioni all'esercizio del diritto alla detrazione derivanti dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA o non soggette all'imposta). 5 Tale comportamento, giustificabile in realtà da una possibile conoscenza solo a posteriori della effettiva destinazione dell auto, probabilmente porterebbe spesso ad una detrazione dell IVA sugli acquisti di importo superiore rispetto a quella versata in sede di fatturazione del bene al dipendente per l uso privato dello stesso. 6 Tale riferimento comprende anche gli autoveicoli per uso promiscuo di persone e cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, prima del tutto indetraibile ove non formassero l oggetto dell attività propria dell impresa o non fossero destinati esclusivamente come strumentali nell attività propria dell impresa. Pertanto, l imposta relativa all acquisto di tali ultimi veicoli è ora detraibile secondo la regola generale, e quindi con gli stessi limiti stabiliti per tutte le tipologie di veicolo. Inoltre, preme in questa sede rilevare che ora l individuazione dei veicoli ai fini della detraibilità dell IVA si discosta in modo sostanziale dai veicoli per i quali, l articolo 164 del TUIR prevede limiti alla deduzione delle spese.

6 Pagina 6 di 8 Inoltre, ai fini che qui interessano e quindi ai fini della detraibilità dell imposta, non rileva il fatto che i beni e i servizi acquistati formino o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa 7 in quanto, dall'ambito applicativo della previsione di detraibilità forfettaria, sono esclusi a priori tutti i casi di integrale utilizzazione nell'attività di impresa. Differentemente dal passato, a seguito delle modifiche normative sopra riportate, devono ora considerarsi utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa anche i veicoli stradali a motore acquistati dal datore di lavoro o acquisiti anche in base a contratti di noleggio o locazione, anche finanziaria, e successivamente messi a disposizione del personale dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo. Sul punto, la Risoluzione 6/2008 prima citata ricorda infatti che la messa a disposizione dietro corrispettivo è un'operazione imponibile ad IVA, ai sensi del principio generale in tema di imposizione delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso contenuto nell'articolo 24 della direttiva n. 2006/112/CE, non derogato dalla citata decisione del Consiglio, che prende in considerazione solo l'articolo 26 della direttiva stessa. Pertanto, i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività d'impresa: le operazioni tipiche dell'attività di impresa, da un lato, e la messa a disposizione dietro corrispettivo a favore del dipendente, dall'altro. Ne deriva che - in base ai criteri generali in materia di detrazione dell'iva - l'imposta afferente l'acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché, ovviamente, come precisa la stessa Risoluzione, non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all'effettuazione di operazioni esenti o non soggette). Con riferimento all ipotesi di cui al punto 2) e quindi al caso in cui l imposta sia detraibile nella misura del 40 % in quanto i veicoli in commento sono utilizzati promiscuamente nell esercizio dell impresa dell arte o della professione (ovvero nel caso in cui per l utilizzo privato non venga richiesto alcun corrispettivo), la Risoluzione 6/2008 precisa quanto segue. Al fine di potere procedere alla detrazione prevista dalla norma, in deroga ai criteri ordinari, non deve essere verificata in concreto la quota di effettiva utilizzazione per le finalità estranee all attività dell impresa 8 in quanto, l importo detraibile è stabilito forfettariamente e riguarda: gli acquisti, anche intracomunitari, e le importazioni dei veicoli; le acquisizioni dei medesimi in noleggio e locazione, anche finanziaria; gli acquisti di componenti e ricambi dei medesimi; gli acquisti di carburanti e lubrificanti per i medesimi: gli acquisti dei servizi di manutenzione, riparazione, custodia, impiego (pedaggi stradali inclusi) relativi ai medesimi. Infine, come già anticipato, la Risoluzione 6/2008 precisa che il regime di detrazione forfettaria in commento non è derogabile e, pertanto, non è consentito al contribuente adottare il diverso comportamento consistente nella detrazione integrale dell'imposta all'atto dell'acquisto dei beni e servizi in questione e nell'applicazione dell'iva, sulla base del valore normale, per l'utilizzo privato dei medesimi. Di conseguenza non sembra possa convivere la detrazione integrale dell IVA con la 7 Diverse sono le considerazioni che riguardano il reddito d impresa. A tale proposito si ricorda che il Ministero delle Finanze, con circolare 48/E/1998 ha ribadito che si considerano "utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa" i veicoli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata (rientrano, a esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto utilizzati dalle scuole per l'addestramento al volo e alla navigazione). 8 Quindi non deve essere applicata la previsione contenuta nell articolo 19, comma 4 in base al quale per i beni e i servizi utilizzati anche per fini privati o comunque estranei all esercizio dell impresa arte o professione, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tale utilizzazione e l ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

7 Pagina 7 di 8 NOTIZIA CIRCOLARE N. 52 DEL fatturazione dell uso privato al valore normale (nel caso specifico, come si vedrà, il valore del fringe benefit di cui all articolo 51, comma 4 del TUIR) Determinazione della base imponibile IVA nell ipotesi in cui la messa a disposizione anche per fini privati dell autoveicolo aziendale avvenga dietro corrispettivo Per evitare l effetto distorsivo che potrebbe derivare dalla detrazione integrale nel caso in cui sia previsto un corrispettivo non in linea con il mercato, nell ipotesi in cui i veicoli siano messi a disposizione dei dipendenti dietro corrispettivo, l articolo 14, sesto comma del DPR n. 633/72 stabilisce un valore normale convenzionale pari al valore convenzionalmente stabilito utilizzato ai fini della determinazione del fringe benefit per l uso promiscuo dell auto aziendale pari, quindi, al 30 per cento dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalla tabelle nazionali ACI, al netto dell'iva nello stesso inclusa. Evidentemente, ove sia pattuito un corrispettivo inferiore a tale importo, la base imponibile è comunque costituita - in luogo del corrispettivo - dall'importo medesimo, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell'iva nello stesso importo inclusa. Di conseguenza l importo che verrà fatturato avrà una base imponibile costituita (almeno) dal valore del fringe benefit (inteso come valore al consumo ). In questa ipotesi che, come visto, permette di detrarre interamente l IVA sugli acquisti, da tale valore dovrà essere stata scorporata l imposta in modo tale da far si che il dipendente corrisponda un importo pari al fringe benefit. Tale modalità operativa è conforme a quella prevista ai fini del calcolo del fringe benefit ai fini delle imposte dirette dove se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione e stabilito presuntivamente dal legislatore considerando tali somme al lordo dell'iva (cfr. Circolare n. 326/1997). Pertanto, poiché ora l importo minimo da fatturare per potere sostenere la detraibilità totale dell IVA sull acquisto è pari al valore del fringe benefit, relativamente alla determinazione del reddito del lavoratore che, si ricorda, corrisponde le somme in commento al proprio datore di lavoro in quanto gli è stato concesso di utilizzare l auto anche per fini privati, verrà annullato il benefit. La Risoluzione 6 prima citata precisa infine che, nell'ipotesi in cui - in una situazione nella quale di regola il datore di lavoro metta a disposizione dei dipendenti i veicoli stradali senza la previsione di un corrispettivo gli accordi contrattuali consentano al dipendente di ottenere, dietro il pagamento di un corrispettivo ad hoc, un modello di veicolo di maggior pregio, rispetto a quelli ordinariamente assegnati, si rendano applicabili soluzioni analoghe a quelle indicate nel presente paragrafo. Pertanto, qualora il datore di lavoro intenda portarsi in detrazione il 100% della relativa IVA dovrà fatturare al dipendente un importo non inferiore al fringe benefit così come sopra determinato ai fini delle imposte sui redditi.

8 Pagina 8 di 8 4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE In prima approssimazione, le nuove norme sembrerebbero di facile applicazione infatti, la Risoluzione 6 più volte citata, le riepiloga nel modo seguente. Se i veicoli stradali a motore: sono utilizzati sia per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali sia per finalità di carattere privato, l'importo da assumere a riferimento per calcolare l'ammontare detraibile è il 40% dell'imposta addebitata, mentre l'uso per finalità di carattere privato (ivi compresa la messa a disposizione di terzi senza corrispettivo) è irrilevante agli effetti dell'iva; sono utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali, artistiche e professionali, l ammontare detraibile è il 100% dell imposta addebitata. Tale circostanza ricorre in ogni caso nell'ipotesi di messa a disposizione dei veicoli dietro corrispettivo da parte del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ed in tale caso la base imponibile - in deroga agli ordinari criteri di determinazione della stessa è pari al valore del fringe benefit così come determinato dall articolo 51 del TUIR anche qualora il corrispettivo convenuto sia inferiore al valore normale stesso; Tuttavia sarebbe opportuno che fosse chiarito: 1. se sia possibile fatturare l uso privato del bene senza richiederne l effettivo pagamento del corrispettivo al solo fine di detrarre l IVA sui relativi acquisti. In tal caso, nella considerazione che la rivalsa, nella fattispecie in commento, è comunque obbligatoria, sorgono fondati dubbi circa le conseguenze sul bilancio dell impresa che scegliesse di operare con tale modalità; 2. se il periodo in cui l IVA diventa detraibile sia quello di effettuazione dell operazione ai sensi dell articolo 6 del DPR n. 633/1972 così come sembrerebbe da quanto previsto dall articolo 19, comma 1. ultimo periodo; 3. se i principi sopra richiamati possano essere applicati anche alle auto assegnate in uso promiscuo agli amministratori o più in generale ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Poiché il richiamo al valore del fringe benfit sembrerebbe riguardare solo i lavoratori dipendenti si ritiene (ma è opportuna una conferma) che possa essere interamente detratta l IVA dei veicoli dati in uso promiscuo ai collaboratori coordinati e continuativi fatturando loro un valore pari alla spesa sostenuta per la prestazione dei servizi stessi (valore normale). 8. DECORRENZA DELLE NUOVE REGOLE Con riferimento alla fattispecie analizzata si rileva infine che le nuove modalità di gestione delle le operazioni rese dietro corrispettivo per le quali la base imponibile è assunta in misura pari al valore normale e disciplinano la determinazione del valore normale stesso, trovano applicazione per le operazioni effettuate dal 1 marzo 2008.

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