Bollettino. Settimanale. Anno XV - n luglio 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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1 Bollettino Settimanale Anno XV - n luglio 2005 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L INFORMAZIONE E L EDITORIA

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3 SOMMARIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 5 A362 - DIRITTI CALCISTICI Provvedimento n OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 7 C6937B - MESSAGGERIE LIBRI/RAMI DI AZIENDA DI STOCK LIBRI Provvedimento n C GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n C LA7 TELEVISIONI/RAMO DI AZIENDA DI TELEONDA GALLIPOLI Provvedimento n C LA7 TELEVISIONI/RAMO DI AZIENDA DI CANALE 55 Provvedimento n C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMI DI AZIENDA DI RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE Provvedimento n C R.T.I.-RETI TELEVISIVE ITALIANE/RAMI DI AZIENDA Provvedimento n C ALMAVIVA TECHNOLOGIES/FINSIEL CONSULENZA E APPLICAZIONI INFORMATICHE Provvedimento n C UTET DIFFUSIONE/DE AGOSTINI RIZZOLI PERIODICI C RCS PERIODICI/DE AGOSTINI RIZZOLI PERIODICI Provvedimento n C AUTOGRILL/SUBCONCESSIONE DA AUTOSTRADE PER L ITALIA Provvedimento n C UNICALCESTRUZZI/BETONFER Provvedimento n C DÌ PER DÌ/RAMO DI AZIENDA Provvedimento n C I2 CAPITAL /FIME FINANZIARIA MERIDIONALE Provvedimento n C DIPIUDÌ AMBIENTE/BREDAMENARINIBUS Provvedimento n C AUTOGRILL/RAMO DI AZIENDA DI SOCOGAS RETE Provvedimento n C MADISON DEARDON PARTNERS/SIRONA DENTAL SYSTEMS Provvedimento n C COMMERCIALE BRENDOLAN/GRUPPO COMMERCIALE TOSETTI Provvedimento n C ARFIN/SISME HOLDINGS Provvedimento n C IN S MERCATO/RAMO DI AZIENDA DI GIACOMO RONZAT Provvedimento n C CAPITOLOUNO/NUOVA DAP SIDES Provvedimento n

4 C VAE EISENBAHNSYSTEME/SST SIGNAL UND SYSTEM TECHNIK Provvedimento n C CASSA DEPOSITI E PRESTITI/TRASMISSIONE ELETTRICITÀ RETE NAZIONALE- GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE Provvedimento n INDAGINI CONOSCITIVE 91 IC29 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Provvedimento n ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 93 AS304 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO DEGLI AVVENIMENTI IPPICI E SPORTIVI 93 PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA 97 PI VACANZE & VACANZE Provvedimento n PI NOTEBOOK ASUS Provvedimento n PI POLIZZA VITA "CONTO SICURO" Provvedimento n PI TAXI NOLEGGIO MINERVA Provvedimento n PI ALITALIA OFFERTE SPECIALI EUROPA Provvedimento n

5 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE A362 - DIRITTI CALCISTICI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la propria delibera adottata in data 22 marzo 2005, con la quale è stata avviata un istruttoria, ai sensi degli art. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società RTI S.p.A., Mediaset S.p.A. e Fininvest S.p.A., volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 82 del Trattato UE; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO che, con decorrenza dal 1 giugno 2005, il responsabile del procedimento, dott. Marco Delmastro, è stato collocato fuori ruolo; RITENUTA, pertanto, la conseguente necessità di sostituire il responsabile del procedimento; DELIBERA la sostituzione del dott. Marco Delmastro con il dott. Giuseppe Galasso come responsabile del procedimento. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge. p. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catricalà Visto: IL CAPO DI GABINETTO Luigi Fiorentino

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7 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE C6937B - MESSAGGERIE LIBRI/RAMI DI AZIENDA DI STOCK LIBRI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società Messaggerie Libri S.p.A., pervenuto in data 23 maggio 2005; VISTO il provvedimento di non luogo a provvedere, deliberato in data 26 maggio 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Messaggerie Libri S.p.A. (di seguito Messaggerie), è una società attiva nel mercato della distribuzione di prodotti editoriali all ingrosso e al dettaglio. Messaggerie è interamente controllata dalla società Messaggerie Italiane di Giornali, Riviste e Libri S.p.A. (di seguito Messaggerie Italiane), attiva nei settori dell editoria, della distribuzione libraria, della fornitura di libri alla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), della distribuzione di riviste e periodici e della rivendita di libri al dettaglio. Messaggerie Italiane detiene inoltre una partecipazione di minoranza (pari al 20%), nell operatore Mach 2 Libri S.p.A. (di seguito Mach2), attivo nel mercato della fornitura di libri di varia all ingrosso alla GDO. Nel 2003, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Messaggerie in Italia è stato di circa 314 milioni di euro. Stock Libri S.r.l. (di seguito Stock) è una società a capo di un gruppo di imprese operanti nei settori dell editoria e della rivendita sia all ingrosso (in particolare presso la GDO) che al dettaglio. In particolare, Stock gestisce direttamente alcune attività, quali le attività di vendita di libri fuori catalogo nei circuiti delle librerie remainders, due librerie site nelle Marche, e detiene l intero capitale sociale di Opportunity, società attiva nel settore della distribuzione di libri alla GDO (supermercati, ipermercati, cash&carry e grandi magazzini), e il 50% del capitale azionario di Iperlibri, società che opera principalmente, attraverso la controllata Fastbook S.p.A., nella commercializzazione di libri alle librerie, nonché ai punti vendita non specializzati (in particolare le edicole e piccoli supermercati indipendenti). Nel 2003, il fatturato consolidato realizzato in Italia dalle attività suddette è stato di circa 90 milioni di euro, di cui 50 milioni tramite Opportunity, 30 milioni attraverso Iperlibri ed il rimanente realizzato direttamente da Stock.

8 8 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione notificata consiste nell acquisizione, da parte della società Messaggerie, del controllo delle seguenti attività attualmente gestite da Stock Libri: i) la società Opportunity GDO S.r.l. (controllata al 100% da Stock); ii) il 50% della società Iperlibri attualmente controllata congiuntamente da Stock e Messaggerie; iii) le attività di vendita di libri fuori catalogo nei circuiti delle librerie a metà prezzo (remainders); iv) due librerie site nelle Marche. Tali attività saranno previamente trasferite a Stock Libri S.p.A., società costituita per scissione da Stock Libri, della quale Messaggerie acquisirà il controllo esclusivo. L operazione notificata prevede altresì l assunzione, da parte di Messaggerie, dei seguenti impegni: i) entro 30 giorni dall autorizzazione dell operazione, ovvero dalla comunicazione di non avvio del procedimento, Messaggerie Italiane conferirà mandato ad una società fiduciaria, o ad un intermediario finanziario autorizzato, o a uno studio professionale qualificato, per l amministrazione della quota di Messaggerie Italiane in Mach2, con l espressa esclusione degli obblighi o facoltà di comunicazione di informazioni attinenti alla gestione aziendale di Mach2 [omissis] 1 ; ii) Messaggerie Italiane, [omissis], cederà la propria partecipazione in Mach2; [omissis]; iii) Messaggerie Libri non alienerà, per i prossimi 5 anni, porzioni della propria partecipazione di controllo di Opportunity GDO a Mach2 o a soci di questa società. Il contratto preliminare di compravendita di azioni stipulato tra le parti prevede un patto di non concorrenza in base al quale i venditori si impegnano a non svolgere, direttamente o indirettamente neanche per interposta persona, per un periodo di cinque anni successivi alla data del 1 gennaio 2006, sul territorio nazionale, alcuna attività in concorrenza con quella di Stock Libri S.p.A. e/o con società da questa partecipate. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione descritta, in quanto comporta l acquisizione del controllo di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall'impresa di cui è prevista l acquisizione è superiore a 41 milioni di euro. Il patto di non concorrenza tra le parti riveste natura accessoria all operazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento della presente operazione. La portata materiale della clausola di non concorrenza va circoscritta ai servizi che costituiscono oggetto dell attività economica dell impresa ceduta, consistenti nella: i) rivendita di libri al consumatore finale; ii) fornitura all ingrosso di libri alla GDO; iii) della fornitura all ingrosso di libri alle librerie. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una previsione di maggiore ampiezza rispetto alla durata di due anni e all ambito materiale corrispondente all attività delle imprese cedute appare eccedere 1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

9 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO l esigenza di garantire all acquirente il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione 2. Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a condizione che non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni in società concorrenti delle imprese cedute a soli fini di investimento finanziario 3. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati rilevanti I mercati rilevanti ai fini della valutazione degli effetti della presente operazione sono due 4 : i) la distribuzione di libri di varia 5 alle librerie; ii) la fornitura di libri di varia all ingrosso alla grande distribuzione organizzata (GDO). IV.1 Il mercato nazionale della distribuzione di libri di varia alle librerie La diffusione dei libri di varia alle librerie consiste nella commercializzazione degli stessi presso librerie tradizionali, specializzate e di catena. La distribuzione in senso stretto raggruppa invece soltanto le operazioni logistiche relative al flusso fisico dei libri dagli editori ai clienti rivenditori. In considerazione del fatto che in Italia le attività di diffusione e distribuzione sono offerte e svolte congiuntamente dalle medesime imprese non appare, almeno in questa fase, necessario distinguere tali attività in distinti ambiti di mercato. In considerazione della crescente rilevanza delle librerie di catena, della circostanza che gli operatori che offrono i servizi di diffusione/distribuzione sono attivi sul territorio italiano, e quindi della sostanziale omogeneità che caratterizza le condizioni concorrenziali in Italia, la dimensione geografica del mercato appare coincidere con il territorio nazionale. In tale mercato operano in concorrenza tra loro diverse tipologie di operatori quali editori integrati, distributori indipendenti e grossisti. In particolare, il gruppo Messaggerie è attivo con una quota pari al [15-25%]. Iperlibri, società di cui il gruppo Messaggerie già detiene il 50% del capitale sociale, dispone di una quota di mercato del [2-6%]. L acquisizione determina pertanto il mero passaggio da un controllo congiunto ad uno esclusivo della società (e quindi della controllata Fastbook), e non appare quindi in grado di modificare l assetto concorrenziale del mercato, sul quale sono peraltro presenti altri operatori concorrenti, quali Mondadori, operatore integrato e leader di mercato con il 27%, RCS, con il 13%, e PDE, 8%. IV.2 Il mercato nazionale della fornitura di libri di varia all ingrosso alla GDO La fornitura all'ingrosso di libri alla GDO può essere considerato un mercato distinto, seppur contiguo, a quello della fornitura all'ingrosso di libri alle librerie. In particolare, i servizi richiesti, e quindi la domanda espressa, dai punti-vendita della GDO si differenziano da quelli richiesti dalle 2 Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, con particolare riferimento ai paragrafi della stessa. 3 Cfr. la citata Comunicazione n. 2005/C-56/03, al paragrafo Le Parti hanno individuato anche il mercato nazionale dell editoria di libri di varia, su cui tuttavia non operano le attività oggetto di acquisizione, nonché il mercato locale della vendita al dettaglio di libri di varia, nel quale Messaggerie acquisisce due librerie, site ad Ascoli Piceno e Serravalle Scrivia, zone dove tale gruppo non è attualmente attivo. 5 I libri di varia comprendono la narrativa, i libri per bambini e ragazzi, saggistica di cultura, editoria universitaria, d arte illustrata, guide turistiche e libri di viaggio, manualistica, opere di reference.

10 10 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 librerie 6. I primi, infatti, data la numerosità delle merceologie trattate e le specificità gestionali, non sono in grado di organizzare direttamente tale reparto e quindi ne affidano la gestione ad operatori terzi. Pertanto, la gestione del reparto libri viene demandata a società di distribuzione all'ingrosso, le quali, avvalendosi di una rete di merchandiser o rack jobber, svolgono diverse funzioni che vanno dalla selezione dei titoli maggiormente idonei ad essere immessi in tale canale distributivo, alla definizione della composizione di titoli da mettere in vendita date le caratteristiche del singolo punto-vendita, al confezionamento ed etichettatura dei libri, alla sistemazione fisica del prodotto sul banco, alla decisione di quali prodotti mettere in resa. In pratica, il reparto libri viene gestito dal fornitore, mentre il punto di vendita si limita a determinare lo spazio da destinare alla vendita dei libri e ad indicare al fornitore gli obiettivi di redditività del reparto. Le parti hanno quindi evidenziato come tale mercato sia caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati, non attivi negli altri canali della distribuzione editoriale. Tale fenomeno sarebbe dovuto al concorso di alcuni fattori quali la richiesta della GDO di affidamento a terzi delle scelte dei prodotti librari da offrire e dell organizzazione degli spazi espositivi, nonché l esigenza, manifestata sempre dalla GDO, di avere un particolare confezionamento del prodotto diverso da quello impiegato nei normali canali di distribuzione libraria e commissionato dallo stesso acquirente (i codici di identificazione del prodotto librario e del prezzo vengono stabiliti dalla stessa impresa di grande distribuzione). Da un punto di vista geografico, la fornitura alla GDO ha una dimensione nazionale, in ragione delle caratteristiche dell offerta nonché della circostanza che i punti vendita della GDO possono indifferentemente orientare la propria domanda di servizi di gestione libraria verso imprese operanti in qualsiasi parte del territorio italiano. Nel 2003, il fatturato derivante dalle vendite di libri di varia tramite il canale della grande distribuzione organizzata è stato pari a 195 milioni di euro (canale che rappresenta oltre il 20% del totale dei ricavi dell editoria di varia), con un incremento del 5% rispetto all anno precedente (fonte Associazione Italiana Editori). Sul mercato nazionale della fornitura di libri di varia all ingrosso alla GDO, Messaggerie è attualmente attiva attraverso una quota di minoranza, pari al 20%, del capitale sociale dell operatore leader di mercato, la società Mach2. In particolare, Mach2 è una società il cui capitale sociale è detenuto dai quattro maggior operatori editoriali integrati: l'istituto Geografico De Agostini S.p.A. con il 36%, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. con il 24% (in parte direttamente e per il 4% attraverso la Sperling&Kupfer Editori S.p.A.), e con il 20% ciascuno Messaggerie, RCS Libri e Grandi Opere S.p.A.. Nessuno degli attuali azionisti appare in grado, singolarmente, di esercitare un potere di controllo sulle attività della società di distribuzione. In tale mercato Stock opera attraverso Opportunity, società che rappresenta il secondo operatore di mercato che negli ultimi anni ha realizzato il maggior incremento di fatturato: infatti, nel 2001 la 6 Cfr. prov. 4001, I157 Associazione Librai Italiani/Editori, del 19 giugno 1996, pubblicato in Boll. 25/1996. Tale definizione del mercato è inoltre compatibile con quanto sostenuto dalla Commissione nell ambito del procedimento n. COMP/M.2978 Lagardere/Natexis/VUP, decisione del 7 gennaio In quest ultimo caso tuttavia la Commissione ha proceduto a distinguere ulteriormente l attività di marketing editoriale da quella di pura distribuzione logistica; ciò non appare invece necessario nel caso in esame in quanto in Italia gli operatori forniscono congiuntamente alla GDO sia servizi di distribuzione logistica che di marketing editoriale.

11 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO società ha realizzato vendite sul mercato interessato per [15-35] milioni di euro e tale valore è salito, nel 2003, ad oltre [35-55] milioni. Ciò premesso, la valutazione degli effetti suscettibili di prodursi a seguito della presente operazione va operata tenuto conto degli impegni assunti dalle parti nell ambito della concentrazione notificata, alla luce dei quali la stessa non appare suscettibile di determinare una modifica sostanziale e duratura dell assetto concorrenziale sui mercati interessati. A tal proposito, si evidenzia infatti che l impegno di Messaggerie ad alienare [omissis] la partecipazione in Mach2, unitamente all impegno a conferire ad un terzo l amministrazione della quota in Mach2, permette di ritenere che in questo periodo di tempo, in assenza della possibilità di esercitare direttamente un influenza sulla governance di Mach2, e quindi un monitoraggio dell azione strategica dell azienda partecipata da parte dell investitore, siano scongiurati effetti di coordinamento tra Messaggerie e Mach2, tali da facilitare la collusione, tacita o esplicita, sul mercato della fornitura di libri di varia all ingrosso alla GDO tra le due imprese rivali e quindi la diminuzione di un azione concorrenziale tra le parti stesse. In tale contesto, gli impegni assunti nell ambito della concentrazione costituiscono presupposti essenziali e parte integrante dell operazione comunicata, sicché in assenza degli stessi l Autorità si riserva di considerare nuovamente gli effetti suscettibili di prodursi a seguito dell acquisizione in esame sui mercati interessati. RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame, così come descritta al punto II del presente provvedimento, non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l oggetto ivi indicati; DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. p. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catricalà Visto: IL CAPO DI GABINETTO Luigi Fiorentino

12 12 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 C GRANMILANO/DEBORA SURGELATI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005 SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l articolo 19, comma 2, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689; VISTO l atto della società GranMilano S.p.A., pervenuto in data 9 marzo 2005; VISTO il proprio provvedimento del 31 marzo 2005, notificato il 18 aprile 2005, con il quale è stato avviato, nei confronti della società GranMilano S.p.A., un procedimento per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, prevista per l inottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI GranMilano S.p.A. (di seguito GRANMILANO), con sede legale a Milano, è una società attiva nella produzione e commercio di prodotti dell industria dolciaria, gelateria, gastronomia, pane, prodotti della panificazione e prodotti alimentari in genere. GRANMILANO è controllata interamente dalla Società Barilla Holding S.p.A., la quale, a sua volta, è controllata dalla società Guido Maria Barilla e F.lli S.a.p.A.. Il fatturato consolidato realizzato in Italia dal Gruppo Barilla, nel 2003, è stato di circa milioni di euro. Debora Surgelati S.r.l. (di seguito DEBORA SURGELATI), con sede legale a Milano, è una società attiva, a partire dal giugno 2004, nella produzione e commercio di prodotti surgelati dell industria dolciaria. Prima che l operazione comunicata fosse conclusa, vale a dire prima del 3 giugno 2004, DEBORA SURGELATI era controllata interamente da Debora S.r.l. (di seguito DEBORA). Il fatturato realizzato in Italia da DEBORA SURGELATI, nel 2004, è stato di oltre 2 milioni di euro.

13 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, realizzata in data 3 giugno 2004, è consistita nell acquisizione da parte di GRANMILANO dell intero capitale sociale di DEBORA SURGELATI. In particolare, l operazione in esame si è articolata nelle seguenti fasi: 1) in data 30 aprile 2004 GRANMILANO e DEBORA stipulavano una scrittura privata con la quale DEBORA si impegnava a costituire una nuova società, id est DEBORA SURGELATI, e contestualmente a sottoscriverne e liberarne interamente il capitale sociale mediante conferimento nella stessa di un ramo d azienda attivo nella produzione e nel commercio di prodotti surgelati per l industria dolciaria. Con la medesima scrittura privata, inoltre, DEBORA si impegnava a vendere a GRANMILANO, la quale si impegnava ad acquistare, il 100% del capitale sociale di DEBORA SURGELATI; 2) in data 1 giugno 2004 aveva luogo il conferimento del suddetto ramo d azienda in DEBORA SURGELATI; 3) successivamente, in data 3 giugno 2004, DEBORA cedeva le quote rappresentative dell intero capitale sociale di DEBORA SURGELATI a GRANMILANO, consentendo pertanto a quest ultima di acquisirne il controllo totalitario. La descritta scrittura privata prevede inoltre un patto di non concorrenza tra le parti, in forza del quale il venditore dovrà astenersi, per un periodo di 5 anni dal momento della cessione, dallo svolgere in Italia le attività di produzione e vendita dei prodotti oggetto dell acquisizione (p. da forno congelati). Il venditore si obbliga, altresì, per il medesimo periodo di 5 anni, a non detenere partecipazioni o interessenze di qualsiasi tipo in società che svolgano in Italia le suddette attività. III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione comunicata, in quanto comporta l acquisizione del controllo di un impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. L operazione rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 4064/89 allora in vigore, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato realizzato a livello nazionale nell ultimo esercizio chiuso anteriormente alla realizzazione della predetta operazione di concentrazione dall insieme delle imprese interessate è risultato superiore alle soglie di cui all articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 previste al momento della realizzazione dell operazione stessa (411 milioni di euro). Il patto di non concorrenza descritto in precedenza riveste natura accessoria all operazione in esame, in quanto direttamente legato e necessario alla realizzazione della medesima, limitatamente ad una durata di due anni a partire dal perfezionamento della presente operazione. Al riguardo occorre osservare, infatti, che una durata del patto di non concorrenza superiore a quella di due anni risulterebbe eccedere l esigenza di garantire all acquirente il trasferimento dell effettivo valore dell acquisizione 1. Infine, la clausola di non concorrenza riveste natura accessoria a 1 Si veda al riguardo la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C-56/03), pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005, con particolare riferimento ai paragrafi della stessa.

14 14 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 condizione che non impedisca ai venditori di acquistare o detenere azioni in società concorrenti delle imprese cedute a soli fini di investimento finanziario 2. IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI Nella memoria difensiva del 6 maggio 2005, GRANMILANO ha precisato che l omessa notifica preventiva dell operazione in questione è stata causata da una mera dimenticanza imputabile a GRANMILANO stessa. Quindi, detta società, ha innanzitutto evidenziato la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva, effettuata all Autorità. Inoltre, la spontanea, ancorché ritardata, comunicazione deriva esclusivamente dall intento della società di riportarsi al più presto nell ambito del principio di legalità. Ancora, il gruppo Barilla non è mai incorso in alcuna violazione della normativa antitrust, segnalandosi, pertanto, l attenzione dello stesso per le finalità della disciplina a tutela della concorrenza. Infine, GRANMILANO rileva che l operazione in esame non appare idonea a produrre effetti pregiudizievoli della concorrenza nel mercato interessato. Per queste ragioni, GRANMILANO chiede che non sia comminata alcuna sanzione o, in subordine, che sia comminata una sanzione simbolica o comunque contenuta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento anteriore, vale a dire il 3 giugno 2004, rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione, così che il menzionato obbligo di comunicazione preventiva risulta violato. In relazione alla violazione di tale obbligo, di cui all art. 19, comma 2, della legge n. 287/90, l Autorità rileva quanto segue. Individuazione dei soggetti responsabili dell infrazione Quanto all individuazione dei soggetti responsabili per l omessa notifica di cui all articolo 16 della legge n. 287/90, si osserva che, incombendo l obbligo di comunicazione preventiva in capo all impresa che direttamente acquisisce il controllo 3, la responsabilità della mancata notifica dell operazione in esame deve essere attribuita alla società GRANMILANO. Considerazione dell elemento soggettivo Per quel che attiene all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate inducono ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione. Tuttavia, l articolo 3 della legge n. 689/81 prevede la responsabilità per un azione od omissione, cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa e, nel caso di 2 Cfr. la citata Comunicazione n. 2005/C-56/03, al paragrafo In proposito, cfr il Formulario predisposto dall Autorità relativo alle Modalità per la comunicazione di un operazione di concentrazione tra imprese (paragrafo D.1).

15 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO specie, la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa, posto che la stessa società ha riconosciuto di aver dimenticato di notificare preventivamente l operazione. Considerazione dell elemento oggettivo GRANMILANO ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente notificata non appaia idonea a comportare effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, non costituendo né rafforzando alcuna posizione dominante. Tale considerazione non può comunque rilevare ai fini dell accertamento della violazione dell obbligo di notifica preventiva, né dell applicabilità della sanzione per l omessa notifica preventiva, ma solo ai fini della quantificazione di tale sanzione: infatti, le disposizioni dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità per il controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive, che risultano irrimediabilmente eluse in caso di omessa notifica. Irrogazione della sanzione e sua determinazione Verificata, in base a quanto sopra considerato, la violazione dell articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità a GRANMILANO, occorre procedere all irrogazione della sanzione. A tal fine, l articolo 11 della legge n. 689/81 prescrive di fare riferimento, ai fini della determinazione dell ammenda, alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. In relazione alla gravità dell infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori, tra i quali rientrano gli effetti concorrenziali dell operazione tardivamente notificata, che nel caso di specie non appaiono essere particolarmente rilevanti, in ragione del modesto incremento della quota di mercato ottenuto dalla Parte a seguito dell acquisizione comunicata e, comunque, della presenza di qualificati concorrenti in grado di esercitare una pressione concorrenziale; nonché il lasso temporale intercorso tra la realizzazione dell operazione di concentrazione e la sua tardiva comunicazione, che non può essere considerato eccessivamente lungo (meno di un anno). Con riguardo alla condotta dell agente successiva alla commissione dell infrazione, va considerato che la Parte ha proceduto spontaneamente a comunicare all Autorità di essere incorsa nell omissione di notifica ed ha fornito piena collaborazione informativa in occasione della comunicazione stessa e nel corso del procedimento. VI. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto I prodotti interessati dall operazione in esame, prodotti e commercializzati da DEBORA SURGELATI, sono costituiti dai prodotti dolciari, prevalentemente brioche surgelate. Coerentemente con l orientamento dell Autorità 4, nei prodotti dolciari sono ricompresi un vasto numero di prodotti quali torte e dolci da dessert, i c.d. morning goods, quali croissant, merendine e altri dolci consumati per la prima colazione. 4 Cfr. provv. n del 27 giungo 2002, pubblicato sul Boll. n. 26/2002, caso C5297 GranMilano/Mongelo.

16 16 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 Dei prodotti dolciari fanno parte in prima approssimazione i prodotti freschi e i prodotti surgelati. Al riguardo si osserva che i prodotti freschi e i prodotti surgelati appaiono sostanzialmente sostituibili dal lato della domanda, in quanto i prodotti surgelati, una volta messi in forno, acquistano le stesse caratteristiche di fragranza, gusto e freschezza dei prodotti freschi. Rileva, inoltre, considerare come entrambe tali tipologie di prodotto siano distribuite attraverso i medesimi canali distributivi, vale a dire pasticcerie/forni, canale horeca e distribuzione moderna organizzata. Tuttavia, dato lo scarso impatto concorrenziale dell operazione comunicata, come di seguito esplicitato, non appare necessario, nel caso di specie, procedere ad una puntuale definizione dei singoli mercati che distingua, in ragione delle differenze esistenti dal punto di vista della produzione, tra prodotti freschi e prodotti surgelati. Il mercato geografico L estensione geografica del mercato interessato appare riferibile al livello nazionale. Più precisamente, il fattore determinante che porta a segmentare il mercato geografico a livello nazionale è dovuto alle differenze di gusto e di abitudini esistenti dei diversi Paesi. Inoltre il mercato interessato non può ritenersi avere dimensione locale in quanto i soggetti acquirenti, genericamente intesi quali imprese della distribuzione commerciale, operano ed effettuano i propri acquisti a livello nazionale. Effetti della concentrazione Nel mercato dei prodotti dolciari, comprensivo sia di prodotti freschi che di prodotti surgelati, il Gruppo Barilla detiene al 2003 una quota pari al 14,8%, che verrà ad essere accresciuta, a seguito dell operazione, in misura pari allo 0,02%. Inoltre, in tale mercato sono presenti qualificati operatori, quali Ferrero, Nestlé, Unilever, con quote rispettivamente dell 11,7%, 6,5% e 4,7%. Anche nella prospettiva di considerare l ipotesi più restrittiva, quale quella di un mercato rilevante limitato ai soli prodotti dolciari surgelati, l operazione non appare suscettibile di modificare in modo significativo le condizioni concorrenziali esistenti, considerato che, su tale mercato, DEBORA SURGELATI detiene una quota pari a circa l 1% ed inoltre sono presenti numerosi e qualificati operatori che detengono quote non marginali (Sipa, Sammontana, Sagit, Nestlé). In entrambe le ipotesi, pertanto, l operazione non desta specifiche preoccupazioni con riferimento al suo impatto concorrenziale. CONSIDERATO che l operazione descritta nel presente provvedimento ha comportato l acquisizione del controllo di un impresa e, come tale, costituisce concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che l operazione descritta nel presente provvedimento era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dall articolo 16, comma 1, della predetta legge, atteso che il fatturato realizzato in Italia dalle imprese interessate risulta essere stato superiore, con riferimento all esercizio chiuso nell anno precedente alla realizzazione dell operazione in esame, al limite previsto dal suddetto articolo; CONSIDERATO che l operazione descritta nel presente provvedimento non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, l Autorità, ai sensi dell articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere all impresa che non abbia ottemperato al relativo obbligo, per l operazione tardivamente comunicata, sanzioni amministrative pecuniarie

17 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO fino all uno per cento del fatturato realizzato nell anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO, in ordine all individuazione del soggetto responsabile dell infrazione contestata, che l operazione di concentrazione consistente nell acquisizione del controllo della società Debora Surgelati S.r.l. è stata posta in essere da GranMilano S.p.A.; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della società GranMilano S.p.A. all irrogazione della sanzione amministrativa di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATI, ai sensi dell articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi: - l assenza di dolo da parte dell agente; - la comunicazione spontanea, seppure tardiva, dell operazione in esame; - il lasso temporale intercorso tra la realizzazione dell operazione e la sua comunicazione (meno di un anno); - la mancata costituzione o rafforzamento, per il tramite della presente operazione, di una posizione dominante sui mercati interessati, tali da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; - il fatturato di GranMilano S.p.A. nell anno precedente la contestazione delle infrazioni, pari a 141,668 milioni di euro; RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l irrogazione della sanzione di cui all articolo 19, comma 2, a carico della società GranMilano S.p.A. nella misura dello 0,0035% del fatturato realizzato dalla società nell esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, per l operazione non notificata, sanzione che appare congrua a realizzare l obiettivo di assicurare che l attività di controllo delle concentrazioni attribuita all Autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell operazione di concentrazione descritta nel presente provvedimento, che la stessa non è suscettibile di determinare, ai sensi dell articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che si realizzino oltre il tempo e l oggetto ivi indicati; ORDINA alla società GranMilano S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma di euro per la mancata comunicazione dell acquisizione del controllo della società Debora Surgelati S.r.l..

18 18 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento delle stesse, la società GranMilano S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16 comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. p. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catricalà Visto: IL CAPO DI GABINETTO Luigi Fiorentino

19 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO C LA7 TELEVISIONI/RAMO DI AZIENDA DI TELEONDA GALLIPOLI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società La 7 Televisioni S.p.A., pervenuto in data 19 aprile 2005; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 13 maggio 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI LA7 TELEVISIONI S.p.A. (di seguito La7, già TV INTERNAZIONALE S.p.A.) società con sede legale a Roma, è concessionaria per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale con il marchio LA7 (già TMC). La società è altresì abilitata alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale in virtù di provvedimento ministeriale datato 25 marzo 2003, così come successivamente integrato con provvedimento del 7 gennaio La7 è interamente controllata da Holding Media Comunicazione S.p.A., a sua volta controllata da Telecom Italia S.p.A., congiuntamente controllata da Pirelli S.p.A. e da Edizione Holding S.p.A. tramite Olimpia S.p.A.. Nel 2004, il fatturato di La7 è stato di circa 61 milioni di euro, interamente realizzato per vendite in Italia. Nello stesso esercizio, TELECOM ITALIA, ha realizzato, a livello consolidato, un fatturato mondiale di circa 31 milioni di euro. La società TELEONDA GALLIPOLI S.r.l. (di seguito TELEONDA) è concessionaria per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale a carattere informativo per il bacino regionale di Lecce, Brindisi e Taranto. Nel 2004, TELEONDA ha realizzato, in Italia, un fatturato di circa euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione notificata consiste nell acquisizione, da parte della società La7, di un ramo d azienda di proprietà di TELEONDA, costituito da un impianto di trasmissione televisiva e relativa frequenza. Tale acquisizione è realizzata da La7 sulla base dell articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge 20 marzo 2001, n. 66 che consente ai concessionari televisivi nazionali che non abbiano raggiunto la copertura del 75% del territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge medesima, situazione propria di La7, l acquisto di impianti gestiti da emittenti locali.

20 20 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 Con l operazione di concentrazione in esame La7 intende principalmente potenziare la propria rete trasmissiva, riservandosi la possibilità di utilizzare gli impianti acquisiti tanto per le trasmissioni in analogico, quanto per le trasmissioni in digitale. III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione notificata, avendo ad oggetto l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme dell insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati su cui ha effetto la presente concentrazione sono il mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. broadcasting digitale terrestre) e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. L estensione geografica dei mercati rilevanti è nazionale, in considerazione dei differenti regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate, nonché dell'insieme dei telespettatori che possono essere raggiunti. L acquisizione in esame non appare in grado di modificare in maniera strutturale e durevole l assetto dei mercati in cui si realizza, entrambi caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti 1 (in particolare di RAI e Mediaset). In particolare, la presente operazione consente al gruppo Telecom Italia di estendere, seppur in una percentuale limitata, la copertura della propria rete televisiva in tecnica analogica, nonché di quella in tecnica digitale, ed in prospettiva di rafforzare la propria posizione di operatore televisivo in concorrenza con RAI e Mediaset/Fininvest. CONSIDERATO che è decorso il termine di trenta giorni previsto per la formulazione del parere richiesto all'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, decorso il predetto termine di trenta giorni, i provvedimenti predisposti dall'autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati anche in mancanza del parere dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; RITENUTO, pertanto, che l operazione in esame non determina, ai sensi dell art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 1 Si ricorda che sul mercato delle reti digitali nazionali sono attivi gli operatori analogici RAI, Telecom Italia, TF1-Holland Coordinator & Service Company e Mediaset. Con riguardo al mercato nazionale delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, RAI e Mediaset vi operano, con posizioni di rilievo, attraverso le proprie controllate Raiway ed Elettronica Industriale.

21 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all art. 16, comma 4, della legge n. 287/90. Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Attività Produttive. Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge. p. IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catricalà Visto: IL CAPO DI GABINETTO Luigi Fiorentino

22 22 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO 2005 C LA7 TELEVISIONI/RAMO DI AZIENDA DI CANALE 55 Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 15 giugno 2005; SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTO l atto della società La 7 Televisioni S.p.A., pervenuto in data 19 aprile 2005; VISTA la richiesta di parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, inviata in data 13 maggio 2005; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI LA7 TELEVISIONI S.p.A. (di seguito La7, già TV INTERNAZIONALE S.p.A.) società con sede legale a Roma, è concessionaria per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito nazionale con il marchio LA7 (già TMC). La società è altresì abilitata alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale in virtù di provvedimento ministeriale datato 25 marzo 2003, così come successivamente integrato con provvedimento del 7 gennaio La7 è interamente controllata da Holding Media Comunicazione S.p.A., a sua volta controllata da Telecom Italia S.p.A., congiuntamente controllata da Pirelli S.p.A. e da Edizione Holding S.p.A. tramite Olimpia S.p.A.. Nel 2004, il fatturato di La7 è stato di circa 61 milioni di euro, interamente realizzato per vendite in Italia. Nello stesso esercizio, TELECOM ITALIA, ha realizzato, a livello consolidato, un fatturato mondiale di circa 31 milioni di euro. La società CANALE 55 S.r.l. (di seguito CANALE 55) è la concessionaria per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale a carattere informativo per i bacini provinciali di Gorizia, Pordenone e Trieste ed autorizzata per il bacino regionale del Friuli Venezia Giulia. Nel 2003, CANALE 55 ha realizzato, in Italia, un fatturato di circa euro 1. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE L operazione notificata consiste nell acquisizione, da parte della società La7, di un ramo d azienda di proprietà di CANALE 55, costituito complessivamente da due impianti di trasmissione televisiva e relative frequenze. Tale acquisizione è realizzata da La7 sulla base dell articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito in legge 20 marzo 2001, n. 66 che consente ai concessionari televisivi nazionali che non abbiano raggiunto la copertura del 75% del territorio nazionale alla data di entrata in vigore della legge medesima, situazione propria di La7, l acquisto di impianti gestiti da emittenti locali. 1 Il fatturato realizzato nel 2004, ancora provvisorio, risulta pari a circa 170 mila euro.

23 BOLLETTINO N. 24 DEL 1 LUGLIO Con l operazione di concentrazione in esame La7 intende principalmente potenziare la propria rete trasmissiva, riservandosi la possibilità di utilizzare gli impianti acquisiti tanto per le trasmissioni in analogico, quanto per le trasmissioni in digitale. III. QUALIFICAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE L operazione notificata, avendo ad oggetto l acquisizione del controllo di parte di un impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b) della legge n. 287/90. Essa rientra nell ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell ultimo esercizio a livello nazionale dall insieme delle imprese interessate è superiore a 411 milioni di euro. IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE I mercati su cui ha effetto la presente concentrazione sono il mercato delle reti digitali per la trasmissione del segnale televisivo terrestre in ambito nazionale (c.d. broadcasting digitale terrestre) e il mercato delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo. L estensione geografica dei mercati rilevanti è nazionale, in considerazione dei differenti regimi normativi nazionali che disciplinano le attività in questione, della copertura delle infrastrutture di rete impiegate, nonché dell'insieme dei telespettatori che possono essere raggiunti. L acquisizione in esame non appare in grado di modificare in maniera strutturale e durevole l assetto dei mercati in cui si realizza, entrambi caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti 2 (in particolare di RAI e Mediaset). In particolare, la presente operazione consente al gruppo Telecom Italia di estendere, seppur in una percentuale limitata, la copertura della propria rete televisiva in tecnica analogica, nonché di quella in tecnica digitale, ed in prospettiva di rafforzare la propria posizione di operatore televisivo in concorrenza con RAI e Mediaset/Fininvest. CONSIDERATO che il parere richiesto all'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non è stato espresso e che è comunque decorso il termine di trenta giorni previsto per la sua formulazione; CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/97, decorso il predetto termine di trenta giorni, i provvedimenti predisposti dall'autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati anche in mancanza del parere dell'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; 2 Si ricorda che sul mercato delle reti digitali nazionali sono attivi gli operatori analogici RAI, Telecom Italia, TF1- Holland Coordinator & Service Company e Mediaset. Con riguardo al mercato nazionale delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo, RAI e Mediaset vi operano, con posizioni di rilievo, attraverso le proprie controllate Raiway ed Elettronica Industriale.

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