COMUNE DI FIUMICINO PROVINCIA DI ROMA

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1 Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 23/03/2012 COMUNE DI FIUMICINO PROVINCIA DI ROMA AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO ED EDILIZIA REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE COORDINAMENTO PER LA REDAZIONE: Arch. Patrizia Di Nola ASSESSORE ALL EDILIZIA Luigi Boccaccini REDAZIONE Arch. Patrizia Di Nola Arch. Marta Crognale CONSULENZA INTERNA: Geom. Dario Barnabei Geom. Luana Vacca Arch. Alessandra Natili ATTI AMMINISTRATIVI: Arch. Marta Crognale Dott.ssa Anna Lupi Elaborato n. / Descrizione Adozione Schema di Regolamento Edilizio Comunale Aggiornamenti Febbraio 2012

2 Indice TITOLO I - NORME GENERALI... 1 CAPO I - PRINCIPI... 1 Art. 1 Autonomia normativa (L)... 1 Art. 2 Competenze (L)... 1 Art. 3 Principi (L)... 1 Art. 4 Rapporti tra Aree dell'amministrazione Comunale (L)... 2 Art. 5 Soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo edilizio (L)... 2 Art. 6 Comunicazioni telematiche tramite posta elettronica certificata (L)... 3 CAPO II - OBIETTIVI... 4 Art. 7 Oggetto e contenuto del R.E.C. (L)... 4 Art. 8 Obbligo di PdC, DIA, SCIA e CIL (L)... 4 Art. 9 Onerosità dei titoli abilitativi (L)... 5 Art. 10 Uso di suolo pubblico (L)... 5 Art. 11 Disposizioni sovraordinate e/o integrative del presente R.E.C. (L)... 5 Art. 12 Adeguamento del R.E.C. alle nuove disposizioni nazionali e regionali (L)... 6 TITOLO II - INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO... 7 CAPO I - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI... 7 Art. 13 Elenco degli interventi edilizi (L)... 7 Art. 14 Manutenzione ordinaria (L)... 7 Art. 15 Manutenzione straordinaria (L)... 9 Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (L) Art. 17 Ristrutturazione edilizia (L) Art. 18 Ristrutturazione urbanistica (L) Art. 19 Interventi di nuova costruzione (L) Art. 20 Interventi sul patrimonio edilizio legittimato con concessione edilizia in sanatoria (L) Art. 21 Interventi per l eliminazione delle barriere architettoniche su edifici privati ed edifici pubblici e privati aperti al pubblico (L) Art. 22 Interventi urgenti (L) Art. 23 Mutamento di destinazione d uso (L) Art. 24 Attività Edilizia Libera - AEL (L) Art. 25 Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate (L) Art. 26 Manufatti accessori (L) Art. 27 Arredo urbano (L) Art. 28 Manufatti temporanei e stagionali (L) Art. 29 Chioschi (L) Art. 30 Spazi aperti (L) Art. 31 Realizzazione di parcheggi (L) CAPO II - PERMESSO DI COSTRUIRE Art. 32 Soggetti aventi diritto a richiedere il PdC (L) Art. 33 Interventi subordinati a PdC (L) Art. 34 PdC in deroga agli strumenti urbanistici (L) Art. 35 Domanda di PdC (L) Art. 36 Documentazione di carattere generale da allegare alla domanda di PdC (L) Art. 37 Documentazione tecnica da allegare alla domanda di PdC (L)... 39

3 Art. 38 Procedure per l'esame della richiesta di PdC (R) Art. 39 Determinazioni sulla richiesta di PdC (L - R) Art. 40 Caratteristiche del PdC (L) Art. 41 Decadenza del P.d.C. - Proroga dei termini per l ultimazione dei lavori (R) Art. 42 Trasferimento del PdC ad altro titolare (L) Art. 43 Varianti al PdC (L) CAPO III - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA Art. 44 Opere soggette a Denuncia di Inizio Attività (L) Art. 45 Disciplina della Denuncia di Inizio Attività (R) CAPO IV - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA Art. 46 Opere soggette a SCIA (L) Art. 47 Disciplina della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (R) CAPO V - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Art. 48 Autorizzazione Paesaggistica - Delega ai sensi della L.R. n. 59/95 (L) Art. 49 Interventi non soggetti ad autorizzazione (L) Art. 50 Domanda di Autorizzazione Paesaggistica (L) Art. 51 Documentazione di carattere generale da allegare alla domanda (L) Art. 52 Documentazione tecnica da allegare alla domanda (L) Art. 53 Esame della domanda (R) Art. 54 Esame della domanda di Autorizzazione Paesaggistica mediante procedimento semplificato (R) 61 Art. 55 Lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione Paesaggistica (L) CAPO VI - ALTRI INTERVENTI Art. 56 Autorizzazione all esercizio di attività estrattive: cave (L) Art. 57 Opere di urbanizzazione (L) Art. 58 Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (L) Art. 59 Attività edilizia dei privati in assenza di Piani Attuativi (L) TITOLO III - PRESCRIZIONI EDILIZIE RELATIVE ALL IGIENE, ALLA TUTELA DELL AMBIENTE, AL RISPARMIO E AL CONSUMO ENERGETICO CAPO I - IGIENE Art. 60 Igiene dell ambiente (L) Art. 61 Isolamento dall umidità (L) Art. 62 Isolamento acustico (L) Art. 63 Rifornimento idrico (L) Art. 64 Allacciamento alla rete del gas (L) Art. 65 Impianti elettrici (L) Art. 66 Ventilazione meccanica (L) CAPO II -TUTELA DELL AMBIENTE Art. 67 Eliminazione delle emissioni atmosferiche (L) CAPO III - NORMATIVA ANTINCENDIO Art. 68 Prevenzione incendi e sicurezza (L) Art. 69 Centrali termiche e locali tecnici (R) Art. 70 Centrali tecnologiche (R) Art. 71 Depositi di olio combustibile, gasolio e GPL a servizio delle centrali termiche (R) Art. 72 Canne fumarie al servizio degli impianti di riscaldamento (R)... 72

4 Art. 73 Condotti di evacuazione di fumi evapori per apparecchi a fiamma libera (R) Art. 74 Altri condotti di evacuazione (R) Art. 75 Impianti tecnici in edilizia (R) CAPO IV - PRESCRIZIONI ANTISISMICHE E DI BUONA COSTRUZIONE Art. 76 Normativa antisismica (L) CAPO V - NORME SPECIFICHE SUL RISPARMIO ENERGETICO ED IDRICO Art. 77 Disposizioni Generali (L) Art. 78 Requisiti relativi al risparmio energetico (L) Art. 79 Risparmio energetico e definizione del volume imponibile (L) Art. 80 Sistemi di accumulo, riutilizzazione delle acque meteoriche e di risparmio idrico (L) Art. 81 Pavimentazioni, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto (L) Art. 82 Utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (L) Art. 83 Progettazione di edifici e messa in esercizio di impianti (L) Art. 84 Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni del Capo VI - del DPR n. 380/2001 (L) Art. 85 Certificazione delle opere e collaudo (L) Art. 86 Controlli e verifiche (L) Art. 87 Esonero dal contributo di costruzione (L) CAPO VI - REQUISITI DEI LOCALI Art. 88 Piani interrati, seminterrati e sottotetti - Cavedi e chiostrine (L) Art. 89 Classificazione degli ambienti delle funzioni abitative (L) Art. 90 Requisiti dei locali abitativi in funzione del posizionamento rispetto alle quote del terreno (R).. 87 Art. 91 Requisiti di illuminazione Principi generali (R) Art. 92 Requisiti di illuminazione degli ambienti abitabili (R) Art. 93 Requisiti di areazione - Principi generali (L) Art. 94 Requisiti di areazione dell unità abitativa (L) Art. 95 Requisiti di areazione naturale degli ambienti abitabili (L) Art. 96 Requisiti di areazione degli ambienti funzionali (L) Art. 97 Altezze interne degli ambienti per abitazioni (L) Art. 98 Superficie netta degli ambienti o di unità immobiliari (L) Art. 99 Dimensionamento e dotazione delle unità immobiliari destinate a funzioni abitative (L) Art. 100 Dimensionamento e caratteristiche dei singoli ambienti (R) Art. 101 Soppalchi per ambienti destinati a funzioni abitative (R) Art. 102 Locali accessori (R) Art. 103 Interventi su edifici esistenti (R) CAPO VII - REQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO Art. 104 Classificazione dei luoghi di lavoro (L) Art. 105 Ambienti di lavoro: requisiti in funzione del posizionamento rispetto alla quota del terreno (L) 92 Art. 106 Ambienti di lavoro: requisiti di areazione (L) Art. 107 Ambienti di lavoro: requisiti di illuminazione (L) Art. 108 Ambienti di lavoro: altezze e dimensioni (R) Art. 109 Luoghi di lavoro: dotazione di ambienti funzionali all attività lavorativa (R) Art. 110 Requisiti degli ambienti funzionali all attività lavorativa (R) Art. 111 Soppalchi per i luoghi di lavoro (R)... 96

5 CAPO VIII - IMMOBILI DESTINATI A FUNZIONI DIVERSE Art. 112 Funzioni non regolate da norme specifiche (R) Art. 113 Funzioni regolate da norme specifiche (R) CAPO IX - EDILIZIA RURALE Art. 114 Impianti a servizio dell agricoltura (L) Art. 115 Letamai e concimaie (L) Art. 116 Serre (L) CAPO X - ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI. ELEMENTI DI DECORO URBANO Art. 117 Decoro degli edifici (L) Art. 118 Decoro degli spazi (L) Art. 119 Strade (L) Art. 120 Tinteggiature degli edifici (L) Art. 121 Elementi aggettanti (L) Art. 122 Tende mobili e insegne (L) Art. 123 Tabelle stradali e numeri civici (L) Art. 124 Chioschi, cabine telefoniche e pensiline, armadietti delle Aziende erogatrici di servizi pubblici (L) Art. 125 Antenne radiotelevisive e collettori solari (L) Art. 126 Parapetti, balaustre, ringhiere (L) Art. 127 Canali di gronda, tubi pluviali, tubazioni e condotte sulle facciate (L) Art. 128 Elementi di decoro urbano nel Centro storico (L) CAPO XI - MOBILITA PEDONALE E VEICOLARE Art. 129 Marciapiedi, porticati e percorsi pedonali (L) Art. 130 Passi carrai e uscita dalle autorimesse (L) TITOLO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE CAPO I - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 131 Atti propedeutici all esecuzione dei lavori (L - R) Art. 132 Cartello di cantiere (R) Art. 133 La comunicazione di inizio dei lavori (R) Art. 134 Documenti da conservare presso il cantiere (R) Art. 135 Organizzazione e conduzione del cantiere Definizione di inizio e fine lavori (R) Art. 136 Occupazione di aree pubbliche ai fini del cantiere (R) Art. 137 Vigilanza sull attività edilizia Controlli sui titoli e sulle opere eseguite (R) Art. 138 Comunicazione di fine lavori (L R) TITOLO V AGIBILITA DEGLI EDIFICI CAPO I - CERTIFICATO DI AGIBILITA Art. 139 Opere soggette a certificato di agibilità (L) Art. 140 Procedure, controlli ed accertamenti per il rilascio del certificato di agibilità (R) Art. 141 Sanzioni amministrative (L) Art. 142 Dichiarazione di inagibilità (L) TITOLO VI ORGANI-UFFICI-PROCEDURE CAPO I - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 122

6 Art. 143 Competenze della Commissione Comunale del Paesaggio (L) Art. 144 Componenti della Commissione Comunale del Paesaggio e durata in carica dei membri (R). 122 Art. 145 Presidente della C.C.P. (R) Art. 146 Funzioni della C.C.P. (L) Art. 147 Funzionamento della C.C.P. (R) Art. 148 Esame dei progetti (R) Art. 149 Compensi (R) Art. 150 Decadenza e sostituzione dei membri (R) Art. 151 Segreteria della C.C.P. (R) CAPO II - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VALUTAZIONE DEI P.U.A Art. 152 Competenze della Commissione Comunale per la Valutazione dei Piani di Utilizzazione Aziendale (L) Art. 153 Componenti della C.C.V.P. e durata in carica dei membri (R) Art. 154 Presidente della C.C.V.P. (R) Art. 155 Funzioni della C.C.V.P. (L) Art. 156 Funzionamento della C.C.V.P. (R) Art. 157 Esame dei progetti (R) Art. 158 Compensi (R) Art. 159 Decadenza e sostituzione dei membri (R) Art. 160 Segreteria della C.C.V.P. (R) CAPO III - UFFICI - PROCEDURE Art. 161 Sportello Unico per l Edilizia (L) Art. 162 Competenze (L) CAPO IV- CONFERENZA DEI SERVIZI Art. 163 Conferenza di Servizi tra strutture interne al Comune (L) Art. 164 Conferenza di Servizi tra Amministrazioni diverse (L) TITOLO VII DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE Art. 165 Parametri urbanistici ed edilizi (L) Art. 166 Calcolo del volume convenzionale dell edificio (cubatura) - (L) TITOLO VIII NORME TRANSITORIE Art. 167 Entrata in vigore (L) Art. 168 Modifiche al R.E.C. ed alle N.T.A. del PRG (L-R) Art. 169 Abrogazione di precedenti norme (L-R) Art. 170 Violazioni del R.E.C. e sanzioni (L) GLOSSARIO Elenco delle abbreviazioni usate nel testo ALLEGATI Allegato n. 1: Abachi grafici - Parametri urbanistici ed edilizi Allegato n. 2: Abachi grafici - Parcheggi Allegato n. 3: Abachi grafici: - Norme specifiche sul risparmio energetico Allegato n. 4: Norme specifiche sul risparmio energetico

7 TITOLO I NORME GENERALI CAPO I PRINCIPI Art. 1 Autonomia normativa (L) 1. Il Comune esercita la potestà regolamentare nelle materie oggetto del presente Regolamento Edilizio Comunale, in osservanza dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia regolamentare. Art. 2 Competenze (L) 1. Nel processo edilizio, così come definito al successivo art. 3, comma 3, sono coinvolte ed integrate le attività dei soggetti privati, dei soggetti che esercitano funzioni di pubblico servizio, nonché coloro che esplicano funzioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento giuridico. 2. In particolare, il Comune esercita le seguenti funzioni in materia edilizia: a. emana gli atti a contenuto normativo e generale, nonché le disposizioni di dettaglio; b. svolge il compito di verifica e di vigilanza sulla conformità del processo edilizio alle norme urbanistico - edilizie nazionali e regionali; c. facilita l'attività degli attori del processo edilizio anche in sede di accordi procedimentali e di conferenza dei servizi; d. promuove il coordinamento tra i soggetti pubblici e privati, anche in relazione alla sottoscrizione di accordi e protocolli, secondo i principi di semplificazione di cui alla legge ed al R.E.C.; e. garantisce il periodico aggiornamento delle norme, sia al fine di migliorarne l applicabilità, sia al fine di garantirne la rispondenza con le eventuali modifiche normative; f. garantisce l'informazione secondo quanto previsto dal R.E.C. e dalle altre disposizioni vigenti in materia di diritto di informazione dei cittadini; g. ispira la propria azione amministrativa ai principi di cui al successivo art Sono di competenza del Dirigente responsabile le "disposizioni tecnico - organizzative" relative alla modulistica, alla gestione dell'informazione, al raccordo con gli altri Settori comunali, ai criteri per l'effettuazione dei controlli nonché ad ogni altro aspetto di carattere organizzativo e gestionale. Art. 3 Principi (L) 1. L'attività amministrativa disciplinata dal presente R.E.C. è improntata ai seguenti principi: a. sussidiarietà ed integrazione delle attività pubbliche e private; b. ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa;

8 c. semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, anche nell'esercizio dei poteri di autotutela; d. salvaguardia della salute dei cittadini; e. valorizzazione dell'autocertificazione quale strumento privilegiato dell'azione amministrativa, secondo la vigente normativa; f. potenziamento delle informazioni ai cittadini ed alle categorie economiche e professionali; g. valorizzazione e formazione delle conoscenze professionali pubbliche e private; h. tutela dell' affidamento del privato; i. conservazione dell'atto amministrativo, anche attraverso la modifica dei contenuti dello stesso che non siano incidenti sulla struttura del medesimo; j. sviluppo, potenziamento e fruibilità della rete civica informatica a favore dei cittadini e dei professionisti finalizzata alla semplificazione del procedimento, anche mediante promozione della trasmissione telematica di documenti tramite posta elettronica certificata di cui al successivo art Le disposizioni del R.E.C. sono applicate secondo i principi elencati al comma 1 del presente articolo. 3. Per "processo edilizio", ai fini del R.E.C. si intende l'insieme di tutte le attività preordinate alla trasformazione strutturale e funzionale del territorio, naturale ed edificato, che inizia con l'accertamento della sostenibilità e della fattibilità dell'opera e si conclude con le verifiche finali sull'intervento effettuato. 4. I controlli e la vigilanza sull'attività edilizia, ai sensi di legge, vengono effettuati secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orientamenti espressi dalla Giunta e i criteri fissati con Determinazione Dirigenziale dal Dirigente preposto. Il Consiglio può richiedere la presentazione di relazioni periodiche in ordine allo svolgimento e agli esiti dell'attività stessa. 5. Fatta salva l'ipotesi di errate o false rappresentazioni degli elementi di fatto, quando dalla formulazione del provvedimento siano sorte posizioni soggettive consolidate in capo ai destinatari del provvedimento medesimo, il potere di autotutela viene esercitato attraverso la ponderazione degli interessi in gioco da svolgersi, dove possibile, in contraddittorio con il privato e tenendo conto in particolare dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa e dell'affidamento del cittadino. Art. 4 Rapporti tra Aree dell'amministrazione Comunale (L) 1. Le attività del Comune in materia edilizia sono improntate al principio di leale cooperazione, attraverso il costante scambio di informazioni e documenti tra le diverse Aree, nel pieno rispetto delle competenze, dei tempi fissati dalla legge, dai Regolamenti ed in sede di accordo tra i soggetti interessati. Art. 5 Soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo edilizio (L) 1. I soggetti che attuano, secondo le indicazioni del R.E.C., la trasformazione del territorio sono i protagonisti del processo edilizio così come individuato all art.3, comma 3, del presente R.E.C.. 2

9 2. Nel processo edilizio intervengono anche i soggetti esercenti servizi di pubblica necessità, fra i quali il/i progettista/i, il direttore lavori, i tecnici rilevatori e i pubblici ufficiali. 3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo svolgono le competenze attribuite loro dalla legge, dal R.E.C., dagli atti generali e convenzionali anche definiti d'intesa con gli ordinamenti professionali a cui appartengono. 4. Nella gestione del processo edilizio il Comune si avvale delle aziende pubbliche e private aventi compiti di natura tecnica, strumentali e di consulenza (Aziende sanitarie e altri soggetti indicati dalla legge e dai Regolamenti vigenti). 5. Il Comune esercita poteri di direttiva e di coordinamento nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma 4, nonché promuove la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni competenti nel processo edilizio e ne garantisce la partecipazione secondo quanto stabilito dalla legge e dal R.E.C.. Art. 6 Comunicazioni telematiche tramite posta elettronica certificata (L) 1. Il Comune, in conformità alla L. n. 2/09, art. 15, commi 6, 7, 8, 9 e 10 e, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa sopra enunciati, intende avvalersi delle modalità di trasmissione di documenti informatici tramite le caselle di posta elettronica certificata, riconoscendo ai documenti così inviati (tramite ) lo stesso valore giuridico di quelli presentati manualmente allo S.U.E.. 2. Le comunicazioni, da effettuarsi mediante la compilazione della modulistica pubblicata in modalità editabile sul sito internet del Comune di Fiumicino, dovranno essere inviate tramite da un utente in possesso di casella di posta elettronica certificata e, i files in essa contenuti, dovranno essere tutti sottoscritti con firma digitale. 3. L utente che intenda avvalersi della possibilità di invio dei suddetti documenti dovrà avere i seguenti due requisiti: a. possesso di casella di posta elettronica certificata; b. firma digitale 4. I files di posta elettronica editati ed inviati secondo le modalità sopra descritte, saranno giuridicamente equivalenti a quelli presentati manualmente allo S.U.E.. 5. Le così inviate, ai fini della decorrenza dei termini di legge, saranno considerate come ricevute il primo giorno lavorativo utile successivo alla data di invio della suddetta tramite PEC e con relativa firma digitale. 6. In mancanza di uno solo dei precedenti requisiti, le comunicazioni saranno considerate irricevibili. 7. Eventuali comunicazioni e ricevute saranno inviate, con le stesse modalità, dagli Uffici competenti all indirizzo di posta elettronica certificata dell utente, ed equivarranno giuridicamente alle comunicazioni o notifiche a mezzo posta. 8. L indirizzo di posta elettronica certificata dell Area Pianificazione del Territorio ed Edilizia del Comune di Fiumicino è il seguente: protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it. 9. Resta comunque valida la presentazione cartacea di uso corrente. 3

10 CAPO II OBIETTIVI Art. 7 Oggetto e contenuto del R.E.C. (L) 1. Il R.E.C., individua gli obiettivi di sostenibilità, flessibilità e sussidiarietà da perseguire in materia di trasformazione del territorio, nel rispetto dei principi di semplificazione normativa, del decentramento dei livelli di decisione, della semplificazione amministrativa, nonché dei principi di cui al precedente CAPO I. Disciplina, ai sensi dell art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, tutte le attività di trasformazione del territorio sul suolo e nel sottosuolo, nonché le procedure del processo di intervento ed i controlli sull esecuzione dell attività edilizia, in relazione alla qualità del prodotto finale e nel rispetto della strumentazione urbanistica vigente. 2. Ai sensi dell art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecniche ed estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 3. In particolare il R.E.C. definisce: a. il procedimento relativo al rilascio: del PdC, del certificato di agibilità, del certificato di destinazione urbanistica e di ogni altro atto comunque denominato, nell ambito del processo edilizio; b. le competenze dell Amministrazione Comunale, i compiti, la composizione e il funzionamento delle Commissioni Comunali previste dalla normativa vigente con gli interventi sottoposti al parere preventivo di tali organi; c. i rapporti tra il privato, l amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all intervento edilizio; d. i termini e le modalità di adempimento delle prescrizioni previste dal medesimo; e. i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo; f. la documentazione e gli elaborati necessari alla completezza delle istanze e le modalità da seguire per le relative comunicazioni; g. i requisiti e le specifiche di prestazioni cui devono rispondere le realizzazioni di cui al comma 1; h. le caratteristiche delle opere di urbanizzazione, di arredo urbano e ambientale. 4. Ogni intervento di trasformazione del territorio operato all interno della giurisdizione Comunale, è soggetto all applicazione della normativa vigente per le zone sismiche, ai sensi del Capo IV del D.P.R. n. 380/2001. La normativa nazionale e regionale prevale sul presente R.E.C., in caso di discordanza tra le disposizioni in materia. Art. 8 Obbligo di PdC, DIA, SCIA e CIL (L) 1. Chiunque intenda eseguire opere di trasformazione del territorio, deve chiedere apposito PdC o, nei casi previsti dal R.E.C., presentare DIA o SCIA ai sensi dell art. 19 della L. n. 241/90 così come modificato dall art. 5 della L. n. 106/2011, oppure CIL, ai sensi dell art. 6 del D.P.R. n. 380/

11 2. Sono esclusi dall'obbligo di richiesta del titolo abilitativo l'attività edilizia libera di cui al successivo art. 24 e l attività edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui al successivo art Sono altresì escluse dall obbligo di cui al comma 1 le opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni a persone o cose, fermo restando l obbligo, da parte degli interessati, di intraprendere la procedura autorizzativa entro cinque giorni dall inizio dei lavori, dove si determini la necessità di opere consequenziali. Nel caso in cui le opere, di cui al presente comma, riguardino interventi di consolidamento, dovrà essere seguita la procedura autorizzativa di cui all art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001. Art. 9 Onerosità dei titoli abilitativi (L) 1. Il rilascio del PdC comporta di norma la corresponsione all Amministrazione Comunale di un contributo di costruzione, secondo quanto previsto dall art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo della costruzione. La presentazione della DIA e della SCIA comporta la corresponsione del contributo di cui sopra, nei casi previsti dalla vigente normativa Regionale in materia, come determinati da atti Comunali. Art. 10 Uso di suolo pubblico (L) 1. È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio di proprietà dell Amministrazione Comunale, senza preventiva autorizzazione specifica. 2. L Amministrazione, nell ambito dei propri regolamenti, può accordare l autorizzazione, quando ritenga l occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene ed incolumità e non sia in contrasto con le esigenze della viabilità e delle proprietà confinanti. Art. 11 Disposizioni sovraordinate e/o integrative del presente R.E.C. (L) 1. Sono norme sovraordinate al presente R.E.C.: a. L. n. 1150/1942 e s.m.i.; b. D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; c. L.R. n. 38/99 e smi; d. D. Ministero Infrastrutture 14/01/2008; e. Tutte le vigenti leggi concernenti l edilizia e l urbanistica, sia di livello Nazionale che Regionale. 2. Sono norme integrative del presente R.E.C.: a. Il Piano Regolatore vigente del Comune e le relative N.TA.; b. I piani attuativi vigenti e le relative N.T.A.; 5

12 Art. 12 Adeguamento del R.E.C. alle nuove disposizioni nazionali e regionali (L) 1. L entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali attinenti alle materie considerate dal R.E.C. comporta l adeguamento automatico del testo regolamentare. 2. Le modifiche procedurali, emanate da Enti Sovraordinati e attinenti le materie del R.E.C., comportano l adeguamento automatico del testo dello stesso. 3. Detti adeguamenti procedurali, laddove la competenza ai sensi di legge non sia attribuita agli organi comunali, verranno aggiornati attraverso Determinazione Dirigenziale. 6

13 TITOLO II INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO CAPO I DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI Art. 13 Elenco degli interventi edilizi (L) 1. Tutti gli interventi edilizi devono essere conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al R.E.C. vigente, nonché rispettare le norme di sicurezza e quelle igienico sanitarie, nonché i requisiti di qualità vigenti. 2. In attuazione della normativa vigente, delle N.T.A. del Piano Regolatore Comunale e del R.E.C., gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono distinti in base alle seguenti categorie: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione urbanistica, Nuova costruzione. Art. 14 Manutenzione ordinaria 1 (L) 1. Costituiscono, ai sensi dell art. 3, lettera a), del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., interventi di 1 In forma non esaustiva, ma meramente indicativa, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: Sostituzione di pavimenti e/o altre opere di finitura; Sostituzione e montaggio di rivestimenti interni compresi gli intonaci; Sostituzione degli infissi esterni esistenti con altri delle stesse dimensioni e fattezze, senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie, ovvero la pulitura, riparazione e/o tinteggiatura degli stessi; Ripresa e sistemazione di intonaci, della cortina di finitura, degli elementi di finitura esistenti con l esclusione della totale rimozione e/o sostituzione e/o della completa realizzazione ex novo; Ripresa e sistemazione dei marcapiani, delle ringhiere e dei parapetti di balconi e/o scale, di soglie, copertine, senza alcuna alterazione dell aspetto e delle caratteristiche originarie; Riprese delle tinteggiature esterne; Sostituzione del manto di copertura (tegole, coppi, ecc.) e degli elementi dell orditura secondaria;impermeabilizzazione dei solai di copertura con massetto e guaine e/o tecniche equivalenti; Riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini, senza alterazione dei materiali esistenti; Sistemazione di impianti esistenti, finalizzata a mantenerne il corretto funzionamento, semprechè non attuata su immobili di particolare pregio architettonico, vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004; Impianti solari termici solari termici aventi superfici inferiore a 30 mq., pompe di calore atte a produrre esclusivamente acqua calda e di aria negli edifici pubblici e privati e negli spazi liberi annessi; impianti solari fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati agli edifici pubblici e privati ovvero anche non integrati, qualora posti sulle coperture di edifici commerciali ed industriali, di potenza nominale uguale o inferiore a 20 kwp e, relativamente agli stabili condominiali, di potenza nominale uguale o inferiore a 5 kwp per unità immobiliare, fino a un massimo di 20 kwp per l intero stabile (ai sensi della l.r. n. 26 del 28/12/07); antenne e parabole riceventi di piccole dimensioni; sistemazione di giardini e cortili di pertinenza di edifici, come individuati catastalmente, senza alterazione delle quote esistenti anche mediante collocazione di modesti elementi ornamentali quali statue, fioriere, panchine, fontane, tende retrattili, barbecue con altezza ed ingombro non superiori rispettivamente a m. 2,00 e a mq. 2,00 (nel rispetto delle norme igienico sanitarie). Restano fermi l acquisizione della preventiva autorizzazione per l abbattimento o spostamento di specie vegetali sottoposte a tutela ai sensi delle norme vigenti in materia, nonché l obbligo di ripiantumazione in caso di abbattimento di specie arboree e arbustive, in misura non inferiore a quelle previste dalle prescrizioni normative edilizie/urbanistiche. 7

14 manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. La realizzazione di tali interventi è libera e può essere eseguita su immobili regolarmente realizzati o legittimati ai sensi della L. n. 47/85, L. n. 724/94 e L. n. 326/ Tali interventi non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici. 3. La manutenzione ordinaria può essere effettuata sugli immobili soggetti a procedura espropriativa, previa presentazione di atto d obbligo per la rinuncia al plus valore. 4. Per gli edifici industriali ed artigianali sono considerate opere di manutenzione ordinaria 2 comunque soggette a comunicazione obbligatoria, quelle indicate dalla Circ. Min. LL.PP. 16/11/1977 n Rientrano in questa definizione gli interventi intesi ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico; sempreché tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto. Le suddette opere non devono: a. compromettere aspetti ambientali e paesaggistici; b. comportare aumenti di densità (che, in materia industriale va espressa in termini di addetti); c. determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico; d. richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione; 2 A titolo esemplificativo, si indicano di seguito, alcune opere che possono rientrare nella «categoria» di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali: costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto. Sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso; serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; opere a carattere precario o facilmente amovibili: baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato;ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi; installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione; basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; separazioni di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e reti ovvero in muratura; attrezzature semiasse per carico e scarico da autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette); attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze ecc.; tettoie di protezione dei mezzi meccanici; canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento. 8

15 e. determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti; f. essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta, ecc. Art. 15 Manutenzione straordinaria 3 (L) 1. Costituiscono, ai sensi dell art. 3, lettera b), del D.P.R. n. 380/2001, interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, per ridistribuire gli ambienti interni, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la SLP delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso. 2. Tali interventi sono soggetti a SCIA, ai sensi di legge. Nel caso in cui non riguardino le parti strutturali dell edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa CIL, anche per via telematica, allo S.U.E.. 3. Gli interventi da attuare su edifici ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e che comportano modifiche agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico dell opera edilizia, sono subordinati al preventivo rilascio di pareri e nulla osta emessi dalle Amministrazioni e/o Enti preposti alla tutela. 4. La manutenzione straordinaria può essere effettuata sugli immobili soggetti a procedura espropriativa, previa presentazione di atto d obbligo per la rinuncia al plus valore. 3 In forma non esaustiva, ma meramente indicativa, rientrano nella fattispecie della manutenzione straordinaria le seguenti opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri o colori diversi da quelli esistenti: rifacimento di intonaci e coloriture esterne; rifacimento o tinteggiatura di infissi esterni con modificazioni dei materiali o delle tinte esistenti; sistemazioni esterne quali la messa in opera di strutture per l arredo dei giardini e le pavimentazioni che non impediscano la permeabilità complessiva del terreno; rifacimento del manto di copertura con sostituzione anche degli elementi della struttura primaria; modifica e/o ampliamento delle aperture esterne; rifacimento, integrazione e costruzione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici anche esterni (riscaldamento, raffreddamento, ascensore, montacarichi o piattaforme elevatrici, ecc.); demolizione e sostituzione dei solai, con il mantenimento della medesima quota d imposta; adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di coibentazione termica ed acustica; sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.) con modificazioni dei tipi o della forma; installazione ex novo, sostituzione con modificazioni dei tipi o della forma di cancelli, cancelletti, inferriate; installazione e sostituzione di vetrine per attività commerciale, con alterazione dei tipi, dei colori e dei materiali; costruzione di nuove canne fumarie che interessino le pareti esterne dell'edificio e fori di aerazione per esalazioni e ventilazione; demolizione e ricostruzione tramezzi interni, spostamento o costruzione degli stessi e realizzazione di controsoffitti, all interno della singola unità immobiliare; modifica di collegamenti verticali esistenti (scale, ascensori, montacarichi) all interno della singola unità immobiliare; non rientra in tale fattispecie la modifica di collegamenti verticali esistenti, qualora l unità immobiliare coincide con l unità edilizia; sostituzione di parti anche strutturali dell unità immobiliare (es. porzioni di solaio, travi ammalorate, ecc.); apertura o chiusura di vani porta su tramezzi interni, nonché apertura di vani porta su muratura portante, previa verifica strutturale e nel rispetto delle norme vigenti, all interno della singola unità immobiliare. 9

16 5. Per quanto riguarda gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola), la manutenzione straordinaria comprende: l installazione di impianti tecnologici e la realizzazione di impianti ed opere necessarie al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità degli edifici e la sicurezza delle lavorazioni, sempre che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, mutamento delle destinazioni d uso, né aumento di carico urbanistico. I relativi volumi tecnici potranno essere realizzati, se necessario, all esterno dell edificio. Art. 16 Restauro e risanamento conservativo (L) 1. Costituiscono, ai sensi dell art. 3, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, interventi di restauro e risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio, l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso, l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio. 2. Nella categoria non è compreso il frazionamento di unità immobiliari salvo che si tratti di frazionamento funzionale per la cui attuazione non è necessaria l'esecuzione di opere o nel caso si tratti di ripristino di situazioni preesistenti documentate e compatibili con le esigenze di conservazione dell'organismo architettonico. 3. Tali interventi sono soggetti a SCIA, ai sensi di legge. 4. Gli interventi da attuare su edifici ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 sono subordinati al preventivo rilascio di pareri e nulla osta emessi dalle Amministrazioni e/o Enti preposti alla tutela. 5. Per le unità edilizie in buono o mediocre stato di conservazione che costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio storico e/o rappresentativo della memoria storica del territorio, in quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, e significativi dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, pur non presentando particolari pregi architettonici ed artistici, i tipi di intervento sono specificati all interno delle seguenti sottocategorie: a. Risanamento conservativo TIPO A : interventi che riguardano le unità edilizie del centro storico e/o i manufatti di rilevanza storica. Il tipo di intervento prevede: I) la valorizzazione degli aspetti architettonici, per quanto concerne il ripristino dei valori originali (Ricomposizione stilistica), mediante: - il restauro e il ripristino dei fronti principali e secondari, esterni ed interni Si considera principale, il fronte storicamente riconducibile a tale ruolo in rapporto al modello insediativo originario; su questi ultimi sono consentite parziali e modeste modifiche purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e siano salvaguardati gli elementi di particolare valore stilistico; sono sempre ammessi gli interventi di ricomposizione stilistica del fronte principale, laddove vengano basati su dati e documenti che permettono di rintracciarne le linee compositive. - il mantenimento dei materiali e delle coloriture - il restauro e il ripristino degli ambienti interni; 10

17 - la ricostruzione filologica di parti dell edificio eventualmente crollate o demolite; - la conservazione od il ripristino dell impianto distributivo organizzativo originale; - la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i piazzali, i giardini, i chiostri, ecc.; II) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione dei seguenti elementi strutturali: - murature portanti sia interne che esterne; - solai e volte; - scale; - tetto con ripristino del manto di copertura originale; III) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo; IV) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali nel rispetto delle norme. b. Risanamento conservativo TIPO B: interventi che riguardano le unità edilizie rappresentative della memoria storica del territorio anche in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio. Il tipo di intervento prevede: I) la valorizzazione e la conservazione degli aspetti architettonici caratteristici, mediante: - il restauro e il ripristino dei fronti principali e secondari. - Sono ammesse modeste modifiche, finalizzate alla ricomposizione stilistica e all adeguamento igienico-sanitario dello stesso anche per mezzo di variazioni delle aperture (solo dove strettamente indispensabile) purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto, non vengano compromessi elementi architettonici di pregio e vengano mantenute le caratteristiche morfologiche e tipologiche originarie, inclusi i materiali e le coloriture; - il restauro degli ambienti interni - Sugli ambienti interni sono consentiti adeguamenti della altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda, nonché della linea di colmo; II) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio; III) l eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo. 6. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, interventi di restauro, le seguenti opere: a. ripristino e restituzione dell unità edilizia e/o immobiliare alle sue caratteristiche originarie, mediante l eliminazione degli elementi estranei e delle superfetazioni; b. ripristino della destinazione d uso originaria della singola unità immobiliare, così come risulta dal titolo edilizio originario. 7. Per gli interventi sui beni culturali, di cui al Titolo I del D.lgs. 42/04, si applica la definizione di Restauro di cui all art. 29 dello stesso provvedimento. 11

18 Art. 17 Ristrutturazione edilizia (L) 1. Sono interventi di Ristrutturazione edilizia, ai sensi dell art. 3, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. Si distinguono tre sottocategorie: A) ristrutturazione edilizia senza aumento di SLP, del Volume costruito (Vc) e delle unità immobiliari, senza modificazioni della sagoma e senza alterazione dell aspetto esteriore degli edifici; B) ristrutturazione edilizia con aumento di SLP, del Volume costruito (Vc) e delle unità immobiliari, con modificazioni della sagoma e dell aspetto esteriore degli edifici; C) demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato, anche con variazione di volumetria e sagoma dove non costituiscano variante essenziale. 2. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, interventi di ristrutturazione edilizia di tipo A), le seguenti opere: a) demolizione e ricostruzione di solai anche con quota d imposta diversa rispetto a quelle preesistenti; b) modifica del posizionamento, o nuovo inserimento, di elementi distributivi verticali. 3. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B): a) modifica dell aspetto esteriore degli edifici (apertura di nuovi vani finestra o trasformazione di quelli esistenti, come da finestra in porta finestra e viceversa, ecc.); b) aumento del numero delle unità immobiliari; c) demolizione e ricostruzione di solai impostati anche a quota diversa e con aumenti di SLP; d) demolizione e ricostruzione di porzioni di fabbricato con la possibilità di effettuare incrementi di SLP, del Volume costruito (Vc) e variazioni della sagoma, a condizione che l aumento del Volume costruito e le variazioni della sagoma siano tali da non configurare variazione essenziale in base a quanto definito dalla legislazione regionale; e) interventi pertinenziali: realizzazione di nuovi spazi accessori alle unità edilizie ed immobiliari, legati a questi da vincolo di pertinenza, tale che la loro superficie coperta, sia inferiore nel complesso al 20% della SLP dell unità principale. Rientra in tale fattispecie la realizzazione di tettoie, portici, che non siano utilizzati come ambienti di lavoro o deposito, di locali posti ai piani interrati o seminterrati esclusi dal computo della SLP; f) aumento della SLP, con modifica delle superfici accessorie e/o SNR, all interno della sagoma esistente; 4. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, interventi di ristrutturazione edilizia di tipo C), le 12

19 seguenti opere: a) interventi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato con variazione della sagoma, della SLP e di Vc, se finalizzati ad un miglior inserimento nel contesto a condizione che le suddette variazioni non comportino variante essenziale in base a quanto definito dalla legislazione regionale; b) interventi di demolizione integrale e ricostruzione di un fabbricato con modifica della localizzazione dello stesso all interno del lotto, a condizione che rimangano invariate le destinazioni d uso, la sagoma, il volume, le superfici, l altezza e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti. 5. Sono altresì classificati come interventi di ristrutturazione edilizia, il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 13/09 e s.m.i., nei limiti ed alle condizioni da essa stabiliti. Art. 18 Ristrutturazione urbanistica (L) 1. Costituiscono, ai sensi dell art. 3, lettera f), del DPR n. 380/2001, interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Tali interventi sono soggetti a rilascio di PdC, ai sensi di legge. Art. 19 Interventi di nuova costruzione (L) 1. Costituiscono, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. e) del DPR n. 380/2001, interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia del territorio. 2. Sono comunque da considerarsi tali: a) La costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l ampliamento di quelli esistenti all esterno della sagoma esistente, fermo restando quanto previsto per gli interventi pertinenziali di cui all art. 3, lettera e.6), del D.P.R. n. 380/2001; b) Gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; c) La realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; d) L installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; e) L installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. f) Gli interventi pertinenziali che le N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree in cui verranno realizzati, qualifichino come interventi di nuova costruzione, o che comportino la realizzazione di un 13

20 volume superiore al 20% del volume dell edificio principale; g) La realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all aperto ove comportino l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. 3. Gli interventi di nuova edificazione si distinguono in : a) nuova costruzione: realizzazione di edifici ex-novo in aree già urbanizzate o comunque nelle quali lo strumento urbanistico ammette l intervento edilizio diretto; b) nuovo impianto: complesso delle opere necessarie alla realizzazione di nuove costruzioni in aree da urbanizzare o comunque nelle quali lo strumento urbanistico prescrive la preventiva formazione di uno strumento urbanistico attuativo. Art. 20 Interventi sul patrimonio edilizio legittimato con concessione edilizia in sanatoria (L) 1. Sul patrimonio edilizio legittimato con PdC in sanatoria, sono consentiti interventi di: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria con la possibilità di modificare o inserire aperture esterne sulle pareti esistenti finestrate che costituiscono già limitazione per i fondi finitimi; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia, demolizione parziale e/o totale dell immobile e successiva ricostruzione dello stesso, anche con cambi di destinazione d uso, a condizione che le parti oggetto di ricostruzione vengano realizzate nel rispetto delle norme di piano relative alle singole zone (distanze, distacchi, altezze, destinazioni, parcheggi, verde, ecc.), con il mantenimento della SLP e della volumetria complessivamente condonata; e) ristrutturazione edilizia per la realizzazione di coperture a tetto e/o a falde inclinate finalizzate al solo risanamento igienico sanitario e con aggetto perimetrale non superiore a m 1.00; f) ristrutturazione edilizia per la realizzazione di nuovi elementi quali ad esempio tettoie, aggetti, balconi, ecc. che non risultino in contrasto con le norme delle singole zone; Art. 21 Interventi per l eliminazione delle barriere architettoniche su edifici privati ed edifici pubblici e privati aperti al pubblico (L) 1. Tali interventi sono quelli rivolti al superamento e all eliminazione delle barriere architettoniche e a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici privati. 2. Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed, in particolare, di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l orientamento e la 14

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