Gianluca Rossi Studio Rossi - dottori commercialisti e revisori contabili associati - Massa Carrara
|
|
- Tommasina Savino
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 di Gianluca Rossi Studio Rossi - dottori commercialisti e revisori contabili associati - Massa Carrara In collaborazione con CSDT Centro Studi di Diritto Tributario - Siena
2 IL NOSTRO OBIETTIVO affrontare l argomento guardando ai problemi concreti ed attuali, senza però trascurare un preventivo inquadramento teorico generale ed i necessari riferimenti normativi ed alla prassi, ed alla giurusprudenza.
3 UNA DOVEROSA PREMESSA Le fonti normative DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006; DL 262/2006, convertito con modificazioni nella L. 296/2006; (Legge finanziaria per il 2007). e dalle risoluzioni e dalle circolari
4 UN PICCOLO RIPASSO nuove dichiarazioni obbligatorie da inserire nell atto, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; regime di imposizione sostitutiva delle imposte sul reddito per le plusvalenze immobiliari realizzate da privati, per i quali costituiscono redditi diversi ai sensi della lett. b) del co. 1 dell art. 67 del TUIR; LE PRINCIPALI NOVITA mutata disciplina ai fini delle imposte indirette (IVA e Imposte d atto) delle cessioni di immobili effettuate nell esercizio di impresa; Utilizzo del meccanismo del c.d. prezzo-valore ai fini della applicazione delle imposte (d atto); Introduzione del c.d. valore normale modalita di accertamento ai fini del reddito di impresa, dell IVA e dell imposta di registro.
5 ATTENZIONE!!! Gli obblighi di dichiarazione di cui al co. 22 dell art. 35 del DL 223/2006 non si applicano ai contratti preliminari, in quanto in tal caso non vi è un trasferimento di diritti reali immobiliari A. Busani R. Arduini, Stop al nero sulla casa, Il Sole 24 Ore del , pag. 21. Attenzione!!! L obbligo di rendere nell atto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, previste dal co. 22 dell art. 35 del DL 223/2006, sussiste indistintamente per tutti gli atti di cessione di immobili, anche se assoggettati ad IVA, senza dunque distinzione alcuna in funzione dei soggetti che intervengono come parti della compravendita, né della tipologia di immobile oggetto di trasferimento. LE DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DA INSERIRE NELL ATTO Il co. 22 dell art. 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, ha stabilito che, negli atti di compravendita immobiliare, le parti hanno sempre l obbligo di rendere: apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo; inoltre, se una o entrambe le parti si sono avvalse di un mediatore, una ulteriore dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante l indicazione analitica: - dell ammontare della spesa sostenuta per la mediazione; - delle analitiche modalità di pagamento della predetta spesa; - del numero di partita IVA o del codice fiscale dell agente immobiliare. Ai sensi del successivo comma 23, i predetti obblighi di dichiarazione si applicano relativamente agli atti stipulati a decorrere dal secondo giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL 223/2006, ossia a decorrere dagli atti stipulati dal A stretto giro dalla sua introduzione, il disposto del richiamato co. 22 dell art. 35 del DL 223/2006 è stato integralmente sostituito a cura del co. 48 dell articolo unico della L. 296/2006, il quale ha anche inserito nell art. 35 del DL 223/2006 il nuovo comma Il testo risultante dalle predette modifiche ha nella sostanza confermato gli obblighi di dichiarazione giàprevisti dal previgente comma 22, nonché le relative conseguenze sanzionatorie in caso di omesso, incompleto o infedele adempimento, aggiungendo tuttavia: in capo alle parti della compravendita, ulteriori dichiarazioni che devono essere rese nell atto di compravendita, con riferimento ai soggetti di cui le parti si sono eventualmente avvalse come mediatore nella trattativa che ha portato al perfezionamento dell atto; in capo al notaio rogante, l obbligo di segnalazione all Agenzia delle Entrate nel caso in cui il mediatore, di cui le parti dichiarano nell atto di essersi avvalse, risulti sprovvisto dell iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, di cui alla L. 39/1989. Il nuovo disposto dei commi 22 e 22.1 dell art. 35 del DL 223/2006 trova applicazione a decorrere dagli atti stipulati dall L obbligo di indicare nella dichiarazione sostitutiva dell atto di notorieta le analitiche modalita di pagamento non si estende alle somme che nel rogito vengono indicate come dovute successivamente all atto (Circ. A.D.E. n n. 6)
6 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ATTENZIONE la norma non riguarda solo i pagamenti effettuati a saldo in sede di rogito, ma anche quelli effettuati anteriormente a titolo di acconto o di caparra confirmatoria ; ATTENZIONE nessun obbligo invece riguarda quei pagamenti che nel rogito siano stati dichiarati come dovuti posteriormente al rogito stesso. (Circ. A.D.E. n n. 6) A. Busani R. Arduini, Stop al nero sulla casa, Il Sole 24 Ore del , pag. 21. E. Zanetti, La Manovra Prodi, Il Sole 24 Ore, Milano, L obbligo di dichiarare nell atto le analitiche modalità di pagamento del corrispettivo implica: ove il pagamento abbia avuto luogo mediante bonifico bancario, l indicazione dei relativi importi ed estremi (coordinate bancarie dell ordinante e del beneficiario); ove il pagamento abbia avuto luogo mediante assegni bancari, postali o circolari, l indicazione dei relativi importi ed estremi (banca emittente o trattaria e numero dell assegno) A livello teorico il pagamento potrebbe avere luogo anche in contanti, nel qual caso dovrà essere apposita dichiarazione di tale circostanza di fatto. Si tratta comunque di mera ipotesi teorica, non fosse altro perché l effettuazione, con relativa dichiarazione nell atto, di un pagamento in contanti per un importo superiore a euro contrasterebbe con quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, determinando l applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dell 1% a un massimo del 40% dell importo pagato in violazione. Attenzione!!! probabile circostanza di innesco di presunzione ai fini accertamento sintetico-redditometro
7 ATTENZIONE! Con effetto sugli atti a decorrere dall , l art. 1 comma 48 della L. 296/2006, ha ampliato il numero dei dati da indicare obbligatoriamente riguardo al mediatore intervenuto per la conclusione della compravendita. Attenzione! Riflessi sulla attivita accertativa della Agenzia delle Entrate. INTRODUZIONE DI STRINGENTI PRESUNZIONI PER QUANTO CONCERNE L ACCERTAMENTO SUGLI ATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE AI FINI IVA ED AI FINI DEL REDDITO DI IMPRESA In particolare, il comma 49 dell articolo unico della L. 296/2006 ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 22 dell art. 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal Venendo dunque incontro alle esigenze pratiche dei contribuenti, il richiamato comma 49 precisa che l obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e della provvigione dell eventuale mediatore, negli atti stipulati a decorrere dal , sussiste solo con riferimento ai pagamenti effettuati dal (e non anche per quelli precedenti). Ciò detto, si rileva come dal dettato del richiamato comma 49 non risulta del tutto chiaro se tale previsione debba intendersi alla stregua di norma a regime (e quindi applicabile con riferimento a tutti gli atti di compravendita a decorrere dal in poi), oppure alla stregua di una sanatoria destinata ad operare solo con riferimento alle indicazioni che dovevano essere rese in relazione agli atti di compravendita stipulati nel periodo compreso tra il e il Il dubbio che precede discende dal fatto che il comma 49 dell articolo unico della L. 296/2006 fa riferimento alle disposizioni di cui al comma 22 dell art. 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge (ossia nel testo in vigore fino al , applicabile in relazione agli atti di compravendita stipulati fino alla medesima data). Se così fosse, ne conseguirebbe che per gli atti di compravendita stipulati a decorrere dall tornerebbe a presentarsi l obbligo di analitica indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo e della provvigione dell eventuale mediatore, senza possibilità di esclusione per i pagamenti effettuati prima del Premesso che una simile impostazione ripresenterebbe (illogicamente) dall quelle medesime problematiche che stanno alla base dell intervento operato dal legislatore con il più volte richiamato comma 49 dell articolo unico della L. 296/2006, sarà importante conoscere quanto prima l orientamento che l Agenzia delle Entrate intenderà fare proprio.
8 Ratio Ratio della della norma norma L obbligo di dichiarare nell atto se le parti si sono avvalse di mediatori e, in caso affermativo, di dichiarare la spesa per essi sostenuta, le L obbligo di dichiarare nell atto se le parti si sono avvalse di mediatori e, in caso affermativo, di dichiarare la spesa per essi sostenuta, le analitiche modalità di pagamento di detta spesa, nonché tutta una serie di dati idonei all identificazione del mediatore persona fisica che ha analitiche modalità di pagamento di detta spesa, nonché tutta una serie di dati idonei all identificazione del mediatore persona fisica che ha prestato la propria attività (nonché della società di mediazione per conto della quale ha operato, nel caso in cui il mediatore non sia una ditta prestato la propria attività (nonché della società di mediazione per conto della quale ha operato, nel caso in cui il mediatore non sia una ditta individuale, bensì un soggetto diverso da una persona fisica), discende da una chiara volontà di contrastare le sacche di evasione fiscale che, individuale, bensì un soggetto diverso da una persona fisica), discende da una chiara volontà di contrastare le sacche di evasione fiscale che, evidentemente, il legislatore ritiene sussistere nel settore dell intermediazione immobiliare. evidentemente, il legislatore ritiene sussistere nel settore dell intermediazione immobiliare. Nella finalità di raggiungere il proprio intento, il legislatore ha comunque ritenuto opportuno bilanciare l adempimento richiesto alle parti dell atto di Nella finalità di raggiungere il proprio intento, il legislatore ha comunque ritenuto opportuno bilanciare l adempimento richiesto alle parti dell atto di compravendita (la cui mancanze nell osservanza, come si è visto, sono per altro suscettibili di generare conseguenze assai pesanti per le parti compravendita (la cui mancanze nell osservanza, come si è visto, sono per altro suscettibili di generare conseguenze assai pesanti per le parti medesime) con l introduzione di un piccolo vantaggio fiscale, ancorché destinato ad operare solo con riferimento alle persone fisiche che medesime) con l introduzione di un piccolo vantaggio fiscale, ancorché destinato ad operare solo con riferimento alle persone fisiche che acquistano un immobile da adibire a propria abitazione principale. acquistano un immobile da adibire a propria abitazione principale. Il co. 22-bis dell art. 35 del DL 223/2006 ha infatti previsto, a decorrere dal 2007, l introduzione della nuova lett. b-bis) nel co. 1 dell art. 15 del Il co. 22-bis dell art. 35 del DL 223/2006 ha infatti previsto, a decorrere dal 2007, l introduzione della nuova lett. b-bis) nel co. 1 dell art. 15 del TUIR, ai sensi della quale viene riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000, per TUIR, ai sensi della quale viene riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.000, per prestazioni di intermediazione immobiliare relative all acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. prestazioni di intermediazione immobiliare relative all acquisto dell unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Come si è accennato, in sede di Legge finanziaria per il 2007 il legislatore ha ampliato il novero delle informazioni che i contraenti devono Come si è accennato, in sede di Legge finanziaria per il 2007 il legislatore ha ampliato il novero delle informazioni che i contraenti devono rendere, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con riferimento al mediatore di cui si siano eventualmente avvalsi, arrivando a rendere, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con riferimento al mediatore di cui si siano eventualmente avvalsi, arrivando a contemplare, tra gli altri, anche gli estremi di iscrizione del mediatore persona fisica (in quanto ditta individuale o in quanto soggetto che ha contemplare, tra gli altri, anche gli estremi di iscrizione del mediatore persona fisica (in quanto ditta individuale o in quanto soggetto che ha operato per conto della società di mediazione) nel ruolo degli agenti di affari tenuto presso la CCIAA, ai sensi della L. 39/1989. operato per conto della società di mediazione) nel ruolo degli agenti di affari tenuto presso la CCIAA, ai sensi della L. 39/1989. Sotto questo profilo, la finalità di tale obbligo sembrerebbe ascrivibile alla volontà del legislatore di contrastare l esercizio abusivo dell attività di Sotto questo profilo, la finalità di tale obbligo sembrerebbe ascrivibile alla volontà del legislatore di contrastare l esercizio abusivo dell attività di intermediazione immobiliare, da parte di soggetti privi dei requisiti necessari per poter operare, i quali sul piano tributario non possono che intermediazione immobiliare, da parte di soggetti privi dei requisiti necessari per poter operare, i quali sul piano tributario non possono che configurarsi alla stregua di evasori totali, in relazione all attività di intermediazione abusivamente esercitata. configurarsi alla stregua di evasori totali, in relazione all attività di intermediazione abusivamente esercitata. Quanto precede è del resto suffragato dal disposto del primo periodo del comma 22.1 dell art. 35 del DL 223/2006, ai sensi del quale, in caso di Quanto precede è del resto suffragato dal disposto del primo periodo del comma 22.1 dell art. 35 del DL 223/2006, ai sensi del quale, in caso di assenza dall iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all Agenzia delle Entrate assenza dall iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all Agenzia delle Entrate di competenza. di competenza.
9 Attenzione! obbligo di segnalazione posto in capo al notaio rogante la decorrenza sia individuabile negli atti stipulati dall , posto che il comma 22.1 è stato inserito nell art. 35 del DL 223/2006 dal comma 48 dell articolo unico della L. 296/2006; dubbio interpretativo. l Agenzia delle Entrate di competenza sia individuabile negli uffici locali territorialmente competenti in regione del domicilio del mediatore (sprovvisto di iscrizione al ruolo) che viene dichiarato dalle parti tra i dati identificativi del medesimo.
10 Profili Sanzionatori In In seguito seguito alla alla modifica del del co. co. 1 dell art. dell art. 8 della della L. L. 39/1989, il il comma comma dell articolo unico unico della della L. L. 296/2006 ha ha sensibilmente incrementato le le sanzioni pecuniarie amministrative, applicabili nei nei confronti dei dei soggetti che che esercitano l attività di di intermediazione immobiliare senza senza essere essere provvisti della della necessaria iscrizione all apposito ruolo ruolo presso presso la la CCIAA. CCIAA. Dette Dette sanzioni passano: -- da da un un minimo minimo di di euro euro ed ed un un massimo di di euro. euro.
11 ULTERIORI PROFILI SANZIONATORI A A seguito seguito delle delle modifiche modifiche introdotte introdotte dal dal comma comma dell articolo dell articolo unico unico della della L. 296/2006, la disciplina dei profili sanzionatori è stata trasferita nel L. 296/2006, la disciplina dei profili sanzionatori è stata trasferita nel secondo secondo periodo periodo del del nuovo nuovo co. co dell art. dell art del del DL DL 223/2006, 223/2006, senza senza comunque comunque alcun alcun tipo tipo di di modifica modifica sul sul piano piano sostanziale. sostanziale. Infatti, sin dall originaria introduzione degli obblighi di dichiarazione Infatti, sin dall originaria introduzione degli obblighi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernenti le modalità di pagamento del sostitutiva di atto di notorietà, concernenti le modalità di pagamento del corrispettivo e le informazioni relative all eventuale mediatore di cui le parti corrispettivo e le informazioni relative all eventuale mediatore di cui le parti si si sono sono avvalse, avvalse, le le conseguenze conseguenze sul sul piano piano sanzionatorio sanzionatorio dell omessa, dell omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati sono le seguenti: incompleta o mendace indicazione dei predetti dati sono le seguenti: in primo luogo, trova applicazione una sanzione amministrativa in primo luogo, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria; pecuniaria; in in secondo secondo luogo, luogo, ai ai fini fini dell imposta dell imposta di di registro, registro, i i beni beni trasferiti trasferiti risultano risultano assoggettabili ad accertamento di valore ai sensi del co. 1 dell art. 52 del assoggettabili ad accertamento di valore ai sensi del co. 1 dell art. 52 del DPR 131/1986 (accertamento di valore ai fini imposta di registro). DPR 131/1986 (accertamento di valore ai fini imposta di registro). Va per altro sottolineato che, oltre alle sanzioni espressamente previste dal Va per altro sottolineato che, oltre alle sanzioni espressamente previste dal secondo secondo periodo periodo del del co. co dell art. dell art del del DL DL 223/2006, 223/2006, l omissione, l omissione, l incompletezza o la mendacità nel rilascio delle predette dichiarazioni l incompletezza o la mendacità nel rilascio delle predette dichiarazioni potrebbe integrare anche profili sanzionatori aventi rilevanza penale. potrebbe integrare anche profili sanzionatori aventi rilevanza penale.
12 SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Ai sensi del secondo periodo del co dell art. 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, nel caso di omessa, incompleta o mendace indicazione delle informazioni, il cui rilascio nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è previsto dal precedente co. 22 dell art. 35 del richiamato DL 223/2006, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria: da un minimo di 500 euro, ad un massimo di euro.
13 ESPERIBILITÀ DELL ACCERTAMENTO DI VALORE AI FINI DELL IMPOSTA DI REGISTRO Ai sensi del secondo periodo del co dell art. 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni nella L. 248/2006, nel caso di omessa, incompleta o mendace indicazione delle informazioni, il cui rilascio nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è previsto dal precedente co. 22 dell art. 35 del richiamato DL 223/2006, i beni trasferiti risultano assoggettabili, ai fini dell imposta di registro, ad accertamento di valore ai sensi del co. 1 dell art. 52 del DPR 131/1986. L assoggettabilità ad accertamento di valore, ai sensi del co. 1 dell art. 52 del DPR 131/1986, sta a significare che, con riferimento alle compravendite immobiliari per le quali sia stata omessa l indicazione dei dati in commento (o per la quale tali dati siano stati resi in modo incompleto o mendace), l amministrazione finanziaria è sempre libera di procedere alla rettifica del valore assoggettato ad imposta di registro dalle parti (in sede di autoliquidazione) sulla base del valore di mercato attribuibile al bene, senza essere in alcun modo limitata dalla c.d. soglia di non rettificabilità, di cui ai commi 4 e 5 dell art. 52 del DPR 131/1986. Ciò detto, è però opportuno sottolineare che l ambito di applicazione della predetta soglia di non rettificabilità è stato fortemente ridimensionato a seguito dell introduzione, da parte del comma 23-ter dell art. 35 del DL 223/2006, del nuovo comma 5-bis nell art. 52 del DPR 131/1986, ai sensi del quale le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall art. 1 co. 497 della L. 266/2005 e successive modificazioni. In altre parole, la sanzione costituita dalla sempre possibile assoggettabilità ad accertamento di valore, ai sensi del co. 1 dell art. 52 del DPR 131/1986: esplica in concreto i propri effetti dissuasivi solo con riferimento alle compravendite immobiliari che rientrano nella disciplina di cui al comma 497 dell articolo unico della L. 266/2005, mentre è del tutto priva di significato con riferimento a quelle che non rientrano nella disciplina di cui al comma 497 dell articolo unico della L. 266/2005, posto che per queste ultime l esperibilità dell accertamento di valore da parte dell amministrazione finanziaria costituisce la regola, non operando più relativamente ad esse la soglia di non rettificabilità. Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 309 dell articolo unico della L. 296/2006, rientrano nell ambito di applicazione della speciale disciplina prevista dal comma 497 dell articolo unico della L. 266/2005 le compravendite immobiliari per le quali risultano verificate entrambe le seguenti condizioni: devono avere per oggetto fabbricati a destinazione abitativa; il cessionario deve essere una persona fisica privata, ossia che non agisce nell esercizio di impresa, arte o professione (per quanto riguarda invece il cedente, a decorrere dall può trattarsi di qualsiasi tipo di soggetto, essendo divenute irrilevanti le caratteristiche soggettive di quest ultimo).
14 RIFLESSI DI DI CARATTERE PENALE Posto Posto che che le le nuove nuove dichiarazioni dichiarazioni da da inserire inserire negli negli atti atti di di compravendita compravendita immobiliare, immobiliare, ai ai sensi sensi del del co. co dell art. dell art del del DL DL 223/2006, 223/2006, devono devono essere essere rese rese nella nella forma forma di di dichiarazione dichiarazione sostitutiva sostitutiva di di atto atto notorio, notorio, è stato stato opportunamente opportunamente sottolineato sottolineato che che tale tale circostanza circostanza può può comportare comportare riflessi riflessi anche anche sul sul piano piano penale, penale, nel nel caso caso in in cui cui venga venga dichiarato dichiarato il il falso, falso, oppure oppure nel nel caso caso in in cui cui nella nella dichiarazione dichiarazione resa resa sia sia insita insita una una reticenza reticenza tale tale da da alterarne alterarne la la veridicità. veridicità. In In tal tal caso, caso, infatti, infatti, potrebbe potrebbe rendersi rendersi applicabile applicabile la la sanzione sanzione penale penale propria propria della della falsità falsità ideologica ideologica commessa commessa da da privato privato in in atto atto pubblico pubblico (ossia (ossia la la reclusione reclusione fino fino a due due anni, anni, ai ai sensi sensi dell art. dell art del del codice codice penale) penale) A. Busani R. Arduini, Stop al nero sulla casa, Il Sole 24 Ore del , pag. 21. A. Busani R. Arduini, Stop al nero sulla casa, Il Sole 24 Ore del , pag. 21.
15
16 Per i vostri quesiti rossig@elsasrl.it segreteria@elsasrl.it
La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007
La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione indiretta degli atti di cessione immobiliare per i privati: imposte di registro, ipotecarie e catastali Adolfo RAMPONE 1 2 3 4 QUADRO
DettagliIMMOBILI DECRETO BERSANI (D.L. 223/06)
A TUTTI I SIGG.RI CLIENTI LORO SEDI Agosto, 2006 IMMOBILI DECRETO BERSANI (D.L. 223/06) Il D.L. 223/06 (Decreto Bersani) ha profondamente modificato la disciplina delle cessioni e delle locazioni immobiliari
DettagliDETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI
DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI CARLO CAPPELLUTI dottore commercialista carlo.cappelluti@odc.pescara.it DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO comma
DettagliI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA FINANZIARIA 2006 E NEL DECRETO VISCO-BERSANI
I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELLA FINANZIARIA 2006 E NEL DECRETO VISCO-BERSANI LE PRINCIPALI NOVITA PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 1) Finanziaria 2006: (i) regola del prezzovalore e (ii) imposta sostitutiva
DettagliD.ssa Alessandra Brambilla NOTAIO Via dei Bossi n MILANO Tel r.a. Fax
Commento al D.L. 4.07.2006 n. 223 convertito nella Legge 4.08.2006 n. 248 (disposizioni di interesse immobiliare) Misure fiscali 1) Sono soggette ad IVA (e quindi a imposta registro, ipotecaria, catastale
DettagliRESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE.
RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI. LA NUOVA NORMA SECONDO I CHIARIMENTI DA PARTE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. PREMESSA Per effetto della nuova disciplina in ambito di
DettagliL attività di contrasto all evasione
FINANZIARIA 2007 Nuovi adempimenti per l agente immobiliare L attività di contrasto all evasione Sergio Gabrovec Il settore degli immobili è stato oggetto di numerosissime disposizioni tributarie che hanno
DettagliVito SARACINO Dottore Commercialista Revisore Contabile
DETRAZIONE ACQUISTO BOX AUTO Chiarimenti previsti dalla circolare A.d.E. del 18.11.16, n. 43/E a cura del Dott. Vito SARACINO e in Bitonto (BA) L Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E del 18 novembre
Dettagli1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE.
1. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E VERSAMENTI. 2. PLUSVALENZE IMMOBILIARI OGGETTO DI DONAZIONE. 3. DETRAZIONE IRPEF PER ONERI DI INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARE. 4. SANZIONI PENALI. 5. RISTRUTTURAZIONI
DettagliRISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007
RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta
DettagliLa Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto
DettagliIn realtà la Cedolare secca era già possibile per le locazioni brevi ma, la nuova norma ne estende l applicazione ai contratti, in cui la locazione è
Informativa per la clientela di studio del 26.07.2017 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cedolare secca e locazioni brevi: le novità della manovra correttiva Gentile Cliente, con la stesura del presente
DettagliRisoluzione n.185/e. Roma, 24 settembre 2003
Risoluzione n.185/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello ART. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Fondo di Previdenza Complementare per il personale
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 119 27.03.2017 Ravvedimento F24 a saldo zero I chiarimenti dell Agenzia delle Entrate A cura di: Pasquale Pirone Categoria: Contribuenti Sottocategoria:
DettagliNOTA INFORMATIVA N. 11/2011. CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE: NOVITA DELLA L. 220/2010 cd. Legge di stabilità 2011
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale all Università di Verona dottore commercialista revisore legale CLAUDIO UBINI dottore commercialista
DettagliCIRCOLARE N. 18/E. Roma, 14 aprile 2010
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 14 aprile 2010 OGGETTO: Accertamenti sulle vendite immobiliari Legge Comunitaria 2008 Modifiche all articolo 54 del DPR 26 ottobre
DettagliInformativa n. 48. Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE. del 26 novembre 2012
Informativa n. 48 del 26 novembre 2012 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo INDICE 1 Premessa... 2 1.1 Provvedimenti attuativi... 2 1.2 Decorrenza... 2 1.3 Abrogazione dell attuale
DettagliIL PREZZO - VALORE. Dott. Sebastiano Deias. Dott. Sergio Mura
IL PREZZO - VALORE Dott. Sebastiano Deias Dott. Sergio Mura Dal primo gennaio 2006 è possibile regolare fiscalmente alcuni trasferimenti immobiliari al valore catastale, a prescindere dal corrispettivo
DettagliIl nuovo regime fiscale del settore immobiliare
Il nuovo regime fiscale del settore immobiliare Autore: Roman Francesco In: Diritto tributario La manovra Visco Bersani (D.L. 4 luglio 2006 N. 223 convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 4
DettagliLiquidazione dell'iva secondo la contabilità di cassa
ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti
DettagliCIRCOLARE N. 43/E OGGETTO
CIRCOLARE N. 43/E Circolare n.43/e Direzione Centrale Normativa Roma, 18/11/2016 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Agevolazione del 36% - Acquisto di box auto pertinenziale
DettagliL obbligo del mediatore immobiliare di registrazione del contratto preliminare
L obbligo del mediatore immobiliare di registrazione del contratto preliminare di Angelo Busani,, notaio in Milano LA MEDIAZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMMOBILI PARADIGMA Milano, 21 maggio 2007 Contratto
DettagliDetrazione leasing su abitazione principale e detrazione IVA per acquisto abitazioni
Luca Bilancini (Commercialista, Pubblicista, Coordinatore scientifico MAP) e detrazione IVA per acquisto abitazioni 1 Detrazione su leasing per acquisto abitazione principale L art. 1, co. 82, L. 208/2015
DettagliRISOLUZIONE N. 95/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,
Dettaglins. Circolare n. 27/2000), e ha disposto la riduzione progressiva, a decorrere dal 2001 e fino al 2003, delle aliquote IRPEF.
ns. Circolare n. 27/2000), e ha disposto la riduzione progressiva, a decorrere dal 2001 e fino al 2003, delle aliquote IRPEF. Per effetto della modifica intervenuta sul primo scaglione, nel secondo scaglione
DettagliLocazioni brevi D.L.50/2017
Locazioni brevi D.L.50/2017 Regole chiare e 21% per tutti per le locazioni di breve durata, riguardanti in particolar modo il settore turistico. Studio Polli Tel. 3339031308 Fax 057252324 Via Giuseppe
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
Dettaglidott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Ricercatore Fondazione Aristeia Dottore commercialista Pubblicista
MANOVRA VISCO DL 223/2006 CONVERTITO NELLA L. 248/2006 IVA e imposte d atto sulle operazioni immobiliari delle imprese dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Ricercatore Fondazione
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
RISOLUZIONE N. 275/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 regime per i contribuenti minimi legge 24 dicembre
DettagliMediatori e mandatari
Ufficio Stampa Pier Luigi Trombetta - Mediatori e mandatari Varie tipologie di dichiarazioni in atto per la presenza o meno di un mediatore bilaterale - mediatore unilaterale o mandatario a titolo oneroso
Dettaglidott. Enrico ZANETTI
MANOVRA VISCO - PRODI DL 223/2006 CONVERTITO NELLA L. 248/2006 DL 262/2006 CONVERTITO NELLA L. 286/2006 L 296/2006 (LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007) IVA e imposte d atto sulle operazioni immobiliari delle
DettagliLe novità introdotte alla disciplina delle locazioni brevi
CIRCOLARE A.F. N.73 del 19 Maggio 2017 Ai gentili clienti Loro sedi Le novità introdotte alla disciplina delle locazioni brevi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l art. 4 del DL
DettagliCONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017
CIRCOLARE N. 03 DEL 02/02/2017 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI 2017 La Finanziaria 2017 ha introdotto dall 1.1.2017 la contabilità semplificata per cassa. La tenuta della
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 358 25.11.2016 Acquisto di box auto pertinenziale Il pagamento non effettuato tramite bonifico A cura di Andrea Amantea Categoria: Irpef Sottocategoria:
DettagliCIRCOLARE n. 19/2012
CIRCOLARE n. 19/2012 RESPONSABILITA DEL COMMITENTE E DELL APPALTATORE PER DEBITI FISCALI -LA NUOVA DISCIPLINA- I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE (Circ. 08/10/2012 n. 40) 1.PREMESSA 3 2. AMBITO DI
DettagliFiscal News N. 22. Appalti: abrogata la responsabilità solidale. La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 22 23.01.2015 Appalti: abrogata la responsabilità solidale Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2015 Con l articolo 28, commi da 1 a 3 del Decreto
DettagliGli esempi di compilazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 42 09.02.2015 CU 2015: la certificazione lavoro autonomo Gli esempi di compilazione Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Dal 2015 i sostituti
DettagliCircolare 4/2011. Nuovi elenchi clienti fornitori. Rovereto, 11 aprile Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI
Circolare 4/2011 Nuovi elenchi clienti fornitori Rovereto, 11 aprile 2011 Spett. Clienti Loro Sedi NUOVI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI Il legislatore ha di fatto reintrodotto l adempimento che in passato
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.
Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla
DettagliL opzione per tale tipo di imposizione prevede la sostituzione anche di altre imposte gravanti sui redditi derivanti da locazioni abitative.
Circolare 6/2011 Cedolare Secca sugli affitti Rovereto, 16 maggio 2011 Spett. Clienti Loro Sedi OGGETTO: introduzione della cedolare secca per le locazioni abitative Per effetto dell art. 3 del DLgs. 14.3.2011
DettagliRISOLUZIONE N. 114/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello d.p.r. 131/1986 disciplina ai fini dell imposta di registro della regolarizzazione della
DettagliIL DIRETTORE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE
PROVVEDIMENTO N. PROT. 132395/2017 Disposizioni di attuazione dell articolo 4, commi 4, 5 e 5-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
DettagliPREMESSA. Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B
Circolare informativa del 11 marzo 2017 Ai gentili Clienti Loro Sedi Oggetto: Prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione IRPEF del 50% dell IVA pagata sugli acquisti di immobili di classe A e B Gentile
DettagliCOLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO
Prot. 575 Salerno, lì 20 Maggio 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 99/2015. Libera professione. Il Compromesso e il Rogito: adempimenti e tassazione.
DettagliRISOLUZIONE N. 13/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 02 marzo 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula
DettagliAllegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO
Allegato LO SCUDO FISCALE - IMMOBILI ALL ESTERO L art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (re)introdotto la specifica disciplina, c.d. scudo fiscale, che consente a coloro che
DettagliDentro la Notizia. 19 Ottobre 2012
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 1 86/2012 OTTOBRE/8/2012 (*) 19 Ottobre 2012 CON CIRCOLARE N. 38/E DEL
DettagliSTUDIO MARCOZZI DOTTORI COMMERCIALISTI
DOTTORI COMMERCIALISTI 20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4 TEL. 02-874163 FAX 02-72023745 email: studio.marcozzi@tin.it Luigi Marcozzi, Revisore Contabile Attilio Marcozzi, Revisore Contabile Milano, 4 luglio
DettagliScritto da Alessandro Ingrosso Lunedì 02 Gennaio :40 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :24
contribuenti minimi - Studio Ingrosso Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro - Revisore Contabi L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 22 dicembre 2011, n. 185825 contenente le indicazioni
DettagliCIRCOLARE N 415. OGGETTO: Applicazione agli Ordini Regionali delle disposizioni IVA in materia di split payment PREMESSA
A tutti gli Ordini Regionali dei Geologi Roma, 25 luglio 2017 Rif. P/CR.c LORO SEDI Consiglio Nazionale dei Geologi Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT UO: Consiglio Nazionale dei Geologi Prot.N. 0002806
DettagliREGIME DELLE PERDITE FISCALI
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO CONVEGNO LA FISCALITA DEL SALVA ITALIA REGIME DELLE PERDITE FISCALI DOTT. PAOLO BIFULCO 9 Febbraio 2012 Sala Orlando, Corso Venezia 47 Milano 1. INTRODUZIONE
DettagliCircolare N. 96 del 29 Giugno 2016
Circolare N. 96 del 29 Giugno 2016 Console da gioco, tablet pc e laptop sempre con IVA se cedute al dettaglio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 25.5.2016 n. 21, l
DettagliLA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI. Prof. Gianfranco FERRANTI
LA RIVALUTAZIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI Prof. Gianfranco FERRANTI Diretta 20 aprile 2009 OBIETTIVO DELLA NORMA: Consentire alle imprese di evidenziare la loro effettiva patrimonializzazione ai fini
DettagliFiscal News N. 249 Unico 2012: integrativa entro il Categoria: Sottocategoria: ravvedimento di Unico 2012 Premessa 30 settembre Dichiarazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 249 26.09.2013 Unico 2012: integrativa entro il 30.09 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti Il termine del 30.09.2013 incide anche
DettagliScadenze fiscali: AGOSTO 2011
Scadenze fiscali: AGOSTO 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 1 titolari di contratti di locazione che non hanno optato per il regime della cedolare secca versamento imposta di
Dettaglidott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Dottore commercialista Pubblicista
MANOVRA VISCO DL 223/2006 CONVERTITO NELLA L. 248/2006 IVA e imposte d atto sulle operazioni immobiliari delle imprese dott. Pasquale Saggese Dottore di ricerca in diritto tributario Dottore commercialista
Dettagli1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ;
Pesaro, lì 19 ottobre 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 12/2012 1 Operativo dal 1 dicembre 2012 il nuovo regime iva per cassa ; Con il c.d. Decreto Crescita il Legislatore ha modificato l attuale
DettagliCircolare N. 96 del 30 Giugno 2017
Circolare N. 96 del 30 Giugno 2017 Ripasso sulle novità in materia di compensazioni introdotte in sede di conversione in legge del DL 50/2017 Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarle che
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 380 13.12.2016 Operazioni soggette a reverse charge: il regime sanzionatorio A cura di Diana Pérez Corradini Categoria: Iva Sottocategoria: Reverse
DettagliLa nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali
CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI La nuova alternatività IVA/Registro ai fini dell imposizione indiretta dei beni strumentali Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale
DettagliRISOLUZIONE N. 113 /E
RISOLUZIONE N. 113 /E Direzione Centrale Normativa ROMA, 25/08/2017 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell Amministrazione Direzione Regionale dell Abruzzo. (Applicabilità della regola del c.d. prezzo
DettagliApplicabilità dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni immobiliari
FORMAZIONE TELEMATICA Applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni immobiliari 2 ottobre 2013 LE CESSIONI IMMOBILIARI NELL IVA: LA SEQUENZA DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE NICOLA FORTE DOTTORE
DettagliIL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)
DettagliChiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico
Chiarimenti in materia di reverse charge nel settore informatico 1 1 PREMESSA Il DLgs. 11.2.2016 n. 24, pubblicato sulla G.U. 3.3.2016 n. 52, ha modificato l art. 17 del DPR 633/72. In particolare, per
Dettagli4. Investimenti all estero e dichiarazione dei redditi
4. Investimenti all estero e dichiarazione dei redditi L art. 4 del D.L. n. 167/1990, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, prevede l obbligo di indicare nella dichiarazione dei
DettagliNORMATIVA A REGIME SOGGETTI OBBLIGATI
Prot. n. F03/RNS Bologna, 4 gennaio 2011 Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI RILEVANTI IVA DI IMPORTO NON INFERIORE A 3.000 EURO NORMATIVA A REGIME SEMPLIFICAZIONI PER GLI ANNI 2010 E 2011 Provvedimento
DettagliCOMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
COMUNE DI SENNORI (Provincia di Sassari) REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. (Approvato con Delibera di C.C. n 13.del 04/04/2007) Modificato con Delibera di Consiglio n. 7 del 20.02.2012 INDICE
DettagliAPPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA
APPROFONDIMENTI PER LA CLIENTELA N. 13/2017 DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96 Novità in materia di compensazioni 1 1 PREMESSA Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. manovra correttiva ) è stato convertito
DettagliRISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E
RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.
DettagliLocazioni: novità IRPEF ed imposta di registro
Locazioni: novità IRPEF ed imposta di registro 1) La disciplina 2) Alcuni esempi pratici 3) Le tabelle dei moltiplicatori A cura della Dott.ssa Laura Bianchi 1 La disciplina La Legge Finanziaria 2005 introduce
DettagliLa novità è già stata esaminata dall Area scientifica - Studi Tributari, ed in particolare dallo Studio n /T del 12 febbraio 2016.
LA DETRAZIONE IRPEF DEL 50 PER CENTO DELL IVA DEGLI IMMOBILI DI TIPO ABITATIVO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE CON LA CIRCOLARE 20/E DEL 2016 L Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare
DettagliAgenzia delle Entrate. CIRCOLARE n. 30/E dell 11 agosto 2015
Agenzia delle Entrate CIRCOLARE n. 30/E dell 11 agosto 2015 OGGETTO: Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per
DettagliCircolare n 20 del 11/10/2013
Circolare n 20 del 11/10/2013 LA RESPONSABILITÀ FISCALE NEI CONTRATTI DI APPALTO Riferimenti: Art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 35, commi da 28 a 28-ter, DL n. 223/2006 Art. 50, DL n. 69/2013 Art.
DettagliLa responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali. I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013
La responsabilità solidale negli appalti aspetti fiscali I requisiti oggettivi e soggettivi a cura di Piergiorgio Mondini, 19 aprile 2013 La norma La normativa previgente: -art. 35, commi 28 e ss. del
DettagliC I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014
C I R C O L A R E D I S T U D I O N. 12 / 2 0 1 4 A: Da: V E Z Z A N I & A S S O C I A T I Pagine: 6 Data: 17 marzo 2014 LA CONVENIENZA DI ACQUISTARE IMMOBILI ASSOGGETTATI A IVA O A IMPOSTA DI REGISTRO
DettagliSULLE REGISTRAZIONI CONTABILI
IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva
DettagliINFORMATIVE BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI: NUOVI CHIARIMENTI
Servizio SEAC S.p.A. - 38121 Trento - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461 805111 - Fax 0461/805161 07 aprile 2016 Informativa n. 26 BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI:
DettagliDecreti Monti. NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI
Decreti Monti NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE e di CONTROLLI 1 NOVITA in materia di STUDI DI SETTORE D.L. n. 98/2011 (conv( conv.. L. n. 111/2011) D.L. n. 138/2011 (conv( conv.. L. n. 148/2011) D.L.
DettagliOGGETTO: LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011.
CIRCOLARE INFORMATIVA OGGETTO: LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2011. Il sostituto d imposta che corrisponde compensi assoggettati a ritenute alla fonte (es: compensi a lavoratori autonomi)
DettagliNOTA INFORMATIVA N. 24/2013
Dottori Commercialisti Associati ASSOCIATI: GIOVANNI ALBERTI Professore Ordinario di Economia Aziendale in quiescenza CLAUDIO UBINI ALBERTO CASTAGNETTI ELISABETTA UBINI PIAZZA CITTADELLA 6 37122 VERONA
DettagliOGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n.
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 MAGGIO 2016 OGGETTO: Reverse charge per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop art. 17, sesto comma, lett. c) del DPR n. 633 del 1972
DettagliScadenzario Fiscale. Aprile 2016 Pag. 1
Aprile 2016 Pag. 1 Approfondimento su: Modello EAS: l adempimento, obbligatorio per mantenere le agevolazioni fiscali, scade il 31 marzo Venerdì 15 Registrazione Iva Termine ultimo per l annotazione delle
DettagliTelef.: Fax: Telef.: Fax:
STUDIO CIDDA GRONDONA DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI Dott. Mauro ROVIDA Dott. Luca Andrea CIDDA Dott. Francesca RAPETTI Dott. Pietro GRONDONA Dott. Luca
DettagliOGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute
Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Appalti: la responsabilità solidale per il pagamento dell Iva e delle ritenute Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l amministrazione finanziaria
DettagliRISOLUZIONE N. 80/E. OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
RISOLUZIONE N. 80/E Roma, 4 agosto 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione
Dettagli1 - L INVIO DEL MOD. IRE PER I LAVORI DI RISPARMIO ENERGETICO A CAVALLO D ANNO
Pesaro, lì 26 marzo 2012 A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE n. 05/2012 1- Invio Modello IRE per lavori di risparmio energetico del 55% a cavallo d anno; 2 Nuove regole iva dal 17-03-2012 per i servizi
DettagliTITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO)
2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 1 AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 (ANTIRICICLAGGIO) 2 SEZIONE V - BANCA E FINANZA 2 2 TITOLO IV - L. 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 3 1 - D.Lgs. 21 novembre
DettagliOGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE
Roma, 02 marzo 2012 OGGETTO: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE Il D.L. 29/12/2011 n.216 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, entrato in vigore il 29/12/2011, è stato
DettagliSTUDIO GIULIANO OGGETTO: APPROFONDIMENTI DEL MESE DI GENNAIO CIRCOLARE N. 1/2017 AI GENTILI CLIENTI. Loro sedi
Nicola Giuliano - Dottore commercialista Aldo Fazzini - Consulente aziendale Corrado Quartarone - Dottore commercialista Diego Borsellino - Consulente finanza agevolata CIRCOLARE N. 1/2017 AI GENTILI CLIENTI
DettagliRisoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.
DettagliOggetto: Istanza di interpello. XX s.a.s. Credito d imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
RISOLUZIONE N. 142/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 27 Giugno 2003 Oggetto: Istanza di interpello. XX s.a.s. Credito d imposta ex articolo 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Quesito Con
DettagliSTUDIO PICCINELLI DEL PICO PARDI & PARTNERS DOTTORI COMMERCIALISTI
Circolare n. 3/2012 Milano e Roma, Gennaio 2012 Novità in materia di contribuenti minimi L art. 27 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011, ha introdotto alcune importanti
DettagliRISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
DettagliDIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI
DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI Prot. n. 2007/71336 Termini e modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
DettagliDICHIARAZIONI DA INSERIRE NEGLI ATTI PORTANTI CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI E STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE SOGGETTE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(pg)dich.apa-st decbers DICHIARAZIONI DA INSERIRE NEGLI ATTI PORTANTI CESSIONI DI IMMOBILI ABITATIVI E STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE SOGGETTE AD IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO Legge 4 agosto 2006 numero
DettagliSTUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI
COMPENSI AGLI SPORTIVI DILETTANTI Il trattamento fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico è disciplinato dall art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 successivamente
DettagliTITOLO: Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre Contenuto in sintesi
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 Circ. n. 97 04.10.2012-97/FS/om TITOLO: Remissione in bonis Primi chiarimenti Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 38/E del 28 settembre 2012. Contenuto in sintesi
DettagliRisoluzione del 30/11/2010 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 30/11/2010 n. 123 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Interpello ai sensi dellarticolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi
DettagliNovità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive
Milano, 17 febbraio 2016 Novità Fiscali per l anno 2016 Costi «Black list» Spese di rappresentanza Sopravvenienze attive Avv. Giampaolo Foresi Direzione servizi tributari Unione Confcommercio Milano -
Dettagli