LICENZIAMENTO COLLETTIVO E MOBILITA. Francesco Natalini
|
|
- Onorato Testa
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LICENZIAMENTO COLLETTIVO E MOBILITA Francesco Natalini
2 FONTI NORMATIVE Legge 23 luglio 1991 n.223 (Norma principale) Art.8 del D.L. 148/1993, convertito nella legge 236/1993 Art.3, comma 2, D.Lgs 469/1997 Art.7, comma 4 bis Legge 31/2008 Legge 92/2012 (Riforma Lavoro) D.Lgs 23/2015 DM 142/1993
3 Art.24, comma 1 Legge 223/91 Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
4 Dirigenti La Legge n. 161/2014 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013-bis"), modificando il citato art. 24, L. n. 223/1991, ha incluso a pieno titolo i dirigenti nel campo di applicazione della procedura collettiva di riduzione di personale, stabilendo in primo luogo che gli stessi debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti che all'interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni, affinchè gli stessi possano essere considerati come collettivi.
5 Art.24, commi 1-bis e 1-ter 1 Legge 223/91 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
6 MASSIMA CASSAZIONE: La legge n. 223 del 1991 ha fissato un ben definito criterio di individuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi si distinguono dai licenziamenti individuali esclusivamente per l'elemento quantitativo del numero dei dipendenti licenziati e per l'estraneità del singolo lavoratore alla procedura di messa in mobilità che deve precedere la riduzione del personale. Ne consegue che, non essendo più - a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto lavorativo a caratterizzare la riduzione del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo per giustificato motivo obiettivo, soltanto i licenziamenti al di sotto del numero indicato dall'art. 24 della legge medesima e non contenuti nell'arco temporale di centoventi giorni indicato dalla disposizione da ultimo citata possono configurarsi come licenziamenti individuali soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 che ha applicazione generale, eccezion fatta per la residuale area di libera recedibilità.
7 SCHEMA RIASSUNTIVO DEI REQUISITI Tipologia datoriale = impresa o non impresa purché non svolga attività politica, sindacale, religiosa, ecc. Requisiti dimensionali datore di lavoro = > 15 dipendenti Numero licenziamenti = almeno 5 Periodo di scadenza dei licenziamenti = nei 120 gg. Computo dei licenziamenti = unità produttiva o più unità nell ambito della provincia Motivi dei licenziamenti = riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Se manca uno di questi requisiti = licenziamento individuale plurimo o plurisoggettivo (ma non collettivo!) Si applica la legge 604/1966
8 CAUSE Licenziamento collettivo Art.24 legge 223/91 riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Licenziamento individuale plurimo Art.3 legge 604/1966 ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Sostanziale analogia tra le due causali giustificatrici
9 RELAZIONE TRA CAUSALI riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Art.24 L.223/91 ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Art.3 legge 604/1966
10 Quindi la differenza tra: Licenziamento collettivo Licenziamento individuale plurimo E di tipo essenzialmente quantitativo Le ragioni alla base del licenziamento sono analoghe
11 PRASSI MINISTERIALE può costituire motivo di licenziamento collettivo anche un'eccedenza di personale determinata da innovazioni che ammodernino il processo produttivo e comportino quindi una diversa combinazione dei fattori della produzione che incida sulla forza lavoro; la soppressione di una unità produttiva non comporta di per sè la legittimità del licenziamento di tutti gli addetti, qualora questi possano essere reimpiegati in altre unità produttive della stessa impresa; I datori di lavoro dell'industria che negli ultimi 6 mesi hanno avuto mediamente alle proprie dipendenze almeno 16 dipendenti - e, pertanto, rientranti nel campo di applicazione della CIGS - devono osservare le disposizioni sui licenziamenti collettivi per riduzione del personale anche se, al momento in cui intimino i licenziamenti, abbiano meno di 16 dipendenti;
12 (Segue) PRASSI MINISTRERIALE sono soggetti alla procedura di mobilità tutti i licenziamenti causalmente connessi alla trasformazione o riduzione dell'attività, anche se relativi a province nelle quali non sia stato raggiunto il limite numerico dei 5 licenziamenti, semprechè almeno in una provincia tale limite sia stato raggiunto e sia stata provata la connessione causale dell'unitarietà del processo riorganizzativo. la fattispecie del licenziamento collettivo sussiste ancorchè il requisito della pluralità dei soggetti rispetto ai quali l'impresa intenda attuare la procedura di mobilità ricorra solamente all'inizio della procedura stessa, ma il licenziamento sia poi intimato ad un solo lavoratore.
13 Secondo il Ministero del Lavoro non è da qualificarsi come licenziamento collettivo quello derivante da cambio di appalto (Interpello n.22/2012)
14 Art. 7, comma 4-bis Legge 31/ bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
15 ADEMPIMENTI PRELIMINARI Procedura ex art.4 legge 223/1991 In assenza di procedura = licenziamento illegittimo = vizio di forma (*) (**) (*) salva l ipotesi ex art.7, comma 4-bis, legge 31/2008 (**) secondo il Tribunale di Milano la mancanza totale della procedura non configura vizio di forma, ma l ipotesi che prevede ancora la reintegrazione
16 PROCEDURE Licenziamento collettivo Art.24 legge 223/91 Procedura ex art.4 legge 223/91 Licenziamento individuale plurimo per g.m.o. Art.3 legge 604/1966 Procedura ex art.7 legge 604/66: tentativo di conciliazione davanti alle DTL Non più prevista per le assunzioni dal rientranti nelle c.d. tutele crescenti (D.Lgs 23/2015)
17 Licenziamento collettivo = SI procedura ex art.4 Licenziamento individuale plurimo = NO procedura. Quindi ad esempio: licenziamento di 12 dipendenti nei 120 gg.. Impresa con 14 dipendenti = NO procedura Licenziamento di 4 dipendenti nei 120 gg.. Impresa con 20 dipendenti = NO procedura Licenziamento di 5 dipendenti nei 120 gg. Impresa con 21 dipendenti = SI procedura. Licenziamento di 5 dipendenti oltre i 120 gg. Impresa con 21 dipendenti = NO procedura
18 Stabilito l obbligo della procedura vi è una ulteriore distinzione: Procedura con indennità di mobilità (aziende rientranti area CIGS) Procedura senza indennità di mobilità (aziende non rientranti nell area CIGS) Esempio: azienda commerciale di 20 dipendenti che intende licenziare 6 lavoratori nei 120 gg. Procedura ex art.4 legge 223 = SI Indennità di mobilità = NO Quindi: l obbligo della procedura non è legato al pagamento dell indennità di mobilità
19 LICENZIAMENTI COLLETTIVI SCHEMA TRATTAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE DA PARTE DI IMPRESE AREA CIGS PERCEPISCE INDENNITA MOBILITA LAVORATORE LICENZIATO A FINE PROCEDURE ALTRE IMPRESE > 15 DIPENDENTI PERCEPISCE INDENNITA DISOCCUPAZIONE (NASPI)
20 Nota bene La procedura ex art.4 legge 223/91 è obbligatoria anche per quelle imprese che ammesse al trattamento di CIGS, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolvono il rapporto di lavoro con tutti o parte degli stessi. In questo caso non valgono i limiti già previsti per i licenziamenti collettivi (es. almeno 5 licenziamenti post CIGS)
21 Estensione beneficiari Dal : estensione CIGS a: Imprese commerciali >50 dip Agenzie viaggi e turismo 50>dip Imprese vigilanza >15dip ESTENSIONE ANCHE DELLA MOBILITA PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE!!
22 MANCATO RIENTRO DALLA CIGS LICENZIAMENTO COLLETTIVO PROCEDURA EX ART.4 RISOLUZIONE RAPPORTO NASPI LISTA DI MOBILITA INDENNITA DI MOBILITA
23 PROCEDURA EX ART.4 LEGGE 223/91 1^ Fase: Sindacale (dura max 45 gg.)( ) 2^ Fase: amministrativa, c/o Regione, (dura max 30 gg.) Durata Max = (45 gg gg.) = 75 gg. (*) ( ) 30 gg. in caso di azienda in procedura concorsuale. (*) Metà gg. se i licenziamenti prospettati sono < 10
24 LICENZIAMENTI COLLETTIVI SOGGETTI ESCLUSI (*): Dirigenti Apprendisti Altre esclusioni: fine lavoro edilizia attività stagionali o saltuarie lavoratori assunti a TD. (*) Si fa riferimento ai soli operai, impiegati e quadri (Art.4, co.9 Legge 223; C.Cost. n.258/97). Si ritiene che però vadano comunque computati ai fini del requisito numerico/temporale (almeno 5 licenziamenti nei 120 gg.)
25 LICENZIAMENTI COLLETTIVI AVVIO PROCEDURA Comunicazione preventiva a: RSA (se presenti) OO.SS. territoriali Associazioni di categoria Regione (ufficio specifico individuato) Massima attenzione ai destinatari: altrimenti vizio di forma sanabile MA SOLO con accordo sindacale
26 Contenuto della comunicazione di avvio procedura: Motivi dell eccedenza Motivi tecnici, organizzativi o produttivi per cui non è possibile far ricorso a strumenti alternativi Numero lavoratori eccedenti Collocazione aziendale eccedenti Profili professionali eccedenti Profili professionali personale abitualmente impiegato Tempi di attuazione del programma di mobilità Eventuali misure programmate per fronteggiare sul piano sociale gli effetti della mobilità Metodo di calcolo attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva Allegata alla comunicazione: copia versamento rata ingresso mobilità (se previsto)
27 Entro 7 gg. dal ricevimento comunicazione Esame congiunto con OO.SS. Durante l esame congiunto si discute di: Misure alternative (Solidarietà, forme flessibili di lavoro, CIGS, ecc.) Se non vi è alternativa: misure sociali di accompagnamento per riqualificazione e riconversione lavoratori
28 Obiettivo esame congiunto = raggiungimento accordo sindacale Se non si raggiunge nel tempo previsto (45 gg. o 23 gg.) Spostamento trattativa in ambito regionale Se non si raggiunge l accordo nel termine previsto (30 gg. o 15 gg.) in ogni caso la procedura è conclusa Il datore di lavoro può licenziare i lavoratori eccedenti.
29 Accordo sindacale Se si raggiunge interrompe e conclude la procedura in qualsiasi momento (sia nei primi 45 gg. che nei successivi 30 gg.) Esempio: ACCORDO SINDACALE RAGGIUNTO DOPO 37 GG. = FINE PROCEDURA 45 gg. 30 gg.
30 Accordo sindacale Perché è importante raggiungere l accordo sindacale: 1) per ridurre i tempi di procedura e procedere prima ai licenziamenti 2) per pagare un pedaggio alla mobilità inferiore (3 mensilità invece che 9), qualora l impresa rientri nell area CIGS. (Stessa impostazione verrà mantenuta con abrogazione indennità di mobilità e passaggio alla Naspi) 3) per poter individuare criteri di scelta diversi da quelli individuati dalla legge (esigenze teniche/produttive, anzianità di servizio, carichi famiglia) ovvero applicarne solo uno od alcuni di essi
31 Conclusa la procedura (con o senza accordo) l impresa: 1) comunica il recesso ai lavoratori da collocare in mobilità, nel rispetto del preavviso. 2) Comunica entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi (*), alla Regione, alla D.r.l., alle OO.SS., all Associazione di categoria, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto dei segg. dati: - nominativo, luogo di residenza, - qualifica e livello di inquadramento, - età, - carico di famiglia, - modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (*) non più contestualmente N.B. La collocazione deve avvenire nei 120 gg. dalla conclusione della procedura (salvo diverso limite stabilito nell accordo sindacale, se raggiunto)
32 CRITERI DI SCELTA Criteri di scelta Individuati nell Accordo Sindacale (es. prossimità al pensionamento) Se manca l accordo sindacale: 1) Esigenze tecniche, produttive ed organizzative 2) Anzianità di servizio 3) Carichi di famiglia
33 RECESSO ILLEGITTIMO (per assunzioni già in essere alla data del ) No forma scritta Recesso Violazione criteri scelta POSSIBILE REINTEGRAZIONE Senza osservanza procedure (???) Vizi di procedura INDENNITA 12/24 MENSILITA
34 REGIMESANZIONATORIO DOPO LA RIFORMA LAVORO NUOVO ART.18 LEGGE 300/70 N. TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcimento medio tempore Deducibilità dal danno Sanzione 1 COLLETTIVO Senza forma scritta (orale) Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 2 Violazione criteri di scelta ex art.5 legge 223/91 Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 3 Vizi di procedura ex art.4 L.223 Da 12 a 24 mensilità. No reintegrazione Data licenziamento Data sentenza
35 Riepilogo modifiche alla disciplina dei Licenziamenti Collettivi apportate dalla Riforma Fornero (art.1) 44. All articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 45. All articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 46. All articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».
36 Evoluzione normativa NASpI/mobilità Dal 1 gennaio 2017 = abrogazione: - Art 6 L.223/91: lista mobilità - Art 7 L.223/91: indennità mobilità - Art 8 L.223/91: collocamento lavoratori in mobilità - Art 9 L. 223/91: cancellazione dalle liste Perdita agevolazioni specifiche per i datori di lavoro che assumono!!!
37 Evoluzione normativa Ammortizzatori sociali: NASpI/mobilità L.134/2012: proroga al 31/12/2014 Periodo transitorio Mobilità Mobilità Mobilità NASpI Cn fino a 39 anni NASpI Cn da 40 a 49 anni NASpI Cn da 50 a 54 anni NASpI Cn 55 e oltre NASpI Sud fino a 39 anni NASpI Sud da 40 a NASpI Sud da 50 a NASpI Sud da 55 anni NASpI
38 Lavoratori collocati in mobilità, da imprese rientranti nell area CIGS (es. imprese industriali > 15 dipendenti, imprese commerciali > 50 dip.) hanno diritto a: Indennità di mobilità + iscrizione lista di mobilità Indennità di mobilità spettante per: 12 mesi se < 40 anni 24 mesi se => 40 anni e < 50 anni 36 mesi se => 50 anni Ammontare indennità. Primi 12 mesi = pari al 100% del trattamento CIGS Dal 12 al 36 mese = 80%
39 AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME DALLE LISTE DI MOBILITA Sono previste le seguenti agevolazioni: Contributive: - riduzione aliquota INPS c/azienda al 10% - bonus contributivo pari al 50% dell indennità di mobilità ancora da percepire Normative: Possibilità di assumere (secondo Ministero lavoro), a tempo determinato senza i limiti e gli altri limiti dei contratti a TD ex D.Lgs 81/2015
40 Quanto si pagherà dal 2017 in caso di licenziamento collettivo? Con accordo sindacale 41% del massimale ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Senza accordo sindacale 41% del massimale ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. moltiplicato x 3 Si riduce il pedaggio rispetto al regime attuale dell indennità di mobilità Aumenta per i licenziamenti collettivi da parte di imprese non rientranti nell area CIGS
41 IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL JOBS ACT (D.Lgs 23/2015) Art. 10 Licenziamento collettivo. 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Tipologia violazione No forma scritta Violazione procedure Violazione criteri scelta Regime sanzionat orio Art.2 Art.3 co.1 Idem Sanzione Vecchio art.18 (ante Legge Fornero) 2 mensilità Min 4 Max 24 Idem
LICENZIAMENTI COLLETTIVI
LICENZIAMENTI COLLETTIVI BREVE SINTESI DELLE PROCEDURE DOPO LA LEGGE FORNERO ED IL JOBS ACT A cura dell avv..roberto Tempesta 1 I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA impresa che, ammessa al trattamento straordinario
Dettaglinote: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 Art. 4 Procedura per la dichiarazione di mobilità
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
DettagliLEGGE 23 luglio 1991, n. 223
LEGGE 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
DettagliCONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI JOBS ACT L. 10 dicembre 2014, n. 183 1 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 dicembre 2014, n. 290 IN VIGORE DAL 16 DICEMBRE 2014 2 LE CINQUE
DettagliLa fine del regime della mobilità e degli ammortizzatori in deroga
La fine del regime della mobilità e degli ammortizzatori in deroga La fine del regime della mobilità La Legge 92/12, all art.2, co.71 73, prevede la fine del regime della mobilità dal 1.1.2017. In dettaglio
DettagliLa riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi
La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi Dottor Pietro Martello Avv. Sergio Barozzi Avv. Emiliano Nitti Avv. Andrea Stanchi IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
DettagliIl licenziamento collettivo - Legge 223/1991 - Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro
Il licenziamento collettivo - Legge 223/1991 - Il licenziamento collettivo Per licenziamento collettivo si intende il licenziamento che coinvolge contestualmente una pluralità di lavoratori e che comporta
DettagliFlessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO
Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO Avvocato in Torino, membro BusinessJus Art. 1 comma 1 legge n. 92/2012 I fini dichiarati Realizzare
DettagliRiforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti
CIRCOLARE A.F. N. 108 del 17 Luglio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del Lavoro: come cambia la disciplina dei licenziamenti Premessa In data 03.07.2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
DettagliCIRCOLARE N. 2 INPS DEL 7 GENNAIO 2013
CIRCOLARE N. 2 INPS DEL 7 GENNAIO 2013 LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 92 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA INDENNITÀ DI MOBILITÀ ORDINARIA E TRATTAMENTI
DettagliArt. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro
Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di
DettagliTutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa)
Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi (a cura di Renzo La Costa) Oltre all ordine del giudice al reintegro del lavoratore, l indennizzo dovuto per il licenziamento illegittimo in
DettagliArt. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice
Schema di decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti INDICE Art. 1 Campo di applicazione
DettagliL Appuntamento con l Esperto
L Appuntamento con l Esperto Alberto Bosco JOBS ACT: IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI Alberto Bosco PREMESSA Facendo seguito alla L. 10 dicembre 2014, n. 183 il Governo ha presentato
DettagliINDICE SOMMARIO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO Capitolo Primo IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità...» 5 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...» 8
DettagliLegge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015
Legge n.78/2014, legge delega n.183/214, legge di stabilità 2015 (n.190/2014), dlgs n.22 e n.23/2015 Lezioni di Giuliano Cazzola, docente Uniecampus, comitato scientifico Adapt, Ceslar Jobs act La riforma
Dettagli6. La mobilità. 6.1 Le finalità e il campo di applicazione
6. La mobilità 6.1 Le finalità e il campo di applicazione Le norme di legge 11 relative al licenziamento collettivo disciplinano la gestione delle eccedenze di personale che hanno assunto carattere strutturale
DettagliLICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE
LICENZIAMENTI: LO STATO DELL ARTE a cura di Marco Frisoni Consulente del Lavoro 1 modulo I contenuti della Legge delega n. 183/2014 I contenuti della Legge delega n. 183/2014 La riforma dei contratti di
DettagliL apprendistato dei lavoratori in mobilità. Silvia Spattini
L apprendistato dei lavoratori in mobilità Silvia Spattini Disposizione normativa Articolo 7, comma 4 Disposizioni finali 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile
DettagliSOMMARIO. Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV. Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA
SOMMARIO Presentazione... XIII Nota sull Autore... XV Parte Prima INTEGRAZIONI SALARIALI PRE RIFORMA Capitolo 1 - Cassa integrazione guadagni ordinaria 1. Nozione... 3 2 Fonti... 3 3. Presupposti e cause
DettagliLicenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale
Licenziamenti collettivi: rassegna giurisprudenziale Autore: Rinaldi Manuela In: Diritto del lavoro Sommario: 1. Nozioni generali; 2. Casistica giurisprudenziale 1. 1. Nozioni generali Con il termine licenziamento
DettagliIl regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro
Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido Le tutele Le tutele Fatta salva l area del recesso ad nutum, per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo erano previsti regimi
Dettagli1. Discriminatorio: reintegrazione
Riforma del mercato del lavoro, Legge 28 giugno 2012 n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), in vigore dal 18 luglio 2012: nuove regole in tema di invalidità del licenziamento Nota bene: non muta il principio
DettagliCONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
SOMMARIO SCHEMA DI SINTESI LICENZIAMENTO INDIVIDUALE LICENZIAMENTO COLLETTIVO REVOCA DEL LICENZIAMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI D. Lgs. 4.03.2015, n. 23 - Art. 18 L. 20.05.1970,
DettagliInPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze
InPratica L adempimento che guida al rispetto delle principali scadenze N. 10 06.03.2017 Ticket licenziamento: primo appuntamento 2017 A cura di Daniele Bonaddio Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria:
DettagliGIOVANI - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
GIOVANI - CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Soggetti: Il di apprendistato professionalizzante, il c.d. apprendistato di secondo livello, si rivolge ai giovani nella fascia d'età 18-29 anni,
DettagliJOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO
JOBS ACT E L. 92/2012 DISCIPLINE A CONFRONTO Via Porta Est 35-30020 Marcon (Ve)Tel e fax: 0413096433 Mail: federica.russo@alice.it; Pec: federica.russo@venezia.pecavvocati.it; Legge Fornero vs Jobs Act
DettagliCircolare N.58 del 3 Aprile 2013
Circolare N.58 del 3 Aprile 2013 Ticket licenziamenti. Per i periodi paga da gennaio a marzo 2013 versamenti entro il 17 giugno 2013 Ticket licenziamenti: per i periodi paga da gennaio a marzo 2013 versamenti
Dettaglidel lavoro per i lavoratori privati
Jobs act Le nuove normative sul mercato del lavoro per i lavoratori privati PD Circolo di Collegno 16 febbraio 2015 CARTOGRAMMA 1 - PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - III
Dettaglia)dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o quelle intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
Come si ricorderà la L:92/2012 ha tra le altre cose introdotto un nuovo contributo in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato teso a finanziare la c.d. ASPI ( la nuova indennità
DettagliTicket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che le nuove disposizioni in materia di ticket sui licenziamenti sembrerebbero applicarsi anche
DettagliTicket sui licenziamenti anche per colf e badanti?
CIRCOLARE A.F. N. 29 del 14 Febbraio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti? Premessa Come noto, la riforma del lavoro ha previsto l introduzione di tre contributi
DettagliCONTRATTO A TERMINE. Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/
Avv. Luca Negrini Torino, via Brofferio 1, 011/5612688 l.negrini@studionvn.it LA CAUSALE L apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato è possibile a fronte di ragioni di carattere
DettagliLegge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti.
Legge europea 2013-bis: estensione della disciplina dei licenziamenti collettivi ai dirigenti. Con sentenza del 13 febbraio 2014, resa nella causa C-596/12, la Corte di Giustizia ha condannato l Italia
DettagliLicenziamenti collettivi per riduzione di personale e cessazione di attività
Licenziamenti collettivi per riduzione di personale e cessazione di attività 15 novembre 2013 1 Principali fonti normative Legge 23/07/1991 n. 223 Legge 19/07/1993 n. 236 Legge 19/07/1994 n. 451 D.Lgs.
DettagliI licenziamenti collettivi
I licenziamenti collettivi Legge 223/1991 Direttive U.E. n. 129/1975; n. 92/56; n.98/59 Prof. Antonio Fraioli La situazione normativa antecedente alla l. 223/1991 Gli accordi interconfederali del 1950
DettagliIL REBUS «JOBS ACT» Come risolvere gli indovinelli della riforma del lavoro
IL REBUS «JOBS ACT» Come risolvere gli indovinelli della riforma del lavoro Avv. Sergio Barozzi Partner Lexellent Avv. Alessandra Rovescalli Associate Lexellent Fra tutti i solutori del cruciverba che
DettagliAmmortizzatori sociali. Ammortizzatori sociali 1
Ammortizzatori sociali Ammortizzatori sociali 1 SOSPENSIONE ATTIVITA LAVORATIVA per CRISI TEMPORANEA di MERCATO Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria CIG -Edilizia Sospensione > art.19 c.1/a L. 2/2009
DettagliCassa integrazione guadagni - richiesta di intervento - cigs - procedura per la dichiarazione di mobilità
Legge 23 luglio 1991, n. 223 Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento
DettagliINDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO
INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO IL REGIME GIURIDICO DEL LICENZIAMENTO 1.1. Generalità... Pag. 1 1.2. La contrattazione di prossimità....» 4 1.3. La giurisdizione e il diritto internazionale privato...»
DettagliLavoro & Previdenza La Circolare su temi previdenziali e giuslavoristici
Lavoro & Previdenza La Circolare su temi previdenziali e giuslavoristici N. 45 09.03.2016 INPS: ticket licenziamenti 2016 Grazie al D.L. Milleproroghe restano esclusi dal versamento, fino al 31.12.2016,
DettagliFondo di integrazione salariale
Fondo di integrazione salariale Circ. INPS n. 176/2016, in attuazione dell art. 3, c. 19 della L. n. 92/2012 e con disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015 Trattasi di un Fondo Residuale di integrazione salariale,
DettagliLegge 23 luglio 1991, n Articolo 4
1 di 9 02/03/2012 16.15 Legge 23 luglio 1991, n. 223 Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
DettagliLEGGE 20 maggio 1970, n. 300
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Vigente al:
DettagliI CONTRATTI DI SOLIDARIETA. Le modifiche del Jobs Act
I CONTRATTI DI SOLIDARIETA Le modifiche del Jobs Act Milano, 26 gennaio 2016 Avv. Elisabetta Cassaneti 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Legge n. 863/1984 (successivamente modificata dalla Legge n. 263/1993 e
DettagliLICENZIAMENTI COLLETTIVI
SOMMARIO PRESUPPOSTI SCHEMA DI SINTESI PROCEDURA DI RIDUZIONE DEL PER- SONALE CRITERI DI SCELTA ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVO- RO ONERI CONTRIBUTIVI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
DettagliL apprendistato. Piera Loi
L apprendistato Piera Loi Tipologie di apprendistato Contratto unico di apprendistato Contratti di apprendistato Dopo il D. Lgs. 276/2003 esistono tre diverse tipologie di apprendistato rinominate dal
DettagliCAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Indice PARTE PRIMA I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI CAPITOLO PRIMO LA NORMATIVA IN TEMA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI 1. L evoluzione della disciplina 2. La legge di riforma 11 maggio 1990, n.108 3. Il campo
DettagliIL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA. Dott.ssa Luisella Fontanella
IL LICENZIAMENTO PER INABILITA SOPRAVVENUTA Dott.ssa Luisella Fontanella GRUPPO LAVORO E PREVIDENZA ODCEC TORINO IVREA PINEROLO Torino 29 novembre 2016 FONTI Cod. Civ., artt. 1366, 1463, 1464 e 2103 L.
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 8 ottobre 2012 Attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
DettagliLicenziamenti individuali e collettivi: il nuovo sistema sanzionatorio. LavoroFisco.it
LavoroFisco.it Il D.Lgs. n. 23/2015 sul contratto a tutele crescenti, attuativo del Jobs Act, in vigore dal 7 marzo 2015 riscrive il sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali e collettivi di
DettagliCOME TROVO UN LAVORO?
COME TROVO UN LAVORO? Giovedì 28 aprile 2016 In collaborazione con SPORTELLO LAVORO VIVIAMO VERMEZZO Tematiche: Breve introduzione Le novità principali del Jobs Act Parliamo di Categorie Protette Le principali
DettagliIL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT. Pisa, 9 ottobre Vincenzo Tedesco
IL LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT Pisa, 9 ottobre 2015 Vincenzo Tedesco CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO NON STANDARD CONTRATTI
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti»
www.studiomarazza.it Studio Legale Marazza & Associati 2015 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015 n. 23 «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti» Pubblicato nella
DettagliRESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015
RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI Milano 29 ottobre 2015 DECRETO LEGISLATIVO N.23/2015, ATTUATIVO DELLA LEGGE N. 183/2014 (JOBS ACT) NUOVE NORME SUI LICENZIAMENTI:
DettagliLa riforma del mercato del lavoro: alcuni punti critici per il settore turismo
La riforma del mercato del lavoro: alcuni punti critici per il settore turismo Prato, 3 aprile 2013 Andrea Serra servizio sindacale FEDERALBERGHI mercato del lavoro turistico (fonte: INPS e Ministero del
DettagliParte I Strumenti ordinari e la loro semplificazione
Indice Nota introduttiva... pag. III Premessa Riforma degli ammortizzatori sociali: un nodo storico...» XIII Parte I Strumenti ordinari e la loro semplificazione Sezione A Tutela del reddito in caso di
DettagliCOME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
COME CAMBIA IL LAVORO DOPO IL JOBS ACT DLGS 4 MARZO 2015 N. 23 : IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LE SLIDES DEL CONVEGNO DEL 2 FEBBRAIO AGGIORNATE CON IL TESTO DEFINITIVO Direzione Sindacale Sicurezza sul
DettagliApprendistato con lavoratori beneficiari di mobilità o trattamento di disoccupazione
1 CONTRATTI ATIPICI Apprendistato con lavoratori beneficiari di mobilità o trattamento di disoccupazione di Emanuele Maestri 16 OTTOBRE 2017 Nel quadro della riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act),
DettagliIl Jobs Act: il contratto a tutele crescenti
Il Jobs Act: il contratto a tutele crescenti A cura di Livia Ricciardi Dipartimento lavoro formazione contrattazione Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei
DettagliProroga degli incentivi all occupazione di soggetti che versano in particolari condizioni: domanda entro il prossimo 30 giugno
CIRCOLARE A.F. N. 90 del 14 Giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Proroga degli incentivi all occupazione di soggetti che versano in particolari condizioni: domanda entro il prossimo 30 giugno Premessa
DettagliStudio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale
Circolare n. 2/2012 del 10 luglio 2012 LA C.D. LEGGE FORNERO : LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Il prossimo 18 luglio entrerà in vigore la Legge n. 92 del 28.6.2012 Disposizioni in materia di riforma
DettagliGuida incentivi all assunzione
Guida incentivi all assunzione La Guida è realizzata nell ambito del Programma ACT Azioni di sostegno per l attuazione sul territorio delle politiche del lavoro, di ANPAL Servizi S.p.a., finanziato nell
DettagliContratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Il decreto legislativo n. 23/2015 introduce nel nostro ordinamento giuridico il contratto a tutele crescenti, definendo altresì un nuovo regime sanzionatorio
DettagliCircolare N. 36 del 8 Marzo 2016
Circolare N. 36 del 8 Marzo 2016 Mille proroghe 2016: il decreto convertito in legge (DL n. 210 del 30.12.2015, legge di conversione n. 21 del 25.02.2016) Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 11 17.01.2014 INPS: aumenta il ticket licenziamenti A decorrere dal 1 gennaio 2014, il ticket licenziamenti passa da 483,80
DettagliLavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici N. 48 13.03.2015 INPS: ticket licenziamenti 2015 A decorrere dal 1 gennaio 2015, il ticket licenziamenti passa da 489,61 euro
DettagliSOMMARIO. Parte I CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI
SOMMARIO Presentazione... V Nota Autori... VII Parte I CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI Capitolo I CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI di Pierluigi
DettagliIl Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato.
Milano, 12 ottobre 2015 Il Jobs Act al traguardo: tutele crescenti e contratto a tempo determinato. Presentazione a «Tuttolavoro, Il Sole 24 Ore» Avv. Angelo Zambelli Il contratto a tutele crescenti: licenziamento
DettagliINCENTIVI CONTRIBUTIVI
INCENTIVI CONTRIBUTIVI 4. ASSUNZIONI INCENTIVI CONTRIBUTIVI AGEVOLATE INCENTIVI CONTRIBUTIVI LAVORATORI INTERESSATI Il datore di lavoro ha diritto, per un certo periodo, a fruire di riduzioni contributive.
DettagliGUIDA. INCENTIVI all ASSUNZIONE 2014
GUIDA INCENTIVI all ASSUNZIONE 2014 INCENTIVO DESTINATARI BENEFICIARI INCENTIVO BENEFICI Bonus assunzione giovani (D.L. 76/2013 art. 1; L. 99/2013) Lavoratori tra i 18 e i 29 anni che abbiano uno dei seguenti
DettagliCircolare N. 109 del 22 Luglio 2016
Circolare N. 109 del 22 Luglio 2016 Stop alla Cassa in deroga: dal 01.07 si è passati ai Fondi di Solidarietà Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che a decorrere dallo scorso 01.07.2016
DettagliMarginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia
Marginalità del lavoro a tempo indeterminato in Italia Distribuzione percentuale dei rapporti di lavoro attivati per tipologia di contratto (composizioni percentuali). III trimestre 2014 (a) La tipologia
DettagliSOMMARIO. Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori...
SOMMARIO Presentazione La cessazione del rapporto di lavoro nel quadro della Riforma del mercato del lavoro... Nota sugli Autori... XVII XXIX PARTE I TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO NEL QUADRO DELLA RIFORMA
Dettagli1. LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 1, D.L. 34/2014)...» 37
Indice INTRODUZIONE...» 11 1. Considerazioni generali...» 11 2. La finalità ed i contenuti del provvedimento urgente...» 15 3. Per un confronto con il modello statunitense...» 19 4. Il disegno di legge-delega...»
DettagliJobs Act 1. Brescia, 23 gennaio Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015
Jobs Act 1 Brescia, 23 gennaio 2015 Toffoletto De Luca Tamajo e Soci 2015 Avv. Franco Toffoletto Che cosa è il Jobs Act 1 e di cosa parliamo oggi (Disclaimer) È un insieme di provvedimenti che hanno come
DettagliGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura di Corrado Pani COSA SI INTENDE PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA? Gli ammortizzatori sociali in deroga sono misure speciali, in deroga appunto alla normativa vigente,
DettagliRiforma del mercato del lavoro. Ammortizzatori sociali Tutele per i lavoratori anziani Collocamento obbligatorio. 3 aprile 2012
Riforma del mercato del lavoro Ammortizzatori sociali Tutele per i lavoratori anziani Collocamento obbligatorio 3 aprile 2012 Assicurazione sociale per l impiego (ASPI) Sostuirà: indennità di mobilità
DettagliRiforma del lavoro e incentivi all assunzione: il punto dell INPS sulle condizioni che limitano l accesso ai benefici
Riforma del lavoro e incentivi all assunzione: il punto dell INPS sulle condizioni che limitano l accesso ai benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circolare n. 137
DettagliIL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
BERGAMO 2 Aprile 2015 Speciale JOBS ACT I decreti IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Ci sono nuove regole in caso di licenziamento illegittimo di uno o più lavoratori per ragioni disciplinari o economiche
DettagliMercato del Lavoro: incentivi, agevolazioni, formazione per la ricollocazione
Mercato del Lavoro: incentivi, agevolazioni, formazione per la ricollocazione Ordine dei Consulenti del Lavoro Click to edit Master subtitle style Consiglio Provinciale di Venezia Mestre, 22 marzo 2010
DettagliCassa integrazione guadagni straordinaria. Enzo Mologni
Cassa integrazione guadagni straordinaria Enzo Mologni 01-10-2013 Datori di lavoro interessati legge 223/91 art 1 e 12 legge 92/2012 art 3 La cigs si applica in generale alle imprese che abbiano occupato
DettagliINPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407
INPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407 Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2011 Con la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
DettagliINDICE-SOMMARIO PARTE I VERSO UN SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI
PARTE I VERSO UN SISTEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI Capitolo I ALLE ORIGINI DELLA RIFORMA: IL FUNZIONAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DURANTE LA GRANDE CRISI 1. L origine della riforma: la grande crisi
DettagliLavoratori salvaguardati dalla riforma Fornero
Lavoratori salvaguardati dalla riforma Fornero Tabella ordinata per provvedimenti legislativi Aggiornamento al 29 dicembre 2013 con le novità apportate dalla Legge di stabilità 2014 (legge n 147 del 27/12/2013)
DettagliLa normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura posizioni)
La normativa sui lavoratori ESODATI attraverso il decreto del Governo. (Copertura 55.000 posizioni) Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze:
DettagliLEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604
[1] ART. 1 [2] ART. 2 (1) [3] ART. 3 [4] ART. 4 [5] ART. 5 [6] ART. 6 [7] ART. 7 (1) [8] ART. 8 (1) [9] ART. 9 [10] ART. 10 [11] ART. 11 [12] ART. 12 [13] ART. 13 [14] ART. 14 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N.
DettagliIL CONTRATTO DI APPRENDISTATO dopo il Jobs Act (Art , D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) Incentivi ed opportunità per le imprese
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO dopo il Jobs Act (Art. 41 47, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) Incentivi ed opportunità per le imprese Tipologie di apprendistato Jobs Act: 1. apprendistato per la qualifica
DettagliINCENTIVI AL LAVORO. A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Provincia di Torino
INCENTIVI AL LAVORO A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l Impiego Provincia di Torino NUOVI INCENTIVI Art. 4 comma 8 legge 92/2012 (Riforma Fornero) A decorrere dal 1 gennaio 2013 per
DettagliESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
21 aprile 2015 L e g g e 2 3 d i cembre 2014, n. 190 ( c. d. l e g g e d i S ta b i l i tà 2015 ) ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A cura di Simona Butera
DettagliBando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al
Ai gentili clienti Loro sedi Bando FiXO: le assunzioni con contratto di apprendistato sono agevolate fino al 30.09.2016 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che è stato prorogato al
DettagliSISTEMI DI CONTROLLO E VIGILANZA PER CONTRASTARE FORME DI LAVORO IMPROPRIE
SISTEMI DI CONTROLLO E VIGILANZA PER CONTRASTARE FORME DI LAVORO IMPROPRIE Alessandro Millo Dirigente Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna # ( # )Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo
DettagliD.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale. Art.28 e seguenti
Relazioni Industriali e Affari Sociali D.lgs. n. 148/2015: Fondo Residuale e Fondo di Integrazione Salariale Il terzo tipo invece è quello che riguarda le aziende del nostro settore in quanto come Organizzazioni
DettagliPaghe. I contratti di solidarietà in busta paga
I contratti di solidarietà in busta paga Bartolomeo La Porta - Consulente del lavoro Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Il D.Lgs. n. 148/2015, di riforma degli ammortizzatori sociali
DettagliDecreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Decreto Legislativo: Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti "Disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183";
DettagliGianni Ciccomartino, funzionario INPS di Rieti
Gianni Ciccomartino, funzionario INPS di Rieti Rieti, 19 dicembre 2016 ore 14.30 Auditorium Camera di Commercio D.lgs 148 del 14 settembre 2015 (Jobs Act) In particolare: Art. 29. Fondo di integrazione
DettagliGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015)
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE (DLGS n. 22/2015) Giuliano Cazzola Diritto del Lavoro Uniecampus Convegno di Aggiornamento JOBS ACT: I II III ATTO 15 maggio 2015 (14.30-18.30)
Dettagliprocedura di mobilità VideoLavoro 16 luglio 2009
I licenziamenti collettivi e la procedura di mobilità A cura di Massimo Brisciani Centro Studi Castelli VideoLavoro 16 luglio 2009 1 I licenziamenti collettivi Licenziamenti collettivi Ipotesi Almeno 5
DettagliAzione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di Re-Impiego GLI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE
Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di Re-Impiego 2015-2016 GLI INCENTIVI ALL ASSUNZIONE PREVISTI A LIVELLO NAZIONALE Il Dlgs 150/2015, art. 31, ha introdotto principi generali di fruizione
Dettagli