LICENZIAMENTO COLLETTIVO E MOBILITA. Francesco Natalini

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1 LICENZIAMENTO COLLETTIVO E MOBILITA Francesco Natalini

2 FONTI NORMATIVE Legge 23 luglio 1991 n.223 (Norma principale) Art.8 del D.L. 148/1993, convertito nella legge 236/1993 Art.3, comma 2, D.Lgs 469/1997 Art.7, comma 4 bis Legge 31/2008 Legge 92/2012 (Riforma Lavoro) D.Lgs 23/2015 DM 142/1993

3 Art.24, comma 1 Legge 223/91 Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

4 Dirigenti La Legge n. 161/2014 ("Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2013-bis"), modificando il citato art. 24, L. n. 223/1991, ha incluso a pieno titolo i dirigenti nel campo di applicazione della procedura collettiva di riduzione di personale, stabilendo in primo luogo che gli stessi debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti che all'interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell'arco temporale di 120 giorni, affinchè gli stessi possano essere considerati come collettivi.

5 Art.24, commi 1-bis e 1-ter 1 Legge 223/91 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

6 MASSIMA CASSAZIONE: La legge n. 223 del 1991 ha fissato un ben definito criterio di individuazione dei licenziamenti collettivi per riduzione del personale secondo cui essi si distinguono dai licenziamenti individuali esclusivamente per l'elemento quantitativo del numero dei dipendenti licenziati e per l'estraneità del singolo lavoratore alla procedura di messa in mobilità che deve precedere la riduzione del personale. Ne consegue che, non essendo più - a differenza di quanto accadeva prima dell'entrata in vigore della suddetta legge - la specifica ragione addotta a sostegno della risoluzione del rapporto lavorativo a caratterizzare la riduzione del personale e a distinguerla dal licenziamento plurimo per giustificato motivo obiettivo, soltanto i licenziamenti al di sotto del numero indicato dall'art. 24 della legge medesima e non contenuti nell'arco temporale di centoventi giorni indicato dalla disposizione da ultimo citata possono configurarsi come licenziamenti individuali soggetti alla normativa della legge n. 108 del 1990 che ha applicazione generale, eccezion fatta per la residuale area di libera recedibilità.

7 SCHEMA RIASSUNTIVO DEI REQUISITI Tipologia datoriale = impresa o non impresa purché non svolga attività politica, sindacale, religiosa, ecc. Requisiti dimensionali datore di lavoro = > 15 dipendenti Numero licenziamenti = almeno 5 Periodo di scadenza dei licenziamenti = nei 120 gg. Computo dei licenziamenti = unità produttiva o più unità nell ambito della provincia Motivi dei licenziamenti = riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Se manca uno di questi requisiti = licenziamento individuale plurimo o plurisoggettivo (ma non collettivo!) Si applica la legge 604/1966

8 CAUSE Licenziamento collettivo Art.24 legge 223/91 riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Licenziamento individuale plurimo Art.3 legge 604/1966 ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Sostanziale analogia tra le due causali giustificatrici

9 RELAZIONE TRA CAUSALI riduzione o trasformazione di attività o di lavoro Art.24 L.223/91 ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Art.3 legge 604/1966

10 Quindi la differenza tra: Licenziamento collettivo Licenziamento individuale plurimo E di tipo essenzialmente quantitativo Le ragioni alla base del licenziamento sono analoghe

11 PRASSI MINISTERIALE può costituire motivo di licenziamento collettivo anche un'eccedenza di personale determinata da innovazioni che ammodernino il processo produttivo e comportino quindi una diversa combinazione dei fattori della produzione che incida sulla forza lavoro; la soppressione di una unità produttiva non comporta di per sè la legittimità del licenziamento di tutti gli addetti, qualora questi possano essere reimpiegati in altre unità produttive della stessa impresa; I datori di lavoro dell'industria che negli ultimi 6 mesi hanno avuto mediamente alle proprie dipendenze almeno 16 dipendenti - e, pertanto, rientranti nel campo di applicazione della CIGS - devono osservare le disposizioni sui licenziamenti collettivi per riduzione del personale anche se, al momento in cui intimino i licenziamenti, abbiano meno di 16 dipendenti;

12 (Segue) PRASSI MINISTRERIALE sono soggetti alla procedura di mobilità tutti i licenziamenti causalmente connessi alla trasformazione o riduzione dell'attività, anche se relativi a province nelle quali non sia stato raggiunto il limite numerico dei 5 licenziamenti, semprechè almeno in una provincia tale limite sia stato raggiunto e sia stata provata la connessione causale dell'unitarietà del processo riorganizzativo. la fattispecie del licenziamento collettivo sussiste ancorchè il requisito della pluralità dei soggetti rispetto ai quali l'impresa intenda attuare la procedura di mobilità ricorra solamente all'inizio della procedura stessa, ma il licenziamento sia poi intimato ad un solo lavoratore.

13 Secondo il Ministero del Lavoro non è da qualificarsi come licenziamento collettivo quello derivante da cambio di appalto (Interpello n.22/2012)

14 Art. 7, comma 4-bis Legge 31/ bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

15 ADEMPIMENTI PRELIMINARI Procedura ex art.4 legge 223/1991 In assenza di procedura = licenziamento illegittimo = vizio di forma (*) (**) (*) salva l ipotesi ex art.7, comma 4-bis, legge 31/2008 (**) secondo il Tribunale di Milano la mancanza totale della procedura non configura vizio di forma, ma l ipotesi che prevede ancora la reintegrazione

16 PROCEDURE Licenziamento collettivo Art.24 legge 223/91 Procedura ex art.4 legge 223/91 Licenziamento individuale plurimo per g.m.o. Art.3 legge 604/1966 Procedura ex art.7 legge 604/66: tentativo di conciliazione davanti alle DTL Non più prevista per le assunzioni dal rientranti nelle c.d. tutele crescenti (D.Lgs 23/2015)

17 Licenziamento collettivo = SI procedura ex art.4 Licenziamento individuale plurimo = NO procedura. Quindi ad esempio: licenziamento di 12 dipendenti nei 120 gg.. Impresa con 14 dipendenti = NO procedura Licenziamento di 4 dipendenti nei 120 gg.. Impresa con 20 dipendenti = NO procedura Licenziamento di 5 dipendenti nei 120 gg. Impresa con 21 dipendenti = SI procedura. Licenziamento di 5 dipendenti oltre i 120 gg. Impresa con 21 dipendenti = NO procedura

18 Stabilito l obbligo della procedura vi è una ulteriore distinzione: Procedura con indennità di mobilità (aziende rientranti area CIGS) Procedura senza indennità di mobilità (aziende non rientranti nell area CIGS) Esempio: azienda commerciale di 20 dipendenti che intende licenziare 6 lavoratori nei 120 gg. Procedura ex art.4 legge 223 = SI Indennità di mobilità = NO Quindi: l obbligo della procedura non è legato al pagamento dell indennità di mobilità

19 LICENZIAMENTI COLLETTIVI SCHEMA TRATTAMENTO SPETTANTE AL LAVORATORE DA PARTE DI IMPRESE AREA CIGS PERCEPISCE INDENNITA MOBILITA LAVORATORE LICENZIATO A FINE PROCEDURE ALTRE IMPRESE > 15 DIPENDENTI PERCEPISCE INDENNITA DISOCCUPAZIONE (NASPI)

20 Nota bene La procedura ex art.4 legge 223/91 è obbligatoria anche per quelle imprese che ammesse al trattamento di CIGS, ritenendo nel corso del relativo "programma" di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i dipendenti sospesi, risolvono il rapporto di lavoro con tutti o parte degli stessi. In questo caso non valgono i limiti già previsti per i licenziamenti collettivi (es. almeno 5 licenziamenti post CIGS)

21 Estensione beneficiari Dal : estensione CIGS a: Imprese commerciali >50 dip Agenzie viaggi e turismo 50>dip Imprese vigilanza >15dip ESTENSIONE ANCHE DELLA MOBILITA PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE!!

22 MANCATO RIENTRO DALLA CIGS LICENZIAMENTO COLLETTIVO PROCEDURA EX ART.4 RISOLUZIONE RAPPORTO NASPI LISTA DI MOBILITA INDENNITA DI MOBILITA

23 PROCEDURA EX ART.4 LEGGE 223/91 1^ Fase: Sindacale (dura max 45 gg.)( ) 2^ Fase: amministrativa, c/o Regione, (dura max 30 gg.) Durata Max = (45 gg gg.) = 75 gg. (*) ( ) 30 gg. in caso di azienda in procedura concorsuale. (*) Metà gg. se i licenziamenti prospettati sono < 10

24 LICENZIAMENTI COLLETTIVI SOGGETTI ESCLUSI (*): Dirigenti Apprendisti Altre esclusioni: fine lavoro edilizia attività stagionali o saltuarie lavoratori assunti a TD. (*) Si fa riferimento ai soli operai, impiegati e quadri (Art.4, co.9 Legge 223; C.Cost. n.258/97). Si ritiene che però vadano comunque computati ai fini del requisito numerico/temporale (almeno 5 licenziamenti nei 120 gg.)

25 LICENZIAMENTI COLLETTIVI AVVIO PROCEDURA Comunicazione preventiva a: RSA (se presenti) OO.SS. territoriali Associazioni di categoria Regione (ufficio specifico individuato) Massima attenzione ai destinatari: altrimenti vizio di forma sanabile MA SOLO con accordo sindacale

26 Contenuto della comunicazione di avvio procedura: Motivi dell eccedenza Motivi tecnici, organizzativi o produttivi per cui non è possibile far ricorso a strumenti alternativi Numero lavoratori eccedenti Collocazione aziendale eccedenti Profili professionali eccedenti Profili professionali personale abitualmente impiegato Tempi di attuazione del programma di mobilità Eventuali misure programmate per fronteggiare sul piano sociale gli effetti della mobilità Metodo di calcolo attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva Allegata alla comunicazione: copia versamento rata ingresso mobilità (se previsto)

27 Entro 7 gg. dal ricevimento comunicazione Esame congiunto con OO.SS. Durante l esame congiunto si discute di: Misure alternative (Solidarietà, forme flessibili di lavoro, CIGS, ecc.) Se non vi è alternativa: misure sociali di accompagnamento per riqualificazione e riconversione lavoratori

28 Obiettivo esame congiunto = raggiungimento accordo sindacale Se non si raggiunge nel tempo previsto (45 gg. o 23 gg.) Spostamento trattativa in ambito regionale Se non si raggiunge l accordo nel termine previsto (30 gg. o 15 gg.) in ogni caso la procedura è conclusa Il datore di lavoro può licenziare i lavoratori eccedenti.

29 Accordo sindacale Se si raggiunge interrompe e conclude la procedura in qualsiasi momento (sia nei primi 45 gg. che nei successivi 30 gg.) Esempio: ACCORDO SINDACALE RAGGIUNTO DOPO 37 GG. = FINE PROCEDURA 45 gg. 30 gg.

30 Accordo sindacale Perché è importante raggiungere l accordo sindacale: 1) per ridurre i tempi di procedura e procedere prima ai licenziamenti 2) per pagare un pedaggio alla mobilità inferiore (3 mensilità invece che 9), qualora l impresa rientri nell area CIGS. (Stessa impostazione verrà mantenuta con abrogazione indennità di mobilità e passaggio alla Naspi) 3) per poter individuare criteri di scelta diversi da quelli individuati dalla legge (esigenze teniche/produttive, anzianità di servizio, carichi famiglia) ovvero applicarne solo uno od alcuni di essi

31 Conclusa la procedura (con o senza accordo) l impresa: 1) comunica il recesso ai lavoratori da collocare in mobilità, nel rispetto del preavviso. 2) Comunica entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi (*), alla Regione, alla D.r.l., alle OO.SS., all Associazione di categoria, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto dei segg. dati: - nominativo, luogo di residenza, - qualifica e livello di inquadramento, - età, - carico di famiglia, - modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta (*) non più contestualmente N.B. La collocazione deve avvenire nei 120 gg. dalla conclusione della procedura (salvo diverso limite stabilito nell accordo sindacale, se raggiunto)

32 CRITERI DI SCELTA Criteri di scelta Individuati nell Accordo Sindacale (es. prossimità al pensionamento) Se manca l accordo sindacale: 1) Esigenze tecniche, produttive ed organizzative 2) Anzianità di servizio 3) Carichi di famiglia

33 RECESSO ILLEGITTIMO (per assunzioni già in essere alla data del ) No forma scritta Recesso Violazione criteri scelta POSSIBILE REINTEGRAZIONE Senza osservanza procedure (???) Vizi di procedura INDENNITA 12/24 MENSILITA

34 REGIMESANZIONATORIO DOPO LA RIFORMA LAVORO NUOVO ART.18 LEGGE 300/70 N. TIPO DI LICENZIAMENTO Descrizione Risarcimento medio tempore Deducibilità dal danno Sanzione 1 COLLETTIVO Senza forma scritta (orale) Integrale (minimo 5 mensilità Aliunde perceptum Reintegrazione o 15 mensilità 2 Violazione criteri di scelta ex art.5 legge 223/91 Max 12 mensilità Aliunde perceptum Aliunde percipiendum Reintegrazione o 15 mensilità 3 Vizi di procedura ex art.4 L.223 Da 12 a 24 mensilità. No reintegrazione Data licenziamento Data sentenza

35 Riepilogo modifiche alla disciplina dei Licenziamenti Collettivi apportate dalla Riforma Fornero (art.1) 44. All articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: «Contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi». 45. All articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo». 46. All articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini dell impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui all articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni».

36 Evoluzione normativa NASpI/mobilità Dal 1 gennaio 2017 = abrogazione: - Art 6 L.223/91: lista mobilità - Art 7 L.223/91: indennità mobilità - Art 8 L.223/91: collocamento lavoratori in mobilità - Art 9 L. 223/91: cancellazione dalle liste Perdita agevolazioni specifiche per i datori di lavoro che assumono!!!

37 Evoluzione normativa Ammortizzatori sociali: NASpI/mobilità L.134/2012: proroga al 31/12/2014 Periodo transitorio Mobilità Mobilità Mobilità NASpI Cn fino a 39 anni NASpI Cn da 40 a 49 anni NASpI Cn da 50 a 54 anni NASpI Cn 55 e oltre NASpI Sud fino a 39 anni NASpI Sud da 40 a NASpI Sud da 50 a NASpI Sud da 55 anni NASpI

38 Lavoratori collocati in mobilità, da imprese rientranti nell area CIGS (es. imprese industriali > 15 dipendenti, imprese commerciali > 50 dip.) hanno diritto a: Indennità di mobilità + iscrizione lista di mobilità Indennità di mobilità spettante per: 12 mesi se < 40 anni 24 mesi se => 40 anni e < 50 anni 36 mesi se => 50 anni Ammontare indennità. Primi 12 mesi = pari al 100% del trattamento CIGS Dal 12 al 36 mese = 80%

39 AGEVOLAZIONI PER CHI ASSUME DALLE LISTE DI MOBILITA Sono previste le seguenti agevolazioni: Contributive: - riduzione aliquota INPS c/azienda al 10% - bonus contributivo pari al 50% dell indennità di mobilità ancora da percepire Normative: Possibilità di assumere (secondo Ministero lavoro), a tempo determinato senza i limiti e gli altri limiti dei contratti a TD ex D.Lgs 81/2015

40 Quanto si pagherà dal 2017 in caso di licenziamento collettivo? Con accordo sindacale 41% del massimale ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Senza accordo sindacale 41% del massimale ASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. moltiplicato x 3 Si riduce il pedaggio rispetto al regime attuale dell indennità di mobilità Aumenta per i licenziamenti collettivi da parte di imprese non rientranti nell area CIGS

41 IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO NEL JOBS ACT (D.Lgs 23/2015) Art. 10 Licenziamento collettivo. 1. In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, intimato senza l osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all articolo 2 del presente decreto. In caso di violazione delle procedure richiamate all articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991, si applica il regime di cui all'articolo 3, comma 1. Tipologia violazione No forma scritta Violazione procedure Violazione criteri scelta Regime sanzionat orio Art.2 Art.3 co.1 Idem Sanzione Vecchio art.18 (ante Legge Fornero) 2 mensilità Min 4 Max 24 Idem

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