Il ruolo del professionista ambientale

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1 Il ruolo del professionista ambientale Cesare Rampi Planeta Studio Associato Torino, 1 ottobre 2013

2 Art. 186 e Linee Guida Regione Piemonte DM 161/12 (attualmente in vigore per progetti sottoposti a VIA e AIA) Art. 41 bis del DL n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modifiche nella L. n. 98 del 9 agosto 2013 Il progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo è redatto a carico del proponente in apposito elaborato sottoscritto da progettista abilitato e viene autorizzato dall'autorità competente Il Piano di utilizzo èredatto a carico del proponente e sottoscritto da progettista abilitato e viene autorizzato dall'autorità competente Non èprevisto un elaborato progettuale e non èprevista una fase di approvazione - Sufficiente autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr 445/2000) resa all'arpa da parte del produttore 2

3 I vantaggi procedurali dell art. 41 bis del DL n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modifiche nella L. n. 98 del 9 agosto In fase di richiesta del titolo edilizio, non èprevista la presentazione di un progetto di gestione dei materiali di scavo, che in passato normalmente doveva comunque essere rivisto in fase di attuazione; 2. Vengono azzerati i tempi amministrativi in passato necessari perconseguire l autorizzazione (30-90 giorni) 3. Viene meno la necessitàdi svolgere attivitàdi caratterizzazione eccessivamente onerose anche per piccoli volumi di scavo e in assenza di evidenze di potenziale contaminazione 4. Viene garantita una flessibilitàoperativa rispondente alle necessitàdelle imprese in relazione ad opportunità di utilizzo dei materiali di scavo 5. Vengono demandate ad ARPA attivitàdi verifica che in precedenza ricadevano sulle amministrazioni comunali, non sempre attrezzate(nel caso di piccoli comuni) per svolgere una valutazione tecnica degli elaborati progettuali 3

4 I rischi associati alle procedure previste dall art. art. 41 bis del DL n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modifiche nella L. n. 98 del 9 agosto Rilascio da parte del produttore di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietàsecondo la modulistica ARPA anche in assenza di adeguata caratterizzazione dei materiali di scavo 2. Carenze da parte del produttore nella verifica di idoneitàdei siti o delle attivitàdestinate al riutilizzo dei materiali di scavo in relazione alle caratteristiche dei materiali stessi 4

5 1. che ècerta la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o piùsiti o cicli produttivi determinati; 2. che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dell'allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/2006 (Bonifiche di siti contaminati), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 3. che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzionel'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni delle emissioni; 4. che non ènecessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 5

6 Art. 76 del Dpr 445/ Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico èpunito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell articolo 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 6

7 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 èpunito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 7

8 Art. 186 e Linee Guida Regione Piemonte DM 161/12 (attualmente in vigore per progetti sottoposti a VIA e AIA) Art. 41 bis del DL n. 69 del 21 giugno 2013 convertito con modifiche nella L. n. 98 del 9 agosto 2013 Elaborazione del progetto per il Elaborazione del Piano di utilizzo riutilizzo delle terre e rocce da (Art. 5 e Allegato 5 del DM scavo nel rispetto delle prescrizioni 161/12) riportate sulle Linee Guida regionali 1. Consulenza ai fini della valutazione circa l esigenza di svolgere indagini ambientali 2. Consulenza ai fini della elaborazione del piano di accertamento analitico 3. Consulenza ai fini dello svolgimento delle indagini e della verifica e valutazione: Delle caratteristiche di eventuali materiali di riporto Delle caratteristiche dei terreni naturali oggetto di scavo Della compatibilitàambientale dei materiali con i siti / attività di riutilizzo 4. Elaborazione di un documento tecnico ad uso interno a supporto della dichiarazione resa ad ARPA dal produttore 8

9 Il professionista deve acquisire informazioni sito specifiche alfine di verificare se sussistono le condizioni per non effettuare indagini ambientali comprendenti analisi di caratterizzazione, in particolare Se il sito di produzione non èmai stato interessato da attivitào eventi potenzialmente contaminanti; Se il sito si trova in area residenziale e/o agricola ovvero inarea in cui, pur avendo gli strumenti urbanistici definito un cambio di destinazione d uso ad aree commerciali e/o industriali, l attivitàcommerciale e/o industriale non èmai stata svolta; Se l area non èricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso Se sono assenti materiali di riporto Se in relazione alle modalitàdi riutilizzo dei materiali di scavo o alla destinazione urbanistica del sito di destinazione non vi sia esigenza di documentare che i valori di fondo naturale del sito di produzione sono compatibili con quelli del sito di destinazione 9

10 Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IVdel medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri 10

11 Le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessioneeffettuato ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998 (Recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi) "per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee". Ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati(titolo V alla Parte IV del Dlgs 152/2006). Qualora le matrici materiali di riporto non risultino invece conformi, le stesse vanno considerate fonti di contaminazione e come tali devono essere: 1.rimosse oppure, 2.rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti oppure, 3.sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 11

12 Studi condotti dall ARPA e dall Università di Torino sui suoli di Torino e delle aree circostanti dimostrano che la presenza di alte concentrazioni di Co, Cr e Ni riscontrabili nei suoli torinesi sono in larga parte attribuibili alla matrice litologica. Co, Cr e Ni sono presenti nei minerali del gruppo del serpentinoche si ritrovano abbondanti sui depositi sui quali sorge la città di Torino e possono quindi essere rilasciati nei suoli a seguito dei naturali processi di alterazione. Manca tuttavia una mappatura ufficiale dei valori di fondo s Per lo Sn esiste un problema legato alla CSC per suoli ad uso residenziale (originariamente riferito ai composti organostannici) 12

13 13

14 Il piano di accertamento analitico elaborato dal professionista deve definire: 1. Il numero dei punti di indagine in relazione all estensione dell area oggetto di scavo 2. Il numero di campioni da prelevare in funzione delle caratteristiche stratigrafiche e del volume di materiali di scavo 3. L eventuale esigenza di effettuare test di cessione ai sensi del DM 5/2/98 e s.m.i. per presenza di materiali di riporto 4. Il set analitico in funzione della eventuale storia del sito e comunque delle eventuali esigenze associate alle previste modalità di gestione dei materiali di scavo (valori di fondo naturale e compatibilitàcon il sito di destinazione) 5. L eventuale esigenza di svolgere accertamenti analitici presso il sito di destinazione (valori di fondo naturale) 14

15 Il piano di accertamento analitico deve essere svolto sotto la supervisione di un geologo o di altro tecnico ambientale abilitato al fine di: Verificare le caratteristiche stratigrafiche del sito Verificare le caratteristiche dei materiali di riporto Effettuare il prelievo di campioni rappresentativi dei vari orizzonti stratigrafici nel rispetto dei criteri di cui al D,Lgs. 152/06 e s.m.i. (setacciatura a 2 cm) Effettuare il prelievo di eventuali materiali di riporto nel rispetto della norma UNI 10802:

16 I risultati del piano di accertamento analitico dovranno essere valutati da un professionista abilitato al fine di: 1. Verificare che i test di cessione condotti su eventuali materiali di riporto rispettino i valori limite di cui all Allegato 3 del Decreto 5/2/98 e s.m.i. 2. Verificare che i risultati delle analisi condotte sui campioni di materiali di scavo rispettino i limiti di colonna A o B in funzione della destinazione d uso del sito di destinazione (o che eventuali superamenti siano attribuibili al fondo naturale e compatibili con quelli del sito di destinazione che deve trovarsi nello stesso ambito territoriale) 3. Verificare la compatibilità con le modalità tecniche previste per il riutilizzo dei materiali di scavo nell ambito di eventuali cicli produttivi 16

17 Attuazione del piano di accertamento analitico verifica che i risultati sono attribuibili a valori di fondo naturale Ai fini di una verifica che le concentrazioni riscontrate siano attribuibili a valori di fondo naturale èopportuno effettuare una elaborazione statistica dei risultati in accordo con il Protocollo operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/metalloidi nei suoli dei siti di interesse nazionale, documento tecnico preparato dall APAT e dall Istituto Superiore di Sanità(versione giugno 2006). I dati sono sottoposti alle seguenti elaborazioni statistiche: Statistica descrittiva (media, mediana, dev. Std., curtosi, asimmetria) Test di Rosner per l identificazione degli outlier Test di normalità di Shapiro-Wilk Q-Q Plots Scopo delle elaborazioni è verificare se il set di dati acquisiti sia riconducibile ad una popolazione di tipo normale (non si definiscono dei valori di fondo naturale per l area, ma si verificare se i superamenti delle CSC di riferimentodel D. Lgs. 152/06 rilevati possano essere riconducibili al fondo naturale del sito). 17

18 Attuazione del piano di accertamento analitico verifica che i risultati sono attribuibili a valori di fondo naturale Esempio di Q-Q Plot e risultati del test Shapiro-Wilk per il Ni 18

19 A tutela del produttore che è tenuto a rilasciare ad ARPA specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietàai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000 (si veda la specifica modulistica ARPA Piemonte) si consiglia di richiedere che il professionista abilitato consegni al produttore una relazione tecnica riportante gli esiti del piano di accertamento analitico e le valutazioni conseguenti, che costituiscono presupposto delle dichiarazioni sottoscritte dal produttore. Si suggerisce che specifica relazione tecnica venga prodotta dal professionista anche qualora gli esiti delle verifiche iniziali svolte abbiano indotto a ritenere non necessaria l elaborazione e l attuazione di un piano di accertamento analitico. 19

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