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1 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato scritto da insalutenews - insalutenews.it - Roma, 12 aprile 2016 L intersindacale nel documento inviato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, elenca le criticità del Ddl e chiede un testo di legge che, riconoscendo la sicurezza delle cure quale elemento costitutivo del diritto alla salute, attribuisca la responsabilità di eventi avversi a quegli stessi soggetti che sono chiamati a garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari. Un buon viatico per i processi di innovazione del SSN che appaiono oggi sempre più necessari. 1) Conciliazione ed azione di rivalsa Il Tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all art.8 andrebbe previsto come procedura alternativa alla quale accedere nel caso in cui non sia possibile perseguire una azione transattiva diretta. L art. 9 del Ddl A.S. 2224, innova profondamente l azione di rivalsa nei confronti dei sanitari che procurano danni ai pazienti, con la espressa negazione della giurisdizione della Corte dei Conti. La quale, però, offre la particolare garanzia della natura personale e parziale della obbligazione risarcitoria, accertando il giudice contabile la quota del danno complessivo subito dall Amministrazione concretamente riconducibile alla condotta del convenuto. In un epoca di politiche sanitarie miranti a ridurre il personale e a destrutturare i servizi per motivi economici, è importante la possibilità che la Corte dei Conti valuti anche i profili organizzativi della struttura ed i carichi di lavoro dei sanitari, per accertare in concreto la colpa grave, nonché il concorso dell Amministrazione pubblica nella produzione del danno stesso (ex art codice civile), con il possibile esercizio del cosiddetto potere riduttivo. Tali principi giuridici non sarebbero applicabili da parte del giudice ordinario nel giudizio di rivalsa incardinato in ambito civilistico, per cui l eventuale condanna dei professionisti in favore della struttura sanitaria sarebbe per l intera somma oggetto della condanna a carico della struttura, nonché trasmissibile agli eredi, al contrario del regime previsto per la responsabilità amministrativa, le cui garanzie continuano ad essere fruite da parte degli altri dipendenti pubblici. Né sono da sottovalutare, in particolare per gli influssi negativi sul clima interno, le procedure che le strutture sanitarie sarebbero costrette a mettere in campo, a partire da una specifica attività istruttoria mirante ad identificare nelle condotte del sanitario dipendente coinvolto nell evento la sussistenza o meno dell elemento della colpa grave. Con l obbligo di esercitare, anche a scopo cautelativo, l azione di rivalsa presso il giudice ordinario per dimostrarlo in giudizio, e la necessità di sostenere spese legali e peritali. Tali procedure saranno implementate in presenza di autoassicurazione o, meglio, ritenzione del rischio, sistema diffuso in molte Regioni, insostenibile nel tempo senza una adeguata e specifica riserva finanziaria a livello aziendale o regionale, con ogni probabilità elusa in tempi di de-finanziamento del SSN. Senza considerare il lavoro attualmente gravante sugli uffici dei giudici ordinari, aumentato dal trasferimento di ulteriore contenzioso. Infine, è da notare come la misura della rivalsa, di cui all articolo 9 comma 5, dovrebbe essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede, ai sensi della Legge 27/2/2015, n. 18, come massimo una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio. Senza limitazione alla progressione di carriera e all accesso a pubblici concorsi per incarichi superiori. 2) Le disposizioni che aumentano la chiamata in causa del sanitario, con il rischio di un incremento delle spese assicurative 1 / 3

2 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato scritto da insalutenews - insalutenews.it - Con modalità plurime, ed eccessive, i medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (articolo 6); responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art del codice civile (articolo 7); tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 696-bis del codice di procedura civile (articolo 8); azione di rivalsa per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale (articolo 9); azione diretta del danneggiato nei confronti dell assicurazione e successiva rivalsa verso l esercente la professione sanitaria da parte dell assicurazione (articolo 12, commi 1 e 3). Va, però, diradato ogni dubbio sulla possibilità che gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti di una struttura pubblica o privata, siano costretti a contrarre, oltre alla assicurazione per rivalsa, anche quella personale di responsabilità civile verso terzi primo rischio, che comporterebbe il costo annuale di almeno 500 milioni di euro, con evidente vantaggio delle assicurazioni, inaccettabile da parte delle categorie professionali che rappresentiamo. Per evitare questa eventualità, occorre richiamare quanto previsto nell articolo 28 del DPR 761/1979 e nei CCNL 1998/2001 e 2002/2005 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, (e cioè che le strutture sanitarie, pubbliche e private, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, tengono il personale dipendente al di fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo). O esplicitare che l azione di risarcimento viene esercitata esclusivamente nei confronti di chi ha la responsabilità dei comportamenti messi in atto. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d opera (RCO) delle strutture sanitarie deve essere tra le condizioni per l autorizzazione, l'accreditamento, la convenzione. La garanzia RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa presso le Aziende, Enti e strutture, in cui vanno espressamente ricompresi i lavoratori precari o che, senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento e formazione. 3) Il ruolo delle linee guida Per quanto attiene l autonomia e la responsabilità del medico nelle scelte professionali relative ad un particolare caso clinico, ribadita più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, l articolo 5 raggiunge un suo equilibrio interno, con il riferimento, tenendo conto della specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinicoassistenziali-organizzative delle linee guida (LG). La cui qualità non è garantita dall autorevolezza di chi le produce, né dalla loro legittimazione normativa, quanto da rigore metodologico nel processo di elaborazione, accuratezza nella ricerca, nella valutazione e nella selezione delle evidenze scientifiche nonché adeguata governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione. Per questo occorre riferirsi a Linee Guida accreditate all interno di un Sistema Nazionale Linee Guida, coordinato da una pubblica istituzione, aperte a contributi pubblici prima di adozioni formali sul modello statunitense ed inglese. Nelle more si continuerebbe ad applicare il riferimento alla Comunità scientifica già previsto dalla legge Balduzzi. 4) La documentazione clinica Sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni, fatti salvi i tempi tecnici legati a particolari indagini diagnostiche. 5) Preferibile parlare, come si fa in Europa e in USA, di rischi sanitari e di eventi avversi, i quali non 2 / 3

3 Powered by TCPDF ( Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato scritto da insalutenews - insalutenews.it - sono tutti riconducibili alla categoria degli errori sanitari e errori medici. Non appare corretto etichettare tutto come errori, prima ancora del giudizio. 6) Appare utile una definizione giuridica di "colpa grave" non affidabile, nella sua valutazione medico legale, esclusivamente al rispetto puntuale delle linee guida cui fa riferimento il professionista. 7) Importante che al professionista sia garantita puntuale informazione dell'istruttoria amministrativa/legale e medico legale, e se del caso partecipazione, nonché di tutto il percorso di gestione del contenzioso, sia extragiudiziario che giudiziario, mettendo a disposizione anche le valutazioni medico legali e i pareri/valutazioni sulla sussistenza o meno della colpa grave inviate alla Corte dei Conti. fonte: ufficio stampa 3 / 3

4 Responsabilità professionale: medici e dirigenti scrivono al Senato - Responsabile C... Pagina 1 di 4 13/04/2016 Responsabilità professionale: medici e dirigenti scrivono al Senato Le altre rubriche Lavoro e Previdenza apr 13, 2016 In un documento inviato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, elencate tutte le criticità del ddl Medici e dirigenti chiedono la formulazione di un testo di legge che, riconoscendo la sicurezza delle cure quale elemento costitutivo del diritto alla salute, attribuisca la responsabilità di eventi avversi a quegli stessi soggetti che sono chiamati a garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari. Lo fanno inviando un documento alla Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama, che sta studiando il ddl Responsabilità Professionale. Ecco i punti espressi dall Intersindacale medica e sanitaria 1) Conciliazione ed azione di rivalsa Il Tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all art.8 andrebbe previsto come procedura alternativa alla quale accedere nel caso in cui non sia possibile perseguire una azione transattiva

5 Responsabilità professionale: medici e dirigenti scrivono al Senato - Responsabile C... Pagina 2 di 4 13/04/2016 diretta. L art. 9 del ddl A.S. 2224, innova profondamente l azione di rivalsa nei confronti dei sanitari che procurano danni ai pazienti, con la espressa negazione della giurisdizione della Corte dei Conti. La quale, però, offre la particolare garanzia della natura personale e parziale della obbligazione risarcitoria, accertando il giudice contabile la quota del danno complessivo subito dall Amministrazione concretamente riconducibile alla condotta del convenuto. In un epoca di politiche sanitarie miranti a ridurre il personale e a destrutturare i servizi per motivi economici, è importante la possibilità che la Corte dei Conti valuti anche i profili organizzativi della struttura ed i carichi di lavoro dei sanitari, per accertare in concreto la colpa grave, nonché il concorso dell Amministrazione pubblica nella produzione del danno stesso (ex art codice civile), con il possibile esercizio del cosiddetto potere riduttivo. Tali principi giuridici non sarebbero applicabili da parte del giudice ordinario nel giudizio di rivalsa incardinato in ambito civilistico, per cui l eventuale condanna dei professionisti in favore della struttura sanitaria sarebbe per l intera somma oggetto della condanna a carico della struttura, nonché trasmissibile agli eredi, al contrario del regime previsto per la responsabilità amministrativa, le cui garanzie continuano ad essere fruite da parte degli altri dipendenti pubblici. Né sono da sottovalutare, in particolare per gli influssi negativi sul clima interno, le procedure che le strutture sanitarie sarebbero costrette a mettere in campo, a partire da una specifica attività istruttoria mirante ad identificare nelle condotte del sanitario dipendente coinvolto nell evento la sussistenza o meno dell elemento della colpa grave. Con l obbligo di esercitare, anche a scopo cautelativo, l azione di rivalsa presso il giudice ordinario per dimostrarlo in giudizio, e la necessità di sostenere spese legali e peritali. Tali procedure saranno implementate in presenza di autoassicurazione o, meglio, ritenzione del rischio, sistema diffuso in molte Regioni, insostenibile nel tempo senza una adeguata e specifica riserva finanziaria a livello aziendale o regionale, con ogni probabilità elusa in tempi di definanziamento del SSN. Senza considerare il lavoro attualmente gravante sugli uffici dei giudici ordinari, aumentato dal trasferimento di ulteriore contenzioso. Infine, è da notare come la misura della rivalsa, di cui all articolo 9 comma 5, dovrebbe essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede, ai sensi della Legge 27/2/2015, n. 18, come massimo una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio. Senza limitazione alla progressione di carriera e all accesso a pubblici concorsi per incarichi superiori. 2) Le disposizioni che aumentano la chiamata in causa del sanitario, con il rischio di un incremento delle spese assicurative. Con modalità plurime, ed eccessive, i medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (articolo 6); responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art del codice civile (articolo 7); tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 696-bis del codice di procedura civile (articolo 8); azione di rivalsa per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale (articolo 9); azione diretta del danneggiato nei confronti dell assicurazione e successiva rivalsa verso l esercente la professione sanitaria da parte dell assicurazione (articolo 12, commi 1 e 3). Va, però, diradato ogni dubbio sulla possibilità che

6 Responsabilità professionale: medici e dirigenti scrivono al Senato - Responsabile C... Pagina 3 di 4 13/04/2016 gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti di una struttura pubblica o privata, siano costretti a contrarre, oltre alla assicurazione per rivalsa, anche quella personale di responsabilità civile verso terzi primo rischio, che comporterebbe il costo annuale di almeno 500 milioni di euro, con evidente vantaggio delle assicurazioni, inaccettabile da parte delle categorie professionali che rappresentiamo. Per evitare questa eventualità, occorre richiamare quanto previsto nell articolo 28 del DPR 761/1979 e nei CCNL 1998/2001 e 2002/2005 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, (e cioè che le strutture sanitarie, pubbliche e private, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, tengono il personale dipendente al di fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo). O esplicitare che l azione di risarcimento viene esercitata esclusivamente nei confronti di chi ha la responsabilità dei comportamenti messi in atto. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d opera (RCO) delle strutture sanitarie deve essere tra le condizioni per l autorizzazione, l accreditamento, la convenzione. La garanzia RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa presso le Aziende, Enti e strutture, in cui vanno espressamente ricompresi i lavoratori precari o che, senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento e formazione. 3) Il ruolo delle linee guida. Per quanto attiene l autonomia e la responsabilità del medico nelle scelte professionali relative ad un particolare caso clinico, ribadita più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, l articolo 5 raggiunge un suo equilibrio interno, con il riferimento, tenendo conto della specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinico- assistenziali -organizzative delle linee guida (LG). La cui qualità non è garantita dall autorevolezza di chi le produce, né dalla loro legittimazione normativa, quanto da rigore metodologico nel processo di elaborazione, accuratezza nella ricerca, nella valutazione e nella selezione delle evidenze scientifiche nonché adeguata governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione. Per questo occorre riferirsi a Linee Guida accreditate all interno di un Sistema Nazionale Linee Guida, coordinato da una pubblica istituzione, aperte a contributi pubblici prima di adozioni formali sul modello statunitense ed inglese. Nelle more si continuerebbe ad applicare il riferimento alla Comunità scientifica già previsto dalla legge Balduzzi. 4) La documentazione clinica Sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni, fatti salvi i tempi tecnici legati a particolari indagini diagnostiche.

7 Responsabilità professionale: medici e dirigenti scrivono al Senato - Responsabile C... Pagina 4 di 4 13/04/2016 5) Preferibile parlare, come si fa in Europa e in USA, di rischi sanitari e di eventi avversi, i quali non sono tutti riconducibili alla categoria degli errori sanitari e errori medici. Non appare corretto etichettare tutto come errori, prima ancora del giudizio. 6) Appare utile una definizione giuridica di colpa grave non affidabile, nella sua valutazione medico legale, esclusivamente al rispetto puntuale delle linee guida cui fa riferimento il professionista. 7) Importante che al professionista sia garantita puntuale informazione dell istruttoria amministrativa/legale e medico legale, e se del caso partecipazione, nonché di tutto il percorso di gestione del contenzioso, sia extragiudiziario che giudiziario, mettendo a disposizione anche le valutazioni medico legali e i pareri/valutazioni sulla sussistenza o meno della colpa grave inviate alla Corte dei Conti. Copyright Responsabile Civile - Tutti i diritti riservati.

8 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 1 di 6 Navigation Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato in News 0 sempre più necessari. L intersindacale nel documento inviato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, elenca le criticità del ddl e chiede un testo di legge che, riconoscendo la sicurezza delle cure quale elemento costitutivo del diritto alla salute, attribuisca la responsabilità di eventi avversi a quegli stessi soggetti che sono chiamati a garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari. Un buon viatico sottolinea l intersindacale per i processi di innovazione del SSN che appaiono oggi IL DOCUMENTO 1) Conciliazione ed azione di rivalsa Il Tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all art.8 andrebbe previsto come procedura alternativa alla quale accedere nel caso in cui non sia possibile perseguire una azione transattiva diretta. L art. 9 del ddl A.S. 2224, innova profondamente l azione di rivalsa nei confronti dei sanitari che procurano danni ai pazienti, con la espressa negazione della giurisdizione della Corte dei Conti. La quale, però, offre la particolare garanzia della natura personale e parziale della obbligazione risarcitoria, accertando il giudice contabile la quota del danno complessivo subito dall Amministrazione concretamente riconducibile alla condotta del convenuto. In un epoca di politiche sanitarie miranti a ridurre il personale e a destrutturare i servizi per motivi economici, è importante la possibilità che la Corte dei Conti valuti anche i profili organizzativi della struttura ed i carichi di lavoro dei sanitari, per accertare in concreto la colpa grave, nonché il concorso dell Amministrazione pubblica nella produzione del danno stesso (ex art codice civile), con il possibile esercizio del cosiddetto potere riduttivo. Tali principi giuridici non sarebbero applicabili da parte del giudice ordinario nel giudizio di rivalsa incardinato in ambito civilistico, per cui l eventuale condanna dei professionisti in favore della struttura sanitaria sarebbe per l intera somma oggetto della condanna a carico della struttura, nonché trasmissibile agli eredi, al contrario del regime previsto per la responsabilità amministrativa, le cui garanzie continuano ad essere fruite da parte degli altri dipendenti pubblici. Né sono da sottovalutare, in particolare per gli influssi negativi sul clima interno, le procedure che le strutture sanitarie sarebbero costrette a mettere in

9 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 2 di 6 campo, a partire da una specifica attività istruttoria mirante ad identificare nelle condotte del sanitario dipendente coinvolto nell evento la sussistenza o meno dell elemento della colpa grave. Con l obbligo di esercitare, anche a scopo cautelativo, l azione di rivalsa presso il giudice ordinario per dimostrarlo in giudizio, e la necessità di sostenere spese legali e peritali. Tali procedure saranno implementate in presenza di autoassicurazione o, meglio, ritenzione del rischio, sistema diffuso in molte Regioni, insostenibile nel tempo senza una adeguata e specifica riserva finanziaria a livello aziendale o regionale, con ogni probabilità elusa in tempi di de-finanziamento del SSN. Senza considerare il lavoro attualmente gravante sugli uffici dei giudici ordinari, aumentato dal trasferimento di ulteriore contenzioso. Infine, è da notare come la misura della rivalsa, di cui all articolo 9 comma 5, dovrebbe essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede, ai sensi della Legge 27/2/2015, n. 18, come massimo una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio. Senza limitazione alla progressione di carriera e all accesso a pubblici concorsi per incarichi superiori. 2) Le disposizioni che aumentano la chiamata in causa del sanitario, con il rischio di un incremento delle spese assicurative. Con modalità plurime, ed eccessive, i medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (articolo 6); responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art del codice civile (articolo 7); tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 696-bis del codice di procedura civile (articolo 8); azione di rivalsa per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale (articolo 9); azione diretta del danneggiato nei confronti dell assicurazione e successiva rivalsa verso l esercente la professione sanitaria da parte dell assicurazione (articolo 12, commi 1 e 3). Va, però, diradato ogni dubbio sulla possibilità che gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti di una struttura pubblica o privata, siano costretti a contrarre, oltre alla assicurazione per rivalsa, anche quella personale di responsabilità civile verso terzi primo rischio, che comporterebbe il costo annuale di almeno 500 milioni di euro, con evidente vantaggio delle assicurazioni, inaccettabile da parte delle categorie professionali che rappresentiamo. Per evitare questa eventualità, occorre richiamare quanto previsto nell articolo 28 del DPR 761/1979 e nei CCNL 1998/2001 e 2002/2005 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, (e cioè che le strutture sanitarie, pubbliche e private, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, tengono il personale dipendente al di fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo). O esplicitare che l azione di risarcimento viene esercitata esclusivamente nei confronti di chi ha la responsabilità dei comportamenti messi in atto. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d opera (RCO) delle strutture sanitarie deve essere tra le condizioni per l autorizzazione, l accreditamento, la convenzione. La garanzia RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa presso le Aziende, Enti e strutture, in cui vanno espressamente ricompresi i lavoratori precari o che, senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento e formazione. 3) Il ruolo delle linee guida. Per quanto attiene l autonomia e la responsabilità del medico nelle scelte professionali relative ad un particolare caso clinico, ribadita più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, l articolo 5 raggiunge un suo equilibrio interno, con il riferimento, tenendo conto della

10 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 3 di 6 specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinicoassistenziali -organizzative delle linee guida (LG). La cui qualità non è garantita dall autorevolezza di chi le produce, né dalla loro legittimazione normativa, quanto da rigore metodologico nel processo di elaborazione, accuratezza nella ricerca, nella valutazione e nella selezione delle evidenze scientifiche nonché adeguata governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione. Per questo occorre riferirsi a Linee Guida accreditate all interno di un Sistema Nazionale Linee Guida, coordinato da una pubblica istituzione, aperte a contributi pubblici prima di adozioni formali sul modello statunitense ed inglese. Nelle more si continuerebbe ad applicare il riferimento alla Comunità scientifica già previsto dalla legge Balduzzi. 4) La documentazione clinica Sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni, fatti salvi i tempi tecnici legati a particolari indagini diagnostiche. 5) Preferibile parlare, come si fa in Europa e in USA, di rischi sanitari e di eventi avversi, i quali non sono tutti riconducibili alla categoria degli errori sanitari e errori medici. Non appare corretto etichettare tutto come errori, prima ancora del giudizio. 6) Appare utile una definizione giuridica di colpa grave non affidabile, nella sua valutazione medico legale, esclusivamente al rispetto puntuale delle linee guida cui fa riferimento il professionista. 7) Importante che al professionista sia garantita puntuale informazione dell istruttoria amministrativa/legale e medico legale, e se del caso partecipazione, nonché di tutto il percorso di gestione del contenzioso, sia extragiudiziario che giudiziario, mettendo a disposizione anche le valutazioni medico legali e i pareri/valutazioni sulla sussistenza o meno della colpa grave inviate alla Corte dei Conti. Print PDF Condividi: Correlati Responsabilità professionale medica, Cittadinanzattiva: Proposti emendamenti al DDL Responsabilità professionale: Audizione Ipasvi al Senato Responsabilità professionale: le modifiche al disegno di legge secondo la Fiaso Sicurezza dei farmaci in ospedale, Pani (Sifo): Servono armadi automatizzati in corsia Il diabete nel mondo: tassi quadruplicati in oltre 30 anni con un costo di 825 miliardi di dollari l anno

11 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 4 di 6 Non ci sono ancora commenti. Lascia un commento Occorre aver fatto il login per inviare un commento Nell ultimo numero Abbonati alla rivista Un anno di Panorama della Sanità Iscriviti alla Newsletter * ISCRIVITI Login Username Password Ricordami LOGIN Password dimenticata? Registrati

12 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 5 di 6 Agenda 16 Congresso Nazionale Aip: Il dovere di curare. Evidenze scientifiche e persona 14/04/ /04/2016 Firenze 26 Congresso Nazionale Sid, Società Italiana di Diabetologia 04/05/ /05/2016 Rimini 7 Congresso Nazionale SIMPIOS, Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie 09/05/ /05/2016 Rimini - Tutti gli eventi Gli ultimi commenti agli articoli pubblicati Jurinovich su Bernini e Rizzotti: Garantire presenza personale medico su ambulanze del 118 No all onere della prova a carico del paziente Sismla su Appello di Cittadinanzattiva e SISMLA ai Parlamentari: non approvare l art.7 del DDL su responsabilità professionale del personale sanitario Troppi esami radiologici sui bambini: via al progetto "Radiazioni in pediatria" ~ Mammole su Al via il progetto Radiazioni in pediatria Gli articoli del mese Gli articoli del mese Seleziona mese

13 Ddl responsabilità professionale: i medici e i dirigenti scrivono al Senato Panorama... Pagina 6 di 6 Panorama della Sanità Mensile di informazione & analisi dei sistemi di Welfare Reg. Tribunale di Roma n. 429/88 del 23 luglio 1988 Direttore responsabile: Corrado De Rossi Re SCE SC EDITRICE - SOCIETA' COOPERATIVA P.Iva e C.F n. REA Via Giunio Bazzoni, Roma Tutti i diritti sono riservati. TAGS Agitazione appropriatezza Arsenàl Bartoletti budgetcimo competenzeconvegno direttore Direttore Generale diritto sanitario e-health economia Farmacovigilanza FiasoFimmg Fimp Fse Governo Grasselli isop italia Lorenzin management manager manualistica Napolitano Prevenzione Professioni Renzi responsabilità risorse ruolo Salute Sanità sanità digitale Sciopero settimanale sindacati Sivemp slider spesa Stati Generali vaccini Veterinari 2016 Panorama della Sanità. All Rights Reserved. Powered by Geek Logica s.r.l.

14 Responsabilità professionale. Dalla conciliazione alle linee guida. Ecco tutte le critic... Pagina 1 di 3 quotidianosanità.it Martedì 12 APRILE 2016 Responsabilità professionale. Dalla conciliazione alle linee guida. Ecco tutte le criticità del Ddl secondo l Intersindacale medica e sanitaria Inviato dai sindacati alla Commissione Igiene e Sanità del Senato un documento i cui vengono elencate le criticità del ddl e di chiede un testo di legge che attribuisca la responsabilità di eventi avversi a quegli stessi soggetti che sono chiamati a garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari. IL DOCUMENTO Conciliazione, azione di rivalsa, rischio incremento spese assicurative, linee guida e documentazione clinica. Queste alcune delle aree critiche del Ddl Responsabilità professionale secondo l Intersindacale medica e sanitaria. Criticità che sono state messe nero su bianco in un documento inviato alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, in cui si chiede un testo di legge che, riconoscendo la sicurezza delle cure quale elemento costitutivo del diritto alla salute, attribuisca la responsabilità di eventi avversi a quegli stessi soggetti che sono chiamati a garantire i LEA alleviando la pena, ma non la responsabilità, degli operatori sanitari. Un buon viatico per i processi di innovazione del SSN che appaiono oggi sempre più necessari. Ma vediamo le criticità rilevate dall Intersindacale medica e sanitaria (Anaao Assomed Cimo Aaroi-Emac Fp Cgil Medici E Dirigenti Ssn Fvm Fassid (Aipac-Aupisimet-Sinafo-Snr) Cisl Medici Fesmed Anpo-Ascoti-Fials Medici Uil Fpl Medici Ugl Medici Cimop - Fimmg Sumai Smi Intesa Sindacale (Cisl Medici-Fp Cgil Medici-Simet-Sumai) Fespa Fimp Cipe Simpef - Andi Assomed Sivemp Sbv): 1) Conciliazione ed azione di rivalsa Il Tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all art.8 andrebbe previsto come procedura alternativa alla quale accedere nel caso in cui non sia possibile perseguire una azione transattiva diretta. L art. 9 del ddl A.S. 2224, innova profondamente l azione di rivalsa nei confronti dei sanitari che procurano danni ai pazienti, con la espressa negazione della giurisdizione della Corte dei Conti. La quale, però, offre la particolare garanzia della natura personale e parziale della obbligazione risarcitoria, accertando il giudice contabile la quota del danno complessivo subito dall Amministrazione concretamente riconducibile alla condotta del convenuto. In un epoca di politiche sanitarie miranti a ridurre il personale e a destrutturare i servizi per motivi economici, è importante la possibilità che la Corte dei Conti valuti anche i profili organizzativi della struttura ed i carichi di lavoro dei sanitari, per accertare in concreto la colpa grave, nonché il concorso dell Amministrazione pubblica nella produzione del danno stesso (ex art codice civile), con il possibile esercizio del cosiddetto potere riduttivo. Tali principi giuridici non sarebbero applicabili da parte del giudice ordinario nel giudizio di rivalsa incardinato in ambito civilistico, per cui l eventuale condanna dei professionisti in favore della struttura sanitaria sarebbe per l intera somma oggetto della condanna a carico della struttura, nonché trasmissibile agli eredi, al contrario del regime previsto per la responsabilità amministrativa, le cui garanzie continuano ad essere fruite da parte degli altri dipendenti pubblici. Né sono da sottovalutare, in particolare per gli influssi negativi sul clima interno, le procedure che le strutture sanitarie sarebbero costrette a mettere in campo, a partire da una specifica

15 Responsabilità professionale. Dalla conciliazione alle linee guida. Ecco tutte le critic... Pagina 2 di 3 attività istruttoria mirante ad identificare nelle condotte del sanitario dipendente coinvolto nell evento la sussistenza o meno dell elemento della colpa grave. Con l obbligo di esercitare, anche a scopo cautelativo, l azione di rivalsa presso il giudice ordinario per dimostrarlo in giudizio, e la necessità di sostenere spese legali e peritali. Tali procedure saranno implementate in presenza di autoassicurazione o, meglio, ritenzione del rischio, sistema diffuso in molte Regioni, insostenibile nel tempo senza una adeguata e specifica riserva finanziaria a livello aziendale o regionale, con ogni probabilità elusa in tempi di de-finanziamento del SSN. Senza considerare il lavoro attualmente gravante sugli uffici dei giudici ordinari, aumentato dal trasferimento di ulteriore contenzioso. Infine, è da notare come la misura della rivalsa, di cui all articolo 9 comma 5, dovrebbe essere resa uguale per tutti i cittadini. La norma più favorevole riguarda attualmente la Magistratura per la quale si prevede, ai sensi della Legge 27/2/2015, n. 18, come massimo una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio. Senza limitazione alla progressione di carriera e all accesso a pubblici concorsi per incarichi superiori. 2) Le disposizioni che aumentano la chiamata in causa del sanitario, con il rischio di un incremento delle spese assicurative. Con modalità plurime, ed eccessive, i medici e gli altri professionisti possono essere chiamati in giudizio: responsabilità penale (articolo 6); responsabilità extracontrattuale ai sensi dell art del codice civile (articolo 7); tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 696-bis del codice di procedura civile (articolo 8); azione di rivalsa per la graduazione della colpa anche in caso di transazione extragiudiziale (articolo 9); azione diretta del danneggiato nei confronti dell assicurazione e successiva rivalsa verso l esercente la professione sanitaria da parte dell assicurazione (articolo 12, commi 1 e 3). Va, però, diradato ogni dubbio sulla possibilità che gli esercenti la professione sanitaria, dipendenti di una struttura pubblica o privata, siano costretti a contrarre, oltre alla assicurazione per rivalsa, anche quella personale di responsabilità civile verso terzi primo rischio, che comporterebbe il costo annuale di almeno 500 milioni di euro, con evidente vantaggio delle assicurazioni, inaccettabile da parte delle categorie professionali che rappresentiamo. Per evitare questa eventualità, occorre richiamare quanto previsto nell articolo 28 del DPR 761/1979 e nei CCNL 1998/2001 e 2002/2005 della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, (e cioè che le strutture sanitarie, pubbliche e private, mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, tengono il personale dipendente al di fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave o di dolo). O esplicitare che l'azione di risarcimento viene esercitata esclusivamente nei confronti di chi ha la responsabilità dei comportamenti messi in atto. La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e per responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO) delle strutture sanitarie deve essere tra le condizioni per l'autorizzazione, l'accreditamento, la convenzione. La garanzia RCO vale per i soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa presso le Aziende, Enti e strutture, in cui vanno espressamente ricompresi i lavoratori precari o che, senza corrispettivo, frequentino, anche occasionalmente, gli ambiti suddetti a meri fini di apprendimento e formazione. 3) Il ruolo delle linee guida. Per quanto attiene l autonomia e la responsabilità del medico nelle scelte professionali relative ad un particolare caso clinico, ribadita più volte dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione, l articolo 5 raggiunge un suo equilibrio interno, con il riferimento, tenendo conto della specificità del paziente e del contesto organizzativo, alle raccomandazioni ed alle buone pratiche clinico- assistenziali -organizzative delle linee guida (LG). La cui qualità non è garantita dall autorevolezza di chi le produce, né dalla loro legittimazione normativa, quanto da rigore metodologico nel processo di elaborazione, accuratezza nella ricerca, nella valutazione e nella selezione delle evidenze scientifiche nonché adeguata governance di eventuali conflitti di interesse nella loro formulazione. Per questo occorre riferirsi a Linee Guida accreditate all interno di un Sistema Nazionale Linee Guida, coordinato da una pubblica istituzione, aperte a contributi pubblici prima di adozioni formali sul modello statunitense ed inglese. Nelle more si continuerebbe ad applicare il riferimento alla Comunità scientifica già previsto dalla legge Balduzzi.

16 Responsabilità professionale. Dalla conciliazione alle linee guida. Ecco tutte le critic... Pagina 3 di 3 4) La documentazione clinica. Sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni, fatti salvi i tempi tecnici legati a particolari indagini diagnostiche. 5) Preferibile parlare, come si fa in Europa e in USA, di rischi sanitari e di eventi avversi, i quali non sono tutti riconducibili alla categoria degli errori sanitari e errori medici. Non appare corretto etichettare tutto come errori, prima ancora del giudizio. 6) Appare utile una definizione giuridica di "colpa grave"non affidabile, nella sua valutazione medico legale, esclusivamente al rispetto puntuale delle linee guida cui fa riferimento il professionista. 7) Importante che al professionista sia garantita puntuale informazione dell'istruttoria amministrativa/legale e medico legale, e se del caso partecipazione, nonché di tutto il percorso di gestione del contenzioso, sia extragiudiziario che giudiziario, mettendo a disposizione anche le valutazioni medico legali e i pareri/valutazioni sulla sussistenza o meno della colpa grave inviate alla Corte dei Conti.

17 Responsabilità medici: rivalsa, contenziosi e polizze i punti da chiarire Pagina 1 di 1 13/04/2016 Mercoledì, 13 Aprile 2016, POLITICA E SANITÀ apr Responsabilità medici: rivalsa, contenziosi e polizze i punti da chiarire TAGS: ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, RESPONSABILITÀ DEI MEDICI «Salvo i casi di colpa grave o di dolo, con adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile, le aziende sanitarie tengono il personale dipendente fuori dalle conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per responsabilità extracontrattuale, ivi comprese le spese di giudizio e peritali, relativamente alla loro attività, senza diritto di rivalsa». L'intersindacale medica ha inviato un documento alla Commissione Igiene e Sanità del Senato in cui chiede che nella bozza di legge in itinere (ddl Gelli 2224) si riporti quanto scritto negli ultimi contratti. Gli esponenti Anaao Cimo Fesmed Aaroi Fassid Cgil Cisl Uil e Fvm aggiungono che la copertura Rc delle strutture sanitarie «deve essere tra le condizioni per l'autorizzazione, l'accreditamento, la convenzione». E deve includere i sanitari precari. I medici dipendenti chiedono inoltre al legislatore di chiarire bene tre punti. Rivalsa - Per l'articolo 9, l'ospedale, dopo aver risarcito il paziente danneggiato, potrà rivalersi sul medico solo in caso di dolo o colpa grave di quest'ultimo per un massimo di tre annualità di stipendio (i giudici ne pagano mezza). Lo stesso articolo sostiene che la Corte dei Conti non può chiedere al medico quanto pagato dall'asl a titolo di danno erariale. Una tutela in più? Per l'intersindacale no, anzi il giudice contabile potrebbe essere una garanzia. Infatti, accerta il danno in quote circoscrivendo quello riconducibile alla condotta del medico e indagando il concorso dell'ospedale. Invece se il contenzioso è presso il giudice civile questi chiede al medico e ai suoi eredi tutta la somma versata dall'ente pubblico. In futuro, il medico potrebbe essere chiamato a discolparsi dal giudice civile proprio nei casi in cui la Corte dei Conti instaura un contenzioso con l'ospedale. Dopo un risarcimento per malpractice, manager e direttori amministrativi per difendersi potrebbero chiamarlo in causa, adendo il tribunale ordinario. L'eventualità va scongiurata. I sindacati chiedono poi che non vi siano penalizzazioni di carriera per il medico che subisca rivalsa. Assicurazioni - L'intersindacale chiede che la conciliazione si esperisca solo una volta fallito un tentativo di transazione diretta. D'ora in poi il medico deve immaginare una polizza su 4-5 ambiti: penale, civile, per la conciliazione e per difendersi dalla rivalsa dell'assicurazione (più il "rientro" della Corte dei Conti). A questo punto i sindacati chiedono si metta per iscritto che il medico non debba mai contrattare una polizza primo rischio ma solo per rivalsa. Linee guida - Il ddl Gelli prevede che, in caso di danno a paziente, se un medico rispetta le linee guida delle società scientifiche, non debba risarcire. L'intersindacale preferisce si affidi la stesura delle suddette linee guida non alle società scientifiche bensì a un Sistema Nazionale, coordinato da una pubblica istituzione, e lo si apra a contributi pubblici preventivi come in Usa e Gran Bretagna. In attesa del nuovo istituto, si continuerebbe a far riferimento alla "Comunità scientifica" come da legge Balduzzi. Si chiede inoltre che il medico possa sempre sapere a che punto è il contenzioso, accedere alle valutazioni medico legali e ai documenti inviati alla Corte dei Conti ove investita. Infine, «sarebbe opportuno garantire ai pazienti un tempo certo e breve, per l'acquisizione della documentazione clinica, almeno fino a quando il fascicolo elettronico non diventerà strumento ordinario in tutte le Regioni». Mauro Miserendino RIPRODUZIONE RISERVATA

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