IFRS 2 Operazioni con azioni proprie e del gruppo

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1 IFRIC 11 Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 Operazioni con azioni proprie e del gruppo L IFRIC 11 IFRS 2 Operazioni con azioni proprie e del gruppo è stata elaborata dall International Financial Reporting Interpretations Committee e pubblicato dall International Accounting Standards Board nel novembre IASCF 2481

2 IFRIC 11 SOMMARIO INTERPRETAZIONE IFRIC 11 IFRS 2 OPERAZIONI CON AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO RIFERIMENTI paragrafi PROBLEMI 1 6 INTERPRETAZIONE 7 11 DATA DI ENTRATA IN VIGORE 12 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 13 ESEMPIO ILLUSTRATIVO MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 2482 IASCF

3 IFRIC 11 L Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 Operazioni con azioni proprie e del gruppo (IFRIC 11) è illustrata nei paragrafi L IFRIC 11 è accompagnata da un Esempio illustrativo e dalle Motivazioni per le conclusioni. La finalità e l autorità delle Interpretazioni sono illustrate nei paragrafi 2 e 7-17 della Prefazione agli International Financial Reporting Standard. IASCF 2483

4 IFRIC 11 Interpretazione IFRIC 11 IFRS 2 Operazioni con azioni proprie e del gruppo Riferimenti IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed Errori IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio IFRS 2 Pagamenti basati su azioni Problemi 1 La presente Interpretazione affronta due problemi. Il primo è se le seguenti operazioni debbano essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa in base a quanto previsto dall IFRS 2: (a) un entità assegna a propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è tenuta ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capitale (ovvero le azioni proprie) da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; e (b) un entità o suoi azionisti assegnano diritti su strumenti rappresentativi di capitale dell entità medesima (ad esempio opzioni su azioni) a dipendenti dell entità e gli azionisti dell entità forniscono gli strumenti rappresentativi di capitale necessari. 2 Il secondo problema riguarda gli accordi di pagamento basato su azioni ai quali partecipano due o più entità appartenenti allo stesso gruppo. Ad esempio, dipendenti di una controllata ricevono diritti su strumenti rappresentativi di capitale della controllante come compenso per i servizi forniti alla controllata. Il paragrafo 3 dell IFRS 2 prevede che: Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell entità, o di un altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all entità. [Corsivo aggiunto] Tuttavia l IFRS 2 non indica come tali operazioni debbano essere contabilizzate nel bilancio individuale o separato di ciascuna entità del gruppo. 3 Pertanto, il secondo problema riguarda i seguenti accordi di pagamento basato su azioni: (a) una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale direttamente a dipendenti della sua controllata: la controllante (non la controllata) ha l obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli strumenti rappresentativi di capitale necessari; e (b) una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la controllata ha l obbligo di fornire ai suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale necessari IASCF

5 IFRIC 11 4 La presente Interpretazione chiarisce come gli accordi di pagamento basato su azioni di cui al paragrafo 3 debbano essere contabilizzati nel bilancio della controllata che riceve servizi dai dipendenti. 5 Vi può essere un accordo tra una controllante e la sua controllata in base al quale la controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. La presente Interpretazione non indica come contabilizzare tali accordi di pagamento infra-gruppo. 6 Pur essendo incentrata sulle operazioni con i dipendenti, la presente Interpretazione si applica anche ad analoghe operazioni con pagamento basato su azioni con fornitori di beni o servizi che non siano dipendenti. Interpretazione Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un entità (paragrafo 1) 7 Le operazioni di pagamento basato su azioni in cui un entità riceve servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi del proprio capitale devono essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Ciò si applica indipendentemente dal fatto che l entità scelga di acquistare, o sia tenuta ad acquistare, tali strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per assolvere i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato su azioni. Ciò si applica inoltre indipendentemente dal fatto che: (a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di capitale dell entità siano stati assegnati dall entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti; o (b) l accordo di pagamento basato su azioni sia stato regolato dall entità stessa o dal suo azionista/dai suoi azionisti. Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo 3(a)) 8 Purché l accordo di pagamento basato su azioni sia contabilizzato come regolato con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, la controllata deve misurare i servizi ricevuti dai suoi dipendenti conformemente alle disposizioni applicabili alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, rilevando un corrispondente incremento del patrimonio netto come apporto della controllante. 9 Una controllante può assegnare diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti delle sue controllate, a condizione che abbiano completato un determinato periodo di servizio continuato presso il gruppo. Un dipendente di una controllata può trasferirsi ad un altra controllata durante il periodo di maturazione specificato senza che vi sia alcun effetto per i diritti del dipendente sugli strumenti rappresentativi di capitale della controllante nel quadro dell originario accordo di pagamento basato su azioni. Ciascuna controllata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui tali diritti su strumenti rappresentativi di capitale sono stati IASCF 2485

6 IFRIC 11 originariamente assegnati dalla controllante, come definito all Appendice A dell IFRS 2, e in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. 10 Può accadere che tale dipendente, dopo essersi trasferito da un entità del gruppo ad un altra, non soddisfi una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, quale definita all Appendice A dell IFRS 2, ad esempio in quanto lascia il gruppo prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso ciascuna controllata deve rettificare l importo precedentemente rilevato rispetto ai servizi ricevuti dal dipendente conformemente ai principi di cui al paragrafo 19 dell IFRS 2. Di conseguenza, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dalla controllante non maturano per il mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione di maturazione diversa da una condizione di mercato, nessun importo viene rilevato su base cumulativa per i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi controllata. Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti (paragrafo 3(b)) 11 La controllata deve contabilizzare l operazione con i suoi dipendenti come regolata per cassa. Questa disposizione si applica indipendentemente da come la controllata ottenga gli strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti. Data di entrata in vigore 12 L entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 marzo 2007 o da data successiva. È consentita un applicazione anticipata. Se un entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1 marzo 2007, tale fatto deve essere indicato. Disposizioni transitorie 13 L entità deve applicare la presente Interpretazione retroattivamente conformemente allo IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell IFRS IASCF

7 IFRIC 11 IE Esempio illustrativo Il presente esempio è allegato all IFRIC 11, ma non ne costituisce parte integrante. IE1 IE2 IE3 IE4 Una controllante assegna 200 opzioni su azioni a ciascuno dei 100 dipendenti di una propria controllata, a condizione che il dipendente completi due anni di servizio presso la controllata. Il fair value (valore equo) delle opzioni su azioni alla data di assegnazione è di CU30 cadauna. * Alla data di assegnazione, la controllata stima che l 80 per cento dei dipendenti completerà il periodo di servizio di due anni. Tale stima non cambia durante il periodo di maturazione. Al termine del periodo di maturazione, 81dipendenti completano i due anni di servizio richiesti. La controllante non richiede che la controllata paghi le azioni necessarie per regolare l assegnazione delle opzioni su azioni. L operazione di pagamento basato su azioni nel bilancio consolidato della controllante è contabilizzata come regolata con strumenti rappresentativi di capitale in conformità all IFRS 2. Come richiesto dal paragrafo 8 dell'ifric 11, trascorso il periodo di maturazione di due anni, la controllata valuta i servizi ricevuti dai dipendenti secondo quanto previsto dalle disposizioni applicabili alle operazioni di pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Pertanto, la controllata valuta i servizi ricevuti dai dipendenti in base al fair value (valore equo) delle opzioni su azioni alla data di assegnazione. Un incremento del patrimonio netto è rilevato nel bilancio della controllata come conferimento da parte della controllante. Le registrazioni contabili effettuate dalla controllata per ciascuno dei due anni sono le seguenti: Anno 1 Dare Costo delle retribuzioni ( CU30 0,8/2) Avere Patrimonio netto (conferimenti dalla controllante) Anno 2 Dare Costo delle retribuzioni ( CU30 0, ) Avere Patrimonio netto (conferimenti dalla controllante) CU CU CU CU * In questo esempio, gli importi monetari sono denominati in currency units (unità di moneta) (CU). IASCF 2487

8 IFRIC 11 BC Motivazioni per le conclusioni dell Interpretazione IFRIC 11 Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all'ifric 11, ma non ne costituiscono parte integrante. Introduzione BC1 BC2 Le presenti Motivazioni per le conclusioni riassumono le considerazioni dell IFRIC nel formulare le sue posizioni. I singoli componenti dell IFRIC hanno attribuito un peso maggiore ad alcuni fattori rispetto ad altri. L IFRIC pubblicò la bozza di Interpretazione D17 IFRS 2-Operazioni con azioni proprie e del gruppo per pubblici commenti nel maggio Ha ricevuto 40 lettere di risposta. Interpretazione (paragrafi 7-11) Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capitale proprio di un entità (paragrafo 7) BC3 BC4 BC5 BC6 La D17 proponeva che, a prescindere dal fatto che l entità scegliesse di acquistare, o fosse tenuta ad acquistare gli strumenti rappresentativi di capitale da un terzo per regolare un accordo di pagamento basato su azioni, le operazioni con pagamento basato su azioni avrebbero dovuto essere contabilizzate come se fossero state regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Secondo la logica dell IFRIC, il corrispettivo per i servizi ricevuti era costituito dagli strumenti rappresentativi di capitale dell entità (piuttosto che da una passività rappresentata dal trasferimento di disponibilità liquide o di altre attività). Per lo stesso motivo, l IFRIC proponeva nella D17 che, indipendentemente dal fatto che i diritti dei dipendenti agli strumenti rappresentativi di capitale dell entità fossero assegnati dall entità stessa o dai suoi azionisti, o che le obbligazioni relative all accordo di pagamento basato su azioni fossero regolate dall entità stessa o dai suoi azionisti, le operazioni con pagamento basato su azioni avrebbero dovuto essere contabilizzate come se fossero state regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Dei 40 commentatori della D17, solo un numero esiguo non era favorevole alla proposta di trattare le operazioni come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Per il motivo indicato al paragrafo BC3, l IFRIC ha riaffermato la propria opinione secondo cui le operazioni con pagamento basato su azioni specificate nell IFRIC 11 al paragrafo 1(a) e (b) dovrebbero essere contabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di capitale. Alcuni commentatori hanno chiesto all IFRIC di chiarire se un entità dovrebbe rilevare una passività finanziaria quando sottoscrive un accordo contrattuale per acquisire strumenti rappresentativi di capitale proprio. L IFRIC ha osservato che le disposizioni rilevanti dello IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio sono chiare. Pertanto, l IFRIC ha deciso di non spiegare tali disposizioni nell Interpretazione IASCF

9 IFRIC 11 BC Accordi di pagamento basato su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della controllante (paragrafi 8 11) BC7 La D17 trattava i seguenti accordi di pagamento basato su azioni che interessano due o più entità dello stesso gruppo: (a) una controllante assegna dei diritti su strumenti rappresentativi del capitale proprio direttamente a dipendenti di una propria controllata; e (b) un entità assegna ai propri dipendenti diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante. Una controllante assegna diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti della sua controllata (paragrafo 8) BC8 BC9 BC10 BC11 L IFRIC ha sottolineato che il paragrafo 3 dell IFRS 2 Pagamenti basati su azioni richiede che un entità rilevi come accordi di pagamento basato su azioni i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell entità a terzi che hanno fornito beni o servizi all entità. Tuttavia, l IFRIC ha osservato che, ai fini della redazione del bilancio della controllata, l operazione descritta al paragrafo BC7(a) non soddisfa la definizione di operazione di pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale né quella di operazione di pagamento basato su azioni regolata con disponibilità liquide. In tale situazione, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non sono gli strumenti rappresentativi di capitale della controllata e la controllata non ha alcun obbligo al trasferimento di disponibilità liquide o di altre attività ai dipendenti. Poiché la controllata non ha alcun obbligo a consegnare disponibilità liquide o altre attività ai dipendenti, l IFRIC proponeva nella D17 di non considerare appropriato contabilizzare l operazione come regolata con disponibilità liquide nel bilancio della controllata. L IFRIC, invece, ha suggerito che il criterio di regolamento con strumenti rappresentativi di capitale fosse più coerente con i principi stabiliti dall IFRS 2. Dei 40 commentatori della D17, solo un numero esiguo non era favorevole al fatto che l operazione dovesse essere contabilizzata come regolata con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio della controllata. L IFRIC ha sottolineato che la controllante è coinvolta nell accordo in quanto si è impegnata a fornire ai dipendenti della controllata strumenti rappresentativi del proprio capitale. Per soddisfare la disposizione stabilita dall IFRS 2 al paragrafo 3, l IFRIC riteneva fosse appropriato in questa particolare situazione che la controllata applicasse nel proprio bilancio lo stesso criterio di valutazione utilizzato dalla controllante nel proprio bilancio consolidato. Di conseguenza, l IFRIC ha concluso che, purché l operazione sia contabilizzata come regolata con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio consolidato della controllante, i servizi ricevuti dai dipendenti dovrebbero essere valutati utilizzando il criterio di regolamento con strumenti rappresentativi di capitale della controllata. Di conseguenza, per riflettere l assegnazione, da parte della controllante, dei diritti su strumenti rappresentativi del proprio capitale a dipendenti di una controllata, l IFRIC ha deciso che la controllata dovrebbe rilevare nel proprio patrimonio netto un conferimento da parte della controllante pari al controvalore dei servizi prestati dai dipendenti. IASCF 2489

10 IFRIC 11 BC BC12 L IFRIC ha considerato se la presente Interpretazione avrebbe dovuto trattare le modalità di contabilizzazione di un accordo di pagamento infra-gruppo richiedendo alla controllata di pagare la controllante per la fornitura di strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. L IFRIC ha deciso di non trattare tale argomento in quanto non intendeva estendere l ambito di applicazione della presente Interpretazione a un argomento che è, in genere, collegato alla contabilizzazione degli accordi di pagamento infra-gruppo. Una controllata assegna diritti su strumenti rappresentativi di capitale della sua controllante a suoi dipendenti (paragrafo 11) BC13 BC14 BC15 BC16 BC17 Sebbene la controllata di cui all operazione descritta al paragrafo BC7(b) abbia un obbligazione verso i propri dipendenti, l obbligazione non è determinata in base al prezzo degli strumenti rappresentativi del proprio capitale. Pertanto, l operazione non soddisfa la definizione di operazione di pagamento basato su azioni regolata con disponibilità liquide nel bilancio della controllata. Inoltre, poiché gli strumenti rappresentativi di capitale forniti ai dipendenti non sono strumenti rappresentativi di capitale della controllata, l operazione non soddisfa neanche la definizione di operazione di pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio della controllata. La D17 proponeva che la controllata dovesse contabilizzare nel proprio bilancio l operazione con i propri dipendenti come regolata con disponibilità liquide. La logica di tale proposta era data dal fatto che il criterio del regolamento con disponibilità liquide fosse più coerente con i principi dell IFRS 2 in quanto la controllata ha un obbligazione a fornire ai propri dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale della controllante che sono trattati come attività della controllata una volta che questa li acquisisce. Molti commentatori della D17 non erano favorevoli al trattamento contabile proposto. Essi non concordavano con il fatto che i trattamenti contabili per i due tipi di accordo descritti al paragrafo BC7 dipendessero da quale entità assegna ai dipendenti i diritti agli strumenti rappresentativi di capitale della controllante. Secondo costoro, a prescindere dal fatto che sia la controllante o la controllata ad assegnare tali diritti ai dipendenti, nella maggior parte dei casi è la controllante che fornisce gli strumenti rappresentativi di capitale per regolare l obbligazione. Essi ritenevano che non fosse appropriato richiedere alla controllata di applicare trattamenti contabili diversi a operazioni aventi la stessa sostanza. La loro perplessità riguardava il fatto che trattamenti contabili diversi avrebbero offerto alle entità l opportunità di strutturare le proprie operazioni infra-gruppo in modo tale da conseguire i risultati contabili auspicati. L IFRIC ha sottolineato che gli accordi descritti ai paragrafi BC7(a) e (b) potrebbero essere identici nel bilancio consolidato della controllante, e anche dal punto di vista dei dipendenti che ricevono gli strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, dal punto di vista della controllata, l IFRIC ha osservato che i due accordi sono diversi. L IFRIC ha sottolineato che secondo l accordo (a) la controllante, piuttosto che la controllata, ha l obbligazione di fornire ai propri dipendenti gli strumenti rappresentativi di capitale, mentre secondo l accordo (b) è la controllata ad avere tale obbligazione. Inoltre, l IFRIC ha chiarito che il modo in cui la controllata acquisisce gli strumenti rappresentativi di capitale necessari per soddisfare l obbligazione verso i propri dipendenti rappresenta un operazione distinta rispetto all operazione con i propri dipendenti IASCF

11 IFRIC 11 BC BC18 Per i motivi sopra citati, l IFRIC ha riaffermato la propria opinione secondo cui l operazione con i dipendenti descritta al paragrafo BC7(b) dovrebbe essere contabilizzata nel bilancio della controllata come regolata con disponibilità liquide. Trasferimenti di dipendenti tra le entità del gruppo (paragrafi 9 e 10) BC19 BC20 BC21 BC22 L IFRIC ha osservato che alcuni accordi di pagamento basato su azioni comportano che una controllante assegna dei diritti ai dipendenti di più di una controllata con una condizione di maturazione in base alla quale si richiede ai dipendenti di lavorare per il gruppo per un determinato periodo. Talvolta, un dipendente di una controllata si trasferisce presso un altra controllata durante il periodo di maturazione, senza che vi sia alcun impatto sui suoi diritti in base agli accordi originari di pagamento basato su azioni. Nella D17, l IFRIC rifletteva sul fatto che il cambio di impiego da un entità del gruppo a un altra non rappresenta una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale, in quanto questi erano stati assegnati dalla controllante (non dalla singola controllata). Pertanto, l IFRIC proponeva nella D17 che la controllata presso cui si trasferisce il dipendente avrebbe dovuto valutare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti dal dipendente facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale alla data in cui questi erano stati originariamente assegnati al dipendente dalla controllante. I commentatori della D17 erano in genere favorevoli al trattamento proposto. Alcuni commentatori hanno inoltre chiesto all IFRIC di chiarire i seguenti due punti: (a) se il trasferimento di dipendenti tra le entità del gruppo avrebbe dovuto essere considerato un mancato conseguimento di una condizione di maturazione nel bilancio della controllata da cui i dipendenti si sono trasferiti (ossia, se la controllata avrebbe dovuto stornare l onere precedentemente rilevato con riferimento ai servizi ricevuti da tali dipendenti); e (b) dopo il trasferimento dell impiego, nel caso in cui un dipendente avesse lasciato il gruppo durante il periodo di maturazione, se ciascuna controllata avrebbe dovuto stornare l onere precedentemente rilevato con riferimento ai servizi prestati da tale dipendente durante il periodo di maturazione. I termini dell'originario accordo di pagamento basato su azioni prevedono che i dipendenti lavorino per il gruppo, piuttosto che per una determinata entità del gruppo. Pertanto, nelle sue delibere, l IFRIC ha riaffermato che il cambio di impiego non dovrebbe determinare una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale nel bilancio della controllata presso cui i dipendenti si trasferiscono. Per lo stesso motivo, l IFRIC ha concluso che lo stesso trasferimento non dovrebbe essere trattato come un mancato conseguimento di una condizione di maturazione da parte di un dipendente. Quindi, il trasferimento non dovrebbe comportare alcuno storno, nel bilancio della controllata da cui il dipendente si trasferisce, dell onere precedentemente rilevato con riferimento ai servizi ricevuti dal dipendente. L IFRIC ha sottolineato che il paragrafo 19 dell IFRS 2 prevede che l importo cumulativo rilevato per beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno successivamente. Pertanto, su base cumulativa, non devono essere rilevati importi per beni o servizi se gli strumenti rappresentativi di capitale non maturano per il mancato rispetto di una condizione di maturazione, diversa da una condizione di mercato, come descritto nell'appendice A dell IFRS 2. Applicando i principi indicati nel paragrafo 19 dell IFRS 2, l IFRIC ha concluso che quando il dipendente non soddisfa una condizione di maturazione che non sia una condizione di mercato, i servizi prestati da tale dipendente rilevati nel bilancio di ciascuna controllata durante il periodo di maturazione dovrebbero essere stornati. IASCF 2491

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