Dario Dongo. L etichetta. Origine, tabella nutrizionale, ingredienti Tutte le novità del regolamento europeo. ilfattoalimentare.it

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Dario Dongo. L etichetta. Origine, tabella nutrizionale, ingredienti Tutte le novità del regolamento europeo. ilfattoalimentare.it"

Transcript

1 Dario Dongo L etichetta Origine, tabella nutrizionale, ingredienti Tutte le novità del regolamento europeo ilfattoalimentare.it

2 Penso che lo scandalo maggiore sia economico: è quello delle disuguaglianze sociali, della giustapposizione di estrema ricchezza ed estrema povertà su un pianeta interconnesso. Non sta soltanto nell esistenza di Paesi ricchi e Paesi poveri, ma nell acuirsi del divario che esiste tra loro, in particolare negli ultimi vent anni. La lotta per ridurlo è del tutto insufficiente (Stéphane Hessel, 2011) Questo libro é dedicato a quel miliardo di bambini, madri e padri, giovani e vecchi che ancora non dispongono di cibo e acqua, né degli strumenti per procurarseli. A chi si interessa di loro, e se ne occupa con azioni concrete. A chi di Voi - con l occasione di questa lettura - ha contribuito agli aiuti nel Corno d Africa. E a chi ne seguirà l esempio, a prescindere. Dario L ETICHETTA / PAG. 1

3 Oggi in Somalia un milione e mezzo di bambini ha urgente bisogno di assistenza umanitaria e la comunità internazionale non è in grado di fronteggiare l emergenza. Ilfattoalimentare.it ha aderito alla proposta dell autore di contribuire agli aiuti pubblicando L etichetta, un ebook di 54 pagine scritto da Dario Dongo, che illustra tutte le novità del nuovo regolamento sulle etichette e sulla pubblicità dei prodotti alimentari in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE il 22 novembre Oltre 50 operatori - tra imprese, professionisti, società di consulenza, editori - hanno raccolto il nostro invito a sostenere i progetti portati avanti in Somalia da: Agire, Medici senza Frontiere e Oxfam, per un ammontare complessivo che ha superato I loghi e i siti web dei donatori sono riportati a pagina 3. Questa pagina la consideriamo aperta perché l emergenza umanitaria é ancora in corso e contiamo sull adesione di altri operatori e dei lettori che lo vorranno. L etichetta è un testo in progress, che sarà aggiornato quando la Commissione europea pubblicherà le norme di attuazione sull origine, la leggibilità, le indicazioni nutrizionali... Novembre 2011 Roberto La Pira Direttore ilfattoalimentare.it L ETICHETTA / PAG. 2

4 Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito al progetto Avvocato Vito Rubino Università Piemonte Orientale Studio Avvocato Andreis e Associati Torino - Milano - Bruxelles L ETICHETTA / PAG. 3 Studio Avvocato Neva Monari Torino

5 Indice PARTE I - INTRODUZIONE 7 1. I motivi della riforma Semplificazione normativa Certezza del diritto Riscontro alle esigenze degli stakeholders 9 2. Le occasioni mancate Limiti alla legislazione concorrente degli Stati membri Database di tutte le norme pregresse applicabili a etichette e pubblicità degli alimenti Alimenti c.d. preincartati Informazioni nutrizionali, continuità con gli schemi esistenti 12 PARTE II - NOVITA Campo di applicazione Alimenti non preconfezionati Pubblici esercizi, mense, catering Informazioni B2B Vendite a distanza Legislazione concorrente Informazioni obbligatorie ulteriori Prescrizioni nazionali su origine e provenienza Bevande alcoliche Responsabilità degli operatori 18 L ETICHETTA - INDICE - PAG. 4

6 5. Informazioni obbligatorie in etichetta Informazioni nello stesso campo visivo Simboli e strumenti alternativi d informazione Denominazione di vendita Scongelato Ingrediente sostitutivo Acqua aggiunta a carni o pesci Carne ricomposta e pesce ricomposto Insaccati, involucro non edibile Leggibilità Ingredienti Allergeni Oli e grassi vegetali Oli e grassi di origine animale Acqua e ingredienti volatili aggiunti Caffeina Aromi Nano-materiali Peso netto Termine minimo di conservazione e data di scadenza Data di congelamento Origine e provenienza Origine o provenienza del prodotto diversa da quella dell ingrediente primario Origine delle carni Origine di altre categorie di prodotti Informazione nutrizionale Dichiarazione nutrizionale obbligatoria Informazioni sul campo visivo principale GDA s Ulteriori forme di informazione nutrizionale Acidi grassi trans (TFA s) Macellazione rituale Micro-confezioni Bottiglie in vetro marchiate indelebilmente con vuoto a rendere Controlli Tempi 29 L ETICHETTA - INDICE - PAG. 5

7 PARTE III - ANALISI Principi generali Principio di non-ingannevolezza Requisiti linguistici Informazioni obbligatorie Denominazione dell alimento Elenco degli ingredienti Indicazione degli ingredienti Alimenti esenti dall obbligo di elencare gli ingredienti Sostanze esentate dall elenco degli ingredienti Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Elenco delle sostanze allergeniche Modalità di indicazione Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti Quantità netta dell alimento Termine minimo di conservazione o data di scadenza Data di congelamento Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d impiego Nome o ragione sociale e indirizzo dell operatore Paese d origine e luogo di provenienza Regola di base Origine o provenienza del prodotto diversa da quella dell ingrediente primario Origine delle carni Origine di altre categorie di prodotti Istruzioni per l uso Bevande alcoliche, titolo alcolometrico Dichiarazione nutrizionale Dichiarazione nutrizionale obbligatoria Dichiarazioni volontarie Informazioni nutrizionali sul campo visivo principale Calcolo dei valori nutrizionali, e relative tolleranze GDA s Ulteriori forme di informazione nutrizionale Acidi grassi trans (TFA s) Informazioni facoltative Controlli e sanzioni Controlli pubblici ufficiali Concorrenza e pratiche commerciali leali Comunicazione pubblicitaria responsabile Conclusioni 53 L ETICHETTA - INDICE - PAG. 6

8 Introduzione PARTE I Dopo trentadue anni di onorato servizio, la direttiva 79/112/CEE 1 - che ha stabilito regole armonizzate su etichette, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari in Europa va in pensione. Per cedere il passo a un nuovo regolamento UE sull informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, definito a fine 2011 dopo quasi quattro anni di dibattiti tra la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio. Il nuovo regolamento non si discosta in modo significativo dalla disciplina coeva e tuttavia introduce alcune novità da applicarsi dopo tre anni dalla sua entrata in vigore (cinque anni per quanto attiene all informazione nutrizionale in etichetta). Questo manuale è anzitutto rivolto agli operatori del settore alimentare, primo comparto manifatturiero in Europa, i quali potranno valutare alla luce delle nuove norme - l opportunità di rivedere le ricette e se del caso gli approvvigionamenti, oltre a etichette e pubblicità, per promuovere con maggiore efficacia i loro prodotti nel Mercato comune. La lettura può anche offrire alcuni utili spunti ai consumatori più attenti, per conoscere e comprendere le caratteristiche degli alimenti loro offerti in vendita. Il manuale si articola in tre parti: 1) introduzione, 2) novità del regolamento, 3) analisi del nuovo regime d informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. 1 Direttiva consolidata in dir. 2000/13/CE e successive, da ultimo dir. 2008/5/CE (recepite in Italia con d.lgs n. 109 e seguenti modifiche) L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 7

9 1. I motivi della riforma Il la Commissione europea - dopo diversi anni di valutazione delle esigenze espresse dalle parti sociali interessate (i c.d. stakeholders: consumatori, autorità degli Stati membri, agricoltori, industria di trasformazione, distribuzione alimentare) - ha adottato la proposta di un nuovo regolamento sull informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. I motivi della riforma sono diversi: 1.1. Semplificazione normativa. Si è anzitutto ritenuto necessario raccogliere in un unico testo regolativo le norme armonizzate in tema di: etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, 2 etichettatura nutrizionale, 3 informazione sulla presenza di ingredienti allergenici. 4 Si è dimenticato di richiamare la direttiva sul lotto di produzione, 5 la cui citazione in etichetta rimane perciò doverosa - sulla base della dir. 1989/396/ CEE appunto - se pure non citata nel nuovo regolamento tra le informazioni obbligatorie (art. 9). E poi risultato necessario precisare che gli obiettivi generali di questo insieme di regole non sono limitate alla libera circolazione delle merci nel Mercato unico (art. 3.2), ma si estendono alla protezione della salute e degli interessi dei consumatori (art. 3.1). 2 C.d. direttiva etichettatura, dir. 2000/13/CE e successive 3 Dir. 496/1990/CEE e seguenti. Testo consolidato su 4 Dir. 2003/89/CE e modifiche 5 NB: dir 1989/396/CEE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare L ETICHETTA - PARTE / PAG. I - PAG. 8 8

10 1.2. Certezza del diritto. Tre decadi di applicazione di normative nazionali che recepivano i principi comuni sono valse a evidenziare la necessità di regole non solo armonizzate bensì identiche. I principi sono stati perciò assemblati in un regolamento europeo: un identico testo, tradotto nelle 23 lingue ufficiali, che entra in vigore e viene applicato contestualmente in tutti gli Stati membri. Si è inoltre provveduto a chiarire una volta per tutte le responsabilità degli operatori economici sulle informazioni rese in etichetta e pubblicità: quando anche l alimento sia realizzato e/o confezionato da terzi per conto di un operatore che vi apponga il proprio nome o ragione sociale (es. private labels), è quest ultimo che risponde della completezza e veridicità delle notizie a esso riferite; delle etichette di cibi di provenienza extra-ue è invece responsabile l importatore Riscontro alle esigenze degli stakeholders. Le parti sociali interessate, nell ambito delle consultazioni che hanno avuto luogo negli ultimi anni, hanno espresso diverse istanze. In particolare: leggibilità delle informazioni essenziali. Il criterio generale stabilito nel precedente regime non è bastato a garantire l effettiva leggibilità delle notizie riportate in etichetta. Il legislatore europeo ha quindi introdotto prescrizioni ulteriori - quali l altezza minima dei caratteri, il loro spessore, il contrasto luminoso e cromatico tra le diciture e lo sfondo idonee a realizzare tale obiettivo, informazioni nutrizionali. La varietà degli alimenti disponibili a scaffale è notevolmente aumentata, le loro ricette e caratteristiche assai differenziate. Frattanto anche in Europa (come in altre aree del pianeta) sovrappeso, obesità e varie malattie riconducibili a diete squilibrate e stili di vita poco salutari hanno assunto una rilevanza endemica. Di conseguenza, si è convenuto di offrire ai consumatori accurate informazioni sul valore energetico e le proprietà nutrizionali di tutti i prodotti loro offerti in vendita (al di là di rare eccezioni) e di introdurre idonei strumenti di educazione pubblica volti a favorire il miglioramento delle loro diete, notizie sulla presenza di ingredienti allergenici. I consumatori affetti da allergie e intolleranze alimentari, secondo gli studi dedotti a base della c.d. direttiva allergeni, 6 rappresentano il 3-4% della popolazione adulta e il 6 Dir. 2003/89/CE e successive modifiche L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 9

11 7-8% dei bambini in UE. E il 50% dei pasti, in media, viene consumato fuori casa. Si è dunque concordata la necessità di garantire a queste categorie vulnerabili di consumatori le informazioni per essi cruciali anche in occasione di acquisto di prodotti non preconfezionati, oltreché presso gli esercizi pubblici e di ristorazione, origine e provenienza di alcuni prodotti e loro materie prime. Il legislatore europeo - considerato l interesse dei consumatori a conoscere l origine e/o la provenienza degli alimenti più vicini alla produzione agricola primaria ha esteso l obbligatorietà delle suddette informazioni a tutte le carni (non solo bovine ma anche ovine, caprine, suine e avicole). Ha inoltre affidato alla Commissione europea il compito di valutare l opportunità di prescrivere la designazione dell origine anche per altri prodotti (quali gli alimenti monoingrediente, il latte e i prodotti da esso derivati, le carni utilizzate come ingrediente di altri cibi). Tenendo conto sia degli interessi dei consumatori, sia della fattibilità e del rapporto costi-benefici che la registrazione e trascrizione di tali notizie sulle singole confezioni può comportare per gli operatori della filiera (agricoltura e allevamento, trasformazione, distribuzione), notizie specifiche su composizione e caratteristiche di alcuni prodotti. Per migliorare la trasparenza delle notizie in merito alla composizione dei vari alimenti, sono state introdotte prescrizioni ulteriori quali l obbligo di precisare la natura degli oli vegetali impiegati, l eventuale decongelazione del prodotto venduto e varie altre che più avanti si esploreranno nei dettagli. 2. Le occasioni mancate Per onestà intellettuale bisogna anche annotare le aree di miglioramento che il legislatore europeo ha trascurato in questa grande occasione di riforma: 2.1. Limiti alla legislazione concorrente degli Stati membri. La Corte di Giustizia di Lussemburgo, nel corso di tre decenni, aveva definito un princi- L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 10

12 pio rigoroso: il principio di libera circolazione delle merci 7 comporta il divieto di misure nazionali divergenti rispetto a quelle comuni. Al di fuori delle sole norme dettate da esigenze imperative di ordine generale - come la tutela della salute dei cittadini - purché proporzionate nella misura e nel tempo alle suddette esigenze. Il legislatore europeo ha rinnegato la giurisprudenza comunitaria, introducendo invece la facoltà per gli Stati membri di introdurre norme tecniche ulteriori rispetto a quelle armonizzate (capitolo VI del regolamento). Queste aprono la strada a regimi sperequati di concorrenza, discriminazioni tra gli operatori dei diversi Paesi membri, livelli differenziati di tutela dei consumatori Database di tutte le norme pregresse applicabili a etichette e pubblicità degli alimenti. Il nuovo regolamento, come si è visto, 9 consolida in un unico testo le normative di carattere generale applicabili a etichette e pubblicità, etichettatura nutrizionale, informazione sulla presenza di ingredienti allergenici nei prodotti. Le norme relative all informazione commerciale sui prodotti alimentari sono tuttavia disperse in centinaia di provvedimenti europei e nazionali, di natura orizzontale (vale a dire applicabili alla generalità degli alimenti, es. nutrition & health claims) 10 e verticale (le normative che riguardano singoli prodotti e/o loro categorie, es. prodotti di cacao e cioccolato). 11 Queste normative si sovrappongono e derogano alle regole generali, 12 sebbene ciò talora comporti dubbi interpretativi e incongruenze applicative. Di conseguenza gli operatori, i consumatori e le autorità di controllo devono affrontare un ginepraio di norme di varia origine (storia, tempo, livello di governo) e applicazione, nel tentativo di identificare quali di esse debbano prevalere sulle altre. Il Parlamento europeo nella sua prima lettura del progetto di regolamento aveva proposto di attribuire alla Commissione europea i compiti di: raccogliere in un unico database accessibile al pubblico tutte le normative, orizzontali e verticali, applicabili all informazione commerciale sui prodotti alimentari; verificare la coerenza di tali disposizioni con i principi generali stabiliti nel nuovo regolamento; presentare, ove del caso, le opportune proposte di modifica delle norme speciali per garantire la congruità dell intero sistema. Questa occasione è tuttavia sfumata nel corso dei successivi dibattiti con il Consiglio. 7 Art. 34 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea) 8 Per i dettagli, si veda la Parte II, paragrafo 2 9 Si veda il precedente paragrafo Informazioni nutrizionali e relative alla salute fornite sugli alimenti, reg. (CE) n. 1924/06 11 Dir. 2000/36/CE (recepita in Italia con d.lgs. 178/2003) 12 In omaggio al principio lex specialis derogat legi generali L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 11

13 2.3. Alimenti c.d. preincartati. Rimangono purtroppo esclusi dalla quasi totalità delle informazioni obbligatorie gli alimenti pre-confezionati dai supermercati per la vendita diretta. Una deroga assolutamente ingiustificata per merito della quale i consumatori continueranno a non reperire informazioni essenziali sui prodotti (come carni, formaggi e salumi) che la grande distribuzione porziona, 13 avvolge nel cellophane e colloca sui banchi di vendita accanto a quelli confezionati dal produttore che invece riportano un quadro completo di informazioni (art. 2.2 lettera e ). Bisogna perciò affidarsi ai legislatori nazionali per colmare questa lacuna che arreca un grave pregiudizio al diritto d informazione dei consumatori sui prodotti loro offerti in vendita (art. 42.1) Informazioni nutrizionali, continuità con gli schemi esistenti La direttiva etichettatura nutrizionale 14 ha introdotto in Europa un sistema di informazione basato su due schemi alternativi: Big 4. Valore energetico, proteine, carboidrati, grassi, Big 8. Valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio. Tali valori, riferiti a 100g/ml di prodotto ed eventualmente alla porzione, sono apposti su base volontaria in un apposita tabella sulle etichette dei prodotti alimentari. La loro indicazione assume carattere obbligatorio solo nelle ipotesi in cui, in etichetta o pubblicità, sia fatto vanto delle proprietà nutrizionali dell alimento (es. meno grassi, ricco in fibre, c.d. claims nutrizionali). 15 Già nel 2006 peraltro l Industria alimentare europea così come quella italiana, rispettivamente rappresentate da FoodDrinkEurope e Federalimentare, hanno assunto l impegno di inserire sulle etichette di tutti i prodotti alimentari su base volontaria una tabella nutrizionale (a 4 o a 8 elementi, secondo gli schemi previsti in dir. 1990/496/CEE) accompagnata, ove del caso, da un informazione nutrizionale di sintesi che esprime l apporto di una porzione di alimento in termini percentuali rispetto al fabbisogno medio giornaliero. Informazione nota come quantità giornaliera indicativa (in in- 13 A proposito di deroghe ingiustificate a favore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), vale la pena ricordare che il legislatore europeo ha esentato la grande distribuzione anche dall applicazione delle regole igieniche supplementari stabilite a garanzia della sicurezza dei prodotti di origine animale (reg. CE n. 853/04, regolamento c.d. Igiene 2) 14 Dir. 90/496/CEE e ulteriori modifiche (recepita in Italia con d.lgs. n. 77/1993) 15 I c.d. nutrition & health claims (indicazioni nutrizionali e relative alla salute) sono attualmente disciplinati dal reg. (CE) n. 1924/06 e successive modifiche L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 12

14 glese GDA, Guideline Daily Amount) e applicata uniformemente nell intera Unione europea, sulla base di parametri definiti da Eurodiet e convalidati dall Efsa. 16 I consumatori europei, abituati da oltre vent anni a tabelle nutrizionali così composte, dovranno ora adeguarsi al nuovo schema informativo stabilito nel regolamento che altera l ordine consolidato dei valori e costringe gli operatori che intendano citare sul fronte etichetta la quantità giornaliera indicativa (GDA) relativa al valore energetico a riportare tale valore non solo riferito alla porzione, ma anche ai 100g/ml di prodotto: notizia, quest ultima, di scarso rilievo in particolare per i cibi destinati al consumo in quantità assai lontane dal parametro dei 100g/ml (es. un paio di chewing-gum, un cucchiaio d olio extra-vergine d oliva destinato a condire un insalata). 16 European Food Safety Authority, Autorità europea per la sicurezza alimentare, istituita con reg. (CE) n. 178/02 L ETICHETTA - PARTE I - PAG. 13

15 NOVITA PARTE II Il regolamento UE per l informazione al consumatore sui prodotti alimentari è stato definito in seconda lettura dal Parlamento europeo il , 17 mediante ratifica dell accordo raggiunto il tra i suoi rappresentanti e quelli di Consiglio e Commissione. 18 Il testo è disponibile su roparl.europa.eu/sides/getdoc.do?pubref=-//ep//text+ta+p7-ta doc+xml+v0//it Segue una breve disamina dei suoi elementi essenziali, con annotazione in colore rosso di alcune criticità: 1. Campo di applicazione Il regolamento si applica a tutti i prodotti destinati al consumatore finale, ivi compresi quelli somministrati dalle collettività (es. ristoranti, mense, ospedali, catering), 19 nonché quelli destinati alle collettività (art. 1.3, art. 8.7) Alimenti non preconfezionati. Il legislatore europeo ha abdicato, in favore degli Stati membri, alla potestà di decidere quali informazioni debbano accompagnare la vendita di alimenti sfusi e c.d. preincartati, 20 e con quali modalità esse debbano venire fornite. Fatto salvo l inderogabile obbligo di indicare la presenza di allergeni, negli ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici (art a). 17 I primi commenti da Strasburgo sono disponibili su 18 L approvazione del regolamento in esame è soggetta alla procedura di co-decisione, che comporta l accordo delle tre Istituzioni sull intero testo in ogni sua parte 19 Addirittura, sono compresi i servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato (art. 1.3, capoverso) 20 Vale a dire, i cibi confezionati presso gli esercizi di vendita o in locali a essi attigui. Si veda Parte I, paragrafo 2.3 L ETICHETTA - PARTE / PAG. II - PAG

16 Ne consegue che gli operatori economici e i consumatori si troveranno di fronte a 27 sistemi differenziati di doveri e di diritti. Una situazione del tutto distonica rispetto agli obiettivi generali del regolamento Pubblici esercizi, mense, catering. Sono ancora da definire le specifiche modalità con cui i ristoratori e i pubblici esercenti, oltre ai titolari di mense e catering, dovranno offrire le informazioni ai consumatori finali. Fermo restando il principio secondo cui per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento (art. 12.1) Informazioni B2B. 22 Gli operatori del settore alimentare devono trasferire le informazioni obbligatorie 23 (sulla confezione, o in etichetta, o sui documenti commerciali) 24 in entrambe le ipotesi di: alimenti preconfezionati destinati al consumatore finale, ma commercializzati in una fase anteriore alla vendita al consumatore finale, alimenti preconfezionati destinati alle collettività in vista della loro successiva preparazione, trasformazione, frazionamento o taglio (art. 8.7) Vendite a distanza. L operatore è tenuto a fornire una parte delle informazioni obbligatorie sul materiale a sostegno della vendita a distanza (es. sito web per le vendite online, depliant per quelle telefoniche) o con altri mezzi appropriati (art a). Tutte le informazioni obbligatorie devono poi venire offerte in fase di consegna (art b). 25 Rimane da chiarire se, in ipotesi di vendita e consegna a domicilio di pizza e/o prodotti di gastronomia, oltre alle informazioni da fornire preventivamente, sia necessario applicare etichette sulle confezioni. 21 Si veda Parte I, paragrafo 2.1 (Le occasioni mancate limiti alla legislazione concorrente degli Stati membri), ultimo capoverso 22 Business to business. Ci si riferisce alle informazioni da trasferire in occasione delle forniture di prodotti dall operatore del settore alimentare ad altri operatori commerciali, i quali a loro volta forniranno o serviranno alimenti al consumatore finale 23 Si veda la successiva Parte III, paragrafo 2 (Informazioni obbligatorie) 24 se si può garantire che tali documenti accompagnano l alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna 25 Tali requisiti inspiegabilmente non si applicano agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati (art. 14.3) L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 15

17 2. Legislazione concorrente Le Istituzioni comunitarie non hanno escluso, come era invece prioritario, 26 la possibilità che gli Stati membri integrino la legislazione con provvedimenti nazionali relativi a singoli prodotti e loro categorie, nelle parti non soggette a regole comuni (capitolo VI). 27 Anzi, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento (art. 38) Informazioni obbligatorie ulteriori. Addirittura, gli Stati membri potranno imporre ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi, d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d origine controllata e repressione della concorrenza sleale (art. 39.1) Si veda la Parte I, paragrafo 2.1 (Le occasioni mancate - Limiti alla legislazione concorrente degli Stati membri) 27 Si veda il Capitolo VI del regolamento (Disposizioni nazionali) 28 Si veda l art. 38 del regolamento (Disposizioni nazionali) 29 Si veda l articolo 39 (Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari) L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 16

18 Lo Stato membro che intende introdurre un nuovo provvedimento nazionale deve notificarne il progetto alla Commissione europea e non darvi attuazione prima dei tre mesi successivi, salvo parere negativo di quest ultima. Ci si dovrà quindi affidare alla Commissione per la salvaguardia del Mercato unico e dell uniformità delle regole. A tutela degli operatori della filiera e dei consumatori Prescrizioni nazionali su origine e provenienza. I legislatori nazionali potranno anche introdurre ulteriori prescrizioni sull indicazione d origine o provenienza di taluni alimenti, quando esista un nesso comprovato tra talune qualità dell alimento e la sua origine o provenienza (art. 39.2). L unico limite che è stato apposto al rischio di proliferazione di discipline localistiche consiste nei divieti, per le norme nazionali, di ostacolare la libera circolazione delle merci nel Mercato unico e di discriminare i prodotti realizzati in altri Paesi membri (art. 38.1). Un limite del tutto velleitario ove si consideri che l introduzione di prescrizioni ulteriori rispetto a quelle comuni comporta per definizione: maggiori costi per gli operatori, PMI in particolare (per l aggiornamento sulle regole da applicarsi in ogni Stato membro, l elaborazione delle notizie supplementari richieste, la revisione delle etichette), un diverso appeal dei prodotti (poiché i consumatori dei vari Paesi, in accordo con le rispettive politiche nazionali, possono venire indotti a preferire gli alimenti che presentino determinati requisiti la cui informazione sia ivi imposta come obbligatoria). Si ricorda, tra l altro, che il nesso comprovato tra le qualità dell alimento e la sua origine e provenienza già riceve tutela nei regolamenti CE n. 509, 510/06 sulle indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG). 3. Bevande alcoliche La generalità delle bevande alcoliche (>1,2% vol.), in quanto soggette ad apposita e distinta disciplina comunitaria, rimane esentata dagli obblighi di indicazione degli ingredienti e di informazioni nutrizionali (art. 16.4). Nei tre anni successivi all entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà una relazione per valutare se alcune categorie di bevande alcoliche debbano essere in futuro esentate, in particolare, dall obbligo L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 17

19 di fornire le informazioni relative al valore energetico 30 e, in tale ambito, l opportunità di introdurre una definizione per i c.d. alco-pops (art. 16.4, capoverso). 4. Responsabilità degli operatori Un grande passo avanti viene fatto nel definire i ruoli degli operatori. In linea con i criteri stabiliti nel c.d. General Food Law (reg. CE n. 178/02), chi appone il proprio nome o ragione sociale o marchio sull alimento destinato al consumatore finale sia esso il produttore o il venditore è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni riportate in etichetta. Per i prodotti che provengono da Paesi extra-ue, il responsabile è l importatore (art. 8). 5. Informazioni obbligatorie in etichetta In aggiunta alle notizie tuttora previste come obbligatorie per la generalità dei prodotti, si aggiungono essenzialmente le indicazioni nutrizionali e quelle relative all origine, con le modalità descritte nei successivi paragrafi (art. 9.1) Informazioni nello stesso campo visivo. E utile ricordare che devono venire collocate nello stesso campo visivo la denominazione di vendita, la quantità netta e ove del caso il titolo alcolometrico (art. 13.5). Rispetto alla disciplina attuale, viene meno l obbligo di riportare nel suddetto campo visivo il termine di durabilità del prodotto. Un omissione ingiustificata, considerato il significato essenziale di tale informazione Frattanto, in attesa dell adozione delle disposizioni dell Unione di cui all articolo 16, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali per quanto riguarda l elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% in volume (art. 41 Bevande alcoliche) 31 Il regolamento anzi prevede la possibilità di indicare il termine di durabilità facendo richiamo ad altra parte dell etichetta ove esso sia stampato (si veda la successiva Parte III, paragrafo 2.6, Termine minimo di conservazione o data di scadenza) L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 18

20 6. Simboli e strumenti alternativi d informazione La Commissione potrà introdurre simboli o pittogrammi in alternativa a parole e numeri relativi alle indicazioni obbligatorie presenti sulle etichette (art. 9, comma 2-4). E prevista anche la possibilità di introdurre, in futuro, strumenti d informazione alternativi alle etichette (es. schermi interattivi sugli scaffali di vendita, applicazioni per smart-phones. Art. 12.3, 3.a). 7. Denominazione di vendita Come già previsto nella legislazione attuale, questa deve essere accompagnata dalla precisazione delle condizioni fisiche o del trattamento subito dal prodotto, 32 qualora l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore (All. VI, parte A, punto 1). Le novità: 7.1. Scongelato. Se l alimento è stato congelato o surgelato prima della vendita e viene venduto scongelato, la denominazione di vendita deve venire accompagnata dalla dicitura scongelato. Fatti salvi i casi di scongelamento di singoli ingredienti, di prodotti nei quali l abbattimento di temperatura costituisca una fase di processo tecnologicamente necessaria, di alimenti per i quali lo scongelamento non comporta conseguenze negative in termini di sicurezza e qualità (All. VI, parte A, punto 2) Ingrediente sostitutivo. Se un ingrediente normalmente utilizzato (es. uova/ovoprodotti nella maionese) o naturalmente presente nel prodotto è sostituito da altro ingrediente (es. proteine di soia al posto di uova/ovoprodotti), l ingrediente sostitutivo 33 deve essere indicato accanto alla denominazione di vendita, in caratteri di altezza non inferiore al 75% di quella del nome del prodotto (art. 7.1 lett. d) e All. VI, parte A, punto 4, lett. b) Acqua aggiunta a carni o pesci. La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che hanno l apparenza di fetta, filetto o porzione a cui venga aggiunta acqua in percentuale superiore al 5% in peso devono indicarne la presenza, a fianco della denominazione di vendita (All. VI, parte A, punto 4b). 32 Es. in polvere, ricongelato, congelato, surgelato, concentrato, affumicato 33 NB: il concetto di ingrediente sostitutivo è meno chiaro di quanto appaia nell esempio riportato, quando di pensi alle centinaia di migliaia di diversi alimenti disponibili nel mercato UE. Bisognerebbe chiarire in quali casi il solo aspetto esteriore ( appearance ) del prodotto, svincolato da immagini, pittogrammi e diciture, possa indurre in errore il consumatore circa la presenza di un determinato alimento o ingrediente. Sarà certamente utile sviluppare un interpretazione unitaria, per evitare che le applicazioni differenziate da parte delle autorità di controllo dei 27 Paesi creino inutile confusione tra gli operatori e i consumatori L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 19

21 7.4. Carne ricomposta e pesce ricomposto. La carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca che appaiono come una fetta, filetto o porzione ottenuti da un unico pezzo, ma che in realtà sono composti da diversi pezzi di carne/pesce uniti tra loro tramite altri ingredienti (es. additivi o enzimi), devono recare la specifica indicazione sopra citata (All. VI, parte A, punto 5a) Insaccati, involucro non edibile. Gli insaccati devono riportare una specifica indicazione, vicino alla denominazione di vendita, laddove l involucro non sia edibile (All. VI, parte B, a). 8. Leggibilità 34 Il regolamento chiarisce che alla leggibilità delle informazioni in etichetta contribuiscono diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo (art. 2.2.m). 35 L altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta è fissata in 1,2mm (altezza media, riferita alla lettera x minuscola). 36 Per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia è inferiore a 80cm 2 ) l altezza minima dei caratteri sarà invece di 0,9mm (art ). Inoltre, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l attenzione (art. 12.1). La Commissione svilupperà apposite raccomandazioni volte a promuovere la migliore leggibilità delle notizie in etichetta (art. 13.5). 34 Per approfondimenti, si veda la successiva Parte III, paragrafo 2 (Informazioni obbligatorie) 35 Si segnalano al proposito le Linee Guida per la leggibilità delle informazioni obbligatorie in etichetta sviluppate dalla Confederazione dell Industria alimentare in UE (FoodDrinkEurope), su ciaa.be/documents/positions/guidelines%20for%20the%20legibility%20of%20labelling.pdf 36 NB: per la determinazione dell altezza minima dei caratteri, si veda l Allegato IV (Definizione di altezza della x) del regolamento L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 20

22 9. Ingredienti 9.1. Allergeni. Si dovrà ripetere il nome dell allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell alimento (art. 21.1, terzo capoverso). La loro presenza deve inoltre venire enfatizzata mediante un carattere, uno stile o uno sfondo differente rispetto a quello degli altri ingredienti (art b). Fatti salvi i casi in cui la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione 37 (21.1, ultimo capoverso) Oli e grassi vegetali. Queste diciture dovranno venire seguite dalla specifica indicazione della natura degli oli e grassi specificamente utilizzati. 38 Quando si usano miscele, è ammessa la dicitura in proporzione variabile in alternativa alla citazione in ordine decrescente di peso (All. VII, parte A, punti 8 e 9) Oli e grassi di origine animale. Sarà possibile indicare, in alternativa alla dicitura generica, la specie animale da cui essi derivano (All. VII, parte B, punti 1 e 2) Acqua e ingredienti volatili aggiunti. Dovranno venire indicati solo nell ipotesi in cui la loro presenza nel prodotto finito vale a dire, la differenza tra il peso totale del prodotto finito e il peso degli ingredienti diversi da acqua e ingredienti volatili - è superiore al 5%. Dovranno invece venire 37 Es. latte, burro, formaggio, orzo (solubile), etc. 38 Es. soia, palma, arachide L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 21

23 sempre citati, quando aggiunti alla carne, alle preparazioni di carne, ai prodotti della pesca non processati e ai molluschi bivalvi non processati (All. VII, parte A, punto 1) Caffeina. Le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un tenore di caffeina maggiore di 150mg/l dovranno riportare nello stesso campo visivo del loro nome - oltre all indicazione Tenore elevato di caffeina, già introdotta nel l avvertenza Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento. Gli alimenti solidi a cui venga aggiunta caffeina a scopo non aromatizzante ma fisiologico (es. integratori alimentari) dovranno riportare, anche in questo caso nello stesso campo visivo del nome del prodotto: Contiene caffeina. Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza Aromi. Dovranno venire menzionati in lista ingredienti come aromi ovvero con una delle più specifiche indicazioni previste all art. 3 del reg. CE 1334/08 (sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori degli aromi, ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti). L utilizzo del termine naturale è soggetto alle specifiche regole e condizioni (aroma naturale di x, aroma naturale di x con altri aromi naturali, aroma naturale) di cui all art. 16 del citato regolamento (All. VII, parte D) Nano-materiali. Viene introdotta una prima definizione di nano-materiali ingegnerizzati, 40 il cui utilizzo viene assoggettato alla disciplina dei c.d. novel foods, 41 quando impiegati negli ingredienti e additivi alimentari (art. 2.1.t). Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi (art. 18.3). 39 Dir. 2002/67/CE, recepita in Italia con d.lgs. 181/2003 (intervenuto a modifica del d.lgs. 109/92) 40 «Nanomateriale ingegnerizzato»: materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o più dimensioni dell ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica 41 Reg. (CE) n. 258/97, attualmente in corso di revisione. Si veda L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 22

24 10. Peso netto Laddove un prodotto alimentare sia stato glassato (come nel caso di alcuni surgelati), il peso deve venire indicato al netto della glassatura (All. IX, punto 5) Termine minimo di conservazione e data di scadenza La Commissione potrà adottare regole più precise sulle modalità da utilizzare per indicare il termine minimo di conservazione 43 ( da consumarsi preferibilmente entro, art. 24.3). La data di scadenza ( da consumarsi entro ) dovrà venire riportata su ogni porzione individuale preconfezionata (All. X, punto 2). Non più soltanto, come sinora, sulla confezione esterna che contenga più imballi singoli. 12. Data di congelamento Viene introdotto l obbligo di indicare la data del primo congelamento (giorno/mese/anno) per le carni e preparazioni di carni, nonché i prodotti ittici non processati (All. III.6, All. X.3). A ben vedere questa informazione non ha rilievo per il consumatore, e infatti l obbligo di indicare la data di produzione non è stabilito per nessun altro prodotto a lunga conservazione. Le autorità di controllo, d altra parte, possono già risalire agevolmente alla data di produzione di ogni alimento tramite accesso ai registri di rintracciabilità che ogni operatore deve mettere loro a disposizione Origine e provenienza L indicazione dell origine del prodotto (vale a dire, il luogo ove esso ha subito l ultima trasformazione sostanziale) 45 o del luogo di provenienza rimane obbligatoria nel caso in cui la sua omissione risulti in grado di indurre in errore il consumatore (es. una mozzarella fabbricata in Germania e venduta in Italia). 42 Rimane da chiarire come tale obbligo potrà venire conciliato con le previsioni di cui al precedente paragrafo Termine minimo di conservazione è una traduzione impropria, che perdura da oltre trent anni nei testi italiani, del concetto di termine minimo di durabilità espresso nel testo originale francese della direttiva 112/79/CEE 44 Ai sensi del reg. (CE) n. 178/02, c.d. General Food Law, art. 18 (si vedano al proposito le Linee Guida di Federalimentare per la rintracciabilità dei prodotti alimentari, su area Documenti, voce Linee Guida ) 45 Il nuovo regolamento, nel riferire al Paese d origine del prodotto (all art. 2.2.g), richiama infatti il c.d. Codice doganale comune, reg. (CE) n. 2913/1992, art L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 23

25 Il regolamento specifica che l obbligo di indicare l origine del prodotto ricorre anche se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza (art a). Una precisazione utile a ostacolare il fenomeno del c.d. Italian sounding, vale a dire le ipotesi di prodotti presentati come made in Italy (con indicazioni esplicite o l evocazione di immagini o simboli) se pure realizzati altrove. 46 Le novità: Origine o provenienza del prodotto diversa da quella dell ingrediente primario. 47 Qualora l origine o la provenienza del prodotto venga indicata, ed essa sia diversa da quella dell ingrediente primario, 48 dovrà citarsi anche quest ultima, o comunque si dovrà precisare la sua non coincidenza con l origine del prodotto. Si precisa a tal fine che la sola indicazione del nome e sede dell operatore non si qualifica come indicazione d origine e quindi non fa scaturire il predetto obbligo (art. 25.3). Leggere sulle confezioni che l origine dell ingrediente primario è diversa da quella di produzione dell alimento modificherà le abitudini dei consumatori europei, produrrà alcun concreto effetto sul mercato, apporterà beneficio all agricoltura locale? Sembra un utopia, mentre è invece sicuro che la gran parte delle etichette, già affollate di notizie, ne riporteranno una in più Origine delle carni. 49 Viene introdotto l obbligo di indicare la provenienza delle carni fresche e congelate delle specie suina, ovina, caprina e di pollame vendute tal quali (art a), con le modalità che la Commissione andrà a precisare entro due anni dall entrata in vigore del regolamento. Nell occasione, dovrà anche valutarsi l opportunità di estendere l indicazione obbligatoria di origine anche alla carne usata come ingrediente di prodotti finiti (art. 26.5a-7) Origine di altre categorie di prodotti. 50 Entro tre anni dall entrata in vigore del regolamento la Commissione dovrà eseguire una valutazione 46 La questione dell Italian sounding è in effetti più complessa di quanto possa apparire. Si veda ad esempio quanto annotato su 47 Per approfondimenti, si veda la Parte III, paragrafo , di pari oggetto 48 Per ingrediente primario va inteso sia l ingrediente prevalente (>50%), sia l ingrediente caratterizzante (art. 2, par. 2, lett. o) si vedano Parte III, paragrafo 2.4, e la nota Per approfondimenti, si veda la Parte III, paragrafo , di pari oggetto 50 Per approfondimenti, si veda la Parte III, paragrafo , di pari oggetto L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 24

26 d impatto in merito all eventuale estensione dell obbligo di indicare l origine ai seguenti prodotti: carni diverse da quelle già soggette a tale obbligo, 51 latte, latte utilizzato come ingrediente di prodotti lattiero-caseari, prodotti non trasformati, 52 prodotti mono-ingrediente, ingredienti utilizzati in quota superiore al 50% (art. 26.5). Alcuni stakeholders insistono nell affermare che l estensione dell obbligo di indicare l origine delle materie prime agricole a una pluralità di alimenti possa risollevare le sorti dell agricoltura europea. Se questa ricetta funzionasse, ben varrebbe la pena di applicarla. Ma la questione appare più complessa e il rischio è paradossalmente quello di deprimere i consumi di alimenti che pure rechino vanto di origine autoctona, 53 a causa della scarsa competitività delle rispettive filiere. Ci si chiede perché gli sforzi delle confederazioni agricole non vengano invece orientati su elementi strutturali, come ad esempio le pratiche commerciali sleali della grande distribuzione organizzata nei confronti dei propri fornitori. 54 Nulla peraltro vieta agli operatori di aggiungere su base volontaria informazioni ulteriori in merito all origine dei prodotti e/o delle materie prime Informazione nutrizionale Dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Tutti i prodotti alimentari preconfezionati, fatte salve rare eccezioni, 57 dovranno riportare in un unico campo visivo dell etichetta una tabella nutrizionale con i valori di energia 51 In essenza carni equine, asinine o mulesche, alcuni volatili (es. piccioni), coniglio, cacciagione, rane e lumache. Oltre a lardo e frattaglie, in quanto tecnicamente esclusi dalla definizione di carne 52 Unprocessed foods, come definiti nel reg. CE n. 852/04 (c.d. regolamento Igiene 1) 53 Esemplare in questo senso è la crisi dell olivicoltura in Spagna, primo Paese produttore, ove l indicazione dell origine delle olive degli oli vergini ed extra-vergini non è servita a influenzare le aggressive politiche di prezzo della grande distribuzione (si veda l articolo Squeeze hits Spanish olive farmers, di Miles Johnson da Madrid su Financial Times, ) 54 Si segnalano, al riguardo, alcuni articoli: ilfattoalimentare.it/i-prezzi-dei-prodotti-scendono-ma-occorre-riconoscere-il-valore-del-cibo.html, 55 Si cita l esempio di una catena della GDO d Oltralpe, Casinò France, che ha scelto di riportare l origine nazionale del latte UHT confezionato a marchio proprio 56 Per approfondimenti, si veda la Parte III, paragrafo 2.13 (Dichiarazione nutrizionale) 57 Sono esenti dall obbligo di informazione nutrizionale i prodotti non trasformati, quelli soggetti al solo processo di maturazione, l acqua, le erbe e le spezie, il sale, gli edulcoranti artificiali, il caffè, il tè e le erbe infusionali che non contengano ingredienti diversi dagli aromi, gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per confetture, i lieviti, le gomme da masticare, le mini-confezioni (la cui superficie più ampia sia inferiore a 25cm 2 ). Oltre alle bevande alcoliche, come premesso nel precedente paragrafo 3 L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 25

27 (kcal/kj), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale (art. 30.1). Questi valori dovranno essere riferiti a 100g/ml ed eventualmente, su base volontaria, alla porzione (art. 33). La Commissione adotterà, mediante atti delegati, regole sulla espressione per porzione o unità di consumo per alcune categorie di alimenti (art. 33.4) Informazioni sul campo visivo principale. Su base volontaria sarà consentito ripetere sul campo visivo principale: il valore energetico (kcal), riferito a 100g/ml ed eventualmente anche alla porzione (art. 33.2), le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zucchero e sale (art. 30.3). In questo caso sarà possibile utilizzare una forma diversa da quella tabellare (art. 35.3) e pure riferirsi esclusivamente alla porzione, fatto salvo l obbligo di ripetere il valore energetico di 100g/ml di prodotto (art. 33.2) GDA s. Viene esplicitamente ammesso l utilizzo dei c.d. Reference Intakes (o GDA s, Guideline Daily Amounts, 60 quantità giornaliere indicative), su base volontaria, per esprimere in termini percentuali il contributo di una porzione di alimento rispetto ai fabbisogni medi quotidiani. Con dovere di precisare che i valori si riferiscono a un adulto medio (8400kJ/2000kcal) (art a nuovo). A tal fine viene tra l altro introdotto un apporto medio giornaliero raccomandato per le proteine, pari a 50g (All. XIII). La Commissione svilupperà un documento riferito all indicazione delle GDA s rivolte a gruppi specifici di popolazione (art. 36, comma 3, lett. c). In attesa di tali atti, gli Stati membri potranno disporre misure per l indicazione su base volontaria dei Reference Intakes rivolti a gruppi specifici di popolazione (art. 43). 58 L ipotesi di regolamentare le porzioni appare in contraddizione con la recente dir. 2007/45/CE (recepita in Italia con d.lgs. 12/2010), c.d. direttiva gamme, che ha invece abolito ogni previgente standard (peso/volume) sulle unità di vendita degli alimenti al preciso scopo di consentire la libera circolazione di prodotti preconfezionati in qualsiasi quantità nominale (si veda index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=424&itemid=34). Il dibattito sulle porzioni alimentari non è del resto nuovo, né facile da risolversi (si veda porzioni-chi-le-decide-i-diversi-punti-di-vista-di-consumatori-aziende-e-enti-istituzionali-hanno-d.html) 59 La ripetizione del valore energetico per 100g/ml non è richiesta nel solo caso di alimenti non preimballati (art. 33.3, in combinazione con art. 30.5). La ratio di questa deroga e di varie altre a favore degli alimenti preimballati (si vedano, a esempio, la Parte II, paragrafo 2.6, ultimo capoverso, e la nota 145) sfugge completamente alla ragione (!) 60 Per maggiori informazioni, si veda Per una guida pratica alla lettura delle GDA s, si veda of_guideline_daily_amounts L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 26

28 La Commissione potrà adottare regole sulle tolleranze relative alle dichiarazioni nutrizionali (art. 31.4) Ulteriori forme di informazione nutrizionale. Come se le novità sopra riportate non bastassero, il nuovo regolamento ammette ulteriori espressioni riferite alle informazioni nutrizionali basate su dati scientifici, in quanto accettate dalla maggioranza degli stakeholders, non discriminatorie né in grado di recare ostacolo alla libera circolazione delle merci Acidi grassi trans (TFA s). Entro tre anni dall entrata in vigore del regolamento verrà redatto un rapporto sulla possibile previsione obbligatoria degli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Il dossier sarà eventualmente accompagnato da una proposta legislativa. In attesa del rapporto della Commissione non è consentita l indicazione dei TFA s, neppure su base volontaria (combinato disposto degli articoli 30.7 e ). Questo divieto è problematico per gli operatori che utilizzano le stesse confezioni per vendere i prodotti in USA, ove la citazione dei TFA s in tabella nutrizionale è obbligatoria. Se la Commissione non risolverà la questione con un ragionevole anticipo rispetto all applicazione del nuovo regolamento, molte confezioni rischieranno di venire destinate a rifiuto. 15. Macellazione rituale Le carni di animali soggetti a macellazione rituale (kasher, halal) non devono né dovranno riportare diciture specifiche in etichetta. E stata accantonata l ipotesi di imporre l avviso prodotto derivato da animale sottoposto a macellazione senza stordimento che alcuni membri del Parlamento europeo avevano avanzato nella prima lettura della proposta di regolamento. Non si tratta infatti di stigmatizzare alcuna pratica rituale ma piuttosto di trovare un equilibrio tra le stesse e le esigenze di benessere animale condivise in UE, in sede di revisione delle normative a ciò dedicate. La Commissione procederà a un apposito studio (considerando 50 in premessa del regolamento). 16. Micro-confezioni Quando la superficie maggiore della confezione è inferiore a 10cm 2 sono prescritte in etichetta le sole notizie essen- L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 27

29 ziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione ( da consumarsi preferibilmente entro ) o data di scadenza ( da consumarsi entro ). 61 L elenco degli ingredienti può venire offerto con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e comunque deve essere disponibile su richiesta del consumatore (art. 16.2). 17. Bottiglie in vetro marchiate indelebilmente con vuoto a rendere Le sole informazioni obbligatorie sono denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione o data di scadenza, indicazioni nutrizionali (art. 16.1). 18. Controlli Il regolamento affida agli Stati membri la responsabilità di gestire i controlli ufficiali sull informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (considerando 52). 61 Tali confezioni sono inoltre esonerate dal requisito di collocare sullo stesso campo visivo la denominazione di vendita, la quantità e ove del caso il titolo alcolometrico (art. 13.6) L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 28

30 19. Tempi Il testo dell accordo, a tradursi nelle 23 lingue ufficiali, ha ricevuto la formale approvazione del Consiglio il e sarà pubblicato entro fine anno sulla Gazzetta Ufficiale. Il regolamento entrerà in vigore nei venti giorni successivi alla pubblicazione e le nuove regole saranno applicate nei tre anni che seguiranno (cinque anni per quanto riguarda le informazioni nutrizionali). Tutti i prodotti etichettati sino alla data di applicazione del nuovo regolamento in conformità alle regole previgenti potranno venire commercializzati sino all esaurimento delle scorte (art. 54.1). Rimane da chiarire la possibilità per gli operatori di utilizzare etichette conformi alle nuove prescrizioni anche prima dell applicazione del regolamento (facoltà esplicitamente prevista per le informazioni nutrizionali, art. 55). Altrimenti gli operatori sarebbero costretti a utilizzare le etichette retrò sino al giorno prima dell applicazione del regolamento e solo a decorrere dal giorno sucessivo avrebbero la possibilità di avviare l utilizzo delle etichette nouveau. Poiché le informazioni sono stampate non solo su etichette adesive ma anche su confezioni di cartone, materiali plastici, alluminio litografato, si rischia non solo un grave pregiudizio economico agli operatori ma anche un danno ambientale legato allo smaltimento come rifiuto di tutte le confezioni retrò che avanzerebbero a magazzino alla data di applicazione del regolamento. Adeguati periodi transitori ( salvo nei casi debitamente motivati ), oltre alla possibilità di esaurire le scorte di prodotti immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio, dovranno comunque venire garantiti in ogni ipotesi di riforma (art. 3.3). L ETICHETTA - PARTE II - PAG. 29

31 PARTE III ANALISI 1. Principi generali Tutte le informazioni commerciali relative ai prodotti alimentari devono essere precise [cioè veritiere e dimostrabili, ndr], chiare e facilmente comprensibili per il consumatore medio (art. 7.2) Principio di non-ingannevolezza. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, mentre tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive; 62 d) suggerendo, tramite la denominazione, l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente (art. 7.1). 62 Il divieto in questione, testualmente ricopiato dalla dir. 79/112/CE, a ben vedere non è congruo con i principi definiti dal reg. (CE) n. 1924/06 e successive modifiche, in tema di nutrition & health claims, secondo il quale è invece possibile utilizzare indicazioni nutrizionali su tutti gli alimenti che rientrano nel suo campo di applicazione (con esclusione dei prodotti alimentari destinati a un alimentazione particolare e delle bevande alcoliche), al ricorrere delle condizioni ivi previste. Anche quando le proprietà nutrizionali in questione siano comuni alla categoria di appartenenza, l informazione è infatti utile per i consumatori a comprendere il ruolo dell alimento nella propria dieta. Il regolamento claims dovrebbe prevalere sulle norme generali, tra l altro, anche in virtù del c.d. principio di specialità (lex specialis derogat legi generali). Sarà utile al proposito definire un interpretazione condivisa a livello UE L ETICHETTA L ETICHETTA - PARTE / PAG. III - PAG

32 Tali principi si applicano anche: a) alla pubblicità, b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti (art. 7.4) Requisiti linguistici. Fatte salve le ipotesi in cui la Commissione stabilisca la possibilità di utilizzare simboli o pittogrammi 63 per esprimere alcune informazioni, le informazioni obbligatorie devono venire riportate in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l alimento è commercializzato. 64 Gli Stati membri possono imporre che tali indicazioni siano fornite sui loro territori in una o più lingue ufficiali dell Unione. Senza pregiudizio alla possibilità di etichette multi-lingua (art. 15). 2. Informazioni obbligatorie Per quanto attiene alle etichette alimentari, le informazioni si distinguono in obbligatorie e facoltative. Ci si sofferma anzitutto sulle informazioni obbligatorie in etichetta (art. 9): a) la denominazione dell alimento; b) l elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico [ ] che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell alimento; 65 f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego; h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare [ ]; i) il paese d origine o il luogo di provenienza [ ]; j) istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento; 63 Si veda la Parte II, paragrafo 6 (Simboli e strumenti alternativi d informazione) 64 Peccato che le Istituzioni europee non abbiano raggiunto un accordo nel prevedere che tutte le informazioni obbligatorie vengano sempre e comunque riportate nella lingua che la maggior parte dei consumatori europei sono in grado di comprendere, l inglese 65 NB: la quantità netta (oltre, ove del caso, il titolo alcolometrico volumico effettivo) deve venire riportata nello stesso campo visivo della denominazione dell alimento (si veda la Parte II, precedente paragrafo 5.1) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 31

33 k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. Le suddette informazioni obbligatorie sono rese disponibili e facilmente accessibili per tutti gli alimenti (art. 12), fatti salvi i casi degli alimenti non preimballati, cioè sfusi e/o preincartati. 66 In particolare, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire deve nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l attenzione (art. 13.1). Inoltre, le indicazioni obbligatorie [ ] che appaiono sull imballaggio o sull etichetta ad esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), 67 è pari o superiore a 1,2mm (art. 13.2). Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80cm 2, l altezza minima della x [ ] è pari o superiore a 0,9mm (art. 13.3). La Commissione è delegata a emanare norme ulteriori in materia di leggibilità, 68 con la facoltà di estendere tali requisiti alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti (art ) Denominazione dell alimento. Il consumatore deve anzitutto venire messo nelle condizioni di distinguere la natura del prodotto offertogli, attraverso la c.d. denominazione di vendita. 66 Si vedano la Parte I, paragrafo 2.3 (Alimenti c.d. preincartati) e la nota 59 NB: in ogni caso, gli operatori del settore alimentare, nell ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso (art. 8.4). In attesa di interpretazione comunitaria o giurisprudenziale, si potrebbe inferire da tale norma il divieto - per un distributore che sconfeziona, porziona e riconfeziona un alimento soggetto a data di scadenza di omettere l indicazione del termine di durabilità dell alimento. Senza dimenticare che il suddetto termine dovrebbe venire apposto previa valutazione della c.d. shelf-life del prodotto a seguito delle ulteriori operazioni su di esso compiute, sotto responsabilità del distributore 67 Si veda l Allegato IV (Definizione di altezza della x) del regolamento 68 Ad esempio, il tipo e colore dei caratteri, il loro spessore, il contrasto con lo sfondo, etc. Si vedano, a questo proposito, le Guidelines for the legibility of labelling, pubblicate dalla Confederazione delle industrie agroalimentari in Europa (FoodDrinkEurope, ex CIAA) il Si veda la nota Si veda l articolo 13 (Presentazione delle indicazioni obbligatorie) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 32

34 Il nuovo regolamento distingue tra: denominazione legale: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell Unione ad esso applicabili 70 o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro 71 nel quale l alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività (art. 2.1.n), denominazione usuale: una denominazione che è accettata quale nome dell alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, 72 senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni (art. 2.1.o). Ci si riferisce, in primo luogo, alla denominazione legale. Ove questa non sia disponibile, si può utilizzare la denominazione usuale. In assenza pure di quest ultima, dovrà venire fornita una denominazione descrittiva 73 (art. 17.1). In ogni caso, la denominazione dell alimento non è sostituita con una denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia (art. 17.4) Elenco degli ingredienti. L elenco degli ingredienti è preceduto da una dicitura che comprende la parola «ingredienti» (es. ingredienti, lista ingredienti, elenco ingredienti ) Indicazione degli ingredienti. L elenco riporta tutti gli ingredienti dell alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione dell alimento, purché ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti (art. 2.2.f). 74 Gli ingredienti sono designati, se del caso, 75 con la loro denominazione di vendita (art. 18) Es. olio extra-vergine d oliva, reg. (CE) n. 1019/2002 e successive modifiche 71 Es. alcuni prodotti di salumeria, D.M Es. cantucci, in Italia 73 Es. crema spalmabile alle nocciole 74 Non è tuttavia richiesto di riportare le percentuali di ciascun ingrediente, fatta salva l applicazione della regola del c.d. QUID (Quantitative Ingredients Declaration), citata nel successivo paragrafo 2.4 (Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti) 75 Si può desumere da tale apertura ( se del caso ) la possibilità di abbreviare la denominazione di vendita di alcuni ingredienti (es. crema alle nocciole in luogo di crema spalmabile alle nocciole ), come infatti già previsto in Italia nel d.lgs. 109/92 76 Secondo quanto previsto nel precedente art. 17, nonché negli allegati VI (Denominazioni degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano) e VII (Indicazione e designazione degli ingredienti) del regolamento L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 33

35 Alimenti esenti dall obbligo di elencare gli ingredienti. L elenco degli ingredienti non è prescritto per gli alimenti che seguono: a) ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; b) le acque gassificate dalla cui descrizione si rilevi tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi; e) prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: i) sia identica alla denominazione dell ingrediente, oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente (art. 19) Sostanze esentate dall elenco degli ingredienti. Fatto salvo l obbligo di indicare le sostanze allergeniche 77 che eventualmente residuino nell alimento, nell elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un alimento: a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale; b) gli additivi e gli enzimi alimentari: i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di tale alimento, 78 purché non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici; c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie; d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata; e) l acqua: 79 i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata, o ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato (art. 20). 77 Si veda il successivo paragrafo 2.3 (Etichettatura di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) 78 conformemente al principio del trasferimento di cui all articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1333/2008 che disciplina la materia degli additivi alimentari in Europa 79 In merito all acqua aggiunta, si richiama la Parte II, paragrafo 9.4 (Acqua e ingredienti volatili aggiunti) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 34

36 2.3. Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze. La presenza in un alimento di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze deve sempre venire segnalata, 80 anche quando essa sia solo residuale 81 o in tracce o in forma trasformata Elenco delle sostanze allergeniche. Allergie e intolleranze alimentari sono segnalate rispetto a una moltitudine di sostanze. Nondimeno il legislatore europeo in linea con quanto stabilito nel Codex Alimentarius 82 ha definito un elenco tassativo delle sole sostanze e prodotti soggetti a un obbligo di informazione specifica (All. II). 83 Tale elenco è soggetto a sistematica revisione da parte della la Commissione europea (art. 21.2) Modalità di indicazione. Le sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze devono figurare nell elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell elenco dell allegato II. 84 Il nuovo regolamento introduce un requisito ulteriore: 85 la denominazione della sostanza o del prodotto in questione deve venire evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (art b). Quando l alimento non sia soggetto all obbligo di riportare in etichetta l elenco degli ingredienti, 86 l informazione sulla presenza di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze deve venire fornita mediante la dicitura «contiene» seguita dalla denominazione della sostanza o del prodotto di cui in Allegato II Si ricorda che il nuovo regolamento estende tale obbligo a tutti gli operatori della filiera alimentare: si veda la Parte II, 1 (Campo di applicazione) e 4 (Responsabilità) 81 Ad esempio, quando un ingrediente allergenico sia contenuto nei coadiuvanti tecnologici utilizzati per la preparazione dell alimento, ovvero sia presente in additivi o in additivi c.d. carry over. Si vedano al proposito le Linee Guida di Federalimentare per l etichettatura degli allergeni (su www. federalimentare.it, area Documenti, voce Linee Guida) 82 Si veda il Codex Standard for General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods, par , su 83 Si veda l Allegato II del regolamento (Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) 84 NB: l indicazione dovrebbe venire specificamente riferita alla sostanza (es. mandorle) e non alla categoria di appartenenza (es. frutta secca con guscio) 85 Rispetto alla dir. 2003/89/CE (recepita in Italia con d.lgs. 114/2006) 86 Si veda il precedente paragrafo (Alimenti esenti dall obbligo di elencare gli ingredienti) 87 Ad esempio sull etichetta di un vino (non soggetto a obbligo di elenco degli ingredienti), laddove il tenore di solfiti sia pari o superiore a 10mg/l, deve venire apposta la dicitura contiene solfiti L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 35

37 Il regolamento introduce anche l obbligo di ripetere la presenza di una sostanza allergenica quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici la contengano. L indicazione non è richiesta nel solo caso in cui la denominazione dell alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione 88 (art. 21) Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti 89 deve venire indicata in percentuale 90 - nella denominazione, o immediatamente accanto alla denominazione dell alimento, o nella lista degli ingredienti quando tale ingrediente o categoria di ingredienti: a) figura nella denominazione dell alimento 91 o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; 92 b) è evidenziato nell etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; 93 o c) è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto 94 (art. 22) Quantità netta dell alimento. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo: a) in unità di volume per i prodotti liquidi, b) in unità di massa per gli altri prodotti (art. 23). Le norme tecniche per l indicazione della quantità netta, compresi i casi particolari in cui essa non è richiesta, sono stabilite in Allegato IX (Indicazione della quantità netta). 88 Es. latte, orzo solubile, farina di grano tenero. La Commissione europea - nelle proprie Linee guida per l applicazione della c.d. direttiva allergeni tuttora in vigore (dir. 2003/89/CE) - ha precisato che non è necessario indicare la sostanza allergenica (es. latte) anche nel caso di prodotti la cui denominazione (es. yogurt, panna, burro, formaggi) sia chiaramente associata dal consumatore medio all allergene in questione ( guidelines_6_10.pdf). In questa stessa direzione si citano le Linee Guida di Federalimentare ( Vale a dire, la quantità dell ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione 90 Secondo i criteri stabiliti in Allegato VIII del regolamento, ai punti 3 e 4 91 Es. ravioli con ricotta e spinaci 92 Es. in Italia mandorle nel torrone, patate negli gnocchi 93 Es. immagine dell uovo in una confezione di maionese 94 Es. latte e nocciole in una crema spalmabile a base di cacao 95 Le norme tecniche per l indicazione quantitativa degli ingredienti, compresi i casi particolari nei quali l indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell allegato VIII (Indicazione quantitativa degli ingredienti. Art. 22.2) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 36

38 Si ricorda che quando un alimento solido è presentato in un liquido di copertura, 96 viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo alimento. Per quanto riguarda gli alimenti semi-solidi, 97 in mancanza di disposizioni dell Unione [ ] gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali adottate prima della data di entrata in vigore del regolamento (art. 42). 98 Infine una novità: quando l alimento è stato glassato, il peso netto indicato dell alimento non include la glassa (All. IX.5) Termine minimo di conservazione o data di scadenza. Rimane l obbligo di indicare il termine di durabilità dell alimento, da esprimersi mediante la dicitura da consumarsi preferibilmente entro 99 (c.d. termine minimo di conservazione) 100 oppure - nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana con l indicazione da consumarsi entro (data di scadenza). Le modalità di indicazione di questi termini sono precisate in Allegato X (Termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento). Si segnalano: il nuovo obbligo di indicare la data di scadenza su ogni singola porzione preconfezionata 101 (All. X, 2.d), il chiarimento circa la possibilità di fare richiamo a una diversa parte della confezione o etichetta ove la data è indicata (All. X, 1.b, 2.b), 102 ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato (All. X.1.b, capoverso) Per «liquido di copertura» s intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta o ortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi L olio non è un liquido di copertura: l operatore, pur non essendovi obbligato, ha comunque la facoltà di indicare il peso dell alimento sgocciolato (es. tonno, conserve vegetali sott olio) 97 Es. salse (come maionese, mostarda, ketchup), gelati 98 Tale previsione trova fondamento nelle diverse e consolidate abitudini dei consumatori dei vari Paesi membri a ricevere informazioni (anche di tipo nutrizionale) su questi prodotti, a seconda dei casi, riferite al peso o al volume 99 «Da consumarsi preferibilmente entro il» quando la data comporta l indicazione del giorno; «da consumarsi preferibilmente entro fine...», negli altri casi (All. X.1.a) 100 Per le modalità di indicazione, si veda anche la precedente nota NB: la data di scadenza dovrà perciò venire stampata anche sulle singole porzioni sigillate che si trovino all interno di una confezione multi-pack 102 Es. da consumarsi entro: vedere data sul coperchio 103 NB: non tutti, tra i 500 milioni di consumatori europei, hanno una cognizione esatta su come meglio conservare i diversi tipi di prodotto. Si raccomanda perciò agli operatori di fornire ogni utile suggerimento affinchè l alimento sia preservato in condizioni ottimali, nelle fasi logistica e commerciali ma anche dopo l acquisto. L indicazione conservare al riparo di fonti di luce e di calore, ad esempio, si presta a molte categorie di prodotti. L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 37

39 Il nuovo regolamento introduce una presunzione di legge: successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell articolo 14, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (CE) n. 178/2002 (art. 24.1). Tale previsione, oltre a contrastare con le stesse norme da essa richiamate, 104 rivela un inaccettabile incongruenza: assoluto rigore sulla data di scadenza dei prodotti preimballati (vale a dire, preconfezionati dal produttore) e nessun obbligo di indicarla sui prodotti preincartati (vale a dire, preconfezionati dal distributore) Data di congelamento. Come si è anticipato, non senza annotazioni critiche, 106 il regolamento introduce l obbligo di indicare la data di congelamento per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce che sono stati congelati (All. III.6). La data (giorno, mese, anno) di congelamento o di primo congelamento (per i prodotti congelati più di una volta, deve venire preceduta dalla dicitura «Congelato il» 107. E ammesso il richiamo ad altra parte della confezione ove la data sia riportata Condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d impiego. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione 109 e/o di utilizzazione, 110 tali condizioni devono essere indicate. 104 Il reg. (CE) n. 178/02, c.d. General Food Law, è fondato sul principio dell analisi del rischio: quando un alimento presenti alcuna concreta pericolosità per la salute dei consumatori (tenuto conto sia dei suoi possibili effetti nel medio-lungo termine e nei confronti dei discendenti, sia delle peculiari vulnerabilità di alcune categorie di soggetti, sia delle informazioni che lo accompagnano) esso si qualifica come a rischio, ed è perciò soggetto a una serie di azioni correttive (ritiro, notifica all autorità sanitaria competente, eventuali informazioni dei consumatori e richiamo pubblico, ai sensi dell art. 19 reg. cit.). Una presunzione legale di rischio - oltre a risultare del tutto incongruente con il suddetto principio è irrealistica in quanto gli operatori, nel determinare sotto la propria responsabilità la data di scadenza di un alimento, tendono a eseguire scelte prudenziali: di conseguenza, al di là della presunzione astratta, è del tutto improbabile che il prodotto sia effettivamente pericoloso a partire dal giorno successivo alla sua scadenza. Il vero rischio è invece quello di esporre gli operatori a sanzioni gravissime anche per banali distrazioni (come può essere il caso del titolare di una caffetteria che dimentichi di gettare il latte in scadenza prima della chiusura serale) e attivare allerta non giustificate dall esistenza di alcun reale pericolo per la salute dei consumatori. A tale riguardo si veda ilfattoalimentare.it/data-di-scadenza-termine-minimo-conservazione-consigli-evitare-sprechi.html 105 Si veda la Parte I, paragrafi 2.3 (Alimenti c.d. preincartati), e il precedente paragrafo 2 (Informazioni obbligatorie) capoverso. Si segnala anche l articolo aspx?id= Si veda la Parte II, paragrafo 2.12 (Data di congelamento) 107 Secondo le modalità di cui in All. X.3 (Termine minimo di conservazione o data di scadenza e data di congelamento) 108 Es. congelato il: vedere lato di apertura 109 NB: vale quanto suggerito in nota NB: ai sensi del reg. (CE) n. 178/02, art. 14, la sicurezza dell alimento viene valutata in relazione alle sue normali condizioni d utilizzo. Le indicazioni su condizioni particolari di utilizzo (es. da consumare previa cottura, su una confezione di carne macinata) valgono perciò anche ai fini della determinazione della sicurezza dell alimento (nell esempio citato, la cottura consente infatti di eliminare salmonella o listeria che potrebbero risultare pericolose per la salute del consumatore, ove la carne in questione venisse consumata cruda) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 38

40 Una novità: per consentire una conservazione o un utilizzazione adeguata degli alimenti dopo l apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso (art. 25) Nome o ragione sociale e indirizzo dell operatore. L etichetta deve riportare il nome o la ragione sociale e l indirizzo de l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. (art. 8.1). Questi è il responsabile delle informazioni sugli alimenti e deve assicurare la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali (art. 8.2). 112 Si annotano due novità rispetto alla disciplina che tuttora vige in Italia: 113 è esclusa la possibilità di identificare l operatore con il solo marchio registrato, viene meno l obbligo di indicare la sede dello stabilimento di fabbricazione o confezionamento Paese d origine e luogo di provenienza. Come si è anticipato, 115 il nuovo regolamento introduce alcune novità in merito all obbligo di designare l origine e/o la provenienza degli alimenti Regola di base. In linea di massima, l indicazione dell origine dei prodotti alimentari (che coincide con il luogo di loro ultima trasformazione) 116 rimane facoltativa, fatti salvi: 111 Si tratta del c.d. PAO ( Period After Opening ), informazione resa obbligatoria in UE sui prodotti dell industria chimico-farmaceutica a far data dal Tale informazione, basata su studi di shelf-life in laboratorio, tende inevitabilmente a essere approssimativa in quanto la durabilità dell alimento è condizionata dalle sue modalità di conservazione nelle fasi logistica, commerciale e dopo l acquisto 112 Si veda il precedente paragrafo 2 (Informazioni obbligatorie), e la relativa nota D.lgs n. 109 e successive modifiche 114 L indirizzo della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, si ricorda, poteva già venire omesso nel caso di prodotti recanti il c.d. marchio di identificazione. Tale marchio è costituito da una forma ovale che comprende: la sigla dello Stato di fabbricazione o di confezionamento (es. IT, per indicare l Italia), il numero di riconoscimento dello stabilimento (o l indicazione del punto dell etichetta ove esso è riportato) e la sigla della Comunità Europea (CE). Si veda anche ilfattoalimentare.it/nome-ragione-sociale-marchio-registrato-dubbio-etichettatura.html 115 Si veda la Parte II, paragrafo 13 (Origine e provenienza) 116 Il luogo d origine e definito (art. 2.3) mediante richiamo al c.d. codice doganale comune (reg. CEE n. 2913/92, articoli 23-23). Tale codice - che a partire dal sarà sostituito dal successivo reg. (CE) n. 450/08 - identifica appunto l origine delle merci con il luogo in cui esse hanno subito la loro ultima trasformazione sostanziale L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 39

41 i requisiti di etichettatura stabiliti per determinati prodotti o loro categorie da specifiche disposizioni UE, 117 quanto previsto nella legislazione relativa a DOP (denominazioni d origine protetta), IGP (indicazioni geografiche protette) 118, STG (specialità tradizionali garantite), 119 i casi in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme 120 potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza (art a) Origine o provenienza del prodotto diversa da quella dell ingrediente primario. Nella sola ipotesi in cui il paese d origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: 121 a) è indicato anche il paese d origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d origine o il luogo di provenienza dell ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell alimento. L applicazione di tale regola è in ogni caso soggetta all adozione degli atti di esecuzione della Commissione, entro due anni dall entrata in vigore del regolamento (art. 26.3) Origine delle carni. Il regolamento introduce l obbligo di indicare l origine delle carni fresche, refrigerate o congelate - di animali delle specie suina, ovina o caprina, e dei volatili della voce NC Es. carni bovine (reg. CE n. 1760, 1825/2000), prodotti ortofrutticoli freschi (reg. CE n. 2200/96 e 1580/07), prodotti ittici freschi (reg. CE n. 104/00 e 2065/01), miele (dir. 2001/110/CE), oli vergine ed extra-vergine di oliva (reg. CE n. 1019/2002) 118 Reg. (CE) n. 510/ Reg. (CE) n. 509/ Ad esempio nel caso in cui siano riportati simboli, pittogrammi o immagini generalmente associati a un Paese, e il prodotto sia tuttavia fabbricato in un Paese diverso 121 «Ingrediente primario»: l ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un indicazione quantitativa (art. 2.2.q) 122 Le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all Allegato XI (Tipi di carni per le quali è obbligatorio indicare il Paese di origine o il luogo di provenienza) 123 Galli, galline, anatre, oche, tacchini e faraone. Curiosamente, si annota sono state dimenticate le quaglie L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 40

42 Anche in questo caso, l applicazione è soggetta all adozione degli atti di esecuzione della Commissione, entro due anni dall entrata in vigore del regolamento (art b). 124 La Commissione dovrà valutare, tra l altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita, b) luogo di allevamento, c) luogo di macellazione (art. 26.9). 125 Entro lo stesso termine di due anni dall entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta una relazione 126 al Parlamento europeo e al Consiglio sull indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente (art. 26.6) Origine di altre categorie di prodotti. Entro tre anni dall entrata in vigore del regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti: 124 Appare dunque un refuso la previsione di cui all art. 26.4: Entro cinque anni dalla data di applicazione del paragrafo 2, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza per i prodotti ivi indicati (?) 125 Potrebbe ad esempio ritenersi sufficiente riferire un unica informazione sull origine delle carni avicole, considerato che per tali specie di animali i luoghi di nascita, allevamento e macellazione in genere coincidono 126 A tal fine, la Commissione dovrà tenere in considerazione l esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità della fornitura dell indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza e un analisi dei relativi costi e benefici, compreso l impatto giuridico sul mercato interno e l impatto sugli scambi internazionali (art. 26.7) 127 Es. carni utilizzate come ingredienti di prodotti di salumeria, wurstel, pasta ripiena, piatti pronti, condimenti tipo ragù L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 41

43 a) tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento (art. 26.5). Tali relazioni 128 dovranno tenere in debito conto gli elementi che seguono: l esigenza del consumatore di essere informato, ma anche la fattibilità della fornitura dell indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza, e un analisi dei relativi costi e benefici, compreso l impatto giuridico sul mercato interno e l impatto sugli scambi internazionali (art. 26.7) Istruzioni per l uso. Le istruzioni per l uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso adeguato dello stesso (art. 27.1). 129 Il regolamento rimette alla Commissione la facoltà di adottare atti di esecuzione che definiscono norme dettagliate sulle istruzioni per l uso relative a determinati alimenti (art. 27.2) Bevande alcoliche, titolo alcolometrico. Si conferma l obbligo di indicare il titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande con un tenore alcolico superiore all 1,2%. Le modalità, per i prodotti di cui al codice NC 2204, sono quelle determinate dalle disposizioni specifiche UE applicabili agli stessi (art. 28.1). Per le bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% diverse da quelle sopra citate, le modalità sono quelle stabilite in Allegato XII (art. 28.2): il valore è indicato da una cifra con non più di un decimale, seguita dal simbolo «% vol», che può venire preceduta dal termine «alcol» o dall abbreviazione «alc.». Il titolo alcolometrico è determinato a 20 C, secondo le tolleranze specificamente previste Così come la relazione sull origine delle carni utilizzate come ingredienti, di cui al precedente paragrafo ultimo capoverso 129 Es. tempi e modi di preparazione di un alimento surgelato (almost) ready-to-eat, o di una minestra liofilizzata 130 Si potrebbe immaginare, ad esempio, l introduzione di un simbolo a valere nell intera UE per indicare i tempi di cottura della pasta 131 Si veda l Allegato XII (Titolo alcolometrico) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 42

44 2.13. Dichiarazione nutrizionale. La novità di maggior rilievo del regolamento è costituita dall introduzione di una tabella nutrizionale obbligatoria con alcune variazioni rispetto agli schemi consolidati e dall apertura verso forme di informazione nutrizionale sintetica quali le GDA, 133 esplicitamente ammesse. Sono esclusi dalle regole in questione gli integratori alimentari 134 e le acque minerali naturali. 135 Sono poi fatte salve le direttive CE relative agli alimenti destinati a un alimentazione particolare. 136 I valori sono espressi per 100g o per 100ml (art.32.2), ed eventualmente per porzione (art a). La porzione o l unità [di consumo, ndr] utilizzate sono immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (art. 33.3). 137 Il regolamento affida alla Commissione il compito di adottare, mediante atti di esecuzione e tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di alimenti (art. 33.4). 138 I valori sono presentati in formato tabellare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare (art. 34.2) Dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Sono prescritte le seguenti indicazioni: il valore energetico, e le quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Nel caso in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo contiene quantità trascurabili di... e sono 132 Si veda la Parte I, paragrafo 2.4 (Le occasioni mancate Informazioni nutrizionali, continuità con gli schemi esistenti) 133 Si vedano la Parte II, paragrafo 14.3, e la nota Dir. 2002/46/CE (recepita in Italia con d.lgs. n. 169/2004 e successive modifiche, si veda jsp?id=995&menu=integratori) 135 Dir. 2009/54/CE (lo schema di decreto italiano di recepimento è attualmente all esame del Parlamento, si veda schema-di-decreto-legislativo-recante-attuazione-della-direttiva ce-sull-utilizzazione-e-lacommercializzazione-delle-acque-minerali-naturali) 136 Dir. 2009/39/CE e altre ivi richiamate (per le normative nazionali di riferimento, si veda jsp?id=985&menu=dietetici). Per informazioni sul progetto di revisione della disciplina UE, si vedano gli articoli alimentibevande.it/attualita.aspx?id= Es. porzione 1 biscotto, pari a 15g, 1 bicchiere, pari a 125ml 138 Per un breve commento su tale previsione, si veda la precedente nota 58 L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 43

45 riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. La commissione dovrà stabilire attraverso atti di esecuzione il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive che possono essere considerati trascurabili (art. 34.5). Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale (art. 30.1) Dichiarazioni volontarie. La dichiarazione di cui al precedente paragrafo può venire integrata, su base facoltativa, con l indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi: a) acidi grassi monoinsaturi, b) acidi grassi polinsaturi, c) polioli, d) amido, e) fibre, f) i sali minerali o le vitamine elencati in Allegato XIII, a condizione che essi siano presenti in quantità significativa secondo quanto ivi previsto 139 (art. 30.2). Tali dichiarazioni - oltre alla forma di espressione per 100g/ml ed eventualmente per porzione (art b) - possono venire espresse quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell allegato XIII, parte A, punto 1 (art. 32.4). Viene meno, rispetto al regime attuale, la possibilità di citare il valore del colesterolo nell alemento. Per quanto riguarda gli alimenti non preimballati la dichiarazione nutrizionale volontaria in linea di principio, fatte salve le disposizioni nazionali applicabili può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (art. 30.5). Non è richiesto l utilizzo del formato tabellare (art. 34.4). Le bevande alcoliche sono esenti dall obbligo di dichiarazione nutrizionale obbligatoria. 141 Quando tuttavia rechino una dichiarazione nutrizionale, il suo contenuto può limitarsi al solo valore energetico (art. 30.4) Informazioni nutrizionali sul campo visivo principale. Quando l etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, è consentito ripetere su base volontaria: a) il valore energetico, oppure 139 Si veda l Allegato XIII (Consumi di riferimento) 140 Si veda, a tale riguardo, quanto previsto all art.44 del regolamento 141 Art Si veda la Parte II, paragrafo 3 L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 44

46 b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale (art. 30.3). Le suddette informazioni dovranno venire riportate in modo chiaramente leggibile 142 (con altezza mediana dei caratteri non inferiore a 1,2mm per la x minuscola) 143 e posizionate sul campo visivo principale 144 (art. 34.3). Non è richiesto l utilizzo del formato tabellare (art. 34.4). In tali ipotesi, i valori delle sostanze nutritive (ma non il valore energetico, che deve in ogni caso venire riportato anche per 100g/ml, ai sensi dell art. 33.2, capoverso) 145 e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento 146 potranno venire espressi soltanto per porzione (art. 33.2) Calcolo dei valori nutrizionali, e relative tolleranze. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione elencati nell allegato XIV (art. 31.1). 147 Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive [ ] si riferiscono all alimento così com è venduto. Se del caso, tali informazioni possono riguardare l alimento dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino l alimento pronto per il consumo. (art. 31.3). L operatore dichiara i valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell analisi dell alimento effettuata dal fabbricante, b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati, oppure c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati (art. 31.4). La Commissione potrà inoltre adottare, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate per definire in modo uniforme le tolleranze tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali. (art. 31.4, capoverso) GDA s. 148 Oltre alla forma di espressione per 100g/ml, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive [ ] possono essere espressi, 142 In caratteri la cui parte mediana (altezza della x), come definita in Allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm (ai sensi dell art. 13.2) 143 In conformità all articolo 13, paragrafo Parte principale del campo visivo: la parte del campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposta o visibile al consumatore al momento dell acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall operatore del settore alimentare (art. 2.2.l) 145 Fatto salvo il caso di alimenti non preimballati, ai sensi dell art Le c.d. GDA s, si veda il successivo paragrafo Si veda l Allegato XIV (Coefficienti di conversione) 148 Si veda la Parte II, paragrafo 14.3 di identico titolo, e relative note L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 45

47 se del caso, per 100 g o 100 ml [e/o per porzione, ai sensi dell art c] quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell allegato XIII, parte B 149 (art. 32.4). In tale ipotesi, in stretta prossimità alle suddette forme di espressione deve figurare la seguente dicitura supplementare: «Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8.400 kj/2.000 kcal)» (art. 32.5) Ulteriori forme di informazione nutrizionale. Viene introdotta la possibilità di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive mediante altre forme di espressione e/o [ ] usando forme o simboli grafici oltre a parole o numeri, purché siano rispettati i seguenti requisiti: a) si basano su ricerche accurate e scientificamente valide condotte presso i consumatori e non inducono in errore il consumatore [ ], b) il loro sviluppo deriva dalla consultazione di un ampia gamma di gruppi di soggetti interessati, c) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell importanza dell alimento ai fini dell apporto energetico e nutritivo di una dieta, d) sono sostenuti da elementi scientificamente validi che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione, e) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano sulle assunzioni di riferimento armonizzate di cui all allegato XIII [GDA s, ndr] oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l assunzione di elementi energetici o nutritivi, f) sono obiettivi e non discriminatori, e g) la loro applicazione non crea ostacoli alla libera circolazione delle merci (art. 35.1). A tal uopo, il regolamento prevede che gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g) (art. 35.2). 150 Alcuni Paesi membri hanno creduto così di poter preservare i loro bizzarri sistemi di [dis]informazione nutrizionale sintetica, come i traffic-lights in Regno Unito, gli healthy logo nei Paesi Bassi, i keyhole system in Svezia, Finlandia e Danimarca. 151 Ma a ben vedere, nessuno di tali sistemi a prescindere da ogni illazione sul loro dichiarato fondamento scientifico è con- 149 Si veda l Allegato XIIII (Consumi di riferimento), parte B (Consumi di riferimento di elementi energetici e di determinati elementi nutritivi diversi dalle vitamine e dai sali minerali - adulti) 150 Gli Stati membri devono inoltre monitorare l utilizzo sui loro territori di tali forme di espressione e presentazione supplementari, e fornire alla Commissione informazioni dettagliate (art ) 151 Si citano al riguardo gli articoli e L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 46

48 forme al nuovo regolamento, per due ragioni: le forme di espressione e presentazione supplementari attengono esclusivamente all indicazione di valore energetico e le quantità di sostanze nutritive [ ] 152 (art. 35.1). E ammesso ad esempio presentare le proteine con il logo di Popeye, ma non anche esprimere un giudizio sulla presunta salubrità dell alimento in quanto ricco di proteine, 153 i sistemi citati, nell esprimere giudizi sulle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, di fatto li discriminano in buoni, meno buoni e cattivi, e di conseguenza ostacolano la libera circolazione delle merci. 154 Entro sei anni dall entrata in vigore del regolamento, alla luce dell esperienza acquisita, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. (art. 35.5) Acidi grassi trans (TFA s). Entro tre anni dall entrata in vigore del regolamento la Commissione presenta, tenendo conto dei dati scientifici e delle esperienze acquisite negli Stati membri, una relazione sulla presenza di grassi trans negli alimenti e nella dieta generale della popolazione europea. 156 La relazione è tesa a valutare l impatto di strumenti opportuni che potrebbero consentire ai consumatori di operare scelte più sane in merito agli alimenti e alla dieta generale o che potrebbero promuovere l offerta di opzioni alimentari più sane ai consumatori, compresa, tra l altro, la fornitura di informazioni sui grassi trans o restrizioni al loro uso. Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta legislativa (art. 30.7). Si richiamano le note critiche già espresse su tali disposizioni Viene fatto riferimento alle sole sostanze nutritive di cui in tabella nutrizionale obbligatoria (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) e facoltativa (acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi, polioli, amido, fibre, sali minerali e/o vitamine). Categoricamente esclusi, tra gli altri, gli acidi trans-grassi (che pure sono considerati nei sistemi nazionali in questione) 153 L indicazione delle virtù nutrizionali degli alimenti è infatti rigorosamente soggetta a regole comuni, al preciso scopo di garantire l efficace funzionamento del mercato interno e un elevato livello di tutela dei consumatori (c.d. regolamento claims, reg. CE n. 1924/06, art. 1.1, su LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1924: :IT:PDF) 154 In palese contrasto non solo con le condizioni di cui all art. 35.2, punti f e g, ma con la stessa scienza nutrizionale, secondo cui non sono i singoli cibi ad essere più o meno adeguati ma è la dieta nel suo complesso - da valutarsi su base periodica, giornaliera e settimanale - a dover essere equilibrata e varia 155 NB: dove si andrà a finire? I consumatori europei devono ancora venire aiutati a comprendere le informazioni nutrizionali prescritte dal regolamento e a farne buon uso, ma già si prevedono ulteriori complicazioni del quadro informativo? Poveri loro (!) 156 L EFSA si è già pronunciata a tale riguardo nel 2008, nella propria opinione sui profili nutrizionali relativi agli alimenti (si veda annotando che l impiego di ingredienti che recano acidi trans-grassi è già stato ridotto, in Europa, in misura significativa. Grazie alle iniziative volontarie adottate dall industria in tal senso 157 Si veda la Parte II, paragrafo 14.5, di pari oggetto, secondo capoverso L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 47

49 3. Informazioni facoltative. Per le informazioni facoltative, come per quelle obbligatorie, valgono i requisiti generali di precisione (veridicità e dimostrabilità), chiarezza (e non-ingannevolezza), facile comprensibilità per il consumatore medio. 158 Il regolamento specifica che tali informazioni non devono essere ambigue né arrecare confusione al consumatore e che, se del caso, devono essere basate sui dati scientifici pertinenti (art. 36.2). La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione per le seguenti informazioni volontarie sugli alimenti: a) informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza, 159 b) informazioni relative all idoneità di un alimento per vegetariani o vegani, 160 c) indicazione delle assunzioni di riferimento per un gruppo o gruppi specifici di popolazione oltre alle assunzioni di riferimento di cui all allegato XIII 161 (art. 36.3). 162 La Commissione ha inoltre facoltà di introdurre regole su altri casi di informazioni volontarie sui prodotti alimentari (art. 36.4). 163 Quanto alle modalità di presentazione, si prescrive che le informazioni volontarie sugli alimenti non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti (art. 37) Si veda il precedente paragrafo 1 (Principi generali) 159 Vale a dire, criteri e modalità per esprimere informazioni del tipo può contenere (tracce di) (sostanza allergenica), sulla scia delle Linee guida predisposte a tal uopo dalla Food Standards Agency nel Regno Unito (si veda allergenlabelguidance09.pdf) 160 Anche su questo tema si cita l esempio delle Linee guida Clear Food Labelling, predisposte dalla Food Standards Agency (su foodindustry/guidancenotes/labelregsguidance/clearfoodlabelling) 161 E l ipotesi, ad esempio, delle GDA s riferite ai bambini, per i prodotti a loro destinati 162 In attesa dell adozione delle disposizioni dell Unione di cui all articolo 36, paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri possono adottare misure nazionali relative all indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppi specifici di popolazione (art Indicazione volontaria delle assunzioni di riferimento per gruppo o gruppi specifici di popolazione) 163 La Commissione potrebbe ad esempio precisare le condizioni d utilizzo di diciture quali naturale, ingredienti naturali (es. Linee guida Food Standard Agency, UK, su multimedia/pdfs/fresh.pdf), prodotto artigianale (es. Circ. Min. Attività Produttive n. 168), etc. 164 Se pure la ratio di questa previsione possa risultare condivisibile, le sue implicazioni pratiche sono tutte da chiarire. A maggior ragione in quanto il nuovo regolamento ha già introdotto chiare regole sui criteri di leggibilità delle informazioni obbligatorie (si vedano il precedente paragrafo 2 e la Parte II, paragrafo 8) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 48

50 Vale infine la pena di ricordare due elementi: l applicazione del reg. CE n. 1924/06 a tutte le indicazioni su proprietà nutrizionali e relative alla salute nell informazione commerciale degli alimenti (c.d. nutrition & health claims), 165 gli impegni assunti su base volontaria da parecchi operatori della filiera alimentare, in particolare nell ambito di piattaforme europee di lavoro come la EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health Controlli e sanzioni Controlli pubblici ufficiali. Come si è visto, il regolamento affida agli Stati membri la responsabilità di gestire i controlli ufficiali sull informazione al consumatore con le stesse modalità previste per i controlli sulla sicurezza alimentare. 167 Un grande passo avanti a garanzia dell effettivo e uniforme rispetto delle regole nell intero Mercato unico, considerato che tale responsabilità comporta la designazione delle autorità deputate al coordinamento su scala nazionale dei controlli, i quali dovranno venire affidati a organismi appositamente formati, nel rispetto di procedure documentate ed efficaci. L autorità designata da ogni Stato membro dovrà quindi redigere bilanci consuntivi annuali sulle verifiche effettuate e, a seguito della loro analisi (localizzazione, categorie di operatori, prodotti e filiere maggiormente interessate da non-conformità), programmare i controlli per gli esercizi a seguire. La Commissione europea a sua volta potrà controllare i controllori, sia mediante supervisione dei rendiconti e dei programmi, sia attraverso visite ispettive (audit) atte a verificare l efficacia dei controlli eseguiti sui diversi territori. Le informazioni commerciali relative agli alimenti rilevano poi sotto due ulteriori profili: la lealtà della concorrenza tra imprese, e la correttezza delle loro pratiche commerciali nei confronti dei consumatori finali, la responsabilità della comunicazione pubblicitaria. 165 Alcuni problemi, relativi all applicazione del regolamento claims, sono segnalati su ilfattoalimentare.it/indicazioni-salutistiche-in-etichetta-in-attesa-di-sintonia.html?searched=sint onia&advsearch=oneword&highlight=ajaxsearch_highlight+ajaxsearch_highlight1, ilfattoalimentare.it/prodotti-erboristici-lue-detta-nuove-regole.-ma-resta-più-semplice-registrare-unfarmaco-vegetale-che-un-alimento.html?searched=sintonia&advsearch=oneword&highlight=ajaxsear ch_highlight+ajaxsearch_highlight1 166 Si vedano ilfattoalimentare.it/la-piattaforma-europea-su-dieta-attivit.html e le note critiche espresse su ilfattoalimentare.it/kelloggs-e-nestl%c3%a9-reclamizzano-i-loro-prodotti-nei-programmi-tv-perbambini-%c3%a8-corretto.html 167 Si veda la Parte II, Novità, paragrafo 18 (Controlli) L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 49

51 4.2. Concorrenza e pratiche commerciali leali In ogni Stato membro dell Unione europea la vigilanza sulle regole a tutela di concorrenza e lealtà delle pratiche commerciali è affidata a organi istituzionali o ad autorità indipendenti, 168 come è in Italia l Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM). 169 Sotto la supervisione della Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza e - per quanto concerne le pratiche commerciali sleali della Direzione Generale per la Salute e i Consumatori. 170 Tali autorità intervengono su segnalazione dei consumatori, delle imprese o delle loro rappresentanze, ma anche quando la normativa nazionale lo consente - d ufficio (vale a dire, di propria iniziativa). 171 All apertura del procedimento segue un attività istruttoria e, in caso siano riscontrate violazioni, l autorità può: ingiungere al responsabile di rimediare il danno. Vale a dire, eliminare o correggere l informazione (es. etichette, pubblicità) ritenuta scorretta, Autorità indipendenti rispetto ai poteri politico, legislativo e giudiziario, nda 169 In Regno Unito la Competition Commission e lo Office for Fair Trading, in Francia la Autorité de la Concurrence, in Germania la Bundeskartellamt e la Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Agenzia federale per la protezione del consumatore e la sicurezza dei prodotti alimentari), in Spagna la Comision Nacional de la Competencia, lo Instituto Nacional del Consumo e le comunità locali autonome, etc. 170 Si veda L AGCM contribuisce di fatto a chiarire i criteri da seguire per una corretta informazione dei consumatori, talora anche in anticipo rispetto a regole specifiche. Si pensi al caso dei c.d. nutrition & health claims : prima ancora dell applicazione del reg. CE n. 1924/06 l AGCM si è riferita alle indicazioni del Ministero della Salute e dell Istituto Nazionale di Ricerca su Alimenti e Nutrizione (INRAN) per definire alcuni principi essenziali. Anzitutto il divieto di promuovere l idoneità dei prodotti alimentari a curare patologie come stipsi, ulcere, disturbi sessuali o malattie cardiovascolari (PI/ , PI/ , PI/ , PB/582 e PS/3689 del 2010). Inoltre, il divieto di pubblicizzare l efficacia di determinati alimenti a produrre effetti quali la riduzione dell assorbimento delle calorie, del colesterolo o dell invecchiamento cellulare, senza riferire alla necessità di un regime alimentare equilibrato abbinato a una regolare attività fisica (PI/3128, PI/3418, PI/3162, PI/3323, PI/2551B e PI/3495 del 2001, PI/3742, PI/3803, PI/3849 e PI/3588 del 2002, PI/4257, PI/3972, PI/4258 e PI/4214 del 2003, PI/4519, PI/4355 e PI/4398 del 2004, PI/4944, PI/4681, PI/4495, PI/4597, PI/4783, PI/4850 e PI/4868 del 2005, PS/195 e PS/917del 2008, PS/5595 del 2010). E ancora, il dovere di fornire idonee avvertenze sulle potenziali pericolosità dei prodotti (PI/2551B, PI/3162, PI/3348 e PI/3128 del 2001, PI/2551C; PI/3634; PI/3588; PI/3776 e PI/3778 del 2002, PI/5001 del 2005, PI/6008 del 2007 e PS/3689 del 2010). Circa l ingannevolezza delle etichette alimentari, si segnalano alcune importanti pronunce dell AGCM, quali PS/5582, PS/5851, PS/6425, PS/6691, PS/6813, PS/6863, PS/6892 (2011), PS/411 e PB/11 (2008), PI/5375, PI/5156, PI/5216 (2006), PI/4767 (2005), PI/4590 (2004), PI/4237 (2003), PI/3894, PI/3709, PI/3614, DP/4373 (2002), DP/4162, DP/4165, PI/3458, DP/4921 (2001). In materia di prodotti tradizionali e protezioni geografiche, PS/4850 (2011), PI/4817, PI/4818, PI/4819, PI/4847 (2005), PI/4087, PI/4162, PI/3997 (2003). Per consultare i citati provvedimenti è sufficiente inserire il loro numero e anno nel campo di ricerca su Si citano a esempio i provvedimenti PI/3634 E PI/3742 (2001), mediante i quali l AGCM ha sospeso d ufficio la diffusione di alcuni messaggi pubblicitari. E i provvedimenti PI/4519 (2004), PI/6008, PI/6088 (2007) laddove l Autorità, oltre a sospendere la pubblicità, ha imposto all operatore di diffondere una dichiarazione di rettifica. L AGCM, nell imporre all operatore di eliminare o correggere le violazioni riscontrate, fissa un termine congruo (90 giorni, in genere). Se l AGCM verifica che, decorso il termine, l impegno dell operatore si è rivelato inesistente o insufficiente, irroga una ulteriore sanzione pecuniaria, come nel caso PI/5156 del 2007, seguito dal provvedimento PI/19 dello stesso anno L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 50

52 condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria (in Italia, tra i e euro). 173 Le autorità pubblicano regolarmente sia i propri provvedimenti, 174 sia le proprie relazioni annuali, 175 per consentire agli operatori di maturare idonea sensibilità e ai legislatori di intervenire con regole ad hoc. Sono inoltre disponibili alcuni strumenti per la risoluzione non contenziosa dei conflitti tra le imprese, o tra queste e i consumatori. In Italia: l assunzione di impegni: l operatore, nel corso dell istruttoria, può proporre all autorità di assumere precisi impegni (es. rimozione o correzione della pratica commerciale sotto esame). Se l autorità ritiene gli impegni sufficienti, può archiviare il caso a seguito di verifica del loro effettivo adempimento, la moral suasion: al di fuori dei casi di particolare gravità l autorità può adottare una procedura informale, invitando l impresa a rettificare la pratica commerciale ritenuta scorretta. 176 Nell accogliere l invito, l impresa di fatto rinuncia a difendere la propria condotta e tuttavia si sottrae al rischio di gravi sanzioni pecuniarie (il cui impatto sulla reputazione potrebbe risultare assai più grave) Comunicazione pubblicitaria responsabile. La comunicazione commerciale rivolta al pubblico è controllata dalle autorità indipendenti, come abbiamo visto nel precedente paragrafo, ma anche da organismi di auto-tutela. La European Advertising Standard Alliance (EASA) 177 coordina una rete europea di organismi di autodisciplina, tra i quali l Istituto di Autodisciplina 173 Si vedano, ad esempio, ingannevole-pubblicità-vini-giordano-70-mila-euro-multa-2011-antitrust-250-mila-euro-consumatori. html 174 Il bollettino settimanale dell AGCM è disponibile su Si veda Non è attualmente prevista la pubblicazione degli interventi di moral suasion, ma l AGCM sta considerando anche tale ipotesi (si veda La Relazione annuale 2008 dell AGCM peraltro riporta alcuni esempi di esercizio della moral suasion per eliminare alcune scorrettezze di gravità relativamente modesta: si è ottenuta l eliminazione di diciture quali senza residui nocivi e dal primo anno di età dall etichetta di un succo di frutta; è stata rimossa l indicazione brucia i grassi, riferita a una barretta sostitutiva del pasto; è stato cancellato l acronimo DOC da un alimento, per escludere ogni possibile confusione con l origine controllata dei prodotti vitivinicoli; infine, si è messo da parte il vanto di unicità di una bevanda priva di grassi idrogenati (!) 177 Si veda L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 51

53 Pubblicitaria (IAP) 178 in Italia, la Advertising Standard Authority in Regno Unito, il Deutscher Werberat in Germania e vari altri. 179 Con l obiettivo di armonizzare le procedure, i metodi di valutazione e di intervento, in vista di una tutela omogenea dei consumatori nel Mercato unico. Tali organismi sono costituiti da collegi di esperti, indipendenti dal settore pubblicitario, i quali valutano la comunicazione commerciale degli operatori. Intervengono su segnalazione ovvero di propria iniziativa. Al termine dell istruttoria e del giudizio, il collegio può: intimare all operatore di interrompere subito la diffusione di un messaggio ritenuto non conforme ai codici di autodisciplina, nei casi più gravi o quando l ordine non sia stato eseguito, ordinare la pubblicazione di un estratto della decisione. Per rendere noto ai consumatori e agli altri operatori l esito del giudizio. 180 Il sistema si basa sulla volontà degli operatori, preventivamente espressa, di accettare l esito dei giudizi e conformarsi agli indirizzi e alle decisioni. In Italia, possono decidere di aderire all Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP): singole imprese (direttamente, o tramite le proprie associazioni di categoria), agenzie di comunicazione, imprese e associazioni radiotelevisive, organi di stampa, imprese concessionarie, aziende del settore delle affissioni, imprese e associazioni che si occupano di comunicazione sul web, aziende coinvolte nella pubblicità sociale. In concreto, l efficacia di questo sistema supera ogni aspettativa: in Italia ad esempio, grazie a un ampia serie di vincoli sia associativi che contrattuali, lo IAP controlla oltre il 90 % del volume degli investimenti pubblicitari sui mezzi tradizionali. E i tempi di giudizio sono assai brevi (in media, tre settimane). 181 I settori oggetto di maggiore attenzione da parte dello IAP sono quelli dei prodotti cosmetici, di integratori alimentari e prodotti dietetici, medicinali, trattamenti estetici, operazioni finanziarie, turismo e giocattoli. 178 Si veda Per l elenco completo, si veda Le decisioni dello IAP sono pubbliche e disponibili on line ( In ambito alimentare si citano, tra le altre, le Pronunce n. 96, 66, 44, 15 (2011), n. 132, 24 (2010), n. 122, 117, 109, 33, 18 (2009) e le Ingiunzioni n. 104, 100, 13 (2011), n. 92 (2010), n. 82, 15 (2009) 181 Per alcuni recenti esempi di pronunce dello IAP, si vedano L ETICHETTA - PARTE III - PAG. 52

Informazione al consumatore

Informazione al consumatore Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE n. 1169/11 Dario Dongo autore dell'e-book L'etichetta www.ilfattoalimentare.it Background Dir. 79/112/CEE: etichettatura, presentazione e pubblicità

Dettagli

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata

Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata Nuova etichettatura degli alimenti: da obbligo ad opportunità con la realtà aumentata Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Consorzio GoToWorld Brescia, 16 giugno 2016 Indice 1. Le

Dettagli

Informazione al consumatore

Informazione al consumatore Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, nuovo regolamento UE Dario Dongo responsabile Politiche UE e Regolative, Federalimentare dongo@federalimentare.it - GSM (+39) 335 7313 726 Background

Dettagli

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Avv. Dario Dongo Responsabile Politiche Regolative Federalimentare L etichetta (1) E la carta d identità dell alimento. Offre: Informazioni complete

Dettagli

IL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO.

IL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO. IL REG. UE 1169/2011 LO STATO DELL ARTE CON RIGUARDO AI PRODOTTI DA FORNO E DOLCIARI 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena

Dettagli

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi

L etichettatura nutrizionale. Paolo Borghi L etichettatura nutrizionale Paolo Borghi Precedenti normativi: dir. 90/496/CEE sull etichettatura nutrizionale (attuata in Italia dal d.lgs. n. 77/1993) schema complesso facoltatività eccezioni alla facoltatività

Dettagli

Etichettatura nel controllo ufficiale. Monica Giannino Servizio Veterinario Modena

Etichettatura nel controllo ufficiale. Monica Giannino Servizio Veterinario Modena Etichettatura nel controllo ufficiale Monica Giannino Servizio Veterinario Modena m.giannino@ausl.mo.it Quale titolarità? Quale competenza? REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

E IL BIGLIETTO DA VISITA SCELTO DAL PRODUTTORE PER PRESENTARE IL PRODOTTO

E IL BIGLIETTO DA VISITA SCELTO DAL PRODUTTORE PER PRESENTARE IL PRODOTTO E IL BIGLIETTO DA VISITA SCELTO DAL PRODUTTORE PER PRESENTARE IL PRODOTTO ETICHETTA STURUMENTO DI TUTELA IMPORTANTE SIA PER LA SALUTE DEL CONSUMATORE CHE PER IL SUO INTERESSE ECONOMICO. E OBBLIGATORIA

Dettagli

Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova. Il domani dell etichettatura.

Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova. Il domani dell etichettatura. Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova Il domani dell etichettatura etichettatura Ancona 7 dicembre 2012 Scopo della lezione Illustrare i punti salienti

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone

LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI. a cura di A.F. Ragone LA NUOVA DISCIPLINA SULL'ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: NOVITA E CRITERI APPLICATIVI a cura di A.F. Ragone a.ragone@mpaaf.gov.it Pistoia, 30 maggio 2013 Rapporto alla Commissione UE del 2004 I consumatori

Dettagli

Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari

Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione. L etichettatura dei prodotti alimentari Dipartimento di Sanità Pubblica - Cesena U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione L etichettatura dei prodotti alimentari La scelta di alimenti e bevande condiziona la nostra dieta in termini di apporti

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA Linee guida recante istruzioni operative per l indicazione

Dettagli

Il regolamento consumer information: novità e applicazione

Il regolamento consumer information: novità e applicazione Il regolamento consumer information: novità e applicazione L importanza della nuova etichettatura per le aziende e i consumatori Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione Università

Dettagli

Informazione al consumatore

Informazione al consumatore Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE 1169/11 Cosa cambia? Dario Dongo 2015 Food law expert Bruxelles Milan Rome dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726 Premesse e sviluppi Dir. 87/250/CEE

Dettagli

Informazione al consumatore

Informazione al consumatore Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE n. 1169/11 e successivi Cosa cambia? Dario Dongo 2013 Food law expert Bruxelles Milan Rome dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726 Premesse e

Dettagli

prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti

prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti L etichettatura dei prodotti alimentari: la normativa europea (REG UE n. 1169/11 ) Paola Rebufatti REGOLAMENTO UE 1169/2011 In vigore dal 13/12/2011 In applicazione dal 13/12/2014 In applicazione dal 01/01/2014

Dettagli

Vendita e somministrazione prodotti sfusi

Vendita e somministrazione prodotti sfusi Vendita e somministrazione prodotti sfusi Dr. Gianluca ROSATI Camposampiero, 16 23 giugno 2015 Vendita prodotti sfusi Art. 44 Reg. UE 1169/11 - Disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati

Dettagli

Le novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011

Le novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011 L ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI FRA PRESENTE E FUTURO IL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 Le novità per l etichettatura degli alimenti introdotte con il Reg. 1169/2011 Enrico Novelli Dipartimento di Biomedicina

Dettagli

L etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità interpretative. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino

L etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità interpretative. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino L etichettatura dei prodotti alimentari e le recenti novità interpretative Paola Rebufatti Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino Modena, 14 giugno 2017 REGOLAMENTO UE 1169/2011 Decreto Legislativo

Dettagli

Carni avicole. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza.

Carni avicole. Per le carni di pollame fresche, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. Carni avicole Il Regolamento (CE) 543/2008, recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1234/2007 e s.m.i., ha stabilito le norme di commercializzazione per le carni di pollame (pollo, tacchino,

Dettagli

(Atti legislativi) DIRETTIVE

(Atti legislativi) DIRETTIVE 16.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 334/1 I (Atti legislativi) DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche

Dettagli

Fai clic per aggiungere del testo

Fai clic per aggiungere del testo LA NUOVA ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Chiara Luppi Dietista Fai clic per aggiungere del testo Epidemia e Prevenzione. Speciale cibo dic. 2015 CONSUMO DI NUTRIENTI E VALORI RACCOMANDATI Epidemia e Prevenzione.

Dettagli

Informazione al consumatore

Informazione al consumatore Informazione al consumatore sui prodotti alimentari, reg. UE n. 1169/11 e successivi Cosa cambia? Dario Dongo 2013 Food law expert Bruxelles Milan Rome dario.dongo@me.com, (+39) 335 7313 726 Premesse e

Dettagli

Etichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea: campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 e normative nazionali.

Etichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea: campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 e normative nazionali. Etichettatura dei prodotti alimentari in Italia e in Unione Europea: campo di applicazione del Regolamento 1169/2011 e normative nazionali. Massimo Buonavita, Sr. Regulatory Expert Roma, 28 Settembre 2016

Dettagli

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni

Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Le informazioni nutrizionali: ambito di applicazione ed esenzioni Reg. 1169/2011: informazioni obbligatorie

Dettagli

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO Schema di Decreto interministeriale concernente l indicazione dell origine in etichetta del riso, in attuazione del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti

Dettagli

Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari

Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Nutrizione e salute: saper leggere le etichette alimentari Paola Palestini Coordinatore Master Alimentazione e Dietetica Applicata Dipartimento di Medicina e Chirurgia Università Milano-Bicocca Il nuovo

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.

Dettagli

Indice generale. Prefazione

Indice generale. Prefazione Indice generale Prefazione Autori XI XIII Capitolo 1: Contesto istituzionale e normativo dell Unione Europea 1 1 Trattati e Stati membri 1 2 Le istituzioni dell Unione Europea 3 2.1 Parlamento Europeo

Dettagli

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS)

Informazione al consumatore sui prodotti alimentari. Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) Informazione al consumatore sui prodotti alimentari Ing. Vittorio Gagliardi Presidente dell Istituto Italiano Alimenti Surgelati (IIAS) L importanza dell etichetta etichetta Le etichette riportate sulle

Dettagli

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014 TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE IN PROVINCIA DI LECCO 11/12/2014 COSA CAMBIA? devono essere recepite dagli Stati Membri entra immediatamente

Dettagli

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva

Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva Etichettatura dell Olio Extra Vergine di Oliva PRESCRIZIONI GENERALI INDICAZIONI OBBLIGATORIE OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (1) mediante procedimenti meccanici (2) ITALIANO oppure TOSCANO IGP oppure SEGGIANO

Dettagli

ETICHETTE ALIMENTARI etichetta carta d identità dei prodotti alimentari confezione

ETICHETTE ALIMENTARI etichetta carta d identità dei prodotti alimentari confezione 1 ETICHETTE ALIMENTARI L etichetta costituisce la carta d identità dei prodotti alimentari e rappresenta lo strumento di comunicazione tra produttore e consumatore, permettendo allo stesso tempo un confronto

Dettagli

Dietista Michela Novelli

Dietista Michela Novelli Dietista Michela Novelli qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull

Dettagli

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore

Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore Regolamenti comunitari riguardanti la sicurezza alimentare ( 2^ parte ) Relazione della Dott.ssa Candida Fattore I regolamenti contenuti nel pacchetto igiene rivedono un po tutte le regole della sicurezza

Dettagli

In Italia, il D.Lgs 109/92 attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, non è toccato dal nuovo regolamento.

In Italia, il D.Lgs 109/92 attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, non è toccato dal nuovo regolamento. REGOLAMENTO UE 1169 del 25 ottobre 2011 INTRODUZIONE e CAMPO di APPLICAZIONE E' comparso nello scenario europeo il Reg. UE 1169 del 25 ottobre 2011, che entrerà in vigore il 13 dicembre2014, abrogando,

Dettagli

GUIDA: L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Paola Rebufatti. Laboratorio Chimico CCIAA Torino GUIDA: I PARTE

GUIDA: L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Paola Rebufatti. Laboratorio Chimico CCIAA Torino GUIDA: I PARTE GUIDA: L DEI PRODOTTI ALIMENTARI Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino GUIDA: L DEI PRODOTTI ALIMENTARI I PARTE 1. Regolamento UE 1169/11 2. Decreto Legislativo 109/92 e Regolamento UE 1169/11

Dettagli

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI. Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016 ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI Reg. UE 1169/2011, in vigore dal 13 dicembre 2016 Obiettivo del regolamento è garantire informazioni e assicurare salute e interessi del Consumatore Il regolamento

Dettagli

home >> etichettatura ETICHETTATURA

home >> etichettatura ETICHETTATURA home >> etichettatura ETICHETTATURA Tutti i prodotti biologici e non devono indicare in etichetta una serie di notizie per il consumatore obbligatorie di carattere generale. Ogni tipologia di prodotto

Dettagli

L etichettatura dei prodotti agroalimentari

L etichettatura dei prodotti agroalimentari L etichettatura dei prodotti agroalimentari Perugia, 23 ottobre 2015 Maria Antonella Leo Caso studio 1 Denominazione salsiccia fresca Il Reg. UE 1169/2011 definisce la denominazione dell alimento e prevede

Dettagli

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L

89/398/CEE , (1), 2, 3 4, (1) (2) L REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (Testo rilevante ai

Dettagli

Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici

Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici Linee guida per l etichettatura dei prodotti biologici 01 Introduzione Il presente documento costituisce una linea guida sintetica sull etichettatura e l indicazione del metodo di produzione biologico

Dettagli

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali

Dettagli

AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura

AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione SETTORE Sicurezza alimentare ARGOMENTO SPECIFICO Etichettatura TITOLO DOCUMENTO Etichettatura nutrizionale: dal 13 dicembre scatta l obbligo di inserire la nuova "dichiarazione nutrizionale" sulla confezione o in etichetta. AREA TEMATICA Sviluppo sostenibile ed innovazione

Dettagli

LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI

LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI LETTURA DELLE ETICHETTE DEI PRODOTTI CONFEZIONATI COS E L ETICHETTA? L INSIEME DELLE MENZIONI, DELLE INDICAZIONI, DEI MARCHI DI FABBRICA O DI COMMERCIO, DELLE IMMAGINI O DEI SIMBOLI CHE SI RIFERISCONO

Dettagli

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo I PRODOTTI ALIMENTARI FRA DIRITTO INTERNO, DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI

INDICE SOMMARIO. Capitolo Primo I PRODOTTI ALIMENTARI FRA DIRITTO INTERNO, DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI INDICE SOMMARIO Gli Autori a Chi Legge... Pag. V Capitolo Primo I PRODOTTI ALIMENTARI FRA DIRITTO INTERNO, DIRITTO DELL UNIONE EUROPEA E TRATTATI INTERNAZIONALI MULTILATERALI 1. Alimenti e diritto alimentare

Dettagli

Etichettatura Biologica Breve vademecum

Etichettatura Biologica Breve vademecum Etichettatura Biologica Breve vademecum Generalità Leggere con attenzione l'etichetta di un prodotto consente di acquisire in breve tempo tutte le informazioni che ci interessano sul prodotto stesso, permettendoci

Dettagli

Regolamento 1169/2011. Avv. Afro Ambanelli

Regolamento 1169/2011. Avv. Afro Ambanelli Regolamento 1169/2011 Avv. Afro Ambanelli Tempi di applicazione Il Regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 Si applica a partire dal 13 dicembre 2014 L obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale

Dettagli

Dichiarazione Nutrizionale e Origine

Dichiarazione Nutrizionale e Origine Dichiarazione Nutrizionale e Origine Indagine Censis (mangiare informati) 56,4% dei consumatori legge in modo maniacale l etichetta 71,4% sensibile al tema etichettatura 40,0 % si informa per paura di

Dettagli

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68 "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari destinati

Dettagli

LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E LE PRATICHE COMMERCIALI E COMUNICAZIONALI SUL WEB

LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E LE PRATICHE COMMERCIALI E COMUNICAZIONALI SUL WEB LA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E LE PRATICHE COMMERCIALI E COMUNICAZIONALI SUL WEB Avv. Giorgia Andreis Studio Avvocato Andreis e Associati Torino Milano 1 La evoluzione in ambito legislativo:

Dettagli

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE NOTA INTERPRETATIVA N COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE DELL AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE Direzione I. Legislazione agricola e procedure I. 1. Diritto agricolo; semplificazione Data di diffusione: 8.7.2015 NOTA

Dettagli

(GU L 16 del , pag. 3)

(GU L 16 del , pag. 3) 2009R0041 IT 10.02.2009 000.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio

Dettagli

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione

ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione ABC di un etichetta alimentare: accorgimenti utili per la sua comprensione Dott.ssa Serena Pironi Tecnologo Alimentare serenapironi@pigaservice.it www.pigaservice.it Cos è l etichettatura? Dall art.1 Reg.

Dettagli

La nuova etichettatura degli alimenti. Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova

La nuova etichettatura degli alimenti. Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova La nuova etichettatura degli alimenti Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova Lo status quo ante L etichettatura è figlia del packaging Con essa il produttore

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 26 febbraio 2015 n.23 (Ratifica Decreto Delegato 9 dicembre 2014 n.214) Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto il Decreto Delegato

Dettagli

Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli

Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli Etichette alimentari: come districarsi in una giungla di indicazioni e consigli Federica Pascali Dipartimento di Prevenzione ASL3 Genovese S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 13 Febbraio 2016 Ogni tanto

Dettagli

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 11.3.2014 C(2014) 1445 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE del 11.3.2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Dettagli

Etichettatura: Indicazioni dell origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari. Decreto 9 dicembre 2016

Etichettatura: Indicazioni dell origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari. Decreto 9 dicembre 2016 Etichettatura: Indicazioni dell origine della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari Decreto 9 dicembre 2016 Il quadro normativo e gli obblighi per le imprese 21 Febbraio 2017 Iter di

Dettagli

Cambiano le etichette: ecco, punto per punto, come devono attrezzarsi produttori e ristoranti

Cambiano le etichette: ecco, punto per punto, come devono attrezzarsi produttori e ristoranti Comunicato stampa Cambiano le etichette: ecco, punto per punto, come devono attrezzarsi produttori e ristoranti Maria Teresa Manuelli 11 December 2014 Cambiano le etichette per alimenti e bevande. Da sabato

Dettagli

L etichettatura degli alimenti Quali sono le novità?

L etichettatura degli alimenti Quali sono le novità? L etichettatura degli alimenti Quali sono le novità? Il punto di vista del consumatore Torino, 22 marzo 2012 Chi siamo? La prima e più diffusa organizzazione di consumatori italiana ALTROCONSUMO è un associazione

Dettagli

Etichettatura - Indicazioni facoltative

Etichettatura - Indicazioni facoltative Articolo 64 - Indicazione del tenore di zucchero 1. Salvo diversa disposizione prevista all articolo 58 del presente regolamento, il tenore di zucchero espresso in fruttosio e glucosio, a norma dell allegato

Dettagli

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Art. 27 Indicazioni obbligatorie Art. 24 Art. 31; Art. 58; Art.

Dettagli

Le novitàsull etichettatura nutrizionale

Le novitàsull etichettatura nutrizionale Torino 22 novembre 2016 Laura Bersani Le novitàsull etichettatura nutrizionale L'etichettatura nutrizionale è armonizzata in tutta l'unione europea (Reg.UE 1169/2011) attualmente facoltativa DICHIARAZIONE

Dettagli

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO ETICHETTATURA DELL OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DOP DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI OLII DI OLIVA Regolamento UE 1308/2013, relativo

Dettagli

REGOLAMENTO (CE)N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell olio d oliva

REGOLAMENTO (CE)N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell olio d oliva 1998R2815 IT 01.04.1999 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B REGOLAMENTO (CE)N. 2815/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre

Dettagli

Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Reg.CE n.1924/06 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari Chelab srl - I servizi dell Assistenza Tecnico Scientifica 1.0 FINALITA e APPLICAZIONE del REG. CE

Dettagli

Un giorno da allevatore CONTRO L'OMOLOGAZIONE A SOSTEGNO DEL LATTE ITALIANO E A DIFESA DELL'AGRICOLTURA DISTINTIVA

Un giorno da allevatore CONTRO L'OMOLOGAZIONE A SOSTEGNO DEL LATTE ITALIANO E A DIFESA DELL'AGRICOLTURA DISTINTIVA Un giorno da allevatore CONTRO L'OMOLOGAZIONE A SOSTEGNO DEL LATTE ITALIANO E A DIFESA DELL'AGRICOLTURA DISTINTIVA 1 1. Le questioni Il settore lattiero caseario in cifre Il settore lattiero caseario rappresenta

Dettagli

La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta

La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta Convegno SINU Regione Lombardia - Piemonte La Fibra Alimentare e L energia Della Dieta Avvocato Neva Monari Avvocati per l impresa Venerdì 24 giugno 2016 Aula C04 DeFENS Università degli Studi di milano

Dettagli

Dichiarazione obbligatoria nutrizionale dal prossimo dicembre

Dichiarazione obbligatoria nutrizionale dal prossimo dicembre Dichiarazione obbligatoria nutrizionale dal prossimo dicembre Susanna Visser Il 13 dicembre prossimo diverranno applicabili le disposizioni del Regolamento UE 1169/2011 sulle informazioni sugli alimenti

Dettagli

Dr Franco Santachiara Dr Paolo Gandolfi Unità operativa B Ambito Sanità Pubblica Veterinaria AUSL di Bologna

Dr Franco Santachiara Dr Paolo Gandolfi Unità operativa B Ambito Sanità Pubblica Veterinaria AUSL di Bologna Dr Franco Santachiara Dr Paolo Gandolfi Unità operativa B Ambito Sanità Pubblica Veterinaria AUSL di Bologna 30.3.2017 TUTTO PARTE DALLA CRISI BSE 1994 96 96 e 2000 Intento del legislatore: Assicurare

Dettagli

L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011

L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011 L INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI IL NUOVO REGOLAMENTO UE 1169/2011 «alimento preimballato»: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita

Dettagli

etichettatura degli alimenti

etichettatura degli alimenti Valerio Giaccone Dipartimento di Medicina animale, Produzioni e Salute Università di Padova Il presente dell etichettatura etichettatura degli alimenti L etichettatura è figlia del packaging Con essa il

Dettagli

ERUCON - ERUditio et CONsultum IGIENE ALIMENTI

ERUCON - ERUditio et CONsultum IGIENE ALIMENTI IGIENE ALIMENTI QUALIFICA FORNITORI Devono essere accettate esclusivamente materie prime che: Siano fornite da Aziende registrate e/o riconosciute che attuino un adeguato sistema di autocontrollo Siano

Dettagli

ALLERGENI: cosa cambia nel mondo della gelateria con il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011

ALLERGENI: cosa cambia nel mondo della gelateria con il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 ALLERGENI: cosa cambia nel mondo della gelateria con il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 Il legislatore parte dal presupposto che leggere e comprendere le etichette degli alimenti é molto importante, perché

Dettagli

Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali

Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali Nuove regole nell etichettatura delle carni: regole obbligatorie e facoltative per le varie specie animali 1 etichettatura carni BOVINE 2 Sistema obbligatorio di etichettatura informazioni obbligatorie

Dettagli

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare.

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare. Regolamento (CE) n. 2991/94 del 5 dicembre 1994. Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio del 5 dicembre 1994 che stabilisce norme per i grassi da spalmare. (pubbl. in Gazz. Uff. delle Comunità Europee

Dettagli

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 dicembre 2016: Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di

Dettagli

ETICHETTATURA La filiera carne. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino

ETICHETTATURA La filiera carne. Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino ETICHETTATURA La filiera carne Paola Rebufatti Laboratorio Chimico CCIAA Torino carni rosse carni bianche carni macinate preparazioni di carne prodotti a base di carne ETICHETTATURA OBBLIGATORIA CARNI

Dettagli

Etichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR

Etichettatura del miele. Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Etichettatura del miele Dr Stefano Nonis - Servizio Veterinario - ASL 20 VR Indicazioni obbligatorie in etichetta per il miele 1. La denominazione di vendita miele (o una delle definizioni di cui all art.

Dettagli

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche.

OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. OGGETTO: 16/SEF = Etichettatura dei prodotti. Linee guida UE per le indicazioni salutistiche. Come noto dallo scorso 14 Dicembre 2012, a seguito della entrata in vigore del Reg. Ue 432/2012 di modifica

Dettagli

1. Il logo biologico dell UE deve essere conforme al seguente modello:

1. Il logo biologico dell UE deve essere conforme al seguente modello: 5-5.1 IL LOGO LOGICO DELL UE- REQUISITI GRAFICI Il logo biologico dell UE, di cui all art. 25 par. 1 del Reg CE 834/07, può essere utilizzato nell etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti

Dettagli

L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE

L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE L IMPORTANZA DEL CONTROLLO DI FILIERA NEL LATTE ALIMENTARE Dott. Olindo Mazzotti Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Unità Operativa CLR Latte Tigullio GENOVA PALAZZO DUCALE, 5 NOVEMBRE 2014 IL LATTE

Dettagli

Aggiornamento alla GU 06/07/97

Aggiornamento alla GU 06/07/97 Aggiornamento alla GU 06/07/97 D.M. 20 dicembre 1994 (1). Schema di cartello unico degli ingredienti dei prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia venduti sfusi

Dettagli

Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti. Convegno di studio. Reg. (UE) 1169/2011. Esempi, casi di studio, verifica

Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti. Convegno di studio. Reg. (UE) 1169/2011. Esempi, casi di studio, verifica Etichettiamo: le nuove regole di presentazione degli alimenti Convegno di studio Reg. (UE) 1169/2011 Esempi, casi di studio, verifica Etichettiamo Luca Bucchini Obiettivi NB: Identificare attraverso esempi

Dettagli

ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFOR- MAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE

ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFOR- MAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE ETICHETTATURA E FORNITURA DI ALTRE INFOR- MAZIONI SU ALIMENTI E BEVANDE Vittorio SILANO 20 Marzo 2017- ore 10 #Sharing3FVG Webinar realizzato da IALFVG e parte degli 80 di #Sharing3FVG, progetto cofinanziato

Dettagli

Le tecnologie alimentari rappresentano il complesso di operazioni e processi volti ad ottenere alimenti finiti o semilavorati dalle materie prime

Le tecnologie alimentari rappresentano il complesso di operazioni e processi volti ad ottenere alimenti finiti o semilavorati dalle materie prime Le tecnologie alimentari rappresentano il complesso di operazioni e processi volti ad ottenere alimenti finiti o semilavorati dalle materie prime alimentari prodotte dall'agricoltura, dall'allevamento

Dettagli

Etichettiamo: Le nuove regole di presentazione degli alimenti

Etichettiamo: Le nuove regole di presentazione degli alimenti Etichettiamo: Le nuove regole di presentazione degli alimenti SAV Consulenza & Marketing S.r.l La disciplina dell ETICHETTATURA dopo il regolamento CE 1169/2011 a cura del dr. Saverio Linguanti LEGNARO

Dettagli

PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD

PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Roma, 13 settembre 2011 PRODOTTI DIETETICI: INQUADRAMENTO NORMATIVO E INTERFACCIA CON I NOVEL FOOD Bruno Scarpa Ministero della salute DSPVNSA Direzione generale sicurezza alimenti e nutrizione Ufficio

Dettagli

Fiore di Merluzzo d Alaska 120g MSC

Fiore di Merluzzo d Alaska 120g MSC Fiore di Merluzzo d Alaska 120g MSC Codice Globe: 12162232 Codice Articolo: 12162232 EAN: 7613033440809 Numero di registro sanitario e/o codice EMB.: FR 76.482.001 CE Denominazione di vendita: Porzione

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 13.8.2008 COM(2008) 514 definitivo VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004

Dettagli

ETICHETTATURA DELLE CARNI SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI FUTURI

ETICHETTATURA DELLE CARNI SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI FUTURI ETICHETTATURA DELLE CARNI SITUAZIONE ATTUALE E SCENARI FUTURI ORIGINE DELLA NORMATIVA LE CARNI BOVINE Nel contesto delle misure di tutela del consumatore correlate alla prima crisi BSE, è stata istituita

Dettagli

Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11

Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11 Informazione al consumatore suiprodotti alimentari, reg.ue n. 1169/11 Avv. Dario Dongo responsabile Politiche UE e Regolative, Federalimentare dongo@federalimentare.it - GSM (+39) 335 7313 726 Background

Dettagli

PRESENTAZIONE DEGLI OLII D OLIVA NEI PUBBLICI ESERCIZI

PRESENTAZIONE DEGLI OLII D OLIVA NEI PUBBLICI ESERCIZI I QUADERNI DI CONFCOMMERCIO PRESENTAZIONE DEGLI OLII D OLIVA NEI PUBBLICI ESERCIZI INDICAZIONI OPERATIVE Ascom Rimini - Confcommercio Imprese per l Italia EDITORIALE OVVERO, OPPURE, OSSIA, O Dal 25/11/14,

Dettagli

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

SCHEDA VIGILANZA ALIMENTI PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO PROMEMORIA D.M. 82/2009 ESITO AZIONI Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengono sostanze in quantità da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini? (art. 3 c.2) 1

Dettagli

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REPUBBLICA DI SAN MARINO REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 28 aprile 2008 n.64 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 5 della Legge 29 ottobre 1992 n.85; Visto il Decreto Delegato

Dettagli

Prot Pos. 16 SEDE

Prot Pos. 16 SEDE Ufficio II E p.c. Roma, 30 marzo 2004 Ai Direttori degli Uffici periferici LORO SEDI Ai Direttori degli Uffici centrali Prot. 21167 Pos. 16 SEDE Oggetto: Controlli etichettatura delle carni bovine../.

Dettagli

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE IT 5.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 144/19 REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento

Dettagli

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato CE.

Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato CE. PARTE III.12.R. SCHEDA DI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUGLI AIUTI PER LA PROMOZIONE E LA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI Utilizzare il presente modulo per notificare gli aiuti di Stato a favore della pubblicità

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)

Dettagli