COMMERCIO ELETTRONICO: ANALISI DELLA DISCIPLINA

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1 Periodico quindicinale FE n marzo 2012 COMMERCIO ELETTRONICO: ANALISI DELLA DISCIPLINA ABSTRACT Il crescente utilizzo del web ha contribuito alla diffusione dell e-commerce quale mezzo alternativo per le transazioni commerciali poste in essere tra aziende o con consumatori privati. Esaminiamo di seguito la relativa disciplina IVA con particolare riferimento ai principi che regolano la territorialità dell imposta. TIPOLOGIE DI COMMERCIO ELETTRONICO In relazione alle concrete modalità di esecuzione del contratto, il commercio elettronico può dar luogo a diverse tipologie di operazioni, ciascuna con una propria specifica disciplina fiscale: 1) e-commerce diretto, tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna) avvengono online (ad esempio, acquisto di un e-book scaricato direttamente da Internet); 2) e-commerce indiretto, la conclusione ed eventualmente il pagamento del contratto avvengono per via elettronica, la consegna nelle forme tradizionali (ad esempio, acquisto di un libro via Internet con consegna al cliente a mezzo corriere). Il commercio elettronico diretto ha per oggetto la cessione di beni virtuali (immateriali) o di servizi (fornitura di siti web, di immagini, di musica, di giochi, accesso a banche dati, formazione a distanza, ecc.) e, dal punto di vista fiscale, rientra nell ambito delle prestazioni di servizi. Trattandosi di prestazioni di servizi, il momento impositivo delle operazioni va individuato con riferimento alle nuove regole previste dalla Comunitaria 2010 (si veda la FE n. 1/2012). Il commercio elettronico indiretto riguarda invece la cessione di beni materiali (fisicamente trasportati o spediti all acquirente) e, di conseguenza, rientra tra le cessioni di beni (in particolare è assimilato alle vendite per corrispondenza). COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO Trattandosi, all atto pratico, di cessioni di beni materiali con consegna fisica dei beni, la normativa nazionale assimila il commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza, risultando quindi applicabile la relativa disciplina (interna, comunitaria o extra comunitaria). CESSIONI INTERNE Le cessioni poste in essere nei confronti di acquirenti stabiliti in Italia (soggetti passivi IVA, privati consumatori, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) sono imponibili con le regole ordinarie (applicazione dell imposta con aliquota IVA propria del bene oggetto di cessione). Ai sensi dell art. 7-bis, c. 1, DPR 633/1972, se all atto del trasferimento il bene oggetto di cessione si trova fisicamente fuori dal territorio dello Stato, l operazione risulta fuori dal RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 9

2 campo di applicazione dell imposta. Per quanto riguarda la documentazione delle operazioni, l art. 2, c. 1, lett. oo), DPR 696/1996, prevede che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza non sono soggette all obbligo di certificazione con emissione di scontrino o ricevuta fiscale. È quindi sufficiente annotare nel registro IVA corrispettivi l ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente (entro il giorno non festivo successivo). Ai sensi dell art. 22, DPR 633/1972, la fattura va emessa solo se espressamente richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell operazione. In caso di resi è necessario osservare la procedura indicata dall Agenzia delle Entrate nella RM n. 274/E/2009. In particolare, per le cessioni documentate con fattura è necessario osservare la procedura di variazione ex art. 26, DPR 633/1972 (emissione della nota di variazione in diminuzione) mentre, per le vendite non certificate da documentazione fiscale (dato l esonero dalla certificazione di cui sopra), occorre seguire una procedura che consenta all Amministrazione Finanziaria di individuare, in fase di controllo, tutti gli elementi necessari a collegare la restituzione del bene al suo titolo di acquisto originario. A tal fine è quindi necessario: 1) approntare e conservare una documentazione dalla quale risultino le generalità del soggetto acquirente, l ammontare del prezzo rimborsato, il codice attribuito al bene e il codice di reso; 2) tenere le scritture ausiliarie di magazzino dalle quali poter evincere la movimentazione fisica del bene oggetto di restituzione. CESSIONI INTRACOMUNITARIE Quando l acquirente è un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese UE, l operazione segue la medesima disciplina prevista per le cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, DL 331/1993. Per beneficiare della non imponibilità IVA è necessario che l operazione soddisfi i requisiti che qualificano l operazione come una cessione intracomunitaria di beni: onerosità dell atto, trasferimento della proprietà del bene e trasferimento fisico del bene da uno Stato UE ad un altro. È quindi necessario emettere fattura non imponibile IVA ex art. 41, DL 331/1993, e presentare il mod. INTRA 1-bis (cessione di beni). Se, invece, l acquirente è un privato consumatore o un soggetto non tenuto all applicazione dell imposta per gli acquisti intracomunitari (enti, associazioni, agricoltori esonerati, ecc.) l operazione è territorialmente rilevante nel Paese del cessionario. È quindi necessario nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente nel Paese di destinazione del bene per assolvere l imposta con le regole ivi vigenti. In tale ipotesi occorre anche presentare l elenco INTRA 1-bis, ai fini fiscali e statistici, con riferimento al mese di emissione della fattura (coincidente con quello di invio all estero dei beni). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 9

3 In alternativa è possibile osservare la particolare disciplina dettata dall art. 41, c. 1, lett. b), DL 331/1993, in base alla quale le operazioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono imponibili in Italia (emissione di fattura con IVA) se: 1) i beni sono spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) nel territorio di un altro Paese UE; 2) i cessionari non sono soggetti passivi IVA; 3) le vendite effettuate in ciascuno Stato membro non abbiano superato, nell anno precedente o nell anno in corso, la soglia di o il minor ammontare previsto in ogni Stato dall art. 34, Direttiva n. 2006/112/CE. SOGLIE FISSATE DA CIASCUNO STATO MEMBRO Austria Lettonia Belgio Lituania Bulgaria Lussemburgo Cipro Malta Danimarca Olanda Estonia Polonia Finlandia Portogallo Francia Repubblica Ceca Germania Romania Gran Bretagna Slovenia Grecia Slovacchia Irlanda Spagna Italia Svezia L elenco sempre aggiornato è disponibile nel sito web della Commissione Europea al seguente link: È comunque possibile optare, anche quando non si superano i suddetti limiti quantitativi, per l applicazione dell IVA nello Stato membro di destinazione dei beni (l opzione ha effetto fino alla revoca e, in ogni caso, per almeno 3 anni). CESSIONI INTRACOMUNITARIE VERSO PRIVATI CONSUMATORI Imponibili in Italia Volume delle vendite anno precedente o anno in corso inferiore alla soglia di o al minor valore stabilito da ciascun Paese UE. Imponibili in altro Stato UE Volume delle vendite anno precedente o anno in corso superiore alla soglia di o al minor valore stabilito da ciascun Paese UE. Opzione per il regime ordinario (minimo 3 anni). ACQUISTI INTRACOMUNITARI RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 9

4 Gli acquisti intracomunitari di beni rientranti nella disciplina del commercio elettronico indiretto effettuati tra soggetti passivi IVA, vanno trattati alla stregua di un normale acquisto intracomunitario di beni ex art. 38, DL 331/1993: numerazione e integrazione della fattura con IVA; annotazione del documento nel registro delle fatture emesse e nel registro IVA acquisti; presentazione mod. INTRA 2-bis (acquisti di beni). IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Alle cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori esteri extra comunitari (indipendentemente dalla loro condizione di soggetti economici o privati consumatori), si applica la disciplina delle cessioni all esportazione con emissione di una fattura non imponibile IVA ex art. 8, DPR 633/1972. Per fruire della non imponibilità dell operazione è necessario comprovare l uscita dei beni dal territorio della Comunità (con il messaggio di uscita registrato nella banca dati AIDA). Per i beni inviati con il servizio postale all interno di pacchi è necessario osservare le disposizioni recate dal DM (presentazione di apposita dichiarazione doganale recante la specifica dei beni ceduti). In caso di importazioni, si rendono applicabili le relative disposizioni previste dall art. 67, DPR 633/1972 (l IVA va assolta in dogana congiuntamente ai dazi doganali). UN PRATICO RIEPILOGO CEDENTE CESSIONARIO DISCIPLINA IVA Soggetto IVA italiano Soggetto IVA UE Soggetto IVA o privato consumatore italiano Soggetto IVA UE Privato consumatore UE Operatore economico o privato extra UE Soggetto IVA italiano Privato consumatore italiano Fattura con IVA ordinaria Cessione intracomunitaria Vendita a distanza Esportazione Acquisto intracomunitario Vendita a distanza Operatore economico extra UE Soggetto IVA o privato consumatore italiano Importazione COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Quando tutte le fasi della transazione (ordine, pagamento e consegna) sono effettuate interamente in modalità telematica, si rientra nella disciplina del commercio elettronico diretto (assimilato, ai fini IVA, alle prestazioni di servizi). L art. 7, c. 1, Regolamento UE n. 282/2011, precisa che rientrano tra i servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 9

5 Il successivo comma 2 fornisce un elencazione, seppur non esaustiva, dei servizi che senz altro rientrano nella disciplina. SERVIZI RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO a) Fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) servizi che veicolano o supportano la presenza di un azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal cliente; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) offerte forfettarie di servizi Internet (Internet Service Packages, c.d. ISP ) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuti che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti online, ecc.); f) servizi elencati nell allegato I. SERVIZI ELENCATI NELL ALLEGATO I Punto 1 dell allegato II, Direttiva n. 2006/112/CE. a) Hosting di siti web e di pagine web; b) manutenzione automatica di programmi, remota e online; c) amministrazione remota di sistemi; d) conservazione (warehousing) dei dati online, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; e) fornitura online di spazio sul disco in funzione delle richieste. Punto 2 dell allegato II, Direttiva n. 2006/112/CE. a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; b) bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; d) installazione automatica online di filtri per i siti web; e) installazione automatica online di sbarramenti (firewalls). Punto 3 dell allegato II, Direttiva n. 2006/112/CE. a) Accesso o scaricamento di temi dell interfaccia grafica; b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; d) abbonamento a giornali o riviste online; e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche online; g) informazioni online generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 9

6 Punto 4 dell allegato II, Direttiva n. 2006/112/CE. a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; c) accesso o scaricamento di film; d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; e) accesso a giochi online automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri. Punto 5 dell allegato II, Direttiva n. 2006/112/CE. a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funzionano attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; b) libri di esercizi completati dagli studenti online e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. OPERAZIONI ESCLUSE L art. 7, c. 3, Regolamento UE n. 282/2011, precisa anche quali sono i servizi che non rientrano nella definizione di commercio elettronico diretto. OPERAZIONI NON RIENTRANTI NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO Servizi di radiodiffusione e di televisione; servizi di telecomunicazione; beni per i quali l ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; CD-ROM, dischetti e supporti fisici analoghi; materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; CD e audiocassette; videocassette e DVD; giochi su CD-ROM; servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; servizi di riparazione materiale offline delle apparecchiature informatiche; servizi di conservazione dei dati offline; servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; servizi di helpdesk telefonico; servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; servizi tradizionali di vendita all asta che dipendono dal diretto intervento dell uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; servizi di videofonia; accesso a Internet e al World Wide Web; servizi telefonici forniti attraverso Internet. OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Con RM n. 274/E/2008, l Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini IVA il commercio elettronico diretto è assimilato alle prestazioni di servizi e, pertanto, tutte le operazioni devono essere documentate con fattura (anche se i corrispettivi sono incassati con carta di credito). RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 9

7 Esaminiamo di seguito la disciplina IVA da osservare per le operazioni rientranti nella definizione di commercio elettronico diretto. PRESTAZIONI INTERNE Le prestazioni rese a clienti italiani (soggetti passivi IVA o privati consumatori) sono da assoggettare a imposta con aliquota ordinaria. Esempio 1 Una società italiana scarica dal sito web di un altra società italiana un software antivirus con relativo aggiornamento e riceve una fattura con IVA 21%. PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE RESE Le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA comunitari rientrano nell ambito di applicazione dell art. 7-ter, DPR 633/1972 (c.d. servizi generici ), e vanno assoggettate a imposta nel Paese del committente. Il prestatore italiano deve emettere una fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e presentare il modello INTRA 1-quater (servizi resi). Esempio 2 Una società italiana fornisce ad una società tedesca un sistema operativo scaricato attraverso Internet. L operatore nazionale emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972 e presenta il mod. INTRA 1-quater (servizi resi). Le prestazioni rese nei confronti di privati consumatori comunitari sono invece territorialmente rilevanti nel Paese del prestatore (va quindi emessa una fattura con IVA ordinaria). Esempio 3 Una società italiana fornisce ad un privato consumatore UE software applicativi scaricati da Internet. L operatore nazionale emette fattura con IVA 21%. PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE RICEVUTE Le prestazioni di commercio elettronico diretto ricevute da prestatori comunitari soggetti passivi IVA rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Pertanto, la fattura ricevuta dall operatore comunitario va integrata con IVA e annotata sia nel registro fatture emesse, sia nel registro IVA acquisti. È altresì necessario presentare il mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti). Esempio 4 Una società tedesca fornisce ad una società italiana un software tramite Internet. L operatore nazionale integra con IVA il documento ricevuto dalla società tedesca e lo annota sia nel registro fatture emesse, sia nel registro IVA acquisti. Presenta il mod. INTRA 2-quater (servizi ricevuti). PRESTAZIONI EXTRA COMUNITARIE RESE Se il committente è un operatore economico, l operazione è fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Va quindi emessa una fattura con la dicitura Operazione fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Esempio 5 Una società italiana fornisce ad una società svizzera un linguaggio di programmazione tramite Internet. L operatore nazionale emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 7 di 9

8 Se il committente è un privato consumatore, l operazione è fuori campo IVA ai sensi dell art. 7- septies, c. 1, lett. i), DPR 633/1972. Esempio 6 Una società italiana fornisce ad un privato consumatore canadese un software tramite Internet. L operatore nazionale emette fattura fuori campo IVA ex art. 7-septies, c. 1, lett. i), DPR 633/1972. PRESTAZIONI EXTRA COMUNITARIE RICEVUTE Le prestazioni di e-commerce ricevute da parte di operatori economici extra comunitari rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972. Le stesse vanno quindi assoggettate a imposta con emissione di autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, da annotare sia nel registro fatture emesse, sia nel registro IVA acquisti. Esempio 7 Una società svizzera fornisce ad una società italiana un sistema operativo tramite Internet. L operatore nazionale emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, con IVA. Le prestazioni rese da operatori economici extra comunitari nei confronti di privati consumatori italiani sono da assoggettare a IVA ai sensi dell art. 7-sexies, c. 1, lett. f), DPR 633/1972. L operatore extra comunitario, salvo che non disponga di una stabile organizzazione, è tenuto ad identificarsi in Italia per assolvere gli obblighi d imposta. Per evitare che l operatore extra comunitario sia costretto a nominare un rappresentante fiscale in ciascun Paese UE in cui effettua prestazioni di e-commerce verso privati, la Direttiva n. 2002/38/CE prescrive l obbligo di identificazione IVA in un qualsiasi Stato UE al fine di poter eseguire i versamenti d imposta relativi a tutte le operazioni realizzate nella Comunità. Nell ambito dell ordinamento nazionale la disciplina è contenuta nell art. 74- quinquies, DPR 633/1972. Dal tale disciplina sarà applicata anche ai servizi elettronici prestati da soggetti IVA stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo. UN PRATICO RIEPILOGO PRESTATORE COMMITTENTE DISCIPLINA IVA Soggetto IVA italiano Soggetto IVA UE Operatore economico extra UE Soggetto IVA o privato consumatore italiano Soggetto IVA UE o extra UE Privato consumatore UE Privato consumatore extra UE Soggetto IVA italiano Privato consumatore italiano Soggetto IVA italiano Privato consumatore italiano Fattura con IVA ordinaria Fattura fuori campo IVA Fattura con IVA ordinaria Fattura fuori campo IVA Integrazione fattura con IVA Fattura con IVA Paese prestatore Autofatturazione con IVA Fattura con IVA ordinaria RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 8 di 9

9 SERVIZI E-BAY Con CM n. 36/E/2010, l Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un commerciante al dettaglio di abbigliamento che si è registrato su E-bay e riceve servizi elettronici per l attività di vendita posta in essere sulla piattaforma virtuale. A parere dell Agenzia le suddette prestazioni rientrano tra quelle disciplinate dall art. 11, Regolamento UE n. 1777/2005 (concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato online, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer). Di conseguenza tali servizi, se effettuati a titolo oneroso, rientrano tra le prestazioni generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, e vanno inclusi negli elenchi INTRASTAT (servizi). DOTTRINA IN PILLOLE GLI EFFETTI DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI POSTI IN ESSERE SENZA VIES Con il Parere n. 6/2012 la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro interviene sulle conseguenze derivanti dall effettuazione di operazioni intracomunitarie in mancanza di iscrizione al VIES. La Fondazione sottolinea che nei primi 30 giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o dalla richiesta di iscrizione al VIES non possono essere effettuati scambi intracomunitari: la soggettività attiva e passiva relativa alle operazioni intracomunitarie è infatti sospesa in attesa dell eventuale provvedimento di diniego dell Agenzia delle Entrate. Pertanto, le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni (o comunque da soggetti IVA che non hanno richiesto l apposita autorizzazione) non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario. Di conseguenza, in caso di vendita di un bene ad un soggetto intracomunitario, il cedente nazionale è tenuto ad emettere fattura con IVA italiana (senza alcun obbligo di presentazione del modello INTRASTAT). In caso di applicazione della disciplina intracomunitaria, il cedente nazionale incorre nella sanzione ex art. 6, D.Lgs. 471/1997, dal 100% al 200% dell imposta non applicata. Allo stesso modo, gli acquisti intracomunitari posti in essere in assenza di iscrizione al VIES comportano l applicazione dell IVA dello Stato membro di fornitura senza la possibilità di chiedere a rimborso tale imposta estera (in buona sostanza, il soggetto IVA italiano è assimilato ad un privato consumatore privo di partita IVA). Secondo la Fondazione Studi, l esclusione dal diritto al rimborso si spiega con la circostanza che in relazione a tali operazioni non è in linea generale prevista l applicazione dell imposta, talché, se applicata dal fornitore estero, non ricorrono i presupposti per il suo rimborso. La fattura ricevuta dal fornitore estero va quindi registrata soltanto ai fini della deduzione del relativo costo, senza detrarre l IVA estera e senza la possibilità di chiederla a rimborso. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 9 di 9

10 focus operazioni con l estero prenotazione abbonamento 2012 ( ) DA STAMPARE, COMPLETARE E INVIARE A SERVIZIO CLIENTI AL FAX N O ALL info@integra-online.it Ragione sociale Azienda o Cognome e Nome: Indirizzo: Località: Provincia: CAP: Telefono: Fax: Partita IVA: Codice Fiscale: Referente Aziendale: SI Desidero prenotare l abbonamento al SERVIZIO CIRCOLARI INFORMATIVE FOCUS OPERAZIONI CON L ESTERO 2012 comprendente 11 circolari informative inviate via in formato Pdf con cadenza quindicinale. All attivazione dell abbonamento saranno comunicati i dati per effettuare il login al sito e scaricare le circolari FOE pubblicate ad oggi. offerta valida sino al 31 LUGLIO 2012 Focus operazioni con l estero 2012 Focus operazioni con l estero quesito (da inviare entro il ) (6 mesi) 41 + IVA 58 + IVA Indirizzo ove recapitare le circolari. L abbonamento via consente di ricevere le circolari su più indirizzi, purché appartenenti allo stesso dominio. Inserire qui di seguito le mail separate da punto e virgola. DECORRENZA: 1 luglio 2012 IL PAGAMENTO VA EFFETTUATO SOLO DOPO IL RICEVIMENTO DELLA NS. FATTURA A MEZZO BONIFICO BANCARIO O VERSAMENTO IN C/C POSTALE (istruzioni riportate in fattura) CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: L abbonamento al servizio circolari informative Focus Operazioni con l Estero ha decorrenza dal e scadenza al , alla scadenza non è previsto il rinnovo automatico. PER INFORMAZIONI sul servizio di abbonamento è a disposizione la mail: info@integra-online.it e il numero verde Data: Timbro e firma: Informativa ex D.Lgs. 196/2003. Integra On Line Srl, titolare del trattamento nella persona del suo legale rappresentante protempore, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative ed offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti previsti dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento: Integra On Line Srl (Via A. Volta n Faenza ( RA ) info@integra-online.it, telefono , fax ). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l evasione dell ordine, per l invio di materiale promozionale ed agli istituti di credito. Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi di Integra On Line. Se non desidera riceverle barri la casella.

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