UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
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1 UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA PAOLISA GRECO IL DELITTO DI RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI D UFFICIO TESI DI LAUREA Relatore: Chiar.mo Prof. GUIDO ZICCONE ANNO ACCADEMICO
2 Capitolo Primo Presentazione dell art. 326 c.p. 1. Premessa: i delitti di cui all art. 326 c.p. Sotto la rubrica rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio sono raggruppate quattro figure incriminatrici. Le prime due sono rispettivamente previste dal primo e secondo comma, distinte tra loro esclusivamente dal differente elemento psicologico (dolo o colpa) 1 : infatti il secondo comma contempla l agevolazione colposa del delitto del primo comma 2. L art. 326 c.p., infatti, stabilisce che: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri inerenti alla sua funzione o servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie d ufficio, le quali debbono rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione fino ad un anno. Il terzo comma dell art. 326 c.p. contempla due autonome figure incriminatrici 3 distinte secondo il tipo di profitto (patrimoniale o non patrimoniale) che l agente si prefigge. Ciò perché la minore pena comminata per l utilizzazione a scopo non patrimoniale o ad altrui danno, presenta una diversità rispetto all utilizzazione di notizie segrete a proprio o altrui profitto 1 MUCCIARELLI, sub. artt c.p., in A.A. V.V., I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, coordinato da Padovani, ed. Utet, Torino 1996, p ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, parte speciale-2, ed. Giuffrè, Milano 2003, p MUCCIARELLI, op. cit., p
3 patrimoniale, in un elemento essenziale 4, e precisamente nell oggetto del dolo specifico. 5 Il terzo comma dell art. 326 c.p. è stato introdotto dall art. 15 della legge 26 Aprile 1990, n. 86 che così stabilisce: Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a se o ad altri un indebito profitto patrimoniale si avvale illegittimamente di notizie d ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. Invariati, invece, sono rimasti i commi 1e 2 del citato articolo. 2. La riforma della legge 26 Aprile 1990, n. 86. La legge 86/1990 concernente Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. è la riforma più ampia e significativa sulla parte speciale del codice penale dal dopoguerra ad oggi. Essa propone di fronteggiare due esigenze: 1) da un lato contribuire alla soluzione della questione morale 6 arginando i crescenti fenomeni di affarismo, corruttela, prevaricazione, che hanno coinvolto la P.A. 2) dall altro evitare che le norme penali paralizzassero l azione amministrativa. In effetti la legislazione relativa ai reati contro la P.A. appariva inadeguata sotto un duplice profilo: 4 ANTOLISEI, op. cit, p MUCCIARELLI, cit., p PALAZZO, La riforma dei delitti dei p.u.,in A.A. V.V., Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, Vol. 1, ed. Giuffrè, Milano 1991, p
4 a) incertezza dei confini di talune fattispecie legali che dava luogo a controversie interpretative e ad incertezze applicative; b) insufficienza di tali fattispecie a ricomprendere tutti i fatti che meritano di avere rilevanza ed essere considerati come reati. 7 L intervento del legislatore era quindi necessario non soltanto per revisionare norme vigenti attraverso una nuova descrizione delle figure criminose di controversa interpretazione, ma anche per individuare nuove fattispecie legali, che regolamentassero comportamenti antisociali considerati meritevoli di sanzione penale. Un dato significativo della riforma consiste nel mutamento dei beni giuridici protetti: dalla tutela della fedeltà e del prestigio, a quella della legalità in termini di imparzialità e buon andamento della P.A. come prescritti all art. 97 cost. 8 Le innovazioni più significative introdotte dalla legge n. 86/90 riguardano: a) la soppressione della pena pecuniaria della multa che prima invece era comminata congiuntamente alla pena detentiva. Tuttavia è chiaro che il giudice avrà sempre la possibilità di aggiungere la pena della multa tutte le volte in cui ricorrono le condizioni previste dal c. 2 dell art. 24 c.p. (per motivi di lucro); b) l ampliamento dell ambito applicativo dei reati dei pubblici ufficiali all incaricato di pubblico servizio (vedi ad es. il nuovo art. 323 c.p. riguardante l abuso di ufficio rispetto al testo precedente); c) la scomparsa di talune figure delittuose come il peculato per distrazione, la malversazione a danno dei privati, e l interesse privato in atti d ufficio previsti agli artt. 314, 315, 324 c.p. In realtà, deve ritenersi che le condotte di reato appena citate abbiano conservato la loro connotazione di illiceità e la loro rilevanza penale, 7 IADECOLA, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a,ed. Giappichelli, Torino 1992, p. 9 8 STORTONI, La nuova disciplina dei delitti dei p.u. contro la p.a,. in A.A. V.V. evoluzione e riforma del diritto e della Proc. Pen., a cura di Bassiouni La Tagliata, Stile, Ed. Giuffrè, Milano 1991, p
5 trovando attualmente collocazione nell ambito di norme diverse del codice penale e precisamente: 1) nell art. 314 c.p., la malversazione a danno dei privati; 2) nell art. 323 c.p., il peculato per distrazione 9 ; 3) negli artt. 323 e 326 c.p., l interesse privato in atti d ufficio; d) l introduzione di nuove figure di reato come per esempio il peculato d uso (art. 314 c. 2 c.p.) e la malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); e) la modifica della precedente formulazione di talune fattispecie delittuose come quella del peculato (art. 314 c.p.) della corruzione, scisse in tre distinti articoli ( bis- 319 ter c.p.); dell istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); dell abuso d ufficio (art. 323 c.p.); f) una nuova descrizione delle figure di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) e dell incaricato di pubblico servizio (art. 358 c.p.); g) il totale rifacimento del reato di omissione di atti d ufficio (art. 328 c.p.) 10 ; h) la creazione di una nuova fattispecie di utilizzazione di notizie riservate (art. 326 c. 3 c.p.); i) il passaggio della competenza per materia del tribunale della quasi totalità dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., indipendentemente dalla pena prevista. Con l entrata in vigore della legge n. 86/90 sorse la questione della competenza per materia per i procedimenti in corso: non avendo il legislatore dettato alcuna norma transitoria, avrebbe dovuto valere il principio generale dell immediata applicabilità della nuova norma 9 IADECOLA, Sulla disciplina delle fattispecie d interesse privato in atti d ufficio dopo l entrata in vigore della legge 26 Aprile 1990, n. 86, in A.A. V.V. reati contro la P.A., a cura di Franco Coppi, ed. Giappichelli, Torino 1993, p
6 processuale ( art. 6 c.p.p. come modificato dall art. 19 della legge n. 86/90) 11. Tuttavia l art. 19 della legge 86/90 non è una norma processuale autonoma, ma si inserisce nel secondo comma dell art. 6 c.p.p. per il quale vigono le norme transitorie di cui al decreto legislativo n. 271/89. L art. 259 del d. lgs. 271/89 statuisce che: Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente all entrata in vigore dello stesso. Detta entrata in vigore è il 24 Ottobre Sicchè statuendo quest ultima norma transitoria che le disposizioni del codice di procedura penale si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data in entrata in vigore del codice medesimo, deve ritenersi che anche le disposizioni dell art. 6 c. 2 c.p.p. seguano il medesimo regime. 13 Con il d. lgs. 28/8/2000, n. 274, viene nuovamente modificato l art. 6 c.p.p.. Il tribunale resta comunque competente per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. La modifica della precedente formulazione dell art. 328 c.p. ha suscitato notevoli perplessità sia durante l iter dei lavori parlamentari 14, sia successivamente, sin dalle prime applicazioni. 15 Il primo comma dell art. 328 c.p. nella nuova formulazione prevede soltanto l indebito rifiuto per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità, restringendo l ambito delle condotte incriminabili 16 escludendo gran parte dell attività amministrativa, mentre nel secondo comma sono disciplinate le ipotesi minori ( fuori dai casi previsti dal primo 11 IADECOLA, La riforma dei delitti dei p.u. contro la p.a., cit., p SEGRETO DE LUCA, op. cit., p IADECOLA,idem nota PALAZZO, op. cit., p ANTOLISEI, op. cit. 16 IADECOLA, La riforma dei delitti dei p.u. contro la p.a.,ed. Giappichelli, Torino 1992, p. 99 5
7 comma ) per le quali il legislatore ha voluto stimolare l iniziativa del cittadino. Da quest ultima notazione scaturisce che la tutela penale garantita dalla norma in esame ai beni dell imparzialità non è assoluta e costante, ma limitata agli atti non ritardabili o a quelli riferibili alla lesione dell interesse del privato che si sia attivato. Ulteriore perplessità desta il secondo comma dell art. 328 c.p. in riferimento alla condotta omissiva in termini congiuntivi non compie e non risponde la quale comporta il rischio dell agevole elusione del precetto generale attraverso mere risposte di stile o dal contenuto non serio ed apprezzabile in sede penale. 17 Per quanto riguarda l utilizzazione di segreti d ufficio previsto all art. 326 c. 3 c.p., introdotto dall art. 15 della legge 26 Aprile 1990, n. 86, si evince una fattispecie che, per un lato si allontana dalla rivelazione di segreti d ufficio (art. 326 c. 1, c. 2 c.p.), dall altro sembra presentare delle analogie con i fatti di insider trading. 18 L utilizzazione di notizie può avvenire sia verso l interno dell amministrazione, condizionando i comportamenti propri o altrui dell ufficio, sia verso l esterno (ad es. influenzando i potenziali fornitori dell ente). La nuova fattispecie di cui all art. 326 c. 3 c.p. è destinata a disciplinare le attività illegittime del pubblico funzionario che non sfociano in un atto amministrativo e cioè gli abusi relativi ai c.d. atti di gestione. 19 Per quanto riguarda il concorso di persone nel delitto in questione, quest ultimo si configura come reato proprio per cui il privato risponde del fatto ex art. 110 c.p. quando abbia istigato la condotta illecita del pubblico 17 IADECOLA, idem, pp PALAZZO, op. cit. p IADECOLA, La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a., ed. Giappichelli, Torino 1992, p. 94 6
8 funzionario, ne abbia rafforzato il proposito criminoso o arrecato un contributo causale alla realizzazione dell evento antigiuridico. Il solo essersi avvantaggiato del delitto non integra gli estremi del concorso ex art. 110 c.p. 20 Per quanto riguarda il requisito della segretezza della notizia essa sussiste tutte le volte in cui il pubblico funzionario ha l obbligo di non rivelarla in forza di una legge, di un regolamento o per ordine del superiore gerarchico. Ad esso va aggiunto un dovere generale di riservatezza previsto per gli impiegati civili dello Stato come previsto dall art. 15 del D.P.R. n. 3/1957 come modificato dall art. 28 della legge , n I soggetti attivi Autori del delitto di cui all art. 326 c.p. possono essere solo i pubblici ufficiali o le persone incaricate di un pubblico servizio, non quelle esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.). Si tratta di un reato proprio nel quale possono concorrere anche coloro che non rivestono tali qualità, purché ne abbiano istigato la condotta illecita o rafforzato il proposito criminoso. Il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio commette il delitto di cui all art. 326 c.p., anche se la rivelazione delle notizie d ufficio o l agevolazione della conoscenza avviene dopo la cessazione della sua qualità, quando il fatto si riferisce all ufficio o al servizio esercitato (art. 360 c.p.). Ciò perché il pubblico ufficiale o l incaricato di un pubblico servizio, per la natura della loro stessa attività, rimangono vincolati al segreto d ufficio anche dopo che sia scaduta la carica IADECOLA,idem, p IADECOLA, idem, p PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale 1, I delitti contro la p.a., ed. Giuffrè, Milano 2000, pp
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