DOTT. A. CALDANA -AVV. S. SIOTTO
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1 LA CRISI AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F. CONCORDATO PREVENTIVO EX ART. 160 L.F. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS. L.F. TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER. L.F.. LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO E GLI ASPETTI LEGALI 1
2 Premessa: Sono strumenti negoziali di composizione della crisi di impresa che possono risultare adottabili in relazione a tre fondamentali aspetti: 1. Tempistica 2. Condizionamento che i creditori subiscono 3. Indifferenza del sistema tributario (per art. 67 L.F. e 182 bis L.F.) 2
3 Premessa: Composizione della crisi = soluzione della crisi 1. Riposizionamento attraverso: 2. Ridefinizione rapporti credito/debito 3. Riscadenziamenti 4. Erogazione nuova finanza 3
4 Premessa: e con le seguenti modalità: 1. Privilegiare la continuità aziendale 2. Preservare il valore dell azienda 3. Salvaguardare l occupazione 4. Minimizzare costi e tempi tecnici 5. Massimizzare il soddisfacimento dei creditori 6. Evitare comportamenti opportunistici (creditori grandi tendono a favorire continuità piccolidott. no) A. CALDANA -AVV. S. SIOTTO 4
5 Premessa: SISTEMI DI SOLUZIONE DELLA CRISI: 1. Accordi ristrutturazione 2. Concordato preventivo di continuità 3. Accordi di ristrutturazione 5
6 Premessa: SISTEMI DI CHIUSURA DELLA CRISI: 1. Concordato liquidatorio 2. Fallimento 6
7 Premessa: Piano attestato RISANAMENTO Accordi di ristrutturazione TRANSAZIONE FISCALE? Concordato preventivo RISANAMENTO O LIQUIDAZIONE Fallimento LIQUIDAZIONE 7
8 Premessa: E quindi necessario capire in che tipo di crisi ci si trova: - cause e natura - diagnosi 8
9 Premessa: In presenza di stato di crisi finanziaria, a seconda della gravità di essa, gli strumenti di risoluzione disponibili sono : Per crisi finanziaria piano attestato di risanamento ex art. 67 c.3 lett.d) accordo di ristrutturazione ex art. 182bis Per crisi finanziaria grave accordo di ristrutturazione ex art. 182bis concordato preventivo -art. 160 L.F. Per insolvenza concordato preventivo - art. 160 L.F. concordato fallimentare art. 124 L.F. 9
10 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Il piano attestato ex art. 67 L.F. 10
11 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Il piano attestato ex art. 67 L.F. (art. 67 comma III lettera d) L.F..) 11
12 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 1. Sono revocati, salvo che l altra parte provi che non conosceva lo stato d insolvenza del debitore: 1. gli atti a titolo oneroso compiuti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso; 2. gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; 3. i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 4. i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l altra parte conosceva lo stato d insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento. 12
13 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie 3. Non sono soggetti all azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell esercizio dell attività d impresa nei termini d uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera c) le vendite a giusto prezzo d immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l abitazione principale dell acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile; 13
14 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Art. 67 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell accordo omologato ai sensi dell articolo 182-bis; f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all accesso alle procedure concorsuali di concordato preventivo. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali 5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali. 14
15 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Quindi non sono soggetti all azione revocatoria: gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile. 15
16 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Art. 28 Requisiti per la nomina a curatore Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all atto dell accettazione dell incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. 16
17 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Art bis(1) Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento - [1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. - [2] Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. - [3] La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. - [4] La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. - [5] Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente.(2) (3) -[6] Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. 17
18 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Vantaggi: 1. Va bene per crisi transitorie iniziali; 2. Continuità aziendale 3. Riservatezza 4. Costi non elevati 5. è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice 6. è un atto unilaterale dell imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l accordo con i creditori né il loro consenso 7. è svincolato da precisi obblighi pubblicitari 18
19 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Svantaggi: 1. Non viene assicurata la prededuzione alla nuova finanza; 2. Non viene garantita la protezione dalle eventuali iniziative di autotutela dei creditori; 3. Manca giudizio del Tribunale per cui, in caso di fallimento, le azioni revocatorie saranno comunque soggette a valutazione *; 4. Spesso sono i terzi che lo chiedono. * Data la limitazione potenzialmente rilevante dei diritti dei creditori, in caso di successiva insolvenza non si può escludere la possibilità per il Tribunale, pur in presenza di un piano attestato, di valutare in concreto: la congruità del singolo atto; la ragionevolezza del piano stesso nella sua interezza. 19
20 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. Quindi, all interno del processo, bisogna concentrare l attenzione sui rischi potenziali e sulle procedure più opportune da mettere in pratica ed in particolare: 1. sulla predisposizione del piano; 2. sulla scelta dei professionisti (consulenti e attestatori); 3. sull esecuzione del piano attestato. 4. sull attestazione. 20
21 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. PROCESSO DI RISANAMENTO EX ART. 67: 1. Struttura 2. Consolidamento del passivo 3. Figura del professionista 4. Responsabilità delle persone coinvolte 5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre procedure concorsuali 1. Elementi critici 2. Attestazione del professionista. PREDISPOSIZIONE DEL PIANO PROFESSIONISTA ESECUZIONE DEL PIANO ATTESTAZIONE 21
22 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Si prevede di pagare i debiti aziendali garantendo contestualmente il riequilibrio della situazione finanziaria dell impresa. progetto + proposta 22
23 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Si ritiene che il piano di risanamento sia riconducibile alla categoria dei piani strategici, industriali e finanziari di cui all art c.c, per i quali è prevista l attribuzione all organo di gestione, che sarà sempre responsabile per l adozione e l esecuzione del piano. Art (1) Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati omissis - [3] Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. - [ omissis 23
24 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Prospettiva La dottrina e la prassi prevalenti ritengono che il piano debba essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale. «idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria» 24
25 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Durata Non esistono riferimenti normativi: la durata deve intendersi strettamente legata al settore in cui l impresa opera, alle condizioni di mercato, alle caratteristiche dell impresa. L esperienza e la prassi aziendale fa ritenere che 3-5 anni sia un orizzonte sufficiente ad esprimere le reali potenzialità di risanamento e riequilibrio dell azienda. Un periodo più lungo, oltre a porre seri problemi di affidabilità del piano, dovrebbe essere ben giustificato, in considerazione della rilevante riduzione delle garanzie per i creditori. 25
26 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Forma Non è richiesto una forma precisa, ma indicativamente deve essere suddiviso in due parti: Parte descrittiva Parte analitica/quantitativa Deve avere data certa (revocatoria) 26
27 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Il piano deve contenere: Forma l indicazione delle ipotesi di base; l indicazione delle fonti delle informazioni; i riferimenti metodologici e normativi applicati (ad es. principi contabili e criteri di valutazione in generale); l esplicitazione delle premesse che non dipendono da azioni o volontà dell imprenditore (es. impegno dei creditori a dilazioni); 27
28 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Contenuti Forma 1. Indirizzo strategico: formulazione della diagnosi e indicazione della terapia. 2. Esplicitazione chiara della situazione di partenza (patrimoniale, economica, finanziaria, organizzativa, di mercato). 3. Individuazione dei fattori che potrebbero condurre ad una situazione irreversibile (worst-case) e delle azioni necessarie a neutralizzarli e di quelli per il raggiungimento degli obiettivi del piano. 28
29 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Contenuti Forma 1. L indicazione degli atti, almeno quelli più rilevanti, da compiere per l esecuzione del piano. 2. Prevedere gli effetti fiscali, in quanto nei piani di risanamento ex art. 67 comma 3, lett. d) L.F. (ma anche negli accordi ex art. 182 bis) la cessione di beni e la riduzione dei debiti assumono rilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa 29
30 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Forma Non è richiesto l accordo con i creditori né il loro consenso ma per dare maggiore credibilità e per garantirne l efficacia, è opportuno che esso sia condiviso almeno con i principali creditori, che possono anche essere preventivamente chiamati ad esprimere un loro parere favorevole, soprattutto se sono previste azioni che riguardano il loro diritto di credito (dilazioni, rifinanziamenti, ecc.). 30
31 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 1. Struttura e 2. consolidamento del passivo Forma Inoltre sarebbe opportuno portare il piano a conoscenza dei principali stakeholder dell impresa, per creare un clima di trasparenza intorno all operazione.. 31
32 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 3. Figura del professionista La predisposizione di un piano particolarmente complesso in grado di sostenere sia la valutazione dell attestatore, sia, soprattutto, l eventuale giudizio del Tribunale richiede competenze non necessariamente presenti nell azienda; Il contributo di un soggetto terzo può ragionevolmente mitigare la soggettività delle valutazioni dell imprenditore e del suo management circa le capacità di uscita dalla crisi 32
33 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 3. Figura del professionista La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all art. 28 L.F. Il professionista deve rispondere ai requisiti di indipendenza e terzietà, interpretati in senso restrittivo: per evitare il sospetto che il professionista possa essere in qualsiasi modo interessato all attestazione del piano. per essere terzo e indipendente non solo dall imprenditore, ma anche da altri soggetti coinvolti. 33
34 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 3. Figura del professionista La ragionevolezza del piano deve essere attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia i requisiti di cui all art. 28 L.F. Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. 34
35 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 3. Figura del professionista Quindi terzo: rispetto ai creditori; rispetto a coloro che in ultima analisi potrebbero beneficiare dell attestazione del piano; rispetto al consulente che redige il piano. 35
36 LA AZIENDALE E LE PROCEDURE CONCORSUALI ALTERNATIVE AL FALLIMENTO Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 4. Responsabilità delle figura coinvolte - dell esperto (civile e penale) - della società proponente - dei creditori - degli istituti finanziari (penale-fallimentare) 36
37 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre proc. concorsuali Vantaggi: 1. Va bene per crisi transitorie iniziali; 2. Continuità aziendale 3. Riservatezza 4. Costi non elevati 5. è un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice 6. è un atto unilaterale dell imprenditore, per la sua adozione non è richiesto l accordo con i creditori né il loro consenso 7. è svincolato da precisi obblighi pubblicitari 37
38 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 5. Vantaggi e svantaggi rispetto alle altre proc. concorsuali Svantaggi: 1. Non viene assicurata la prededuzione alla nuova finanza; 2. Non viene garantita la protezione dalle eventuali iniziative di autotutela dei creditori; 3. Manca giudizio del Tribunale per cui, in caso di fallimento, le azioni revocatorie saranno comunque soggette a valutazione; 4. Spesso sono i terzi che lo chiedono; 5. Data certa; 6. Sopravvenienze attive tassabili; 7. Aggravamento della responsabilità nel caso di successivo fallimento; 38
39 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 6. Elementi critici stime; finanza; garanzie; 39
40 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione esperto; indipendente; verifica ragionevolezza; attestazione della ragionevolezza. 40
41 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione L attestatore analizzerà il piano applicando le migliori practice verificando: che i dati previsionali siano stati redatti sulla base di principi contabili omogenei rispetto ai principi utilizzati per la preparazione dei bilanci storici; la coerenza delle ipotesi del piano con quelle normalmente utilizzate nel settore a cui l azienda appartiene; la coerenza dei dati previsionali, con le ipotesi esplicitate; la compatibilità del piano con gli effetti di eventuali modifiche alle assunzioni di base per coglierne gli impatti sui principali indicatori di performance. 41
42 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione la prudenza delle previsioni e la confrontabilità con i risultati storici; la sostenibilità in relazione alle risorse disponibili; sulla base infine di una recente circolare del CNDCEC il professionista nell attestare la ragionevolezza del piano dovrebbe anche effettuare un controllo di attendibilità e di veridicità dei dati, avvicinandosi così all attestazione prevista dal 161 L.F. 42
43 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione L esito della verifica non potrà che essere o attestazione o non attestazione. La dichiarazione di attestazione deve: indicare le metodologie utilizzate; elencare le attività svolte dal professionista; contenere un adeguata motivazione della conclusione raggiunta 43
44 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione Attestazione = giudizio motivato 1. Se vi è idoneità ad assicurare il risanamento dell impresa; 2. Se vi è ragionevolezza e quindi se le scelte strategiche del piano, una volta attuate, costituiscono lo strumento idoneo per il raggiungimento dell obiettivo principale che è la continuità aziendale in ipotesi di equilibrio finanziario. GARANZIA PER I TERZI 44
45 Il Piano attestato ex art. 67 L.F.. 7. Attestazione Infine nell attestazione si dovrà indicare se gli atti in esecuzione del piano hanno effetto immediato o differito, perché solo al verificarsi dell evento determinante si hanno gli effetti protettivi dell esenzione da revocatoria. 45
46 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 46
47 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. 47
48 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell articolo 9 la documentazione di cui all articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. 48
49 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. L istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. ( 2 ) Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. 49
50 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. A seguito del deposito dell accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma Art Effetti della presentazione del ricorso. Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. precedente. 50
51 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità L imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale l omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto con almeno il 60% dei crediti. L accordo è pubblicato nel R.I. ed acquista subito efficacia (per i 60 gg successivi nessun creditore può agire in executivis); entro 30 giorni i creditori possono impugnare l accordo ed il Tribunale, decise le opposizione, omologa l accordo con decreto motivato. Il decreto di omologa è pubblicato presso il R.I. ed è impugnabile dai creditori entro i successivi 15 gg. 51
52 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità E un contratto da stipularsi con tanti creditori che rappresentino (almeno) il 60 % dei crediti (ovvero per soddisfare al 100% il 40% dei creditori deve essere stipulato un accordo con almeno il 60% dei creditori) 1. Quorum e tipologia 2. Vincoli per i creditori 3. Effetti per i creditori 52
53 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità Richiede uno stato di crisi del debitore Prevede una protezione di 60 gg per facilitarne l omologazione Deve essere corredato da una relazione di un esperto su fattibilità e idoneità dell accordo a garantire il pagamento dei creditori estranei 53
54 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità Può essere proposto da qualsiasi imprenditore fallibile E una procedura concorsuale con ruolo molto limitato del Tribunale 54
55 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità Gli atti posti in essere in occasione o in esecuzione dell accordo non sono revocabili ex artt. 67, c. 3, lett. e) L.F. (gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'art. 182-bis) e sono prededucibili in caso di successivo fallimento ex art. 111 L.F. (Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1) 55
56 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Particolarità Può essere usato: 1. Quando i creditori lo chiedono; 2. In caso di crisi finanziarie; 3. Per mettersi al riparo dalla bancarotta preferenziale 4. Perché uno strumento più snello del Concordato Preventivo 5. Debt-restructuring 6. Pactum de non petendum 56
57 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Presupposti Soggettivo Oggettivo 57
58 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. FASI DEL PIANO 1. Forma dell accordo 2. Scopo dell accordo 3. Contenuto dell accordo 4. Relazione dell esperto 5. Deposito, pubblicazione, omologa 6. Effetti dell accordo 58
59 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 1. Forma dell accordo Art cc: La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350 (1350 c.c:devono farsi per atto pubblico (2699 e seguenti) o per scrittura privata (2702 e seguenti), sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili (812, 2643) 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto (978 e seguenti) su beni immobili, il diritto di superficie (952 e seguenti), il diritto del concedente e dell enfiteuta (957 e seguenti); 3) i contratti che costituiscono la comunione (1100 e seguenti) di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali (1027 e seguenti), il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione (1021 e seguenti); 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico (971); 7) i contratti di anticresi (1960 e seguenti); 8 ) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni (1571 e seguenti); 9) i contratti di società (2247 e seguenti) o di associazione (2549 e seguenti) con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue (1861 e seguenti) o vitalizie (1872 e seguenti), salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato (1871); 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (2646); 12) le transazioni (1965 e seguenti) che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge (14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 e seguenti, 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; Cod. Proc. Civ.;807, 808; Cod. Navig. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857). 59
60 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 1. Forma dell accordo Art. 152 L.F.: Proposta di concordato. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto: a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile. 60
61 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 1. Forma dell accordo Sottoscrizione 61
62 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 2. Scopo dell accordo Continuità aziendale Garantire pagamento creditori 62
63 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo Parti Requisiti debitore Proposta (tempi, % e impegno per il 40%) Formula di stipula dell accordo Sottoscrizioni 63
64 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO SCHEMA DELL ACCORDO Tribunale Civile e Penale di Vicenza Sezione fallimentare Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. Tra il Sig. legale rappresentante/titolare della società/ditta.. con sede in... autorizzato con delibera assunta in data.. (eventualmente, rappresentato e difeso dall avv, per procura a margine del presente atto), di seguito denominata società /ditta debitrice 64
65 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO e i seguenti: Sig.. per la società Sig.. per la società Sig.. per la società di seguito denominati creditori, P R E M E S S O - che la società/ditta ricorrente possiede i requisiti previsti dall art. 1 L.F. e si trova in stato di crisi, come indicato nella relazione del dott, che sarà allegata al ricorso da sottoporre al Tribunale per l omologa del presente Accordo; 65
66 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO - che con delibera in data il sottoscritto è stato autorizzato a proporre e a stipulare con i creditori il presente accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell art. 182-bis della L.F. nei seguenti termini: 1) pagamento integrale dei creditori privilegiati, nei termini e modi più avanti precisati, che rapprendano il 45% del totale dei crediti; 2) pagamento al yy% dei creditori chirografi, nei termini e modi più avanti precisati, che rappresentano il 25% del totale dei crediti; 3) pagamento regolare ed integrale dei creditori estranei al presente accordo; - che i creditori che sottoscrivono il presente accordo rappresentano il 70% dell intero indebitamento della società/ditta per complessivi Euro 66
67 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO - che i creditori che rimangono estranei al presente accordo rappresentano il 30% dell intero indebitamento della società/ditta per complessivi Euro - che i creditori aderenti hanno esaminato la documentazione che la società/ ditta debitrice allegherà al ricorso da sottoporre al tribunale per l omologa dell accordo e cioè: a) relazione del dott che attesta la attuabilità dell accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento, secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell obbligazione, ovvero in mancanza, dalla legge, dei creditori ad esso estranei; b) dichiarazione del predetto dott. del possesso dei requisiti previsti dall art. 67, 3 comma lett, d) L.F.; 67
68 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO c) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa gestita dalla ricorrente; d) lo stato analitico ed estimativo delle attività della ricorrente; e) l elenco nominativo dei creditori, con l indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; f) l elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni di proprietà o in possesso della ricorrente; g) (eventuale) prospetto indicante il valore dei beni ed i creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili; h) certificato della CCIAA; 68
69 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO i) verbale dell assemblea, o del CdA, che autorizza la stipula del presente accordo e la successiva presentazione del ricorso ex art. 182-bis L.F; - che la sopra elencata documentazione, in copia, è allegata alla presente scrittura e ne forma parte integrante quanto segue: S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A le premesso costituiscono parte integrante del presente accordo, che si compone dei seguenti articoli: Articolo 1 La società/ditta si impegna a corrispondere: 69
70 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO - immediatamente/entro 30 giorni dalla data di passato in giudicato della sentenza di omologa del presente accordo, l intero importo dovuto, pari ad Euro.. alla ditta.. con sede.. il cui credito è assistito da privilegio ex art - immediatamente/entro 30/60/90 giorni dalla data di passato in giudicato della sentenza di omologa del presente accordo, l intero importo dovuto, pari ad Euro. alla ditta.. con sede.. il cui credito è assistito da privilegio ex art -immediatamente/entro 30/120 giorni dalla data di passato in giudicato -della sentenza di omologa del presente accordo, il xy% dell importo dovuto, pari ad Euro. alla ditta.. con sede.. il cui credito è chirografario. 70
71 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO I creditori sopra nominati dichiarano di accettare i pagamenti, come indicato. Articolo 2 La società/ditta si impegna a pagare i creditori estranei all accordo secondo le modalità previste nel titolo costitutivo dell obbligazione, ovvero in mancanza dalla legge: Ditta con sede.. per Euro Ditta con sede.. per Euro Articolo 3 I creditori si impegnano a non iniziare azioni giudiziarie per il recupero dei loro crediti sino alla scadenza del termine fissato nell art. 1 per l adempimento dell accordo. 71
72 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO Articolo 4 La mancata omologazione dell accordo da parte del tribunale comporterà la decadenza dell accordo. Dopo l avvenuta omologazione dell accordo da parte del tribunale, la mancata esecuzione dei pagamenti previsti dal precedente articolo 1, comporterà parimenti la decadenza dell accordo. Articolo 5 Tutte le spese ed oneri conseguenti ed inerenti il presente accordo, comprese le spese di registrazione, dovranno intendersi esclusivamente a carico della società/ditta debitrice. Data.., 72
73 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo ESEMPIO per la debitrice I creditori 73
74 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 3. Contenuto dell accordo L accordo va: Pubblicato nel Registro delle Imprese Depositato in Concelleria del Tribunale con allegata ricevuta del deposito in CCIAA con la documentazione necessaria E con gli accordi raggiunti con i fornitori. 74
75 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 4. Relazione dell esperto una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. 75
76 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 4. Relazione dell esperto Art. 28.Requisiti per la nomina a curatore. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento. 76
77 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 4. Relazione dell esperto idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nonché l attendibilità dei dati contabili. Attuabilità dell accordo (oggettiva) Attendibilità dei dati ( e veridicità riferita ai documenti presentati e non alle scritture contabili in se stesse) Corretto raggiungimento delle percentuali richieste dalla norma 77
78 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Attestazione L esito della verifica non potrà che essere o attestazione o non attestazione. La dichiarazione di attestazione deve: indicare le metodologie utilizzate; elencare le attività svolte dal professionista; contenere un adeguata motivazione della conclusione raggiunta 78
79 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Attestazione Attestazione = giudizio motivato 1. Se l accordo è attuabile e quindi sulle probabilità di realizzo 2. Se i dati sono attendibili; 3. Se le % vengono raggiunte e quindi se il piano è idoneo a garantire il regolare pagamento ( = adempimento delle obbligazioni nei termini contrattuali previsti) dei creditori, previa verifica della sussistenza dei mezzi e delle risorse necessarie. GARANZIA PER I TERZI 79
80 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. Attestazione Infine nell attestazione si dovrà indicare se gli atti in esecuzione del piano hanno effetto immediato o differito, perché solo al verificarsi dell evento determinante si hanno gli effetti protettivi dell esenzione da revocatoria. 80
81 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 5. Deposito, pubblicazione, omologa 1. Deposito CCIAA 2. Deposito TRIBUNALE 3. Omologa del Tribunale DECORRENZA EFFETTI: efficacia con la CCIAA e consolidamento con l omologazione del Tribunale 81
82 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 6. Effetti PER IL DEBITORE 1. Tutela del patrimonio verso i creditori aderenti ma non verso gli estranei; 2. Valenza dell accordo (che ha valenza novativa) in caso di successivo fallimento nei confronti dei creditori aderenti 3. Tassazione delle sopravvenienze attive 82
83 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 6. Effetti PER I CREDITORI ADERENTI 1. Esclusione dell applicazione dell azione revocatoria fallimentare a condizione che ci sia l omologa; 2. Restano invece in vigore gli art. 64 e 65 L.F. Art. 64.Atti a titolo gratuito. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Art. 65.Pagamenti. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. 83
84 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 L.F. 6. Effetti PENALI 1. Concessione abusiva del credito 2. Bancarotta preferenziale FISCALI 84
85 art L.F. 85
86 Particolarità Principale procedura concorsuale per la regolazione della crisi d impresa: risanatoria o liquidatoria Vero e proprio strumento negoziale e consensuale di soluzione delle crisi di impresa 86
87 Particolarità Par condicio creditorum Deciso dalla maggioranza dei creditori chirografari Omologato dal Tribunale Vincola anche i creditori dissenzienti 87
88 Particolarità Libertà delle forme Con cessione di beni Con garanzia Misto Con assuntore Con finanza di terzi Con utilizzo di operazioni straordinarie o creazione di veicoli ah hoc 88
89 Particolarità Effetto protettivo Effetto esdebitativo Mantenimento della disponibilità del patrimonio e dell amministrazione dell impresa Contratto 89
90 Presupposti Soggettivo Oggettivo 90
91 STRUTTURA 1. Condizioni - piano art. 160 L.F. 2. Domanda art. 161 L.F. 3. Inammissibilità della proposta art. 162 L.F. 4. Ammissione alla procedura art. 163 L.F. 5. Adempimenti del Commissario Giudiziale art. 165 L.F. 6. Relazione del Comm. Giudiziale- Revoca art. 172/3 L.F. 7. Adunanza dei creditori art. 174 L.F. 8. Maggioranze art. 177 L.F. 9. Espressione di voto art. 178 L.F. 91
92 STRUTTURA 10. Mancata approvazione art. 179 L.F. 11. Esito della votazione art. 178/179 L.F. 12. Omologa art. 180/181 L.F. 13. Comitato creditori art. 182 L.F. 14. Liquidazione art. 182 L.F. 15. Adempimenti finali, risoluz. ed annull. art. 181 L.F.. 92
93 1. Condizioni 1. Imprenditore (non più onesto ma sfortunato) 2. Stato di crisi (non più di insolvenza) 3. Possesso dei requisiti dell art. 1 L.F.. Art. 1.Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo. ( 1 ) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 93
94 1. Condizioni AREA FALLIBILITA' - ART. 1 L.F Non fallibile se: 1 ATTIVO PATRIMONIALE < 300 mila (1a) ATTIVO PATRIMONIALE RETTIFICATO DAI FONDI AMMORT (1b) 2 RICAVI LORDI < 200 mila (2) possesso congiunto dei 3 requisiti 3 DEBITI < 500 mila (3) (1a) di ammontare complessivo annuo; totale attivo dello stato patrimoniale, cioè B + C (Tribunale di Milano); per il periodo il Trib. Di Milano suggerisce di tenere conto dell'ultimo esercizio (che comunque, essendo il prosieguo degli altri precedenti, ha senso); il testo dell'art. 1 L.F. fa però intendere il contrario (nei 3 es.) secondo me vale il momento in cui c'è l'istruttoria prefallimentare (così anche molta giurisprudenza). (1b) il Tribunale di Milano nella sentenza del 30/03/07 dice di tener conto di immobilizzazioni materiali e finanziarie e beni acquisiti in leasing; nel caso in esame però il valore scenderebbe; non è possibile dai dati di bilancio rettificare le immobilizzazioni dai fondi perché mancano i dati dei fondi, ma la sostanza non cambia (2) di ammontare complessivo annuo; NON si deve calcolare la media, ma i tre anni vanno considerati in valore assoluto; voce A1 + A5 (Tribunale di Milano dice di considerare anche A2 e A3 + C 15 e C16 ed E20, qui non considerate per prudenza) (3) debiti ultimo anno o al momento dell'istruttoria prefallimentare CAPITALE INVESTITO SUPERIORE AD EURO 300 MILA RICAVI SUPERIORE AD EURO 200 MILA RICAVI SUPERIORE AD EURO 500 MILA REQUISITO 1 sotto REQUISITO 2 sotto NON FALLIBILE REQUISITO 3 sotto 94
95 1. Piano (art. 160 L.F.) 1. Attendibile attestato (161 3 ) 1. Fattibile sempre monitorato (173 3 ) 3. Libero nel contenuto che può prevedere: a) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. b) L assuntore c) La suddivisione dei creditori in classi d) I trattamenti differenziati delle classi 4. Di risanamento/di liquidazione: 95
96 1. Piano (art. 160 L.F.) DI RISANAMENTO Principi di comportamento del CNDCEC Commissione Procedure Concorsuali Gruppo di lavoro Decreti Competitività Protocollo piani di risanamento e ristrutturazione Piani di risanamento attestato 96
97 1. Piano (art. 160 L.F.) DI RISANAMENTO CNDC punto A.3. A.4. A.5. A.7. a) Trattamento b) Indice numerico di soddisfacimento c) 6 punti minimali del piano d) Strategia multiorientata e) Attendibilità dei dati aziendali di partenza f) Revisione contabile? g) Approvazione (art. 152 L.F.) 97
98 1. Piano (art. 160 L.F.) DI LIQUIDAZIONE Non serve un piano, serve solo un progetto di liquidazione ordinato delle attività, che va inserito direttamente nella domanda. La società deve quindi effettuare un stima di liquidazione dell attivo dello SP e individuare una tempistica realizzatoria. Contemporaneamente però si deve controllare anche tutto il passivo dello SP ed effettuare le correzioni necessarie a rendere i dati inoppugnabili. 98
99 1. Piano (art. 160 L.F.) DI LIQUIDAZIONE E necessario: 1. Stimare l attivo 2. Definire il passivo 3. Calcolare le % pagabili 4. Definire i tempi di pagamento 5. Predisporre gli allegati alla domanda Ai fini dell attendibilità dei dati contabili 99
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