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1 IL PUNTO IN MERITO AGLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SULLA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA di Luciano M. Quattrocchio, Professore, Bianca Maria Omegna, Professoressa, e Gabriele Varrasi, Avvocato SOMMARIO: 1. Vendita a rate con riserva di proprietà: il fallimento dell acquirente - 2. Il subingresso dell acquirente 3. Il diritto alla restituzione e all equo compenso 4. Il fallimento del venditore 1. Vendita a rate con riserva di proprietà: il fallimento dell acquirente La vendita a rate con riserva di proprietà (c.d. patto di riservato dominio ), disciplinata dall art c.c., è caratterizzata come noto dal trasferimento della proprietà del bene, dal venditore al compratore, solo una volta che sia stata pagata l ultima rata del prezzo. Questo istituto soddisfa due esigenze: da una parte, permette al compratore di conseguire immediatamente il godimento del bene anche qualora non disponga di tutto il denaro necessario per pagarne il prezzo; dall altra, permette al venditore di accrescere il volume delle sue vendite senza correre il rischio dell inadempienza dell acquirente. Come è stato ben osservato, essa comporta sostanzialmente una deroga al principio della par condicio creditorum, in quanto, attraverso tale schema contrattuale, l alienante si sottrae al concorso con gli altri creditori dell acquirente 1. Nel caso di fallimento dell acquirente, prima dell integrale pagamento del prezzo e, dunque, del verificarsi dell effetto traslativo 2, il curatore ai sensi 1 ZANARONE, Art. 73 l.fall.. - Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Commentario Scialoja - Branca, Bologna, 1976, 167; nello stesso senso v. ora SCARSO, Commento sub art. 73 l. fall., in Commentario alla legge fallimentare diretto da Cavallini, Milano, 2010, II, Se al momento del fallimento è già stato pagato l intero prezzo della vendita con patto di riservato dominio non può trovare infatti applicazione l art. 73 l. fall.: in tal senso v., per tutti, LUMINOSO, Vendita, preliminare di vendita e 1

2 dell art. 73 l. fall. 3 può decidere di subentrare nel contratto, chiedendo l autorizzazione al comitato dei creditori, oppure di sciogliersi dallo stesso; in tale ultimo caso, il venditore potrà esigere la restituzione della res (che è pur sempre rimasta di sua proprietà), ma sarà tenuto a restituire le rate già riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l uso che ne è stato fatto. Secondo la giurisprudenza, il patto di riservato dominio è opponibile ai terzi nonché al fallimento 4, soltanto qualora, oltre a esservi specificati con precisione i beni oggetto del contratto, sussistano nei rispettivi casi le seguenti condizioni: il patto risulti da un accordo scritto con data certa anteriore al fallimento, sottoscritto da entrambe le parti 5. La forma scritta è, infatti, necessaria al fine di opporre la riserva pattuita dai paciscenti ai creditori del compratore. Con specifico riferimento ai contratti quadro, la giurisprudenza ha precisato che il patto di riservato dominio non può essere contenuto soltanto in questi, ma deve essere indicato anche nei singoli contratti di cessione dei beni stipulati in epoca successiva 6 ; il patto di riservato dominio sia stato stipulato contestualmente alla vendita 7. Nel caso in cui questo sia stato pattuito contestualmente alla vendita, ma solamente in forma verbale, l atto scritto ricognitivo successivo che può consistere sia in una scrittura contenente le dichiarazioni negoziali originarie, sia in un atto che accerti o riconosca l avvenuta stipulazione della riserva, redatto solo per imprimere la data certa 8 pur essendo opponibile alla procedura, viene inteso dalla altri contratti traslativi, in Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, diretto da Vassalli, Luiso e Gabrielli, Torino, 2014, III, Tale norma, da ultimo modificata dall'art. 4 del d.lgs , n. 169, disciplina specificamente le sorti della vendita con riserva di proprietà; nella sua precedente formulazione essa si riferiva, più genericamente, alla vendita a rate o a termine, ma sia la dottrina sia la giurisprudenza avevano sottolineato come potesse applicarsi soltanto in presenza di un patto di riservato dominio, dal momento che la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti pendenti presuppone che nei contratti a effetti reali non si sia ancora verificato l effetto traslativo: v. in questo senso, ex multis, Cass., 26 maggio 2000, n Sulla disciplina previgente, v. in particolare MIGNOLI, La vendita con riserva di proprietà, in Riv. Dir. civ., 1962, I, 328 ss. 4 LUMINOSO, Vendita, preliminare di vendita e altri contratti traslativi, cit., V. in questo senso Cass., 11 giugno 2009, n ; Cass., 5 maggio 1993, n. 5213; Cass., 13 maggio 1991, n. 5324; Cass., 6 dicembre 1986, n. 723; nella giurisprudenza di merito, v. inoltre App. Firenze 22 maggio 1982, in Fall., 1983, 91; Trib. Bologna, 19 marzo 1998, in Dir. fall., 1988, II, Al riguardo occorre precisare che per le transazioni commerciali prese in considerazione dal d.lgs , n. 231 è necessaria l indicazione del patto di riservato dominio nelle fatture e la registrazione delle stesse nelle scritture contabili: in merito v. SCORZA, L'opponibilità della clausola di riservato dominio al fallimento del concessionario nel contratto di concessione di vendita, in Fall., 2007, 67 ss. Quanto, infine, agli immobili ed ai beni mobili registrati, è prevalente la tesi per cui non sia necessaria la trascrizione del patto di riservato dominio ai fini dell opponibilità dello stesso al fallimento, essendo sufficienti i requisiti di cui all art. 45 l. fall.: v. in questo senso LUMINOSO, Vendita, preliminare di vendita e altri contratti traslativi, cit., 232, e i riferimenti ivi indicati. 6 Cass., 7 aprile 2005, n V. Cass., 13 maggio 1991, n. 5324, cit.; IOVINE, Singoli contratti pendenti, cit., Cass., 5 maggio 1993, n. 5213, cit. 2

3 giurisprudenza quale atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto alla revocatoria fallimentare ex art. 64 l. fall. 9. La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che la registrazione del contratto di compravendita con riserva di proprietà in un momento successivo a quello della stipula dello stesso non è, di per sé, indice della non contestualità tra la vendita e il patto di riservato dominio: spetterà, pertanto, al curatore dimostrare eventualmente il contrario 10. Come previsto per il contratto di leasing, anche nel caso di vendita a rate con riserva della proprietà il curatore che intenda subentrare nel contratto deve richiedere l autorizzazione al comitato dei creditori. Tale iniziativa, peraltro, può anche essere sollecitata dal contraente in bonis mediante richiesta al giudice delegato dell assegnazione di un termine non superiore a sessanta giorni ai sensi dell art. 72, comma 2, l. fall., decorso il quale il contratto si intende risolto. 2. Il subingresso dell acquirente Il curatore può decidere di subentrare nel contratto con l autorizzazione del comitato dei creditori e tale decisione deve essere comunicata espressamente al venditore, non potendo essere desunta implicitamente dal semplice inserimento del bene nell inventario 11. Una volta che il curatore abbia optato per il subentro, il contratto segue interamente la disciplina civilistica, con la conseguenza che in caso di inadempimento il venditore potrà richiedere la risoluzione dello stesso e il risarcimento del danno 12. Il curatore può adempiere alle obbligazioni del compratore costituite essenzialmente dal pagamento del prezzo dovuto mediante una delle seguenti modalità: corresponsione delle rate ancora dovute alle scadenze pattuite: in tal caso il venditore trova una specifica tutela nella facoltà di richiedere una cauzione pari alle rate ancora da corrispondere 13, eventualmente entro un termine massimo da fissarsi da parte del giudice; versamento in unica soluzione, al netto dello sconto dell interesse legale, delle rate residue e di quelle eventualmente non corrisposte. Una volta versato l intero prezzo, il bene sarà trasferito in proprietà al fallimento e pertanto il curatore potrà venderlo nell ambito della liquidazione fallimentare. 9 Così Cass., 24 febbraio 1998, n. 1999; Cass., 5 maggio 1993, n. 5213, cit.; Cass. 1 febbraio 1967, n In questo senso si esprime la giurisprudenza prevalente: v. Cass. 6 febbraio 1986, n Trib. Treviso 9 gennaio 1998, in Fall., 1998, LUMINOSO, Vendita, preliminare di vendita e altri contratti traslativi, cit., IOVINE, Singoli contratti pendenti, cit.,

4 3. Il diritto alla restituzione e all equo compenso Il curatore, qualora decida di non subentrare nel contratto, dovrà restituire il bene al venditore; quest'ultimo, invece, sarà tenuto a restituire le rate percepite, salvo il suo diritto di ottenere un equo compenso per l utilizzo del bene e per il suo naturale deprezzamento 14. Gli eventuali danni conseguenti allo scioglimento del contratto non sono invece risarcibili, in linea con quanto generalmente previsto dall art. 72 l. fall., per i contratti non ancora eseguiti alla data del fallimento 15. In merito occorre, inoltre, sottolineare che non sussistono dubbi sul fatto che il fallimento non ha il diritto di ritenzione sul bene sino alla restituzione delle rate percepite dal venditore 16. È, invece, più incerto se sia lecito operare la compensazione tra quanto dovuto dal fallimento a titolo di equo compenso e le rate che devono essere restituite dal venditore: tale possibilità viene esclusa da una parte della dottrina, la quale sottolinea l insussistenza in caso di fallimento del presupposto della reciprocità dei crediti ex art c.c., dal momento che il venditore risulterebbe creditore del fallito, ma debitore rispetto alla massa 17, in quanto il debito sarebbe sorto soltanto a seguito della decisione del curatore di non subentrare nel contratto. La giurisprudenza consolidata di legittimità propende, invece, per la compensabilità tra le due partite, entrambe da ritenersi anteriori al fallimento: si tratta di una soluzione che, per quanto sicuramente favorevole al venditore il quale non solo come beneficiario di una garanzia impropria sul bene oggetto di riserva, ma anche come titolare di un credito chirografario scaturente dallo scioglimento del contratto, si trova in una situazione di vantaggio rispetto agli altri creditori 18, sembra sicuramente meglio adattarsi ai caratteri della fattispecie in esame. Peraltro, qualora si aderisse alla tesi contraria, il venditore con riservato dominio almeno ogni volta in cui si fosse in prossimità della scadenza del contratto e, dunque, del passaggio di proprietà del bene si troverebbe in una situazione in qualche misura deteriore rispetto a chi abbia 14 Al riguardo è opportuno sottolineare che, secondo l opinione prevalente, è opponibile al fallimento la clausola contrattuale che permette al venditore di trattenere, a titolo di equo compenso, le rate percepite dal compratore: in senso favorevole v. Trib. Lucera 14 aprile 1981, in Dir. fall., 1981, 588 e, in dottrina, LUMINOSO, Vendita, preliminare di vendita e altri contratti traslativi, cit., 235. Tale somma, in ogni caso, potrà essere ridotta dal Giudice, se ritenuta eccessiva, ex art c.c. 15 Ritengono che l art. 72 l.fall. esprima un principio di carattere generale Cass., 9 aprile 2003, n. 5552, e, in dottrina, ex multis, ZANARONE, Art. 73 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., 180 e SCARSO, Commento sub art. 73 l.fall., cit., 403. Contra v., tuttavia, BONFATTI CENSONI, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2007, In questo senso v., in giurisprudenza, Cass., 22 ottobre 1993, n e, in dottrina, LO CASCIO, Il fallimento e altre procedure concorsuali, Milano, 2007, 497; SCARSO, Commento sub art. 73 l. fall., cit., ZANARONE, Art. 73 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., V. in questo senso, ex multis, Cass., 29 maggio 1992, n E dubbio se una simile compensazione possa operare anche con riferimento alla risoluzione dei contratti di leasing c.d. traslativi: in questo senso sembra esprimersi la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale sottolinea che anche in tal caso, al pari di quanto avviene per il patto di riservato dominio, la dichiarazione di risoluzione del contratto da parte del curatore ha efficacia ex tunc: v. in questo senso Cass., 23 maggio 2008, n e Cass., 13 maggio 2009, n ; contra v., invece, Cass., 9 aprile 2003, n. 5552, cit. 4

5 alienato un bene pattuendone il pagamento a rate, il quale non è tenuto a restituire quanto percepito sino alla data del fallimento 19. Nel caso in cui il curatore e il venditore non si accordino sull ammontare dell'equo compenso, questo dovrà essere determinato dal giudice delegato 20 ; come si è già riferito, il credito vantato dal fallimento non determina in nessun caso il diritto di ritenzione del bene oggetto del contratto 21. Al riguardo, occorre inoltre sottolineare che il curatore può chiedere la revocatoria fallimentare dei pagamenti eseguiti dal compratore nel periodo sospetto dei sei mesi di cui all art. 67, comma 2, l. fall.; la revocatoria non si estende, tuttavia, alle rate di prezzo versate dal fallito che il venditore abbia trattenuto a titolo di equo compenso per l uso e il deterioramento della cosa venduta 22. Occorre, infine, considerare che il venditore soggiace alla facoltà di scelta in capo al curatore, per cui, finché quest ultimo non abbia sciolto la riserva, il primo non può rivendicare vittoriosamente la res; ne consegue che, presentata la domanda di restituzione, questa potrà essere accolta solo qualora il curatore abbia eventualmente optato per lo scioglimento del contratto. Il venditore inoltre nel caso in cui il curatore abbia deciso di subentrare nel rapporto, non potrà richiedere la risoluzione del contratto per il pregresso inadempimento del compratore, in quanto il fallimento determina la destinazione del patrimonio di quest ultimo al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronuncia di risoluzione non può determinare gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio Il fallimento del venditore. Ai sensi dell art. 73 l. fall., nella vendita a rate con riserva della proprietà il fallimento del venditore non è mai causa di scioglimento del contratto. Differentemente dalle altre ipotesi di vendita obbligatorie, il contratto prosegue, infatti, in capo al curatore, il quale ha il diritto di riscuotere le rate alla loro naturale scadenza; l acquirente diventerà, per contro, proprietario del bene con la corresponsione dell ultima rata. I creditori del fallito, pertanto, non hanno alcun diritto sul bene oggetto della vendita, seppur di proprietà dell impresa fallita, poiché all attivo del fallimento saranno acquisite solo le rate residue dovute dal compratore. 19 ZANARONE, Art. 73 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., Occorre tuttavia osservare che, prima della riforma della legge fallimentare, era prevalente l opposta tesi, secondo cui la determinazione dell equo compenso sarebbe spettata al Tribunale ordinario: v. in particolare, in questo senso Cass., 8 ottobre 1993, n App. Bari 19 luglio 1982, in Il Fall., In tal senso si vedano, tra le altre, Cass., 29 maggio, 1992, n. 6512; Cass., 16 aprile 1992, n Cass., 6 febbraio 2004, n. 2261; in questo senso v. ora anche Cass., 18 settembre 2013, n

6 Nel caso in cui questi non provveda ai dovuti pagamenti, il curatore può domandare, ai sensi degli artt e 1526 c.c., la risoluzione del contratto per inadempimento, dopodiché dovrà restituire al compratore le rate percepite, decurtando una cifra commisurata all usura del bene e ai danni subiti a causa dell altrui inadempimento. La disciplina in esame sembra costituire, dunque, un espressa eccezione alla regola, sancita dall art. 72 l. fall., per cui i contratti traslativi si sospendono automaticamente ogni qualvolta non si sia già verificato il trasferimento della proprietà. Occorre, tuttavia, precisare che detta norma trova ragione con riferimento ai contratti di compravendita nei quali l effetto reale si verifica per effetto del solo scambio dei consensi e dunque, indipendentemente dall esecuzione delle obbligazioni di consegna del bene e di pagamento del prezzo incombente sulle parti del contratto. Nell ipotesi di vendita con patto di riservato dominio, invece, il trasferimento della proprietà avviene, automaticamente, soltanto a seguito del pagamento dell ultima rata da parte del compratore: non essendo dunque, necessario, al fine della produzione dell effetto reale alcun atto successivo da parte del venditore, non si è ritenuto corretto, in caso di fallimento di tale soggetto, attribuire al curatore la decisione circa la sorte del contratto in corso di esecuzione 24. Al contrario, il legislatore ha voluto equiparare la posizione dell acquirente che abbia già acquistato la proprietà del bene a quella del compratore che ottenga tale risultato solamente a seguito del pagamento dell ultima rata, alla luce della mera funzione di garanzia assunta dal patto di riservato dominio In merito cfr. Cass., 22 dicembre 2005, n , ove si è sottolineato che la peculiare disciplina dettata dall'art. 73, secondo comma, l. fall. - R.D. n. 267/ in materia di vendita a rate con riserva di proprietà, secondo la quale il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto, trova giustificazione nel fatto che in tale contratto l'effetto traslativo, pur rinviato nel tempo e subordinato all'integrale pagamento del prezzo, è già vincolante tra le parti, tanto che il venditore è obbligato alla consegna del bene e il compratore, da tale momento, sopporta i rischi del perimento della cosa ai sensi dell'art. 1523, primo comma, c.c.. 25 Così PATTI, Rapporti che rimangono sospesi, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali a cura di Panzani, Torino, 2012, II, 434; TAGLIAFERRI, Vendita, permuta, leasing. Percorsi giurisprudenziali, Milano, 2010, 141; ZANARONE, Art. 73 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, cit., 196; SCARSO, Commento sub art. 73 l. fall., cit.,

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