Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diritto Commerciale
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1 Lezione del 24 novembre 2016 La società per azioni: introduzione, costituzione della spa, nullità della spa. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diritto Commerciale
2 Elementi caratterizzanti: Personalità giuridica (art. 2331, 1, c.c.) sogge5o autonomo e disdnto rispe5o ai singoli soci; Autonomia patrimoniale perfe5a (art c.c.); Delle obbligazioni sociali risponde sempre e soltanto la società con il patrimonio sociale Quote di partecipazione nella società azioni
3 segue Differenze con la s.a.p.a. Non ci sono soci illimitatamente e solidalmente responsabili; Differenze con la s.r.l. La partecipazione societaria non è data da quote, ma da azioni. In Italia, modello societario più diffuso: Ø Responsabilità limitata dei soci, obbligad solo al versamento dei conferimend; Ø Pronta trasferibilità delle azioni (Dtoli di credito). Raccolta del capitale di rischio: Possibilità di convogliare: a) AzionisD imprenditori; b) AzionisD risparmiatori
4 La governance della spa: cenni Ø Tripartizione tra: soci-gestorisorveglianti Ø Separazione fra proprietà e controllo: si può divenire proprietari (i.e. soci), senza dover avere competenze manageriali; Si può amministrare, pur senza essere finanziatori dell attività di impresa. Ø Problema del c.d. principal-agent: Il ruolo dei sindaci.
5 La costituzione della spa Due momenti essenziali: 1. Stipula atto costitutivo; 2.Iscrizione della società nel registro delle imprese: Momento di acquisto della personalità giuridica; Momento in cui la società viene ad esistenza. N.B. Prima di tale momento, divieto di emissione delle azioni e di consegna delle somme versate a titolo di conferimento agli amministratori (2331, 4-5 )
6 Atto costitutivo: La costituzione della spa: modalità (art c.c.) Ø Controllo di natura sostanziale e formale per verificare la conformità alla legge della società costituenda da parte del notaio; Abolizione dell obbligo di omologa da parte del tribunale; Analogia con quanto disposto dall art c.c.; Ø Obbligo per il notaio di deposito entro 20 gg presso il r.i.: (in subordine amministratori, soci). Ø Contestuale iscrizione della società nel r.i. Acquisto della personalità giuridica;
7 segue La stipula dell atto costitutivo può avvenire attraverso: la c.d. stipulazione simultanea: stipula immediata, da parte di tutti i soci fondatori, della società e la contestuale sottoscrizione per intero del capitale sociale; la stipulazione per pubblica sottoscrizione: un procedimento complesso nel quale alcuni soggetti (c.d. promotori) predispongono un programma sulla base del quale raccogliere il capitale iniziale, per poi stipulare l atto costitutivo.
8 La stipula dell atto costitutivo Contratto o atto unilaterale; Atto pubblico, pena la nullità della società; Contenuto (art. 2328): 1. generalità dei soci e dei promotori, il numero delle azioni assegnate a ciascuno; 2. la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; La denominazione: l indicazione di SPA; disciplina della ditta: richiamo all art c.c.
9 Segue: 3. l'oggetto sociale; 4. l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 5. il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione; 6. il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
10 segue 8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori; 9. il sistema di governance superiore adottato, un decimo ed in particolare degli il numero degli amministratori utili netti e i risultanti loro poteri, dal individuando coloro che hanno bilancio rappresentanza della società; 10. il numero dei componenti il collegio sindacale; 11. la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza; 12. l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società; 13. la durata della società. Partecipazione non
11 Struttura dell atto costitutivo Unico atto giuridico (art c.c.) Atto costitutivo statuto Tu5e le info reladve al momento genedco di nascita della società Regole di funzionamento della società A5o pubblico pena di nullità; Prevalenza delle sue clausole in caso di difformità con il contenuto dell a5o cosdtudvo
12 Condizioni per la costituzione di una SPA capitale sociale iniziale non inferiore a euro (art c.c.); sottoscrizione per intero del capitale sociale; rispetto delle norme sui conferimenti; Rispetto di eventuali autorizzazioni/condizioni richieste dalla legge in relazione all oggetto sociale. Art c.c.
13 Responsabilità per gli atti compiuti prima della costituzione della spa Iscrizione nel registro delle imprese Acquisto della personalità giuridica N.B. non è ammessa la figura della spa irregolare. Chi è responsabile per gli eventuali atti compiuti prima del venire in essere della società? 1. I soggetti che hanno agito in nome e per conto della società costituenda (generalmente: i futuri amministratori); 2. I soci fondatori che abbiano espressamente autorizzato/ consentito il compimento delle operazioni. 3. In solido con I soggetti che hanno agito in nome e per conto della società costituenda, il socio fondatore di società unipersonale (n.d. in ogni caso).
14 segue Costituita la società, essa sarà responsabile unicamente per le operazioni necessarie per la sua costituzione. può invece decidere se assumersi la responsabilità per le altre obbligazioni. N.B. In caso di accollo, non viene meno la responsabilità di coloro che hanno agito (art. 2331, 3, c.c.)
15 La nullità della SPA Prima dell iscrizione nel registro delle imprese Disciplina della nullità del contra5o di spa Dopo l iscrizione nel registro delle imprese Disciplina della nullità dei contrao: art e ss. Disciplina speciale per le spa
16 Caratteristiche della disciplina della nullità nelle SPA 1. Tassatività delle cause di nullità; Illiceità dell oggetto sociale; Atto costitutivo non redatto nella forma dell atto pubblico; Mancanza nell atto costitutivo di indicazioni circa: a) la denominazione sociale; b) i conferimenti; c) l ammontare del capitale sociale; d) l oggetto sociale. 2. Efficacia ex nunc; 3. Sanabilità.
17 Caratteristiche della disciplina della nullità nelle SPA 1. Tassatività delle cause di nullità; 2. Efficacia ex nunc: Conseguenza: gli atti compiuti dopo l iscrizione dell atto costitutivo nel registro delle imprese non vengono pregiudicati dalla nullità della SPA (art. 2332, 2 comma); 3. Sanabilità (art. 2232, 5 comma): La nullità non può essere dichiarata quando, prima che sia intervenuta la sentenza dichiarativa di nullità, la causa di nullità sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data notizia con l iscrizione nel registro delle imprese.
18 Segue: nullità del contratto e scioglimento della spa La nullità opera, in pratica, come una causa di scioglimento della società; Non si intacca l operato passato; Dichiarata la nullità dal giudice, la società segue le norme in tema di liquidazione; Unica differenza: i liquidatori sono nominati dal Tribunale nella sentenza dichiarativa della nullità.
19 segue Quali allora i pochi punti in comune con la disciplina contrattuale? Imprescrittibilità dell azione (art c.c.); Possibilità di promuovere l azione da parte di chiunque ne abbia interesse; In caso di inattività, promozione dell azione d ufficio dal giudice (1421 c.c.).
20 Lezione del 24 novembre 2016 La società per azioni: società unipersonale, patrimoni destinati, disciplina dei conferimenti. Prof.ssa Emanuela Arezzo Corso di Diritto Commerciale
21 La SPA unipersonale Oggi è ammessa la possibilità di costituire una spa anche per atto unilaterale da parte di un unico socio fondatore (art c.c.); Non solo, dunque, ipotesi in cui viene meno la pluralità dei soci; Autonomia patrimoniale anche nel caso della spa unipersonale, con alcune precisazioni: La responsabilità illimitata del socio permane sino al momento dell iscrizione dell atto costitutivo nel r.i.
22 Disciplina più rigorosa: La SPA unipersonale: conferimenti Obbligo di versare integralmente i conferimenti in danaro al momento della costituzione della società (art. 2342, 2 c.c.). ovvero in sede di aumento del capitale sociale; In caso di società pluripersonale in cui venga meno la pluralità dei soci, il socio unico rimasto ha l obbligo di versare tutti i conferimenti ancora dovuti entro 90 gg, pena la perdita della responsabilità limitata (art. 2342, 4 c.c.).
23 Obblighi di informazione e trasparenza Particolare regime di pubblicità a tutela dei terzi che si interfaccino con una società posseduta anche temporaneamente -- da un unico socio: Obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza (n.b. non nella denominazione sociale) se la società ha un unico socio; Obbligo degli amministratori di iscrivere nel r.i. i dati anagrafici del socio unico (art. 2362, 1, c.c.);
24 Eccezioni al principio di responsabilità limitata In caso di insolvenza della società, l unico socio risponde illimitatamente (art. 2325, 2, c.c.), per il periodo in cui le azioni siano appartenute unicamente a lui quando: non ha versato integralmente i conferimenti secondo la disciplina dell art c.c.; Quando non sono stati rispettati gli obblighi pubblicitari di cui all art c.c.
25 I patrimoni destinati: intro Cosa sono e a cosa servono? Ø Strumenti per limitare il rischio di impresa; Ø Destinando solo una parte del patrimonio netto della sociale società al compimento di un determinato affare. Due modalità: Limite del 10% del patrimonio 1. Costituzione di un patrimonio destinato alla conclusione di uno specifico affare; 2. Stipulazione con terzi di un contratto di finanziamento di uno specifico affare; La totalità o parte dei proventi dell affare saranno destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.
26 Costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare Deliberazione dell organo amministrativo della società a maggioranza assoluta; Contenuto della deliberazione (art ter): Descrizione dell affare cui è destinato il patrimonio; beni e rapporti giuridici compresi nel p.d.; piano economico-finanziario; possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione (con indicazione dei diritti attribuiti), etc.
27 segue Iscrizione nel r.i. con efficacia che si perfeziona dopo 60 gg (art quater) termine entro il quale i creditori possono opporsi; Separazione patrimoniale: ² La società risponde per le obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare solo nei limiti del patrimonio destinato. ² I creditori sociali non possono rivalersi sul patrimonio destinato, né sui frutti o proventi derivanti dall affare;
28 Separazione patrimoniale: affinché sia effettiva, segue Ø Obbligo di menzione in tutti gli atti compiuti per lo specifico affare del vincolo di destinazione. Ø Obbligo di tenuta di libri e scritture contabili separate per ogni specifico affare. Nel caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi, si costituisce un assemblea speciale e viene eletto un rappresentante comune.
29 Contratto di finanziamento di uno specifico affare Il contratto deve contenere (art decies): Descrizione dell operazione che consenta di individuarne l oggetto specifico, modalità e tempi di realizzazione, costi previsti e ricavi attesi; Piano finanziario (parte coperta dal finanziamento e parte a carico della società); Parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento; Eventuali garanzie che la società presta per il rimborso. N.B. in questo caso il patrimonio separato è rappresentato dai proventi dell affare.
30 I conferimenti nella spa Recap: funzione dei conferimenti; Valore totale dei conferimenti = capitale sociale nominale della spa: Funzione vincolistica; Funzione organizzativa. Principi ispiratori: Garantire che i conferimenti promessi vengano effettivamente versati e dunque acquisiti dalla società; Garantire che il valore attribuito dai soci ai conferimenti sia veritiero.
31 Tipologia di conferimenti Denaro NO Prestazioni di opera e servizi conferiment i Beni in natura e crediti, diritti di godimento Beni immateriali
32 Conferimenti in denaro Ove non stabilito diversamente nell atto costitutivo, i conferimenti vanno effettuati in denaro (art. 2342, 1, c. c.); Obbligo di versamento immediato del 25%; Salvo che per la spa unipersonale. Potere degli amministratori di richiedere, in qualunque momento, il versamento della parte residua. Il titolo azionario deve dar conto dei versamenti non ancora effettuati;
33 Segue: Cosa accade se le azioni vengono trasferite ed il socio non ha versato il conferimento corrispondente al valore delle azioni sottoscritte? Art c.c. statuisce che l obbligo di completare il versamento dei conferimenti incombe in solido sul socio acquirente e sul socio alienante, ma: La responsabilità del socio alienante: 1. È assoggettata ad un limite temporale di tre anni dopo l iscrizione del trasferimento nel libro soci; 2. Ha carattere sussidiario (v. beneficio di escussione).
34 Mancato versamento del conferimento (art. 2344) Il mancato pagamento della quota dovuta dal socio comporta: 1. Sanzione per il socio = non potrà esercitare il diritto di voto; 2. Azione per l esecuzione forzata oppure vendita coattiva delle azioni del socio moroso: a. Offerta delle azioni ai soci: In proporzione alla loro partecipazione; Per un ammontare non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. b. In mancanza di offerte, vendita tramite banca o altro intermediario; c. Se la vendita non ha esito positivo, possibilità di dichiarare decaduto il socio e trattenere le somme riscosse; d. Se entro l anno successivo la società non riesce a vendere le azioni, procede con una proporzionale riduzione del capitale.
35 Conferimenti diversi dal denaro I. Divieto di conferire prestazioni di opera e servizi; difficoltà nel quantificarne il valore; difficoltà nel garantire una stabile acquisizione al capitale sociale. Possibilità per i soci di utilizzare tali prestazioni per ottenere l emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni; Art. 2345: l atto costitutivo può prevedere in capo ai soci l obbligo di eseguire prestazioni accessorie determinandone contenuto, durata, modalità e compenso. Titoli nominativi, non trasferibili senza il consenso degli amministratori; Tali obblighi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
36 Conferimenti diversi dal denaro II. Conferimenti di beni in natura e crediti: Ammissibili, purché la società ne acquisti immediatamente la disponibilità esclusiva. Art. 2342, 4, le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. III. Beni immateriali quali marchi e brevetti = sì, perché passibili di valutazione economica e di stabile asservimento all attività di impresa.
37 Valutazione dei conferimenti diversi dal denaro (art. 2343) Chi conferisce beni diversi dal denaro deve presentare relazione giurata di un esperto del tribunale con l attestazione del loro valore. Entro 180 gg, gli amministratori debbono controllare le valutazioni presentate e, se necessario, provvedere alla revisione della stima. Se il valore dei beni risulta inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui si è stipulato il conferimento, la società dovrà: - ridurre proporzionalmente il capitale sociale; e - Annullare le azioni. Tale valore non può essere inferiore a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
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