CARTA. della Mobilità. Diritti, doveri e servizi a favore degli iscritti in mobilità. Centri per l Impiego della Provincia di Genova,
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1 I S E R V I Z I P E R l e i m P R E S E CARTA della Mobilità Diritti, doveri e servizi a favore degli iscritti in mobilità Centri per l Impiego della Provincia di Genova, I n c o n t r o d i l a v o r o
2 > carta della mobilità cosa è la mobilità sommario > carta della mobilità > procedura collettiva > procedura individuale > slittamento della lista di mobilità > decadenza dalle liste di mobilità e perdita dell eventuale indennità > reinserimento nelle liste di mobilità > procedure di approvazione dell iscrizione in lista di mobilità > modalità di fruizione dell indennità di mobilità > agevolazioni alle aziende che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità La mobilità è un ammortizzatore sociale a favore di lavoratori che abbiano perso il lavoro in seguito a licenziamento per: riduzione di attività o di lavoro; trasformazione di attività; cessazione di attività; dimissioni per giusta causa (conseguente a mancato pagamento di almeno 2 mensilità). La mobilità consente di usufruire di particolari misure finalizzate alla ricollocazione sul mercato del lavoro, come agevolazioni contributive alle aziende che assumano lavoratori in mobilità e sostegno al reddito attraverso l erogazione di un indennità di mobilità. Non possono iscriversi alla lista di mobilità i lavoratori che al momento del licenziamento siano inquadrati nelle seguenti tipologie contrattuali: Dirigenti Apprendisti Contratti a termine Operai dell edilizia la cui assunzione è finalizzata ad un solo cantiere. Ovvero licenziati da: Enti Associazioni Consorzi composti da almeno uno dei soggetti sopraccitati Famiglie Amministrazioni condominiali
3 > carta della mobilità > carta della mobilità procedura collettiva procedura individuale E disciplinata dalla Legge 223/1991; l iscrizione è automatica (viene cioè effettuata direttamente tramite comunicazione tra azienda di provenienza e uffici competenti della Provincia) e prevede che possano accedervi operai, impiegati e quadri provenienti da aziende con più di 15 dipendenti, le quali in conseguenza di riduzione o di trasformazione di attività o lavoro o di cessazione dell attività intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell arco di 120 giorni, (art. 24, L.223/1991). Nessun limite numerico è previsto per le aziende che abbiano in corso procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). Il lavoratore può avere diritto all indennità di mobilità E disciplinata dalla Legge 236/1993; l iscrizione è richiesta dal lavoratore al CPI di competenza entro 60 giorni dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa. La persona che è stata licenziata e non ha presentato relativa domanda entro i termini previsti può fare ugualmente richiesta di iscrizione alle liste solo se, entro i predetti 60 giorni, aveva provveduto ad iscriversi alle liste di disoccupazione di cui alla L.181/2000. Il lavoratore non ha diritto all indennità di mobilità. Per poter effettuare l iscrizione è necessario presentare i seguenti documenti: Scheda azienda (modello da compilare a cura dell azienda); Copia della lettera di licenziamento. In caso di dimissioni per giusta causa è necessario presentare: lettera di dimissioni; copia di vertenza o intentata causa di rivalsa per mancato pagamento della retribuzione, dichiarazione di impegno da parte del lavoratore a comunicare l esito della predetta causa o vertenza.
4 > carta della mobilità > carta della mobilità slittamento della lista di mobilità decadenza dalle liste di mobilità e perdita dell eventuale indennità La data di permanenza nelle liste di mobilità è posticipata nei seguenti casi: assunzione a tempo determinato assunzione a tempo indeterminato part-time per il periodo di astensione obbligatoria per maternità per il periodo di prova non superato relativo a rapporti di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In tali casi, l inserimento in lista si prolunga per un periodo uguale alla durata del nuovo contratto, o della sospensione, e comunque non potrà in nessun caso superare il doppio della durata originariamente prevista (cd. massimo differimento). (es. un lavoratore di età inferiore ai 40 anni inserito nelle liste di mobilità il 01/01/11 rimarrà in lista fino al 31/12/11. Se presta attività lavorativa a tempo determinato per 4 mesi la permanenza in lista si protrarrà al 30/04/12. In caso di ulteriori slittamenti il termine della lista comunque non potrà andare oltre il 31/12/12, ovvero il doppio del termine iniziale). È l azienda che comunica l assunzione al Centro per l Impiego, il che comporta la sospensione dalle liste di mobilità. Qualora la persona riceva l indennità di mobilità, deve dare lei stessa comunicazione dell assunzione all INPS, entro 5 gg. dalla ripresa dell attività lavorativa. La normativa prevede che il lavoratore in mobilità svolga azioni finalizzate ad un possibile reimpiego. Per quanto sopra il lavoratore, per mantenere l iscrizione alla lista di mobilità, è tenuto ad effettuare entro 12 mesi dal licenziamento una delle seguenti azioni: 1. prenotare un colloquio di orientamento 2. lavorare nel periodo 3. frequentare o aver concluso un attività formativa, purché documentata presso il CPI 4. frequentare o aver concluso un tirocinio o una work experience 5. essersi candidati almeno tre volte ad aziende tramite Match ( o tramite numero verde ) 6. rispondere a chiamate pubbliche (art.16) 7. essere stato inserito in un percorso per il lavoro offerti dal Servizio Inclusione Sociale della Provincia di Genova I Centri per l Impiego della Provincia di Genova monitorano attraverso i propri sistemi informatici le suddette attività. In caso di mancato assolvimento di quanto sopra indicato, viene disposta la cancellazione dalla lista e la decadenza dall eventuale indennità di disoccupazione o mobilità.
5 > carta della mobilità > slittamento della lista di mobilità > carta della mobilità reinserimento nelle liste di mobilità Ulteriori motivi di cancellazione dalle liste di mobilità sono: mancata risposta, senza giustificato motivo, alla convocazione da parte dei Centri per l Impiego; rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione professionale offerto dai Centri per l Impiego o non lo frequenti regolarmente; mancata accettazione di offerte di lavoro proposte dai Centri per l Impiego o di lavoro somministrato proposte da agenzie per il lavoro (rispondenti a determinati criteri legali); mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità; assunzione a tempo pieno e indeterminato; raggiungimento età per pensionamento di vecchiaia; corresponsione anticipata in un unica soluzione dell indennità di mobilità per intrapresa attività di lavoro autonomo; scadenza del periodo di godimento dell indennità; scadenza del termine del periodo di permanenza in lista. Il recupero della precedente iscrizione alle lista di mobilità è disposta: per mancato superamento del periodo di prova del lavoratore assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato, al massimo per due volte. L eventuale successiva cessazione durante il periodo di prova di un avviamento a tempo indeterminato causa la cancellazione dalle liste di mobilità, salvo parere contrario della Commissione Provinciale Tripartita, ( art.9, c.7, legge N. 223/91); per inidoneità fisica del lavoratore avviato alla specifica attività svolta, accertata a seguito di visita medica effettuata presso strutture sanitarie pubbliche; a seguito di dimissioni per giusta causa, da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno, qualora il lavoratore, già percettore di indennità di mobilità, risulti ancora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione della predetta indennità (Messaggio INPS 12/11/09 n ) N.B. Le dimissioni del lavoratore assunto a tempo determinato non comportano cancellazione dalle liste di mobilità.
6 > carta della mobilità procedure di approvazione dell iscrizione in lista di mobilità diritti e doveri dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità che fruiscono dell indennità di mobilità Le istanze di mobilità collettiva e individuale vengono istruite da parte degli Uffici competenti della Provincia e successivamente portate all esame della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro, composta da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e datoriali. La Commissione, che si riunisce circa una volta al mese, valuta le istanze di iscrizione alle liste di mobilità, le approva, le sospende (in attesa di approfondimento di documentazione), o le rigetta. In caso di diniego dell inserimento in lista, motivato ricorso può essere presentato alla Commissione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. I lavoratori, le cui istanze siano approvate, vengono iscritti nella lista di mobilità dagli uffici competenti della Provincia con decorrenza dal giorno successivo alla data di licenziamento. Avvenuto l inserimento nel sistema informativo del lavoro i competenti Uffici inviano al domicilio del lavoratore il certificato di iscrizione e opportuna documentazione relativa agli adempimenti necessari per il mantenimento dell iscrizione stessa. Indennità di mobilità L indennità di mobilità è una forma di sussidio a sostegno del reddito cui hanno diritto i lavoratori posti in mobilità a seguito di attivazione di procedura collettiva da parte di aziende in possesso dei requisiti dimensionali e di settore stabiliti dalla L.223/91. Sono esclusi Dirigenti, dipendenti di Imprese Edili o di Imprese che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria. Requisiti e decorrenza Tali lavoratori, per fruire dell indennità, oltre ad essere iscritti nella lista di mobilità devono essere in possesso di determinati requisiti soggettivi (anzianità aziendale minima di 12 mesi, di cui almeno 6 mesi di lavoro effettivamente prestato, compresi i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività e infortuni e quelli di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità) e oggettivi (lavoratori collocati in mobilità dalla loro azienda a seguito di esaurimento della Cassa Integrazione Straordinaria o per licenziamento per riduzione del personale e trasformazione di attività di lavoro o ancora per licenziamento per cessazione di attività da parte dell azienda). Per ottenere l indennità di mobilità i lavoratori interessati sono tenuti a presentare domanda all INPS del luogo di residenza, esclusivamente per via telematica (tramite il sito il
7 > carta della mobilità > diritti e doveri > carta della mobilità > diritti e doveri contact center o attraverso i servizi telematici offerti da Patronati/Intermediari riconosciuti dall Inps) entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza della corresponsione dell indennità decorre dall ottavo giorno successivo al licenziamento se la domanda viene presentata nel primi 8 giorni, oppure, negli altri casi, dal quinto giorno successivo alla presentazione della domanda. Misura dell indennità L indennità, per i primi dodici mesi, è pari al cento per cento del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, trattamento che non può superare i massimali stabiliti anno per anno, e all ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi. L intervento di integrazione salariale non può superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento. Gli importi massimi aggiornati al 2011, al lordo, sono stati fissati in: 906,80 lordi mensili per le retribuzioni lorde mensili fino a 1.961, ,89 lordi mensili per le retribuzioni superiori. Ogni anno questi importi possono subire variazioni. Contributi previdenziali a carico del lavoratore Per i primi 12 mesi di fruizione dell indennità occorre detrarre dall importo spettante la trattenuta previdenziale del 5,84% (dal 13 mese nessuna trattenuta) e successivamente le ritenute fiscali. Ritenute fiscali L INPS dal 1 gennaio 1998 è sostituto d imposta (d.lgs.314/97) e applica le ritenute fiscali e le relative detrazioni d imposta o deduzioni a favore del lavoratore. In tutti i casi è necessario sempre verificare l eventuale obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 o modello Unico. Durata ed erogazione dell indennità La durata varia in relazione all età del lavoratore (al momento del licenziamento) e al territorio nel quale si trova l azienda; per i lavoratori di aziende ubicate nel Centro-Nord essa è la seguente: se il lavoratore ha meno di 40 anni, durata massima 12 mesi; se il lavoratore ha età compresa tra i 40 e i 50 anni, durata massima 24 mesi; se il lavoratore ha più di 50 anni, durata massima 36 mesi. La legge dispone che l indennità non può comunque essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità aziendale maturata dal lavoratore alle dipendenze dell impresa che abbia attivato la procedura di mobilità. L indennità è pagata ogni mese dall INPS direttamente al lavoratore ed è sospesa quando l interessato è assunto con contratto a tempo determinato o a tempo parziale o raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di pensione di inabilità o di assegno di invalidità senza aver optato per l indennità di mobilità.
8 > carta della mobilità > diritti e doveri > carta della mobilità > diritti e doveri In presenza di determinati requisiti di età e di contribuzione l indennità viene corrisposta fino al conseguimento del diritto alla pensione. Diritto all assegno al nucleo familiare Il lavoratore in mobilità ha diritto per intero, se spettante, all assegno al nucleo familiare anche durante la percezione della indennità di mobilità. Diritto all assegno integrativo Il lavoratore che accetta un offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato che comporta un inquadramento in un livello retributivo inferiore a quello corrispondente alle mansioni di provenienza ha diritto, per un periodo massimo complessivo di 12 mesi, alla corresponsione di un assegno integrativo mensile di importo pari alla differenza tra i corrispondenti livelli previsti dai CCNL. L importo di questa erogazione (liquidata dall INPS) non può essere superiore all importo dell indennità di mobilità. Incompatibilità dell indennità di mobilità L indennità di mobilità è incompatibile con il trattamento pensionistico diretto, l assegno ordinario di invalidità, l indennità giornaliera di prestazione tubercolare (con esclusione dell indennità post sanatoriale) e con l indennità di malattia, infortunio o maternità. Quest ultima viene percepita in luogo all indennità di mobilità nell ipotesi in cui non siano decorsi più di 60 giorni fra l inizio della messa in mobilità della lavoratrice e il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La legge prevede che il lavoratore titolare di assegni o pensione di invalidità che sia collocato in mobilità possa optare per tali trattamenti o per l indennità di mobilità in base alle proprie considerazioni di convenienza economica. Agevolazioni dirette ai lavoratori per la rioccupazione La legge consente al lavoratore che intenda intraprendere un attività autonoma o associarsi in cooperativa di ottenere la corresponsione anticipata dell indennità di mobilità, detraendo dalla medesima il numero di mensilità già godute. Il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda di anticipazione all INPS territoriale, per il tramite del Centro per l Impiego, entro 60 giorni dall inizio dell attività, allegando tutta la documentazione necessaria per l istruzione. Il lavoratore che, nei 24 mesi successivi al pagamento in un unica soluzione, assuma una occupazione alle dipendenze altrui (nel settore pubblico o in quello privato) è tenuto alla restituzione dell intero importo percepito. In caso di rioccupazione nell area del lavoro subordinato il lavoratore può ottenere l indennità di sistemazione nel caso di cambiamento di residenza.
9 > carta della mobilità > carta della mobilità > agevolazioni agevolazioni alle aziende che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità Benefici contributivi e incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti alle liste di mobilità In caso di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di mobilità i datori di lavoro hanno una contribuzione a carico pari al 10% della retribuzione lorda imponibile. Per le assunzioni a termine lo sgravio è previsto per un massimo di 12 mesi. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato il beneficio viene esteso per ulteriori 12 mesi In caso di assunzione sin dall inizio a tempo indeterminato, l agevolazione contributiva spetta per 18 mesi. Alle Aziende che assumono lavoratori iscritti alla lista di mobilità e che usufruiscono dell indennità di mobilità in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, spetta l erogazione di un contributo mensile pari al 50% dell indennità di mobilità residua che sarebbe corrisposta al lavoratore e comunque per un periodo massimo di: 12 mesi per lavoratori sino a 50 anni di età 24 mesi per lavoratori con più di 50 anni di età (36 mesi per le aziende operanti in circoscrizioni territoriali con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale) Diritto di precedenza e altre misure dirette a datori di lavoro che hanno licenziato lavoratori iscritti a liste di mobilità I datori di lavoro hanno l obbligo di garantire, in caso di nuove assunzioni, la precedenza ai lavoratori posti in mobilità. Il lavoratore può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione entro sei mesi dal licenziamento. Decorso tale termine, non sussistendo più l obbligo di riassunzione, il beneficio economico e gli sgravi contributivi sono concedibili anche alla medesima azienda che ha collocato in mobilità il lavoratore. Le agenzie di somministrazione che propongono un contratto di durata superiore a sei mesi ad un lavoratore posto in lista di mobilità possono ottenere la deroga al vincolo della parità di trattamento economico e normativo; nel caso offrano un contratto di durata superiore ai nove mesi hanno la possibilità di decurtare dal compenso quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di mobilità. Eventuali revisioni alla legislazione sul lavoro, potrebbero modificare quanto contenuto in questa pubblicazione. Gli aggiornamenti relativi sono sempre disponibili sul sito lavoro o chiamando il nr. verde
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