Uniqua Italia. Statuto
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- Marilena Pala
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1 Uniqua Italia Statuto Art. 1 - Costituzione-Durata-Sede 1. È costituita, tra i proprietari d imbarcazione classe 420 tesserati o affiliati alla FIV (Federazione Italiana Vela) un associazione di natura privata denominata UNIQUA ITALIA (Unione Quattrocentoventisti Italiani), nominata in seguito Associazione. 2. La durata dell'associazione è fissata a tempo indeterminato. 3. La sede dell'associazione è fissata presso la residenza anagrafica del Presidente neo eletto. 4. Il segnale distintivo è la bandiera della Classe Internazionale 420. Art. 2 - Natura 1. L'associazione è apolitica, apartitica e non persegue fini di lucro. 2. Eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali dell Associazione. Art. 3 Fini istituzionali 1. I fini istituzionali dell'associazione sono: a) La promozione, l organizzazione e la diffusione dell'attività sportiva della classe 420 in Italia; b) il coordinamento, in accordo con la FIV, dell'attività sportiva agonistica e non agonistica della Classe, in particolare ed a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, attraverso l organizzazione di campionati, regate, allenamenti, stages tecnici, ecc.; c) la gestione e il mantenimento dei rapporti con la FIV, con il WS (World Sailing ), con l'international 420 Class Association e con le associazioni di proprietari di imbarcazioni Classe 420 di altre nazioni, al fine dell'organizzazione e della partecipazione a regate internazionali della Classe in Italia e all'estero; d) la determinazione, in accordo con la FIV, dei criteri di selezione degli equipaggi alle regate a numero chiuso; e) l iscrizione degli equipaggi della rappresentativa nazionale alle regate internazionali a numero chiuso e la gestione e organizzazione delle relative trasferte, eventualmente in accordo con la FIV; f) il controllo, attraverso gli organi tecnici della FIV, della costruzione delle imbarcazioni e degli equipaggiamenti (vele, alberi, ecc.) secondo le Regole di Classe emanate dell'international 420 Class Association; g) la promozione di iniziative volte alla ricerca di enti finanziatori e sponsor; h) la promozione pubblicitaria delle attività dell'associazione. 2. L Associazione non potrà, comunque, intraprendere mai l'esercizio d attività commerciali in via principale od esclusiva. L eventuale esercizio in forma non prevalente marginale rispetto all'attività di cui sopra di un attività lucrativa potrà essere finalizzato unicamente a organizzare ed offrire servizi ai propri soci, senza che ciò comporti il mutamento dello scopo ideale dell Associazione. Art. 4 - Entrate 1. Le entrate sono costituite dalle quote associative dei Soci, da sponsorizzazioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni di ogni tipo e dai contributi erogati dalla FIV.
2 Art. 5 - Esercizio sociale 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 2. Entro cinque mesi dalla chiusura dell esercizio il Consiglio Direttivo dovrà convocare l Assemblea Ordinaria per l approvazione del bilancio consuntivo e del budget preventivo per l esercizio successivo. 3. Il termine di cui al comma 2 potrà essere prorogato di ulteriori quattro mesi nel caso di comprovate esigenze tecnico organizzative e comunque previa delibera del Consiglio Direttivo da assumere entro il termine di cinque mesi dalla chiusura dell esercizio. Art. 6 - Soci 1. Possono essere ammessi a far parte dell'assemblea quali soci, secondo le modalità del presente statuto, enti o persone che riconoscano nel 420 un mezzo particolarmente idoneo a divulgare e praticare lo sport della vela. 2. I Soci sono distinti nelle seguenti categorie: a) Soci Proprietari b) Soci Aggregati c) Soci Onorari 3. Per partecipare all'attività sportiva della Classe è obbligatorio essere in possesso della tessera di socio Proprietario, Aggregato o Onorario ed essere in regola con il versamento della quota associativa. Art. 7- Soci Proprietari 1. Sono Soci Proprietari i titolari di imbarcazioni 420 in regola con il pagamento della quota associativa, che godono dei seguenti diritti: a) di voto nelle assemblee Ordinaria e Straordinaria; b) di elettorato attivo; c) di elettorato passivo; d) di fruire di eventuali contributi dell'associazione per regate nazionali ed internazionali; e) di assistenza da parte dell'associazione nell'ambito dell'attività Sportiva. 2. Il possesso di una imbarcazione darà diritto all'iscrizione di un solo Socio Proprietario, al quale spetterà il diritto di voto nelle Assemblee anche a nome di eventuali Proprietari titolari di carature nell imbarcazione. 3. Le persone e gli Enti, in regola con le quote associative, anche se proprietari di più imbarcazioni, avranno diritto ad un solo voto nelle Assemblee. Art. 8 Aggregati 1. Sono Soci Aggregati tutti coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa, pur non essendo Proprietari di una imbarcazione, partecipano all'attività agonistica e coloro che collaborano alle attività organizzative dell'associazione. 2. I soci Aggregati godono di tutti i diritti di cui all'art. 7. Art. 9 - Soci Onorari 1. Sono soci Onorari quelle persone, società od enti che hanno operato a favore dell'associazione e si sono particolarmente distinti nella sua promozione e gestione. 2. I Soci Onorari sono nominati dall'assemblea Ordinaria su proposta dei Consiglio Direttivo.
3 Art Ammissione a Socio 1. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto o in formato elettronico dal candidato, il quale deve dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e delle disposizioni degli organi direttivi dell'associazione, nonché al pagamento delle quote associative. La domanda dovrà essere rinnovata ogni anno. 2. La domanda dovrà contenere le generalità anagrafiche complete del candidato. 3. Per gli aspiranti soci di minore età dovrà essere allegata alla domanda di ammissione una dichiarazione in cui si esprime il consenso di un genitore o di chi ne fa le veci. 4. Sulle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo Art. 11- Quote associative 1. L'ammontare delle quote associative annuali viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Le quote associative si intendono per anno solare e sono indivisibili e non rimborsabili in nessun caso. 2. Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione e deve precedere la partecipazione alla prima regata dell'anno. Art Perdita della qualità di Socio 1. La qualifica di Socio si perde per: a) Dimissioni: le dimissioni devono essere presentate con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a far data dal giorno in cui la comunicazione è stata ricevuta dal Consiglio Direttivo b) Morosità: il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre la radiazione del socio nel caso di mancato pagamento di qualsiasi debito nei confronti dell'associazione; c) Provvedimenti disciplinari: il Consiglio Direttivo ha facoltà di disporre, con delibera motivata, l'espulsione del socio che comprometta il buon nome dell'associazione o che abbia commesso gravi violazioni del presente Statuto. d) Mancato rinnovo. 3. Avverso il provvedimento disciplinare di cui alla lett. c) del 1 comma è ammesso ricorso scritto al Collegio dei Probiviri dell'associazione entro 30 giorni dalla comunicazione. I Probiviri risponderanno entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso. 4. I soci espulsi in forma definitiva a seguito di un provvedimento disciplinare non possono essere riammessi a far parte dell'associazione. Art Istruttore di classe 1. Il Consiglio Direttivo può nominare l'istruttore di classe. Art Stazzatore di classe 1. Il Consiglio Direttivo può nominare uno stazzatore di classe. Art.15- Delegati zonali 1. I Soci Proprietari di ogni Zona FIV eleggono tra i soci un Delegato zonale che coordina l'attività della classe. Nel caso ciò non dovesse avvenire alla nomina provvede il Consiglio Direttivo.
4 Art Consiglio Direttivo 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'assemblea Ordinaria a scrutinio segreto. Nel corso dell assemblea elettiva ciascun Socio che dispone del diritto di voto potrà esprimere fino a cinque preferenze. 2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata del quadriennio olimpico. 3. In caso di dimissioni, decadenza, mancata accettazione o altro motivo di cessazione dall'incarico di un numero di Consiglieri non superiori a due, l integrazione avviene con cooptazione dei primi dei non eletti, purché gli stessi abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. 4. In caso di carenza di persona coi requisiti sopra richiesti si procederà all'integrazione del Consiglio Direttivo con deliberazione della prima assemblea utile 5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consigliere alla comunicazione ed il Consigliere tecnico. 6. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti della FIV, del WS dell'i. 420 C.A, di terzi, anche in giudizio. 7. Il Segretario rende operanti le deliberazioni del Consiglio Direttivo che provvede al regolare funzionamento dell'attività dell'associazione. Il Tesoriere ha il maneggio del denaro dell'associazione e prepara i bilanci. Il Consigliere alla comunicazione è responsabile dell'ufficio stampa e delle comunicazioni agli Associati. Il Consigliere Tecnico è il referente dell istruttore e dello stazzatore di Classe. 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso. Art Deliberazione e competenze del consiglio Direttivo 1. La gestione dell Associazione è affidata esclusivamente al Consiglio Direttivo 2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Segretario in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti. 3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente e in caso di assenza del Presidente, quello del Consigliere più anziano. Il segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, che viene conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo. 4. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere anche tenute a distanza, con l ausilio di mezzi di comunicazione. La discussione e le relative deliberazioni possono anche risultare da scambio di corrispondenza, anche in formato elettronico, da parte dei Consiglieri. Nel caso di assunzione di decisioni con le modalità previste dal presente comma, il Segretario curerà la redazione del relativo verbale, cui dovranno essere allegate le copie della corrispondenza intercorsa tra i Consiglieri. Il verbale così redatto sarà approvato dal Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione utile. 5. In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, dandone tempestiva comunicazione alla prima occasione utile e salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione 6. In casi di estrema gravità il Consiglio Direttivo può deferire atleti od istruttori agli organi di Giustizia federali.
5 Art Organi di giustizia 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Giustizia di primo grado. Avverso le sanzioni da esso comminate è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri. 2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di Giustizia di secondo grado. Esso è eletto dall'assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto ed è composto da tre membri, che nominano tra di loro il Presidente. L Assemblea Ordinaria provvede altresì all elezione di due Probiviri supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dall'incarico i Probiviri effettivi sono sostituiti dai Supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. 3. Il collegio dei Probiviri decide, in seconda istanza, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci Gli Associati sono passibili, in relazione alla gravità dei fatti, delle seguenti sanzioni: a) Ammonizione; b) Deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) mesi; d) radiazione. Art Convocazione dell'assemblea Ordinaria 1. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l anno per l approvazione del bilancio dal Consiglio Direttivo, che ne fissa l'ordine del giorno. 3. Alla prima occasione utile dpo la celebrazione dei Giochi Olimpici il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche elettive. 4. L Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei soci, che dovranno allegare alla richiesta l elenco delle materie da sottoporre all assemblea. 5. Nel caso previsto dal comma precedente, il Consiglio Direttivo si riunirà entro trenta giorni dalla richiesta, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea Ordinaria che si terrà entro i 30 (trenta) giorni successivi. 6. In caso di inerzia del Consiglio Direttivo l assemblea è convocata dal Collegio dei Probiviri. In caso di inerzia di questi ultimi, l assemblea può essere convocata da almeno un terzo dei Soci. 7. Il diritto di voto spetta ai Soci in regola con la tassa d iscrizione. 8. L assemblea è convocata con comunicazione pubblicata sul sito internet della Classe o inviata, anche con mezzi informatici, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. Art Candidature 1. I candidati alle cariche sociali debbono presentare la loro candidatura al Presidente entro 15 giorni dall assemblea elettiva. 2. Non sono ammesse candidature a cariche diverse. 3. Non possono candidarsi i Soci che hanno subito una sospensione definitiva o temporanea in corso di esecuzione, 4. I componenti la Commissione di Scrutinio, nominata dall'assemblea, non possono essere scelti fra i candidati. 5. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. 6. L'assunzione delle cariche elettive e di nomina, previste dal presente statuto, è a titolo onorifico gratuito.
6 Art Deliberazione dell'assemblea Ordinaria 1. L'Assemblea Ordinaria deve provvedere all'esame ed all approvazione del bilancio dei programmi dell'associazione, delle proposte del Consiglio Direttivo e delibera sulle richieste di autorizzazione ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo per il compimento di atti di gestione, con esonero dei componenti di quest ultimo da ogni responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave. 3. L'Assemblea delibera le direttive più opportune per lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività della Classe. 4. L'Assemblea nomina la Commissione di Scrutinio, composta da tre membri, per poter procedere alle votazioni per le cariche elettive. 5. L'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri avviene per maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto. 6. L Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la presenza degli aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo minimo di due ore. 7. Delle deliberazioni dell assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nei libro dei verbali dell assemblea. Art Convocazione dell'assemblea Straordinaria 1. L Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori. 2. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 50% dei Soci aventi il diritto di voto; nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. 3. Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni si riunirà, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'assemblea Straordinaria che si terrà entro i 30 (trenta) giorni successivi. 4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e la data della prima e della seconda convocazione, sarà pubblicato sul sito internet della classe o inviato, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento, a tutti gli aventi diritto di voto. Art Deliberazione dell'assemblea Straordinaria 1. L Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. L Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la presenza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo minimo di due ore. 2. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. 3. Per lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci con diritto di voto. 4. Delle deliberazioni dell assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nei libro dei verbali dell assemblea.
7 Art Deleghe 1. Ciascun Socio potrà delegare un altro Socio con atto scritto. Ogni Socio potrà rappresentare in assemblea un solo Socio. 2. Le deleghe sono valide anche se fatte pervenire a mezzo lettera, fax, o , purché regolarmente firmate sottoscritte dal delegante. Art. 25 -Validità delle delibere dell Assemblea 1. Le delibere assembleari assunte non in conformità della legge e dello Statuto sono impugnabili dai soci assenti, dissenzienti o astenuti nel termine di novanta giorni dalla comunicazione da parte del Segretario del verbale dell assemblea, che potrà essere fatta con qualunque mezzo, anche per via informatica o mediante pubblicazione sul sito internet dell Associazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt e 2378 cod. civ. Art Clausola compromissoria 1. I provvedimenti adottati dagli Organi dall'associazione hanno la piena e definitiva efficacia nei confronto dei Soci. 2. Qualsiasi controversia tra l'associazione ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale deve essere composta mediante arbitrato irrituale. 3. L' inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare. Art Scioglimento 1. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea Straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 2. L eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito fra Soci, ma dovrà essere devoluto alle Associazioni Sportive o ad enti Pubblici con analoghe finalità. Art Regolamento 1. Il consiglio Direttivo propone all'assemblea Ordinaria il Regolamento allo Statuto.
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