ALIMENTARI - IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI Aprile 2017

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1 ALIMENTARI - IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI Aprile 2017 Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione Accordi e protocolli aggiuntivi ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 23 febbraio gennaio dicembre 2018 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil 19 novembre gennaio dicembre 2015 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil 27 aprile gennaio dicembre 2012 Parti stipulanti Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil Il c.c.n.l. si applica alle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione ed alle imprese non artigiane del settore alimentare che occupano fino a 15 dipendenti. Rientrano nel settore alimentare le seguenti attività: - acque minerali e bibite in acqua minerale; - alcolici in generale ed acqueviti; - alcool; - alimentari vari; - alimenti dietetici e della prima infanzia; - alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.); - alimenti zootecnici; - apicoltura; - birra e malto; - biscotti e fette biscottate; - involucri naturali per salumi; - cacao, cioccolato, caramelle e confetteria; - condimenti e spezie; - conserve animali; - dolciaria; - frantoi; - gelateria; - lattiero-casearia; - lavorazioni e conserve ittiche; - liquori, acque e bevande gassate e non; - lievito; - macellazione e lavorazione di carni; - molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie; - oli e grassi vegetali, animali, da semi e frutti oleosi; - paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili; - pasticceria fresca e conservata; - pastificazione; - piadina e similari; - pizza; - preparazioni alimentari varie; - produzione, preparazione, confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione; - prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati; - prodotti amidacei; - prodotti di panetteria; - produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti; - riserie; - rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione; - torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thé; - yogurterie; - vini; - zucchero e dolcificanti; - produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio; - produzione di ghiaccio. Accordo 6 marzo 2017 integrativo dell accordo di rinnovo Accordo 10 dicembre 2013 integrativo dell accordo di rinnovo Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo Contingenza E.d.r. Ind.funz Q 2.193, , , ,06 545,72 10,33 100, , , , ,06 545,72 10, , , , ,82 538,70 10, , , , ,75 530,51 10, , , , ,26 525,83 10, , , , ,66 522,32 10, , , , ,90 519,99 10, , , , ,17 517,65 10, ,65 968,25 982,85 997,44 515,31 10,33 Importo una tantum. Viene corrisposto ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2017 in misura pari a 150 euro, suddivisibili in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo di carenza contrattuale. L importo complessivo viene erogato in due rate eguali con la retribuzione dei mesi di maggio 2017 e maggio Criteri di calcolo: l importo è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale (compreso il tfr) ed è ridotto: - al 70% per gli apprendisti; - in proporzione per i casi di lavoro a tempo parziale, servizio militare, assenza facoltativa post partum, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Assorbimenti: secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti, gli importi già corrisposti dalle aziende a titolo di futuri miglioramenti contrattuali sono considerati, a tutti gli effetti, anticipazioni dell una tantum dalla quale possono essere detratti fino a concorrenza. Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo Q 54, , , , , , , , ,42 Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il valore degli scatti maturati viene rivalutato. Elemento di garanzia retributiva Ai lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello (regionale/aziendale) vengono erogati, a decorrere dal mese di marzo 2015, i seguenti importi mensili (per 12 mensilità) a titolo di elemento economico di garanzia: - Q e liv. 1 euro 36,93; - liv. 2 euro 32,11; - liv. 3 euro 26,49; - liv.

2 Mensilità aggiuntive Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI 4 euro 23,28; - liv. 5 euro 20,88; - liv. 6 euro 19,27; - liv. 7 euro 17,66; - liv. 8 euro 16,06. Tali importi sono comprensivi dell incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il tfr. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Con la retribuzione del mese di giugno va corrisposta la quattordicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo luglio anno precedente giugno anno corrente. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. Base di computo delle maggiorazioni: quota oraria della retribuzione normale mensile di fatto (minimo tabellare, scatti di anzianità, superminimo individuale). Tipo di prestazione Maggiorazione Straordinario diurno 45% Straordinario notturno 50% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 60% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 45% Lavoro notturno 40% Lavoro notturno (turnisti) 30% Lavoro festivo/domenicale 50% Lavoro festivo notturno 50% Lavoro domenicale con riposo compensativo 10% Carni, dolciari, alimenti zootecnici, lattiero-caseari, prodotti da forno Vini - liquori Tipo di prestazione Operai Intermedi e impiegati Straordinario notturno 50% 70% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 40% 40% Lavoro notturno 40% 50% Lavoro notturno (turnisti) 22,50% 22,50% Lavoro festivo/domenicale 50% 65% Lavoro festivo notturno 50% 65% Acque e bevande gassate Tipo di prestazione Operai Intermedi e impiegati Straordinario notturno 40% 60% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 45% 80% Straordinario festivo notturno (oltre 8 ore) 30% 85% Lavoro notturno 30% 45% Lavoro notturno (turnisti) 21% 18% Lavoro festivo/domenicale 40% 60% Acque minerali e bibite in acque minerali Straordinario notturno 48% 65% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 42% 42% Lavoro notturno 42% 50% Lavoro notturno (turnisti) 22,50% 21% Lavoro festivo/domenicale 48% 65% Lavoro festivo notturno 48% 65% Distillatori Tipo di prestazione Operai Impiegati Straordinario notturno 40% - Straordinario dei turnisti feriale 60% 60% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 60% 60% 2

3 DATI RETRIBUTIVI Straordinario festivo e notturno (oltre 8 ore) 60% 60% Lavoro notturno 55% 50% Lavoro notturno (turnisti) 15% 15% Lavoro festivo (domenica) 55% 55% Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 50% 50% Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turni 35% - Birra e malto Straordinario notturno 50% 65% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 45% 45% Lavoro notturno 45% 50% Lavoro notturno (turnisti) 30% 30% Lavoro festivo (domenica) 50% 70% Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 50% 65% Lavoro effettuato nel sesto giorno 50% 50% Conserve vegetali Tipo di prestazione Operai Intermedi e impiegati Straordinario notturno 50% 50% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 40% 40% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 60% 65% Straordinario festivo notturno (oltre 8 ore) - 70% Lavoro notturno 40% 40% Lavoro notturno (turnisti) 22,50% 22,50% Lavoro festivo/domenicale 50% 50% Lavoro notturno festivo 45% 45% Industrie alimentari varie Straordinario notturno 60% 65% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 50% - Lavoro notturno 50% 50% Lavoro notturno (turnisti) 30% 21% Lavoro festivo/domenicale 50% 65% Industria risiera Straordinario notturno 55% 65% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 35% 35% Straordinario festivo notturno (oltre 8 ore) 60% 100% Lavoro notturno 45% 45% Lavoro notturno (turnisti) 27% 16,50% Lavoro festivo (domenica) 55% 56% Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 55% 65% 3

4 DATI RETRIBUTIVI Mugnai e pastai Straordinario notturno 50% 65% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 30% - Straordinario festivo (oltre 8 ore) 55% 90% Lavoro notturno 40% 50% Lavoro notturno (turnisti) 24% 16,50% Lavoro festivo (domenica) 50% 56% Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 50% 65% Conserve ittiche Straordinario notturno 45% 50% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 35% - Straordinario festivo (oltre 8 ore) 50% 65% Straordinario festivo notturno (oltre 8 ore) - 70% Lavoro notturno 35% 40% Lavoro notturno (turnisti) 21% 18% Lavoro festivo/domenicale 40% 50% Macellazione e lavorazione delle specie avicole Tipo di prestazione Maggiorazione Straordinario diurno 45% Straordinario notturno 65% Straordinario festivo (oltre 8 ore) 90% Straordinario dei turnisti (dopo 8 ore di lavoro notturno) 45% Straordinario festivo notturno 100% Lavoro notturno 50% Lavoro notturno (turnisti) 30% Lavoro festivo 65% Lavoro festivo notturno 50% Lavoro effettuato nel sesto giorno 65% Lavoro domenicale con riposo compensativo 10% Altre voci Indennità di disagio. Può essere prevista dalle parti a livello aziendale con le seguenti modalità: - disagio freddo se l attività prevalente è prestata nelle celle frigorifere a temperatura inferiore a 5, maggiorazione pari al 6% della paga base oraria; - disagio caldo se l attività prevalente è prestata in ambienti a temperatura superiore a 38, maggiorazione pari al 6% della paga base oraria; - disagio umido se l attività prevalente è prestata in ambienti con tassi di umidità superiori al 95%, maggiorazione pari al 6% della paga base oraria. L indennità di disagio va corrisposta per il tempo di effettivo lavoro prestato nelle condizioni indicate, trascurando i periodi inferiori a 30 minuti consecutivi. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Numero di mensilità: 14. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 9 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo contrattuale (art. 16 dell accordo ). Passaggi di livello. Gli addetti al processo produttivo inquadrati nell 8 livello accedono al livello superiore dopo 6 mesi di effettiva prestazione. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio di livello matura decorsi tre mesi consecutivi di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto); se le mansioni superiori vengono svolte per periodi frazionati, il livello superiore viene riconosciuto quando la somma di tali periodi sia superiore a tre mesi nell arco di nove mesi. Livello Durata Livello Durata Q 180 giorni 6 50 giorni giorni 7 40 giorni giorni 8 30 giorni Criteri: la durata del periodo di prova è espressa in giorni di effettiva prestazione. In caso di distribuzione dell orario su 6 giorni, il numero di giorni indicato in tabella è incrementato del 20%, fino ad un massimo di 130 giorni. 4

5 Particolarità: lavoro stagionale (vedi). COSTITUZIONE DEL RAPPORTO ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: la durata dell orario normale è di 40 ore settimanali (di norma concentrate su 5 giorni), calcolato anche come media su periodi plurisettimanali. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri è di 39 ore settimanali, realizzate utilizzando il monte ore di permessi per riduzione di orario. Nel caso di distribuzione dell orario settimanale su 6 giorni, l orario giornaliero è di 6 ore e 40 minuti. In regime di lavoro a turni, l orario per il terzo turno è di 36 ore settimanali a parità di retribuzione. La durata massima dell orario di lavoro non può superare 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolate come media con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi. Turnisti. Agli addetti alla produzione che non fruiscono del riposo intermedio di mezz ora per la consumazione del pasto e che effettuano lavoro a turni di 8 ore consecutive, tra le 6 e le 22, compete una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione. Flessibilità: per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva l orario settimanale contrattuale può essere superato per un massimo di 95 ore per anno solare o per esercizio (il limite può essere superato dalla contrattazione di secondo livello). Per le ore prestate oltre l orario contrattuale viene corrisposta la maggiorazione del 20% per le prime 85 ore e del 25% per le ore successive (maggiorazioni cumulabili con quella del 6,50% per i turnisti). La flessibilità richiesta dai genitori nei primi tre anni di vita del figlio è soggetta a disciplina specifica. Esclusioni: le disposizioni contrattuali sulla flessibilità non si applicano alle seguenti fattispecie: - quadri, personale direttivo, capi reparto o capi turni; - manutentori; - autisti; - viaggiatori e piazzisti; - lavoratori discontinui; - lavoratori a domicilio; - casi di forza maggiore e casi nei quali la cessazione del lavoro a orario normale costituisce pericolo o danno alle persone o alla produzione. Banca ore Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Ferie Permessi annui Maturazione: 173 ore per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Sono utili per la maturazione delle ferie: le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nell ambito della conservazione del posto e le altre assenze giustificate per un periodo non superiore a 3 mesi complessivi nell anno. Permessi ROL: 76 ore in ragione d anno (lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6). Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, i permessi maturano per dodicesimi (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Sono utili per la maturazione dei permessi le ore di effettiva prestazione e le assenze per le quali corre l obbligo della retribuzione a carico azienda, nonché l assenza obbligatoria per maternità. Malattia: l evento insorto prima del godimento dei permessi già concessi ne sospende il decorso in caso di malattia spedalizzata e di malattia con prognosi iniziale superiore a 7 giorni. La malattia insorta durante il godimento dei permessi non ne sospende il decorso. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio. Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività coincidenti con la domenica. Malattia VICENDE DEL RAPPORTO Anzianità di servizio Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al fino a 5 anni Per singola malattia: 180 giorni 180 giorni 100% Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 17 mesi antecedenti oltre 5 anni Per singola malattia: 365 giorni 180 giorni 100% Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 24 mesi antecedenti 185 giorni 50% Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Aspettativa. Il lavoratore a tempo indeterminato può usufruire, su richiesta da presentare prima del superamento del limite di conservazione del posto, di un periodo di aspettativa fino a 8 mesi durante il quale non decorre retribuzione né anzianità per alcun istituto. Prolungamento del periodo di comporto. Nel caso di patologie gravi, i lavoratori che abbiano avanzato domanda di pensione per inabilità assoluta hanno diritto, a richiesta, alla conservazione del posto fino all accoglimento/rigetto della domanda medesima. Congedo di maternità. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della retribuzione per la durata di 5 mesi nel periodo di astensione obbligatoria. Congedo parentale: può essere fruito anche su base oraria in misura pari alla metà dell orario medio giornaliero. Il genitore deve comunicare la richiesta con un preavviso di almeno 15 giorni. L utilizzo su base oraria è frazionabile in gruppi minimi di 4 ore giornaliere. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Servizio militare Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore. Ai lavoratori extracomunitari che devono assolvere obblighi di leva nel Paese di origine è garantita la conservazione del posto; il lavoratore deve presentarsi in servizio entro 15 giorni dal termine del servizio di leva. Corsi di studio e attività formative Congedi per la formazione. I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità possono richiedere un periodo di congedo non retribuito fino a 12 mesi anche frazionabili, al fine di completare la scuola dell obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Il lavoratore deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 30 giorni per i congedi di durata fino a 10 giorni e di almeno 60 5

6 Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO giorni per i congedi di durata superiore. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari ovvero per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami negli altri casi. Non vengono retribuiti i permessi per esami sostenuti più di due volte nello stesso anno accademico. I lavoratori studenti possono inoltre richiedere 120 ore/anno di permesso non retribuito per la frequenza ai corsi. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Congedo per gravi motivi familiari. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari indicati dall art. 4, c. 2, L. n. 53/2000 e relativo regolamento di attuazione, concernenti la situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all art. 433 cod. civ. (coniuge, figli e in mancanza loro discendenti prossimi, genitori e in mancanza loro ascendenti prossimi, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Il congedo può essere altresì richiesto per il decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti per lutto (vedi). Durante il periodo di congedo il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, né alla decorrenza dell anzianità per nessun istituto. Congedo per malattia del figlio. Ai sensi dell art. 47, D.Lgs. n. 151/2001, i genitori hanno diritto di astenersi alternativamente dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore a tre anni. Per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i tre e i dieci anni i genitori hanno altresì diritto di astenersi alternativamente dal lavoro fino a 9 giorni all anno, fruibili anche in gruppi minimi di 4 ore giornaliere, compatibilmente con le esigenze produttive-organizzative. I congedi sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita forfettariamente dalle parti. Il tempo di viaggio è compensato con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore (non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi). Esclusioni: il trattamento del personale viaggiante e degli addetti ai trasporti è concordato in sede aziendale. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione DISCIPLINE SPECIALI Apprendisti assunti dal Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Riduzione della durata massima: una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori che, nei 12 mesi precedenti all assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Prolungamento del contratto: in caso di assenza pari o superiore a 30 giorni per malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell assenza (ai fini del computo si cumulano i periodi di sospensione di durata continuativa pari o superiore a 10 giorni). Formazione: non inferiore a 80 ore medie annue retribuite, comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall accordo Stato-Regioni del ; la formazione di tipo professionale è integrata dall eventuale offerta formativa pubblica per acquisire competenze di base e trasversali. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello immediatamente superiore a 6

7 DISCIPLINE SPECIALI quello di inserimento iniziale. Malattia: viene conservato il posto e corrisposto il 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti di durata dell apprendistato. Infortunio: si applica la disciplina generale nei limiti di durata dell apprendistato. Preavviso: completato il periodo di formazione, le parti del contratto individuale possono recedere con un preavviso di 15 giorni. Anzianità di servizio: al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato nell anzianità ai fini degli scatti nella misura di un terzo. Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Limiti. Il c.c.n.l. consente: - nelle imprese fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), l assunzione di 3 lavoratori a parttime; - nelle imprese con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato l assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: - per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto - nella fase di avvio di nuove attività (primi 18 mesi) o per quelle aree geografiche e per le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva regionale. Successione di contratti a termine con il medesimo lavoratore. L intervallo minimo tra due contratti successivi è fissato in 10 giorni se il primo contratto ha una durata fino a sei mesi e in 20 giorni se il contratto ha una durata superiore. Esclusioni: non sono soggetti a intervalli temporali i contratti stipulati ai sensi del c.c.n.l. e le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DTL. Sostituzione di lavoratori assenti. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito fino a 90 giorni di calendario, sia prima che inizi l assenza sia dopo il rientro di quest ultimo. Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito solo per le malattie di lunga durata (superiore a 2 mesi). Il contratto del lavoratore assunto a termine per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale la cui assenza sia stata programmata per più congedi può essere prorogato fino alla scadenza del diritto di fruire dei permessi previsti per l'allattamento. Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi (il preavviso è ridotto a 2 giorni in presenza di particolari esigenze organizzative e produttive). Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15% della retribuzione oraria; la maggiorazione è elevata al 20% nel caso di richiesta con preavviso ridotto. Esclusioni: quanto precede non si applica in caso di riassetto complessivo dell orario di lavoro che interessi l intera azienda o sue autonome unità organizzative. Lavoro supplementare. Consentito, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, fino a concorrenza del 75% rispetto all orario stabilito. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 15% fino al raggiungimento del 75% e con la maggiorazione omnicomprensiva del 30% per le ore prestate oltre questo limite e fino all 80%. Consolidamento: qualora sia stato raggiunto il limite massimo nell arco di 12 mesi e in costanza delle esigenze che hanno giustificato il ricorso al lavoro supplementare, al lavoratore che ne faccia richiesta, entro 15 giorni dalla consegna del cedolino paga relativo al dodicesimo mese, viene riconosciuto il consolidamento nell orario di una quota fino al 50% delle ore supplementari prestate nell anno. Trasformazione del rapporto: - in caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al personale dipendente a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale ed a prendere in considerazione, nei limiti del 4% del personale a tempo pieno, le domande di trasformazione a tempo parziale che siano motivate dalle necessità elencate nel testo contrattuale, consegnate all azienda entro 72 ore dalla comunicazione, presentate da lavoratori adibiti alle stesse mansioni e qualora l azienda sia in grado di reperire per le medesime mansioni altri lavoratori disponibili al tempo pieno; - i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); - in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente e totalmente inabile con connotazione di gravità è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale; - la stessa priorità è riconosciuta al lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o portatore di handicap ai sensi dell art. 3, L. n. 104/1992; - il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale (o entro i limiti del congedo ancora spettante), la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale con una riduzione di orario non superiore al 50%. Periodo di prova: non si applica in caso di riassunzione di lavoratore stagionale, occupato nel biennio precedente presso la stessa azienda con identica mansione, che abbia già superato periodi di prova complessivamente corrispondenti alla durata massima prevista. Il c.c.n.l. rinvia all a.i di attuazione dell accordo-quadro europeo. Secondo tale accordo il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie informatiche nell ambito di un rapporto in cui l attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell impresa, viene regolarmente svolta fuori dei locali della stessa. Il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti previsti per un lavoratore comparabile operante nei locali dell impresa e gestisce il proprio tempo di lavoro in relazione a carichi di lavoro e livelli di prestazione che devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili interni. Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 48 ore (riducibili a 24 in caso di emergenza). Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti sono concessi permessi retribuiti nel limite complessivo annuo di 5 ore per ciascun dipendente con un minimo di 20 ore/anno. Previdenza complementare WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al fondo Fon.te: - a carico azienda: 1% della retribuzione tabellare. Dal la contribuzione è pari al 1,20% della retribuzione utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore: contributo percentuale pari all 1% della retribuzione tabellare, oltre al versamento dell intero tfr maturato 7

8 Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (16% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Contribuzione al fondo San.arti a carico azienda: 10,42 euro/mese, per 12 mensilità. L obbligo contributivo decorre dal 1 febbraio 2013 ed è riferito ai dipendenti a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi. I datori di lavoro che non aderiscono al fondo sanitario e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Quadri. L azienda è tenuta ad assicurare il lavoratore contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. E escluso dalla copertura assicurativa il rischio di responsabilità civile conseguente a colpa grave o dolo. Contribuzione alla bilateralità a carico azienda: 125 euro/anno per ciascun dipendente (anche a tempo determinato). Il contributo è frazionato in 12 quote mensili di euro 10,42. La quota è ridotta alla metà per i lavoratori a tempo parziale fino a 20 ore settimanali. A decorrere dal 1 dicembre 2013, i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano il relativo contributo erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Tale importo non è assorbibile e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. L importo indicato è rapportato: - per i lavoratori assunti a tempo parziale, all orario di lavoro effettuato; - per gli apprendisti, alla percentuale utile per il calcolo della retribuzione. Preavviso Operai ESTINZIONE DEL RAPPORTO Livello Durata mese altri liv. 15 giorni Impiegati Livello Durata Q 1 3 mesi 2 2 mesi altri liv. 1 mese Trattamento di fine rapporto Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge 8

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