LA MALATTIA a cura di Bruno Bravi Consulente del Lavoro in Milano
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1 LA MALATTIA a cura di Bruno Bravi Consulente del Lavoro in Milano
2 1 modulo La certificazione medica
3 TUTELA DEL LAVORATORE La legge (art Codice Civile) prevede che durante lo stato di malattia: il lavoratore ha diritto alla retribuzione o ad un indennità nella misura e per una durata stabilite dalla legge o dalla contrattazione collettiva; il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo la cui durata è stabilita dalla legge o dalla contrattazione collettiva; il periodo di assenza va computato nell anzianità di servizio. 3
4 LA CERTIFICAZIONE MEDICA Dal momento che lo stato di malattia permette un assenza tutelata dal posto di lavoro, sussiste l obbligo di comunicare e giustificare l assenza: Al datore di lavoro All istituto previdenziale (Inps) 4
5 LA CERTIFICAZIONE MEDICA Lo stato di malattia dovrà essere accertato mediante certificazione rilasciata dal medico curante. Procedura: - il medico compila ed inoltra via internet il certificato - il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) assegna il protocollo Inps - il medico stampa copia per il lavoratore nonchéattestazione per il datore o, quantomeno, il numero di protocollo attribuito dal sistema - l Inps rende comunque disponibile l attestazione al datore:. con accesso diretto dello stesso. oppure con invio da parte dell Inps alla casella pec dell azienda - il lavoratore consegna entro due giorni l attestazione o, quantomeno, il numero di protocollo al datore (si tratta di un onere di natura contrattuale, che permane fino a quando la contrattazione collettiva rivedrà le disposizioni contrattuali in materia). 5
6 LA CERTIFICAZIONE MEDICA Ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche di malattia sono considerati validi i certificati rilasciati da ospedali o strutture di pronto soccorso, anche su modulistica non conforme a quella predisposta, a condizione che dagli stessi, attraverso una precisa diagnosi, sia possibile valutare l'incapacità al lavoro (Circolare INPS del 13 maggio 1996 n.99). 6
7 GIUSTIFICAZIONE DELL ASSENZA Anche se esonerato dall obbligo di inviare il certificato medico, il lavoratore è comunque tenuto: A comunicare immediatamente l assenza al datore di lavoro; A giustificare l assenza entro il termine previsto dal CCNL, altrimenti tale assenza si riterrà ingiustificata. 7
8 2 modulo Tutele e obblighi del lavoratore
9 PERIODO DI COMPORTO Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2110, comma 2, Codice Civile) per un periodo (c.d. periodo di comporto) la cui durata è stabilita dalla legge, dalla contrattazione collettiva ed in mancanza dagli usi, spesso differenziandosi in relazione all anzianità di servizio ed al livello di inquadramento del lavoratore. Solo al termine di tale periodo il datore di lavoro avrà la facoltà di licenziare il lavoratore in malattia nel rispetto delle procedure di licenziamento individuale, attraverso uno specifico atto di recesso. 9
10 PERIODO DI COMPORTO Il periodo di comporto può essere contrattualmente fissato con riferimento alla durata dell assenza di ogni singolo evento morboso (c.d.comporto secco ) o sommando tutti i periodi di assenza per malattia che si sono verificati in un determinato lasso di tempo (c.d comporto per sommatoria ). Ai fini della valutazione del periodo di comporto, sia esso espresso in mesi o in giorni, andranno considerati anche i giorni festivi o non lavorativi, come la domenica o le festività e quelli di fatto non lavorati, (ad es. per sciopero), in quanto si presume la continuità dell'episodio morboso, a meno che non sia fornita prova contraria da parte del lavoratore. 10
11 POSSIBILITA DI LICENZIAMENTO Il lavoratore in malattia potrà essere licenziato prima del superamento del periodo di comporto, unicamente per: Giusta causa; Impossibilità sopravvenuta della prestazione; Cessazione totale dell attività. 11
12 OBBLIGO DI REPERIBILITA Il lavoratore ha l obbligo di rendere possibile all Inps ed all Asl il controllo dello stato di malattia, restando reperibile presso il proprio domicilio per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi, nelle seguenti fasce orarie: Dalle 10: 00 alle 12:00 Dalle 17:00 alle 19:00 12
13 OBBLIGO DI REPERIBILITA In caso di assenza durante le visite di controllo, le conseguenze sono le seguenti: Assenza alla prima visita: perdita totale dell indennità per i primi 10 giorni; Assenza alla seconda visita: perdita totale dell indennità per i primi 10 giorni e riduzione del 50% per il restante periodo; Assenza alla terza visita: non viene riconosciuto lo stato di malattia ai fini dell indennità dal momento della terza infrazione. Il lavoratore, in caso di assenze ingiustificate, è tenuto a rimborsare le indennità indebitamente percepite. 13
14 OBBLIGO DI REPERIBILITA L assenza del lavoratore configura inoltre un inadempimento contrattuale anche nei confronti del datore di lavoro. Il lavoratore potrà quindi essere sanzionato disciplinarmente secondo la gravità del caso, anche con il licenziamento disciplinare in caso di assenze reiterate.
15 DECORRENZA E DURATA DELLA MALATTIA La malattia decorre: - dalla data in cui viene rilasciata la certificazione; - dalla data dichiarata dal lavoratore che al massimo può risalire al giorno antecedente la visita Il termine èda considerarsi coincidente con il giorno di scadenza della prognosi indicato sul certificato. Il lavoratore che intende anticipare la guarigione devefarsi rilasciare una certificazione attestante la possibilitàdi riprendere il lavoro.
16 CONTINUAZIONE DELLA MALATTIA Qualora perduri lo stato di malattia, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione e certificazione. La certificazione della prosecuzione della malattia va richiesta entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi precedente, altrimenti eventuali giorni di ritardo non saranno indennizzati dall inps (se l indennità è dovuta) e saranno considerati dal datore di lavoro assenza ingiustificata. 16
17 RICADUTA Se la ricaduta nella stessa malattia o in altra che sia scaturita dalla precedente, avviene entro 30 giorni dalla data di cessazione del primo evento morboso è equiparata a tutti gli effetti ad una continuazione di quest ultimo, laddove ai fine della valutazione sarà considerata valida attestazione il certificato rilasciato dal medico curante. Ne consegue che i giorni della nuova malattia vengono sommati a quelli della precedente sia ai fini della determinazione del periodo di carenza che ai fini del raggiungimento del 20 giorno, a decorrere dal quale la misura dell indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione 17
18 3 modulo Trattamento economico Prima parte
19 TRATTAMENTO ECONOMICO L art c.c. stabilisce che in caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati da leggi speciali o norme contrattuali. Di conseguenza il lavoratore in malattia ha diritto: Al trattamento di malattia a carico del datore di lavoro; Oppure all indennità di malattia a carico dell Istituto previdenziale; Oppure all indennità di malattia a carico dell Istituto previdenziale con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro. 19
20 INDENNITA ECONOMICA INPS L indennitàgiornaliera di malattia è riconosciuta in misura percentuale della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore. Per retribuzione si intendequella imponibile, cioè tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, quale compenso per l opera prestata ivi compresa la quota degli emolumenti a carattere ricorrente ma non frazionati e, quindi, non corrisposti nel normale periodo di paga.
21 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA La RMG è quella percepita nel mese precedente l inizio della malattia. Se il lavoratore non può far valere un mese intero di lavoro si prende come riferimento la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato, e se non vi sia nemmeno una giornata retribuita, si prenderà come riferimento la retribuzione dell ultimo lavoro prestato. 21
22 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Per retribuzione si deve intendere la base imponibile previdenziale, quindi non solamente gli elementi base del mese precedente, ma anche quelli accessori (ferie, festività, premio di produzione, eccc) Devono essere escluse: Le indennità di preavviso e quelle relative alla cessazione del rapporto; L integrazione del datore di lavoro per eventuali giornate di malattia effettuate in tale periodo; Eventuali erogazioni a carattere non ricorrente o ultramensile. 22
23 MISURA DELL INDENNITÀ Periodo Operai (di qualsiasi settore - compresi agricoli), e impiegati Commercio Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani Dipendenti delle imprese dello spettacolo Primi 3 giorni (carenza) non dovuta non dovuta non dovuta Dal 4 al 20 giorno 50,00% 80,00% 60,00% Dal 21 al 180 giorno 66,66% 80,00% 80,00%
24 BENEFICIARI Le categorie di lavoratori aventi diritto all indennità: Industria e Artigianato: operai e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio, con esclusione degli impiegati, quadri e dirigenti per i quali la retribuzione èa carico del datore di lavoro. Commercio: operai e categorie assimilate, impiegati, comprendendo anche i quadri ai quali si applicano le norme della categoria degli impiegati, Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati: salariati. Agricoltura: operai agricoli a tempo indeterminato salariati fissi, braccianti fissi o obbligati, operai agricoli a tempo determinato, salariati fissi (con contratto inferiore ad un anno), braccianti avventizi (giornalieri di campagna) ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, impiegati e dirigenti. Dall 1/1/2007 ne hanno diritto anche tutti gli apprendisti di qualsiasi settore.
25 4 modulo Trattamento economico Seconda parte
26 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Per il calcolo della RMG bisognerà distinguere a seconda che il lavoratore appartenga: Alla categoria impiegatizia; Alla categoria degli operai; 26
27 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Impiegati: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente : 30 più Rateo mensile lordo di 13a e/o 14a : 30
28 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Operai mensilizzati: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente : 26 più Rateo mensile lordo di 13a e/o 14a : 25
29 RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA Operai con paga oraria: Retribuzione lorda soggetta a contributi del mese precedente / (n giornate retribuite + incidenza 6^ giornata) [Calcolo sesta giornata in caso di settimana corta = gg. retribuite x 0,20] piùrateo mensile lordo di 13a e/o 14a : 25
30 MISURA DELL INDENNITA Una volta calcolata la RMG, ad essa andrà applicata la quota percentuale prevista dalla legge, ovvero: 50% della retribuzione media globale giornaliera per le giornate indennizzabili comprese nei primi 20 giorni di durata complessiva della malattia; 66,66% della retribuzione media globale giornaliera a decorrere dal 21 giorno di malattia. Per i lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all albo delle imprese artigiane, l indennità giornaliera spetta in misura pari all 80% della retribuzione globale giornaliera, sia per i primi 20 giorni di malattia che per i successivi, sempre entro il limite dei 180 giorni durante l anno solare. 30
31 DECORRENZA L insorgenza del diritto a percepire l indennità economica di malattia decorre dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, permanendo per tutta la sua durata anche nell ambito del periodo di prova. L erogazione dell indennità è dovuta per tutte le giornate indennizzabili che si collocano fra il 4 ed il 180 giorno di malattia. Pertanto l indennità non spetta nel periodo di carenza, nonostante tali giornate siano comunque computate ai fini del raggiungimento del periodo massimo indennizzabile. 31
32 GIORNATE INDENNIZZABILI Le giornate indennizzabili comprese nel periodo di malattia variano a seconda della categoria contrattuale: Operai: tutte le giornate feriali comprese nel periodo (quindi, escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali); Impiegati e quadri: tutte le giornate comprese nel periodo con esclusione delle sole festività nazionali coincidenti con la domenica. Il Santo patrono è retribuito dal datore di lavoro in misura piena. 32
33 5 modulo Trattamento economico Terza parte
34 PAGAMENTO INDENNITA INPS L indennitàdi malattia èanticipata dal datore di lavoro, per conto dell Inps, all atto dell erogazione della retribuzione di ogni singolo mese in cui èavvenuta l assenza. Il datore si rivale successivamente nei confronti dell Istituto, conguagliando tale importo con le somme dovute per contributi, mediante esposizione nel mod. Uniemens.
35 INTEGRAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E utile ricordare che l onere della retribuzione rimane a carico del datore di lavoro: Per le categorie escluse dall indennità; Per i tre giorni di carenza; Per tutte le giornate festive cadenti nel periodo, per gli operai; Per le sole festività coincidenti con la domenica, per gli impiegati indennizzati. 35
36 INTEGRAZIONE DELL INDENNITA Generalmente i ccnl stabiliscono l erogazione di un integrazione dell indennità Inps, a carico del datore. Poichél indennitàinps non èsoggetta a contributi, per evitare che la retribuzione netta risulti superiore a quella normalmente spettante, si utilizza il sistema della lordizzazione : in sostanza l indennitàinps viene aumentata figurativamente in funzione dell incidenza della contribuzione e l integrazione a carico del datore viene calcolata per differenza tra la normale retribuzione lorda e l indennitàlordizzata.
37 LORDIZZAZIONE In caso di integrazione, una volta calcolata l indennità Inps nei modi appena analizzati, essa andrà moltiplicata per il coefficiente risultante dalla seguente formula: Coefficiente = 100 / (100 aliquota contributiva Inps c/dip) Esempio: in caso di aliquota a carico dipendente pari al 9,19% 100 / (100 9,19) = 1,1012 coefficiente di lordizzazione 37
38 LORDIZZAZIONE Conseguentemente, l effettiva integrazione a carico del datore di lavoro, saràpari a: RETRIBUZIONE SPETTANTE meno INDENNITA LORDIZZATA 38
39 EFFETTI NORMATIVI Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve normalmente essere computato nell anzianitàdi servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla maturazione delle mensilità aggiuntive e delle ferie. E utile anche per la maturazione del Tfr, per il quale si considera, ai fini del computo, la retribuzione che sarebbe normalmente spettata alla lavoratrice per quel periodo se non fosse stata assente. E utile ricordare che le assenze di durata superiore a trenta giorni non si computano nella durata complessiva dell apprendistato, comportandone, quindi, una conseguente proroga della durata.
40 ESEMPIO Operaio industria inf. a 15 dip. malattia da lunedì a giovedì (tot. 4 gg.) Retribuzione (mensilizzata) Eu ,00 mens. (13 mensilità/anno) Integrazione al 100% Trattenuta assenze: (1.700 : 26) x 4 gg. = -261,52 Calcolo carenza: (1.700 : 26) x 3 gg. = 196,14(soggetta a contributi e ritenute fiscali) Calcolo indennità INPS: R.M.G. = [(1.700 : 26) + (1/12 di : 25)] = 71,04 Indennità INPS = (71,04 x 50%) x 1 gg. = 35,52(soggetta a sole ritenute fiscali) Calcolo integrazione a carico datore: Lordizzazione = (35,52 x 1,1012) = 39,11 Integrazione c/ditta = (1.700 : 26) 39,11 = 26,27(soggetta a contributi e ritenute fiscali) Retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR = 261,52
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