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1 ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 7/ Il contributo I.N.P.S. alla gestione separata per il 2002 e il massimale contributivo La vidimazione dei registri rifiuti 3. Il tasso di interesse legale dal 1 gennaio La correzione dei modelli F24 5. Recupero cred. di imposta sul TFR: ulteriori chiarimenti 6. Modalità di versamento dell imposta sostitutiva sul TFR 7. Imposta di bollo sul libro giornale: assolvimento Copyright 2002 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL R.A. FAX Codice fiscale e partita I.V.A Indirizzo info@studioacerbi.com - Web-site:

2 1.- IL CONTRIBUTO I.N.P.S. ALLA GESTIONE SEPARATA PER IL 2002 E IL MASSIMALE CONTRIBUTIVO PER IL 2002 Con effetto dal biennio , l art. 51 comma 1 della L. n. 488/1999 ha stabilito che il contributo dovuto alla gestione separata I.N.P.S. dai soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie e che non sono titolari di pensione sia diretta che ai superstiti, aumenta di un punto percentuale. Così, con decorrenza 1 gennaio 2000 il contributo è passato dal 12% al 13%. L aumento di un punto percentuale scatta per ogni successivo biennio fino al raggiungimento dell aliquota percentuale di finanziamento dell assicurazione del 19%. Se non interverranno ulteriori modifiche, la soglia del 19% verrà raggiunta dal 1 gennaio L aumento percentuale che scatta dal 1 gennaio 2002, determinerà un aliquota contributiva pari al 14%. Resta naturalmente confermata l aliquota contributiva del 10% per i soggetti che risultano iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria o titolari di pensione diretta o ai superstiti. Il nuovo massimale per l anno 2002 (previsto dall art. 2 comma 18 della L. n. 335/95), rivalutato sulla base dell indice dei prezzi al consumo calcolato dall Istat nella misura del 2,7%, ammonta a Euro ,00 (vedi anche la Circolare I.N.P.S. dell 8 febbraio 2002 n. 36). Si precisa che per il 2002 i soggetti che versano con l aliquota del 10% contribuiscono fino al 10% del massimale annuo, quindi versano al massimo Euro 7.850,70. I soggetti che invece versano con l aliquota del 14% contribuiscono fino al 14% del massimale, pari a Euro ,98. Ricordiamo che a seguito della riforma del trattamento fiscale dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa (vedi Circolare dello Studio n. 11/2000) per la determinazione della base imponibile non è più previsto l abbattimento forfetario del 5% rilevando conseguentemente l intero ammontare dei compensi lordi. Compensi lordi Contributo 10% 14% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 Il compenso lordo massimo da assoggettare al contributo del 10% (14%) nel 2002 sarà quindi pari a Euro ,00 e ulteriori somme corrisposte nell anno non saranno soggette a contribuzione, previo invio di specifica comunicazione del collaboratore al committente ed all I.N.P.S. (art. 1 comma 3 del D.M. 2 maggio 1996 n. 281), circa il raggiungimento del massimale. 2.- LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO RIFIUTI 2

3 Come noto, l art. 8 della L. n. 388/2001 ha soppresso l obbligo di registrazione di alcune scritture (libro giornale e libro degli inventari) nonché dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell I.V.A.. Al riguardo, che la C.M. 22 ottobre 2001 n. 92 ha chiarito, al paragrafo 2, che sono soggetti all obbligo della bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall articolo 2421 del codice civile e ogni altro libro o registro per i quali tale obbligo sia previsto da norme speciali. La stessa circolare ha successivamente evidenziato che la bollatura facoltativa dei libri contabili e quella obbligatoriamente prevista da leggi speciali restano di competenza dell Ufficio del registro delle imprese o dei notai e non più degli Uffici locali dell Agenzia delle Entrate. Con la C.M. 11 dicembre 2001 n. 104/E l Agenzia delle entrate conferma che l espressione leggi speciali va intesa nel suo contesto, ossia con esclusivo riferimento ai libri e ai registri contabili. Ne consegue che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, così come ogni altro registro non di tipo contabile per il quale una legge speciale preveda la bollatura a cura del soppresso Ufficio del Registro, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata L. n. 383/2001. Pertanto, gli Uffici locali dell'agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all articolo 12 del citato D.Lgs. n. 22/1997. L Agenzia delle entrate non si pronuncia sui formulari di trasporto dei rifiuti; si ritiene, tuttavia, che il principio espresso dall Agenzia delle entrate sui registri rifiuti possa essere esteso anche ai formulari a fronte della loro previsione da parte di norme speciali rispetto a quelle contabili (art. 15 del D.Lgs. n. 22/1997). 3.- IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DAL 1 GENNAIO 2002 Con D.M. 11 dicembre 2001, pubblicato nella G.U. 14 dicembre 2001 n. 290 è stata adeguata la misura del tasso di interesse legale. Con decorrenza dal 1 gennaio 2002 la misura del saggio degli interessi legali di cui all art del codice civile viene fissata al 3%. La misura del saggio di interesse legale dal 1865 al 2002: Norma Periodo Saggio % Codice civile post-unitario, art /01/ /04/1942 4/5 Codice civile vigente, art /04/ /12/ L. 26/11/90 n. 353 L. 29/12/90 n. 408 art /12/ /12/ L. 23/12/96 n. 662 art. 2 comma 185 e art. 3 comma /01/ /12/ D.M. 10/12/ /01/ /12/2000 2,5 D.M. 11/12/ /01/ /12/2001 3,5 D.M. 11/12/ /01/ LA CORREZIONE DEI MODELLI F24 Con la C.M. 21 gennaio 2002 n. 5/E, l Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni per il nuovo servizio di assistenza ai contribuenti da parte degli uffici locali per correggere gli errori di compilazione dei modelli di versamento F24. Le nuove istruzioni innovano rispetto alla procedura finora conosciuta dai contribuenti, nel senso che il destinatario della comunicazione di rettifica del mod. F24 non è più l Ufficio struttura di gestione presso la Direzione centrale dell Agenzia delle entrate di Roma, ma qualsiasi Ufficio locale delle Entrate. Se l Ufficio 3

4 unico delle Entrate non dovesse essere stato ancora istituito, la lettera può essere inviata o consegnata direttamente a un qualsiasi ufficio delle imposte dirette o I.V.A.. Gli uffici periferici dell Amministrazione finanziaria devono accogliere le istanze dei contribuenti senza pretendere altro, a condizione che gli errori commessi non incidano sul pagamento del debito tributario complessivo. La rettifica è possibile, senza pagamento di sanzioni trattandosi di violazioni meramente formali, per i dati presenti nelle sole sezioni Erario e Regioni-Enti locali del mod. F24, ed in particolare per correggere il periodo di riferimento, i codici tributo e per ripartire tra più tributi l importo a debito o a credito indicato con un solo codice tributo. Alla sopraccitata C.M. n. 5/2002 è allegato un fac-simile di istanza che si riporta di seguito: Oggetto: istanza per la correzione dei dati erroneamente indicati sul mod. F24 All Ufficio locale di Il/La sottoscritt... residente in. Via.. codice fiscale comunica che in data.. ha effettuato un versamento con il modello F24, per un importo pari a L..., riportando erroneamente il codice tributo: e/o l anno di riferimento:, in luogo del codice tributo:. e dell anno di riferimento:, in quanto trattasi di versamento relativo a Ovvero ha versato erroneamente... invece di. Chiede, pertanto, di procedere alla correzione del modello per imputare le somme versate con il mod. F24 di cui si allega copia, secondo le indicazione sopra comunicate., Firma Tipo documento. n.. rilasciato il... da. 5.- IL RECUPERO DEL CREDITO DI IMPOSTA SUL TFR: ULTERIORI CHIARIMENTI In merito alle modalità di recupero del credito di imposta sul TFR, la L. n. 662/1996 lo ammette ordinariamente all atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto a decorrere dal 1 gennaio 2000, nelle seguenti misure: fino a concorrenza del 9,78% dei TFR corrisposti ovvero, se superiore, fino a concorrenza della percentuale corrispondente al rapporto tra credito residuo alla data del 1 gennaio 2000 e TFR risultante alla stessa data. 4

5 L interpretazione della norma ha fatto ritenere che il rapporto suddetto rimanesse immutato per tutti gli utilizzi effettuati anche nei successivi periodi di imposta. Tuttavia, come commentato con nostra Circolare n. 20/2001, con C.M. 6 agosto 2001 n. 78/E l Agenzia delle entrate ha ammesso il ricalcalo annuale della percentuale di recupero qualora il rapporto tra il credito di imposta residuo e il TFR al 1 gennaio di ciascun anno (successivo al 1 gennaio 2000) sia superiore alla percentuale ordinaria del 9,78%. A questo proposito infatti, la C.M. n. 78/2001 ha precisato che il sostituto d imposta può continuare a recuperare il credito d imposta nella percentuale del 9,78% dei trattamenti di fine rapporto corrisposti dal 1 gennaio 2001, comprensivi delle rivalutazioni (o nella maggiore percentuale calcolata al 1 gennaio di ciascun anno, derivante dal rapporto tra il credito di imposta residuo e i trattamenti di fine rapporto). La circolare sembra quindi dare una nuova interpretazione sulla frequenza del calcolo della percentuale di recupero del credito di imposta sul TFR, ammettendo il ricalcolo per la verifica del superamento dell importo minimo recuperabile anche negli anni successivi al 1 gennaio Tuttavia, come da ultimo chiarito dalla C.M. 25 gennaio 2002 n. 7/E, qualora la percentuale scaturente dal rapporto tra il credito di imposta residuo al 1 gennaio di ciascun anno e i TFR risultanti alla stessa data comporti una riduzione rispetto a quella calcolata al 1 gennaio 2000, il sostituto di imposta può scegliere di continuare ad utilizzare la percentuale determinata con riferimento a tale ultima data. 6.- MODALITÀ DI VERSAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELL IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR Il D.Lgs. n. 47/2000, relativo alla riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, ha introdotto un nuovo sistema di tassazione delle somme corrisposte a titolo di TFR, da applicare alle quote maturate a decorrere dall 1 gennaio Ai sensi dell art codice civile, il TFR dei dipendenti è incrementato annualmente: della quota capitale maturata, corrispondente all ammontare delle retribuzioni lorde erogate nell anno, diviso per 13,5; della quota finanziaria, corrispondente alla rivalutazione annua calcolata applicando al fondo TFR esistente al 31 dicembre dell anno precedente il tasso risultante dalla somma di una quota fissa (1,5%) e di una variabile corrispondente al 75% dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Secondo il sistema di tassazione previgente, entrambe le citate componenti concorrevano alla formazione della base imponibile del TFR, da assoggettare a tassazione separata al momento della corresponsione. A seguito delle modifiche introdotte dal citato D.Lgs. n. 47/2000, per i due tipi di quote, maturate a decorrere dall 1 gennaio 2001, è previsto un trattamento differenziato: la quota capitale, in quanto componente di retribuzione differita, è considerata reddito di lavoro dipendente, sottoposta a tassazione separata ex art. 17 del D.P.R. n. 917/1986 al momento della liquidazione del TFR; la quota di rivalutazione, in quanto componente finanziaria, è considerata reddito di capitale, assoggettata annualmente a imposizione e pertanto esclusa da tassazione al momento della corresponsione del TFR. L art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 47/2000 stabilisce, in particolare, che all atto della determinazione della quota di rivalutazione di ciascun anno, il sostituto d imposta deve applicare un imposta sostitutiva dell IRPEF pari all 11%, da versare: entro il 16 dicembre, a titolo di acconto (90%) tramite il mod. F24, con il codice tributo 1712 ; entro il 16 febbraio dell anno successivo, a saldo tramite il mod. F24, con il codice tributo

6 Come noto, si veda anche la Circolare dello Studio n. 20/2001, l art. 11 comma 4-bis del D.Lgs. n. 47/2000 ha espressamente previsto la possibilità che il versamento dell imposta sia effettuato utilizzando in compensazione il residuo credito di imposta derivante dal versamento dell anticipo di imposta sul TFR di cuio all art. 3 comma 212 della L. n. 662/1996. La C.M. 25 gennaio 2002 n. 7/E ha precisato che il suddetto importo compensato non rileva ai fini della determinazione del limite di un miliardo di Lire dei crediti compensabili per anno solare con mod. F24 di cui all art. 34 della L. 23 dicembre 2000 n Ai fini della compilazione del mod. F24 per l effettuazione della sopracitata compensazione, nella colonna anno di riferimento va indicato l anno di utilizzo del credito stesso e, nella colonna importi a credito compensati il codice tributo 1250 relativo all anticipo di imposta sul TFR. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell imposta sostitutiva sul TFR, l art. 11 comma 4 del citato D.Lgs. n. 47/2000 prevede che l imposta sostitutiva versata sia imputata a riduzione del fondo. In sostanza, al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il dipendente percepirà il TFR al netto delle imposte su di esso gravanti e quindi già decurtato dell imposta sostitutiva versata dall impresa. Esempio Ipotizzando che la rivalutazione maturata nell anno 2001 sia pari a euro e che l impresa abbia commisurato l acconto sulla rivalutazione maturata nell anno precedente, pari a euro 5.250, si avrebbe la seguente situazione: - rivalutazione maturata nel 2001: euro imposta sostitutiva dovuta (11% di 5.064): euro 557,04 - acconto versato (11%*5.250*90%): euro 519,75 - saldo dovuto (557,04 519,75): euro 37,29 DARE Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva rivalutazione TFR 519,75 AVERE Banca 519,75 per rilevare il versamento dell acconto al 17 dicembre 2001 DARE Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva rivalutazione TFR 37,29 AVERE Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR 37,29 per rilevare al 31 dicembre il saldo dell imposta sostitutiva (versamento entro il 16 febbraio 2002) La norma prevede l imputazione dell imposta sostitutiva a riduzione del fondo TFR. Riteniamo, tuttavia, preferibile che sia mantenuta evidenza in contabilità generale dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR versata per conto dei dipendenti e del fondo TFR al lordo dell imposta sostitutiva stessa, pur salvaguardando in sede di rappresentazione del bilancio il principio dettato dal comma 4 dell art. 11. In altri termini, la voce contabile relativa all imposta sostitutiva sul TFR versata ( Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva rivalutazione TFR ) sarà riclassificata nella voce C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato del passivo dello stato patrimoniale. In sede di liquidazione del TFR a dipendenti cessati occorrerà procedere allo storno del Fondo TFR lordo e della quota di imposta sostitutiva versata per conto del dipendente cessato e che sarà evidenziata nei prospetti di liquidazione predisposti dal consulente del lavoro. 7.- IMPOSTA DI BOLLO SUL LIBRO GIORNALE: ASSOLVIMENTO Come chiarito dalla C.M. 22 ottobre 2001 n. 92/E la numerazione dei libri e dei registri non deve più essere effettuata preventivamente, essendo sufficiente attribuire un numero di pagine progressivo a ciascuna pagina prima di utilizzarla. 6

7 L assolvimento dell imposta di bollo deve conseguentemente essere effettuato prima dell annotazione sulla prima pagina mediante apposizione di marche da bollo o mediante l annotazione degli estremi di versamento dell imposta di bollo se la stessa è stata assolta mediante modello F23. La C.M. n. 9/2002 precisa che è possibile assolvere al pagamento dell imposta di bollo dovuta per la numerazione delle successive 100 pagine (ad es. pagine da 601 a 700) o blocchi di esse, mediante l apposizione della marca da bollo (ovvero annotazione degli estremi di versamento con mod. F23) sulla prima pagina del blocco (ad es. pag. 601), in ogni caso prima di effettuare le annotazioni sulla stessa. 7

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