DISCIPLINARE PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA S.V. 2015/2016

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1 DISCIPLINARE PER L ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA S.V. 2015/2016 Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto: dal Calendario Venatorio Regionale vigente; dal Regolamento Regionale 3/12 e ss. mm. ed ii., dai Piani di gestione annuali presentati dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS1 e PS2 e dalle AA.FF.VV. provinciali, approvati dalla Provincia di Pesaro e Urbino con Decreto presidenziale di governo n. 140 del 28/07/2015. PIANO DI PRELIEVO 1) Il piano di prelievo per le specie di Cervidi presenti, approvato per la S.V. 2015/2016 è di seguito specificato ripartito nei DG-cervidi del territorio degli AA.TT.CC. provinciali e nelle AA.FF.VV. provinciali: A.T.C. PS1 PIANO DI PRELIEVO CERVIDI S.V. 2015/2016 Capriolo Distretto M II M I F I/II CP 0 Totali DG DG DG DG DG DG DG DG DG 9A DG 9B DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG TOT ATC PS

2 Daino Distretto M III M II M I F I/II DA 0 Totali DG TOT ATC PS A.T.C. PS2 PIANO DI PRELIEVO CERVIDI S.V. 2015/2016 Capriolo Distretto M II M I F I/II CP 0 Totali DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG DG TOT ATC PS Daino Distretto M III M II M I F I/II DA 0 Totali DG DG DG DG TOT ATC PS Capriolo Aziende Faunistico-Venatorie Provincia di Pesaro e Urbino PIANO DI PRELIEVO CERVIDI S.V. 2015/2016 A.F.V. M II M I F I/II CP 0 Totali Carpineto Cerrigna Fonti Meleto

3 A.F.V. M II M I F I/II CP 0 Totali Il Colle Il Lago La Carda La Faggiola Maiano Monte San Lorenzo Monte Mattera Montefeltro San Marino San Silvestro Valle Amara Valle Avellana Valpiana Valtorda TOT AA.FF.VV Daino A.F.V. M III M II M I F I/II DA 0 Totali Carpineto 0 Cerrigna Fonti Meleto Il Colle Il Lago La Carda 0 La Faggiola 0 Maiano 0 Monte San Lorenzo Monte Mattera Montefeltro 0 San Marino 0 San Silvestro 0 Valle Amara Valle Avellana Valpiana Valtorda TOT. AA.FF.VV TEMPI DI PRELIEVO 1) La caccia di selezione a Capriolo e Daino è consentita nei tempi dettati dal calendario venatorio regionale vigente di seguito specificati per specie e classi di sesso ed età: 3

4 - Capriolo Tempi di prelievo Sesso Classe sociale 16 agosto settembre 2015 M I e II 02 gennaio marzo 2016 F I e II M e F 0 - Daino Tempi di prelievo Sesso Classe sociale settembre 2015 M I 01 novembre marzo 2016 M I, II e III 02 gennaio marzo 2016 F I e II M e F 0 2) Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un ora prima del sorgere del sole a un ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. LUOGHI DI PRELIEVO 1) I selecacciatori ammessi al prelievo di Capriolo/Daino nei rispettivi A.T.C. operano lo stesso nella UG di assegnazione. 2) Il selecacciatore può effettuare l abbattimento di capi in altra U.G. del Distretto di appartenenza solo previa specifica segnalazione al Responsabile di Distretto, recepita e confermata dallo stesso, comunque previo accordo con il titolare dell UG medesima. La possibilità di abbattimento del capo assegnato in altra U.G. è comunque consentibile esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria U.G. senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d età e sesso. 3) I selecacciatori operano il prelievo di Capriolo/Daino in A.F.V. qualora specificamente autorizzati dal Titolare della stessa. MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO 1) La caccia di selezione è consentita con l impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO 1) La caccia di selezione ai Cervidi è consentita alla cerca e all aspetto. 2) Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecacciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati. 3) Prima di intraprendere l azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente: depositare il TAGLIANDO DI USCITA in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza/dell A.F.V.; smarcare i tesserini venatori Regionali. 4

5 4) Durante l azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti: assegnazione specifica dei capi da abbattere rilasciata dall A.T.C.; autorizzazione rilasciata dal Titolare dell A.F.V. in caso di caccia all interno dell A.F.V.; contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall A.T.C./A.F.V. (detenibile anche presso il mezzo utilizzato per raggiungere il sito di caccia); matrice del TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO (detenibile anche presso il mezzo utilizzato per raggiungere il sito di caccia); 5) Al termine dell azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente in ogni caso: depositare il TAGLIANDO DI RIENTRO in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza/dell A.F.V.; 6) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: apporre correttamente tra l arto posteriore ed il tendine d Achille della spoglia dell animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall A.T.C./A.F.V.; fotografare la spoglia di ogni animale abbattuto per intero sdraiata su un fianco in modo tale che sia ben visibile il contrassegno inamovibile correttamente applicato e fotografare anche il dettaglio della testa (inquadratura della testa in primo piano, ovverosia fotografia esclusivamente della testa). Le fotografie devono essere scattate sul luogo dell abbattimento; compilare la scheda di abbattimento con i dati e le firme richieste. Relativamente al rilievo delle misure biometriche e all apposizione della specifica firma sulla scheda di abbattimento, tale azione può essere realizzata da qualsiasi Operatore abilitato ai rilevamenti biometrici ai sensi del Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. i). avvisare tempestivamente telefonicamente il proprio Responsabile di Distretto dell avvenuto abbattimento e provvedere a portare la spoglia dell animale abbattuto presso il Responsabile stesso per le verifiche previste. In mancanza di disponibilità del Responsabile di Distretto il cacciatore deve far riferimento ai Vice-Responsabili nominati dagli AA.TT.CC. (che devono essere cacciatori di selezione appartenenti al DG-cervidi in cui è avvenuto l abbattimento in possesso della qualifica di cui al Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii., art. 2, comma 1, lett. b)). In mancanza di disponibilità sia del Responsabile che dei Vice ad effettuare le verifiche della spoglia nelle 6 ore successive alla comunicazione avvenuta, il cacciatore può procedere al trattamento della spoglia annotando sulla scheda di abbattimento la situazione verificatasi. In ogni caso l avvenuto abbattimento deve essere comunicato al Responsabile di Distretto entro le 24 ore successive all evento. 7) Il Responsabile di Distretto o suo Vice deve ispezionare la spoglia dell animale abbattuto che il cacciatore presenta, entro le 6 ore successive all avviso telefonico ricevuto dall autore dell abbattimento, provvedendo a verificare la scheda di abbattimento, a firmarla e ad annotare l eventuale errore di abbattimento relativamente alla classe di sesso ed età assegnata; 8) Nei casi di abbattimento effettuato dal Responsabile di Distretto e Vice, l ispezione della spoglia e relativa firma sulla scheda di abbattimento non può essere eseguita dall autore dell abbattimento; 9) Relativamente alle AA.FF.VV. le funzioni sopra dette previste per i Responsabili di Distretto sono svolte dal Direttore dell A.F.V. qualora sia in possesso delle abilitazioni previste dal Reg. Reg. 3/12 e ss. mm. ii. o da persona specificamente delegata dal Titolare dell A.F.V. in possesso di tali abilitazioni; 10) In caso di ferimento il cacciatore deve: attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l eventuale azione del cane da traccia; conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss); contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall A.T.C. per l avvio delle procedure di recupero attraverso l uso del cane da traccia abilitato. 5

6 3) Il prelievo dei Cervidi in forma selettiva può essere esercitato sia con il sistema della cerca che dell aspetto. Lo sparo deve essere effettuato da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica. 11) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri. 12) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l ufficio veterinario dell AUSL competente per territorio. 13) E previsto il tiro sanitario, cioè l abbattimento di capi visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal Responsabile di Distretto e, successivamente confermate dall A.T.C., incompatibili con la sopravvivenza. In caso di tiro sanitario è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell animale. Il tiro è dichiarato sanitario dall A.T.C. 14) Il tiro sanitario è comunque possibile esclusivamente su individui che rientrano nella classe d età e sesso dei capi assegnati ed esclusivamente nel rispetto dei tempi di caccia previsti dal vigente calendario venatorio regionale di riferimento; 15) E comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per periodo; 16) E consentito l esercizio della caccia di selezione ai Cervidi in presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve fino ad un altezza della coltre nevosa uniformemente distribuita pari a 20 centimetri. RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI 1) Entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio per le diverse classi il Responsabile di Distretto deve comunicare alla segreteria dell A.T.C. gli abbattimenti realizzati nel proprio DG-cervidi. 2) Entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio per le diverse classi il Direttore dell A.F.V. deve comunicare agli Uffici dell Amm. ne Prov. le gli abbattimenti realizzati nell A.F.V.; 3) Entro 15 giorni dalla chiusura definitiva della stagione venatoria ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cervidi deve consegnare all A.T.C.: il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro; Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti; le fascette inamovibili non utilizzate. 4) Il selecacciatore è tenuto a preparare il trofeo in osso dei capi abbattuti completo delle mandibole o solo quest ultime nel caso di femmine e piccoli dell anno. L ATC può chiedere di verificare i trofei o di utilizzare gli stessi per le finalità previste dai regolamenti vigenti in materia. 5) Entro 15 giorni dalla chiusura definitiva della stagione venatoria il Titolare delle A.F.V. autorizzate al prelievo di Cervidi deve consegnare agli Uffici dell Amm. ne Prov. le : Le schede di Uscita/Rientro dei selecacciatori che hanno esercitato il prelievo; Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti; PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per giornata è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento. 6

7 2) Per esercizio venatorio in selezione nei tempi non consentiti, sospensione dell autorizzazione per un intera stagione venatoria; 3) Per esercizio venatorio in selezione al di fuori del DG-cervidi di assegnazione, sospensione dell autorizzazione per un intera stagione venatoria; 4) Per esercizio venatorio in selezione al di fuori dell UG-cervidi di assegnazione senza l effettuazione della procedura prevista, sospensione dell autorizzazione per 10 giornate consecutive; 5) Per mancato deposito o compilazione non conforme del tagliando di uscita e di rientro, sospensione dell autorizzazione per 2 giornate consecutive; 6) Per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell autorizzazione per 30 giornate consecutive; 7) Per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di animale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall A.T.C., sospensione dell autorizzazione per un intera stagione venatoria; 8) Per macellazione dell animale abbattuto prima delle procedure previste per l ispezione e verifica della spoglia, sospensione dell autorizzazione per 20 giornate consecutive; 9) Per apposizione di firma su scheda d abbattimento quale Responsabile di Distretto o Vice- e/o quale Operatore addetto ai rilevamenti biometrici senza averne titolo, sospensione dell autorizzazione a selecacciatore di Cervidi per 25 giornate consecutive; 10) Per abbattimento di altra selvaggina prima del rientro dalla caccia di selezione, sospensione dell autorizzazione per 20 giornate consecutive; 11) Per uscita in caccia di selezione dopo aver completato il piano di prelievo assegnato per periodo, sospensione dell autorizzazione per 60 giornate consecutive; 12) Per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell autorizzazione per 15 giornate consecutive; 13) Per ritardata consegna dei dati e materiali previsti, sospensione dell autorizzazione per 5 giornate consecutive; 14) Per mancata consegna dei dati e materiali previsti a fine stagione, sospensione dell autorizzazione per 20 giornate consecutive. 15) E da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi. 16) Per tutte le infrazioni alle norme vigenti non specificamente sopra descritte si applica una sospensione di 5 giornate consecutive. 17) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria si applica il doppio di quanto prevede il provvedimento specifico. 18) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di Cacciatore di ungulati con metodi selettivi per due stagioni venatorie. 19) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, vengono adottati nella stagione venatoria successiva. PROCEDIMENTO PER L APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L. 7/95, e possono essere rilevate anche dall A.T.C. Nel primo caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire, preventivamente, alla Provincia, che le trasmette all A.T.C. competente. Nel secondo caso l A.T.C. comunica la notizia di violazione alla Provincia per l eventuale contestazione dell illecito amministrativo. 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selecacciatori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso i rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia. Il 7

8 Presidente di ogni A.T.C. assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti. 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tre componenti, è formata da: il Presidente dell A.T.C. o suo delegato; il Dirigente del settore competente della Provincia di Pesaro e Urbino o suo delegato; un Ufficiale appartenente al Servizio di Polizia Provinciale esperto in materia. Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante. 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archiviarla, la contesta all interessato, predeterminando, contestualmente, la misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione. 5) L avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l interessato può presentare alla Commissione, presso l A.T.C., opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito. In quest ultimo caso, l audizione è disposta previo versamento all A.T.C. della somma di 50,00 a titolo di rimborso spese dell istruttoria. 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l opposizione sia tardiva, la Commissione presso l A.T.C. trasmette alla Provincia il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare. 7) In ogni caso, la Provincia, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata. 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell interessato è notificato dalla Provincia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Provincia comunica, altresì, l archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato al rispettivo A.T.C. competente per territorio. DISPOSIZIONI ALL INTERNO DELLE AA.FF.VV. 1) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all interno delle AA.FF.VV. dal personale a ciò preposto nonché i conseguenti provvedimenti adottati dal Titolare e/o Direttore debbono essere comunicati, entro 5 giorni, alla Provincia di Pesaro e Urbino. 2) Le AA.FF.VV. fanno riferimento al disciplinare unico provinciale per quanto riguarda l individuazione delle fattispecie di violazioni e conseguenti sanzioni disciplinari, il cui contenuto deve ritenersi inderogabile. È facoltà dell A.F.V. introdurre ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari rispetto a quelle previste. 3) L Organo direttivo dell A.F.V. valuta, previa istruttoria, le notizie di violazioni disciplinari e, ove non decida per l archiviazione, commina le previste sanzioni disciplinari ai selecacciatori ammessi al prelievo. Gli adempimenti istruttori, le comunicazioni e notificazioni agli interessati spettano unicamente alle AA.FF.VV. 8

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