Decisione N del 15 giugno 2016

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) ORLANDI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) ORLANDI Nella seduta del 09/02/2016 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Per 15 anni titolare della carta di credito emessa dalla convenuta, parte ricorrente decideva, nel marzo 2014, di chiederne la disdetta; contestualmente chiedeva alla predetta di comunicarle il residuo da saldare per estinguere ogni pendenza. Otteneva in risposta dall Ufficio crediti della banca che era necessario un bonifico pari ad Euro 420,13, che la ricorrente provvedeva a disporre in data (cfr. all.1); così, in data l intermediario le comunicava per iscritto l avvenuta disdetta della carta di credito in questione (cfr. all. 2). Tuttavia nonostante il bonifico e la conferma di disdetta ricevuta dalla banca -, ad aprile 2014 la ricorrente veniva nuovamente contattata dalla convenuta che la sollecitava a saldare la propria posizione per l importo sopra dedotto. La ricorrente precisa che, nonostante la convenuta ignorasse il bonifico da lei effettuato in data , anche l estratto conto del (cfr. all 6) riportava un saldo da lei dovuto di 12,33 euro. Dal momento che la convenuta continuava ad ignorare le ragioni esposte dalla ricorrente, quest ultima le inoltrava formale reclamo in data , cui l intermediario rispondeva il Inoltre, la convenuta in data le inviava comunicazione di risoluzione con effetto immediato del rapporto contrattuale (cfr. all.9), con contestuale diffida all utilizzo della carta di credito. Pag. 2/6

2 La ricorrente, anzitutto, contesta la forma con cui l intermediario ha risposto al suo reclamo, considerandola non conforme a quanto previsto dalla normativa di Banca d Italia in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari- Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. La ricorrente riferisce inoltre che nelle more l intermediario aveva comunque provveduto ad inoltrare la pratica ad una società di recupero crediti; i relativi interlocutori avrebbero fatto ricorso alla minaccia della segnalazione in CAI per ottenere il pagamento dell importo (cfr. all. 7 ricorso). La ricorrente ritiene che la convenuta abbia agito con malafede o quantomeno con mala organizzazione, dal momento che le contestazioni mosse da questa risultano infondate essendo il rapporto contrattuale già terminato il come da sua comunicazione (cfr. all. 2) ed essendo già stato preventivamente disposto il bonifico di Euro 420,13 (cfr. all. 1). Precisa anche che da febbraio non svolgeva alcuna transazione con la carta di credito de qua, per cui con il bonifico disposto a marzo come da accordi con l Ufficio Crediti della convenuta saldava tutte le pendenze in essere. In particolare, ricontrollando gli estratti conto, aveva modo di evincere che ad ogni prelievo ( mediamente di euro 400,00 ) veniva applicata una commissione di Euro 18,00 (cfr. all. 10). In tal senso riportava che ciò significa aver applicato un tasso di interesse di circa il 40%, che risulta essere un tasso usuraio (come confermato dalle tabelle trimestrali pubblicati da Banca d Italia - cfr. all. 11). Riferisce che la convenuta si è difesa, rispondendole che si trattava di commissioni, non di tassi di interesse. Riportava inoltre che richiedeva in più occasioni copia del contratto da lei sottoscritto con la convenuta per verificare tutte le condizioni economiche applicate. L intermediario furbamente le inviava solo frontespizio del contratto privo di data di sottoscrizione e delle condizioni economiche applicate (cfr. all. 12). Precisa, inoltre, che nel corso del rapporto non le è mai pervenuta comunicazione sulla modifica delle condizioni contrattuali, come non le sarebbero mai pervenuti gli estratti conto e i fogli informativi. Conclude precisando, infine, che ha lavorato presso l intermediario convenuto per 8 anni, che utilizzava la carta in questione da 15 anni e che non ha mai avuto problemi nel saldare i propri debiti. Replica l intermediario come la domanda sia infondata, giacché il bonifico della ricorrente del non ha estinto l intero residuo credito della banca nei confronti della ricorrente. In particolare, in data 20/2/2014 perveniva all intermediario la revoca dell autorizzazione all addebito in conto con il codice 9xxx1; conseguentemente in data perveniva alla resistente lo storno per l addebito diretto pari ad Euro 420,13, richiesto in data 21/2/2014 e relativo all estratto conto del Infatti, dall estratto conto del (cfr. all. 1 cd) emerge il debito di Euro 420,13, pagabile a mezzo RID con scadenza e dall estratto conto del (cfr. all. 2 cd) risulta in data lo storno dell addebito diretto su conto corrente. Quindi il bonifico effettuato dalla ricorrente il è stato contabilizzato in data come risulta dall estratto conto del (cfr. all. 2 cd): ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, tale bonifico ha saldato il credito di parte convenuta concernente l estratto conto del , rimasto insoluto alla data di scadenza del a seguito dell esito negativo del citato pagamento a mezzo RID. Il residuo credito di Euro 12,33 riportato nell estratto conto del (cfr. all. 2 cd),è stato determinato dalle spese per addebito insoluto (Euro 10,33) e dall imposta di bollo (Euro 2,00). Prima del bonifico del era stato emesso e recapitato l estratto conto del (cfr. all.3 cd), da cui emerge il debito di Euro 420,13, pagabile a mezzo RID con scadenza ; tale debito discende dalle movimentazioni avvenute nel gennaio 2014 (cfr. all. 3 cd) e quindi non si tratta di una duplicazione dello stesso credito nonostante l identità degli importi Pag. 3/6

3 ma di due distinti prelievi di contanti di Euro 400,00, di cui uno effettuato nel dicembre 2013 (cfr. estratto conto del all. 1 cd) e l altro nel gennaio 2014 (cfr. estratto conto all. 3 cd). Ne discende che quando la ricorrente, ai primi di marzo 2014, chiedeva all intermediario l importo del proprio debito, l operatore dell Ufficio crediti non poteva che riferirle il credito risultante scaduto (e quindi esigibile) in quel momento e cioè quello scaduto il (Euro 420,13, come è riportato nell estratto conto del (all. 1 cd)). Difatti, quando ricorrente effettuava il bonifico di Euro 420,13 in data , non era ancora esigibile il credito di Euro 420,13 relativo all estratto conto del (cfr. all. 3 cd), in quanto quest ultimo sarebbe scaduto in data e cioè successivamente sia alla telefonata dei primi di marzo 2014, sia al bonifico del Il scadeva il termine per il pagamento dell importo sopradetto relativo all estratto conto del 12/2/2014 (cfr. all. 3 cd). L ufficio Crediti di parte convenuta cercava quindi di raggiungere telefonicamente la cliente: dal 26/3/2014 all 8/4/2014 l hanno chiamata giornalmente, inviandole anche un messaggio al cellulare con richiesta di contatto, senza ricevere alcuna risposta (cfr. all. 4 cd). Parte ricorrente rispondeva solo alla richiesta di contatto inoltrata via mail; in tale occasione l Ufficio crediti le spiegava che ancora l importo richiestole era dovuto, dal momento che i primi di marzo 2014 le era stato riferito solo l importo risultante scaduto in tale periodo e che i due estratti conto (del 12 gennaio e febbraio 2014) si erano chiusi con lo stesso importo (Euro 420,13), ma che si trattava di due distinti crediti della convenuta in quanto relativi a prelievi dello stesso importo effettuati in mesi diversi. Nonostante ciò, parte ricorrente insisteva nel ribadire la propria convinzione di aver saldato l intero debito con il bonifico del Sulla domanda di rimborso di Euro 600,00 per aver applicato un tasso usurario l assunto è completamente infondato, perché la carta di credito non è un bancomat: mentre quest ultimo è direttamente collegato a un conto corrente sì da consentire di prelevare contanti nei maggiori limiti di regola concessi dalla banca in quanto contemporaneamente al prelievo viene anche registrato l addebito in conto corrente (se vi è capienza) - nel primo caso, invece è la società emittente che anticipa le somme prelevate dal cliente, onde annotare il finanziamento a debito di quest ultimo sull estratto conto della carta di credito che verrà pagato dal cliente non prima del mese successivo (nel caso della ricorrente non prima di 40 gg dall emissione dell estratto conto ( cfr. documento di sintesi- all. 5 cd) e cioè circa 70 gg dopo ogni prelievo. Ne discende che tale commissione rappresenta il costo dell anticipazione di contanti effettuata dalla società emittente la carta di credito tenendo anche conto che questa è uno strumento di pagamento, pertanto il prelievo di contanti rappresenta un uso eccezionale ed improprio rispetto alle finalità tipiche della carta di credito. A confutazione della presunta natura di interesse corrispettivo, si sottolinea che l importo della commissione sul prelievo di contanti è fisso ed invariabile (4,5 % sulla somma prelevata: cfr all. 5 cd) e, quindi, ai fini della liquidazione si prescinde dalla durata dell anticipazione e del momento in cui essa verrà rimborsata, come invece avviene per la determinazione degli interessi corrispettivi. In conclusione: la richiesta è infondata perché non si tratta di interessi corrispettivi, ma di un costo del servizio di anticipo contanti effettuato dalla società emittente la carta di credito, con conseguente insussistenza della presunta usurarietà di dette commissioni. Tali commissioni sono state validamente convenute (cfr. all. 5 cd), così come gli estratti conto sono stati tutti approvati dalla cliente che ha appunto sempre pagato quanto dovuto, fatto salvo il mancato saldo dell estratto conto del (scaduto il cfr. all. 3 cd), poi ripianato il (all.14 ricorso). Inoltre, la ricorrente non ha prodotto tuti gli estratti conto, né un conteggio del presunto credito restitutorio, sì da non poter comprendere come sarebbe stato determinato il citato importo e comunque, il preteso Pag. 4/6

4 diritto di ripetizione è prescritto con riferimento al periodo precedente il Sulla domanda di risarcimento danni per Euro 300,00 di cui al punto 3 della domanda di parte ricorrente, tale richiesta è del tutto infondata dato che la medesima avrebbe evitato tali presunti danni se si fosse soffermata sugli estratti conto del 12 gennaio e febbraio 2014 e sulle scadenze dei rispettivi saldi passivi ivi riportate; inoltre, la qualità professionale della ricorrente sarebbe stata più che sufficiente per rilevare da tali documenti quanto riferitole dall Ufficio Crediti. Pertanto l esclusione di qualsiasi risarcimento discende dall applicazione dell art co. 2 cc, atteso che la ricorrente avrebbe potuto evitare ogni fantomatico danno adottando l ordinaria diligenza. Inoltre, nessuna prova di detto supposto danno è stata ex adverso fornita, sotto il profilo sia dell an che del quantum. Sulla domanda di risarcimento di Euro 200 di cui al punto 4 della domanda di parte ricorrente, anche tale domanda è infondata in quanto la riferita non conformità della risposta della convenuta all infondato reclamo (della ricorrente), oltre a non sussistere, non è stato foriera di alcun preteso danno per la ricorrente perché la qualità professionale della stessa è tale da renderla ben edotta della possibilità di adire l ABF, come dimostrato dal fatto che, al fine di far valere le proprie infondate ragioni, il ricorso all ABF è stato presentato addirittura in proprio, e cioè senza l assistenza di un professionista. Anche nessuna prova di detto supposto danno è stata comunque fornita, sotto il profilo sia dell an che del quantum. Con riferimento alle altre contestazioni di parte ricorrente esposte nel ricorso: a) non è vero che la ricorrente sarebbe stata costretta a pagare il residuo debito per effetto della mail del , il cui mittente non è affatto minatorio, quanto anzi molto cortese e rispettoso nei confronti della debitrice, oltre che comprensivo e scrupoloso (a p.8-9 cd. sono riportati alcuni estratti di tale mail a sostegno di tale posizione); b) nel tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza relativa all illegittimità della segnalazione in CAI, in quanto mai inoltrata dalla convenuta, come dimostrato dal fatto che la ricorrente non ha prospettato nessun danno sotto tale profilo; c) contrariamente a quanto ex adverso dedotto, le spese per addebito insoluto sono dovute in quanto all epoca lo scoperto di carta di credito sussisteva; d) a confutazione di quanto ex adverso riferito, la risoluzione del rapporto di carta di credito (cfr. all. 9 ricorso) è stata comunicata a seguito del permanere dell ingiustificato inadempimento della ricorrente rispetto al residuo pagamento degli utilizzi della carta di cui agli estratti conto inoltrati dopo quello del (cfr,. all. 7 cd): infatti in CRIF la cessazione di tale rapporto è stata motivata come rinuncia volontaria della cliente e non come revoca per morosità ; e) contrariamente a quanto ex adverso dedotto, le condizioni contrattuali erano ben note alla ricorrente sia perché le sono state inoltrate unitamente agli estratti conto, sia in quanto a partire dalla registrazione del al sito Cards Online della convenuta, è stato possibile per la ricorrente consultare gli stessi documenti; f) quanto al presunto mancato invio di documentazione contrattuale, peraltro nella disponibilità della cliente, non risulta alcuna richiesta scritta di ricevere copia delle condizioni economiche applicate al rapporto in questione; g) quanto al recapito della corrispondenza, essa è stata inoltrata dalla convenuta agli indirizzi man mano indicati dalla cliente nell arco di un rapporto contrattuale durato ben 15 anni. La ricorrente chiede il rimborso del secondo bonifico, per indebito; il rimborso di somme a vario titolo e il risarcimento dei danni subiti dalla condotta illecita dell intermediario. L intermediario insiste per il rigetto. Pag. 5/6

5 DIRITTO Muoviamo dai documenti in atti. Gli estratti depositati lasciano evincere il grave equivoco che segna la domanda del ricorrente. In data risulta un debito di Euro 420,13 derivante dalla movimentazione di dicembre 2013, con scadenza ; del pari dall estratto al emerge un debito di Euro 420,13 con scadenza , derivante dalle movimentazioni registrate nel gennaio In entrambi i casi si tratta di importi identici, relativi a due distinti prelievi di contanti di Euro 400,00. Parte ricorrente con il bonifico del ha versato Euro 420,13, importo che risulta conteggiato al , giacché l addebito diretto sul conto corrente al è andato insoluto. In merito l intermediario segnala in sede di controdeduzioni che la ricorrente, in data 20/2/2014, inoltrava revoca dell autorizzazione all addebito in conto corrente. Risulta certo non ricorrere qui alcuna duplicazione indebita, bensì due distinti prelievi di identico importo, correttamente addebitati alle scadenze dei 12 febbraio e 12 marzo Né coglie nel segno la ipotizzata applicazione di un interesse usuraio. Dal documento di sintesi prodotto dalla convenuta e relativa al rapporto non risulta applicazione di un tasso d interesse al fido concesso (che la ricorrente asserisce il 4,5%), giacché la carta risulta del tipo charge, con previsione di commissioni per anticipo contante pari al 4,50% dell importo prelevato; tale percentuale risulta correttamente applicata ai prelievi. In conformità alle istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull usura emanata da Banca d Italia nell agosto 2009, sono esclusi dal calcolo del TEG i costi di cui al punto C.4 lett. c), ovvero, tra gli altri, i costi relativi all utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi. Solo l uso della carta con modalità revolving comporta il ricorso ad una linea di credito ad uso rotativo con l applicazione di un tasso d interesse e, conseguentemente, l obbligo della segnalazione dei TEG. L uso della carta con modalità charge invece non rientra nella segnalazione trimestrale, giacché prevede un TAN pari a zero. Ne discende l infondatezza del ricorso. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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