Adempimenti antiriciclaggio: principali novità
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- Mariano Fede
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1 Adempimenti antiriciclaggio: principali novità
2 Soggetti obbligati all Antiriciclaggio Professionisti Intermediari bancari e finanziari Altri operatori finanziari e non Fornitori di servizi di gioco
3 Organizzazione dello studio professionale ADOZIONE PROCEDURE OPERATIVE FORMAZIONE DEL PERSONALE RIVISITAZIONE ORGANIGRAMMA DI STUDIO ED INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO
4 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO Tenuta registro antiriciclaggio (abolito dal 04/07/2017) Tenuta dei fascicoli antiriciclaggio Costante monitoraggio ed aggiornamento periodico fascicoli
5 OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO Informare il professionista in merito a sopravvenuti obblighi di segnalazione o denuncia; Programmare ed attuare le attività di formazione del personale di studio
6 L adeguata verifica del cliente Articolo 17 I soggetti obbligati procedono all adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell attività istituzionale o professionale.
7 QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a): All atto dell instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento d incarico per l esecuzione di una prestazione professionale. N.B. Non vi è più alcun riferimento alle operazioni di valore indeterminato o non determinabile.
8 QUANDO (Art. 17 c. 1 lettera a): In caso di operazione occasionale, disposta dal cliente, che riguardi movimentazione di importo pari o superiore a euro, anche se effettuata con più operazioni collegate.
9 QUANDO: vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell identificazione.
10 La valutazione del rischio si esegue: nei confronti di nuovi clienti Nei confronti dei vecchi clienti quando: Varia il livello del rischio Periodicamente ai fini del controllo costante
11 Operazioni escluse dall adeguata verifica Attività di mera redazione e trasmissione o di sola trasmissione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
12 Procedura di valutazione del rischio a) Eseguire la valutazione del rischio per stabilire la modalità di svolgimento dell adeguata verifica b) Sulla base dell entità del rischio stabilire la misura di adeguata verifica da adottare c) Procedere con la adeguata verifica della clientela d) Tracciare le operazioni eseguite in modo da poter dimostrare che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato
13 Procedura di adeguata verifica della clientela (art. 18) a) Identificazione del cliente e verifica della sua identità b) Identificazione del rappresentante (esecutore) e verifica della sua identità c) Identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità d) Acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura del rapporto/prestazione professionale e) Controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata
14 Le informazioni da acquisire sono relative a: instaurazione del rapporto, relazioni intercorrenti tra il cliente e l esecutore relazioni intercorrenti tra il cliente e il titolare effettivo attività lavorativa
15 Cosa contiene il fascicolo antiriciclaggio Visura camerale storica Documento di identità del cliente Dichiarazione del cliente Dichiarazione del professionista Elenco prestazioni
16 Chi è il titolare effettivo? Persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente, nell interesse della quale o delle quali il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l operazione è eseguita.
17 Come si identifica il cliente o il titolare effettivo Mediante un documento d identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico. Il cliente deve essere fisicamente presente all atto dell identificazione salvo alcuni casi.
18 Come si attua il controllo costante attraverso l analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto con una verifica di coerenza
19 Obblighi di conservazione del fascicolo del cliente 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
20 Modalità di conservazione del fascicolo del cliente prevenire la perdita dei dati e delle informazioni in modo da garantire la ricostruzione dell operatività o attività del cliente
21 Segnalazione operazioni sospette (Art. 35, D.Lgs. n. 231/2007) Obbligo di SEGNALARE ALL UIF* qualsiasi operazione conosciuta o sospettata che possa ritenersi collegata ad operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. * Unità di Informazione Finanziaria
22 Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall entità, dalla natura delle operazioni.
23 Le segnalazioni non comportano violazione in ordine agli obblighi del segreto professionale.
24 Blocco dell operazione sospetta finchè il professionista non effettua la segnalazione all UIF. DEROGHE nei casi in cui l esecuzione dell operazione non possa essere rinviata o il blocco sia di ostacolo alle indagini
25 Indicatori di anomalia 6 GRUPPI a. connessi al cliente; b. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali; c. relativi alle modalità di pagamento dell operazione; d. relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi; e. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati; f. relativi ad operazioni contabili e finanziarie.
26 Cosa fare prima di inoltrare le segnalazioni: 1.valutare le informazioni acquisite in base agli indicatori di anomalia; 2.individuare eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente;
27 3. valutare le operazioni in contanti effettuate, per importo e frequenza, a prescindere dal loro ammontare; 4. verificare l effettuazione di frequenti versamenti e prelievi a mezzo intermediari finanziari.
28 Lo strumento per le segnalazioni: Software AS-505 disponibile sia sulla home page del sito che all indirizzo:
29 Cosa deve contenere la segnalazione: i dati informativi della segnalazione; le informazioni richieste sull operazione; gli elementi descrittivi dell operazione: i motivi del sospetto.
30 Normativa per collegi sindacali (Art. 46) Gli obblighi gravano sui singoli soggetti in quanto può succedere che, nell ambito di un Collegio Sindacale, non tutti i componenti siano iscritti in un Albo Professionale.
31 Riservatezza dell identità di chi ha effettuato la segnalazione
32 Art. 38 (Tutela del segnalante) Nominativo del segnalante non inserito nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento.
33 Art. 39 Divieto di comunicazione al cliente dell'avvenuta segnalazione.
34 Il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un attività illegale non costituisce violazione del divieto di comunicazione.
35 Segnalazioni per reati fiscali
36 Professionista Obbligo di segnalazione anche se è a conoscenza o sospetta che vi sia un operazione di riciclaggio di denaro proveniente da un reato di natura fiscale. In questa fattispecie rileva il momento di consumazione del reato.
37 Reato fiscale consumato prima dell'utilizzo del denaro relativo a riciclaggio di beni provenienti da attività criminosa rappresentata da violazione di obblighi fiscali
38 REATI FISCALI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI Omesso versamento di IVA per valori superiori ad Euro ,00 Reclusione da sei mesi a due anni.
39 Omesso versamento di ritenute per valori superiori ad euro ,00 Reclusione da sei mesi a due anni. Indebita compensazione per importi superiori ad euro ,00 Reclusione da sei mesi a due anni (per crediti NON spettanti). Reclusione da 1,5 a 6 anni (per crediti INESISTENTI).
40 REATI TRIBUTARI PUNIBILI CON LA PENA DETENTIVA DI DURATA SUPERIORE A SEI MESI Dichiarazione fraudolenta Mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Mediante altri artifici. Dichiarazione infedele o dichiarazione omessa
41 Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Operazioni di distruzione di documenti contabili Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
42 In questo caso il professionista è chiamato a verificare che l intenzionalità della condotta (esistenza del dolo) induca al reimpiego delle somme derivanti dal reato commesso e viceversa.
43 Segnalazioni per operazioni in contanti e titoli al portatore Art. 49. D.Lgs. n. 231/2007
44 Dismissione libretti al portatore divieto di emissione dal 4 luglio 2017 estinzione entro il 31 dicembre 2018
45 Una volta individuate le operazioni sospette, di cui all art. 49, il professionista dovrà predisporre la comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, entro 30 giorni da quando di tali movimenti ha preso cognizione.
46 Comunicazione ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 in carta libera con raccomandata A/R indirizzata alla competente indirizzata alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato che provvede alla trasmissione alla Guardia di Finanza la quale potrà darne comunicazione all Agenzia delle Entrate.
47 Comunicazione dovuta: dal collegio sindacale dal consiglio di sorveglianza dal comitato per il controllo sulla gestione dal sindaco unico quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni.
48 Operazione superiore a euro Divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Divieto di utilizzo dei pagamenti frazionati per trasferire importi superiori al predetto limite.
49 Esempi FRAZIONAMENTO DELLE FATTURE È consentito effettuare il pagamento frazionato delle fatture oltre soglia qualora vi sia un contratto scritto tra le parti che preveda tale modalità di quietanza. È opportuno, nel caso in cui non vi sia possibilità di stipulare il contratto, che sulla fattura vengano riportate le singole scadenze di pagamento con il relativo importo.
50 FINANZIAMENTO DEI SOCI È preferibile evitare l erogazione in contanti di tali prestiti in quanto gli organi verificatori potrebbero intravedere un ipotesi di violazione della normativa. Per vincere le eventuali presunzioni del Fisco, tali operazioni devono essere effettuate tramite l emissione di strumenti di pagamento tracciabili, supportati da delibere assembleari nonché da corrispondenza intercorsatralasocietàeisoci.
51 DIVIDENDI E UTILI AI SOCI Non è consentito il pagamento in contanti, benché frazionato, di un unico dividendo ultrasoglia corrisposto dalla società ad un socio, anche qualora tali pagamenti venissero effettuati a distanza superiore di sette giorni.
52 VIAGGI DI NOZZE Nel caso di viaggio di nozze, con fatturazione unica in capo agli sposi, è consentito il pagamento del viaggio in contanti oltre soglia all agenzia viaggio, purché la cifra sia stata corrisposta mediante più versamenti entrosoglia, da parte di parenti e amici ai quali viene rilasciata apposita ricevuta di quietanza.
53 Deroghe alla limitazione sull utilizzo del contante
54 Operazioni superiori a 3.000,00 per: operatori del settore del commercio al minuto agenzie di viaggio e turismo vendita beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di euro.
55 Per fruire della deroga il prestatore del servizio deve inviare comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate. Indicare il conto che si intende utilizzare per accreditare le somme derivanti dalle operazioni effettuate con i cittadini stranieri.
56 L acquirente deve essere: persona fisica; senza cittadinanza Italiana né Europea con residenza al di fuori del territorio dello Stato.
57 L operatore, all atto della vendita, deve: acquisire fotocopia del passaporto del cliente; ottenere autocertificazione dal ottenere autocertificazione dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.
58 versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente consegnare alla banca copia della consegnare alla banca copia della comunicazione inviata all Agenzia delle Entrate.
59 SANZIONI PENALI In capo ai professionisti che non rispettano gli obblighi antiriciclaggio
60 Art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007 Obblighi di adeguata verifica Il soggetto che contravviene agli obblighi di adeguata verifica falsificando dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da a
61 Obblighi di conservazione Il soggetto obbligato che acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro.
62 Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette Chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui all art. 39, comma 1 e 41, comma 3 è punito con l arresto da sei mesi a un anno e con l ammenda da a
63 SANZIONI AMMINISTRATIVE In capo ai professionisti che non rispettano gli obblighi antiriciclaggio
64 Articoli 56, 57 e 58 sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta.
65 Criteri per l applicazione delle sanzioni - Art. 67 criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del range previsto per le varie tipologie di violazione.
66 Violazioni di minore gravità sanzione comminata dalle singole disposizioni, può essere ridotta da un terzo a due terzi.
67 Destinatario della sanzione: persona fisica o giuridica VALUTARE: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
68 d) l entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
69 f) il livello di cooperazione con le autorità di controllo; g) l adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; h) le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007.
70 Disposizioni in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni chi commette più violazioni della stessa chi commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
71 REITERAZIONE nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.
72 Applicazione della sanzione in misura ridotta Art. 68 l incolpato deve inoltrare richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione.
73 Riguarda tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi.
74 Divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti per evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto.
75 Pagamento in misura ridotta: effettuato entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento * fino a tale data sospesi i termini per l impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all autorità giudiziaria.
76 Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell obbligo di astensione Omissione di acquisizione e verifica dei dati identificativi e delle informazioni sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
77 Inosservanza degli obblighi di conservazione sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro
78 Per violazioni di minore gravità: riduzione sanzione da un terzo a due terzi, da euro 666,67 a euro 1,333,33. Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime: sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro.
79 Inosservanza delle disposizioni relative all obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro Per violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime: sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
80 Decreto che irroga le sanzioni: pubblicato su apposita sezione del sito web del Mef o delle autorità di vigilanza di settore e le informazioni restano pubblicate per un periodo di 5 anni.
81 Importo massimo della sanzione: elevato fino al doppio dell ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a euro. elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
82 Omissione di esecuzione al provvedimento di sospensione dell operazione sospetta (astensione), disposto dalla UIF: sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
83 Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo dei soggetti obbligati
84 Omissione di comunicazioni obbligatorie: sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
85 Utilizzo contanti e titoli al portatore sopra soglia Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
86 Se l importo del trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera supera euro , la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.
87 Oblazione Per le violazioni dell art. 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007 il cui importo non sia superiore a euro.
88 Ammesso il pagamento in misura ridotta (minor somma fra il doppio del minimo e il terzo del massimo), oltre alle spese del procedimento, entro 60 giorni dalla contestazione, ovviando anche al minimo fisso di euro.
89 Mancata segnalazione per operazioni in contanti e titoli al portatore sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro
90 I professionisti non possono beneficiare dell oblazione al fine di ottenere la definizione del procedimento di irrogazione della sanzione.
91 Interdizione dallo svolgimento della funzione, attività o incarico
92 L interdizione dallo svolgimento della funzione, dell attività o dell'incarico non può essere inferiore a due mesi e superiore a cinque anni.
93 Favor rei
94 L'art. 69 introduce il principio d irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del "favor rei".
95 Le violazioni amministrative commesse precedentemente all entrata in vigore del novellato D.Lgs. n. 231/2007 possono essere sanzionate con la legge in vigore precedentemente se più favorevole rispetto a quella introdotta.
96 Dal 4 luglio 2017 il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è di 2 anni, dalla ricezione della contestazione notificata all amministrazione procedente.
97 Dalla medesima data le predette notifiche all amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
98 Vi ringrazio per l attenzione studio@armandourbano.it
Mancata o tardiva conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni previste dalla legge (art. 57)
Mancata verifica dei dati identificativi e delle informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione (art. 56, commi 1 e 3) Mancata
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