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1 L.R. 40/98 e s.m.i. tipologia progettuale 17 allegato A2 tipologia progettuale 1 allegato B2 INSEDIAMENTI ZOOTECNICI (Versione ) 1

2 SOMMARIO Premessa pag Definizioni pag Area di insediamento pag Componenti della struttura aziendale pag Strutture per il ricovero pag Aree coperte destinate alla stabulazione(stalle) pag Aree scoperte destinate alla stabulazione (paddock) pag Sottogrigliati pag Locali accessori (sala mungitura, locale latte, laboratorio F.A.) pag Silos a trincea per foraggi pag Mangimifici ed essiccatoi pag Contenitori per lo stoccaggio effluenti pag Liquami pag Materiali palabili pag Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di capi allevati pag Allevamento suinicolo pag Allevamento bovino pag Allevamento avicolo pag Allevamento cunicolo pag Approvvigionamento idrico pag Disposizioni in merito ad acque meteoriche e superficiali pag Quantificazione del numero di capi pag Quantificazione degli effluenti e dell azoto al campo pag Effluenti pag Azoto al campo pag Utilizzazione agronomica degli effluenti pag Disposizioni transitorie pag Indicazioni bibliografiche pag. 22 Tabella 1 deiezioni prodotte per anno in relazione alla tipologia di allevamento pag. 23 2

3 Tabella 2 azoto al campo prodotto da animali di interesse zootecnico pag. 27 Tabella 3 dispositivi di separazione pag. 28 Tabella 4 azoto netto al campo risultante dai trattamenti di liquami suinicoli pag. 28 Tabella 5 definizione dei periodi di vuoto sanitario pag. 30 3

4 PREMESSA Il presente documento è stato redatto con lo scopo di individuare, per gli insediamenti zootecnici, linee guida per la progettazione e gestione di opere soggette a V.I.A., finalizzate alla minimizzazione dell impatto ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione degli odori, al contenimento delle emissioni in atmosfera ed alla riduzione degli effluenti di allevamento. Sono inoltre riportati aspetti di carattere igienico sanitario rivolti al conseguimento, da parte dell insediamento zootecnico, di un idoneo grado di igiene e di garanzie di benessere animale e biosicurezza. A completamento sono indicate le modalità per una corretta: determinazione del numero potenziale di capi stabulabili; quantificazione degli effluenti prodotti dall attività di allevamento; determinazione dell azoto prodotto dai capi allevati; utilizzazione agronomica degli effluenti. Periodicamente il Tavolo Tecnico che ha redatto le presenti linee guida si riunisce per integrarle e/o modificarle alla luce delle variazioni apportate alla normativa nazionale e regionale vigente. In attesa di essere modificate e/o integrate alla luce delle variazioni apportate alla normativa nazionale e regionale vigente, le presenti linee guida si intendono modificate e/o integrate nelle parti palesemente in contrasto con quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente. 4

5 2. DEFINIZIONI Ferme restando eventuali definizioni stabilite da normative di settore vigenti, ai fini delle presenti linee guida si definisce: a) consistenza reale dell allevamento: il numero di capi mediamente presenti che l allevatore dichiara di allevare, calcolati in base ai giorni di effettiva presenza degli animali nell allevamento, ovvero al netto dei periodi di vuoto sanitario; b) potenzialità di ricezione delle strutture di allevamento: il numero di capi stabulabili all interno di una o più strutture per il ricovero, ottenuta considerando le tipologie e le modalità di stabulazione, ovvero il numero di capi stabulabili in base al numero di poste singole presenti e/o al rapporto superficie calpestabile/superficie minima richiesta ai fini del benessere; c) effluenti di allevamento palabili/non palabili: stallatico in grado/non in grado, se disposto in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad esso conferita; d) letami: effluenti di allevamento palabili costituiti dalla miscela di stallatico, perdite di abbeverata, residui alimentari e materiali lignocellulosici, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall attività di allevamento: le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli; le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione che hanno luogo sia all interno, sia all esterno dei ricoveri; le frazioni palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, risultanti da trattamento di effluenti zootecnici; i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di compostaggio; e) liquami: effluenti di allevamento non palabili, costituiti da miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni; sono assimilati ai liquami, se provenienti dall attività di allevamento: i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera; le frazioni non palabili, da destinare all utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici; le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici; i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; le acque meteoriche captate dai contenitori per lo stoccaggio e da aree di esercizio scoperte caratterizzate dalla presenza e/o dal passaggio di animali; f) stallatico: gli escrementi e/o l urina di animali di allevamento, con o senza lettiera; g) lettiera: deiezioni frammiste a materiale lignocellulosico derivanti da attività di allevamento; h) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento in contenitori a tenuta ai fini di garantire un loro razionale utilizzo agronomico; i) accumulo di letame: deposito temporaneo di letame idoneo all impiego effettuato in prossimità dei terreni destinati all utilizzo agronomico; 5

6 j) Superficie Agricola Utilizzabile: l insieme dei terreni direttamente condotti dall azienda, investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, orti familiari, prati permanenti e pascoli, castagneti da frutto e pioppeti; costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od appositi edifici. k) Unità Bovina Adulta (U.B.A.): numero equivalente di capi, così come definito nella TABELLA A allegata alla D.G.R. 11 febb. 02, n l) Migliori tecnologie disponibili (BAT): buone pratiche e tecnologie, così come individuate e definite dalla normativa vigente in materia di IPPC. m) IPPC: acronimo della Direttiva Comunitaria sulla Prevenzione e Riduzione Integrate dell Inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control). 2. AREA DI INSEDIAMENTO L area oggetto di intervento deve essere compatibile con quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale, con particolare riferimento alle norme disposte in recepimento degli art. 13, 25, 27, 29 e 30 della L.R. 56/77 e s.m.i. 3. COMPONENTI DELLA STRUTTURA AZIENDALE Al fine di garantire l igiene degli allevamenti e la profilassi delle malattie infettive è opportuno che le strutture per il ricovero di animali di nuova costruzione siano localizzate ad una distanza da fronte strada (autostrada, statale, provinciale) e da altre strutture per il ricovero di animali della stessa specie non appartenenti al medesimo insediamento: - non inferiore ai 200 m. per allevamenti superiori a 250 U.B.A., stalle di sosta per bovini e suini ed allevamenti suini in zone con densità sup. a 1000 suini/kmq. - non inferiore ai 100 m. per allevamenti tra 50 e 250 U.B.A. Al fine di garantire l igiene degli allevamenti e la profilassi delle malattie infettive è opportuno che i contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di nuova costruzione siano localizzati ad una distanza da fronte strada (autostrada, statale, provinciale), da civili abitazioni e da altre strutture per il ricovero di animali della stessa specie e/o contenitori per lo stoccaggio degli effluenti, non appartenenti al medesimo insediamento: - non inferiore ai 200 m. se annessi ad allevamenti superiori a 250 U.B.A., stalle di sosta per bovini e suini ed allevamenti suini in zone con densità sup. a 1000 suini/kmq. - non inferiore ai 100 m. se annessi ad allevamenti tra 50 e 250 U.B.A. Tali distanze, qualora adottate, sono riducibili del 50% nel caso di contenitori per lo stoccaggio di effluenti non palabili dotati di copertura fissa o flottante. Tali distanze sono derogabili nel caso di adeguamento della capacità di stoccaggio di insediamenti zootecnici esistenti alle normative vigenti. Ove non impossibile deve essere prevista, lungo tutto il perimetro dell insediamento, la realizzazione di una recinzione con ingresso controllato. 6

7 Nella progettazione si deve inoltre prediligere: - la scelta di caratteristiche costruttive di ricoveri e sistemi di stoccaggio classificate come Migliori Tecnologie Disponibili dalla normativa vigente e/o dalla letteratura di settore; - la collocazione ai margini dell insediamento di silos per mangimi, rampe di carico e scarico animali e locali per lo stoccaggio delle carcasse; - la realizzazione delle opere con materiali e tinte che si integrino nel paesaggio circostante; dove questo non sia possibile si può ricorrere alla realizzazione di barriere verdi, preferibilmente di specie autoctone, per mascherare gli elementi visibilmente discordanti con il paesaggio STRUTTURE PER IL RICOVERO Aree coperte destinate alla stabulazione (stalle) Le strutture coperte destinate alla stabulazione degli animali devono essere dotate di idonea pavimentazione impermeabile, caratterizzata da adeguate pendenze atte a favorire un efficace allontanamento delle deiezioni, compatibile con la tipologia di stabulazione ed il sistema di asportazione delle deiezioni adottato. I materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, delle pavimentazioni, delle pareti, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi, taglienti o tali da poter provocare lesioni agli animali, e devono poter essere accuratamente lavati, puliti e disinfettati. Al fine della mitigazione degli odori, nella scelta delle modalità di asportazione delle deiezioni e di stabulazione dei capi, si dovranno privilegiare soluzioni tecniche che favoriscano un allontanamento frequente e rapido e minimizzino la produzione degli effluenti. Particolare attenzione deve essere rivolta all adozione e gestione di idonei sistemi di controllo ambientale (ventilazione dei locali di stabulazione) in quanto, valori alterati relativi a parametri microclimatici (temperatura e umidità) all interno dei ricoveri, possono mantenere gli animali al di fuori dello stato di benessere. Questo comporta da parte dei capi un minore rispetto delle aree di defecazione che ha come conseguenza un aumento delle superfici sporche emittenti. L adozione di sistemi per il miglioramento dell ambiente interno ai ricoveri non deve comunque compromettere il contenimento delle emissioni di ammoniaca nell ambiente esterno. Onde soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, è opportuno prevedere un illuminazione adeguata Aree scoperte destinate alla stabulazione (paddock) Le aree di esercizio scoperte destinate alla stabulazione degli animali dovranno essere opportunamente impermeabilizzate e dotate di idonei sistemi per la captazione ed il convogliamento delle deiezioni e delle acque meteoriche ricadenti su di esse. In alternativa alla realizzazione di un battuto in cemento è raggiungibile un grado di impermeabilizzazione adeguato riportando uno strato di terreno limoso argilloso adeguatamente compattato con un coefficiente di permeabilità 1 x 10-7 cm/s e spessore non inferiore a 30 cm; sul suddetto strato dovrà essere riportato terreno agrario per uno spessore di almeno 50 cm per i mammiferi e 30 cm per il pollame che periodicamente dovrà essere sostituito e trattato come lettiera. Lo strato di terreno limoso argilloso deve trovarsi almeno 2 m al di sopra del livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera. 7

8 Si deroga dall impermeabilizzazione quando venga garantito sull area in questione un carico di bestiame, calcolato in funzione dei tempi di permanenza, corrispondente ad una produzione di azoto inferiore o uguale ai limiti stabiliti dalle carte delle classi tessiturali del suolo e dalla normativa in materia di zone vulnerabili. Qualora per le aree di esercizio scoperte siano previsti periodi di non utilizzo, i sistemi per la captazione ed il convogliamento dovranno essere realizzati con la possibilità di escludere dalla raccolta le acque piovane captate in questi periodi Sottogrigliati Le fosse sottostanti i pavimenti fessurati dovranno essere utilizzate solo per la veicolazione dei liquami; a tal proposito non si dovrà superare un altezza massima di 100 cm e dovranno essere previsti idonei sistemi per l allontanamento frequente e rapido delle deiezioni (tracimazione, ricircolo, sistemi a depressione ("vacuum"), raschiatori). Le fosse sottostanti i pavimenti fessurati di nuove costruzioni devono essere realizzate in modo da assicurare una perfetta tenuta nel tempo e ad una quota tale da garantire un franco di sicurezza non inferiore a 0,5 m tra il fondo del sottogrigliato ed il livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera. In caso di allontanamento delle deiezioni mediante tracimazione, al fine di limitare il più possibile i tempi di permanenza del liquame, la direzione del flusso dovrà essere trasversale rispetto alla struttura, ovvero dovrà essere quella che garantisce il minor spazio percorso. Inoltre lo strato di liquame nel sottogrigliato non dovrà superare i 40 cm. Qualora si faccia ricorso ed un sistema di ricircolo dei liquami è consigliato prevedere un sistema di separazione solido/liquido sulla frazione da ricircolare LOCALI ACCESSORI I locali adibiti a sala mungitura, locale latte e locale fecondazione artificiale dovranno essere dotati di adeguati sistemi per la captazione ed il convogliamento degli effluenti, con recapito o in contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o in sistemi di trattamento. Eventuali sistemi di trattamento dovranno garantire, in funzione del corpo recettore, il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa vigente. Nell esercizio funzionale di tali strutture dovranno essere previste apposite modalità gestionali finalizzate al risparmio della risorsa idropotabile; si dovrà inoltre provvedere all installazione di idoneo sistema di misurazione dell acqua utilizzata in detti locali. I locali mungitura e refrigerazione devono essere costruiti in modo da evitare possibili contaminazioni del latte, essere facilmente pulibili e disinfettabili ed avere le seguenti caratteristiche: - rivestimenti e pavimentazioni lavabili con sistemi di drenaggio dei liquidi; - essere muniti di illuminazione e ventilazione adeguate; - disporre di adeguato e sufficiente impianto di erogazione di acqua potabile; - disporre di dispositivi e attrezzature di facile lavaggio, pulizia e disinfezione; - essere nettamente separati da eventuali fonti di contaminazione (wc, letamai, ecc.). 8

9 I locali per lo stoccaggio del latte devono essere separati dai locali degli attrezzi per la mungitura, protetti da insetti e parassiti e nettamente separati dalle strutture per il ricovero dei capi SILOS A TRINCEA PER FORAGGI I sili a trincea di nuova costruzione devono essere dotati di pavimentazione costituita da una massicciata ben assestata e da sovrastante manto in calcestruzzo di idoneo spessore ed opportunamente trattato, onde ovviare alla notevole aggressività dei liquidi di fermentazione. In ogni caso i sili per foraggio dovranno essere dotati di idonea pendenza verso sistemi di captazione e convogliamento dei liquidi di sgrondo, con la possibilità di escludere dalla raccolta le acque piovane provenienti dalla platea quando la stessa è vuota MANGIMIFICI ED ESSICCATOI Qualora nell insediamento zootecnico siano presenti o sia prevista l installazione di impianti per la produzione di mangimi e per l essiccazione e la molitura di cereali, dovrà essere attuata una politica gestionale e di innovazione tecnologica finalizzata al contenimento dell emissione di polveri e dell immissione di rumore nell ambiente esterno. Eventuali punti di emissione di polveri dovranno essere autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88 e successive disposizioni attuative CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI La necessità di disporre di idonei contenitori per lo stoccaggio deriva dal fatto di poter assicurare agli effluenti di allevamento: - una sufficiente maturazione che permetta loro di giungere alla stabilizzazione ed al conseguimento di valide caratteristiche agronomiche; - la riduzione della carica microbica con l eliminazione degli eventuali agenti patogeni presenti; - un periodo di stoccaggio sufficiente per programmare la loro distribuzione in periodi che non siano caratterizzati da impraticabilità del terreno, dalla presenza di colture in avanzato stadio di vegetazione e dall assenza, per un lungo lasso di tempo, di colture in grado di utilizzare l azoto somministrato con i liquami; Di seguito sono riportate le caratteristiche costruttive ed i criteri per il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali palabili Liquami Caratteristiche costruttive I contenitori per lo stoccaggio dei liquami devono essere realizzati in modo da assicurare una perfetta tenuta; nel caso si tratti di vasche in cemento armato l impermeabilità degli stessi è garantita dalle caratteristiche dei materiali utilizzati nella costruzione. 9

10 Nell ipotesi di lagune in terra il fondo e le pareti devono essere caratterizzate da un coefficiente di permeabilità > 1 x 10-9 cm/s, ed è necessario provvedere ad un ulteriore impermeabilizzazione con rivestimento artificiale (es. geomembrane) che abbiano garanzie di congrua durata (almeno 10 anni), posto su un adeguato strato di argilla di riporto. Tra l argilla di riporto ed il rivestimento artificiale deve essere realizzato uno strato drenante di congruo spessore e con materiale di pezzatura idonea, con pendenze verso un punto di raccolta monitorabile. I contenitori in terra devono inoltre essere dotati di un argine avente una larghezza superiore a 2,5 3 m, attorno al cui piede esterno deve essere realizzato un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato (profondità minima 0,5 m) ed isolato idraulicamente da corsi d acqua naturali e/o artificiali. Le pareti della laguna devono avere una pendenza compresa tra i 20 ed i 35. In tutti i casi di costruzione di nuovi contenitori deve essere garantito un franco di sicurezza di almeno 2 m tra il fondo del contenitore ed il livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera. Per indurre un più alto livello si stabilizzazione ed autodisinfezione dei liquami è necessario prevedere il frazionamento del volume disponibile in almeno due contenitori o in un contenitore con più comparti, dimensionati in modo tale che i liquami siano stati conservati per almeno giorni evitando l immissione di materiale fresco. I collegamenti con i contenitori devono essere garantiti da tubazioni fisse. Al fine di evitare rischi di cedimenti strutturali e facilitare le operazioni di omogeneizzazione del liquame, il volume massimo dei singoli contenitori non deve essere superiore a 5000 m 3. Devono inoltre essere previsti idonei sistemi per la premiscelazione, da effettuarsi prima delle operazioni di carico del liquame per l'utilizzo agronomico. Dimensionamento I contenitori dei liquami devono avere un volume non inferiore a quello dell effluente prodotto in 180 giorni. Il dimensionamento deve essere eseguito considerando, oltre alla complessiva produzione giornaliera di liquame, anche le acque meteoriche captate dal contenitore stesso o convogliate da zone di esercizio scoperte. Si deve inoltre prevedere un sufficiente franco di sicurezza, compreso tra 0,3 e 0,5 m, tra il livello massimo del battente liquido e il bordo del contenitore, per far fronte a situazioni improvvise ed impreviste. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (sottogrigliati). Qualora i liquami vengano sottoposti ad un trattamento biologico a fanghi attivi, che non permetta comunque di raggiungere i limiti di scarico fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente, i contenitori per il successivo stoccaggio del refluo trattato possono avere un volume inferiore a quello dell effluente prodotto in 180 giorni. Dovrà comunque essere garantito un periodo di stoccaggio compatibile con il piano colturale dell azienda e/o con eventuali periodi di divieto ad effettuare l utilizzazione, stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Riduzione delle emissioni Al fine della mitigazione delle emissioni in atmosfera dai contenitori per lo stoccaggio è consigliabile: - la riduzione o l eliminazione della ventilazione della superficie libera dello stoccaggio; - la riduzione della superficie libera per unità di volume di liquame stoccato. 10

11 Tali accorgimenti sono ottenibili: ricorrendo a coperture solide a solaio o a tetto, oppure a coperture flessibili tipo tende; ricorrendo a coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti in tessuto o di plastica o favorendo la formazione di croste naturali su tutta la superficie libera del liquame; adottando bacini di elevata altezza e a pareti verticali Materiali palabili Caratteristiche costruttive Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea deve essere munita, su non più di tre lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema per la captazione, il convogliamento e lo stoccaggio del liquido di sgrondo e delle acque meteoriche captate dalla platea stessa. Dimensionamento La platea deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio pari al volume di materiale palabile prodotto dai capi allevati in 120 giorni. Il calcolo della superficie della platea deve essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito sono riportati, per i diversi materiali palabili, i valori per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto al fine di ottenere la superficie della platea: 2 letame 2 lettiera esausta degli allevamenti cunicoli 2 lettiera esausta degli allevamenti avicoli 1,5 deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione 1 frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami 1 fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all utilizzo agronomico. 1,5 letami sottoposti a processi di compostaggio Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate; ai fini quindi della valutazione di tale capacità, il calcolo del volume stoccato si effettua considerando altezze massime della lettiera di 0,6 m nel caso di bovini adulti, 0,15 per gli avicoli e di 0,3 m per tutte le altre specie, compresi i vitelli. Nell ipotesi che parte della capacità di stoccaggio sia garantita da superfici della lettiera permanente, la platea deve essere comunque dimensionata per garantire uno stoccaggio non inferiore al volume di materiale palabile prodotto dai capi allevati in 60 giorni. L accumulo di letame è ammissibile su terreno agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni su apposita platea; tale accumulo può essere ammesso ai soli fini dell utilizzazione agronomica sui terreni circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La collocazione dell accumulo di letame non potrà essere ammessa a distanze inferiori di 20 m dai corsi d acqua naturali ed artificiali e dal reticolo principale di drenaggio; inoltre la conduzione dell accumulo deve essere tale da evitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo (a tal fine deve essere prevista la formazione di un solco perimetrale isolato idraulicamente da corsi d acqua naturali e/o artificiali). Per quanto riguarda le distanze da abitazioni, strade, 11

12 captazioni di acqua ad uso potabile e confini di proprietà, si deve fare riferimento alle disposizioni previste per i manufatti adibiti allo stoccaggio. In tutti i casi l accumulo non potrà essere ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria, non può superare un periodo di 15 giorni, non può insistere su terreni particolarmente permeabili e deve garantire un franco di sicurezza di almeno 2 m tra la base inferiore del cumulo ed il livello massimo di escursione del pelo libero della prima falda acquifera DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CAPI ALLEVATI Di seguito sono riportati, a seconda della tipologia di capi allevati, requisiti specifici riguardanti tematiche quali igiene degli allevamenti, benessere animale e biosicurezza Allevamento suinicolo Ai fini del benessere animale i locali per il ricovero dei suini devono essere costruiti in modo da consentire a ogni capo di: - coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà; - disporre di una zona pulita adibita a riposo; - vedere altri suini; - avere accesso ai mangimi e all acqua di qualità adeguata (le attrezzature per la somministrazione dei mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali). Al fine di garantire idonee condizioni di igiene e profilassi di malattie infettive gli insediamenti dovranno essere dotati di: - locali di quarantena, dimensionati in base a consistenza e tipologia dell allevamento, per l isolamento dei capi di nuova introduzione (escluso tutto-vuoto/tutto-pieno e allevamenti inferiori ai 250 U.B.A.) con annessi contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni dimensionati per contenere tutto l effluente prodotto durante il periodo di isolamento. Detti contenitori devono impedire la miscelazione degli effluenti stoccati al loro interno con gli altri effluenti prodotti dall allevamento, fino al termine del periodo di isolamento e/o di maturazione degli effluenti stessi. - locali infermeria e/o isolamento (superficie non inferiore al 5 % dell intera struttura) con annessi contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni aventi le medesime caratteristiche di quelli annessi ai locali quarantena; - cella refrigerata per lo stoccaggio dei suini morti; - laboratorio per fecondazione artificiale (per allevamenti che praticano F.A.); - idonei sistemi per la disinfezione delle ruote degli automezzi. Condizioni generali Gli animali vanno tenuti ad un intensità di almeno 40 lux per almeno 8 ore al giorno e vanno evitati i rumori continui di intensità pari o superiori agli 85 dba. I locali di stabulazione devono permettere agli animali di: a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente; 12

13 b. riposare ed alzarsi con movimenti normali; c. vedere altri suini. Disposizioni specifiche per i verri I recinti per i verri devono essere sistemati e costruiti in modo da permettere all animale di girarsi e di avere contatti uditivi, olfattivi e visivi con altri suini e comprendere una zona pulita per il riposo. Ogni verro adulto deve disporre di una superficie libera al suolo pari ad almeno 6 m 2. Se utilizzati per l accoppiamento i recinti devono essere liberi da ostacoli ed avere una superficie non inferiori a 10 m 2. Disposizioni specifiche per scrofe e scrofette Reparto parto Negli stalli da parto dietro alla scrofa occorre assicurare una zona libera per rendere agevole il parto naturale o assistito. L allestimento deve essere inoltre fatto in modo da consentire alla scrofa di coricarsi senza schiacciare i suinetti e poter allattare senza difficoltà. Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o altro materiale da lettiera, in modo da permettere agli animali di espletare le normali funzioni fisiologiche. Reparto fecondazione Le gabbie utilizzate nel periodo dell inseminazione devono permettere di eseguire agevolmente la F.A. e l ecografia. Reparto gestazione I box destinati all allevamento in gruppo delle scrofette e delle scrofe tra le 4 settimane dopo la fecondazione e la settimana antecedente il parto avranno una lunghezza di almeno 2,8 m (2,4 se gli animali sono meno di sei) ed una superficie utile di almeno 1,64 m 2 (di cui 0,95 pieno) per le prime e 2,25 m 2 (di cui 1,3 pieno) per le seconde. E prevista una maggiorazione del 10 % se i gruppi sono inferiori a sei unità ed una diminuzione del 10 % se superiori alle 40 unità. Per le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe gravide una parte della superficie, pari ad almeno 0,95 mq per scrofetta e ad almeno 1,3 mq per scrofa, deve essere costituita da pavimento pieno continuo riservato per non oltre il 15% alle aperture di scarico. Le scrofe e le scrofette devono avere accesso permanente al materiale manipolabile. Disposizioni specifiche per i lattonzoli Una parte del pavimento, sufficientemente ampia per consentire agli animali di riposare insieme contemporaneamente, deve essere piena o ricoperta da un tappetino, da paglia o da altro materiale adeguato. Disposizioni specifiche per suini ad ingrasso Le pavimentazioni dei ricoveri, di qualsiasi materiale siano costruite, devono essere realizzate tenendo conto del peso e delle dimensioni dei suini e non essere dannose per gli stessi. 13

14 Se si utilizzano pavimenti fessurati in cemento l ampiezza minima dei travetti deve essere pari a 75 mm e l ampiezza massima delle fessure pari a 25 mm. La struttura dei locali di stabulazione deve consentire: - libero accesso ad appropriata quantità e qualità di acqua ed alimenti; - di vedere altri suini; - di coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà; - di disporre di una zona pulita per il riposo; Superfici minime a disposizione dei capi La superficie libera disponibile per ogni suino allevato in gruppo, escluse le scrofette dopo la fecondazione e le scrofe, non dovrà essere inferiore a: - 0,15 m 2 per i suini di peso massimo pari o inferiore ai 10 kg - 0,20 m 2 per i suini di peso massimo compreso tra 10 kg e 20 kg - 0,30 m 2 per i suini di peso massimo compreso tra 21 kg e 30 kg - 0,40 m 2 per i suini di peso massimo compreso tra 31 kg e 50 kg - 0,55 m 2 per i suini di peso massimo compreso tra 51 kg e 85 kg - 0,65 m 2 per i suini di peso massimo compreso tra 86 kg e 110 kg - 1,00 m 2 per i suini di peso massimo maggiore di 110 kg Allevamento bovino Ai fini del benessere animale i locali per il ricovero dei bovini devono essere costruiti in modo da consentire a ogni capo di: - coricarsi, giacere ed alzarsi senza difficoltà; - disporre di una zona pulita adibita a riposo; - avere accesso ai mangimi e all acqua di qualità adeguata (le attrezzature per la somministrazione dei mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite ed installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali). Al fine di garantire idonee condizioni di igiene e profilassi di malattie infettive e di favorire i controlli dei sanitari gli insediamenti dovranno essere dotati di: - strutture idonee alla cattura e al contenimento dei bovini (se in stabulazione libera); - locali di quarantena per l isolamento dei capi di nuova introduzione (escluso tutto-vuoto/tuttopieno e allevamenti inferiori ai 250 U.B.A.) con annessi contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni dimensionati per contenere tutto l effluente prodotto durante il periodo di isolamento. Detti contenitori devono impedire la miscelazione degli effluenti stoccati al loro interno con gli altri effluenti prodotti dall allevamento, fino al termine del periodo di isolamento e/o di maturazione degli effluenti stessi. - locali infermeria e/o isolamento (superficie non inferiore al 5 % dell intera struttura) con annessi contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni aventi le medesime caratteristiche di quelli annessi ai locali quarantena; - locali appositi per la mungitura (per bovini da latte in stabulazione libera); 14

15 - Disposizioni specifiche per bovini da latte e da riproduzione In caso di stabulazione libera è consigliato suddividere in cuccette individuali la zona pulita adibita al riposo. I bovini da latte e da riproduzione devono disporre di uno spazio coperto per ogni animale non inferiore a: - 5 m 2 per capo adulto stabulato in posta fissa (1,5 m 2 di area disponibile + 3,5 m 2 di aree di servizio); - 8 m 2 per capo adulto in stabulazione libera senza cuccette (2 m 2 di area disponibile + 6 m 2 di aree di servizio); - 12 m 2 per capo adulto in stabulazione libera con cuccette (2 m 2 di area disponibile + 10 m 2 di aree di servizio). Disposizioni specifiche per vitelli I vitelli non possono essere legati e devono disporre di uno spazio libero per ogni animale non inferiore a: - 1,5 m 2 per capi di peso vivo inferiore a 150 kg; - 1,7 m 2 per capi di peso vivo tra 151 e 220 kg; - 1,8 m 2 per capi di peso vivo superiore ai 221 kg. Tutti i soggetti devono poter avere libero accesso agli alimenti (latte e fibra) ed all acqua che devono essere forniti in quantità adeguata. I soggetti di età inferiore alle otto settimane possono essere allevati in recinti individuali, costruiti con pareti perforate, di larghezza non inferiore all altezza del garrese del vitello e lunghezza non inferiore alla lunghezza del vitello moltiplicata per 1,1. Disposizioni specifiche per vitelloni I vitelloni non possono essere legati e devono disporre di uno spazio libero per ogni animale non inferiore a: - 2,0 m 2 per capi di peso vivo inferiore a 350 kg; - 2,5 m 2 per capi di peso vivo tra 351 e 500 kg; - 2,8 m 2 per capi di peso vivo tra 501 e 650 kg; - 3,0 m 2 per capi di peso vivo superiore ai 651 kg. Deve essere allestito un idoneo corridoio di servizio al quale possano agevolmente accedere i sanitari, nel quale far transitare gli animali da sottoporre alle operazioni cliniche e/o profilattiche del caso Allevamento avicoli Al fine di garantire idonee condizioni di igiene e profilassi di malattie infettive gli insediamenti dovranno essere dotati di: - locale spogliatoio con servizi igienici; - aree riparate per lo stoccaggio dei materiali d uso (lettiere, alimenti sfusi ecc.); 15

16 - efficaci sistemi di protezione (reti) dai volatili selvatici; - piazzole di carico e scarico con fondo lavabile e disinfettabile all ingresso di ogni capannone; - locale di capienza adeguata per stoccaggio carcasse; Per quanto riguarda gli allevamenti avicoli in gabbia si dovranno privilegiare soluzioni che prevedano l installazione all interno dei ricoveri o in ricoveri annessi, di sistemi per la predisidratazione della pollina mediante l impiego dell aria esausta, abbinando a questa tecnica una corretta gestione delle acque di abbeverata e la coibentazione dei locali. In questo modo la pollina, pur conservando il suo tenore di azoto, risulta non maleodorante, di volume più ridotto e di conseguenza più facilmente spandibile. Una idonea coibentazione dei ricoveri, compreso il pavimento, è raccomandabile anche per gli allevamenti avicoli su lettiera in quanto si evita la formazione di condensa e l umificazione della lettiera. Disposizioni specifiche per galline ovaiole allevate in gabbia I materiali impiegati per la costruzione delle gabbie, nonché il modello e le caratteristiche delle stesse non devono arrecare lesioni agli animali. La forma e le dimensioni delle aperture devono permettere di estrarre una gallina adulta senza causarle sofferenze o ferite. Le gabbie per galline ovaiole dei nuovi impianti devono soddisfare almeno i seguenti requisiti: - superficie non inferiore a 2000 cm 2 ; - ogni gallina ovaiola deve avere a disposizione non meno di 750 cm 2 di superficie della gabbia di cui 600 cm 2 di superficie utilizzabile (zona avente una larghezza minima di 30 cm, una pendenza massima del 14 % sovrastata da uno spazio libero avente una altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido non vanno computati nella zona utilizzabile); - essere dotate di un nido; - disporre di lettiera che consenta ai volatili di becchettare e razzolare; - disporre di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio per ovaiola; - disporre di mangiatoie utilizzabili senza limitazioni, di una lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di ovaiole nella gabbia; - disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato, tenuto conto in particolare della dimensione del gruppo; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno due tettarelle o coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; - essere provviste di adeguati dispositivi per accorciare le unghie. Per agevolare l ispezione, la sistemazione e l evacuazione dei volatili, le batterie devono essere separate da corsie d'ispezione aventi una larghezza minima di 90 cm e deve essere previsto uno spazio di almeno 35 cm tra il pavimento e il primo livello di gabbie. Disposizioni specifiche per galline ovaiole allevate con sistemi alternativi I nuovi impianti di allevamento di galline ovaiole allevate con sistemi alternativi devono essere realizzati in modo che tutte le galline ovaiole dispongano di: - mangiatoie lineari o circolari tali da garantire rispettivamente almeno 10 o 4 cm di lunghezza per volatile; - abbeveratoi continui o circolari di almeno 2,5 o 1 cm di lunghezza per ovaiola; in caso di utilizzazione di abbeveratoi a tettarella o a coppetta, se ne prevedono almeno uno/a ogni 10 16

17 soggetti; nel caso di abbeveratoi a raccordo, almeno 2 tettarelle o 2 coppette devono essere raggiungibili da ciascuna ovaiola; - almeno un nido ogni 7 capi. Se si utilizzano nidi di gruppo occorre una superficie di 1 m 2 ogni 120 animali; - posatoi appropriati, privi di bordi taglienti dimensionati con almeno 15 cm di spazio/capo. Non dovranno sovrastare le zone coperte di lettiera; distare più di 30 cm tra di loro e 20 cm dalle pareti; - superficie di lettiera di almeno 250 cm per ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della superficie al suolo. Il pavimento degli impianti deve essere costruito in modo da sostenere adeguatamente ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. Nel caso di sistemi di allevamento che consentono alle galline di muoversi tra i diversi livelli: - il numero di livelli sovrapposti non può essere superiore a 4; - l altezza libera minima fra i livelli deve essere superiore a 45 cm; - le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo che tutte le ovaiole possano accedervi uniformemente; - dai livelli superiori le deiezioni non devono cadere su quelli inferiori. Nel caso di sistemi di allevamento che consentono agli animali di uscire all aperto: - le aperture dei passaggi devono dare diretto accesso all aperto, avere un altezza minima di 35 cm, una larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza dell edificio; un apertura totale di 2 m deve comunque essere disponibile ogni 1000 ovaiole; - gli spazi all aperto devono avere una superficie adeguata alla densità delle ovaiole allevate e alla natura del suolo e essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai predatori nonché di abbeveratoi adeguati. Il coefficiente di densità non può essere superiore a 9 galline ovaiole per m 2 di zona utilizzabile Allevamento cunicoli Al fine di garantire idonee condizioni di igiene e profilassi di malattie infettive gli insediamenti dovranno essere dotati di: - locale spogliatoio con servizi igienici; - aree riparate per lo stoccaggio dei materiali d uso (lettiere, alimenti sfusi ecc.); - efficaci sistemi di protezione (reti) dai volatili; - piazzole di carico e scarico con fondo lavabile e disinfettabile all ingresso di ogni capannone. Superfici minime a disposizione dei capi Il diametro dei fili che costituiscono il pavimento delle gabbie non deve essere inferiore a 2,5 mm. La superficie libera disponibile per ogni coniglio allevato non dovrà essere inferiore a quella riportata nella tabella sotto riportata. 17

18 peso unitario dei capi Adulti: riproduttori fino a 4,0 kg di peso vivo fino a 5,5 kg di peso vivo oltre 5,6 kg di peso vivo Ingrasso: allevamento in gabbia da svezzamento a 6 settimane d età fino a 3,3 kg peso vivo superfici a disposizione dei capi superficie per animale (m 2 ) 0,20 0,30 0,40 0,04 0,08 altezza (cm) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO L approvvigionamento idrico destinato a scopi alimentari, di abbeveraggio ed al lavaggio di locali ed attrezzature per la mungitura e conservazione del latte dovrà avvenire da fonti che garantiscano il rispetto dei parametri di potabilità stabiliti dalla normativa vigente. 5. DISPOSIZIONI IN MERITO AD ACQUE METEORICHE E SUPERFICIALI Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, in sede di progettazione, dovrà essere prevista una separata gestione delle acque meteoriche provenienti da tetti, tettoie ed aree non caratterizzate dalla permanenza di animali, dagli effluenti da allevamento. In specifico dovranno essere convogliate nei contenitori per lo stoccaggio dei liquami esclusivamente le acque meteoriche che provengano da aree di esercizio scoperte caratterizzate dalla presenza o dal passaggio di animali. Qualora i volumi di acque meteoriche captate dai contenitori per lo stoccaggio (vasche e platee) e dalle aree di esercizio scoperte caratterizzate dalla presenza e dal passaggio di animali, costituiscano una frazione considerevole del volume totale di effluenti non palabili prodotti dall attività di allevamento (1), ovvero quando il loro volume non sia trascurabile ai fini dell impatto ambientale indotto dalla movimentazione, dall impiego in agricoltura e dall incremento del fabbisogno dei volumi di stoccaggio, risulta opportuno provvedere ad una loro riduzione mediante l impiego di coperture e/o la revisione dei sistemi di allevamento e stoccaggio. Dovranno inoltre essere adottati opportuni accorgimenti atti ad evitare l intromissione nell insediamento di acque meteoriche e/o superficiali provenienti dalle aree confinanti. (1) : nella valutazione dell incidenza delle acque meteoriche sul volume totale di effluenti non palabili occorre tenere conto, oltre che della tipologia di allevamento adottata, delle caratteristiche delle deiezioni prodotte. Appare infatti evidente che valutazioni differenti dovranno essere effettuate per allevamenti con produzione prevalente di deiezioni palabili, rispetto ad allevamenti con produzione preponderante di deiezioni non palabili; così come differenti valutazioni dovranno essere eseguite per allevamenti di specie non bovine, rispetto ad allevamenti di specie bovina dove è diffuso l impiego di paddock esterni. 18

19 6. QUANTIFICAZIONE DEL NUMERO DI CAPI Per una corretta determinazione dei volumi delle deiezioni e del quantitativo di azoto al campo risulta indispensabile conoscere il peso vivo allevato, suddiviso per tipologie di capi e modalità di stabulazione. Il peso vivo non è altro che il prodotto tra il numero di capi oggetto del calcolo e il peso medio unitario degli stessi. A tal fine si rende necessaria una stima del numero di capi che deve essere ottenuta: sulla base della potenzialità di ricezione delle strutture per il calcolo dei volumi delle deiezioni prodotte, finalizzato al dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio; sulla consistenza reale dell allevamento per la determinazione dell azoto al campo, finalizzata al calcolo del terreno destinato all utilizzazione agronomica di cui l azienda deve disporre. In dettaglio la consistenza reale (C r ) può essere calcolata mediante la seguente reazione: ove: C r = C m x P / 365 C r consistenza reale C m capi presenti (dichiarati dall allevatore) P periodo di effettiva presenza dei capi nelle strutture(gg) (2) (2) : calcolato al netto dei periodi di vuoto sanitario, così come definiti nella tabella 5 7. QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DELL AZOTO AL CAMPO La quantificazione degli effluenti e dell azoto al campo prodotti dall allevamento risultano indispensabili per il corretto dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio e degli impianti di trattamento e per la predisposizione di un piano teso ad una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti dell allevamento che garantisca il rispetto dei limiti di apporto di azoto totale per ettaro e per anno al campo Effluenti Gli effluenti da allevamento possono essere costituiti, a seconda delle tipologie di stabulazione e delle modalità di allevamento, da una frazione palabile (i letami) e da una non palabile (i cosiddetti liquami). I liquami includono la frazione non palabile delle deiezioni, le acque di lavaggio dei locali di stabulazione, dei locali tecnici (intendendo per locali tecnici la sala mungitura, il locale latte, i laboratori di raccolta del seme, ecc.) e delle attrezzature. Vanno inoltre conteggiate nel calcolo del volume dei liquami le acque meteoriche derivanti dalle zone di stabulazione scoperte, le acque 19

20 meteoriche captate dai contenitori per lo stoccaggio (vasche scoperte e platee) ed il liquido di sgrondo dei foraggi insilati. I liquami totali prodotti dall allevamento (V Liq ) vanno quantificabili con la seguente reazione: V Liq = V DNP V Lav V Meteo V LS ove: V Liq volume dei liquami (m 3 ) V DNP volume delle deiezioni non palabili (3) (m 3 ) V Lav volume delle acque di lavaggio attrezzature e locali tecnici (m 3 ) V Meteo volume delle acque meteoriche captate da zone di stabulazione scoperte e da contenitori per lo stoccaggio (ricavate dal prodotto tra la superficie in questione, espressa in m 2, e la piovosità media annua, espressa in m) (m 3 ) V LS volume del liquido di sgrondo dei foraggi insilati (m 3 ) Nella quantificazione delle deiezioni liquide (V DNP ) bisogna tener conto di eventuali trattamenti di separazione solido/liquido effettuati su tutte le deiezioni liquide o su una parte di esse: V DNP = V DNP1 V DNP2 x L S ove: V DNP1 volume di deiezioni liquide non trattate (m 3 ) V DNP2 volume di deiezioni liquide trattate (m 3 ) liquido separato (4) (m 3 /m 3 di liquame trattato) L S (3) : dato ottenuto dal prodotto tra il peso vivo dei capi (t) ed il valore riportato in tabella 1 (4) : dato ricavabile dalla tabella 3, trasformando il valore della riduzione del liquame espresso in % La frazione palabile (V FP ) comprende i letami e le lettiere esauste ed i materiali solidi derivanti da trattamenti di separazione solido/liquido effettuati sui liquami. V FP = V L V S ove: V FP volume della frazione palabile (m 3 ) V L volume di letame (3) (m 3 ) V S volume di solidi derivante da trattamenti solido/liquido effettuati sui liquami (m 3 ) V S = V DNP2 x S s ove: V DNP2 volume di deiezioni liquide trattate (m 3 ) S s (5) : dato ricavabile dalla tabella 3 solido separato (5) (m 3 /m 3 di liquame trattato) 20

21 7.2. Azoto al campo La quantificazione dell azoto al campo prodotto dall attività di allevamento risulta indispensabile per la redazione di un piano teso ad una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti basato sul bilancio degli elementi nutritivi e che contenga informazioni utili alla gestione della fertilizzazione, con particolare riguardo all elemento azoto. La determinazione dell azoto al campo va eseguita sulla base dei dati riportati nelle tabella 2 e 4, tenendo conto di eventuali abbattimenti dovuti a trattamenti effettuati sui liquami. Per gli allevamenti suini si applica la seguente equazione: ove: N N C N C1 azoto al campo (kg/anno) N = N C + N C1 azoto al campo prodotto dai capi le cui deiezioni non subiscono trattamenti (ricavato dal prodotto tra il peso vivo dei capi in questione, espresso in ton, ed il valore ricavato dalla tabella 2) (kg/anno) azoto al campo prodotto da capi le cui deiezioni subiscono trattamenti che comportano un abbattimento dell azoto stesso (ricavato dal prodotto tra il peso vivo dei capi in questione, espresso in ton, ed il valore riportato in tabella 4) (kg/anno) Per gli altri allevamenti si applica invece la seguente equazione: N = N C + N C1 x N A ove: N azoto al campo (kg/anno) N C N C1 azoto al campo prodotto dai capi le cui deiezioni non subiscono trattamenti (ricavato dal prodotto tra il peso vivo dei capi in questione, espresso in ton, ed il valore ricavato dalla tabella 2) (kg/anno) azoto al campo prodotto da capi le cui deiezioni subiscono trattamenti che comportano un abbattimento dell azoto stesso (ricavato dal prodotto tra il peso vivo dei capi in questione, espresso in ton, ed il valore riportato in tabella 2) (kg/anno) N A percentuale di azoto non abbattuto dal trattamento (6) (%) (6) : dato ricavabile dalla tabella 3 per differenza con l azoto abbattuto 8. UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI Devono essere individuati appositi criteri per l applicazione al terreno degli effluenti zootecnici in modo da programmare la distribuzione secondo i reali fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze nutrizionali o vegetative delle stesse; detta pianificazione deve tenere conto dell utilizzo di eventuali altri fertilizzanti. Pertanto dovrà essere redatto un piano teso ad una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti che garantisca il rispetto dei limiti di apporto di azoto totale per ettaro e per anno al campo, 21

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