Premi di risultato e welfare aziendale

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1 Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Disposizioni attuative Premi di risultato e welfare aziendale Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti Consulenti del lavoro Più di un segnale giunge dalla Legge di Stabilità 2016 (1) di maggior attenzione alle misure che possono migliorare la conciliazione tra vita professionale e vita familiare dei lavoratori, non ultima la possibilità di sostituire il premio di risultato con somme o valori la cui esclusione dal reddito è disciplinata dal comma 2 e dall ultimo periodo del comma 3 dell articolo 51 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). Peraltro, già con il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, come integrato dalla richiamata Legge di Stabilità, il Governo ha destinato, in via sperimentale per il triennio , una quota pari a 38,3 milioni di euro per l anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l anno 2018 delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, secondo i criteri stabiliti con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Particolarmente interessante è, quindi, la possibile intersecazione fra la contrattazione in materia di welfare aziendale e quella relativa alla tassazione delle somme che premiano il miglioramento dei risultati aziendali. L imposta sostitutiva sui premi di risultato Il comma 182 dell articolo unico della legge n. 208/2015 dispone l assoggettamento del premio di risultato ad una imposta sostitutiva dell imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro lordi, innalzabile ad euro nel caso in cui vi sia il coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Il lavoratore può rinunciare alla agevolazione qualora ritenga più favorevole la tassazione ordinaria, come potrebbe essere nel caso di rilevanti oneri deducibili o di forti detrazioni. L incremento del limite a euro lordi opera in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro, che secondo l articolo 4 del D.I. 25 marzo 2015 si realizza attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. Precisa la stessa norma che non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui sopra i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione, il che rende difficilmente applicabile la maggiorazione soprattutto nelle realtà aziendali di piccole e medie dimensioni. I requisiti oggettivi Per fruire del beneficio fiscale, i premi di risultato devono essere a norma del comma 182 della legge n. 208/2015: di ammontare variabile; (1) Legge 28 dicembre 2015, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (G.U. Serie generale n. 302 del 30 dicembre 2015, S.O. n. 70). Diritto & Pratica del Lavoro 20/

2 Approfondimenti Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e oggettivamente verificabili sulla base di criteri definiti dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016; previsti dalla contrattazione di secondo livello avente i requisiti di cui all articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015; trasmessi telematicamente alla competente Direzione territoriale del lavoro. Dal testo del citato comma 182 emerge chiaramente come l imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate a titolo di premio di risultato, in luogo dell Irpef e delle relative addizionali, sia del tutto diversa dall analogo beneficio fiscale applicabile negli anni precedenti il Per fruire della tassazione agevolata non è sufficiente, infatti, che le somme erogate trovino collegamento con l efficienza o la produttività, bensì occorre che dette somme siano di ammontare variabile e la loro corresponsione sia riconducibile ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili. La denominazione stessa della natura delle somme che possono beneficiare della minor tassazione sottolinea come non si tratti di un mero premio di produttività bensì, appunto, di un premio di risultato legato quindi ad obiettivi che possono essere i più diversificati ma che debbono, comunque, essere concretamente misurabili. In aggiunta ai requisiti oggettivi, la Legge di stabilità 2016, comma 185, pone anche un requisito soggettivo che amplia, comunque, la platea dei possibili beneficiari che sono: i dipendenti del settore privato (2); titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell anno precedente quello di percezione del premio, ad euro Se il sostituto d imposta tenuto ad applicare l imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno. Il limite di euro comprende le somme assoggettate nell anno di riferimento all imposta sostitutiva del 10%. Sono, invece, esclusi i redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata nonché quelli di natura diversa dal reddito di lavoro dipendente. (2) Fondazione studi consulenti del lavoro, circolare n. 8/2016: Il comma 186 prevede che le disposizioni in esame trovino applicazione per i datori di lavoro del settore privato. Rientrano nell ambito del settore privato: - Datori di lavoro imprenditori; - enti pubblici economici (Epe); - società di capitali indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale; - associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato; - studi professionali individuali o associati in qualsiasi forma giuridica costituita; - istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; - ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; - aziende speciali costituite anche in consorzio; - consorzi di bonifica; - consorzi industriali; - enti morali; - enti ecclesiastici. Sono invece esclusi i seguenti datori di lavoro pubblici: - Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, comprese le Accademie e i Conservatori statali; - aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; - Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; - istituzioni universitarie; - istituti autonomi case popolari; - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; - enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali: sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome; - amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; -Agenziaperlarappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran); - agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n Diritto & Pratica del Lavoro 20/2016

3 Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti Platea di interessati Beneficiari Somme agevolabili Limite massimo Datori di lavoro del settore privato Lavoratori il cui reddito di lavoro dipendente nell anno precedente non superi la soglia dei euro Premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili euro, elevabili a in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori in azienda Misura del beneficio Imposta sostitutiva di Irpef ed addizionali del 10% Opzioni del lavoratore - Scelta della tassazione ordinaria - Scelta di misure di welfare aziendale in sostituzione del premio (3) Pubblicato il 16 maggio 2016 nell area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro mentre il relativo avviso è stato è stato pubblicato nella G.U. del 14 maggio u.s. (Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Il Decreto di attuazione Le disposizioni attuative sono state dettate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze del 25 marzo 2016 (3) e pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro il 16 maggio 2016 e di cui è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio Per quanto attiene ai contenuti degli accordi, l art. 2 del D.M. stabilisce che per fruire dell agevolazione i premi di risultato devono rispondere ai seguenti requisiti: le somme, di ammontare variabile, sono corrisposte a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall accordo; il raggiungimento degli obiettivi deve essere oggettivamente verificabile tramite il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati; il coinvolgimento paritetico dei lavoratori che consente di innalzare il tetto della somma agevolabile da a euro deve risultare dal contratto collettivo che stabilisce il premio di risultato. Il modello da utilizzare per il monitoraggio dei contratti di secondo livello, allegato al Decreto in esame, elenca gli indicatori che possono essere previsti nei contratti stessi e che danno loro un inequivocabile indirizzo contenutistico: Ministro dell economia e delle finanze, del 25 marzo 2016, attuativo dell articolo 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208). Diritto & Pratica del Lavoro 20/

4 Approfondimenti Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l Diritto & Pratica del Lavoro 20/2016

5 Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Approfondimenti La Fondazione studi dei consulenti del lavoro sottolinea con la circolare n. 8/2016 che l unico aspetto che si ritiene sia vincolante per la contrattazione collettiva di secondo livello riguarda i criteri di misurazione degli indicatori che devono essere oggettivi. Inoltre, per espressa previsione dell articolo 2 del Decreto, il beneficio fiscale spetta solo se il risultato è stato effettivamente raggiunto e ne è data dimostrazione utilizzando indicatori oggettivamente misurabili. La procedura Gli accordi sindacali devono essere telematicamente depositati presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del Decreto interministeriale del 25 marzo Lo prevede espressamente l articolo 5 del Decreto in commento, ma il deposito era nei fatti dovuto a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015 che all articolo 14 stabilisce che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. Nel sito del Ministero del lavoro è disponibile la procedura per la trasmissione telematica del contratto e degli eventuali allegati. Le nuove norme sono efficaci per le erogazione effettuate nel periodo di imposta 2016 e in quelli successivi (4). Purtuttavia, qualora l erogazione si riferisca a premi di risultato e a partecipazione agli utili relativi all anno 2015, il regime di favore può essere applicato a condizione che il contratto rispetti tutte le condizioni previste dalla nuova normativa. In tal caso il deposito del contratto se non ancora effettuato, deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del Decreto interministeriale in esame. Prudenzialmente si ritiene che debba farsi riferimento alla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016, anche se la pubblicazione riguarda meramente il comunicato e non l intero Decreto che è stato invece inserito, il 16 maggio, nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro. Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Comunicato Erogazione dei premi di risultato e partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata (16A03722) (G.U. n. 112 del 14 maggio 2016) Si rende noto che in data 25 marzo 2016, è stato adottato il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, che - in attuazione dell art. 1, commi da 182 a 191, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) - disciplina l erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata. Il Decreto sarà pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (sezione Documenti e norme - Pubblicità legale). La partecipazione dei lavoratori agli utili dell impresa Possono beneficiare dell imposta sostitutiva del 10% anche le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa a norma dell articolo 2102, codice civile. Art c.c. - Partecipazione agli utili Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente, la partecipazione agli utili [2099] spettante al prestatore di lavoro [2093, 2099, 2121, 2349, 2554] è determinata in base agli utili netti dell impresa [2349] e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio [2423, 2464, 2491, 2516], in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. (4) D.I. 25 marzo 2016, art. 7 (Efficacia). Diritto & Pratica del Lavoro 20/

6 Approfondimenti Massimo Mutti - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. L articolo 3 del Decreto interministeriale di attuazione dispone che agli utili distribuiti a questo titolo si applica il comma 6 dell articolo95del Tuir: 6. Fermo restando quanto disposto dall articolo 109, comma 9, lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. La scelta per il welfare aziendale Si è già detto che i lavoratori possono scegliere di convertire il premio di risultato spettante in beni e servizi erogati quali prestazioni di welfare aziendale. In tal caso le prestazioni fruite (ovviamente nei limiti del premio spettante) sono del tutto esenti da tassazione, compresa l imposta sostitutiva. I datori di lavoro possono, pertanto, realizzare un paniere di beni e servizi che tengono anche conto della composizione della forza lavoro e delle effettive esigenze dei dipendenti, includendo per esempio servizi di educazione e istruzione, di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali. Aiuta in tal senso il nuovo testo delle lettere f), f- bis) edf-ter) del comma 2 dell articolo 51, Tuir, introdotto dal comma 190 della legge n. 208/2015: D.P.R. n. 917/1981, art. 51, c. 2 f) l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100; f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12. In particolare, la lettera f) consente alla contrattazione collettiva aziendale di stabilire l utilizzo di opere o servizi aventi finalità educative, formative, ricreative, assistenziali, sociali, sanitarie o religiose che, se erogate volontariamente dal datore di lavoro soggiacciono al limite di deducibilità del 5 del costo del lavoro, di cui all articolo 100, Tuir. Dalle modifiche si ricava un trattamento di favore per la contrattazione collettiva, stante che non sembra possa negarsi, invece, la piena deducibilità delle erogazioni derivanti dall applicazione dei contratti collettivi. I voucher Una ulteriore facilitazione in tal senso deriva dalla possibilità, prevista dal nuovo comma 3-ter dell articolo 51, Tuir, che l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro avvenga mediante documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico c.d. voucher. L articolo 6 del Decreto interministeriale Lavoro-Finanze stabilisce i requisiti che debbono avere detti documenti: devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare; non possono essere monetizzati; non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare; non possono essere ceduti a terzi. In deroga a quanto sopra, possono essere cumulativamente indicati in un unico documento i beni e i servizi di cui all ultimo periodo del comma 3 dell articolo 51, Tuir, a condizione che il loro valore non ecceda il limite di deducibilità (euro 258,23). Sono esclusi da questa disposizione l affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto) di cui alla lettera c) del comma 2 del l articolo 51, Tuir, ai quali continua ad applicarsi il D.P.R. n. 207/ Diritto & Pratica del Lavoro 20/2016

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