CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE FENICE S.p.A

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1 Via Acqui, Cascine Vica - Rivoli (TORINO) - ITALIA FENICE Società per Azioni a socio unico con Capitale Sociale ,00 Euro I.V. a cura Direzione Risorse Umane e Comunicazione Interna - luglio 2008 Stampato su carta ecologica, riciclabile al 100%, priva di legno, totalmente priva di cloro e certificata FSC (Forest Stewardship Council) CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE FENICE S.p.A

2 VERBALE DI ACCORDO In data 5 giugno 2008 a Roma tra La Società Fenice S.p.A. Gruppo EDF assistita dall Unione Industriale di Torino e Le Organizzazioni Sindacali Nazionali e territoriali FIM, FIOM, UILM, FISMIC e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell Azienda è stato stipulato il presente accordo.

3 INDICE 1 PREMESSA 4 2 RELAZIONI SINDACALI Sistema di relazioni sindacali Monte ore sindacale Commissioni paritetiche permanenti Sicurezza Trasferte Formazione Qualifiche e professionalità 6 3 TRATTAMENTI NORMATIVI E RETRIBUTIVI Revisione delle voci retributive Unificazione operai e impiegati e trattamento festività infrasettimanale Maggiorazioni Maggiorazioni per lavoro festivo domenicale e per lavoro festivo infrasettimanale per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo Maggiorazioni per lavoro nella sesta giornata per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo Maggiorazioni per il lavoro prestato nella giornata di sabato per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo Maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario Accantonamenti terzo turno Permessi Annui Retribuiti 10 2

4 3.5 Permessi per motivi personali Indennità utilizzo patente di conduttore impianti a vapore di 1 grado Mensa Borse di studio 11 4 PREMIO ESPERIENZA 12 5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 14 6 PREMIO DI RISULTATO: Premio di Risultato 2007/ Nuovo Premio di Risultato Fenice Redditività (IR) Indice di Soddisfazione del Cliente (ISC) Indice Globale di Performances (IGP) Indicatore Sicurezza (IS) Indicatore Efficienza Manodopera (IEM) Verifica del Premio di Risultato Modalità di erogazione Aventi diritto 21 7 APPRENDISTATO Conduttori impianti a vapore di 1 grado Elettricisti/Cabinisti Formazione 23 8 ASSISTENZA INTEGRATIVA 23 9 CONVENZIONI CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM 24 3

5 1) PREMESSA Questo accordo integrativo sottoscritto da Fenice S.p.A. Gruppo EDF Electricité de France e i rappresentanti sindacali unitari dei propri lavoratori congiuntamente alle OO.SS. Nazionali e Territoriali del settore metalmeccanico, testimonia la condivisa volontà di superare una fase di relazioni sindacali nate dalla costituzione di Fenice come cessione di ramo d azienda da diverse società di provenienza e di aprire un nuovo corso delle relazioni industriali in azienda. Un nuovo corso che si fonda sul riconoscimento della specifica attività di Fenice, le cui peculiarità la distinguono in maniera originale da quella dei suoi molteplici clienti, che operano nei più diversi settori industriali, pur nella logica di offrire a tutti i propri clienti un servizio di eccellenza che preveda la valorizzazione di tutti gli asset aziendali, primo fra tutti il capitale umano di competenze e professionalità che caratterizza i dipendenti di Fenice. Una forza lavoro articolata in una complessa organizzazione sia territoriale che di mestieri, la cui coesione, nella sua originalità distintiva, viene identificata come un valore aggiunto ed un vantaggio competitivo nel complesso mercato dei servizi industriali nel settore eco-energetico. 2) RELAZIONI SINDACALI 2.1 Sistema di relazioni sindacali I rapporti sindacali all interno di Fenice sono stati in questi anni caratterizzati da trasparenza e condivisione, e si sono sempre svolti nel pieno rispetto reciproco delle parti. A fondamento di tali esperienze si è posto il riconoscimento congiunto dell importanza del ruolo delle risorse umane per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi aziendali, che richiedono una focalizzazione sulla necessità di incrementare la competitività aziendale, prerequisito necessario alla sopravvivenza ed allo sviluppo in un mercato sempre più agguerrito e concorrenziale. Lo stesso premio di risultato, oggetto del capitolo 6 del presente accordo, testimonia l importanza della partecipazione di tutti i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso il riconoscimento del loro contributo. Le parti confermano, nella prospettiva di una sempre maggiore evoluzione del livello delle proprie relazioni, l imprescindibilità dall adozione di un modello costruttivo di relazioni sindacali nella risoluzione di eventuali divergenze che prevenga il conflitto, incanalando gli sforzi delle parti, per mezzo degli strumenti appresso specificati, in una dialettica propositiva e basata sul reciproco ascolto e la condivisione delle informazioni essenziali all individuazione e alla risoluzione dei problemi. 2.2 Monte ore sindacale Le Parti convengono sulla seguente regolamentazione del monte ore per Permessi Sindacali: Ogni componente RSU potrà godere, secondo quanto previsto dall art. 23, penultimo comma, legge 300/70, di 8 ore mensili per svolgere l attività sindacale; 4

6 In aggiunta a quanto previsto dal punto precedente si dovrà tener conto dei permessi per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle ore necessarie al funzionamento delle Commissioni Paritetiche definite al paragrafo 2.3 del presente accodo. 2.3 Commissioni paritetiche permanenti Sicurezza Le parti ribadiscono l importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso lo svolgimento di una funzione preventiva e di conoscenza dei fattori di rischio determinati dallo svolgimento di ogni attività. A tale scopo, stante la complessità della materia, si conviene di istituire una Commissione Paritetica costituita da n. 4 rappresentanti sindacali scelti in via privilegiata tra chi riveste il ruolo di R.L.S., e da un uguale numero complessivo di componenti designati da Fenice. Tale commissione si riunirà due volte l anno (con cadenza semestrale) e in casi particolari, ogni qualvolta una delle parti ne faccia richiesta e avrà il compito di affrontare tutte le questioni rilevanti della materia e in particolare: analizzare le cause degli infortuni; valutare e diffondere buone pratiche finalizzate ad evitare incidenti ed infortuni; valutare DPI che via via si riterranno più opportuni in funzione delle mansioni e il loro corretto utilizzo; verificare la formazione dei lavoratori in tale materia; adeguare e armonizzare le procedure interne all evoluzione legislativa in materia Trasferte Ferma restando la validità e l applicazione dell istruzione operativa politica viaggi e trasferte di lavoro del 01/12/2006 di Fenice, le Parti hanno convenuto di istituire una Commissione Consultiva costituita da n. 4 rappresentanti sindacali e da n 2 componenti designati da Fenice. Tale commissione si riunirà una volta l anno e avrà il compito di esaminare tutte le questioni rilevanti in materia Formazione Le Parti, riconoscendo congiuntamente la fondamentale importanza delle politiche formative aziendali, hanno convenuto di istituire una Commissione Paritetica costituita da n. 4 rappresentanti sindacali e da uguale numero complessivo di componenti designati da Fenice. Tale commissione si riunirà una volta l anno e avrà il compito di affrontare tutte le questioni rilevanti della materia e in particolare: suggerire l adozione di programmi formativi che tendano a migliorare il livello professionale degli occupati e, nel contempo, ad incrementare i livelli aziendali di competitività; 5

7 valutare, rispetto alle mansioni e alle qualifiche, diverse modalità di erogazione di formazione (on the job, aula, ecc ); assicurare omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ogni unità operativa, con particolare riguardo alle conoscenze e capacità tecnico-professionali e agli strumenti utilizzati; Qualifiche e professionalità Le Parti hanno convenuto di istituire una Commissione Paritetica costituita da n. 4 rappresentanti sindacali e da uguale numero complessivo di componenti designati da Fenice. Tale commissione si riunirà due volte l anno, con cadenza semestrale, e avrà il compito di affrontare tutte le questioni rilevanti della materia e in particolare: valutare il profilo professionale di nuovi ruoli e suggerirne l inquadramento e/o gli aspetti retributivi; monitorare l omogenizzazione dei livelli professionali in funzione delle medesime mansioni svolte; valutare le professionalità che saranno descritte nel nuovo mansionario aziendale (in corso di realizzazione e la cui conclusione è prevista per la fine dell anno) in funzione della corretta individuazione dei livelli di inquadramento rispetto alla mansione svolta, in coerenza con quanto previsto nell ultimo rinnovo contrattuale, ma senza andare a sovrapporsi ai lavori delle Commissioni Nazionali e prevedendo anche la possibilità del raggiungimento di livelli di inquadramento superiori al quinto. 3 TRATTAMENTI NORMATIVI E RETRIBUTIVI 3.1 Revisione delle voci retributive Le Parti, dopo averne valutato la obsolescenza e l assoluta mancanza di corrispondenza all attuale assetto organizzativo di Fenice, convengono di abolire con decorrenza dal le seguenti voci retributive: - Indennità di cancelleria; - Abiti di lavoro; - Indennità disagio; - Incentivo carrellista; - Indennità antincendio. Pertanto, a partire dal 01 settembre 2008, le suddette voci retributive saranno corrisposte nella voce Superminimo non assorbibile ai soli lavoratori che ne beneficiano alla data della stipula del presente accordo. 3.2 Unificazione operai e impiegati e trattamento festività infrasettimanale In aggiunta a quanto previsto dal nuovo CCNL, che prevede la corresponsione di 11 ore e 10 per compensare il passaggio della retribuzione del personale operaio da oraria a mensile, le Parti convengono di corrispondere, con la retribuzione del 6

8 mese di dicembre, ulteriori 9 ore e 40 per tutto il personale con qualifica giuridica di operaio, a conguaglio della maggior retribuzione prevista dagli accordi in essere per le festività cadenti dal lunedì al venerdì. Le Parti convengono sul fatto che tali ore aggiuntive salvaguardano la retribuzione concordata, con riferimento al numero medio di festività che possono verificarsi dal lunedì al venerdì in un periodo di osservazione significativo, pari a 28 anni da oggi. 3.3 Maggiorazioni Maggiorazioni per lavoro festivo domenicale e per lavoro festivo infrasettimanale per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo. Le Parti rilevano l esistenza di casi di contenzioso in riferimento all incidenza sugli istituti (TFR, 13a Mensilità, ferie, permessi annui retribuiti per riduzione orario di lavoro e per ex festività abolite, premio fedeltà e anzianità, indennità sostitutiva del preavviso) delle maggiorazioni percepite per il lavoro festivo domenicale sul primo e sul secondo turno e per il lavoro festivo infrasettimanale per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo. E infatti comunemente riconosciuto dalle Parti che, a partire dal 1 gennaio 1993, come conseguenza dell accordo del 21 settembre 1992, le maggiorazioni percepite per il lavoro festivo domenicale prestato sul terzo turno siano già comprensive di tutte le incidenze sugli istituti. In considerazione di quanto precedentemente esposto ed al fine di definire in maniera complessiva e definitiva la materia, le parti convengono di adottare la soluzione di incrementare le maggiorazioni per le tipologie di prestazioni lavorative sopraesposte che diventano così omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti di natura normativa e contrattuale. Pertanto per quanto sopra esposto ed anche al fine di annullare ogni possibile disagio connesso con la difficoltà di utilizzare sistemi di trasporto collettivo nelle giornate di lavoro in oggetto, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, le maggiorazioni percepite per il lavoro festivo domenicale e per il lavoro festivo infrasettimanale, per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo, vengono elevate nelle misure qui di seguito sintetizzate e riportate nelle tabelle sottostanti (Tabella 1 e Tabella 2): Maggiorazioni per il lavoro festivo domenicale per i lavoratori a ciclo continuo Maggiorazione Attuale Nuova 1 turno 35% 40% 2 turno 60% 65% 3 turno 72,7% 75% 7 Tabella 1

9 Maggiorazioni per il lavoro festivo infrasettimanale per i lavoratori a ciclo continuo Maggiorazione Attuale Nuova Dalle alle % 85% Dalle alle % 95% Tabella 2 Resta inteso che, in considerazione di quanto precedentemente esposto, si ritiene assorbito dalle nuove maggiorazioni anche il c.d. compenso domenicale previsto da accordi ed usi in essere Maggiorazioni per lavoro nella sesta giornata per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo. Le Parti concordano sull esistenza di casi di contenzioso in riferimento all incidenza sugli istituti (TFR, 13a Mensilità, ferie, permessi annui retribuiti per riduzione orario di lavoro e per ex festività abolite, premio fedeltà e anzianità, indennità sostitutiva del preavviso) delle maggiorazioni percepite per il lavoro prestato nella sesta giornata dai lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo. In considerazione di quanto precedentemente esposto ed al fine di definire in maniera complessiva e definitiva la materia, le parti convengono di adottare la soluzione di incrementare le maggiorazioni per le tipologie di prestazioni lavorative sopraesposte che diventano omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti di natura normativa e contrattuale. Pertanto per quanto sopra esposto, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, le maggiorazioni percepite per il lavoro prestato nella sesta giornata dai lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo con riposo compensativo vengono elevate nelle misure qui di seguito sintetizzate e riportate nella Tabella sottostante (Tabella 3): Maggiorazioni per il lavoro prestato nella sesta giornata Maggiorazione Attuale Nuova 1 turno 50% 70% 2 turno 50% 70% 3 turno Prime 2 ore: 55% Successive: 60% 80% Tabella 3 8

10 3.3.3 Maggiorazioni per il lavoro prestato nella giornata di sabato per i lavoratori che operano con turnazioni a ciclo continuo. Al fine di annullare ogni possibile disagio connesso con la difficoltà di utilizzare sistemi di trasporto collettivo le Parti convengono di istituire un apposito sistema di maggiorazioni che va ad integrare e modificare quello in uso presso le Unità Operative di Fenice nelle giornate di lavoro del sabato per il personale che opera con turnazioni a ciclo continuo secondo quanto qui di seguito sintetizzato e riportato nella tabella in allegato: Maggiorazioni per il lavoro ordinario del sabato per i lavoratori a ciclo continuo Maggiorazione Attuale Nuova 1 turno 0% 5% 2 turno (dalle 18,00 alle 22,00) 24,4% 27,5% Le maggiorazioni per le tipologie di prestazioni lavorative sopraesposte sono omnicomprensive di ogni incidenza sugli istituti di natura normativa e contrattuale Maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario In considerazione di quanto disposto nel presente titolo (Maggiorazioni), ed al fine di unificare i trattamenti retributivi applicati presso le diverse unità operative di Fenice, le Parti convengono di uniformare, a far data dal 1 gennaio 2009, il trattamento retributivo relativo alle maggiorazioni per lavoro ordinario e per lavoro straordinario secondo quanto disposto nell Allegato A. Ai fini dell applicazione delle suddette disposizioni ci si dà atto che per lavoro notturno si intende quello che va dalle ore alle ore 06.00, che per lavoro festivo si intende esclusivamente quello prestato di domenica o durante una festività infrasettimanale e che la settimana lavorativa è quella che comincia con il Primo Turno del lunedì mattina. Per i soli lavoratori a ciclo continuo si considera lavoro straordinario festivo: quello prestato oltre le 8 ore lavorate in una giornata festiva; quello prestato in una giornata di riposo compensativo cadente in un giorno festivo. Resta inteso che ove siano in vigore turnistiche con inizio/fine turno diversa da quella indicata nella tabella in Allegato A l orario di decorrenza verrà conseguentemente adeguato. Le Parti, riconoscendo che il sistema di maggiorazioni così definite costituisce trattamento di miglior favore rispetto a quanto stabilito nel vigente CCNL di categoria e dalla precedente contrattazione aziendale, nell ipotesi in cui futuri interventi 9 30,4% 33,5% 3 turno 60,5% 63,5% Tabella 4

11 contrattuali e/o di legge introducano una diversa regolamentazione della materia, convengono di assorbire il trattamento fino a concorrenza di quanto disposto dal presente accordo Accantonamenti terzo turno A partire dal mese di luglio 2008 viene abolito il sistema di accantonamento di mezz ora di retribuzione e dei conseguenti riposi compensativi, ex accordo 3 luglio 1978 tra FIAT e le Organizzazioni Sindacali Nazionali. Si conviene inoltre di abolire analoghi istituti di accantonamento di parte delle ore lavorate sul terzo turno in uso presso le Unità Operative Fenice non di provenienza FIAT Auto e pertanto, a partire dal , la prestazione lavorativa svolta sul terzo turno sarà retribuita per tutte le otto ore con le maggiorazioni previste. I riposi compensativi maturati precedentemente alla data del e non fruiti entro il saranno liquidati con le spettanze del mese di ottobre Permessi Annui Retribuiti Ad integrazione di quanto disposto dall art 5 Disciplina Generale - Sezione Terza del vigente CCNL a tutti i dipendenti della Fenice S.p.A. viene concesso di fruire i PAR anche a frazione di ora, previa richiesta di autorizzazione entro un congruo termine organizzativo (min. 48 ore). Resta altresì inteso che, visto quanto precedentemente esposto, la concessione da parte dell Azienda di permessi non retribuiti avverrà solo nel caso in cui il richiedente abbia esaurito i PAR in conto ore ed i PAR maturati dell anno. 3.5 Permessi per motivi personali A far data dal 1 gennaio 2009, al fine di omogeneizzare e regolamentare l attuale disciplina delle assenze per motivi personali, a tutti i dipendenti verranno concessi specifici permessi retribuiti per le seguenti causali: Visite mediche specialistiche; Cure fisioterapiche; Nascita figlio; I permessi, fruibili a ore e di norma per un massimo di 4 ore per evento, non cumulabili nella giornata con altri giustificativi, saranno concessi nella misura massima di 40 ore annue, riproporzionate in base alle differenti tipologie di orario di lavoro e in funzione delle frazioni di anno di servizio. I permessi saranno valorizzati sulla base della retribuzione ordinaria. Per poter usufruire dei permessi in oggetto il lavoratore dovrà farne richiesta almeno cinque giorni lavorativi precedenti l assenza e presentare apposita documentazione che giustifichi la richiesta. Nei casi di visite mediche o cure fisioterapiche, entro tre giorni dall evento dovrà comunque essere presentata idonea documentazione comprovante la data e l orario in cui la prestazione sanitaria è avvenuta, pena la decadenza del beneficio. Resta inteso che la presente disciplina annulla e sostituisce integralmente quanto 10

12 disposto in materia, con particolare riguardo al permesso per ritiro vettura, pubblicazioni matrimoniali, trasloco, interventi chirurgici di familiari e visite mediche, da precedenti accordi o prassi aziendali fino ad ora vigenti. I permessi suddetti integrano fattispecie diverse da quelle regolamentate dall art. 4 legge 53/2000. Al riguardo si ritiene opportuno dare alcune indicazioni operative in merito alle causali che possono dare origine ai permessi ex art.4: 1. Decesso del coniuge o del convivente o di un parente diretto entro il secondo grado, purché risultante da certificazione anagrafica; 2. Documentata grave infermità del coniuge o del convivente o di un parente diretto entro il secondo grado, purché risultante da certificazione anagrafica. La grave infermità deve essere certifica ta da idonea documentazione, presentata entro 5 giorni dalla ri presa dell attività lavorativa, redatta dal medico specialista del SSN o della struttura sanitaria che deve tassativamente riportare la specifica dicitura di grave infermità. 3.6 Indennità utilizzo patente di conduttore impianti a vapore di 1 grado A far data dal 1 gennaio 2009, il personale in possesso di patente per la conduzione di impianti a vapore di 1 grado riceverà un indennità lorda pari a 2,00 per ogni giornata di effettivo lavoro prestato in attività che prevedano l utilizzo della patente. Le Parti convengono che tale indennità non va computata nella base di calcolo per le maggiorazioni per lavoro notturno e straordinario ed è comprensiva delle incidenze su tutti gli istituti diretti ed indiretti. 3.7 Mensa Per ogni giornata lavorativa in cui non sia possibile utilizzare i sistemi di ristorazione abitualmente forniti, l Azienda provvederà ad erogare ad ogni dipendente un indennità sostitutiva, omnicomprensiva di ogni incidenza, pari a 4,00 da corrispondersi con il cedolino paga del mese successivo a quello di maturazione. 3.8 Borse di studio Nello spirito di incrementare la partecipazione dei figli dei dipendenti di Fenice ad un percorso scolastico che promuova livelli di istruzione sempre più elevati, le parti hanno effettuato una ricognizione del sistema relativo alla concessione delle borse di studio fino ad ora vigente. Nella convinzione che lo stesso possa essere ulteriormente migliorato, anche per meglio rispondere alle crescenti opportunità professionali collegate al settore dell energia, le Parti hanno deciso di costituire un Gruppo di Lavoro, composto da 4 rappresentanti sindacali e da due Componenti della Direzione Aziendale, con la finalità di individuare un sistema di incentivazione maggiormente indirizzato a premiare i percorsi formativi di interesse aziendale e le migliori performances degli studenti. 11

13 Il Gruppo di Lavoro si impegnerà a produrre una bozza della nuova proposta entro il mese di dicembre del Il periodo transitorio verrà gestito mediante il mantenimento dell attuale sistema, sintetizzato nella tabella qui di seguito riprodotta (Tabella 5): CICLO SCOLASTICO REQUISITI IMPORTI EROGATI Licei/istituti Istituti Professionali e Commerciali Università: Ingegneria Università: Chimica/Fisica/Giurisprudenza Informatica/Matematica/ Economia e Commercio Amministrazione aziendale o industriale 4 PREMIO ESPERIENZA Con votazione media 8/10 e oltre Con votazione media da 7/10 a 7,9/10 Con votazione media 8/10 e oltre Con votazione media da 7/10 a 7,9/10 Con media 27/30 su almeno 4 esami Con media da 24 a 26/30 su almeno 4 esami Con media 27/30 su almeno 4 esami Con media da 24 a 26/30 su almeno 4 esami Le Parti, consapevoli che l esperienza maturata nel quotidiano espletamento delle proprie mansioni costituisce un valore aggiunto di ogni organizzazione del lavoro, hanno convenuto di istituire un apposito premio che, con decorrenza 01 luglio 2008, verrà erogato a tutti i dipendenti Fenice S.p.A. con le spettanze relative al mese successivo a quello in cui avranno maturato venti, venticinque, trenta, trentacinque anni di anzianità aziendale. Inoltre nel caso di dimissioni per pensionamento, ai lavoratori con almeno trent anni di anzianità aziendale, con le spettanze di fine rapporto, verrà erogato un ulteriore premio di importo pari a lordi. Resta inteso che, al fine del computo dei requisiti suddetti, si terrà conto dell anzianità convenzionale. Gli importi, relativi al periodo di vigenza del seguente accordo sono riportati nella tabella sottostante (Tabella 6): ,12 77,47 77,47 51,65 232,41 154,94 180,76 129,12 Tabella 5

14 Anzianità Importi lordi 20 anni E 1.000,00 25 anni E 2.000,00 30 anni E 2.000,00 35 anni E 3.000,00 Dimissioni per pensionamento E 4.000,00 Gli importi riportati nella tabella sono omnicomprensivi di ogni incidenza su istituti diretti ed indiretti. Le Parti si danno inoltre atto che il Premio Esperienza, come precedentemente definito, risulta nel complesso migliorativo rispetto a qualsiasi trattamento o uso analogo applicato presso Fenice, con particolare riguardo a quanto previsto in materia di orologio, premio anzianità e fedeltà, che pertanto sono integralmente assorbiti e sostituiti fatta eccezione, ai soli fini del previgente premio di fedeltà, per il personale in forza alla firma del presente accordo avente data di assunzione convenzionale antecedente al 31 ottobre 1972 ed individuato in specifico elenco per il quale, al solo fine della determinazione degli importi spettanti, si farà riferimento alla normativa preesistente Resta inoltre inteso che, in assenza di una specifica regolamentazione, successivamente al periodo di vigenza del presente accordo gli importi sopra riportati saranno rivalutati in considerazione del tasso d inflazione reale annuo. Le Parti, al fine di non incidere in modo negativo sull andamento economico aziendale dell anno in corso, convengono di posticipare al 2009 l erogazione del premio per coloro che matureranno i requisiti dei 20 anni nel corso del In particolare l erogazione avverrà secondo quanto riportato nella tabella sottostante (Tabella 7): Trimestre di maturazione dei 20 anni di anzianità 4 trimestre 2008 Gennaio 2010 Tabella 7 Resta altresì inteso che il personale che maturerà il requisito dei 20 anni nel 2008 e che si dovesse dimettere in data antecedente a quella prevista nella precedente tabella per l erogazione del premio, riceverà il relativo importo con le spettanze di fine rapporto. Inoltre al personale che alla data della firma del presente accordo avrà maturato un anzianità aziendale convenzionale maggiore di 20 anni e minore di 25 verrà erogato una tantum con le spettanze del mese in cui percepiranno il premio dei 25 anni, un ulteriore importo lordo di 500 omnicomprensivo. Invece, al personale 13 Mese di erogazione 1 trimestre 2008 Aprile trimestre 2008 Luglio trimestre 2008 Ottobre 2009 Tabella 6

15 che alla stessa data avrà maturato un anzianità maggiore di 25 anni e minore di 30 anni, verrà erogato una tantum con le spettanze del mese in cui percepirà il premio dei 30 anni, un ulteriore importo lordo di 500 omnicomprensivo. 5 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Premesso che Fenice ha come obiettivo primario la soddisfazione dei clienti presso cui opera, adottando di conseguenza l organizzazione del lavoro che meglio si adegua alle specifiche esigenze e che, data la specifica tipologia di produzione, di norma utilizza il ciclo continuo, le Parti concordano sul fatto che la migliore soluzione organizzativa in caso di distribuzione dell orario di lavoro sui tre turni a ciclo continuo è quella che prevede lo schema di turnazione a cinque squadre, che sarà adottata in via preferenziale. Tale organizzazione permette infatti di sopperire alle esigenze di sostituzione e alla copertura dell assenteismo strutturale, nel rispetto della normativa sull orario di lavoro. La cadenza delle giornate di lavoro garantisce inoltre l intera fruizione della spettanze, con particolare riguardo alle modalità indicate dalla legge 66/2003 e garantisce una riduzione dei turni notturni e del lavoro durante le festività. Le Parti convengono, per meglio cogliere le opportunità che l istituto della reperibilità può offrire al modello organizzativo sopra riportato, di istituire una commissione paritetica che sarà composta da n 4 rappresentanti sindacali e da un eguale numero di rappresentanti aziendali. Tale commissione si impegna a completare i lavori ed a presentare una proposta entro dicembre PREMIO DI RISULTATO 6.1 Premio di Risultato 2007/2008 Al fine di addivenire ad una più agevole regolamentazione del nuovo Premio di Risultato le Parti si sono accordate sull erogazione del saldo del Premio di risultato, da corrispondersi con le spettanze del mese di luglio 2008, secondo gli importi riportatati nell Allegato B che costituisce parte integrante del presente verbale. Restano esclusi da tale erogazione le unità operative di Fenice: Livorno (cliente TRW) e Impianto di Termovalorizzazione di Melfi; mentre per l Unità Operativa di Melfi (cliente SATA), dove sussiste allo stato uno specifico accordo (Premio di Competitività Variabile), lo stesso sarà integrato, in questa fase transitoria, da un importo pari a 1.100,00 lordi che verrà erogato con specifica Una Tantum con le competenze del mese di Luglio Con specifico riferimento agli importi indicati nell allegato B, le Parti hanno convenuto ai sensi del 2 comma art. 120 C.C. come modificato dall art.1 L 297/82, la loro esclusione dalle base di calcolo per il TFR. Le Parti si danno altresì atto che i medesimi importi sono soggetti al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di secondo livello, secondo quanto disposto dall art.1 comma 67 Legge 247/2007 e alle emanande norme attuative, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall art 9 disciplina generale sezione terza del vigente CCNL e che gli stessi sono da intendersi comprensivi di tutti gli istituti contrattuali e di legge in quanto in sede di determinazione degli stessi si è tenuto conto di ogni incidenza. 14

16 6.2 Nuovo Premio di Risultato Fenice Le Parti convengono di istituire un nuovo Premio di Risultato (di seguito PdR) che essendo focalizzato sulle attività e sui servizi svolti da Fenice, rispecchi in modo più adeguato le performances aziendali. In considerazione di ciò, si conviene di destinare quote del precedente premio relative al P.P.G. all incremento dell importo della 14 a mensilità, ottenendo così, anche dal punto di vista degli importi e dei riferimenti agli istituti previgenti, un valore di premio totalmente nuovo. Tali quote, diverse in ragione dei livelli contrattuali (come riportato nell Allegato C) andranno a costituire la 14 a mensilità che pertanto, a partire dall anno 2009, verrà erogata esclusivamente con le spettanze del mese di luglio secondo gli importi indicati nel predetto Allegato C. Il nuovo PdR di Fenice sarà costituito dai seguenti indicatori: Indicatore Redditività (di seguito denominato IR); Indicatore di Soddisfazione del Cliente (di seguito denominato ISC); Indicatore Globale di Performances (di seguito denominato IGP); Indicatore Sicurezza (di seguito denominato IS) Indicatore della Efficienza Manodopera (di seguito denominato IEM) Redditività (IR) Le Parti, per misurare la redditività dell Azienda, convengono di utilizzare l indicatore economico dell EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un azienda basato solo sulla sua gestione caratteristica, al lordo di interessi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), deprezzamento di beni e ammortamenti. Nella tabella sottostante (Tabella 8) vengono riprodotti gli obiettivi dell Indicatore Redditività, espressi in milioni di euro, relativamente agli anni di vigenza del presente accordo: % premio erogato EBITDA 2008 EBITDA 2009 EBITDA 2010 EBITDA % % 106,3 110,5 115,0 119,6 80% 105,9 110,1 114,5 119,1 70% 105,5 109,7 114,1 118,6 60% 105,1 109,3 113,6 118,2 50% 104,7 108,8 113,2 117,7 40% 104,2 108,4 112,7 117,3 0% 102,6 106,7 111,0 115,4 15 Tabella 8

17 Al fine di determinare gli importi da erogarsi al raggiungimento dei singoli obiettivi come sopra indicati, nella tabella sottostante (Tabella 9) sono riportati gli importi massimi erogabili per gli anni di vigenza: ANNO IMPORTO MASSIMO Tabella Indice di Soddisfazione del Cliente (ISC) L indice di Soddisfazione del Cliente è l indicatore con cui si misura il grado di soddisfazione del cliente con riferimento ai servizi forniti da Fenice. La soddisfazione del singolo cliente viene misurata mediante l utilizzo di questionari in cui viene assegnato un punteggio in base alla qualità dei servizi forniti da Fenice e ponderato in funzione delle criticità e della rilevanza dell argomento per il cliente. I risultati ottenuti vengono poi consolidati in un indice annuale complessivo per tutti i clienti e ponderato in funzione della loro rilevanza. Nella tabella sottostante (Tabella 10) è riprodotta la scala di obiettivi al raggiungimento dei quali verrà erogata la quota di PDR ad essi correlata, da prendere come riferimento per ciascuno dei quattro anni di vigenza del presente accordo: ISC Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 >95 400,00 400,00 450,00 500,00 > = 93 < ,00 350,00 350,00 400,00 > = 91 < ,00 325,00 325,00 350,00 > = 89 < ,00 300,00 300,00 300,00 < Tabella 10 16

18 6.2.3 Indice Globale di Performances (IGP) L Indice Globale di Performances è l indicatore con cui si misura la mancata erogazione dei principali vettori energetici (aria compressa, energia elettrica, energia termica, energia frigogena). La mancata erogazione viene misurata in minuti equivalenti di fermata degli impianti del Cliente, tali minuti sono poi rapportati (mediante l utilizzo del criterio del fatturato verso il cliente) alla potenza complessiva di tutti gli impianti installati presso le Unità Operative Fenice. L Indice Globale di Performances viene determinato secondo le formule qui di seguito riportate: Minuti equivalenti vettori energetici IGP = Energia non erogata = x Totale energia erogata anno precedente Al fine di individuare il risultato utile alla determinazione del PdR, l Azienda prenderà in considerazione solamente i disservizi generatisi per cause imputabili ai dipendenti Fenice come anche quelli ad essi non imputabili ma aggravatisi a causa della cattiva gestione da parte dei dipendenti Fenice. A tal fine l Azienda fornirà annualmente l elenco dettagliato dei disservizi ad essa imputabili, con l indicazione delle cause che li hanno generati e/o aggravati e della loro durata. Nella tabella sottostante (Tabella 11) è riprodotta la scala di obiettivi da prendere come riferimento per ogni anno di vigenza del presente accordo e gli importi relativi ad ogni anno di osservazione ai fini del Premio di Risultato: 17 Minuti Anno (MinE q En Elettrica x FatturatoEn Elettrica) + (MinE q En Termiica x FatturatoEn Termica) + (MinE q En Frigogena x FatturatoEn Frigogena) + (MinE q En Aria Compressa x Fatturato Aria Compressa) (FatturatoEn Elettrica + FatturatoEn Termica + FatturatoEn Frigogena + Fatturato Aria Compressa) IGP Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 <1 740,00 740,00 840,00 940,00 >=1<=3 640,00 640,00 740,00 840,00 >=3<=6 620,00 620,00 700,00 780,00 >=6<=9 600,00 600,00 660,00 720,00 >9<=12 580,00 580,00 620,00 660,00 >12<=15 560,00 560,00 600,00 620,00 >15<=25 550,00 550,00 580,00 580,00 >25<=30 540,00 540,00 540,00 540,00 > Tabella 11

19 L Azienda si impegna a fornire un report trimestrale dell indicatore IGP per favorirne il monitoraggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati Indicatore Sicurezza (IS) Le parti si danno atto che la sicurezza è uno dei valori fondamentali alla base delle attività dell azienda e concordano sulla necessità di realizzare una radicata cultura della sicurezza, in conformità ai più elevati standard di tutela sia legale che di buone pratiche. In questa prospettiva, e senza prescindere dal costante impegno aziendale allo sviluppo di tale cultura, le parti hanno inteso individuare un ulteriore strumento che permetta di focalizzare l attenzione di ogni lavoratore su questo importante tema. A tal fine, nell ambito della definizione del nuovo PdR, è stato introdotto questo specifico indicatore che, nell intenzione delle Parti, contribuirà alla diffusione di una cultura finalizzata alla sicurezza. In questa logica e nell ottica di prevenzione continua, l indicatore Sicurezza (IS) misura gli eventi infortunistici dovuti ad inosservanza delle norme e/o delle disposizioni di sicurezza, perseguendo la riduzione del loro numero fino all auspicato azzeramento di tali eventi. A tal fine, nella tabella sottostante (Tabella 12), è riprodotta la scala di obiettivi al raggiungimento dei quali verrà erogata la quota di PDR ad essi correlata, da prendere come riferimento per ciascuno dei quattro anni di vigenza del presente accordo: IS Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 =0 450,00 500,00 600,00 650,00 =1<=2 350,00 400,00 500,00 550,00 =3<=4 340,00 375,00 425,00 450,00 =5<=7 320,00 325,00 350,00 350,00 =8<=10 300,00 300,00 300,00 300,00 > Tabella 12 L Azienda si impegna a fornire un report trimestrale dell indicatore IS per favorirne il monitoraggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 18

20 6.2.5 Indicatore Efficienza Manodopera (IEM) Le Parti si danno atto che l efficienza della manodopera costituisce un elemento gestionale cardine per l azienda nell ambito dello scenario competitivo in cui essa si muove ed hanno pertanto convenuto di introdurre in via sperimentale, a partire dall anno di riferimento 2009, uno specifico parametro che ne monitori collettivamente gli andamenti a livello di Unità Operativa/Ente. Tale parametro è calcolato secondo la seguente formula: Ore ordinarie lavorate Ore Teoriche X Ore di Ferie e PAR fruite Ore di Ferie e PAR collettivi La determinazione delle ore teoriche avviene ad un livello individuale con le seguenti modalità: Tot. ore teoriche anno: Riposi settimanali: Ferie: Es PAR: Es Festività infrasett.: Es. 48 = % Assenze: 88 = Ore Teoriche: N di ore da determinarsi di anno in anno in funzione del calendario Al fine della determinazione a livello di Unità Operativa/ente delle ore teoriche, la quota individuale viene moltiplicata per il numero medio di dipendenti iscritti presso l Unità Operativa/ente nell anno di riferimento. Resta altresì inteso che al fine della determinazione del parametro non saranno prese in considerazione e pertanto detratte da quelle teoriche le ore fruite per le seguenti causali: infortuni, maternità obbligatoria, permessi sindacali, permessi donazione sangue, permessi per allattamento, periodi di ricovero ospedaliero superiori a 5 giorni e eventi di malattia con assenze continuative superiori al mese. A tal fine, nella tabella sottostante (Tabella 13), è riprodotta la scala di obiettivi al raggiungimento dei quali verrà erogata la quota di PDR ad essi correlata, da prendere come riferimento per ciascuno degli anni di vigenza del presente accordo: 19

21 IEM Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 >=1, >=1,20<1, >=1,15<1, >=1,10<1, >=1,05<1, >=1,<1, < Tabella 13 L Azienda si impegna a fornire un report trimestrale dell indicatore IEM per favorirne il monitoraggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati Verifica del Premio di Risultato Le Parti nel definire gli indicatori che determineranno gli importi annuali del PdR si sono basate sulla prevedibilità delle loro variazioni nell arco dei quattro anni. Dato il carattere di sperimentalità, le parti effettueranno annualmente una verifica per monitorare gli andamenti e, a fronte di eventi imprevisti e/o risultati significativamente discordanti, concorderanno eventuali interventi correttivi Modalità di erogazione Le Parti, nel ribadire che il nuovo Premio di Risultato Fenice ha carattere di incertezza e variabilità, concordano che, a partire dal 1 gennaio 2009, verrà erogata mensilmente a tutti i dipendenti una quota di PdR pari a 150 lordi. L erogazione del saldo del PdR avverrà per tutto il personale avente diritto con le spettanze del mese di luglio dell anno successivo a quello di riferimento a saldo delle quote erogate mensilmente. Le Parti si danno altresì atto che gli importi del nuovo PdR Fenice sono soggetti al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di secondo livello, secondo quanto disposto dall art.1 comma 67 Legge 247/2007 e alle emanande norme attuative, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall art 9 disciplina generale sezione terza del vigente CCNL e che gli stessi sono da intendersi comprensivi di tutti gli istituti contrattuali e di legge in quanto in sede di determinazione degli stessi si è tenuto conto di ogni incidenza. 20

22 6.2.8 Aventi diritto Indipendentemente dalla tipologia contrattuale utilizzata per l assunzione, l intero ammontare del PdR, come risultante dalla somma dei risultati annuali che gli indici che lo compongono avranno generato, sarà riconosciuto a tutto il personale in forza per l intero anno di riferimento. Il personale assunto dopo l inizio dell anno di riferimento riceverà un ammontare riproporzionato al numero di mesi effettivamente lavorati nell anno di riferimento. Al personale che nel corso dell anno di riferimento cesserà il rapporto di lavoro con la Fenice S.p.A. verrà riconosciuto, con le spettanze di fine rapporto, un PdR pari ad un numero di ratei corrispondenti al numero di mesi interamente lavorati. In tali casi l ammontare del premio sarà calcolato sulla base degli importi generati dal PdR nell anno precedente a quello di riferimento. Le Parti convengono infine che il PdR verrà riconosciuto anche ai lavoratori che hanno operato per conto di Fenice con contratto di somministrazione, in misura di tanti ratei quanti saranno i mesi lavorati nell anno di riferimento. Tale erogazione avverrà con le spettanze relative all ultimo mese di missione calcolando il relativo importo sulla base del valore del PdR generato nell anno precedente a quello di riferimento. Al fine della determinazione dei ratei le Parti convengono che sarà considerato mese interamente lavorato quello in cui ci sia stata presenza per almeno quindici giorni di calendario. 7 APPRENDISTATO Con riferimento a quanto stabilito dall art. 49 D.LGS. 276/2003 e alla specifica disciplina prevista nel CCNL per l Industria Metalmeccanica, le Parti convengono sulla necessità di utilizzare lo strumento dell apprendistato professionalizzante quale tipologia contrattuale preferenziale per l inserimento delle nuove risorse in Fenice, con particolare riferimento alle figure professionali presenti in campo operativo. A questo fine si è deciso di regolamentare il contratto di apprendistato professionalizzante definendone le specificità applicative per Fenice S.p.A., con particolare riferimento alle seguenti figure professionali: 7.1 Conduttori impianti a vapore di 1 grado Inquadramento: Il lavoratore assunto per l acquisizione della qualifica professionale di conduttore di impianti a vapore di 1 grado, con inquadramento finale previsto in 4 categoria, sarà inserito con inquadramento in 2 categoria. Qualora il lavoratore consegua la patente di secondo grado nell arco dei primi 18 mesi, al lavoratore, come condizione di miglior favore rispetto all attuale disciplina, sarà attribuita la 3 Categoria dal mese successivo a quello del conseguimento della patente. Qualora il lavoratore consegua la patente di primo grado nell arco dei primi 35 mesi, al lavoratore, come condizione di miglior favore rispetto all attuale disciplina, 21

23 sarà attribuita la 4 Categoria dal mese successivo a quello del conseguimento della patente. Qualora le precedenti condizioni non si verifichino nel corso del periodo di apprendistato, l azienda applicherà integralmente quanto previsto a livello contrattuale e normativo. A condizione che nel corso del periodo di Apprendistato sia stata acquisita la patente di primo grado, come condizione di miglior favore rispetto a quanto attualmente previsto, il lavoratore conseguirà la 5 categoria al momento della trasformazione a tempo indeterminato. Durata: La durata massima prevista in caso di assunzione in apprendistato è di 48 mesi, riducibile a 42 se l apprendista è in possesso di diploma inerente l attività da svolgere (Perito Meccanico). Nella condivisa volontà di cogliere l opportunità di stabilizzare i rapporti di lavoro in una prospettiva di miglioramento professionale, anche in considerazione delle caratteristiche dell apprendistato favorevoli alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e in una prospettiva di consolidamento delle competenze di mestiere, qualora l apprendista acquisisca la patente di Primo Grado in un momento antecedente alla naturale scadenza del contratto, l azienda trasformerà il contratto a tempo indeterminato trascorsi 36 mesi dall assunzione e, successivamente, al momento dell acquisizione della patente. 7.2 Elettricisti/Cabinisti Inquadramento: Il lavoratore assunto per l acquisizione della qualifica professionale di Elettricista/ Cabinista, con inquadramento finale previsto in 4 categoria, sarà inserito con inquadramento in 2 categoria. Durata: Come condizione di miglior favore rispetto a quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale, nella condivisa volontà di cogliere l opportunità di stabilizzare i rapporti di lavoro in una prospettiva di miglioramento professionale, anche in considerazione delle caratteristiche dell apprendistato favorevoli alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, e in una prospettiva di consolidamento delle competenze di mestiere, la durata massima prevista per questa tipologia di assunzione è di 42 mesi, riducibile a 36 se l apprendista è in possesso di diploma inerente l attività da svolgere (Perito Elettrico) Nella condivisa volontà di cogliere l opportunità di stabilizzare i rapporti di lavoro, in una prospettiva di miglioramento effettivo delle competenze professionali e di mestiere, con riferimento al profilo professionale analizzato, l azienda prevede la stabilizzazione del 90% del personale assunto con questa tipologia contrattuale. 22

24 7.3 Formazione Premesso che la società Fenice è in possesso dei requisiti relativi alla capacità formativa e al tutor, ai fini della possibilità di erogare la formazione formale all interno dell azienda, secondo quanto indicato dai Paragrafi Capacità Formativa dell Impresa e Tutor dell art.4 Formazione della Disciplina contrattuale del 2006; di locali idonei all erogazione della formazione, della consolidata esperienza maturata nel suddetto contesto aziendale nell erogazione di formazione con le varie modalità in uso diffuso e di lavoratori con esperienza e titolo di studio adeguati e in grado di trasferire competenze, le Parti convengono: sulla necessità di assicurare omogeneità nei contenuti dei programmi formativi attraverso un offerta formativa in linea con opportunità di sviluppo interno e impiegabilità e trasferibilità delle competenze; sulla necessità di assicurare la trascrizione sui libretti formativi; sulla necessità di inserire nell ambito delle 40 ore di formazione trasversale un ora in cui le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno illustrare il ruolo della rappresentanza dei lavoratori. 8 ASSISTENZA INTEGRATIVA Le Parti, consapevoli che il diritto fondamentale alla salute rappresenta uno degli interessi primari di tutti e che l assistenza sanitaria è garantita dallo Stato a tutti i cittadini, convengono di istituire, a partire dal 1 gennaio 2009, una forma integrativa di Assistenza Pubblica per tutti i lavoratori di Fenice S.p.A. ad esclusione di coloro che sono già destinatari di altra forma di assistenza integrativa attualmente vigente in Azienda (quadri e dirigenti) sulla base dei seguenti principi: polizza assicurativa; contributo annuo per ciascun lavoratore dipendente assicurato di 150,00 di cui 100,00 a carico dell Azienda e 50,00 a carico del dipendente, assoggettato al regime contributivo e fiscale previsto dalle disposizioni di legge in vigore in materia di fondi sanitari integrativi e senza incidenze sulla base di calcolo del TFR. possibile estensione al nucleo familiare a carico del dipendente; In considerazione del numero di dipendenti potenzialmente interessati e del conseguente ammontare del contributo, Fenice, al fine di garantire ai dipendenti le migliori prestazioni assicurative possibili, si impegna, visto quanto disposto dal 2 comma dell art 3 dell accordo istitutivo del 25 febbraio 2008 tra FIAT S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali FIM, FIOM, UILM, FISMIC Nazionali, a presentare apposita domanda di adesione al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa dei Lavoratori del Gruppo FIAT (FASIFIAT). Nel caso in cui tale richiesta di adesione venisse respinta, l Azienda si impegna a ricercare soluzioni alternative quali adesione a Fondi assicurativi aperti o sottoscrizione di specifiche polizze con Compagnie Assicurative, nel quadro dei principi sopra enunciati. 23

25 Resta inoltre inteso che, con l introduzione, a partire dal 1 gennaio 2009, della assicurazione sanitaria integrativa, verranno meno i seguenti istituti e servizi oggi in uso presso Fenice S.p.A.: Cure Termali; FAAS; CEDAS; SISPORT; Assistente Sociale; Soggiorni estivi; Automatismo Augusta per trattenute in busta paga. 9 CONVENZIONI Fenice S.p.A. si impegna a stipulare specifiche convenzioni che portino significative agevolazioni a tutti i dipendenti nell acquisto dei beni e servizi che di volta in volta saranno oggetto delle convenzioni stesse con particolare riguardo a quelli prodotti dalle società clienti. 10 CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti della Società Fenice S.p.A. che operano sul territorio italiano ed avrà validità fino al 31/12/2011. Nel secondo semestre del 2011 le Parti si incontreranno per definire, sulla base di quanto stabilito dalla presente intesa, il Nuovo Premio di Risultato che avrà a riferimento gli anni Le Parti nel riconfermarsi che gli istituti normativi e retributivi regolamentati dal presente accordo sono nel loro complesso di gran lunga migliorativi, rispetto a quelli precedentemente in vigore, concordano di armonizzare ad essi tutte le Unità Operative/Sedi di Fenice S.p.A. in Italia. A tal fine, vista la maggiore complessità del processo di armonizzazione degli istituti oggi applicati presso l Unità Operativa di Livorno si conviene di organizzare un tavolo tecnico con le OO.SS Nazionali e Territoriali e con la RSU per definire il processo di allineamento entro il 31 dicembre QUOTA CONTRIBUZIONE UNA TANTUM L Azienda mediante affissione in bacheca da effettuarsi nel mese di settembre 2008 comunicherà che in occasione della firma del presente accordo i sindacati stipulanti FIM FIOM UILM e FISMIC chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel corso del mese di ottobre L Azienda distribuirà insieme alle buste paga corrisposte nel mese di settembre 2008, l apposito modulo che consenta ai lavoratori di accettare e rifiutare la richiesta del sindacato e che dovrà essere riconsegnato all Azienda entro il 15 ottobre La mancata riconsegna del modulo costituirà manifestazione tacita del consenso. 24

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