I N D I C E TITOLO II - DEFINIZIONI

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1 1 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G. Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi. Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G. Art. 4 - Strumenti di attuazione Art. 5 - Norme geologiche generali Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell attività edilizia Art. 6 bis Norme per l edilizia sostenibile Art. 7 - Tipo edilizio Art. 8 - Tipo stradale Art. 9 - Abaco Art Indici urbanistici ed edilizi Art Comparti d intervento Art Filo fisso Art Destinazioni d uso Art Categorie di intervento TITOLO II - DEFINIZIONI TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO Art. 15 Aree progetto Art. 16 Aree progetto urbane (AP) Art Zone, sottozone ed aree Art Zone A Art Sottozone A1 Centro storico di Offagna Art Sottozone A2 Borghi storici Art Sottozone A3 Edifici e manufatti storici isolati Art Sottozone A4 Ville di interesse storico e/o architettonico Art Zone B Art Sottozone B1 Sature consolidate Art Sottozone B2 Incomplete Art Sottozone B3 Nuclei extraurbani esistenti Art Zone C Art Sottozone C1 Consolidamento del tessuto urbano Art Sottozone C2 Edificazione di margine Art Sottozone C3 Edilizia diffusa Art. 30.a Sottozone C*1 Art. 30.b Sottozone C4 Aree periurbane

2 2 Art Zone D Art Sottozone D1 Art Sottozone del comparto D2 Art Sottozone DB Aree di trasformazione Art Zone F Art Zone H Art Zone V Art Zone R Art Zone E Art Sottozone E1 Agricole normali Art Sottozone E2 Agricole dei crinali Art Sottozone E3 Corsi d acqua Art Sottozone E4 Formazioni vegetali diffuse TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI Art Atti autorizzativi precedenti l adozione del P.R.G. Art Piani urbanistici preventivi vigenti Art Edifici in contrasto col nuovo P.R.G. Art Facoltà di deroga Art. 48 Abachi dei tipi edilizi Art. 49 Adeguamento del P.R.G. al P.P.A.R.

3 3 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Elementi costitutivi della Variante al P.R.G. 1. Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati: - NTA - Norme Tecniche di Attuazione Variante Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati - Tav. P/2 - Il territorio comunale, scala 1:5.000 Variante Tav. P/3 - Il territorio urbano, scala 1:2.000 Variante Sono documenti del P.R.G.: - Relazione illustrativa - Progetto di massima (dicembre 1997) - R/1 - Relazione illustrativa (settembre 1998) - R/2 - Relazione illustrativa Variante Relazioni Tematiche (Analisi botanico-vegetazionale, Analisi geologico-geomorfologica e idrogeologica, Relazione geologico-tecnica ed elaborati cartografici - Variante 2010) - Tav. A/1 Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R., scala 1: Tav. A/1a Quadro dei vincoli e delle tutele del P.P.A.R. modificati, scala 1: Variante Tav. A/2 Quadro dei vincoli del PTC e PAI, scala 1: Variante Tav. P/1 - Il Progetto del Territorio, scala 1: Tav. S/2 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni ), scala 1: Tav. S/3 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni ), scala 1: Tav. S/4 - Storia degli insediamenti sul territorio (Trasformazioni ), scala 1: Tav. U/1 - Trasformazioni dell uso del suolo (Periodo ), scala 1:5.000 Art. 2 - Valore prescrittivo degli elementi costitutivi. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati: le NTA - «Norme tecniche di Attuazione Variante 2010», la «Schedatura degli edifici e manufatti storici isolati» e le Tavv. P/2 Variante 2010, e P/3 Variante 2010 di cui al precedente articolo. Nei casi di non coincidenza tra norme più generali e norme specifiche, ovvero tra indici numerici riportati negli abachi e indici riportati nella normativa di zona o sottozona, si applica comunque la disposizione più restrittiva. Nei casi in cui si riscontri la non corrispondenza fra le presenti norme e gli altri elaborati del Piano, le prescrizioni delle presenti norme prevalgono sugli altri elaborati.

4 4 Nel caso di non corrispondenza fra elaborati grafici in scala diversa, prevalgono le tavole in scala maggiore (1:2000). Per tutte le aree urbane, in genere, nella Variante la Tav. P/2 (scala 1:5.000) riporta le sole lettere indicative delle Zone (una lettera ciascuna); pertanto, laddove nella Tav. P/2 compare soltanto una lettera, ai fini della completa individuazione delle Sottozone ed Aree (seconda lettera o numero per le Sottozone e numero per le eventuali Aree) vale la Tav. P/3 (scala 1:2.000). Ai fini della precisa definizione dei limiti e del computo delle superfici delle varie Sottozone ed Aree, qualora vi sia sovrapposizione di diverse simbologie grafiche, il limite da considerare è quello definito nelle Tavv. P/2, P/3 dalla linea continua chiusa; negli stessi elaborati, il confine dei comparti di intervento di cui all art. 11 è quello rappresentato dal limite delle sottozone ed aree poste all interno della linea tracciata mediante successione di punti. I disegni degli abachi allegati alle presenti norme vanno utilizzati tenendo conto delle seguenti precisazioni: - le misure non sono in scala; - fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica nelle zone comprese nelle aree progetto, sono vincolanti i criteri che presiedono alle modalità di aggregazione degli edifici, alla loro collocazione nel lotto, all attacco a terra, nonché gli indici numerici e le prescrizioni specifiche che corredano i disegni stessi, nei casi in cui sono riportati. Art. 3 - Contenuti e campo di applicazione del P.R.G. Il presente strumento urbanistico costituisce il variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Offagna, elaborato ai sensi della legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni, e secondo le norme regionali contenute nella L.R. 5/8/92 n. 34 e nelle N.T.A. del P.P.A.R. approvato con Del. Amm.va n. 197 del 3/11/1989. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dall intero territorio comunale, al quale si riferisce la disciplina contenuta negli elaborati elencati al precedente art.1. Art. 4 - Strumenti di attuazione Il P.R.G. si attua attraverso interventi urbanistici preventivi ed attraverso interventi edilizi diretti. Gli interventi urbanistici preventivi si attuano attraverso strumenti urbanistici preventivi, che sono quelli di cui all art.4, comma 1 ed al Titolo IV della L.R. 34/92, eventualmente integrati da successive disposizioni legislative; essi sono di iniziativa pubblica o privata alle condizioni stabilite dalle leggi che ne regolamentano i procedimenti di attuazione e l efficacia, e sono obbligatori soltanto in determinate zone del territorio comunale individuate nelle planimetrie e nelle presenti norme; in generale, essi richiedono una progettazione urbanistica di dettaglio, intermedia fra il P.R.G. ed il progetto edilizio. Nei comparti in cui il P.R.G. prevede l intervento urbanistico preventivo e che non sono

5 5 sottoposte a piani di iniziativa comunale, la proprietà elabora piani attuativi di iniziativa privata, che debbono essere estesi all intera superficie compresa nei comparti di cui all art.11; l eventuale variazione dei limiti dei comparti costituisce Variante al P.R.G., salvo quanto previsto al successivo art. 11. In tutte le zone del territorio comunale dove non sia prescritto l intervento urbanistico preventivo, si applica, comunque, l intervento edilizio diretto. Anche nelle zone in cui è previsto l intervento urbanistico preventivo, successivamente a questo è obbligatorio l intervento edilizio diretto. Ogni intervento edilizio diretto è subordinato al rilascio di uno degli specifici strumenti dell attuazione diretta, come definiti dalla legislazione vigente. Art. 5 - Norme geologiche generali Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica nel territorio comunale debbono essere preceduti da indagini volte ad accertarne la fattibilità geologica e geomorfologica, in accordo con quanto previsto dalle vigenti norme di legge (D.M. 11/3/88, Circolari Regione Marche n.10 del 10/11/87, n. 14 e n. 15 del 28/8/90 e successive integrazioni e modificazioni). In generale, esse dovranno essere comprensive di: - Indagine geologica su base litostratigrafica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo. - Indagine geomorfologica a scala adeguata (almeno 1:2000) sull area oggetto di trasformazione e su quelle limitrofe per un intorno significativo, nella quale siano riportati tutte le forme ed i processi morfogenetici con le rispettive tendenze evolutive, i probabili spessori delle coltri eluvio-colluviali presenti, gli effetti superficiali di deformazione riscontrabili sugli edifici e manufatti esistenti. - Indagini geognostiche e/o geofisiche sulla caratterizzazione dei terreni, sullo spessore delle coltri, sulla risposta sismica locale. - Prove geotecniche di laboratorio condotte su campioni rappresentativi dei litotipi presenti. - Verifiche di stabilità dei versanti eventualmente necessarie in relazione agli interventi previsti. - Studi idrologici (precipitazioni meteoriche, deflussi, infiltrazioni) nel bacino idrografico per la previsione e progettazione esatta di opere di drenaggio superficiale e per l analisi dei livelli piezometrici delle acque sotterranee, al fine di prevedere sistemi di sub-irrigazione, drenaggi superficiali e/o profondi, sistemi di raccolta delle acque piovane in grado di mantenere la permeabilità pre-esistente delle aree destinate alla edificazione per evitare un aumento delle portate dei corsi d acqua superficiali. Tutti gli studi suddetti dovranno essere corredati da elaborati cartografici in scala e numero sufficiente per la progettazione, nonché da relazioni tecniche in cui siano chiaramente specificate le modalità esecutive ed i risultati ottenuti; negli elaborati si dovrà anche fare riferimento alle analisi geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche che sono a corredo del P.R.G..

6 6 Nelle zone con aree a pendenza variabile, il divieto di edificabilità si estende alle sole aree con pendenza superiore al 30% ai sensi della Circ. Reg. n. 4 UA/URB del 28/4/88. Art. 6 - Tutela e sviluppo del verde nell attività edilizia In tutti i progetti per interventi edilizi diretti o per interventi urbanistici preventivi, gli alberi e gli arbusti esistenti alla data di adozione delle presenti norme dovranno essere rilevati ed indicati nelle planimetrie. La cartografia allegata all analisi botanico-vegetazionale non ha valore probatorio ai fini dell individuazione degli individui e delle formazioni vegetali da salvaguardare. E di norma rigorosamente vietato l abbattimento delle specie protette dalle leggi regionali in materia di flora protetta (L.R. 7/85 e succ. mod. valida per zone all interno dei perimetri urbani e L.R. 6/05 valida per le zone agricole). All interno dei perimetri urbani, fino all attuazione di quanto previsto dall articolo 20, comma 6 della L.R. forestale 6/05, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 7/1985 e successive modificazioni. Nelle zone urbane (A, B, C, D e F) chiunque, senza le prescritte autorizzazioni, abbatta o devitalizzi alberi di alto fusto è soggetto alle sanzioni dell Art. 7 e agli obblighi dell Art. 8 della L.R. 7/85 che prevede di impiantare fino a un numero quadruplo di piante nei luoghi e secondo le modalità prescritte dall Ufficio Foreste della Regione competente per territorio. L autorizzazione all abbattimento in ambito urbano è concessa soltanto nei casi (art. 3 L.R. 7/85): a. di inderogabili esigenze attinenti opere pubbliche o di pubblica utilità b. di abbattimento indispensabile per l edificazione di costruzione edilizia c. di realizzazione di opere di miglioramento e trasformazione fondiaria omissis. Secondo la L.R. 9/2001. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 7/85 gli organi chiamati all'approvazione dei progetti debbono verificare e comprovare l'impossibilità di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l'abbattimento delle piante. Per esemplari irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti, se minacciano rovina e rappresentano pericolo il Sindaco può ordinarne l abbattimento. In zona agricola (E) il Comune concede l autorizzazione all abbattimento nei seguenti casi previsti dalla L.R. 6/2005 all Art.21, comma2 - Capo IV: a) realizzazione di opere pubbliche; b) realizzazione di opere di pubblica utilità; c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie; d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria; e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo; f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante; g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;

7 7 h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti; i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità. omissis Nei progetti per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per le costruzioni edilizie, in quelli di miglioramento o trasformazione fondiaria devono essere indicati gli alberi da abbattere attestando l inesistenza di soluzioni alternative all abbattimento degli stessi. Gli enti competenti al rilascio dell autorizzazione verificano l inesistenza di soluzioni tecnicamente valide diverse da quelle comportanti l abbattimento degli alberi. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 gli enti competenti indicano gli alberi da abbattere, contrassegnandoli con idoneo mezzo. Le siepi e le formazioni vegetali miste presenti in zona agricola sono tutelate dalla L.R. 6/05 art. 24 e art. 25. Le siepi presenti nelle scarpate nelle zone urbane sono tutelate dalla L.R. 7/85 e succ. mod. Le canne sono considerate piante e non arbusti come stabilito dalla Cassazione Civile il 31/05/1943 e quindi non sottoposte a tutela. E vietato l abbattimento degli alberi di olivo ai sensi del D.L.vo n 475 del , salvo nei casi in cui sia accertata dall Ispettorato provinciale dell Agricoltura la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, fermo restando la possibilità di abbattere 5 piante ogni biennio. L abbattimento di un numero di piante superiore a 5 è consentito in caso di opere di miglioramento fondiario, di pubblica utilità o per costruzione di abitazione. In tal caso va presentata domanda al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste compente il quale rilascia l autorizzazione indicando tempi e modi del reimpianto. Le piante di olivo in caso di nuova edificazione dovranno preferibilmente essere inglobate nel progetto delle aree verdi ma in mancanza di soluzioni alternative, potranno essere spostate o abbattute nel rispetto di quanto sopra riportato. In caso di espianto e successivo trapianto delle piante di olivo va inviata una semplice comunicazione al Servizio Decentrato Agricoltura e Foreste competente indicando il luogo di trapianto. In base all art. n. 37 delle N.T.A. del Piano Paesistico Ambientale Regionale è stabilito il divieto di distruzione o manomissione degli elementi diffusi del paesaggio agrario quali gelsi, querce isolate, querce a gruppi sparsi e le altre specie protette da L.R. vigenti, siepi stradali e poderali, alberature stradali, alberature poderali; vegetazione ripariale, boschi residui e siepi salvo l ordinaria manutenzione e fermo restando il disposto della legislazione regionale sopra citata. Inoltre dovranno essere posti a dimora nuovi alberi di alto fusto nella misura di 1 pianta ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta, oltre a specie arbustacee nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq. di superficie di lotto non coperta. La scelta delle specie deve avvenire almeno per l 80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali (si veda l elenco qui allegato) con preferenza per quercia,

8 8 leccio, alloro, lentisco, corbezzolo, alaterno, e non meno del 70% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere a latifoglie. E vietato, inoltre, rendere impermeabili con pavimentazioni ed altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature. Ogni progetto edilizio ed urbanistico dovrà essere corredato da un rilievo della vegetazione esistente e dallo studio dettagliato delle sistemazioni di progetto degli spazi aperti con l indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e delle relative specie, e dal progetto delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna. Con esplicito riferimento alle indicazioni del P.T.C. vigente Progetti di settore 2.1 L ambiente, in sede di redazione dei piani attuativi delle Aree progetto di cui al successivo art. 15, dovrà essere previsto un piano del verde in grado di integrare le tematiche ambientali nell ambito della progettazione urbana e delle interazioni tra ambiente costruito e territorio circostante prevedendo, ove possibile, aree parco, boschi urbani, con o senza attrezzature, ed un ruolo del verde privato come elemento integrativo dell intero sistema del verde, nonché della valutazione della capacità di assorbimento della CO2 da parte della vegetazione di progetto e della capacità di assorbimento da parte delle aree drenanti di progetto delle acque meteoriche conseguenti alla impermeabilizzazione del suolo oggetto di edificazione. In ogni caso tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell art.11 della L.R. N.6/2005. I terreni coperti da foreste e da boschi ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, ovvero tutti quei terreni di cui all art. 2 commi 2 e 6 del D.Lgs. 227/2001 sono tutelati ai sensi dell art. 142 del D.Lgs. 42/2001. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE ALBERI: acero minore, acero campestre, acero napoletano, leccio, tiglio comune, frassino maggiore, orniello, roverella, cerro, carpino nero, carpino bianco, olmo, bagolaro, castagno, ciliegio selvatico, maggiociondolo, sorbo comune, albero di giuda. ARBUSTI: corniolo, alaterno, alloro, corbezzolo, berretta da prete, scotano, sanguinello, ligustro, lentisco, ciliegio canino, ciavardello, biancospino, ginestra, rosa canina, prugnolo, vescicaria. ELENCO DELLE SPECIE DA UTILIZZARE IN AREE RIPARIALI ALBERI:salice bianco, pioppo nero, pioppo nero italiano, pioppo tremulo, pioppo bianco, ontano nero ARBUSTI: salice rosso, salice triandra, salice di ripa. ALLEGATO 2

9 9 SPECIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N L. R. n. 6/05 Legge forestale regionale Tutela degli alberi ad alto fusto Non si applica nei vivai, alle varietà ornamentali quali ibridi e cultivar, nelle tartufaie coltivate e controllate, nei castagneti in attualità di coltura, negli impianti di arboricoltura da legno, nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti (Art. 20 comma 6). Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie (Art. 20 comma 1): leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi pino domestico (Pinus pinea) Pino d Aleppo (Pinus halepensis) abete bianco (Abies alba) tasso (Taxus baccata) agrifoglio (Ilex aquifolium) cipresso comune (Cupressus sempervirens) castagno (Castanea sativa) faggio (Fagus sylvatica) tiglio (Tilia spp.) acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus minor); olmo montano (Ulmus glabra); ontano nero (Alnus glutinosa) e bianco (Alnus incana); ciliegio canino (Prunus mahaleb) sorbo domestico (Sorbus domestica); ciavardello (Sorbus torminalis); sorbo montano (Sorbus aria); sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia) pioppo bianco (Populus alba), pioppo tremolo (Populus tremula) carpino bianco (Carpinus betulus); carpinella (Carpinus orientalis); carpino nero (Ostrya carpinifolia) albero di giuda (Cercis siliquastrum) bagolaro (Celtis australis) corbezzolo (Arbutus unedo); fillirea (Phyllirea latifolia); terebinto (Pistacia terebinthus); lentisco (Pistacia lentiscus); gelso nero (Morus nigra) e gelso bianco (Morus alba). Tutela delle siepi Sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade, di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici e privati (Art. 24 comma 1).

10 10 Ai fini del presente articolo le zone H, V ed R (ad eccezione delle sottozone RA) sono assimilate alle zone F mentre le sottozone RA sono assimilate alle zone E. Art. 6 bis Norme per l edilizia sostenibile Al fine di promuovere ed incentivare la sostenibilità energetico-ambientale valgono le definizioni, i criteri di certificazione, il calcolo dei parametri edilizi di cui alla Legge regionale n. 14/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione degli incentivi di cui all art 10 della L.R. 14 l Amministrazione comunale provvederà ad approvarli con apposita delibera di Consiglio Comunale.

11 11 TITOLO II - DEFINIZIONI Art. 7 - Tipo edilizio Per tipo edilizio si intende un esemplare di costruzione avente alcune caratteristiche specifiche relative a: planimetria, altezza media, impianto strutturale, articolazione distributiva, modalità di aggregazione con gli altri edifici, rapporto con il lotto, rapporto con la strada. I tipi edilizi riportati negli abachi vengono distinti in: residenziali e industriali - artigianali. Art. 8 - Tipo stradale Per tipo stradale si intende un esemplare di strada avente alcune caratteristiche specifiche relative alla dimensione ed alla suddivisione della carreggiata, alla presenza ed ubicazione di marciapiedi, e parcheggi, alla presenza e disposizione dell alberatura, al rapporto con l edificazione prospiciente. L individuazione del tipo stradale è riportata nello specifico Abaco. Art. 9 - Abaco Per abaco si intende l insieme di prescrizioni scritte, numeriche e grafiche che definisce le caratteristiche tipologiche degli spazi edificati e non, in particolare di edifici residenziali, artigianali-industriali e rurali, di strade. L abaco seleziona alcuni degli elementi fondamentali dei manufatti previsti dal Piano, proponendo degli esemplari ai quali riferirsi nella progettazione esecutiva. Gli abachi costituiscono parte integrante delle N.T.A. Art Indici urbanistici ed edilizi Le prescrizioni ed indicazioni grafiche contenute nelle Tavole di Piano e negli abachi sono completate da indici numerici e parametri urbanistici ed edilizi, per individuare le quantità edificabili e per meglio definire i caratteri delle opere realizzabili. Le definizioni degli indici e parametri adottate dal P.R.G. coincidono con quelle contenute nell art. 13 del R.E.T. emanato con D.P.G.R. n. 23 del 14/9/89. Il parametro relativo ai parcheggi si intende sempre riferito alla dotazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico; per la dotazione di parcheggi privati si applica il disposto

12 12 dell art. 2 della L. 122/89 e successive eventuali modificazioni. La potenzialità edificatoria delle aree viene stabilita sia nelle norme contenute nel successivo Titolo III attraverso indici numerici, sia negli abachi attraverso prescrizioni grafiche ed indici numerici. Nei casi in cui vi sia discordanza tra le norme, ovvero vi sia discordanza tra indici fondiari ed indici territoriali, prevale la norma più restrittiva. Negli interventi urbanistici preventivi, la Superficie territoriale - a cui si applica l UT (indice di utilizzazione territoriale) nonché il calcolo della dotazione minima di spazi pubblici di cui al D.M. n 1444 del 2/4/68 e successive modificazioni ed integrazioni - è tutta quella compresa nei limiti del comparto di intervento di cui al successivo art. 11. Gli indici di utilizzazione fondiaria e di fabbricabilità fondiaria stabiliti per le diverse sottozone ed aree nel successivo Titolo III si applicano sui singoli lotti; pertanto, il trasferimento di potenzialità edificatoria da un lotto ad un altro che determini in un singolo lotto il superamento dei suddetti indici costituisce Variante al P.R.G. a meno che non sia previsto nell ambito di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica e che non venga superata la potenzialità edificatoria complessiva delle aree comprese nel Piano; fanno eccezione gli appezzamenti delle zone E, come stabilito all art. 2 della L.R. 13/90. Art Comparti d intervento Le norme specificano per alcune sottozone o aree la dimensione minima di superficie richiesta perché siano consentiti gli interventi, siano essi interventi edilizi diretti ovvero gli interventi urbanistici preventivi. Per alcuni di questi ultimi la superficie minima d intervento può essere stabilita parametricamente, ovvero, come avviene nella maggior parte dei casi, coincide con quella rappresentata nelle planimetrie di Piano: in questo caso essa prende il nome di «comparto di intervento» e non può essere suddivisa né ridotta se non attraverso l approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica qualora il Comparto risulti compreso in una delle aree progetto, di cui al successivo art.15. Per i comparti di intervento è E consentita altresì l approvazione di Piani attuativi di iniziativa privata di dimensioni più contenute, ma non inferiori al 50% rispetto alla superficie indicata negli elaborati, previo parere favorevole dell Ufficio Tecnico comunale, che dovrà comunque esaminare le proposte complessive di Piano presentate dagli interessati allo stralcio, che dimostrino la possibilità di utilizzare le aree residue secondo le previsioni del PRG. E facoltà del Comune, in luogo della cessione delle aree per gli standards urbanistici previsti dal P.R.G., richiedere la monetizzazione delle stesse sulla base di una tabella di valutazione dei costi correnti di esproprio delle aree e della realizzazione delle opere (parcheggi, verde attrezzato,ecc.) periodicamente aggiornata dalla Amministrazione Comunale. Le aree a destinazione per servizi ed attrezzature che sono individuate nella Tav. P/3 all interno dei perimetri dei comparti di intervento, concorrono al soddisfacimento del

13 13 fabbisogno di superfici per spazi pubblici di cui al D.M. 2/4/1968; la somma della loro superficie all interno di ciascun comparto non può essere ridotta, mentre dovranno essere integrate con altre qualora la suddetta somma non raggiunga la dotazione minima stabilita nel citato D.M. e sue modificazioni ed integrazioni; le superfici destinate a percorsi ciclabili e pedonali ed a spazi pedonali (sottozone HC, art. 42) possono essere assimilate alle sottozone VG e VR (art. 47) e in esse inglobate. Non costituisce, tuttavia, Variante al P.R.G. l eventuale diversa distribuzione nei piani attuativi delle superfici interne ai comparti rispetto a quella rappresentata nella Tav. P/3. Ai comparti d intervento individuati nelle planimetrie di Piano si applica la norma di cui all art. 32 della L.R. 34/92 relativa ai comparti edificatori. Art Filo fisso Le planimetrie di Piano individuano per alcune aree il filo fisso: per filo fisso si intende l allineamento obbligatorio del fronte principale degli edifici ad una distanza prescritta dalla sede stradale. La prescrizione del filo fisso prevale sulle prescrizioni relative alle distanze dai confini e/o dalle strade. La sua modifica può solo avvenire in sede di approvazione di piano attuativo di iniziativa pubblica. Art Destinazioni d uso Di seguito si presenta l elenco delle principali destinazioni d uso con le loro articolazioni, a cui si farà riferimento nel Titolo III «Disciplina del Territorio». Annessi e garages di pertinenza (ai sensi dell art. 18 della legge 765/67 e degli artt. 2 e 9 della legge 122/89) quando non specificamente considerati, sono da ritenersi compresi. Per quanto riguarda i cambi di destinazione d uso, anche nel caso di subentri, ed anche nel caso che non comportino interventi edilizi, essi sono ammessi qualora la nuova destinazione sia compresa fra quelle conformi alla «Disciplina del Territorio» di cui al Titolo III; in questo caso il rispetto degli standards specifici è richiesto solo nei casi in cui la norma stabilisca per il nuovo uso dotazioni superiori a quelle previste per l uso preesistente, indipendentemente dall effettiva dotazione. Qualora nell attuazione del P.R.G. si ipotizzassero usi non previsti nell elenco che segue, l Amministrazione comunale potrà assimilarli per analogia a quelli indicati. 1) Residenze - permanenti e temporanee, urbane ed extra-urbane; 2) Abitazioni collettive - collegi, convitti, conventi, carceri; 3) Attività agrituristiche; 4) Pubblici esercizi - bar, ristoranti, trattorie, pizzerie; 5) Attrezzature ricettive - alberghi, pensioni, locande, motel, residences, comprensivi sia delle parti ricettive vere e proprie sia delle parti di servizio, soggiorno e ritrovo; 5 bis) Attrezzature ricettive bed & breakfast; 6) Attrezzature per lo spettacolo - cinema, teatri, sale da ballo, centri e sale polivalenti, sale di ritrovo;

14 14 7) Commercio al dettaglio - singoli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq. 150; 8) Commercio all ingrosso - magazzini, depositi e spazi di servizio e di supporto; 9) supermercati, esercizi commerciali anche singoli con superficie di vendita compresa fra mq 150 e mq 1500 (medie strutture di vendita); 10) Uffici e studi professionali - agenzie varie, attività di servizio alle imprese, ambulatori medici; 11) Artigianato di servizio - gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri, barbieri, piccola produzione tradizionale; 12) Artigianato di produzione e industria - tutti i tipi di attività artigianali e industriali che risultano compatibili con l ambiente, compresi gli spazi di supporto, gli uffici, i laboratori di ricerca; 13) Magazzini - Depositi coperti, centri merce, luoghi di raccolta, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci con gli annessi spazi di supporto e di servizio; 14) Depositi a cielo aperto - spazi per la raccolta di materiali edilizi, di cantiere, ferrosi, di auto, roulottes, macchine agricole, compresi gli eventuali spazi coperti per uffici, guardiole e servizi, nella misura massima di mq. 100 di Su.; 15) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - servizi socio-sanitari e assistenziali a gestione pubblica o convenzionata; 16) Attrezzature di interesse comune - generale o locale - centri culturali, educativi e ricreativi, biblioteche, a gestione pubblica o convenzionata, sedi a gestione pubblica di associazioni di partecipazione dei cittadini all attività politico-amministrativa; 17) Attrezzature religiose - edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, compresi gli spazi per le attività complementari, ricreative e sportive; 18) Scuole dell obbligo - asili nido, scuole materne elementari e medie inferiori, comprese le aree scoperte destinate al gioco, al verde ed allo sport; 19) Uffici pubblici - sedi dell Amministrazione comunale, comprese quelle decentrate, nonché delle altre amministrazioni pubbliche; 20) Sedi di associazioni - sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive, previdenziali, 21) Attrezzature militari - impianti a servizio delle forze armate, della pubblica sicurezza, della protezione civile, della guardia di finanza; 22) Attrezzature e servizi tecnici - impianti tecnologici (gas, acqua, energia elettrica, telefoni) stazioni per l autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, magazzini e depositi pubblici; 23) Impianti di depurazione delle acque reflue; 24) Attrezzature per il verde - aree di uso pubblico sistemate con specie vegetali, percorsi pedonali e ciclabili, ed elementi di arredo, destinate alla ricreazione, al gioco libero, al riposo, al tempo libero; 25) Attrezzature per lo sport - impianti e servizi necessari per l attività sportiva all aperto ed al chiuso (palestre, piscine coperte, palazzetti), comprensivi degli spazi di servizio; 26) Strade - sedi viarie per la circolazione veicolare; 27) Spazi pedonali e ciclabili - marciapiedi, portici, gallerie, piazze, percorsi pedonali e ciclabili in sede propria; 28) Cimiteri; 29) Parcheggi - parcheggi di uso pubblico, in superficie o multipiano, fuori ed entro terra, comprensivi degli spazi di servizio; piazzali per circhi e giostre; 30) Stazioni di servizio e distribuzione dei carburanti; 31) Orti urbani, campi urbani, prati urbani; 32) Terreni agricoli; pascoli; 33) Abitazioni a servizio dell agricoltura e dell attività zootecnica;

15 15 34) Fabbricati di servizio all agricoltura - depositi, fienili, cantine, silos, ricoveri, serbatoi idrici; 35) Allevamenti aziendali; 36) Serre; 37) Lavorazione di prodotti aziendali - cantine, frigoriferi, caseifici, mangimifici; 37bis) Lavorazione di prodotti artigianali zootecnici; 38) Infrastrutture agricole ed opere di difesa del suolo; 39) Formazioni vegetali naturali, boschi, vegetazione ripariale; 40) Giardini e ville privati. Art Categorie di intervento Le definizioni delle categorie di intervento sono quelle individuate dal D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e da eventuali successive modificazioni ed integrazioni che debbono ritenersi prevalenti anche rispetto a quanto previsto dal regolamento edilizio comunale.

16 16 TITOLO III - DISCIPLINA DEL TERRITORIO Art. 15 Aree progetto Con riferimento: - agli indirizzi del P.T.C. posti a base del Modello di riferimento per le N.T.A. dei P.R.G. ed in particolare dell art. 60 delle N.T.A. del citato Modello; - all art. 15, 3 comma della Legge regionale n. 34 del 5/8/1992; la presente variante individua Aree progetto suddivise in n. 14 Aree Progetto Urbane (AP) ed in n. 3 Aree progetto di Riqualificazione Infrastrutture Rurali (AR), da sottoporre obbligatoriamente a piani attuativi di iniziativa pubblica, in relazione ai quali vengono definite unicamente le destinazioni d uso complessive, i carichi insediativi, la dotazione degli standards di cui al DM n del 1968 ed i parametri urbanistici ed edilizi principali rimettendo ai Piani attuativi le ulteriori prescrizioni. L Amministrazione Comunale, al fine di programmare un equilibrato governo e sviluppo del territorio comunale, delle spese e degli introiti ad essi conseguenti, su propria iniziativa o su sollecitazione di operatori e/o proprietari delle aree interessate provvederà: 1. a predisporre preventivamente ed approvare, con delibera del Consiglio Comunale, schemi di Convenzioni tipo contenenti, tra l altro, gli impegni in merito ai tempi di realizzazione delle opere pubbliche e private, alla eventuale cessione di aree ed opere, alla corresponsione degli oneri, alle garanzie richieste, ai tempi massimi di attuazione delle singole fasi attuative ed alla validità temporale della convenzione in caso di mancato rispetto degli impegni previsti da parte dei soggetti aventi titolo sulle aree ed immobili inseriti nei Piani attuativi di iniziativa pubblica; 2. a promuovere e/o verificare preventivamente, anche a mezzo di bandi ad evidenza pubblica, la disponibilità dei soggetti aventi titolo all interno delle Aree progetto ad attuare, in parte o in toto, quanto previsto dal P.R.G. ed ad assumere gli impegni previsti nelle Convenzioni tipo di cui al precedente punto; 3. a redigere e/o a far propri ed approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica, anche limitatamente ad una parte delle Aree progetto, localizzando all interno delle Aree progetto di Piano attuativo le zone, le sottozone e le aree di cui al successivo art.17 nonché le opere di urbanizzazione nei limiti dei carichi insediativi e delle dotazioni degli standards e di quanto altro previsto dal P.R.G.. All interno delle Aree Progetto: - fino alla approvazione dei Piani attuativi di iniziativa pubblica sono consentiti tutti gli interventi previsti nei comparti, nelle singole zone, sottozone ed aree di cui ai successivi articoli. - I Piani attuativi di iniziativa pubblica, all interno della stessa zona omogenea, possono modificare i limiti e le previsioni dei comparti di cui all art. 11, previste dal P.R.G. vigente limitatamente alle aree che risultino non ancora inserite in piani di lottizzazione convenzionati e/o dotate di titolo abilitativo, fatta eccezione per le zone B per le quali resta fissa la localizzazione e la possibilità di intervento edilizio

17 17 diretto. L Amministrazione comunale, con le procedure di cui all art. 15 comma 5 della L. reg. n. 34/1992, può approvare Piani attuativi di iniziativa pubblica estesi a più di un Area progetto. In alternativa ai piani attuativi di iniziativa pubblica l Amministrazione comunale può consentire la presentazione di piani attuativi di iniziativa privata purché estesi alla intera superficie compresa nell area progetto. In tal caso vale quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 del precedente art. 11. Art. 16 Aree progetto urbane (AP) Sono le aree progetto individuate dalla sigla AP1 fino alla sigla AP14, che costituiscono gli ambiti urbani o direttamente connessi alle zone urbanizzate, che necessitano di dotazione di servizi, infrastrutture e/o di riqualificazione delle interazioni tra ambiente costruito e territorio circostante in coerenza con gli indirizzi del P.T.C. Progetto di settore 2.1. L ambiente. All interno di ogni area progetto sono state identificate con la sigla C* le zone omogenee in cui è consentita la realizzazione di edilizia con le modalità di cui al precedente art. 15 ed i carichi insediativi ai sensi dell art. 15 della L.R. 34/92. Le zone C* sono sempre seguite dalla sigla della zona pre-esistente. Il Piano attuativo dovrà delimitare i lotti edificabili applicando l indice di utilizzazione fondiaria (UF) riportata in ciascuna Area progetto AP e prevedere per le aree esterne ai lotti le destinazioni d uso delle zone pre-esistenti riportate di seguito alla C*. I carichi insediativi previsti nella tabella che segue sono stati determinati in base ad una valutazione ambientale di sviluppo edilizio sostenibile e ad una valutazione di sostenibilità economica della realizzazione e/o cessione di aree ed opere di interesse pubblico, previsti per ciascuna Area Progetto. Le superfici utili lorde riportate per ciascuna Area progetto sono da considerare aggiuntive rispetto alle previsioni del P.R.G. vigente ed alle volumetrie esistenti. Il Piano attuativo di iniziativa pubblica può prevedere il cambio di destinazione d uso delle volumetrie esistenti alla data di adozione della presente Variante previa verifica degli standards minimi di legge ed eventuali standards aggiuntivi stabiliti in sede di convenzione tipo di cui al precedente comma 1. Ulteriori parametri urbanistici ed edilizi potranno essere introdotti dal Piano attuativo di iniziativa pubblica, ai sensi dell art. 15 della L.R. 34/92. Parametri urbanistici ed edilizi previsti dal P.R.G.: AP.1 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 1.000

18 18 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc Abitanti teorici: 25 Aree per standards minimi: ab 25 x 15 mq/ab = mq 375 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.2 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc Abitanti teorici: 26 Aree per standards minimi: ab 26 x 15 mq/ab = mq 390 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50

19 19 E consentita la suddivisione in due AP separate dalla strada di V.S. Stefano. In tal caso la SUL complessiva verrà ripartita in base alle aree effettivamente suscettibili di edificabilità. Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.3 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 250 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 750 Abitanti teorici: 6 Aree per standards minimi: ab 6 x 15 mq/ab = mq 90 Aree per standards aggiuntivi richiesti: superficie fondiaria SF x 0,50 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate

20 20 - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.4 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 400 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc Abitanti teorici: 10 Aree per standards minimi: ab 10 x 15 mq/ab = mq 150 Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona VG e VR Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad

21 21 alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.5 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 800 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc Abitanti teorici: 20 Aree per standards minimi: ab 20 x 15 mq/ab = mq 300 Aree per standards aggiuntivi richiesti: intera zona FI compreso edificio esistente Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. AP.6 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C Superficie utile lorda massima totale realizzabile: SUL max: mq 300

22 22 Indice di utilizzazione fondiaria massima: UF max: 0,6 mq/mq Altezza massima: Hmax: ml 6,5 Parcheggi: 4 mq/10 mq SUL con un minimo di n. 2 posti auto coperti e/o scoperti per unità immobiliare. Volume massimo realizzabile: mc 900 Abitanti teorici: 8 Aree per standards minimi: ab 8 x 15 mq/ab = mq 120 Dotazione minima impianti: - urbanizzazioni e reti tecnologiche a carico del richiedente - produzione energia elettrica da fonte rinnovabile: minimo un Kwatt ad alloggio - collegamento alla pubblica fognatura o smaltimento acque nere autonomo con sub-irrigazione e/o depuratore con sub-irrigazione delle aree depurate - recupero acque piovane con serbatoio interrato almeno di 3 mc - realizzazione di vani condominiali esterni per l alloggiamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti con ubicazione, forma e dimensioni concordate con l Ufficio tecnico - impegno a conferire rifiuti differenziati ad isole ecologiche se esistenti - aumento permeabilità delle aree scoperte in grado di compensare la superficie coperta delle nuove edificazioni Opere di riqualificazione ambientale: - obbligo di piantumazione di siepi prevalentemente continue e di alberature ad alto fusto lungo il margine a valle con le zone agricole E o di rispetto ambientale RA, nella misura riportata nell Abaco delle opere di ingegneria ambientale allegato alle presenti norme. L eventuale monetizzazione delle stesse opere potrà essere richiesta all Amministrazione sulla base dei costi standard deliberati e/o aggiornati dal Consiglio Comunale. - Sulla base dell indagine geologica da effettuare in sede di piano attuativo dovrà essere individuata l area eventualmente sottostante il piede di scarpate naturali ad erosione selettiva o al piede di scarpate di ex cava nonché le porzioni di area con pendenza del terreno superiore al 30%; in tal caso tali aree sono da escludere dalla edificazione. AP.7 Destinazioni d uso consentite per le zone VG - VR Superficie utile lorda massima totale realizzabile: vedi art. 38 Altezza massima: Hmax: ml 3,5 Parcheggi di uso pubblico max: 50% della superficie totale AP.8 Destinazioni d uso consentite per le zone C*: quelle previste dall art. 27 Zone C

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