TRUST - Approfondimenti

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1 TRUST - Approfondimenti Cos è Il Trust è un fenomeno gestorio che ha il suo fondamento (pre-giuridico) nell affidamento: Trust è termine inglese e vuol dire fiducia. L istituto si è sviluppato, nel diritto inglese, in forza delle pronunce rese dalla giurisdizione del Cancelliere del Re ma la sua origine è civilistica: gli istituti giuridici elaborati in materia testamentaria, dal nostro diritto civile europeo del XII secolo, furono infatti alla base del diritto inglese dei Trust, sia sul piano dei principi che delle regole operative. Sempre più diffuso il ricorso al Trust anche in Italia, opportunamente strutturato, ove il nostro ordinamento non sia in grado di offrire del tutto (o, comunque, altrettanto compiutamente) soluzioni alle più varie esigenze della persona o dell impresa: dalla tutela e gestione di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino all assistenza di soggetti deboli. Con l entrata in vigore nel 1992 della Legge n. 364 del 1989 di ratifica della Convenzione de L Aja del 1985 (sulla legge applicabile ai Trust e al loro riconoscimento), è consentito in Italia istituire Trust interni purché tutti gli elementi siano italiani: i soggetti (Disponente, Trustee, Beneficiari) e i beni. Viceversa la legge regolatrice è straniera ed il Disponente la sceglie necessariamente coadiuvato e consigliato dai professionisti che predispongono l atto istitutivo. Secondo l articolo 2, comma 1, della Convenzione per Trust s intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un Trustee nell interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Come nasce Nasce dal rapporto di affidamento fra disponente e Trustee. Il Disponente manifesta la volontà di istituire il Trust in uno specifico atto (istitutivo) enunciando con chiarezza il fine, i compiti e poteri del Trustee, i beneficiari. Così, affida e (dunque) trasferisce in proprietà, i suoi beni al Trustee che li riceve (e se ne avvale) a vantaggio di terzi Beneficiari (o per perseguire uno Scopo), attenendosi alle indicazioni e al programma enunciati. Il mancato rispetto delle indicazioni o l impreciso svolgimento del compito obbligano il Trustee a riportare i beni nello stato in cui si sarebbero trovati se egli non avesse violato i suoi obblighi fiduciari. NotarUnion Sede Legale: Via Niccolò Tommaseo, 76/D PADOVA (PD) P.IVA/C.F Tel Fax info@notarunion.it

2 Effetti La finalità enunciata dal Disponente vincola l attività del Trustee che impiega i beni in Trust esclusivamente per lo scopo determinato o a vantaggio dei Beneficiari verso i quali soltanto rimane obbligato. Vige sul fondo un effetto segregativo (Art. 11 Convenzione) così, i beni affidati : - non entrano a far parte del patrimonio personale del Trustee - non sono aggredibili dai creditori del Trustee, - non rientrano nel regime successorio del Trustee Gli eventuali aumenti dei beni in Trust, sia reddituali che patrimoniali, sono parte della massa segregata sino al momento dell attribuzione (finale) del Fondo in Trust ai Beneficiari (effetto surrogatorio) Forma dell atto istitutivo E un negozio unilaterale. Deve essere istituito per dichiarazione di volontà del Disponente espressa in uno specifico atto (Trust espressamente istituito: express Trust ). La forma scritta è richiesta ad probationem: la Convenzione de L Aja si applica ai soli Trust istituiti volontariamente e provati per iscritto (art 3). Può essere istituito per atto tra vivi o mortis causa. E necessario l atto pubblico quando l atto istitutivo includa i negozi dispositivi in favore del Trustee ( atto di dotazione, di trasferimento di beni immobili per i quali vanno eseguite trascrizioni secondo le regole dei vincoli di destinazione ex art ter c.c.). L Atto dispositivo soggiace alle norme sulla revocatoria, ordinaria e fallimentare, e a quelle sulla tutela dei legittimari. Perché Perché questo Strumento seleziona interessi meritevoli di tutela e li protegge meglio di quanto faccia o possa fare il nostro diritto interno. Il Trust, in perfetta trasparenza 1. crea in capo al Trustee una proprietà funzionalizzata, a vantaggio di soggetti determinati o per uno scopo preciso: l atto istitutivo è dunque di tipo programmatico e può riguardare anche beni che saranno oggetto di ulteriori apporti (nel fondo in Trust); 2. protegge i beni dalle possibili aggressioni di terzi; 3. consente la gestione di potenziali conflitti tra più soggetti (familiari o soci); 4. evita che il passaggio generazionale provochi depauperamento a causa dei contrasti interni alla comunione ereditaria; 5. prevede una corporate governance per una corretta gestione dell impresa finalizzata a conservarne il valore; 6. isola specifici beni per destinarli a determinate attività evitando, così, la confusione con il restante patrimonio. I Soggetti Disponente Istituisce il Trust manifestandone espressamente l intenzione: - enuncia il compito (e ne affida l attuazione al Trustee, viceversa, se rimette il compito a se stesso il Trust è auto-dichiarato), - nomina il Trustee stabilendone i poteri e le obbligazioni, - individua la classe dei potenziali beneficiari del Trust - ovvero determina le regole per i. l attribuzione ai beneficiari, nel corso della durata del Trust, di quote del fondo in Trust o singoli cespiti e 2

3 ii. la devoluzione ai beneficiari del fondo in Trust, al termine finale di durata del Trust Anche il Disponente può essere beneficiario quando intenda assicurarsi una tutela (personale ed economica) per il tempo in cui non potrà più provvedere a se stesso (senza dover ricorrere all amministratore di sostegno e dunque in condizioni di maggiore riservatezza). Subito dopo l istituzione del Trust il Disponente esce di scena: è il naturale risvolto dell affidamento, ormai, i beni sono posti sotto il controllo del Trustee, nei cui confronti il disponente non è titolare di alcun diritto né di alcun potere. Trustee Il Trustee è l unico soggetto che non può mancare nella istituzione di un Trust. Ha la piena titolarità dei beni vincolati in Trust: li amministra (ed impiega), per un tempo determinato, a vantaggio dei beneficiari (o per uno scopo) nell esercizio dei poteri attribuitigli dal Disponente stesso (i poteri dispositivi incidono sull integrità del fondo o la destinazione dei frutti, quelli gestionali attengono alla gestione del fondo). In ogni caso, tali poteri, poiché fiduciari sono conferiti ed esercitati nell interesse esclusivo di soggetti terzi (il Trustee non può trarne alcun vantaggio personale). Qualsiasi soggetto capace di agire può essere Trustee (sia una persona fisica che giuridica) Il Trustee è sempre tenuto al rendiconto delle attività compiute. Beneficiari Sono i soggetti a cui, secondo la struttura dell atto istitutivo, il Trustee deve o può far ottenere vantaggi economici già nel corso della durata del Trust o al sopraggiungere del suo termine finale. I beneficiari del reddito ricevono, nel corso della durata del Trust, ogni frutto o utilità ritraibile dai beni inclusi nel fondo. Ai beneficiari finali, invece, sopraggiunto il termine finale di durata del Trust, appartiene di diritto il fondo, così come indicato dal Disponente nella clausola dispositiva Guardiano Vigila sull operato del Trustee nell interesse dei Beneficiari (o della realizzazione dello scopo) anche acquisendo (in modo indipendente) notizie sull andamento del Trust. Quando è titolare di poteri fiduciari è responsabile verso i beneficiari (più correttamente risponde nei confronti del fondo in Trust). E nominato nell atto istitutivo di Trust o con atto separato. L atto istitutivo di un Trust di scopo deve assicurare che il Trust abbia sempre un Guardiano destinatario di una specifica obbligazione fiduciaria: assicurare l attuazione dello scopo del Trust. Il Guardiano può 1. esercitare direttamente poteri dispositivi o poteri gestionali; 2. fornire al Trustee direttive o indicazioni; 3. dare o meno il proprio parere o consenso per il compimento di specifici atti. Qualsiasi soggetto capace di agire può assumere il ruolo di Guardiano. E possibile che le funzioni di Guardiano siano inizialmente esercitate dal Disponente. Le risposte del Trust Azienda: Nel campo dei finanziamenti bancari l effetto segregativo del Trust consente alle parti interessate d instaurare rapporti con elementi di maggiore sicurezza. Ad esempio: a) Mutui di scopo Qui il credito è concesso per uno scopo determinato: la banca sa di dover attendere, per la restituzione dell importo finanziato, fino al termine convenuto, ma vuole essere certa che l impiego sia quello previsto e solo in cambio di tale certezza è disposta a "perdere il controllo della somma". Ad esempio, nel caso di un impresa (in difficoltà) che deve costruire un capannone dal quale ricavare dei canoni, può essere utile che il finanziamento per la realizzazione dell opera non venga erogato 3

4 direttamente all imprenditore, bensì ad un Trust del quale Trustee sia l imprenditore che nella nuova veste assume la titolarità di obbligazioni fiduciarie. b) Operazioni di finanziamento in pool Nei finanziamenti erogati da un pool di istituti di credito, una delle banche può assumere il ruolo di Trustee. Quindi, la banca/trustee potrebbe incassare le somme a beneficio di tutti i finanziatori, assicurando la concentrazione in un unico soggetto di tutte le funzioni attinenti la gestione dell operazione di credito. In assenza del Trust il rapporto sarebbe invece regolato dalle norme sul mandato conferito anche nell interesse del terzo se l istituto capofila è uno dei membri del pool di finanziatori. c) Interventi di salvataggio di imprese in difficoltà Nella concessione di "nuova finanza" a imprese-clienti cadute in difficoltà, le banche (generalmente) non intendono essere direttamente coinvolte nella gestione delle scelte imprenditoriali o nell assunzione di ulteriori (sicuri) rischi. In tal caso, potrebbe essere ipotizzata la presenza ed intermediazione di un Trustee di comune fiducia, attraverso il quale controllare l utilizzo delle somme. Queste somme, destinate ad uno scopo specifico, non entrerebbero nella disponibilità dell impresa in difficoltà e sarebbero intangibili dai creditori della stessa. Le banche finanziatrici diverrebbero beneficiarie degli effetti economici dell intervento di finanziamento. Famiglia: Permette l amministrazione e la protezione, nel corso del tempo, della continuità storica di valore del patrimonio familiare mediante: a) la definizione già in vita della trasmissione generazionale della ricchezza familiare, in modo più discreto, efficace e flessibile rispetto agli strumenti offerti dal diritto interno b) la protezione di parti specifiche del patrimonio familiare da destinare ad un soggetto della famiglia in particolare (es. la casa di abitazione al figlio minore, i beni finanziari alla figlia, i gioielli e la casa di villeggiatura alla moglie.. altri beni al figlio naturale o a persone estranee alla famiglia) c) gestione separata di una parte del patrimonio mobiliare per sottrarla alle vicende imprenditoriali o familiari del restante patrimonio (es. una gestione titoli da utilizzare dopo la cessazione della attività ovvero destinata ad uno dei figli in particolare) La soluzione del Trust è sicuramente preferibile a quella tradizionalmente scelta I) della donazione ai figli della nuda proprietà dell immobile di famiglia, infatti: 1. intestando il bene ai figli, esso risponde delle obbligazioni dei figli medesimi 2. se un figlio premuore al padre, il Trust può prevedere che la quota del figlio defunto (senza eredi) si accresca ai fratelli ovvero (in presenza di figli) sia devoluta esclusivamente ai discendenti 3. se diviene opportuno o necessario vendere l immobile, altro è rimettere questa decisione a un Trustee imparziale, altro è dover ottenere il consenso dei figli (che potrebbero addirittura essere minori) 4. se il disponente muore anzi tempo, l atto istitutivo può disporre che il Trust duri fino al raggiungimento di una certa età da parte dei figli (anche oltre la maggiore età), con il vantaggio di mantenere fino a quel momento l amministrazione imparziale dei beni e di assicurarne l ordinata attribuzione. 5. i figli del disponente, se lo preferiscono, possono proseguire il Trust per una ulteriore generazione 6. l atto istitutivo può porre a carico del Trustee l obbligazione di sovvenire il disponente in caso di malattia o di difficoltà di qualsiasi genere; (diversamente) il donatario che fosse gravato da un corrispondente onere si troverebbe in conflitto di interessi, dato che l adempimento dell onere potrebbe condurre perfino alla alienazione del bene donato; è evidente che la posizione neutrale del Trustee garantisce maggiormente il Disponente 4

5 7. infine il Trustee può essere, senza necessità di giusta causa, revocato e sostituito II) e del fondo patrimoniale ove: 1. non sono previsti beneficiari in senso tecnico: i figli non possono agire contro i genitori; 2. i coniugi non sono considerati fiduciari e possono confondere la posizione gestoria con quella dominicale. Soggetti deboli: Assicura a soggetti che versano, per diverse ragioni, in condizioni di disagio(/fragilità) o debolezza (soggetti portatori di handicap, figli prodighi o comunque incapaci di provvedere al proprio mantenimento o alla gestione del patrimonio familiare, soggetti non autosufficienti)anche e soprattutto dopo la scomparsa di genitori o congiunti) la necessaria assistenza sul piano personale ed economico. Esempio: Figlio portatore di handicap, che presenti o meno minorazioni psichiche, ed al quale i genitori intendano assicurare, dopo la loro morte, i mezzi necessari al sostentamento, all assistenza e alle cure indispensabili. I genitori attribuiscono al Trustee - già con atto tra vivi - parte del proprio patrimonio (ad es. la nuda proprietà di un immobile) conservandone per tutta la vita del beneficiario il godimento del cespite destinato a soddisfare, post mortem, i bisogni abitativi del soggetto debole superstite. Beneficiario del reddito è il soggetto debole: il Trustee amministrerà il bene (o i beni) trasferitigli esclusivamente per il mantenimento, l assistenza, la cura del figlio soggetto debole. Il guardiano (protector) potrà esercitare poteri di controllo nei confronti del Trustee ed altresì dedicarsi ai profili attinenti alla "cura" del soggetto debole. Beneficiari finali sono i destinatari dei beni in Trust, al termine del Trust. Nel caso specifico il termine del Trust normalmente coincide con la morte del soggetto debole (beneficiario del reddito). Al verificarsi di tale evento il disponente può dunque prevedere che i beni in Trust siano trasferiti ad esempio agli altri figli superstiti, ovvero all associazione, ente, onlus, o alla persona fisica che si è concretamente occupata del disabile stesso. Vantaggi rispetto agli istituti del nostro diritto interno (tutela curatela, amministrazione di sostegno): 1. il patrimonio destinato al Trust (dunque al soddisfacimento dei bisogni del disabile) rimane protetto sia da atti potenzialmente dannosi dello stesso soggetto debole sia da atti pregiudizievoli di terzi. 2. l effetto segregativo del Trust evita qualsiasi forma di commistione fra i beni personali del Trustee e i beni destinati alla cura del disabile. 3. il carattere fiduciario dei poteri del Trustee lo obbliga ad agire per la finalità del Trust e dunque - per la cura e l assistenza della persona (nella sua individualità e dimensione relazionale) - e per i bisogni economici del soggetto debole 4. il Trust consente di programmare nel tempo l impiego delle risorse economiche anche in relazione ad ulteriori, future (imprevedibili) contingenze di vita del soggetto assistito 5. il Trust può prevedere, dopo la morte del soggetto da assistere, la destinazione finale del Fondo a soggetti diversi (Beneficiari finali) 6. il Trust per soggetti deboli, (risoluzione AE, 4 ottobre 2007, n. 278/E) è un Trust senza beneficiari individuati ( Trust opaco ). Il reddito derivante dai beni in Trust è imputato al Trust medesimo ed assoggettato ad IRES: il soggetto debole non può essere considerato beneficiario individuato del fondo in Trust quanto piuttosto dell assistenza in cui si concreta la finalità del Trust stesso. Società: L utilizzo più frequente è in ambito di passaggio generazionale dell impresa, di segregazione (anche temporanea) di patrimoni aziendali (mediante trasferimento di interi rami di azienda) o di azioni o quote sociali. A tal riguardo: 5

6 1) i pacchetti azionari di diversi gruppi di proprietari possono essere conferiti in Trust, anche solo per una specifica delibera assembleare (patti parasociali): si ha così un unica manifestazione di volontà, più solida ed affidabile di un sindacato di voto. Il Trust assicura: a) la perfetta coercibilità delle obbligazioni assunte dai membri del patto; b) l insensibilità dell efficacia del patto rispetto alle vicende debitorie del singolo socio: le azioni non gli appartengono più! 2) un pacchetto di azioni può essere conferito in Trust nell ambito di un piano di fidelizzazione dei dipendenti (assegnazione di stock options): la società promotrice del piano di stock options, assume le vesti del disponente e trasferisce le azioni al Trustee; i dipendenti, destinatari del piano, sono beneficiari del Trust a partire dal momento in cui esercitano il diritto di opzione. Garanzia: Un Trust di garanzia consente di sottrarre ad un soggetto, su cui grava un obbligazione, il controllo su determinati beni assicurando così l adempimento dell obbligazione stessa. La posizione giuridica è affidata al Trustee (es. diritto di proprietà di una somma di denaro, di strumenti finanziari, di beni mobili o immobili) al fine di custodirla per tutta la durata dell operazione alla quale il Trust partecipa (es. finanziamento di un iniziativa imprenditoriale, operazione commerciale compiuta in comune da più soggetti, operazione di carattere societario) con obbligo poi di disporne secondo quanto previsto dalle clausole dell atto istitutivo. Il Trustee: 1. riveste una posizione neutrale rispetto agli attori dell'operazione commerciale, 2. non ha un interesse proprio da tutelare perché gravato dalle obbligazioni fiduciarie; 3. ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle procedure concordate da chi partecipa all'operazione e disposte nelle clausole dell'atto istitutivo; 4. realizza una gestione unitaria dei molteplici e differenti interessi di cui sono portatori i soggetti dell'operazione. Altre possibili applicazioni CONVIVENZA MORE UXORIO, COPPIE NON ETEROSESSUALI per offrire sostegno, mantenimento ed assistenza (anche morale) al partner economicamente più debole. SEPARAZIONE, DIVORZIO per isolare le risorse del coniuge obbligato garantendo la corresponsione degli alimenti o il mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL AZIENDA DI FAMIGLIA per l imprenditore che vuole perseguire la finalità del passaggio generazionale superando tutte le criticità del patto di famiglia e assicurando l unitarietà dei beni, l imparzialità e continuità della gestione aziendale. BLIND TRUST per risolvere il problema del conflitto di interesse potenziale in capo a soggetti che assumono cariche pubbliche. TRUST ONLUS l atto istitutivo deve essere irrevocabile al fine di garantire l effettivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale". L acronimo ONLUS deve comparire nella denominazione del Trust. Se il Trust perde la qualifica di ONLUS, il patrimonio dovrà essere trasferito ad altra ONLUS ai fini di pubblica utilità, previo parere dell'agenzia per il Terzo Settore. Il disponente non deve rientrare tra i beneficiari. Fiscalità Imposte dirette I Trust sono soggetti passivi IRES (art. 73, 1 comma del TUIR). Scontano l imposta i Trust residenti nel territorio italiano che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali nonché quelli non residenti per i redditi prodotti in Italia. 6

7 Trust con beneficiari individuati (Trust trasparenti): quelli i cui redditi, qualificati come redditi di capitale (art. 44 del TUIR comma 1 lett. g-sexies), vengono imputati per trasparenza agli stessi beneficiari. Trust senza beneficiari individuati (Trust opachi): quelli i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al Trust. Nel caso molto frequente che l atto istitutivo preveda che parte del reddito sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari (configurazione mista), il reddito accantonato sarà tassato in capo al Trust mentre quello attribuito ai beneficiari sarà imputato a questi ultimi. Il Trust è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti per i soggetti Ires e dunque presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, previa dotazione di un codice fiscale e di una p. IVA, qualora eserciti attività commerciale. Il Trust è soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste dall art. 13 DPR 600/ 73 per l attività commerciale svolta (in via esclusiva o non esclusiva). E sempre soggetto passivo IRAP (anche quando trasparente) Imposte indirette L atto istitutivo con il quale il disponente esprime la volontà di istituire il Trust, che non contempli anche il trasferimento di beni in Trust (perché disposto in un momento successivo), se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata sarà soggetto all imposta di registro in misura fissa quale atto privo di contenuto patrimoniale. L atto di dotazione di beni in Trust va assoggettato all imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos. Ai fini della corretta determinazione di aliquote e franchigie (differenti a seconda del rapporto di parentela e affinità) occorre guardare al rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario al momento della costituzione del vincolo e non a quello tra disponente e Trustee. Per la circolare 48/E del dell Agenzia delle Entrate, sono applicabili le franchigie di cui all art. 2 comma 49, lett a) D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L n. 286 e, precisamente: 1. franchigie, nei trasferimenti a favore, - del coniuge e dei parenti in linea retta, fino all'importo, per ciascun beneficiario, di di euro; - dei fratelli e delle sorelle, fino all'importo, per ciascun beneficiario, di euro; - di persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fino all'importo di euro; 2. con aliquote - del 4% (per coniuge e parenti in linea retta) - del 6%( per fratelli e sorelle; per parenti fino al quarto grado; per affini in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado) - dell 8% nel Trust di scopo (istituito, senza indicazione di beneficiario finale) come per i vincoli di destinazione a favore di altri soggetti. E sufficiente che il beneficiario sia identificabile, anche se non ancora venuto ad esistenza. Il conferimento in Trust che abbia ad oggetto una partecipazione societaria di controllo (ai sensi dell art primo comma, numero 1, c.c.) beneficia della totale esenzione dal pagamento dell imposta di donazione se (risoluz. AE 23 aprile 2009, n. 110) - il Trustee mantenga il controllo per cinque anni rendendo la relativa dichiarazione(e dunque il Trust abbia una durata non inferiore ai cinque anni) - i beneficiari finali siano discendenti o coniuge del disponente - il Trust non sia revocabile o discrezionale Sia l attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della istituzione del Trust, sia il successivo trasferimento dei beni medesimi al termine finale di durata del Trust, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati nel corso della durata del Trust, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale rispettivamente al 2 e all 1%. 7

8 Atti di acquisto o di vendita di beni sono soggetti ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che li caratterizzano. La devoluzione dei beni ai beneficiari non realizza un nuovo presupposto impositivo, rappresentato dal solo vincolo sugli stessi al momento della segregazione in Trust. Poiché la tassazione il cui presupposto è rappresentato dal trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene alla costituzione del vincolo, non assume alcuna rilevanza l incremento del patrimonio al momento della sua devoluzione (circ. 48/E/2007) Per la residenza del Trust, si fa riferimento all art. 73, comma 3, del TUIR con gli adattamenti necessari all istituto che provengono normalmente dai criteri di collegamento del territorio dello Stato, della sede dell amministrazione e dell oggetto principale. E utile esaminare le indicazioni delle varie convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Contratti di affidamento fiduciario Questa nuova tipologia contrattuale si propone quale soluzione (competitiva rispetto al Trust) rimessa interamente al nostro diritto civile. L affidante e l affidatario fiduciario individuano le posizioni soggettive affidate (i beni) e la loro destinazione a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari) in forza di un programma la cui realizzazione è rimessa all affidatario che a tanto si obbliga. Il contratto di affidamento fiduciario assicura la continuità nella posizione di affidatario cosicché il mutare della persona dell affidatario non ha effetti né sul programma né sulla destinazione dei beni: i beni oggetto dell affidamento non partecipano alle generali vicende patrimoniali dell affidatario, non rispondono delle obbligazioni contratte dall affidatario per cause non attinenti il programma. Fiscalità Imposte indirette Il contratto di affidamento fiduciario produce i medesimi effetti economico-giuridici del Trust al quale è stato equiparato, dall Amministrazione finanziaria, ai fini sia delle imposte indirette che dirette (rispettivamente risposte ad interpelli della D.R.Liguria /2011 del 22 febbraio 2011 e del 3 luglio 2012, prot.14896/2012), pertanto: - il Contratto, quale atto esclusivamente programmatico, è operazione fiscalmente neutra, che non dà luogo ad applicazione di imposte proporzionali: si applica l imposta fissa di registro ex art. 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; - al trasferimento della posizione soggettiva affidata, si applica l imposta di Donazione. Ai fini della determinazione delle aliquote, in applicazione dei criteri da ultimo esposti nella circolare 48/E del dell Agenzia delle Entrate, sono applicabili le franchigie di cui all art. 2 comma 49, lett a) D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L n. 286, come per il Trust. Imposte Dirette Circolare 48/E del Si applicano le stesse disposizioni di cui all art. 73 TUIR, previste per il Trust (soggetto passivo d imposta sul reddito delle società: Trust residente nel territorio dello Stato che non ha per oggetto l esercizio di attività commerciale - ente non commerciale; Trust senza Beneficiario di reddito individuato, con imputazione, quindi, di eventuali redditi direttamente al Trust medesimo-trust opaco). A cura di Maria Rosaria Mazzone, avvocato in Padova 8

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