DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

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2 BONUS FISCALI DETRAZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - Proroga della detrazione 65% al 31/12/ Estesa l agevolazione ad altre tipologie di interventi: dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 si può usufruire della detrazione anche per l acquisto e la posa in opera di schermature solari, nel limite di euro impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di euro. 2

3 SCHERMATURE SOLARI 3

4 SCHERMATURE SOLARI Requisiti delle schermature solari (fonte ENEA): Devono possedere una marcatura CE, se prevista; Devono essere a protezione di una superficie vetrata; Devono essere applicate in modo solidale con l involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall utente; Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all interno, all esterno o integrate; Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti); Devono essere mobili; Devono essere schermature tecniche ; Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ; Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD 4

5 SCHERMATURE SOLARI 5

6 I dati richiesti nell allegato F SCHERMATURE SOLARI Classe schermatura Solare gtot 6

7 Impianti di climatizzazione invernale 7

8 PROROGHE La legge di stabilità 2015 ha prorogato al 31/12/2015: la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), per gli interventi di recupero edilizio, confermando il limite massimo di spesa di euro per unità immobiliare la detrazione del 50% per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione 8

9 LO STUDIO della CNA 9

10 Le PROPOSTE della CNA «Lo studio, quindi, porta a ritenere la necessità di stabilizzare entrambe le detrazioni nella misura attuale nonché di estenderle anche alle spese connesse alle manutenzioni ordinarie degli immobili» Le richieste della CNA sono supportate dall esito dello STUDIO 10

11 Il raddoppio della ritenuta Nota dolente.. E aumentata dal 4 all 8% la percentuale della ritenuta d acconto sui bonifici che Banche e Poste hanno l obbligo di operare alle imprese che effettuano lavori di recupero edilizio o di risparmio energetico. PROBLEMI per le IMPRESE: >> Minor liquidità >> Possibile generazione di crediti d imposta 11

12 AGEVOLAZIONE FISCALE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN AFFITTO E prevista una deduzione dal reddito per le spese di acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione 12

13 AGEVOLAZIONE FISCALE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN AFFITTO 13

14 AGEVOLAZIONE FISCALE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN AFFITTO 14

15 AGEVOLAZIONE FISCALE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN AFFITTO 15

16 AGEVOLAZIONE FISCALE PER L ACQUISTO DI IMMOBILI DA CONCEDERE IN AFFITTO 16

17 L ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE COSTRUTTRICI L art. 2 del DL 102 del 2013 ha previsto che l IMU non è dovuta sui fabbricati costruiti (o ristrutturati) e destinati dall impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati L esenzione riguarda solamente i fabbricati costruiti, e non le aree fabbricabili. L immobile in corso di costruzione (o ristrutturazione) deve essere inquadrato come area edificabile, pertanto l imposta sarà dovuta. Sono esclusi dall agevolazione anche gli immobili in corso di costruzione, censiti come tali nella categoria catastale F/3 (senza rendita catastale), in quanto vengono assimilati alle aree edificabili. L esenzione si applica solamente dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione (o ristrutturazione) 17

18 L ESENZIONE IMU PER LE IMPRESE COSTRUTTRICI In pratica: Le imprese che, a causa della crisi, hanno dovuto sospendere i lavori di costruzione sulle lottizzazioni in corso, stanno pagando l IMU come prima.. Proposta di modifica del c.9 bis art.13 D.L. 201/2011 : «A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni su cui sono iniziati lavori di costruzione e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e per il periodo in cui non siano in ogni caso locati» 18

19 REVERSE -CHARGE E un meccanismo che si pone quale deroga alle generali regole dell IVA basate sulla rivalsa del tributo. Con il reverse-charge, gli obblighi della liquidazione e dell assolvimento dell IVA dovuta devono essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente(ricevente della fattura), in luogo del cedente o prestatore. Opera solo tra soggetti passivi IVA (no verso «privati») Finalità: CONTRASTARE LE FRODI IN PARTICOLARI SETTORI A RISCHIO EVITANDO CHE IL CESSIONARIO PORTI IN DETRAZIONE L IVA CHE IL CEDENTE NON PROVVEDE A VERSARE ALL ERARIO La fattura ricevuta in reverse-charge deve: essere integrata con l indicazione dell aliquota propria imposta dovuta essere annotata nel registro IVA vendite entro il mese di riferimento e della relativa essere annotata nel registro IVA acquisti per l esercizio della detrazione. 19

20 REVERSE CHARGE dal 01/01/2007 La Legge Finanziaria per il 2007 introduce nel nostro ordinamento il comma 6, lett. a) all art. 17 «Soggetti passivi» del D.P.R. n. 633/1972 La norma (ancora in vigore), prevede che «per le prestazioni di servizi, comprese le prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione d immobili, ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di altro subappaltatore», debitore d imposta nei confronti dell erario è il soggetto passivo nei cui confronti tali operazioni sono rese. Per l individuazione dell effettiva attività svolta occorre riferirsi alla Sezione F «COSTRUZIONI» della Tabella ATECO2007 di classificazione delle attività economiche. Il reverse-charge riguarda unicamente i rapporti contrattuali in cui sono rappresentati tre o più soggetti NON riguarda mai il rapporto tra committente e appaltatore 20

21 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 La Legge di Stabilità 2015, integrando l articolo 17 sesto comma del D.P.R. n. 633/1972, ha esteso in maniera invasiva il meccanismo del reverse-charge a nuove fattispecie nell ambito del settore edile (oltre a quello energetico), prevedendone l applicazione alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici». E stata pertanto introdotta la nuova lettera a-ter). L estensione è conforme alle previsioni degli artt. 199 e 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE; pertanto il nostro Paese ha potuto far entrare in vigore la nuova disciplina dal 01/01/2015, senza dover richiedere al Comitato IVA alcuna autorizzazione preventiva. La lacunosità del dettato normativo e la mancanza totale di chiarimenti fino alla C.M. n. 14/E del 27 marzo ha determinato una situazione di caos totale tra i soggetti coinvolti, imprese (e consulenti) 21

22 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 La C.M. n. 14/E ha fornito importanti chiarimenti sui seguenti aspetti: l ambito applicativo riguarda tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile; il termine «completamento di edifici» e il concetto di «edificio»; i codici ATECO rilevanti per l individuazione dei servizi soggetti al nuovo reverse; l applicazione del reverse-charge nei rapporti tra consorzio e consorziati; unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi; soggetti esclusi dall applicazione del reverse charge (es. regimi IVA «speciali»); CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA per ogni eventuale comportamento difforme adottato dai contribuenti fino alla data della sua emanazione (27/03/2015); non è necessario provvedere all emissione di note di variazione. Il «nuovo» reverse charge lett. a-ter) «prevale» sulla lett. a), relegandone l applicazione alle sole ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F ATECO2007 DIVERSE da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento. 22

23 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 Concetto di EDIFICIO I servizi soggetti al «nuovo» reverse sono solamente gli interventi effettuati sugli edifici o su parti integranti dell edificio (es. singolo locale dell edificio); si applica agli interventi su edifici già costruiti, di nuova costruzione, in corso di costruzione (F3) e unità in corso di definizione (F4). Per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o spazi vuoti, oppure da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Quindi: - i fabbricati abitativi e strumentali: - altre parti integranti del fabbricato tipo gli impianti fotovoltaici collocati sul tetto, i giardini pensili, le piscine interne, ecc. NO terreni, piscine esterne, giardini, parcheggi, altre parti non costituenti elemento integrante del fabbricato. 23

24 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 Codici attività della Tabella ATECO2007 COMPLETAMENTO DI EDIFICI Codice ATECO Descrizione attività Intonacatura e stuccatura Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate Posa in opera di infissi, arredi (NO), controsoffitti, pareti mobili e simili Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri Attività non specializzate di lavori edili (muratori) Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. SERVIZI DI PULIZIA Pulizia generale (non specializzata) di edifici Altre attività di pulizia specializzata di edifici 24

25 DEMOLIZIONE DI EDIFICI Codice ATECO Descrizione attività Demolizione INSTALLAZIONE DI IMPIANTI Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite agli edifici) 25

26 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 organismi di natura associativa e reverse-charge Riprendendo gli interventi di prassi diffusi in occasione del «vecchio» reverse, l Agenzia conferma che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio ASSUMONO LA MEDESIMA VALENZA delle prestazioni rese dal consorzio ai soggetti terzi, in quanto il consorzio agisce tramite rapporto di MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA (art. 3, c. 3 D.P.R. n. 633/1972) di conseguenza, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reversecharge, tale modalità di fatturazione è applicabile anche da parte delle imprese consorziate per le prestazioni rese al consorzio. Specularmente, se il consorzio deve fatturare con assoggettamento ad IVA, anche le imprese consorziate fattureranno con IVA le prestazioni loro affidate. 26

27 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi In presenza di un unico contratto che comprende una pluralità di servizi, in parte soggetti al reverse-charge e in parte soggetti all applicazione dell IVA nei modi ordinari, ai fini della fatturazione si dovranno scomporre le operazioni, tenendo distinte quelle soggette al reverse-charge dalle altre l inversione contabile, infatti, costituisce la regola prioritaria, avendo una finalità antifrode. 27

28 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 unico contratto comprensivo di una pluralità di servizi segue Nell ambito di un unico contratto di appalto, TUTTAVIA, potrebbe essere difficile distinguere il corrispettivo riferibile alle sole prestazioni soggette al reverse-charge, pertanto, in un ottica di semplificazione, è consentito applicare l IVA all intero corrispettivo senza procedere alla scomposizione dell importo. ESEMPIO: soggetto prestatore che effettua un intervento edile complesso (ristrutturazione di un fabbricato che comporta l installazione di impianti elettrici/idraulici). In questo caso l oggetto del contratto è il servizio nel suo complesso e non le singole prestazioni che lo compongono. Il prestatore può fatturare l intero corrispettivo applicando l IVA secondo le regole ordinarie senza distinguere i singoli interventi. Gli impiantisti fattureranno al prestatore i loro singoli servizi in reverse-charge. 28

29 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 Sanzioni in caso di errata applicazione dal 100% al 200% dell imposta con un minimo di 258,00 per l acquirente/committente che NON assolve l imposta mediante inversione contabile su fattura emessa in reverse-charge (sostanziale) dal 100% al 200% dell imposta con un minimo di 258,00 per il cedente/prestatore in solido con l acquirente/committente che addebita erroneamente l IVA in fattura omettendone il versamento (sostanziale) sanzione speciale pari al 3% dell imposta con un minimo di 258,00 in solido tra le parti coinvolte, nel caso di irregolarità di applicazione dell imposta tempestivamente liquidata e versata (formale). Non è precluso il diritto per l acquirente/committente alla detrazione dell IVA assolta/addebitata. 29

30 Estensione del REVERSE CHARGE dal 01/01/2015 problema non risolto: LA CORRETTA QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI da cui discendono effetti in ordine all applicazione del reverse-charge, delle aliquote IVA, alle garanzie fornite 30

31 SPLIT-PAYMENT dall 01/01/2015 La Legge di Stabilità 2015 introduce nel Decreto IVA l art. 17-ter «Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici». Per queste operazioni, in deroga alle regole ordinarie, l imposta è in ogni caso versata dal committente Si tratta di un meccanismo che, unitamente all introduzione dell obbligo generalizzato della FATTURAZIONE ELETTRONICA verso la PA in vigore dal 31/03/2015, persegue le finalità di CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E ALLE FRODI IVA MONITORAGGIO DELLA FINANZA PUBBLICA RISPARMIO DI RISORSE mediante il meccanismo split payment si trasferisce l obbligo del versamento dell IVA in capo a soggetti che per definizione e posizione ricoperta dovrebbero risultare meno inclini all evasione (PA) SI APPLICA SOLO ALLE OPERAZIONI DOCUMENTATE DA FATTURA 31

32 SPLIT-PAYMENT art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 CESSIONE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO, DEGLI ORGANI DELLO STATO, DEGLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI. chiarimenti sulle PA destinatarie forniti con le CM n. 1/E del 09/02/2015 e 15/E del 13/04/2015 DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2015 IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO UE ALLA DEROGA ALL APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 199 e 199-bis Direttiva 2006/112/CE CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AUMENTO ACCISA CARBURANTI 32

33 SPLIT-PAYMENT art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972 INDICAZIONI OPERATIVE FORNITORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INDICAZIONE IN FATTURA «scissione dei pagamenti» ex art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972. VERSERA ALL ERARIO L IMPOSTA DOVUTA DAL FORNITORE PAGHERA AL FORNITORE SOLO L IMPONIBILE Per la mancata indicazione in fattura della dicitura «scissione dei pagamenti» è prevista l applicazione di una sanzione pari ad un importo che va da a (non se il fornitore ha versato l IVA, pur irregolarmente) 33

34 SPLIT-PAYMENT C.M. 1/E del 09/02/2015 e 15/E del 13/04/20145 AMBITO SOGGETTIVO la natura pubblica è requisito imprescindibile per l applicazione dello split payment Soggetti INCLUSI (art. 6, c. 5 D.P.R. 633/72) Stato Organi dello Stato Enti pubblici territoriali Consorzi costituiti tra Enti pubblici territoriali C.C.I.A.A. A.S.L., Enti ospedalieri, EE.PP. di ricovero e cura a prevalente carattere scientifico EE. PP. di assistenza, beneficienza e di previdenza INPS Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi php Soggetti ESCLUSI Ordini professionali EE.PP. di ricerca Agenzie fiscali Autorità amm.ve indipendenti (AGCOM) ARPA Automobile Club Provinciali ARAN Agenzia per l Italia Digitale INAIL ISPO Enti prev.li privati o privatizzati Enti ospedalieri ecclesiastici CONI Banca d Igtalia 34

35 rapporto SPLIT-PAYMENT/REVERSE-CHARGE OPERAZIONI INTERESSATE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALE ATTIVITA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT OPERAZIONE NON SOGGETTA A REVERSE-CHARGE OPERAZIONE SOGGETTA A REVERSE: REVERSE Le operazioni in reverse-charge sono escluse dallo split payment in quanto la veste di debitore d imposta è già attribuita al committente 35

36 SPLIT-PAYMENT altri elementi di esclusione prestazioni di servizi soggette a ritenute d acconto o d imposta operazioni (es. piccole spese della PA) certificate dai fornitori tramite scontrino fiscale o ricevuta fiscale operazioni (es. piccole spese della PA) certificate da scontrini non fiscali emessi da soggetti che li trasmettono telematicamente (es. GDO) operazioni assoggettate a regimi speciali IVA regimi monofase art. 74 Decreto IVA (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi) regime del margine «beni usati» art. 36 e ss. Decreto IVA regime speciale agenzie di viaggio e turismo regime speciale agricoltura artt. 34 e 34-bis Decreto IVA regime enti no profit L. n. 398/1991 regime relativo all attività di intrattenimento art. 74, c. 6 Decreto IVA regime applicabile agli spettacoli viaggianti SI TRATTA DI REGIMI CHE COMPORTANO PARTICOLARI MODALITA DI LIQUIDAZIONE DELL IVA DA PARTE DEL FORNITORE E CHE RISULTEREBBERO INCOMPATIBILI CON IL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI 36

37 SPLIT-PAYMENT RIMBORSI IVA accesso privilegiato ai sensi dell art. 38-bis c. 10 Decreto IVA le operazioni in split-payment sono computate come se fossero ad aliquota ZERO. E quindi probabile che il fornitore rispetti la condizione dell aliquota media operazioni attive inferiore a quella delle operazioni passive a queste condizioni (split + aliquota media) il rimborso può essere erogato in via prioritaria ma l importo erogato in via prioritaria è limitato al credito IVA pari all imposta addebitata sulle operazioni attive fatturate in split-payment. L ulteriore credito IVA maturato verrà erogato in un secondo momento, nel rispetto delle tempistiche previste per il rimborso ordinario la richiesta di rimborso può essere annuale o trimestrale (già da aprile 2015) 37

38 SPLIT-PAYMENT PROBLEMATICHE APERTE: LA DESTABILIZZAZIONE DELL EQUILIBRIO ECONOMICO DEI FORNITORI DELLA PA CREDITO IVA RIDUZIONE DISPONIBILITA FINANZIARIA ISTANZA DI RIMBORSO TEMPISTICA 38

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