PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE

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1 PARERE MOTIVATO DI DIRITTO CIVILE DANNO CAGIONATO DA COSE IN CUSTODIA E RESPONSABILITA DELL ISTITUTO SCOLASTICO E DELL INSEGNANTE PER LE LESIONI AUTOCAGIONATE DALL ALLIEVO TRACCIA La sedicenne Sempronia, studentessa presso il liceo scientifico statale della città di Alfa, si trova in gita scolastica a Roma insieme agli altri componenti della classe e sotto la guida e la sorveglianza del prof. Tizio. La comitiva studentesca alloggia presso l albergo scelto dall istituto scolastico e diretto dal Sig. Caio. Nella notte tra il secondo ed il terzo giorno della gita, Sempronia decide insieme ad un compagno di scuola di scavalcare il balcone della stanza da lei occupata e di raggiungere una terrazza posta allo stesso livello della medesima camera. La terrazza, tuttavia, si presentava priva di illuminazione, non protetta da alcun parapetto o da altri strumenti di contenimento e non segnalata. Non essendosi avvista della mancanza di protezione, Sempronia precipita nel vuoto da un altezza di circa 12 m, riportando lesioni gravissime che la rendono totalmente invalida. Successivamente, i genitori di Sempronia comunicano al prof. Tizio, all istituto scolastico ed all albergatore l intenzione di agire giudizialmente nei loro confronti per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla minore. Il candidato, assunte le vesti del legale del prof. Tizio, dell istituto scolastico e del Sig. Caio, rediga parere motivato, illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie. Il fatto Invito alla redazione del parere motivato RIFERIMENTI NORMATIVI Art c.c. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Art c.c. Danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. 1

2 Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a una equa indennità. Art c.c. Danno cagionato da cose in custodia. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Art c.c. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Art c.c. Fonti delle obbligazioni. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. Art c.c. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art c.c. Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza GIURISPRUDENZA PERTINENTE AL CASO PROSPETTATO Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: Cass. n /2007 La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'art c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del principio enunciato, ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la quale era stata esclusa la responsabilità dell'albergatore per i danni conseguiti ad un cliente, in dipendenza della caduta nella vasca da bagno, priva di congegni antiscivolo e di maniglie di appoggio, mentre stava facendo la doccia, 2

3 malgrado la riconducibilità del fatto all'ipotesi prevista dall'art c.c., in relazione al quale il danneggiato aveva provato il nesso causale mentre l'albergatore non aveva fornito la prova del caso fortuito). Primo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 2485/1958; Cass. n. 5268/1995 L'art c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio (nella specie, una minore si era procurata lesioni scivolando da un'altalena a seguito di un movimento erroneo, risultato del tutto imprevedibile da parte della persona che la sorvegliava, restando, così, esclusa anche la responsabilità di questa, a norma dell'art c.c., per "culpa in vigilando"). Secondo orientamento sulla seconda questione nodale: Cass. n. 8390/1995 La responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, prevista dall'art. 2048, comma 2, c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto. Orientamento accolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: Cass. S.U. n. 9346/2002 Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che - quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art

4 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. Orientamento conforme alla sentenza delle Sezioni Unite: Cass., n. 1769/2012 In tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni. (Fattispecie relativa al danno alla persona riportato da uno studente per l'uso improprio di una terrazza a livello della camera d'albergo occupata dal danneggiato). SCHEMA DEL PARERE MOTIVATO Esordio: individuare gli istituti della responsabilità da cose in custodia (art c.c.) e della responsabilità degli insegnanti per l illecito commesso dagli allievi (art comma 2 c.c.). Analisi introduttiva degli istituti rilevanti: nozione, specie e ratio della responsabilità da cose in custodia e della responsabilità degli insegnanti. Prima questione nodale: occorre accertare la posizione dell albergatore alla luce della disciplina della responsabilità da cose in custodia ex art c.c. Orientamento prevalente sulla prima questione nodale: riportare la massima individuata nei codici annotati Cass. n /2007. In questa parte si indicano le questioni implicate nella vicenda descritta Si consiglia di attenersi al seguente schema: definizione con eventuale riferimento normativo, ratio, specie ed eventuali classificazioni caratteristiche dell istituto Evidenziare il principale quesito o le principali questioni che pone la traccia Posizione della giurisprudenza Parte motiva: sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall art c.c. : relazione di custodia evento dannoso nesso di causalità tra res custodita ed eventus damni. Ragionamento giuridico 4

5 Conseguenza: l albergatore potrebbe essere ritenuto responsabile ex art c.c. per i danni provocati a Sempronia dall intrinseca pericolosità della terrazza soggetta alla sua custodia. Seconda questione nodale: accertare se l istituto scolastico ed il prof. Tizio debbano rispondere dei danni sofferti da Sempronia in base alla disciplina prevista dall art comma 2 c.c. Primo orientamento: riportare la principale massima individuata nei codici annotati Cass. n. 2485/ Cass. n. 5268/1995. Parte motiva: inserire l argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale riportata Argomenti: interpretazione letterale restrittiva dell art c.c. natura eccezionale dell art c.c. divieto di applicazione analogica applicazione della regola generale di cui all art c.c. Effetto performativo derivante dall applicazione della massima riportata Evidenziare il principale quesito o le principali questioni che pone la traccia Posizione della giurisprudenza Ragionamento giuridico Conseguenza: indicare l esito cui conduce l applicazione della giurisprudenza richiamata al caso concreto il prof. Tizio e l istituto scolastico risponderanno dei danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui all art c.c. Secondo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati Cass. n. 8390/1995. Effetto performativo derivante dall applicazione della massima riportata Seconda soluzione Parte motiva: inserire l argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale riportata: Argomenti: interpretazione estensiva dell art c.c. argomento equitativo. Ragionamento giuridico Conseguenza: indicare l esito cui conduce l applicazione della giurisprudenza richiamata al caso concreto il prof. Tizio e l istituto scolastico risponderanno dei danni subiti da Sempronia in base alla disciplina delineata dall art comma 2 c.c. Terzo orientamento: riportare la massima individuata nei codici annotati Cass. S.U. n. 9436/2002 Cass. n. 1769/2012. Effetto performativo derivante dall applicazione della massima riportata Soluzione accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 5

6 Parte motiva: inserire l argomentazione giustificativa della posizione giurisprudenziale riportata: Argomenti: argomentazioni tratte da Cass. n /1979 e da Cass. n. 2012/1967 argomento logico interpretazione letterale del concetto di fatto illecito - argomento sistematico teoria del contatto sociale qualificato interpretazione letterale della nozione di vigilanza. Ragionamento giuridico Conseguenza: indicare l esito cui conduce l applicazione della giurisprudenza richiamata al caso concreto l istituto scolastico risponderà dei danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità contrattuale in virtù del vincolo negoziale instauratosi tra l istituto stesso e l allieva; il prof. Tizio risponderà dei danni subiti da Sempronia in base alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi degli artt e 1218 c.c., in forza del contatto sociale esistente tra l insegnante e la studentessa. Effetto performativo derivante dall applicazione della massima riportata Soluzione: Riepilogare gli orientamenti principali richiamati nel parere e le rispettive soluzioni - L albergatore risponderà dei danni subiti da Sempronia in base alla disciplina della responsabilità da cose in custodia di cui all art c.c. Per quanto riguarda la posizione del docente accompagnatore e dell istituto scolastico, se il giudice adito accoglierà l orientamento più risalente, per primo richiamato, questi potrebbero essere ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell art c.c.; qualora il giudice adito dovesse aderire all orientamento minoritario che interpreta estensivamente l art comma 2 c.c., il prof. Tizio e l istituto scolastico risponderanno dei danni medesimi in base alla disciplina delineata dalla norma appena citata; infine, qualora il giudice dovesse accogliere il terzo orientamento maggioritario, per ultimo richiamato, riterrà l insegnante responsabile dei danni subiti da Sempronia in base alle regole della responsabilità contrattuale di cui all art c.c. in forza dell accoglimento della teoria del contatto sociale qualificato; l istituto scolastico, invece, sarà ritenuto responsabile a titolo contrattuale in forza del vincolo negoziale instauratosi con l iscrizione di Sempronia a scuola e con l ammissione alla gita scolastica. Riepilogo dei principali orientamenti riportati e relative conclusioni SVOLGIMENTO Il caso prospettato richiede, per la risposta ai quesiti che suscita, l analisi di rilevanti questioni attinenti agli istituti della responsabilità da cose in custodia (art c.c.) e della responsabilità degli insegnanti per l illecito commesso dagli allievi (art comma 2 c.c.). Prima di esprimere un parere motivato sulla questione che ci occupa, è opportuno illustrare brevemente gli istituti indicati. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è prevista e disciplinata dall art c.c.; la norma stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato da cose in custodia, salvo che provi il caso fortuito (cioè l esistenza di un elemento 6 Esordio: individuazione degli istituti rilevanti nella traccia Cenni sulla responsabilità da cose in custodia

7 estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed eccezionalità). Giova sottolineare come la norma si riferisca al danno cagionato dalla cosa in ragione della sua intrinseca pericolosità e non per effetto di un attività del soggetto che instaura con essa un relazione qualificata di custodia. L accento posto dalla disposizione de qua sul danno cagionato dalla cosa nonché sulla prova del caso fortuito come unico caso di esonero da responsabilità per il custode, ha portato la giurisprudenza prevalente a sostenere che l art c.c. individui un ipotesi di responsabilità oggettiva; pertanto, perché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato e che il custode non offra la prova contraria del caso fortuito, rimanendo a suo carico l incertezza sull individuazione della concreta causa del danno (Cass., n /2010). L art comma 2 c.c. prevede la responsabilità dei precettori per l illecito commesso dagli allievi ed apprendisti, limitatamente al periodo in cui sono sotto la loro vigilanza. La fattispecie richiamata pone una presunzione iuris tantum di responsabilità, che ammette la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto (art comma 3 c.c.). Presupposto della responsabilità ex art c.c. è, anzitutto, la capacità di intendere e di volere dei minori soggetti alla vigilanza degli insegnanti; il requisito dell imputabilità, infatti, costituisce il criterio distintivo tra l art e l art c.c.: se il danno è cagionato da un minore incapace, infatti, gli insegnanti risponderanno in qualità di sorveglianti ex art comma 1 c.c. Per quanto riguarda il fondamento della responsabilità de qua, la giurisprudenza assolutamente prevalente ritiene che l art c.c. configuri una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio: presupposto della stessa, infatti, non è solo la commissione del fatto illecito da parte del minore, ma anche una condotta, commissiva o omissiva da parte degli insegnanti, in violazione del dovere di vigilanza (Cass. n /2005). Gli istituti sopra esaminati assumono un importanza fondamentale per stabilire se ed eventualmente a che titolo i soggetti citati in giudizio dai genitori di Sempronia debbano rispondere dei danni da questa sofferti per effetto della caduta dalla terrazza dell albergo in cui alloggiava durante la gita scolastica. Appare opportuno, anzitutto, soffermarsi sulla posizione dell albergatore, data l assenza di profili problematici circa l individuazione e la qualificazione della sua responsabilità. Ed infatti, la giurisprudenza ritiene pacificamente che la responsabilità dell albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall art c.c., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l incidente e l evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o 7 Brevi cenni sulla responsabilità degli insegnanti Prima questione nodale: la posizione dell albergatore Orientamento prevalente sulla prima questione nodale

8 potenziale degli oggetti e della condotta dell albergatore, sul quale incombe, ai fini dell esclusione di detta responsabilità, l onere di provare il caso fortuito (Cass. n /2007). Le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza prevalente succitata a ricondurre la responsabilità dell albergatore nell ambito della disciplina delineata dall art appaiono pienamente condivisibili se si pone l accento sulla ricorrenza, nel caso specifico, di tutti i requisiti richiesti dalla norma de qua e sopra esaminati: la relazione di custodia tra un soggetto ed una res, un danno cagionato dalla cosa ed il nesso di causalità tra la res custodita e l evento dannoso. Nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio, anzitutto, l esistenza di una relazione di custodia tra l albergatore e la terrazza dell albergo, caratterizzata, tra l altro, da un intrinseca pericolosità, stante l insidiosità del manufatto derivante dalla mancanza di protezione e dalla carenza di segnalazioni e di illuminazione. La facile accessibilità della terrazza dalla camera di Sempronia, dunque, ha reso possibile (e quindi causato) l evento lesivo costituito dalla caduta della minore, la cui condotta, per quanto volontaria, non può essere qualificata come del tutto eccezionale o imprevedibile, considerato che l accesso alla terrazza non era impedito e non era oggetto di dissuasione attraverso segnali. Il fatto volontario della vittima, dunque, non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità dell albergatore, salva la valutazione della condotta negligente o imprudente di Sempronia come concausa del danno ai sensi dell art comma 1 c.c. Di conseguenza, alla luce delle argomentazioni suesposte, l albergatore sarà ritenuto responsabile, in qualità di custode, per i danni riportati da Sempronia a seguito della caduta della studentessa dalla terrazza dell albergo. Il quantum del risarcimento, tuttavia, potrà essere diminuito qualora il giudice riconduca la condotta volontaria di Sempronia nell ambito dell art comma 1 c.c. E adesso possibile passare all esame della seconda questione nodale del presente parere, avente ad oggetto la qualificazione della responsabilità gravante sia sul prof. Tizio - che, in qualità di accompagnatore, si trovava all interno dell albergo durante la verificazione dell evento lesivo sia sull istituto scolastico, in relazione ai danni che Sempronia ha cagionato a se stessa. A tal proposito, un risalente orientamento giurisprudenziale ha affermato che l'art c.c. - contemplante la responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte - trova applicazione limitatamente ai casi in cui l'incapace cagioni ad altri un danno ingiusto, non anche nell'ipotesi in cui l'incapace si procuri una lesione, tenuto conto, altresì, che la prova liberatoria, prevista al comma 3 di detta disposizione, va opposta al terzo danneggiato, non già all'incapace che si sia autoprocurato un pregiudizio (Cass. n. 2485/1958; Cass. n. 5268/1995). La struttura argomentativa di questa linea di pensiero può essere individuata sulla base dei seguenti passaggi logici. In primo luogo, la Corte di legittimità ha adottato un interpretazione letterale restrittiva dell art c.c.: ne deriva che l ambito di operatività della norma de qua 8 Parte motiva Conseguenza Seconda questione nodale: la responsabilità dell istituto scolastico e del docente accompagnatore Primo orientamento giurisprudenziale sulla seconda questione nodale Parte motiva 1)Interpretazione letterale restrittiva dell art c.c.

9 appare limitato al solo caso in cui il minore, capace di intendere e di volere, cagioni un danno ingiusto, non anche al caso in cui il minore procuri a sé una lesione, poiché lo stesso testo legislativo prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non, invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio. Tale danno, invece, potrà trovare ristoro nell art c.c., secondo i principi generali dell illecito civile, nel caso in cui il precettore abbia omesso la dovuta vigilanza o le necessarie misure cautelative, creando, così, le premesse per l infortunio. L impossibilità di estendere l applicabilità dell art c.c. alle autolesioni dell alunno deriverebbe, inoltre, dalla natura eccezionale della norma, la quale aggrava al responsabilità dell insegnante in deroga alla natura ordinaria della disciplina dettata dall art c.c. disponendo una sostanziale inversione degli oneri probatori. A riprova di tale assunto vi è la circostanza che il ricorso all applicazione analogica di una disposizione è consentito solo al fine di colmare una lacuna normativa che, nel caso di specie, sarebbe assente, in quanto se l art c.c. si riferisce alle eterolesioni dell allievo, automaticamente le ipotesi di autolesione ricadono nella regola generale dell art c.c. Di conseguenza, nel caso di specie l istituto scolastico ed il prof. Tizio potranno essere ritenuti responsabili dei danni subiti da Sempronia in base alla regola generale di cui all art c.c., per aver omesso la dovuta vigilanza circa le condizioni di sicurezza della camera d albergo in cui alloggiava la studentessa. I genitori di Sempronia, pertanto, al fine di ottenere il risarcimento, dovranno provare la colpa dell insegnante, la quale non potrà presumersi ex lege. Un secondo e più recente orientamento, invece, ampliando il significato dell art c.c., ha sostenuto che la responsabilità dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi allievi, prevista dall'art comma 2 c.c., si basa su una colpa presunta, cioè sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza degli allievi, ed è quindi responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui. Detta colpa, peraltro, quando si tratti di allievo minore, può riguardare anche il danno che lo stesso allievo ha procurato a se stesso con la sua condotta, in quanto l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a lui affidati, fermo restando la dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto (Cass. n. 8390/1995). Il fondamento di tale linea di pensiero può essere rintracciato, anzitutto, in un interpretazione letterale estensiva dell art c.c. ed in particolare dell obbligo di vigilanza posto a carico dei precettori. In base a questa impostazione, infatti, il fatto stesso che il minore si sia procurato un danno sarebbe indice di per sé di un difetto di vigilanza. In altri termini, l applicazione dell art c.c. alle autolesioni dell allievo sarebbe riconducibile all obbligo di vigilanza dell insegnante, posto non solo a tutela di terzi, ma anche degli allievi affidati alla sua custodia. Tale ricostruzione giurisprudenziale, inoltre, appare motivata da istanze garantistiche ed equitative, in quanto volta ad agevolare l onere probatorio del danneggiato, circoscritto alla sola dimostrazione che il danno si fosse verificato durante le ore in cui 2)Natura eccezionale dell art c.c. Conseguenze applicative del primo orientamento Secondo orientamento giurisprudenziale sulla seconda questione nodale Parte motiva: 1)interpretazione letterale estensiva dell art c.c. 2)interpretazione equitativa 9

10 il minore era affidato all insegnante, restando in capo all insegnante l onere di dimostrare di aver esercitato una sorveglianza diligente. Di conseguenza, nel caso di specie l istituto scolastico e il prof. Tizio saranno tenuti a rispondere dei danni subiti da Sempronia ai sensi dell art comma 2 c.c. E doveroso osservare, inoltre, che le Sezioni Unite, facendo proprie le ragioni del primo orientamento giurisprudenziale richiamato, hanno composto il contrasto interpretativo sorto in merito all applicabilità dell art c.c. alla fattispecie in esame, affermando, però, che nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Ed infatti - affermano le Sezioni Unite - quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante (Cass. S.U. n. 9346/2002). I fondamenti giuridici su cui si basa tale linea di pensiero possono essere individuati una serie di argomentazioni di ordine logico, letterale e sistematico, di seguito riportate. Da un punto di vista logico, la scelta di riferire l applicabilità dell art c.c. ai soli casi di eterolesione appare coerente con l orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento all art c.c., rispetto al quale, come è stato sopra affermato, l art c.c. ha uguale ambito di applicabilità (Cass. n /2003). Differenziandosi gli artt e 2048 c.c. solo sotto il profilo della capacità di intendere e di volere dell autore del danno, infatti, sarebbe incongruo assoggettare le due norme a regole diverse. Sotto il profilo letterale, inoltre, giova sottolineare come l art c.c. ponga a carico dei precettori una presunzione di responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti : non può considerarsi fatto illecito, pertanto, il danno recato dall alunno a se stesso, posto che di fatto illecito in senso tecnico si può parlare soltanto se il danneggiato ed il danneggiante sono persone diverse. Conseguenze applicative del secondo orientamento Soluzione accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Parte motiva 1)Argomento logico 2)Argomento letterale 10

11 Da un punto di vista sistematico, infine, occorre evidenziare che l art c.c. è stato collocato dal legislatore nel Titolo IX del Libro IV del codice civile, che disciplina la responsabilità civile per i danni arrecati a terzi. Secondo le Sezioni Unite, tuttavia, l inapplicabilità dell art c.c. ai casi di autolesione dell allievo non comporta l automatica estensione della regola generale di cui all art c.c., ma la configurabilità di una responsabilità contrattuale a carico della scuola e dell insegnante nei confronti del minore. La natura contrattuale del rapporto tra istituto scolastico e alunni, infatti, si fonda sull accoglimento della domanda di iscrizione e sulla conseguente ammissione dell allievo nella scuola, che determina l instaurazione di un vincolo negoziale in forza del quale la scuola assumerebbe, tra gli altri, l obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull incolumità del minore, anche al fine di evitare che egli procuri un danno a sé stesso. La fonte dell obbligazione dell insegnante è stata ravvisata, invece, nel c.d. contatto sociale qualificato. La relazione intercorrente tra l insegnante e gli allievi, infatti, è tale da ingenerare nella coscienza sociale un affidamento nell adempimento, da parte del primo, di specifici obblighi di protezione e di vigilanza in ragione della particolare qualità da quest ultimo rivestita. Ne deriva che il rapporto concretamente intervenuto tra questi soggetti e l affidamento che legittimamente riposto nei confronti degli insegnanti integrano un fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art c.c. e, in particolare, a produrre un obbligo di protezione, la cui violazione integra una responsabilità da inadempimento di un obbligazione preesistente, in quanto tale assoggettata alla disciplina di cui all art c.c. Di conseguenza, nel caso di specie, l istituto scolastico e il docente accompagnatore saranno tenuti a risarcire i danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità contrattuale ex art c.c. Ciò comporta una presunzione di colpa dell istituto e dell insegnante, i quali avranno l onere di provare che l inadempimento non c è stato, oppure l assenza di colpa. Occorre, infine, sottolineare che la posizione sopra esaminata è stata fatta propria da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, resa in un caso analogo a quello che ci occupa. La fattispecie prospettata alla suddetta Corte, infatti, riguardava il danno alla persona riportato da uno studente per l uso improprio di una terrazza a livello della camera d albergo occupata dal danneggiato. In tale occasione, la Corte di legittimità ha affermato che, in tema di responsabilità dell'istituto scolastico nei confronti degli allievi partecipanti ad una gita, non può essere escluso l'obbligo dell'istituto di provvedere ad idonea scelta della struttura di accoglienza, sia mediante la verifica preventiva dell'oggettiva pericolosità e dei rischi connessi al suo utilizzo sulla base della documentazione visibile prima della partenza, sia mediante l'esame del luogo prima di provvedere alla destinazione effettiva degli alunni (Cass. n. 1769/2012). 3)Argomento sistematico 4) la responsabilità contrattuale dell istituto scolastico e dell insegnante Contatto sociale Conseguenza Orientamento giurisprudenziale conforme alla pronuncia delle Sezioni Unite 11

12 Le ragioni che hanno portato la Corte di Cassazione sopra citata ad estendere l obbligo di protezione e di vigilanza dell istituto scolastico e del docente accompagnatore anche nell ipotesi di gita scolastica, sono, fondamentalmente, di ordine letterale. Giova osservare, infatti, che l art comma 2 c.c., nel prevedere la responsabilità dei precettori nel tempo in cui gli allievi sono sottoposti alla loro vigilanza, ha utilizzato una formula ampia, così identificando detta responsabilità non soltanto durante lo svolgimento dell attività didattica in senso stretto, ma anche in altre occasioni in cui gli allievi sono comunque affidati alla sorveglianza dei docenti, come la pausa della ricreazione e le gite scolastiche. Alla luce del richiamato orientamento delle Sezioni Unite e della recente pronuncia sopra richiamata, pertanto, può affermarsi che sull istituto scolastico e sui docenti accompagnatori incombe l obbligazione contrattuale di garantire l incolumità dell alunno sia dinanzi alla scelta in sede di organizzazione del viaggio, sia al momento della sua concreta fruizione. Nel caso di specie, la peculiare connotazione della camera della vittima che verosimilmente non poteva essere rilevata al momento della scelta, sulla carta, della struttura alberghiera all atto dell organizzazione del viaggio avrebbe dovuto indurre il docente accompagnatore a rilevare, mediante l accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità alla terrazza, per poi adottare le misure in concreto idonee alle circostanze, come ad esempio la richiesta di sostituzione della camera con altra priva di analoghe situazioni di pericolosità. Il prof. Tizio e l istituto scolastico, quindi, potrebbero essere ritenuti responsabili ex art c.c. per non aver adottato le misure idonee a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche, salva la valutazione dell apporto causale della condotta negligente o imprudente della vittima, ai sensi dell art c.c. Alla luce delle pregresse considerazioni, si può, pertanto, concludere, con riferimento alla posizione del Sig. Caio, che, se il giudice adito accoglierà l orientamento prevalente in giurisprudenza e sopra richiamato, questi sarà ritenuto responsabile ex art c.c. dei danni subiti da Sempronia in seguito alla caduta dalla terrazza dell albergo da lui custodito. Per quanto riguarda, invece, la posizione dell istituto scolastico e del prof. Tizio, qualora il giudice adito accolga il primo e più risalente orientamento succitato, costoro potrebbero rispondere dei danni subiti da Sempronia a titolo di responsabilità extracontrattuale (art c.c.); qualora il giudice adito aderisca al secondo e minoritario orientamento, invece, applicherà in via estensiva l art comma 2 c.c. Il prof. Tizio e l istituto scolastico, pertanto, potrebbero rispondere dei danni subiti da Sempronia in base alla disciplina delineata dalla norma de qua. Qualora il giudice, infine, ritenga di aderire all orientamento maggioritario, suffragato da una pronuncia delle Sezioni Unite e recentemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità in un caso analogo a quello prospettato, potrebbe ritenere l istituto scolastico e il docente accompagnatore entrambi responsabili, a titolo di responsabilità contrattuale ex artt e 1218 c.c., dei danni subiti da Sempronia; la fonte della relativa responsabilità, 12 Parte motiva Argomento letterale Conseguenza Conclusioni

13 tuttavia, risiederà, rispettivamente, nel vincolo negoziale sussistente tra l alunna e l istituto e nel contatto sociale qualificato intercorrente tra la stessa ed il docente. 13

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