Imprese e operatori forestali: approfondimenti e prospettive

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1 Imprese e operatori forestali: approfondimenti e prospettive 30 gennaio Torino Due Diligence per il mercato del legno: Regolamento EU 995/2010 Roberto Zanuttini DiSAFA Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali - Università di Torino

2 Regolamento (UE) n 995/2010 European Union Timber Regulation (EUTR) Regolamento sulla Due Diligence Regolamento sul legno illegale. stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (sul mercato EU) mira a contrastare il commercio di legname tagliato abusivamente vietandone l immissione sul mercato EU entrerà in vigore a partire dal 3 marzo

3 Impatti dell illegalità Economici: perdita di proventi, concorrenza sleale Ambientali: deforestazione, riduzione della biodiversità, cambiamenti climatici Sociali: sfruttamento di comunità indigene e locali, legname derivante da aree interessate da conflitti armati Governance: corruzione

4 Legno illegale Il commercio del legno illegale fa registrare una perdita di valore economico per l industria e i proprietari forestali stimata in circa 10 miliardi di euro all anno La quota stimata di tagli illegali sul legname importato in EU si attesta intorno al 20% Circa il 15-20% dei gas ad effetto serra è causato dal degrado e dallo sfruttamento continuo delle foreste Il legno illegale viene venduto ad un prezzo dal 7% al 16% inferiore, in quanto non prevede costi di rimboschimento, nessuna tassa o il pagamento di altre imposte Nel Mondo quasi 50 milioni di persone vivono in foreste minacciate dal disboscamento illegale e dipendono dalla stabilità di tali aree L Italia dipende dall estero per oltre l 80% del suo fabbisogno di legname e può essere facilmente esposta al rischio di accesso al mercato illegale Fonte: wwf,2008 su Analisi della Banca Mondiale e Parlamento europeo

5 Inquadramento CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Piano di Azione FLEGT (Forest Law Enforcement Governance and Trade) sistema volontario di licenze (VPAs - Voluntary Partnership Agreements) per l importazione nel mercato europeo di un certo numero di prodotti forestali provenienti dai Paesi firmatari tuttavia: non è ancora disponibile legname con licenza FLEGT il FLEGT non si applica al legname di produzione interna all EU esigenza di prevenire l import di legname illegale da Paesi non-vpa

6 Provvedimenti simili Lacey Act - USA (con estensione dell applicazione al legname nel 2008) Australian Illegal Logging Prohibition Bill (2010) Legge forestale Svizzera (2010)

7 Quadro di insieme Commissione Europea (DG Ambiente) Autorità Competente (designata dagli Stati membri EU) Organismo di Controllo (opera all interno dei Paesi UE, dovrà essere riconosciuto dalla Commissione europea) Operatore/Commerciante (soggetto che commercializza legname e prodotti derivati all interno dei Paesi e del mercato UE)

8 Soggetti coinvolti OPERATORE (OPERATOR): persona fisica o giuridica con sede legale in UE che immette per primo (assumendone la proprietà) legno o prodotti da esso derivati all interno del mercato UE (ad es: import diretto o indiretto di legname da Paesi che non appartengono agli EU 27 ma anche prima vendita di legname di produzione interna europea). è tenuto alla verifica dell origine legale del legname e deve implementare un sistema di Due Diligence (DD) o Dovuta Diligenza. COMMERCIANTE (TRADER): persona fisica o giuridica che, nell ambito di un attività commerciale, acquista e vende in EU legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno. è tenuto a migliorare la tracciabilità del legname tramite la registrazione e conservazione delle informazioni relative ai suoi fornitori e clienti.

9 Soggetti coinvolti AUTORITA COMPETENTE (COMPETENT AUTHORITY): Amministrazione pubblica, designata da ciascun Paese EU, che deve applicare e verificare il rispetto del Regolamento EUTR. In Italia è il MiPAAF che ha nominato il CFS competente per l attuazione dei Regolamenti/Direttive UE in materia forestale e le attività di controllo e certificazione del commercio internazionale. è responsabile della supervisione di Operatori/Commercianti e degli Organismi di Controllo; mantiene i rapporti con la CE a cui deve inviare una relazione biennale sullo stato di applicazione dell EUTR; conserva i registri dei controlli svolti; collabora con le altre AC; è tenuta a erogare sanzioni in caso di violazione. ORGANISMO DI CONTROLLO (MONITORING ORGANIZATION): Entità pubblica o privata, riconosciuta dalla CE sulla base di requisiti specifici, che può supportare gli Operatori/Commercianti al rispetto dell EUTR. In Italia sarà Conlegno? sviluppa, mantiene e valuta periodicamente un sistema di Due Diligence; garantisce il diritto a terzi di utilizzarlo; ne verifica il corretto uso; interviene con misure appropriate in caso di inadempienze.

10 Prescrizioni FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO ESTERNE o INTERNE ALL UE MERCATO EU Consumatore finale PRODUZIONE e TRASFORMAZIONE non deve immettere legname illegale deve attuare un sistema di Due Diligence deve mantenere un registro dei propri fornitori e clienti deve mantenere un registro dei fornitori [modificata da Proforest]

11 Materiali legnosi a cui si applica l EUTR Il Regolamento copre un ampia gamma di prodotti legnosi: dagli assortimenti di legno massiccio, ai segati, pannelli, pasta e carta, che sono indicati nell Allegato al Regolamento stesso, in appositi Capitoli, secondo la classificazione della Nomenclatura Combinata (Allegato 1 del Regolamento EEC N. 2658/87). Sono invece esclusi i rifiuti e prodotti a base di legno riciclato e quelli della carta stampata quali libri, riviste e quotidiani. Questi saranno presumibilmente integrati in una prossima revisione del Regolamento.

12 Materiali legnosi a cui si applica l EUTR Legna da ardere in tondelli Legno grezzo Avanzi e cascami di legno Fogli da impiallacciatura Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato Legno squadrato Codice 4403 Segatura Fogli per compensati Codice 4401 Codice 4408 Codice 4407 Pannelli di fibre e di particelle Codice 4410 e 4411 Legno compensato Codice 4412

13 Materiali legnosi a cui si applica l EUTR Casse in legno Cornici di legno per quadri Codice Gabbie in legno Pallet Codice 4415 Traversine in legno per strade ferrate Codice 4406 Costruzioni prefabbricate in legno Codice Lavori di carpenteria Pannelli assemblati per pavimenti Codice 4418 Pavimenti Mobili in legno Codice , , , e

14 Materiali legnosi a cui si applica l EUTR Carta melaminica Capitolo 47 Paste fibrose cellulosiche: di legno, chimiche o meccaniche Capitolo 48 Carta da parati e rivestimenti murali simili. In questo capitolo, è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimenti meccanici o chimici. Per l elenco completo vedasi l Allegato al Regolamento (UE) n. 995/2010

15 Definizioni Il legno illegale comprende le fasi di raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti derivati per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali o internazionali. Ai sensi dell EUTR il concetto di legalità e di rispetto della legislazione applicabile fa riferimento a quella forestale in vigore nel Paese di origine (di produzione e raccolta) del legname e riguarda i seguenti aspetti: i diritti di prelievo del legname all interno di confini legali ufficialmente pubblicati; i pagamenti per i diritti di prelievo e il legname, incluse le relative imposte; la raccolta del legname, inclusa la legislazione in materia ambientale e forestale, la gestione e la conservazione della biodiversità, qualora direttamente correlate all utilizzazione della risorsa; i diritti legittimi di terzi relativamente all uso e possesso che possono essere lesi dalla raccolta del legname; la normativa in materia commerciale e doganale, per quanto riguarda il settore forestale (dal punto di esportazione del Paese di raccolta del legname).

16 Definizioni Il concetto di Due Diligence (Dovuta Diligenza) è stato introdotto in USA negli anni 90 definendola:.. il grado di attenzione che una persona ragionevolmente prudente adotterebbe in circostanze analoghe o simili. La sua applicazione si differenzia in funzione dei livelli di conoscenza e responsabilità. In pratica consiste nell adottare buone regole (best practices) per cercare di risolvere un problema. A tal riguardo non c è una ricetta universale in quanto le stesse regole devono essere proporzionate al contesto in cui si applicano. Ai sensi del Regolamento EUTR, per Due Diligence si intende l insieme di misure e procedure atte a ridurre al minimo la possibilità di immettere sul mercato UE legno illegale oppure prodotti che lo contengono. Un sistema di Due Diligence deve includere 3 elementi chiave: accesso alle informazioni valutazione del rischio attenuazione del rischio

17 Informazioni richieste tipo e denominazione del prodotto e della specie legnosa che lo compone (nome comune e, se del caso, scientifico) [per i legnami europei il riferimento è la norma UNI EN 13556:2004 Legno tondo e segati. Nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa ] la sua origine (Country of harvest Paese in cui è avvenuta l utilizzazione forestale) e, se del caso: i) regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto e ii) concessione di taglio; la quantità (in volume, peso o numero di pezzi) il nome e indirizzo del fornitore dell operatore (referente per la procedura) il nome e indirizzo del commerciante a cui è stato venduto documenti e altre informazioni che indicano la sua conformità alla legislazione applicabile. predisporre un contratto firmato da entrambi i contraenti con indicazioni precise sul prodotto in questione.

18 Valutazione del rischio Sulla base delle informazioni raccolte, si devono considerare indicatori specifici, quali: - la diffusione di tagli illegali nel Paese di origine (anche in relazione alla specie legnosa), - la presenza di sanzioni internazionali (come gli embarghi) o di conflitti armati, - il livello di corruzione del Paese (attraverso ad esempio gli indici pubblicati annualmente dalla NGO Transparency International), - la complessità della filiera di approvvigionamento (tanto più complessa quanto più l Operatore è lontano dall origine forestale della merce, ovvero ha numerosi intermediari precedenti), - se il prodotto è munito di certificazione forestale o di verifica indipendente della legalità. usare le informazioni raccolte, quelle pubbliche disponibili e applicare un sistema di valutazione del rischio. Nel caso di acquisto di materiale certificato verificarne la validità nei relativi database (FSC, PEFC..).

19 Attenuazione del rischio Se emerge la possibilità di un rischio non trascurabile, consiste: nella richiesta di informazioni suppletive (ulteriori evidenze documentali) ai fornitori o ad altri soggetti della catena di approvvigionamento, nel ricorso a verifiche (audit meglio se affidate a terzi), nella scelta di fornitori o prodotti alternativi ecc.. l Operatore dovrà decidere se vale la pena predisporre azioni di mitigazione o sia più conveniente cambiare fornitore (tale scelta è anche un input che può spingere quest ultimo ad operare legalmente). Per molte imprese che non possono sopportare costi di verifiche in loco (ad esempio nei Paesi tropicali) è anche l unico modo per continuare ad usare un determinato legno o prodotto derivato.

20 Schema di un SDD [da: EFI, UniPD e Indufor, 2011]

21 Altre informazioni utili Aspetto fondamentale è la registrazione e conservazione dei dati (per 5 anni), al fine di renderli disponibili in caso di controlli e avere le basi documentali per le decisioni di acquisto future. L operatore può sviluppare e adottare un sistema di DD per proprio conto oppure utilizzarne uno messo a disposizione da un Organismo di Controllo. In entrambi i casi il sistema deve essere mantenuto, valutato e revisionato periodicamente. I prodotti con licenze FLEGT o CITES sono considerati conformi al Regolamento per definizione (la cosiddetta green line o semaforo verde ). Il Regolamento EUTR non è retroattivo. Le certificazioni forestali (FM o CoC) secondo gli schemi FSC e PEFC non sono sinonimo di legalità e al momento non costituiscono una prova automatica di conformità al Regolamento; esse sono comunque una base (strumento) molto utile per il sistema di DD, la valutazione e attenuazione del rischio. Con la revisione (in corso) degli standard le anomalie saranno risolte.

22 Sanzioni Sono determinate dai Paesi membri EU devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Possono comprendere: ammende commisurate al danno ambientale, al valore del legno e alle perdite fiscali legate alla violazione; sequestro del legno e prodotti da esso derivati; sospensione dell autorizzazione ad esercitare l attività commerciale. In Italia non sono state ancora stabilite

23 Adempimenti richiesti alle imprese forestali Il Regolamento EUTR non si applica al solo legname di importazione da Paesi extra-eu. Proprietari forestali pubblici e privati, unitamente a molte ditte boschive, sono il soggetto che spesso immette per primo il legname sul mercato EU (= Operatore = Due Diligence). I numeri sono rilevanti: 27 Paesi membri, 16 M di proprietari e 177 M Ha di superficie forestale. Gli operatori forestali locali che usano legname a basso rischio di origine illegale non dovranno modificare significativamente le loro modalità operative ma documentare meglio quello che fanno.

24 Presupposti favorevoli catena di approvvigionamento corta tracciabilità facilmente realizzabile e verificabile presenza di una legislazione forestale consolidata e storicamente vincolante, almeno in Italia (anche se ciò non toglie che permangano alcune aree di illegalità)

25 Esempi applicativi Il prodotto rientra nella classificazione della Nomenclatura Combinata di cui all Allegato del Regolamento UE 995/2010? SI NO Per quel prodotto, l impresa NON DEVE attuare la Due Diligence e non si configura né come Operatore né come Commerciante Identificare il proprio ruolo e gli obblighi come OPERATORE Identificare il proprio ruolo e gli obblighi come COMMERCIANTE Adozione di un Sistema di Due Diligence ai sensi del Regolamento EUTR Registrazioni degli acquisti a monte e delle vendite a valle

26 Esempi applicativi Caso 1 L impresa A raccoglie il legname da un bosco di sua proprietà all interno dell EU, lo trasporta e trasforma nella sua segheria e quindi vende i segati alla ditta Y. L impresa A è un Operatore (e quindi il soggetto che deve adottare un sistema di Due Diligence) nel momento in cui utilizza il legname di sua proprietà per distribuirlo attraverso i propri canali commerciali. [da: Guidance document EC, nov. 2012]

27 Esempi applicativi Caso 2 Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all impresa A (ad esempio una segheria o un industria del legno) i diritti a utilizzare il bosco (di proprietà Z) sito all interno dell EU. Sulla base degli accordi contrattuali tra Z e A il trasferimento di proprietà si verifica sul letto di caduta (quando i fusti abbattuti diventano legname). La ditta boschiva B assume inoltre l incarico (o si aggiudica l appalto) per eseguire l abbattimento e consegnare il legname all impresa A. L impresa A è un Operatore nel momento in cui i fusti diventano legname da distribuire o usare attraverso i propri canali commerciali. Il proprietario Z invece vende gli alberi in piedi che non rientrano negli ambiti di applicazione del Regolamento. La ditta boschiva B ha solo il ruolo di contraente dell impresa A (è in pratica un fornitore di servizio) e in nessun punto della catena di approvvigionamento assume la proprietà del legname. [da: Guidance document EC, nov. 2012]

28 Esempi applicativi Caso 3 Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) utilizza direttamente il bosco di sua proprietà e vende il legname a bordo strada (o all imposto) a un determinato cliente. Il proprietario forestale Z è un Operatore nel momento in cui ricava gli assortimenti legnosi per distribuirli attraverso i propri canali commerciali. [da: Guidance document EC, nov. 2012]

29 Esempi applicativi Caso 4 Il proprietario forestale Z (pubblico o privato) vende all impresa A (ad esempio una segheria o un industria del legno) i diritti a utilizzare il bosco (di proprietà Z) sito all interno dell EU. Sulla base degli accordi contrattuali tra Z e A il trasferimento di proprietà si verifica dopo l abbattimento quando la misurazione (in volume o peso) dei vari assortimenti ricavati è approvata dalle parti. La ditta boschiva B assume inoltre l incarico (o si aggiudica l appalto) per eseguire l abbattimento e consegnare il legname all impresa A. L Operatore è il proprietario forestale Z in quanto è il soggetto che per primo immette il legname sul mercato. Il contratto relativo all utilizzazione, infatti, è in genere valido solo per un determinato periodo temporale (ad esempio, due anni) e potrebbe essere annullato se il taglio non viene eseguito dall impresa A entro tale scadenza. [da: Guidance document EC, nov. 2012]

30 Esempi applicativi Caso 5 Per il legname ricavato dall utilizzazione di pioppeti tradizionali, che non sono soggetti alla Legge forestale, in qualità di Operatore è buona norma: conservare tutte le informazioni necessarie a documentare l origine del legname (ad es. mappa e contratto di acquisto) nonché eventuali autorizzazioni richieste per il taglio.

31 Conclusioni Aspetti positivi che dovrebbero derivare dall applicazione dell EUTR: - completamento del profilo ecologico dei materiali legnosi, tramite la documentazione che il rischio di alimentare deforestazione, degrado ambientale, sfruttamento ecc.. è sotto controllo; - valorizzazione delle risorse legnose di provenienza locale, per le quali è più facile reperire la documentazione necessaria a giustificarne la legalità; - freno al mercato del sommerso e ulteriore incremento di politiche di acquisto di materiale legnoso certificato, in quanto ciò riduce l impegno necessario a garantirne la conformità legale; - maggior collaborazione tra gli operatori e i loro fornitori, per stabilire la massima trasparenza e garantire approvvigionamenti affidabili e duraturi; - promozione di un approccio culturale mirato a prevenire l immissione di legno e prodotti derivati di origine illegale al momento del loro acquisto.

32 Conclusioni L applicazione del Regolamento e della Due Diligence avrà effetti rilevanti soprattutto per gli Operatori che importano legno e derivati da certi Paesi a rischio. Per la gran parte delle imprese forestali italiane, se come Operatori si rispetta la Legge, non sono previsti adempimenti particolari (occorre però documentare bene quello che si fa, predisponendo e conservando i riferimenti del contratto di acquisto del legname di prima immissione, con tutte le informazioni richieste dal Regolamento). I Commercianti devono solo dare evidenza di non rientrare nella condizione di Operatore e tenere la normale documentazione fiscale e un registro di carico-scarico. Quando, verificatane e documentata l origine legale, il legname è entrato sul mercato EU non è richiesta una tracciabilità dettagliata dei flussi che consideri le variazioni di volumi o le rese di trasformazione lungo tutta la filiera.

33 Conclusioni L impostazione del Regolamento forestale (n. 8/R) della LR n. 4 del 10 febbraio 2009, con le richieste di informazioni sull attività di raccolta (tagli e prelievi), favorisce il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento EUTR. La stessa comunicazione semplice può evidenziare la volontà dell impresa di iniziare un percorso virtuoso e, in caso di controlli, costituisce documentazione utile che, insieme alle fatture di acquisto del legname, nella maggior parte dei casi consente di soddisfare l EUTR. Altri strumenti quali il possesso del titolo di idoneità professionale e l iscrizione all Albo regionale delle imprese boschive possono parimenti fornire un contributo in tal senso. E infatti presumibile che eventuali verifiche sull applicazione del Regolamento 995/2010 verranno eseguite prioritariamente a carico dei soggetti economici che non sono inseriti nelle banche dati regionali, tutelando così le imprese più preparate e corrette.

34 Riferimenti legislativi Regolamento (CE) N. 338/1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche e rettifiche (Regolamento (CE) N. 938/97, Regolamento (CE) N. 2307/97, Rettifica (GU) L 298/97). Regolamento (CE) N. 2173/2005, relativo all istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea. Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Regolamento delegato (UE) n. 363/2012, sulle norme procedurali per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli Organismi di Controllo. Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012, sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli Organismi di Controllo. Notifica n. DPE del , del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di individuazione del MiPAAF quale Autorità Competente. Linee guida interpretative del Nov (ISSUES RELATING TO THE EU TIMBER REGULATION LEGAL FRAMEWORK FOR WHICH GUIDANCE SHOULD BE DEVELOPED), non legalmente vincolanti, redatte dalla Commissione Europea per una miglior comprensione della legislazione secondaria. DM 27//12/ Definizione da parte del MiPAAF, in qualità di AC, della ripartizione interna delle competenze ai fini dell espletamento delle funzioni correlate all attuazione dei Regolamenti CE 2173/2005 ed EU 995/2010.

35 Per approfondimenti ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm

36 Contatti Per ulteriori informazioni è possibile contattare DiSAFA Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università di Torino Roberto Zanuttini roberto.zanuttini@unito.it via Leonardo da Vinci, 44 I Grugliasco (TO) Tutte le presentazioni del seminario sono disponibili sul sito

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